D.M. del 30/10/2003 - Cessazioni dal servizio - Trattamento di quiescenza - Indicazioni operative
Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per l'attuazione del D.M. del 30/10/2003 recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2004, nonché per i provvedimenti in materia di quiescenza, compresa la trattazione delle domande di riscatto, computo, ricongiunzione e sistemazione contributiva.
A) Cessazioni dal servizio personale docente,
educativo ed Ata
Visto il D.M. del 30/10/2003
vistato dall'Ufficio centrale del bilancio presso questo Ministero il 18/11/2003
n. 26, fissa, all'art. 1, il termine finale del 10 gennaio 2004
per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto Scuola,
delle domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno
di servizio, di dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in
servizio al raggiungimento del 65° anno di età, per gli effetti
a valere dal 1° settembre 2004.
Gli interessati hanno la facoltà di revocare
le suddette istanze entro la data del 10 gennaio 2004.
Poiché il compito dei Centri servizi amministrativi
è limitato alla comunicazione della mancata maturazione del diritto
a pensione per quanto riguarda il personale dimissionario, le scuole possono
fruire della disponibilità delle funzioni immediatamente dopo il
10/1/2004.
Il termine del 10 gennaio 2004 deve essere
osservato anche da coloro che manifestino la volontà di cessare
prima della data finale fissata in un precedente provvedimento di permanenza
in servizio, nonché dal personale che chieda la trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo parziale con attribuzione contestuale del trattamento
pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto
29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.
Si precisa, al riguardo, che deve ritenersi esclusa,
da parte degli interessati, la possibilità di presentare contemporaneamente
un'istanza di dimissioni volontarie e altra istanza di trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno in tempo parziale e ciò sia per
il fatto che le operazioni vengono effettuate in tempi diversi, sia perché
diversi sono i presupposti giuridici per l'accettazione delle stesse.
Mentre, infatti, l'accettazione delle istanze di
dimissioni volontarie non è subordinata ad alcuna condizione, salvo
la sussistenza o meno, a carico degli interessati, di un procedimento disciplinare,
talché le relative cattedre e posti da essi occupati possono essere
inseriti nelle operazioni di trasferimento, l'accettazione delle istanze
di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
è subordinata sia al numero delle medesime che all'eventuale assenza
di personale in esubero dopo il completamento delle operazioni di mobilità.
Stante, pertanto, l'incompatibilità delle
istanze in argomento, ove esse vengano presentate, dovrà ritenersi
valida esclusivamente quella di dimissioni volontarie.
Il personale docente, educativo ed Ata deve indirizzare
le domande in questione, compresa l'eventuale revoca delle medesime, alla
scuola di titolarità (tramite la scuola di servizio se diversa da
quella di titolarità), e, per conoscenza, al competente Centro servizi
amministrativi. Se già presentate, le istanze medesime devono essere
inviate all'istituzione scolastica e al competente Centro servizi amministrativi
nei termini precisati, qualora gli stessi non ne siano già in possesso.
Dopo il 10 gennaio 2004, per il personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, una copia delle istanze
di dimissioni volontarie, nonché quelle di collocamento a riposo
per compimento del 40° anno di servizio, non revocate, dovrà
essere rimessa, da parte delle istituzioni scolastiche, alla competente
sede provinciale dell'Inpdap.
Si ritiene opportuno rammentare che, in virtù
del D.P.R. 28 aprile 1998, n. 351, per le
domande di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio,
di dimissioni volontarie e di trattenimento in servizio, qualora esse non
siano state revocate, come già precisato nella circolare
ministeriale 30 dicembre 1998, n. 496, non occorre emettere alcun
provvedimento formale; le istanze stesse si intendono accettate alla data
del 10 gennaio 2004.
Parimenti, ai sensi dell'art.
1 del D.P.R. 11 gennaio 2001 n. 101 non occorre emettere alcun provvedimento
formale nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite
di età.
L'emissione di un provvedimento formale è,
invece, richiesta quando le autorità competenti hanno comunicato
agli interessati, entro 30 giorni dal 10 gennaio 2004, e, cioè entro
il 9 febbraio 2004, l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della
domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso.
