L'anno 2002, il giorno 29 maggio, in Roma, presso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale,
TRA
la delegazione di parte datoriale costituita con D.M. 3743/MR del 26.11.2001
E
i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. Scuola e S.N.A.L.S. CONF.S.A.L. firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto Scuola
SI CONCORDA QUANTO SEGUE
il presente contratto sostituisce il C.C.D.N. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. siglato in data 11/07/2000, con la precisazione che il confronto negoziale verrà riaperto nel caso in cui vengano istituiti in organico, per l’a.s. 2002/2003, i nuovi profili professionali di coordinatore amministrativo e di coordinatore tecnico di cui all’accordo successivo per il personale A.T.A. ai sensi dell’art. 18 del C.C.N.L. 15.03.2001 del comparto scuola, sottoscritto in data 08.03.2002 dall’A.R.A.N. e dalle Confederazioni ed Organizzazioni sindacali.
Il presente contratto - nello stabilire i criteri generali ed i principi per le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2002/03 secondo le disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali del comparto scuola e specificatamente nell’art.55 del C.C.N.I. del 31/08/1999 - è prioritariamente diretto a realizzare il reimpiego qualificato di tutto il personale in sovrannumero anche in relazione alla necessità di conseguire i risultati finanziari indicati agli artt.20 e 21 della legge n. 488 del 23/12/1999, e la piena realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine scuola, assicurando la continuità didattica e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle esigenze e disponibilità dei docenti interessati. A tal fine è valorizzata, tra l’altro, la possibilità di utilizzazione in altri insegnamenti - per il personale appartenente a ruoli e classi di concorso in esubero - tenendo conto dei titoli di studio e/o professionali posseduti, con l’attribuzione del maggior trattamento economico eventualmente spettante; in quest’ultimo caso la Direzione Regionale competente, contestualmente all’adozione del provvedimento di utilizzazione, stipulerà con il personale interessato un contratto di lavoro integrativo per il nuovo temporaneo trattamento retributivo corrispondente a quello spettante in caso di passaggio di ruolo.
Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto, che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali, ed hanno validità per l’anno scolastico 2002/03.
Premesso che l'adeguamento dell'organico alla situazione di fatto avviene secondo la disciplina dettata dalle disposizioni concernenti la definizione degli organici, e la costituzione di posti part time come definito nell’art. 4 del presente contratto,la contrattazione decentrata regionale definirà i criteri e modalità per la determinazione delle disponibilità.
Su tale base, prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle OO.SS. territoriali, sarà predisposto dalla Direzione Regionale competente il quadro complessivo delle disponibilità, ed eventuali, successive modificazioni ed integrazioni, relativo alle diverse tipologie di posti in funzione del migliore impiego del personale stesso, secondo i principi stabiliti dal C.C.N.L., integrati dalla presente contrattazione.
La valutazione dei titoli relativi alle utilizzazioni é formulata secondo le tabelle per i trasferimenti d'ufficio allegate al C.C.D.N. concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 21 dicembre 2001; in considerazione del fatto che nel predetto contratto sono allegate tabelle unificate per i trasferimenti a domanda e d’ufficio, tali tabelle ( All. 1) vengono riportate unite al presente contratto con le seguenti precisazioni:
per ottenere il punteggio per il comune di residenza dei familiari, è necessario che i medesimi vi risiedano effettivamente, con iscrizione anagrafica, da almeno tre mesi alla data stabilita per la presentazione delle domande;
l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le utilizzazioni.
La valutazione dei titoli ai fini delle assegnazioni provvisorie è anche stabilita dal presente contratto (ALLEGATO 2).
Il personale che non intende avvalersi della proroga d’ufficio del trasferimento annuale, deve presentare apposita domanda di rinuncia entro gli stessi termini di cui al precedente art. 1 comma 7.
In caso di concorrenza di più aventi diritto alla proroga del trasferimento annuale, prevale il personale che ha ottenuto il trasferimento medesimo da un maggior numero di anni scolastici. A parità di anni ha diritto a permanere sul posto colui che, a suo tempo, ha ottenuto il trasferimento annuale con la precedenza e/o il punteggio maggiore. In caso di ulteriore parità la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica.
I beneficiari delle precedenze previste per l’assistenza ai parenti handicappati che abbiano conseguito il trasferimento annuale, per ottenere la proroga di detto trasferimento debbono presentare annualmente la documentazione richiesta dall’art.11 del C.C.D.N. del 21/12/2001, attestante la permanenza dei requisiti che danno titolo alla relativa precedenza.
i docenti in soprannumero sull’organico di titolarità;
i docenti in soprannumero che hanno optato – ai sensi dell’art.18 comma 5 del C.C.D.N. del 21/12/2001 - per il mantenimento della titolarità per un anno.
i docenti trasferiti quali soprannumerari nello stesso anno scolastico o nei 5 anni scolastici precedenti, che chiedano di essere utilizzati nell’istituzione scolastica o nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, in quello più vicino secondo le tabelle di viciniorietà e che abbiano richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità;
i docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell’art.5 del C.C.D.N. del 21/12/2001 che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda.
i docenti che nell’anno scolastico precedente sono stati utilizzati su progetti di aree a rischio, qualora detti progetti vengano confermati secondo quanto disposto dall’art.4 comma 11 del C.C.N.I. del 31/08/1999;
i docenti che, dopo le operazioni di trasferimento risultino titolari o soprannumerari sulla D.O.P. o senza sede definitiva;
i docenti titolari D.O.P. nell’anno scolastico 2001/02 trasferiti d’ufficio su sede nell’anno scolastico 2002/03;
i titolari delle Dotazioni Organiche di Sostegno della scuola secondaria di secondo grado;
i docenti immessi in ruolo senza sede con decorrenza giuridica 2002/03;
i docenti senza sede per altro titolo (riammessi in servizio, etc);
i docenti che, ai sensi del D.I. n. 331 del 29/7/1997, cessati dal servizio hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
i docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi del titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell’esubero;
i docenti titolari su insegnamento curriculare in possesso del titolo di specializzazione che chiedano di essere utilizzati solo su sostegno, nell’ambito dello stesso ordine scuola.
