Circolare del Ministero del Lavoro n. 19/2001 del 2 febbraio 2001

Cessata operatività dell'art. 59 bis del D.L.vo n. 29/1993 per effetto dell'entrata in vigore della disciplina collettiva in materia di conciliazione ed arbitrato (CCNQ del 23 gennaio 2001)

Il 31 gennaio è entrato in vigore il Contratto Collettivo Nazionale Quadro (CCNQ) in materia di procedure di conciliazione ed arbitrato delle controversie individuali di lavoro nel settore del lavoro pubblico contrattualizzato, definitivamente sottoscritto il 23 gennaio 2001 tra Aran e OO.SS.LL.
L'accordo collettivo, all'art. 6, contiene l'espressa previsione delle modalità con le quali possono essere impugnate le sanzioni disciplinari.
Si è così determinata la cessazione dell'operatività dell'art. 59 bis del D.L.vo n. 29/93 - come aggiunto dall'art. 28 del D.L.vo n. 80/1998 - la cui eventuale applicabilità, con la decorrenza prevista dal secondo comma dell'art. 28, era condizionata proprio al presupposto della mancanza di regolamentazione collettiva disciplinante "apposite procedure di conciliazione ed arbitrato" finalizzate alla specifica impugnazione.
Conseguentemente dal 31/1/2001 l'impugnazione delle sanzioni disciplinari, mediante la facoltativa promozione della procedura arbitrale, non è più possibile davanti al Collegio di cui all'art. 69 bis. Dalla medesima data al Collegio di conciliazione potrà essere richiesto esclusivamente l'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione. Il destinatario della sanzione disciplinare potrebbe avervi interesse nel caso non intendesse promuovere la procedura arbitrale – da attivare secondo le modalità fissate dal CCNQ -, ad esempio nell'ipotesi che preferisse praticare la via, alternativa a quella arbitrale, dell'impugnazione in sede giudiziaria.
Si richiama l'attenzione sulla necessità di svolgere l'opportuna azione informativa nei confronti degli interessati ogniqualvolta si presentasse un margine di incertezza sull'esatta ed appropriata qualificazione della richiesta, avente ad oggetto l'impugnazione di una sanzione disciplinare, presentata ai sensi dell'art. 69 bis.
Per evitare equivoci, si precisa che andrà comunque ricevuta anche la richiesta impropriamente presentata, non potendosi escludere una sua possibile rilevanza (ai fini per esempio di un' eventuale rimessione in termini).
Per gli eventuali problemi di transizione dalla disciplina previgente a quella collettiva, occorre, a parere dello scrivente, considerare le specifiche caratteristiche della prima.
Anteriormente al 31/1/2001 e in presenza del relativo presupposto di applicabilità, l'art. 59 bis prescriveva che la promozione della procedura di conciliazione ed arbitrato per l'impugnazione delle sanzioni disciplinari avvenisse "con le modalità dell'art. 7, commi 6 e 7, della legge 30 maggio 1970, numero 300".
Sulla base di tale constatazione, a parere dello scrivente, bisogna accordare rilievo decisivo al termine previsto dal comma 7 dell'art. 7 legge n. 300/1970. Se il termine è spirato anteriormente al 31/1/2001, allora gli effetti da ricollegarsi alla richiesta iniziale e alla relativa procedura restano interamente regolati dalla disciplina previgente al 31/1/2001. In caso contrario, nell'eventualità cioè che il predetto termine venga a scadere successivamente al 30/1/2001, la disciplina applicabile è costituita da quella collettiva.
Per la precisione, in tale ultima eventualità, potrà determinarsi una delle seguenti ipotesi:

– l'Amministrazione riscontra l'invito rivoltole dalla DPL (ai sensi dell'at. 7, comma 7) provvedendo alla designazione o comunque manifestando la volontà di aderire alla richiesta di arbitrato proveniente dal lavoratore;
– l'Amministrazione non dà alcun riscontro all'invito rivoltole.

Nel primo caso il comportamento della PA costituisce espressa accettazione della richiesta di arbitrato. La DPL ne dà atto espressamente avvertendo formalmente le parti che per effetto della sopravvenuta entrata in vigore del CCNQ la procedura deve svolgersi in conformità alla disciplina ivi fissata. Al fine di agevolare l'ulteriore corso della procedura informa le parti sulla specifica previsione di cui all'art. 6 del CCNQ, illustrandone il contenuto e rendendosi disponibile per ogni chiarimento sulla regolamentazione collettiva di cui lo scrivente ha fornito una sintetica descrizione con la circolare n. 18 del 30/1/2001. Ovviamente la DPL, una volta compiuta tale attività, si asterrà dal convocare le parti e da qualsiasi ulteriore iniziativa diversa da quella informativa.
Nella seconda ipotesi (scadenza del termine senza che la PA abbia in alcun modo riscontrato l'invito rivoltole), la DPL non ha alcun provvedimento da adottare.
Comunque appare opportuno che, in ogni caso di pendenza del termine in questione, la DPL informi con immediatezza le parti delle indicazioni ricevute con la presente, fornendo tutti i chiarimenti utili sulla disciplina collettiva di recente introduzione. In particolare sottolineerà che il comma 2 dell'art. 6 dell'Accordo Collettivo prevede che "in via sperimentale e fino alla scadenza del presente accordo, la richiesta di ricorso all'arbitro unico è vincolante per la P.A., salvo che l'impugnazione abbia per oggetto una sanzione risolutiva del rapporto, e soltanto il ricorrente, in caso di mancato accordo sulla designazione dell'arbitro, ha facoltà di rinunciare all'espletamento della procedura".


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