Nell'ipotesi sopra indicata, le dimissioni sono
accettate con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento,
provvedimento che rientra nella competenza del dirigente scolastico.
Circa la possibilità per gli interessati
di optare per la pensione liquidata con il sistema contributivo si rinvia
alle istruzioni contenute nell'informativa dell'Inpdap
n. 65 del 30/11/2001 reperibile anche sul sito internet del predetto
Istituto.
L'art. 2 del decreto ministeriale in esame disciplina
i casi di mancata maturazione del diritto alla pensione nei riguardi del
personale dimissionario, perché privo dei requisiti prescritti;
l'accertamento del diritto alla pensione resta, anche per il corrente anno
scolastico, nella competenza dei Centri servizi amministrativi a livello
provinciale che hanno sostituito i soppressi Provveditorati agli Studi.
In considerazione di ciò, i capi dei suddetti
Uffici vorranno comunicare il mancato conseguimento del diritto alla pensione
entro il 1° marzo 2004 agli interessati, i quali, entro 5 giorni dal
ricevimento della comunicazione, hanno la facoltà di ritirare la
domanda di dimissioni volontarie. Si tenga presente che è necessario
fornire alle scuole le informazioni sul personale docente per grado di
scuola, dando la precedenza a quelle che, ai fini delle operazioni di movimento,
hanno per prime l'obbligo di comunicare i dati al sistema informatico.
Si precisa, altresì, che i Centri servizi
amministrativi possono provvedere all'inserimento dei dati degli interessati,
da trasferire nel supporto magnetico, appena dispongano di tutti gli elementi
necessari per la definizione della posizione pensionistica e previdenziale
degli stessi, senza attendere la scadenza fissata per le operazioni di
mobilità per ogni ordine di scuola.
A tale acquisizione nel Simpi, compresa la revoca
delle dimissioni volontarie in caso di mancata maturazione del diritto
a pensione, provvederanno, le istituzioni scolastiche di titolarità
di ciascun interessato.
B) Trattamento di quiescenza per cessazioni dal
servizio sino al 1° settembre 2004
La necessità di garantire agli interessati
la corresponsione della pensione senza soluzione di continuità,
rispetto allo stipendio, rende inevitabile il mantenimento, presso i Centri
servizi amministrativi della competenza in ordine agli adempimenti relativi
al trattamento di quiescenza per le cessazioni dal servizio che si verificheranno
sino al 1° settembre 2004 comprese, pertanto, anche quelle per limiti
di età, per compimento del 40° anno di servizio e per dimissioni
volontarie, secondo le indicazioni contenute nelle circolari
ministeriali n. 213 dell'8 settembre 2000, n.
234 del 19 ottobre 2000 e n. 175 del 21 dicembre
2001.
Con l'occasione, si precisa che, anche per i casi
di liquidazione dell'indennità "Una tantum" in luogo di pensione,
occorre inviare il prospetto informativo oltre alla documentazione specificata
nelle precitate circolari nn. 213,
234 e 175, necessaria per tale forma
di trattamento di quiescenza, inclusa la domanda di liquidazione, senza
l'eventuale mod. L. 322, adempimento che sarà effettuato dalla competente
sede provinciale territoriale dell'Inpdap.
Per gli stessi motivi, i Centri servizi amministrativi
provvederanno alla compilazione del prospetto dati nei casi di cessazione
dal servizio che avverranno entro la precitata data dell'1/9/2004 per infermità
non dipendente da causa di servizio, decesso, decadenza, licenziamento,
destituzione, dispensa, incapacità o persistente insufficiente rendimento,
superamento del periodo massimo di assenze per malattia di cui all'art.
23 del C.C.N.L. 4 agosto 1995.
C) Valutazione a domanda di servizi e/o periodi
per la pensione
Si ritiene opportuno rammentare che per le domande
di riscatto e/o di computo, di ricongiunzione di cui alle leggi
n. 29/1979 e n. 45/1990 e di sistemazione contributiva di cui all'art.