i docenti di scuola elementare titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nell’ambito del circolo di titolarità o in altro circolo, nel caso in cui nel proprio non vi siano posti disponibili;
i docenti che abbiano superato o stiano frequentando corsi di riconversione professionale, o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno;
i docenti della scuola secondaria di primo grado di cui agli art. 43 e 44 della legge n.270/82.
gli insegnanti tecnico-pratici e gli assistenti di cattedra, in possesso almeno di titolo di studio della scuola secondaria di secondo grado, transitati dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell’art. 8 della L.124/99, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella C allegata al D.M. 39/98;
I docenti che, pur non essendo soprannumerari, appartengono a classi di concorso o posti in esubero nella provincia, sono utilizzati a domanda, nei limiti dell’esubero, in altra classe di concorso o posti per i quali siano in possesso dell’abilitazione corrispondente.
Il personale in soprannumero, titolare D.O.P. e senza sede, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero, viene utilizzato anche d’ufficio in altra classe di concorso o posto nel seguente ordine:
Insegnamenti richiesti per l’utilizzazione a domanda per i quali si possiede l’abilitazione;
Altri insegnamenti per cui si possiede l’abilitazione;
Insegnamenti appartenenti a classi di concorso comprese nello stesso ambito disciplinare della classe di concorso di titolarità (D.M. 354 del 10/08/1998 integrato dal D.M. 448 del 10/11/1998);
Insegnamenti a cui può accedere sulla base del titolo di studio per il quale ha avuto accesso al ruolo di appartenenza.
Al fine di assicurare un corretto avvio dell'anno scolastico e di agevolare il riassorbimento dell'esubero, sono consentite operazioni di utilizzazione a domanda da fuori provincia esclusivamente ove permanga la situazione di esubero nella classe di concorso e nella provincia di appartenenza; dette utilizzazioni saranno disposte nella provincia richiesta, laddove risulti disponibilità di posti di insegnamento, prioritariamente per la classe di concorso di appartenenza ed in subordine su posti comunque disponibili per i quali il docente sia in possesso del titolo di abilitazione corrispondente.
Il docente titolare di cattedra o posto di insegnamento ed i docenti di sostegno negli istituti di istruzione secondaria che trovino nella scuola di titolarità una riduzione dell'orario obbligatorio di insegnamento fino ad un quinto, ove non completino l'orario nella scuola medesima, sono utilizzati nell'ambito della scuola di titolarità, per le ore mancanti, nelle attività specifiche della scuola e, prioritariamente, per lo svolgimento di supplenze temporanee.
Per i docenti appartenenti a classi di concorso in esubero, in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno conseguito al termine dei corsi biennali organizzati dall’amministrazione scolastica ovvero dei corsi intensivi, nonché per quelli che abbiano superato o stiano frequentando i corsi di riconversione professionale, si procede a proroghe anche d’ufficio ed a nuove utilizzazioni a domanda; per i predetti docenti in possesso del titolo conseguito a seguito dei corsi intensivi si procede anche d’ufficio, tenuto conto dell’impegno assunto al momento della partecipazione ai corsi stessi.
Gli insegnanti tecnico-pratici in possesso di un titolo di studio che consenta l’accesso ad altra classe di concorso ovvero in altra area di sostegno, sia essa appartenente alla tabella A, che alla tabella C, sono utilizzati, in base ai criteri stabiliti nei commi precedenti del presente articolo, sulle relative disponibilità per le quali hanno titolo, nei limiti della permanenza di situazione di esubero provinciale della classe di concorso o dell’area di provenienza. Nel caso di utilizzazione in classi di concorso della tabella A, sarà attribuito il maggior trattamento economico spettante.
Gli insegnanti tecnico-pratici utilizzati in provincia diversa da quella di titolarità per le iniziative sperimentali di diffusione delle tecnologie delle informazioni, anche nel caso di recepimento di tali iniziative negli ordinamenti didattici possono, a domanda, essere confermati nelle stesse attività, qualora non abbiano ottenuto il trasferimento o l'assegnazione provvisoria, e permanendo la situazione di soprannumero nella provincia di titolarità.
Dopo la copertura di tutti i posti comunque disponibili fino al termine delle attività didattiche nell'ambito di ciascuna classe di concorso o di classi affini, può essere previsto l’utilizzo degli insegnanti tecnico-pratici nello svolgimento di esercitazioni di laboratorio per gruppi ristretti di alunni, per la realizzazione di progetti che prevedano attività di laboratorio e l’introduzione di nuove tecnologie nella scuola elementare, media e negli istituti comprensivi. Gli insegnanti tecnico-pratici che risultino ancora in esubero potranno essere utilizzati in istituzioni di altro ordine o tipo:
per lo svolgimento di attività didattiche tecnico-scientifiche connesse anche alla realizzazione di progetti di sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture;
per gli adempimenti relativi al miglioramento della sicurezza nelle scuole in attuazione del decreto legislativo 19/9/94 n.626 e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto della disponibilità e della professionalità degli interessati;
per la realizzazione di progetti qualificanti dei rapporti tra scuola e mondo del lavoro.
