Indicazioni operative per l'attuazione del D.M. n. 87 del 18 novembre 2005
Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per l'attuazione del D.M. n. 87 del 18 novembre 2005 recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2006, nonché per i provvedimenti in materia di quiescenza, compresa la trattazione delle domande di riscatto, computo, ricongiunzione e sistemazione contributiva.
A) Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed Ata
Il predetto D.M. fissa, all'art.
1, il termine finale del 10 gennaio 2006 per la presentazione, da
parte di tutto il personale del comparto Scuola, delle domande di collocamento
a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie
dal servizio, di trattenimento in servizio ai sensi dell'art. 509, commi
2, 3 e 5 del D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994 nonché di trattenimento
in servizio fino al 70° anno di età ex art. 1/quater della legge
n. 186 del 27 luglio 2004. Il medesimo termine del 10 gennaio 2006 vale
anche per coloro che manifestino la volontà di cessare prima della
data finale prevista da un precedente provvedimento di permanenza in servizio.
Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dall'1/9/2006.
Entro la medesima data del
10 gennaio 2006 gli interessati hanno la facoltà di revocare
le suddette istanze.
Immediatamente dopo il 10/1/2006
saranno disponibili per le istituzioni scolastiche le funzioni informatiche
per l'acquisizione delle domande.
Il termine del 10 gennaio
2006 deve essere osservato anche da coloro che chiedono la trasformazione
del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del
trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste
dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica.
Tale richiesta va formulata con unica istanza. Nella medesima istanza gli
interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio,
ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze
ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale
stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).
Non appena ricevuta la comunicazione
delle suddette circostanze ostative, la scuola di titolarità provvederà
all'inserimento della cessazione al Simpi ( nel caso, naturalmente, che
l'interessato abbia optato per il pensionamento) in tempo utile per le
operazioni di mobilità.
Il personale docente, educativo
ed Ata deve indirizzare tutte le istanze sopra richiamate, compresa l'eventuale
revoca delle medesime, alla scuola di titolarità (tramite la scuola
di servizio se diversa da quella di titolarità).
Dopo il 10 gennaio 2006, le
domande di cui trattasi, laddove non revocate entro la predetta data, dovranno
tempestivamente essere rimesse, da parte delle istituzioni scolastiche
ai competenti Csa e alle sedi provinciali dell'Inpdap.
Si rammenta che l'emissione
di un provvedimento formale è richiesta nel solo caso in cui le
Autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30
giorni dal 10 gennaio 2006, e, cioè entro il 9 febbraio 2006,
l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni
per provvedimento disciplinare in corso.
Nell'ipotesi sopra indicata,
le dimissioni sono accettate con effetto dalla data del relativo provvedimento,
emesso dal competente dirigente scolastico.
Ugualmente è necessario
l'accoglimento con provvedimento formale delle richieste di trattenimento
in servizio fino al 70° anno di età, ex art. 1/quater della
legge n. 186 del 27 luglio 2004, trattandosi di una facoltà dell'Amministrazione
che valuterà le richieste da accogliere sulla base dei criteri e
delle procedure stabiliti dalla predetta legge. A tal proposito - e in
considerazione della complessità, anche sotto il profilo temporale,
dell'iter procedurale che, come noto, prevede la specifica disciplina autorizzatoria
delle assunzioni ai sensi degli articoli 39 e 40 della legge n. 449/1997
- i direttori degli Uffici scolastici regionali dovranno comunicare, improrogabilmente
entro il 31 gennaio 2006, alla scrivente Direzione Generale il numero delle
domande che ritengono di accogliere, suddivise per diversa tipologia: dirigenti
scolastici, docenti, Ata, personale educativo. L'indirizzo di posta elettronica
e di fax cui inviare la suddetta comunicazione è il seguente: adriana.munao@istruzione.it
- Fax 06/58495036.
Ad avvenuta autorizzazione,
per il personale docente e Ata detto provvedimento di accoglimento è
emesso dal dirigente scolastico, per il personale dirigente della scuola,
invece,dai direttori degli Uffici scolastici regionali o dirigenti da essi
delegati. L'art. 2 del decreto ministeriale in oggetto disciplina i casi
di mancata maturazione del diritto alla pensione nei riguardi del personale
dimissionario, perché privo dei requisiti prescritti; l'accertamento
di tale diritto resta, anche per il corrente anno scolastico, di competenza
dei Centri servizi amministrativi.
