Cessata operatività dell'art. 59 bis del D.L.vo n. 29/1993 per effetto dell'entrata in vigore della disciplina collettiva in materia di conciliazione ed arbitrato (CCNQ del 23 gennaio 2001)
Il 31 gennaio è entrato in vigore il Contratto
Collettivo Nazionale Quadro (CCNQ) in materia di procedure di conciliazione
ed arbitrato delle controversie individuali di lavoro nel settore del lavoro
pubblico contrattualizzato, definitivamente sottoscritto il 23 gennaio
2001 tra Aran e OO.SS.LL.
L'accordo collettivo, all'art. 6, contiene l'espressa
previsione delle modalità con le quali possono essere impugnate
le sanzioni disciplinari.
Si è così determinata la cessazione
dell'operatività dell'art. 59 bis del D.L.vo n. 29/93 - come
aggiunto dall'art. 28 del D.L.vo n. 80/1998 - la cui eventuale applicabilità,
con la decorrenza prevista dal secondo comma dell'art. 28, era condizionata
proprio al presupposto della mancanza di regolamentazione collettiva disciplinante
"apposite procedure di conciliazione ed arbitrato" finalizzate alla specifica
impugnazione.
Conseguentemente dal 31/1/2001 l'impugnazione delle
sanzioni disciplinari, mediante la facoltativa promozione della procedura
arbitrale, non è più possibile davanti al Collegio di cui
all'art. 69 bis. Dalla medesima data al Collegio di conciliazione
potrà essere richiesto esclusivamente l'espletamento del tentativo
obbligatorio di conciliazione. Il destinatario della sanzione disciplinare
potrebbe avervi interesse nel caso non intendesse promuovere la procedura
arbitrale – da attivare secondo le modalità fissate dal CCNQ -,
ad esempio nell'ipotesi che preferisse praticare la via, alternativa a
quella arbitrale, dell'impugnazione in sede giudiziaria.
Si richiama l'attenzione sulla necessità
di svolgere l'opportuna azione informativa nei confronti degli interessati
ogniqualvolta si presentasse un margine di incertezza sull'esatta ed appropriata
qualificazione della richiesta, avente ad oggetto l'impugnazione di una
sanzione disciplinare, presentata ai sensi dell'art. 69 bis.
Per evitare equivoci, si precisa che andrà
comunque ricevuta anche la richiesta impropriamente presentata, non potendosi
escludere una sua possibile rilevanza (ai fini per esempio di un' eventuale
rimessione in termini).
Per gli eventuali problemi di transizione dalla
disciplina previgente a quella collettiva, occorre, a parere dello scrivente,
considerare le specifiche caratteristiche della prima.
Anteriormente al 31/1/2001 e in presenza del relativo
presupposto di applicabilità, l'art. 59 bis prescriveva che
la promozione della procedura di conciliazione ed arbitrato per l'impugnazione
delle sanzioni disciplinari avvenisse "con le modalità dell'art.
7, commi 6 e 7, della legge 30 maggio 1970, numero 300".
Sulla base di tale constatazione, a parere dello
scrivente, bisogna accordare rilievo decisivo al termine previsto dal comma
7 dell'art. 7 legge n. 300/1970. Se il termine è spirato anteriormente
al 31/1/2001, allora gli effetti da ricollegarsi alla richiesta iniziale
e alla relativa procedura restano interamente regolati dalla disciplina
previgente al 31/1/2001. In caso contrario, nell'eventualità cioè
che il predetto termine venga a scadere successivamente al 30/1/2001, la
disciplina applicabile è costituita da quella collettiva.
Per la precisione, in tale ultima eventualità,
potrà determinarsi una delle seguenti ipotesi:
– l'Amministrazione riscontra l'invito rivoltole
dalla DPL (ai sensi dell'at. 7, comma 7) provvedendo alla designazione
o comunque manifestando la volontà di aderire alla richiesta di
arbitrato proveniente dal lavoratore;
– l'Amministrazione non dà alcun riscontro
all'invito rivoltole.
Nel primo caso il comportamento della PA costituisce
espressa accettazione della richiesta di arbitrato. La DPL ne dà
atto espressamente avvertendo formalmente le parti che per effetto della
sopravvenuta entrata in vigore del CCNQ la procedura deve svolgersi in
conformità alla disciplina ivi fissata. Al fine di agevolare l'ulteriore
corso della procedura informa le parti sulla specifica previsione di cui
all'art. 6 del CCNQ, illustrandone il contenuto e rendendosi disponibile
per ogni chiarimento sulla regolamentazione collettiva di cui lo scrivente
ha fornito una sintetica descrizione con la circolare n. 18 del 30/1/2001.
Ovviamente la DPL, una volta compiuta tale attività, si asterrà
dal convocare le parti e da qualsiasi ulteriore iniziativa diversa da quella
informativa.
Nella seconda ipotesi (scadenza del termine senza
che la PA abbia in alcun modo riscontrato l'invito rivoltole), la DPL non
ha alcun provvedimento da adottare.
Comunque appare opportuno che, in ogni caso di pendenza
del termine in questione, la DPL informi con immediatezza le parti delle
indicazioni ricevute con la presente, fornendo tutti i chiarimenti utili
sulla disciplina collettiva di recente introduzione. In particolare sottolineerà
che il comma 2 dell'art. 6 dell'Accordo Collettivo prevede che "in via
sperimentale e fino alla scadenza del presente accordo, la richiesta di
ricorso all'arbitro unico è vincolante per la P.A., salvo che l'impugnazione
abbia per oggetto una sanzione risolutiva del rapporto, e soltanto il ricorrente,
in caso di mancato accordo sulla designazione dell'arbitro, ha facoltà
di rinunciare all'espletamento della procedura".
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