Gli insegnanti tecnico-pratici e assistenti di cattedra transitati nei ruoli dello Stato ai sensi dell’art.8 della legge 124/99, non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella C in quanto la loro presenza nelle scuole di attuale assegnazione prescinde dall’esistenza dei relativi posti organici, sono confermati in utilizzazione nelle istituzioni scolastiche presso cui prestano servizio, ovvero assegnati a domanda per un anno in altro istituto per il medesimo insegnamento già attivato dall’ente locale. Subordinatamente alle operazioni di utilizzazione di cui ai commi 8 e 9, gli stessi, a domanda, possono essere utilizzati su classi di concorso della tabella A e C, se in possesso del titolo di studio specificatamente previsto. Possono essere altresì, utilizzati, a domanda, anche in assenza di specifico titolo di studio, in relazione alle attività previste dalle lettere a), b) e c) del precedente comma 10.
Nell’utilizzazione di tutte le risorse professionali, va perseguita la realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine e grado di scuola, assicurando la continuità didattica, la funzionalità, l’efficacia del servizio e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle opzioni, esigenze e disponibilità dei docenti interessati. Qualora il numero dei docenti da utilizzare sia inferiore alle disponibilità, le operazioni di utilizzazione devono essere finalizzate alla copertura dei posti che comportino un maggior onere finanziario.
La contrattazione decentrata a livello regionale potrà eventualmente definire ulteriori criteri e modalità di utilizzazione oltre quelle previste dal successivo art.6, in relazione alle specifiche situazioni locali, con l’obiettivo di rendere effettivamente garantito il diritto allo studio nonché favorire le iniziative volte all’educazione degli adulti.
Prima di avviare le operazioni di utilizzazione e previa informazione alle OO.SS., sarà predisposto, per ogni provincia, il quadro complessivo delle disponibilità, relativo alle diverse tipologie di posti. Sarà data tempestiva informazione alle OO.SS. anche su eventuali disponibilità sopraggiunte e sulla motivazione delle stesse.
1) Sarà cura del C.S.A. competente di valutare l’equivalenza dell’insegnamento sulla base delle esigenze rilevate dal dirigente scolastico.
La sostituzione dei docenti di scuola elementare assenti fino ad un massimo di cinque giorni, avviene nelle ore di contemporaneità non impegnate per le attività programmate dal Collegio dei docenti, nell’ambito del modulo o del plesso di assegnazione e nell’orario di insegnamento programmato per ciascun insegnante; sono, peraltro possibili eventuali adattamenti e modificazioni dell’orario suddetto, nei limiti previsti dalla contrattazione di istituto.
Nella scuola secondaria, qualora l’istituto sia articolato su più sedi che non costituiscono autonoma dotazione organica, le modalità di assegnazione dei docenti alle cattedre o ai posti sono regolate dal contratto di istituto.
Per gli istituti di scuola secondaria, in cui era in vigore la sperimentazione dell’organico funzionale (D.M. 105/2000) e nei quali, in attuazione di quanto previsto dall’art. 4 del D.I. sopra citato, permangono condizioni di organico che consentano l’adozione di modelli organizzativi flessibili deliberati dal collegio dei docenti, l’utilizzo del personale avviene sulla base di criteri definiti dal contratto di istituto .
Le disposizioni previste dal comma precedente si applicano a tutte le istituzioni scolastiche in cui vi sia personale da utilizzare.
Ai fini delle utilizzazioni del personale docente D.O.P. sono previste due distinte graduatorie, nelle quali confluiscono rispettivamente, le seguenti tipologie di personale:
docenti appartenenti alle Dotazioni Organiche Provinciali;
docenti che, successivamente alle operazioni di mobilità, risultano in soprannumero sulla specifica Dotazione Organica Provinciale;
Nelle operazioni in altro ruolo del personale appartenente a ruoli con situazione di esubero, saranno privilegiate le proroghe a domanda, cui seguiranno le proroghe d'ufficio dei docenti che hanno superato o stanno frequentando i corsi di riconversione e, ove ne ricorrano le condizioni, le nuove utilizzazioni a domanda e quindi d'ufficio. Nelle operazioni in altra provincia del personale appartenente a ruoli con situazioni di esubero, saranno privilegiate le proroghe a domanda.
Le utilizzazioni per la realizzazione dei progetti saranno disposte sia per l'intero orario di cattedra sia soltanto per parte di esso, a condizione che sia salvaguardata l'inscindibilità degli insegnamenti compresi nella stessa cattedra e fatta salva la continuità didattica.
I docenti assegnati comunque alle predette attività non possono essere utilizzati successivamente per la copertura di cattedre e posti che vengano a rendersi disponibili.
Al fine di raggiungere l’obbiettivo della più ampia utilizzazione del personale in soprannumero - qualora le risorse del personale da utilizzare eccedano le disponibilità accertate - si dovrà prevedere un adeguato numero di provvedimenti di messa a disposizione e la loro ripartizione sul territorio, proporzionale alle esigenze delle singole scuole e alla copertura di supplenze di durata non inferiore a cinque mesi.
- ricongiungimento al coniuge o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica da almeno un anno;
- ricongiungimento alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o handicappati;
- gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria.
Non sono consentite le assegnazioni provvisorie di sede nei confronti di personale di prima nomina. Per personale di prima nomina si intende il personale scolastico nominato lo stesso anno in cui si effettuano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie.
In base a quanto disposto nell’art.2 comma 2 del C.C.D.N. del 21/12/2001, può partecipare all’assegnazione provvisoria anche in altra provincia, per i soli motivi indicati nel precedente comma 1, tutto il personale docente nominato con decorrenza giuridica antecedente all'anno scolastico in cui si effettuano le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria. Pertanto, per l’a.s. 2002/2003, possono chiedere l’assegnazione provvisoria anche coloro che sono stati nominati nell’anno scolastico 2001/2002.
Partecipa all’assegnazione provvisoria, anche in altra provincia, solo per i motivi riportati nel precedente comma 1, il personale docente che dopo il rientro dall’estero non è stato restituito alla provincia prescelta.
In caso di ricongiungimento al coniuge destinato a nuova sede per motivi di lavoro, o che svolge attività lavorativa in altra provincia si prescinde dall’iscrizione anagrafica.
Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie. Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori (lettera "a" della citata tabella) è attribuito solo nel caso in cui i genitori abbiano un'età superiore a 65 anni (l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria). Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria. A tal fine, il docente che aspiri all'assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori anziani, al coniuge, convivente e/o ai figli dovrà indicare il comune di ricongiungimento nella domanda.
Si richiama, per le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni, quanto stabilito dall’art.11 del C.C.D.N. del 21/12/2001 e dall’art. 4 dell’O.M. n. 3 del 14. 1. 2002.
Non sono consentite assegnazioni provvisorie nell'ambito del comune di titolarità.
Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere disposte solo su posti e cattedre la cui vacanza sia accertata per l’intero anno scolastico e per l’intero orario di cattedra.
In sede di contrattazione regionale decentrata sarà previsto lo scambio di cattedre o posti tra coniugi anche fra province diverse.
La sequenza operativa delle assegnazioni provvisorie è regolata dalle disposizioni di cui al successivo art. 9.
HANDICAP E GRAVI MOTIVI DI SALUTE
Personale docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);
Personale docente emodializzato (art. 61 della Legge 270/82);
PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NELL’ULTIMO QUINQUENNIO RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ
Personale docente che chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità, individuato quale soprannumerario nell’anno scolastico a cui si riferiscono le operazioni, nonché le utilizzazioni nella scuola di precedente titolarità del docente trasferito quale soprannumerario nei cinque anni scolastici precedenti, che abbia richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell’istituto di precedente titolarità;
PERSONALE PORTATORE DI HANDICAP
Personale docente portatore di handicap di cui all'art.21 della legge n. 104/92, richiamato dall'art.601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
Personale docente che ha bisogno per gravi motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio cobaltoterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato;
Personale docente appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell'art.33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art.601 del D. L.vo n. 297/94; detto personale può usufruire di tale precedenza solo nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso;
ASSISTENZA
Personale docente destinatario dell'art.33, commi 5 e 7 della citata legge 104/92:
unico figlio/a in grado di prestare assistenza al genitore; tale unicità, , deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l’assistenza al genitore handicappato in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive (a mero titolo esemplificativo si indicano i casi di sorelle e/o fratelli minori o residenti all’estero o handicappati.);
che assista con continuità ed in via esclusiva un parente od un affine entro il terzo grado, portatore di handicap. A tal fine, la situazione deve essere documentata secondo le disposizioni di cui all’art.11) del C.C.D.N. del 21/12/2001 e all’art.4 dell’O.M. n. 3 del 14.1.2002 ; in particolare i punti a), b) e d) dell’art.11, con esclusione del punto c) (documentazione per la convivenza anagrafica) superato dal disposto di cui agli artt.19 e 20 della legge n. 53 del 08/03/2000. La condizione di esclusività dell’assistenza al portatore di handicap deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;
PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA (limitatamente alle assegnazioni provvisorie)
il coniuge convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all’art.2 commi 197 e 198 della legge n.549/95, destinatari della legge n.100/87 , dell’art. 10- comma 2 - del D.L. 325/87, convertito con modificazioni nella L.402/87, dell’art. 17 della L. n. 266 del 28.7.1999 e dell’art. 2 della L. 86 del 29.3.2001. Ai fini del ricongiungimento al coniuge, in caso di mancata assegnazione provvisoria, sarà previsto l'impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione, tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI - n.181 del 19.2.1994. La destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al ruolo e alla classe di concorso di appartenenza.
(limitatamente alle assegnazioni provvisorie)
k) Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma dell’art. 18 della legge 3.8.1999 n. 265 e del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, durante l’esercizio del mandato, ha titolo alla precedenza purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo.
Conseguentemente le operazioni finalizzate alla copertura dei posti di sostegno con personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, provvisto dell'apposito titolo di specializzazione, precedono le operazioni finalizzate alla copertura dei posti comuni.
Le operazioni per la copertura dei posti di sostegno mediante utilizzazione a domanda dei docenti titolari su posto curriculare non perdenti posto, forniti del prescritto titolo di specializzazione, saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aventi titolo all’assunzione a tempo indeterminato per l’anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di cui al presente contratto. Le operazioni per la copertura dei posti di sostegno, mediante utilizzazione a domanda dei docenti non forniti del prescritto titolo e titolari su posto comune, saranno disposte dopo aver accantonato un numero di posti di sostegno corrispondente ai docenti specializzati aspiranti a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.
Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi cui tendono le attività progettuali attraverso la valorizzazione delle risorse professionali presenti nel singolo circolo, istituto o scuole coinvolti nei singoli progetti, dovranno essere utilizzati, prioritariamente rispetto ai docenti inseriti nelle graduatorie di cui sopra, i docenti titolari o in servizio nell'istituto o nelle scuole interessate che ne facciano domanda. Lo stesso principio di priorità si applica anche per i docenti titolari o in servizio nelle scuole interessate e inclusi nelle graduatorie provinciali relative alle figure professionali previste dalla legge 426/88 e dalla legge 104/92.
Le operazioni di mobilità verranno disposte secondo la sequenza operativa di seguito indicata e più dettagliatamente nell’allegato 3:
Proroghe dei trasferimenti annuali;
Conferme delle utilizzazioni disposte nell’anno scolastico precedente su progetti di aree a rischio;
Conferma, utilizzazione ed assegnazione provvisoria provinciali su posti di sostegno;
Conferma, utilizzazione ed assegnazione provvisoria provinciali su posti di tipo comune;
Assegnazione di sede al personale che ne è privo (ad esclusione del personale neo immesso in ruolo di cui al punto h));
Utilizzazione ed assegnazione provvisoria da altra provincia su posti di sostegno;
Utilizzazione ed assegnazione provvisoria da altra provincia su posti di tipo comune;
Assegnazione di sede del personale neo-immesso in ruolo nell’ A.S. 2002/03.
