Trasmissione del D.M. 9 dicembre 2004
Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per l'attuazione del D.M. del 9/12/2004, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2005, nonché per i provvedimenti in materia di quiescenza, compresa la trattazione delle domande di riscatto, computo, ricongiunzione e sistemazione contributiva.
A) Cessazioni dal servizio
personale docente, educativo ed Ata
Il predetto D.M. fissa, all'art.
1, il termine finale del 10 gennaio 2005 per la presentazione, da
parte di tutto il personale del comparto Scuola, delle domande di collocamento
a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie
dal servizio, di trattenimento in servizio, a qualsiasi titolo, al raggiungimento
del 65° anno di età, per gli effetti a valere dal 1° settembre
2005.
Entro la medesima data del
10 gennaio 2005 gli interessati hanno la facoltà di revocare le
suddette istanze.
Poiché il compito dei
Centri servizi amministrativi, per quanto attiene alle istanze di qualsiasi
tipo per le quali è necessario accertare l'esistenza dei presupposti
richiesti, (accertamento del compiuto quarantennio, maturazione del diritto
a pensione in caso di dimissioni volontarie, ecc.) è limitato alla
sola comunicazione negativa circa il compiuto quarantennio o la maturazione
del diritto a pensione, le scuole possono fruire della disponibilità
delle funzioni immediatamente dopo il 10/1/2005.
Il suddetto termine del 10
gennaio 2005 deve essere osservato anche da coloro che manifestino la volontà
di cessare prima della data finale fissata in un precedente provvedimento
di permanenza in servizio, nonché dal personale che chieda la trasformazione
del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del
trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste
dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.
Si precisa, al riguardo, che
deve ritenersi esclusa, da parte degli interessati, la possibilità
di presentare separatamente una istanza di dimissioni volontarie e altra
istanza di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno in tempo
parziale e ciò sia per il fatto che le operazioni vengono effettuate
in tempi diversi, sia perché diversi sono i presupposti giuridici
per l'accettazione delle stesse. Mentre, infatti, l'accettazione delle
istanze di dimissioni volontarie non è subordinata ad alcuna condizione,
salvo la sussistenza o meno, a carico degli interessati, di un procedimento
disciplinare, talché le relative cattedre e posti da essi occupati
possono essere inseriti nelle operazioni di trasferimento, l'accettazione
delle istanze di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale è subordinata sia al numero delle medesime che all'eventuale
assenza di personale in esubero dopo il completamento delle operazioni
di mobilità. In tal caso, stante l'incompatibilità delle
istanze in argomento, ove esse vengano presentate separatamente, dovrà
ritenersi valida esclusivamente quella di dimissioni volontarie.
Il personale docente, educativo
ed Ata deve indirizzare le domande in questione, compresa l'eventuale revoca
delle medesime, alla scuola di titolarità (tramite la scuola di
servizio se diversa da quella di titolarità), e, per conoscenza,
al competente Centro servizi amministrativi. Se già presentate soltanto
presso le scuole, le istanze medesime devono essere inviate anche al competente
Centro servizi amministrativi nel termine sopra precisato, qualora gli
stessi non ne siano già in possesso.
Dopo il 10 gennaio 2005, per
il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario,
una copia delle istanze di dimissioni volontarie, nonché quelle
di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, laddove
non revocate entro la predetta data, dovrà essere tempestivamente
rimessa, da parte delle istituzioni scolastiche, alla competente sede provinciale
dell'Inpdap.
Si ritiene opportuno rammentare
che, in virtù del D.P.R. 28 aprile 1998, n. 351, per le domande
di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di
dimissioni volontarie e di trattenimento in servizio, limitate alle fattispecie
previste dall'art. 509 - commi 2, 3 e 5 del D.L.vo 16/4/1994 n. 297, qualora
esse non siano state revocate, come già precisato nella circolare
ministeriale 30 dicembre 1998, n. 496, non occorre emettere alcun provvedimento
formale; le istanze stesse si intendono accettate alla data del 10 gennaio
2005.
Parimenti, ai sensi dell'art.
1 del D.P.R. 11/1/2001, n. 101, non occorre emettere alcun provvedimento
formale nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite
di età.
L'emissione di un provvedimento
formale è, invece, richiesta quando le autorità competenti
abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dal 10 gennaio 2005,
e, cioè entro il 9 febbraio 2005, l'eventuale rifiuto o ritardo
nell'accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare
in corso. Nell'ipotesi sopra indicata, le dimissioni sono accettate con
effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento, emesso dal
competente dirigente scolastico.
