Liceo Ginnasio Statale "Bagatta"
di Desenzano del Garda - Compensi per ore eccedenti prestate in classi
collaterali - Risposta a quesito
E' pervenuta a questa Direzione Generale (dell'Istruzione
Classica, Scientifica e Magistrale, n.d.R.) l'acclusa lettera n. 2309
dell'8 ottobre 1997, con la quale il preside del liceo ginnasio in oggetto
indicato chiede di conoscere se il compenso per ore eccedenti prestate
in classi collaterali debba essere liquidato per l'intera durata dell'anno
scolastico.
Al riguardo si prega di voler comunicare al citato
capo d'istituto che il quesito in questione trova soluzione positiva nel
comma 3 dell'art. 70 del vigente CCNL-Scuola il quale stabilisce che per
la fattispecie in questione continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui all'art. 6 del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209, e all'art. 3 - comma
10 - del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399.
L'anzidetto art. 6 del D.P.R. n. 209/1987 dispone
che "al personale che presta servizio su cattedre con orario settimanale
superiore a 18 ore, ogni ora eccedente le 18 settimanali è compensata
ai sensi dell'art. 88, quarto comma, del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417,
per l'intera durata dell'anno scolastico o della nomina".
Ne discende che, qualora l'incarico di svolgimento
di ore eccedenti in classi collaterali disponibili per l'intero anno scolastico
sia attribuito a personale a tempo indeterminato, il relativo compenso
dovrà essere liquidato per l'intera durata dell'anno scolastico
mentre se detto incarico è conferito a personale a tempo determinato,
il relativo compenso sarà corrisposto fino al termine del rapporto
d'impiego dell'interessato.
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