Qualora presso istituzioni educative maschili esistano posti di organico disponibili determinati dalla semiconvittualità femminile e, reciprocamente, presso istituzioni educative femminili posti di organico disponibili determinati dalla semiconvittualità maschile, dovrà essere, inoltre, prevista la possibilità che le operazioni di utilizzazione, finalizzate alla copertura di detti posti, siano disposte nei confronti di tutto il personale educativo soprannumerario, prescindendo quindi dal relativo ruolo di appartenenza (ruolo maschile - ruolo femminile) e prioritariamente presso l’istituzione di precedente titolarità. Dovrà, infine, essere garantita l'utilizzazione del personale educativo presso l'ufficio scolastico provinciale, ai sensi dell'art.73 della Legge n.270/82.
Il personale educativo trasferito quale soprannumerario nell'ultimo quinquennio, che abbia richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell'istituzione di precedente titolarità, può richiedere l’utilizzazione nell’istituzione di precedente titolarità con precedenza rispetto agli altri aspiranti.
il personale A.T.A. in soprannumero sull’organico di titolarità;
il personale A.T.A. in soprannumero che ha optato – ai sensi dell’art.50, comma 5 del C.C.D.N. del 21/12/2001 - per il mantenimento della titolarità per un anno.
il personale A.T.A. trasferito quale soprannumerario nello stesso anno scolastico o nei 5 anni scolastici precedenti, che chieda di essere utilizzato nell’istituzione scolastica o nel comune di precedente titolarità, che abbia richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità;
il personale A.T.A., in servizio nell’a.s. 1999/2000 in sedi coordinate, plessi e sezioni staccate che, a seguito del dimensionamento, vengono a funzionare in comune diverso da quello della sede di titolarità dove il personale in argomento - ai sensi dell’art.55, comma 16, punto A del CCNI del 27.01.2000 (concernente la mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2000/2001) - è riassegnato d’ufficio a partire dall’a.s. 2000/2001;
il personale A.T.A. restituito ai ruoli metropolitani ai sensi dell’art.5 del C.C.D.N. del 21/12/2001 che ha avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda;
il personale A.T.A. che nell’anno scolastico precedente è stato utilizzato su progetti di aree a rischio, qualora detti progetti vengano confermati secondo quanto disposto dall’art.4 del C.C.N.I. del 31/08/1999;
il personale A.T.A. immesso in ruolo ancora senza sede definitiva;
il personale A.T.A. restituito ai ruoli di provenienza a domanda o d’ufficio ai sensi dell’art.15, comma 10 del C.C.N.L. del 26/05/1999
il personale A.T.A. senza sede per altro titolo (riammessi in servizio, etc);
il personale A.T.A. che, ai sensi del D.I. n. 331 del 29/7/1997, cessato dal servizio ha chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non ha trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
il personale A.T.A. in esubero che abbia superato o stia frequentando corsi di riconversione professionale;
i responsabili amministrativi, ivi compresi gli insegnanti elementari, collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell’art.21 della legge n.463/78, che non abbiano presentato domanda di partecipazione ai corsi per direttore dei servizi generali ed amministrati, ovvero che pur avendola presentata non abbiano frequentato in tutto od in parte i corsi senza giustificato motivo e coloro che non abbiano titolo a partecipare alla sessione suppletiva prevista dall’art.4, comma 6 del D.M. 27.12.99. Tale personale è da considerarsi soprannumerario a tutti gli effetti;
i responsabili amministrativi presenti in istituzioni scolastiche con personale già degli Enti Locali che si aggiungano al titolare della funzione di firma degli atti contabili della scuola. Tale personale è da considerarsi soprannumerario a tutti gli effetti;
il personale A.T.A. proveniente da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero.
In conformità alle finalità indicate dall’art.1 comma 2 del presente contratto, il personale in soprannumero nelle scuole ed istituti viene utilizzato anche d’ufficio in profilo o aree diverse da quelle di appartenenza, ma comunque nell’ambito della stessa qualifica, sulla base dei titoli di studio o di altro titolo professionale posseduto richiesto per l’accesso a quel profilo o area diversa. A tale scopo i Dirigenti Scolastici invitano il personale interessato a dichiarare i titoli di studio e/o professionali posseduti.
Il personale che non sia stato possibile utilizzare nell'ambito del profilo od area di appartenenza o di altro profilo o di altra area per cui sia in possesso del titolo specifico - ivi compreso il personale appartenente al profilo di assistente tecnico, con riferimento alle aree professionali - sarà utilizzato anche d’ufficio su eventuali disponibilità relative ad altro profilo od altra area della stessa qualifica. A tal fine il personale di cui al presente comma parteciperà alle attività di riconversione professionale previste nel presente accordo.
Per il personale che abbia superato i corsi di riconversione, ricorrendo le condizioni di cui ai precedenti comma 2 e 3, si procede a proroghe e nuove utilizzazioni, anche d’ufficio.
Il personale A.T.A. di cui alla lettera b) del precedente comma 1 mantiene la titolarità per un anno nella sede dove è perdente posto e viene utilizzato nel profilo o area di appartenenza ovvero viene utilizzato a domanda in profilo coerente con i requisiti posseduti nella scuola di appartenenza e, ove non sia possibile, è utilizzato d’ufficio in altra scuola facente parte dello stesso distretto territoriale.