Ugualmente è necessario
l'accoglimento con provvedimento formale delle richieste di trattenimento
in servizio fino al 70° anno di età, ex art. 1/quater della
legge n. 186 del 27 luglio 2004, trattandosi di una facoltà dell'Amministrazione
che valuterà la richiesta sulla base dei criteri stabiliti dalla
predetta legge. Su tale ultima fattispecie si fa riserva di diramare successive
precisazioni.
Circa la possibilità
per gli interessati di optare per la pensione liquidata con il sistema
contributivo si rinvia alle istruzioni contenute nell'informativa dell'Inpdap
n. 65 del 30/11/2001 reperibile anche sul sito internet del predetto Istituto.
L'art. 2 del decreto ministeriale
in esame disciplina i casi di mancata maturazione del diritto alla pensione
nei riguardi del personale dimissionario, perché privo dei requisiti
prescritti; l'accertamento del diritto alla pensione resta, anche per il
corrente anno scolastico, nella competenza dei Centri servizi amministrativi.
In considerazione di ciò,
i capi dei suddetti Uffici vorranno comunicare il mancato conseguimento
del diritto alla pensione entro il 1° marzo 2005 agli interessati,
i quali, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, hanno la facoltà
di ritirare la domanda di dimissioni volontarie.
Si tenga presente che è
necessario fornire alle scuole le informazioni sul personale docente per
grado di scuola, dando la precedenza a quelle che, ai fini delle operazioni
di movimento, hanno per prime l'obbligo di comunicare i dati al Sistema
informativo.
Si precisa, altresì,
che i Centri servizi amministrativi possono provvedere all'inserimento
dei dati degli interessati, da inviare all'Inpdap tramite il Sistema informatico,
appena dispongano di tutti gli elementi necessari per la definizione della
posizione pensionistica e previdenziale degli stessi, senza attendere la
scadenza fissata per le operazioni di mobilità per ogni grado di
scuola.
A tale acquisizione nel Simpi,
compresa la revoca delle dimissioni volontarie in caso di mancata maturazione
del diritto a pensione, provvederanno, le istituzioni scolastiche di titolarità
di ciascun interessato.
B) Trattamento di quiescenza
per cessazioni dal servizio sino al 1° settembre 2005
La necessità di garantire
agli interessati la corresponsione della pensione senza soluzione di continuità,
rispetto allo stipendio, rende opportuno il mantenimento, presso i Centri
servizi amministrativi, della competenza in ordine agli adempimenti relativi
al trattamento di quiescenza per le cessazioni dal servizio che si verificheranno
sino al 1° settembre 2005 comprese, pertanto, anche quelle per limiti
di età, per compimento del 40° anno di servizio e per dimissioni
volontarie, secondo le indicazioni contenute nelle circolari ministeriali
n. 213 dell'8 settembre 2000, n. 234 del 19 ottobre 2000 e n. 175 del 21
dicembre 2001.
Con l'occasione, si precisa
che, anche per i casi di liquidazione dell'indennità "una tantum"
in luogo di pensione, occorre inviare il prospetto informativo, oltre alla
documentazione specificata nelle precitate circolari nn. 213, 234 e 175
necessaria per tale forma di trattamento di quiescenza, inclusa la domanda
di liquidazione, senza l'eventuale mod. L. 322, al cui adempimento provvederà
la competente sede provinciale territoriale dell'Inpdap.
Per gli stessi motivi, i Centri
servizi amministrativi provvederanno alla compilazione del "prospetto
dati" nei casi di cessazione dal servizio che avverranno entro la precitata
data dell'1/9/2005 per infermità non dipendente da causa di servizio,
decesso, decadenza, licenziamento, destituzione, dispensa, incapacità
o persistente insufficiente rendimento, superamento del periodo massimo
di assenze per malattia di cui all'art. 17 del C.C.N.L. 24 luglio 2003.
C) Valutazione a domanda
di servizi e/o periodi per la pensione
Si ritiene opportuno rammentare,
ancora una volta, che per le domande di riscatto e/o di computo, di ricongiunzione
di cui alle leggi n. 29/1979 e n. 45/1990 e di sistemazione contributiva
di cui all'art. 142, comma 2, del T.U. 29/12/1973 n. 1092 devono essere
tenute presenti le indicazioni contenute nelle CC.MM. n. 213/2000 e n.