142, comma 2, del T.U. 29 dicembre 1973 n. 1092 devono essere tenute
presenti le indicazioni contenute nelle circolari ministeriali n. 213/2000
e n. 234/2000. Si reputa, altresì,
utile rammentare che non devono essere inviati alle Ragionerie provinciali
dello Stato, per il prescritto riscontro, i provvedimenti emessi sulla
base delle suddette istanze presentate entro il 31 agosto 2000 se riferite
al personale cessato o cessando nel periodo dal 2 settembre 2003 al 1°
settembre 2004, mentre rimane il riscontro in questione se le domande stesse
non sono connesse a cessazione dal servizio.
Le domande di valutazione relative all'applicazione
degli istituti di cui sopra, recanti una data successiva al 31/8/2000,
devono essere indirizzate dagli interessati alla competente sede periferica
dell'Inpdap e, per conoscenza, alla scuola di titolarità.
Le domande già presentate dal 1° settembre
2000 dovranno essere fatte pervenire, dall'Ufficio che ne è in possesso,
alla competente sede periferica dell'Inpdap dandone comunicazione alla
scuola di titolarità, se diversa da tale ufficio.
Successivamente la sede periferica dell'ente previdenziale
procederà all'istruttoria delle medesime richieste, chiedendo le
notizie occorrenti ai Centri servizi amministrativi per l'anno scolastico
in corso.
Si precisa, altresì, che qualora una persona
abbia prodotto una domanda anteriormente al 1° settembre 2000 e un'altra
dopo tale data, la prima istanza va definita secondo le modalità
più sopra descritte.
Infine, per quanto riguarda le informazioni richieste
dalle sedi periferiche dell'Inpdap, vanno comunicati i dati retributivi
come sono presenti al sistema informativo, con riserva di fornire quelli
aggiornati una volta definita la posizione economica degli interessati.
D) Indennità di buonuscita - Liquidazione
e riscatto
L'art. 2 commi 1 e 2, della
legge 8/8/1995 n. 335 prevede il passaggio all'Inpdap delle competenze
in materia pensionistica e non anche alcuni adempimenti connessi al trattamento
di fine servizio, come attività diretta alla compilazione dei modelli
PL 1, PL 2 e PR 1.
Pertanto, i Centri servizi amministrativi vorranno
curare, come per il passato, le operazioni che ineriscono alla liquidazione
dell'indennità di buonuscita.
E) Cessazione dirigenti scolastici dall'1/9/2004
La cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici
è disciplinata dal C.C.N.L. 1/3/2002 dell'Area
V della dirigenza e, in particolare, dagli artt. 28, 29, 30, 31 e 35.
Al riguardo si ritiene, tuttavia, di dover dare alcune indicazioni specifiche
in ordine alle seguenti cause di cessazione:
a) compimento del 65° anno di età:
la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi
della condizione del limite massimo di età e viene comunicata per
iscritto dall'Ufficio scolastico regionale. La cessazione opera a decorrere
dal 1° settembre successivo al verificarsi della succitata condizione,
sempre che l'interessato non chieda di usufruire dei benefici di cui all'art.
509, commi 2 e 3, oppure, in alternativa, del comma 5 dello stesso articolo,
del D.L.vo n. 297/1994, con istanza da inviare entro il 10 gennaio
del 2004;
b) compimento dell'anzianità massima di
servizio ai fini del pensionamento (anni 40): l'Ufficio scolastico
regionale risolve il rapporto senza preavviso, sempre che l'interessato
non chieda, almeno tre mesi prima del compimento del 40ennio, di permanere
in servizio fino al 65° anno di età. Resta salva la possibilità
di usufruire anche della proroga di un biennio oltre il suddetto limite
di età, ai sensi del comma 5 del predetto
art. 509;
c) dimissioni dal servizio: per tale fattispecie
l'art. 35, comma 2, del citato C.C.N.L. dispone la riduzione ad
un quarto dei termini di preavviso stabiliti dal comma 1 dello stesso articolo.
L'Ufficio scolastico competente accerterà la sussistenza del diritto
a percepire il trattamento pensionistico e comunicherà agli interessati
l'eventuale mancata maturazione di tale diritto entro trenta giorni dalla
data di ricevimento della domanda. In tale ultimo caso hanno facoltà
di ritirare la domanda di dimissioni entro e non oltre cinque giorni dalla
data di ricevimento della comunicazione stessa.
Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente circolare, che è diramata d'intesa con l'Inpdap - Direzione centrale trattamenti pensionistici.
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