Qualora le unità di personale A.T.A. da utilizzare siano superiori alle disponibilità individuate al comma 1 del presente articolo, il quadro complessivo dovrà ricomprendere una o più tra le seguenti disponibilità derivanti da esigenze specifiche connesse alla realtà territoriale e da particolari necessità di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche e educative correlate ai nuovi compiti richiesti alla Scuola dell’autonomia ed alla ridefinizione dei servizi generali amministrativi delle istituzioni scolastiche dimensionate:
esigenze di supporto ai progetti educativi e formativi deliberati ed approvati dai competenti organi collegiali della scuola, nell’ambito dei piani dell’offerta formativa, con particolare riguardo a quelli riferiti alle aree a rischio di devianza sociale e criminalità minorile caratterizzati da dispersione scolastica - in base all’art.4 del C.C.N.I. del 31/08/1999 - al disagio giovanile, agli alunni portatori di handicap e all’inserimento degli alunni stranieri;
utilizzazione degli assistenti tecnici in istituzioni scolastiche di grado, ordine o tipo diverso dalla scuola di titolarità, in relazione alle esigenze di funzionamento di laboratori didattici o scientifici e alle esigenze di diffusione delle tecnologie multimediali;
saranno inoltre considerate le esigenze di supporto alle iniziative complementari e alle attività integrative delle istituzioni scolastiche di cui al D.P.R. 09/04/1999, n.156 e al D.P.R, 10/10/1996 n.567. In particolare saranno considerate le esigenze di supporto alla Consulta provinciale degli studenti di cui all’art.5 comma 1 e comma 2 lettera c) del citato D.P.R. n.156/99;
utilizzazione di personale soprannumerario nei nuclei di supporto all’autonomia scolastica istituiti a livello provinciale;
utilizzazione di personale soprannumerario presso i distretti scolastici e i centri territoriali;
esigenze connesse ai posti resisi di fatto vacanti a seguito di utilizzazione di personale A.T.A. presso gli Uffici scolastici provinciali e regionali ai sensi dell’art.31, comma 6 bis, del decreto legislativo 3.2..1993,n.29 e successive modificazioni e integrazioni..
utilizzazione di personale soprannumerario - tenuto conto della fase transitoria connessa alla riforma di detti Enti - presso IRRE, INVALSI e INDIRE, previo accertamento da parte dei Centri Servizi Amministrativi della disponibilità di posti presso i citati IRRE, INVALSI e INDIRE d’intesa con gli stessi Enti
I responsabili amministrativi di cui all’art.11, comma 1, lettera l) del presente contratto sono utilizzati in base ai criteri individuati al successivo art. 13, comma 1 ad esclusione del criterio definito al comma 1, lettera a) del citato art.13, concernente le sostituzioni e le reggenze nelle Istituzioni scolastiche. Sono utilizzati inoltre a domanda su posti eventualmente disponibili di assistente amministrativo nelle scuole e, in via residuale, ove la contrattazione decentrata regionale ne rilevi la necessità, saranno infine utilizzati a domanda su posti eventualmente disponibili di assistente amministrativo con funzioni di coordinatore di area o di progetto - in aggiunta alle figure previste per ogni singola istituzione scolastica ai sensi dell’art.50 del C.C.N.I. del 31/08/1999 - su istituzioni scolastiche particolarmente complesse.
i responsabili amministrativi di cui all’art.11, comma 1, lettera m) del presente contratto sono utilizzati in base ai criteri individuati al successivo art. 13, comma 1 del presente contratto e, a domanda, possono essere utilizzati su posti eventualmente disponibili di assistente amministrativo nelle Istituzioni scolastiche. Tale personale sarà comunque utilizzato in coda alle operazioni di utilizzazione dei direttori dei servizi generali ed amministrativi dei cui all’art.11,comma 1 lettera a) del presente contratto.
utilizzazione del personale soprannumerario per sostituzione nelle istituzioni scolastiche per assenze presumibilmente fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche avuto riguardo a quanto previsto dall’art.51 del C.C.N.I. del 31/08/1999 ove non sia possibile l’attribuzione dell’incarico di Vicario e il dirigente regionale debba assegnare la reggenza con le modalità del comma 3 del citato art.51;
utilizzazione presso i centri territoriali per l’educazione degli adulti;
utilizzazione presso i distretti scolastici;
utilizzazione presso i nuclei di supporto all’autonomia scolastica attivati dai Centri dei Servizi Amministrativi;
saranno inoltre considerate le esigenze di supporto, con funzioni di coordinamento alle iniziative complementari e alle attività integrative delle istituzioni scolastiche di cui al D.P.R. 09/04/1999, n.156 e al D.P.R, 10/10/1996 n.567. In particolare saranno considerate le esigenze di supporto, con funzioni di coordinamento di altro personale A.T.A. soprannumerario alla Consulta provinciale degli studenti di cui all’art.5 comma 1 e comma 2 lettera c) del citato D.P.R. n.156/99;
utilizzazione in centri territoriali di servizi attivati a seguito di progetti di supporto all’attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche da realizzare anche con l’eventuale coinvolgimento degli Enti Locali. Le intese da stipularsi con gli Enti Locali potranno prevedere punti di raccordo operativi a livello distrettuale o in più istituzioni scolastiche con funzioni di polo, da attivarsi tenendo anche conto della fase di riorganizzazione degli uffici periferici del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. Potrà essere prevista l’utilizzazione del personale in argomento su progetti che vedano coinvolti consorzi di scuole ed altre iniziative territoriali concordate tra i soggetti istituzionali e le parti sociali con particolare riguardo ai progetti connessi al riassorbimento della dispersione scolastica, al contenimento del disagio giovanile, ai progetti sviluppati nelle aree a rischio e a quelli riguardanti gli alunni portatori di handicap e quelli connessi all’inserimento e all’integrazione degli alunni stranieri;
utilizzazione di personale soprannumerario - tenuto conto della fase transitoria connessa alla riforma di detti Enti - presso IRRE, INVALSI e INDIRE, previo accertamento da parte dei Centri Servizi Amministrativi della disponibilità di posti presso i citati IRRE, INVALSI e INDIRE d’intesa con gli stessi Enti .