In considerazione di ciò,
i capi dei suddetti Uffici vorranno comunicare il mancato conseguimento
del diritto alla pensione entro il 1° marzo 2006 agli interessati,
i quali, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione, hanno la facoltà
di ritirare la domanda di dimissioni volontarie.
Si tenga presente che è
necessario fornire alle scuole le informazioni di cui sopra, per il personale
docente, per grado di scuola, dando la precedenza a quelle che, ai fini
delle operazioni di movimento, hanno per prime l'obbligo di comunicare
i dati al Sistema informativo.
Si precisa, altresì,
che i Centri servizi amministrativi possono provvedere all'inserimento
dei dati degli interessati, da inviare all'Inpdap tramite il Sistema informatico,
appena dispongono di tutti gli elementi necessari per la definizione della
posizione pensionistica e previdenziale degli stessi, senza attendere la
scadenza fissata per le operazioni di mobilità per ogni ordine di
scuola. All'acquisizione delle cessazioni nel Simpi, o alle eventuali cancellazioni
in caso di revoca delle dimissioni volontarie per mancata maturazione del
diritto a pensione, provvederanno, le istituzioni scolastiche di titolarità
di ciascun interessato cui si raccomanda la massima tempestività
per garantire la corretta acquisizione dei dati ai fini della determinazione
delle disponibilità di posti per le operazioni di mobilità.
Per quanto riguarda il trattamento
di quiescenza per cessazioni dal servizio di altra tipologia, con decorrenza
diversa dal 1° settembre 2006 (decesso, decadenza, licenziamento ecc.);
per la valutazione a domanda di servizi e/o periodi per la pensione e,
infine, per quanto riguarda la liquidazione dell'indennità di buonuscita
(liquidazione e riscatto), si rinvia integralmente alle istruzioni contenute
nella C.M. n. 88 del 9 dicembre 2004.
B) Cessazione dirigenti scolastici dall'1/9/2006
La cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è disciplinata dal C.C.N.L. 1/3/2002 dell'area V della dirigenza e, in particolare, dagli artt. 28, 29, 30, 31 e 35. Al riguardo si ritiene, tuttavia, di ribadire alcune indicazioni specifiche in ordine alle seguenti cause di cessazione:
a) compimento del 65°
anno di età: la risoluzione del rapporto di lavoro avviene
automaticamente al verificarsi della condizione del limite massimo di età
e viene comunicata per iscritto dall'Ufficio scolastico regionale. La cessazione
opera a decorrere dal 1° settembre successivo al verificarsi della
succitata condizione, sempre che l'interessato non chieda di usufruire
dei benefici di cui all'art. 509, commi 2 e 3, oppure, in alternativa,
del comma 5 dello stesso articolo, del D.L.vo n. 297/1994, con istanza
da inviare entro il 10 gennaio del 2006;
b) compimento del 67°
anno di età: entro la medesima data del 10 gennaio 2006
potrà essere presentata istanza di permanenza in servizio ex art.
1/quater della legge n. 186/2004 da coloro che hanno già beneficiato
di un trattenimento in servizio, a qualsiasi titolo, fino a 67 anni (cfr.
circolare Inpdap n. 69 del 24/12/2004). La domanda potrà essere
accettata dall'Amministrazione sulla base dei criteri e delle procedure
già chiariti in precedenza;
c) compimento dell'anzianità
massima di servizio ai fini del pensionamento (anni 40): l'Ufficio
scolastico regionale risolve il rapporto senza preavviso, sempre che l'interessato
non chieda, almeno tre mesi prima del compimento del 40ennio, di permanere
in servizio fino al 65° anno di età. Resta salva la possibilità
di usufruire anche della proroga di un biennio oltre il suddetto limite
di età, ai sensi del comma 5 del predetto art. 509;
d) dimissioni dal servizio:
per tale fattispecie l'art. 35, comma 2, del citato C.C.N.L. dispone la
riduzione ad un quarto dei termini di preavviso stabiliti dal comma 1 dello
stesso articolo. L'Ufficio scolastico competente accerterà la sussistenza
del diritto a percepire il trattamento pensionistico e comunicherà
agli interessati l'eventuale mancata maturazione di tale diritto entro
trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda. In tale ultimo caso
hanno facoltà di ritirare la domanda di dimissioni entro e non oltre
cinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.
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