234/2000. Si reputa, altresì, utile rammentare che non devono essere
inviati alle Ragionerie provinciali dello Stato, per il prescritto riscontro,
i provvedimenti emessi sulla base delle suddette istanze presentate entro
il 31/8/2000 se riferite al personale cessato o cessando nel periodo dal
2 settembre 2004 al 1° settembre 2005, mentre rimane il riscontro in
questione se le domande stesse non sono connesse a cessazione dal servizio.
Le domande di valutazione
relative all'applicazione degli Istituti di cui sopra, recanti una data
successiva al 31/8/2000, devono essere indirizzate dagli interessati alla
competente sede periferica dell'Inpdap e, per conoscenza, alla scuola di
titolarità.
Le domande già presentate
dal 1° settembre 2000 dovranno essere fatte pervenire, dall'ufficio
che ne è in possesso, alla competente sede periferica dell'Inpdap
dandone comunicazione alla scuola di titolarità, se diversa da tale
ufficio.
Successivamente la sede periferica
dell'Ente previdenziale procederà all'istruttoria delle medesime
richieste, chiedendo le notizie occorrenti ai Centri servizi amministrativi
per l'anno scolastico in corso.
Si precisa, altresì,
che qualora il medesimo dipendente abbia prodotto una domanda anteriormente
al 1° settembre 2000 e un'altra dopo tale data, la prima istanza va
definita secondo le modalità più sopra descritte.
Infine, per quanto riguarda
le informazioni richieste dalle sedi periferiche dell'Inpdap, vanno comunicati
i dati retributivi come sono presenti al Sistema informativo, con riserva
di fornire quelli aggiornati una volta definita la posizione economica
degli interessati.
D) Indennità di buonuscita
- Liquidazione e riscatto
L'art. 2, commi 1 e 2, della
legge 8/8/1995 n. 335 prevede il passaggio all'Inpdap delle competenze
in materia pensionistica e non anche alcuni adempimenti connessi al trattamento
di fine servizio, come attività diretta alla compilazione dei modelli
PL1, PL 2 e PR 1. Pertanto, i Centri servizi amministrativi vorranno curare,
come per il passato, le operazioni che ineriscono alla liquidazione dell'indennità
di buonuscita.
E) Cessazione dirigenti
scolastici dall'1/9/2005
La cessazione dal servizio
dei dirigenti scolastici è disciplinata dal C.C.N.L. 1/3/2002 dell'area
V della dirigenza e, in particolare, dagli artt. 28, 29, 30, 31 e 35. Al
riguardo si ritiene, tuttavia, di dover dare alcune indicazioni specifiche
in ordine alle seguenti cause di cessazione:
a) compimento del 65°
anno di età: la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente
al verificarsi della condizione del limite massimo di età e viene
comunicata per iscritto dall'Ufficio scolastico regionale. La cessazione
opera a decorrere dal 1° settembre successivo al verificarsi della
succitata condizione, sempre che l'interessato non chieda di usufruire
dei benefici di cui all'art. 509, commi 2 e 3, oppure, in alternativa,
del comma 5 dello stesso articolo, del D.L.vo n. 297/1994, con istanza
da inviare entro il 10 gennaio del 2005. Entro la medesima data potrà
essere presentata istanza di permanenza in servizio ex art. 1/quater della
legge n. 186/2004 che potrà essere accettata dall'Amministrazione
sulla base dei criteri stabiliti dalla legge stessa. Su tale ultima fattispecie
si fa riserva di diramare successive precisazioni;
b) compimento dell'anzianità
massima di servizio ai fini del pensionamento (anni 40): l'Ufficio
scolastico regionale risolve il rapporto senza preavviso, sempre che l'interessato
non chieda, almeno tre mesi prima del compimento del 40ennio, di permanere
in servizio fino al 65° anno di età. Resta salva la possibilità
di usufruire anche della proroga di un biennio oltre il suddetto limite
di età, ai sensi del comma 5 del predetto art. 509;
c) dimissioni dal servizio:
per tale fattispecie l'art. 35, comma 2, del citato C.C.N.L. dispone la
riduzione ad un quarto dei termini di preavviso stabiliti dal comma 1 dello
stesso articolo. L'Ufficio scolastico competente accerterà la sussistenza
del diritto a percepire il trattamento pensionistico e comunicherà
agli interessati l'eventuale mancata maturazione di tale diritto entro
trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda. In tale ultimo caso
hanno facoltà di ritirare la domanda di dimissioni entro e non oltre
cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.
Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente circolare, che è diramata d'intesa con l'Inpdap - Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici.
Home Page |
---|