Sull’insieme delle disponibilità definite dal presente articolo possono partecipare anche a domanda i Direttori dei servizi generali e amministrativi trasferiti d’ufficio in quanto soprannumerari.
In sede di contrattazione decentrata regionale saranno definite specifiche modalità al fine di assicurare le condizioni per la riassegnazione alla medesima sede di servizio secondo quando previsto al comma 1.
tutto il personale con contratto a tempo indeterminato in servizio nella provincia ancora in attesa della sede definitiva.
Nell’utilizzazione di tutte le risorse professionali va perseguita la realizzazione degli obiettivi che la Scuola dell’autonomia si è prefissata assicurando, in particolare, la funzionalità e l’efficacia del servizio e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto anche conto delle opzioni, delle esigenze e delle disponibilità espresse dal personale A.T.A. coinvolto. Qualora il numero del personale da utilizzare sia inferiore alle disponibilità, le operazioni di utilizzazione devono essere finalizzate alla copertura dei posti che comportino un maggiore onere finanziario.
Le utilizzazioni sono effettuate - tenuto conto delle preferenze espresse dagli interessati con l’indicazione delle sedi alle quali desiderano essere assegnati - per il raggiungimento dei predetti obiettivi, sulla base della sequenza operativa di cui al successivo art.20 e nel rispetto delle precedenze di cui all’art. 19 In assenza dell’espressione delle preferenze da parte degli interessati l’utilizzazione avviene d’ufficio.
I provvedimenti di utilizzazione, una volta adottati, non possono subire modifiche in relazione all’accertamento di ulteriori successive disponibilità.
Le modalità di utilizzazione sono stabiliti mediante contrattazione decentrata regionale. Tale contrattazione potrà eventualmente definire ulteriori criteri e modalità di utilizzazione in relazione alle specifiche situazioni locali, nel rispetto dei principi e criteri generali definiti dal presente accordo.
personale privo della sede di titolarità, perdente posto sull’organico provinciale;
personale titolare nella scuola entrato a far parte dell’organico a partire dal 1 Settembre dell’anno in cui si procede all’utilizzazione;
personale titolare nella scuola entrato a far parte dell’organico negli anni scolastici precedenti.
I beneficiari delle precedenze di cui all’art. 19 punti I, III, IV lettera h) sono esclusi dalla graduatoria, anche se trasferiti nella scuola per l’anno scolastico 2002/03.
ricongiungimento o riavvicinamento alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o handicappati;
per gravi esigenze di salute del richiedente.
Le gravi esigenze di salute dell’aspirante all’assegnazione provvisoria sono limitate alle sole ipotesi previste anche come precedenze.
In caso di ricongiungimento al coniuge destinato a nuova sede per motivi di lavoro o che svolge attività lavorativa in altra provincia, si prescinde dall’iscrizione anagrafica.
Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie. Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori (lettera "a" della citata tabella) è attribuito solo nel caso in cui i genitori abbiano un'età superiore a 65 anni (l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria). Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettuano le assegnazioni provvisorie. A tal fine, il personale A.T.A. che aspiri all'assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori anziani, al coniuge, convivente e/o ai figli dovrà indicare nella domanda il comune di ricongiungimento.
Si richiama, per le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni, a quanto stabilito dall’art.11 del C.C.D.N. del 21/12/2001 e dall’art. 4 dell’O.M. n. 3 del 14.01.2002.
Non sono consentite assegnazioni provvisorie nell'ambito del comune di titolarità.
Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere disposte solo su posti la cui vacanza sia accertata per l’intero anno scolastico.
In sede di contrattazione regionale decentrata sarà previsto lo scambio di posti tra coniugi anche fra province diverse.
La sequenza operativa delle assegnazioni provvisorie è regolata dalle disposizioni di cui al successivo art. 20
HANDICAP E GRAVI MOTIVI DI SALUTE
Personale A.T.A emodializzato (art. 61 della Legge 270/82);
Personale A.T.A che chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità individuato quale soprannumerario nell’anno scolastico cui si riferiscono le operazioni, nonché le utilizzazioni nella scuola di precedente titolarità dell’A.T.A trasferito quale soprannumerario nei cinque anni scolastici precedenti (ivi compreso a.s. 2002/03 a cui si riferiscono le operazioni di utilizzazione del presente contratto), che abbia richiesto in ciascun anno del quinquennio il trasferimento anche nell’istituto di precedente titolarità;
Personale A.T.A che ha bisogno per gravi motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio cobaltoterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato;
Personale A.T.A appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell'art.33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art.601 del D. L.vo n. 297/94; detto personale può usufruire di tale precedenza solo nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso;
ASSISTENZA
Personale A.T.A destinatario dell'art.33, commi 5 e 7 della citata legge 104/92:
unico figlio/a in grado di prestare assistenza al genitore; tale unicità, , deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l’assistenza al genitore handicappato in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive (a mero titolo esemplificativo si indicano i casi di sorelle e/o fratelli minori o residenti all’estero o handicappati);
che assista con continuità ed in via esclusiva un parente od un affine entro il terzo grado, portatore di handicap. A tal fine, la situazione deve essere documentata secondo le disposizioni di cui all’art.11 punti a), b) e d) del C.C.D.N. del 21/12/2001, con esclusione del punto c) (documentazione per la convivenza anagrafica) superato dal disposto di cui agli artt.19 e 20 della legge n. 53 del 08/03/2000. La condizione di esclusività dell’assistenza al portatore di handicap deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445 del 28/12/2000;
PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA (limitatamente alle assegnazioni provvisorie)
il coniuge convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all’art.2 commi 197 e 198 della legge n.549/95, destinatari della legge n.100/87, dell’art. 10 comma 2 del D.L. 325/87, convertito con modificazione nella L. 402/87 dell’art. 17 della L. n. 266 del 28.7.1999 e dell’art. 2 della L. 86 del 29.3.2001. Ai fini del ricongiungimento al coniuge, in caso di mancata assegnazione provvisoria, sarà previsto l'impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione, tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI - n.181 del 19.2.1994. La destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al profilo di appartenenza.
(limitatamente alle assegnazioni provvisorie)
Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma dell’art. 18 della legge 3.8.1999 n. 265, durante l’esercizio del mandato, ha titolo alla precedenza purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo.
Al fine di favorire la funzionalità e la qualificazione dell’istituzione scolastica, le proroghe del personale già utilizzato nell’anno scolastico 2001/02 sono disposte prioritariamente, rispetto alle altre operazioni di utilizzazione, nell’ambito di ciascuna delle seguenti fasi:
Utilizzazione in altra area professionale, nell’ambito dello stesso istituto, degli assistenti tecnici in soprannumero sulla propria area professionale, sulla base dei titoli di studio e/o professionali posseduti o anche, in mancanza dei titoli prescritti, con la conseguente partecipazione ad attività di riconversione professionale;
Utilizzazione a domanda o d’ufficio in altra istituzione scolastica - nello stesso profilo professionale - del personale in soprannumero sulla scuola di titolarità, o, per gli assistenti tecnici, nella stessa o in altra area professionale, sulla base dei titoli di studio e/o professionali posseduti;
Utilizzazione degli assistenti tecnici in soprannumero nella scuola di titolarità, a domanda o d’ufficio, in altra istituzione scolastica e area professionale, in mancanza dei titoli prescritti con la conseguente partecipazione ad attività di riconversione professionale;
Utilizzazione, secondo criteri e modalità definite in sede di contrattazione decentrata regionale, di personale tecnico che non trovi alcuna utilizzazione nell’ambito del proprio profilo professionale;
Assegnazioni di sede provvisoria, a domanda e d’ufficio, al personale nominato in ruolo ancora senza sede definitiva;
Assegnazioni provvisorie provinciali;
Utilizzazione secondo criteri di modalità definite in sede di contrattazione decentrata regionale, dei responsabili amministrativi presenti in istituzioni scolastiche con personale già degli Enti locali che si aggiungano al titolare della funzione di firma degli atti contabili della scuola nel corrente anno scolastico 1999/00;
Assegnazioni provvisorie del personale proveniente da fuori provincia;
Il personale privo dei prescritti requisiti d’accesso al diverso profilo per il quale si prevede la possibilità di utilizzazione è tenuto a partecipare ad un corso di formazione di durata adeguata alla qualificazione professionale da conseguire. Il corso in questione dovrà essere dedicato, di regola, per non meno del 50% del monte ore del corso stesso, al tirocinio del personale frequentante, nell’ambito della stessa sede di servizio. Il corso è organizzato ai sensi dell’art.47 del C.C.I.N. del 31/08/1999. L’attività di riconversione sarà svolta, di norma, durante la prima parte dell’anno scolastico nel quale il personale interessato è utilizzato in altro profilo o area diversa da quella di titolarità, nell’ambito della stessa qualifica funzionale.
L'attestato relativo alla frequenza del corso di formazione è valido ai fini della mobilità professionale - ai sensi dell’art.57 del C.C.D.N. concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto il 21/12/2001 - a condizione che i frequentanti al termine del corso stesso abbiano superato positivamente una verifica finale sull'effettiva acquisizione della professionalità necessaria per svolgere le funzioni del nuovo profilo.
Le iniziative di riconversione saranno organizzate sulla base delle indicazioni contenute nell’accordo in materia di formazione e di aggiornamento e sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione decentrata regionale di cui al comma 1. A tali corsi potrà partecipare, a domanda, in subordine al personale soprannumerario, anche il personale che non si ritrovi nell'anzidetta condizione, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finalizzate a tale scopo purché appartenenti a profili o aree professionali con esubero nella provincia.
Qualora insorgano delle controversie in sede di applicazione del contratto, le parti si incontrano per risolvere consensualmente il conflitto prima di attivare le procedure previste dall'art.2 del C.C.N.L. del 26/05/1999.
Resta ferma la possibilità di presentazione di reclami da parte dei singoli interessati avverso le graduatorie e i provvedimenti adottati nei loro confronti.
- Reclami -
Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall’autorità/ufficio territoriale competente nonché avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato. I reclami saranno esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.
- Controversie individuali -
Sulle controversie riguardanti le materie delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie, in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art.1 dell’Accordo per la disciplina sperimentale di conciliazione e di arbitrato per il personale della scuola, sottoscritto il 18 ottobre 2001; il tentativo obbligatorio di conciliazione si propone presentando la relativa richiesta all’ufficio di segreteria costituito, per lo svolgimento della suddetta procedura conciliativa, presso le articolazioni territoriali degli Uffici scolastici regionali e all’ufficio per il contenzioso dello stesso Ufficio scolastico regionale competente per territorio, nel termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica dell’atto che si ritiene lesivo.
In caso di mancato accordo, gli interessati possono chiedere di deferire la controversia ad un arbitro secondo le modalità di cui all’art.3 del citato Accordo, ovvero, in alternativa, ricorrere al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art.63 del D.L.vo n.165/01: in ambedue le ipotesi vale il tentativo obbligatorio di conciliazione svolto presso gli uffici dell’Amministrazione, senza la necessità che venga riproposta la procedura di conciliazione prevista rispettivamente dinanzi all’arbitro ed al giudice ordinario.
In alternativa a quanto previsto dal punto 1, gli interessati possono esperire il tentativo
di conciliazione previsto dagli articoli 65 e seguenti del decreto legislativo n. 165/01.
Tipo di servizio | Punteggio |
A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza (1) |
|
A1) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto A |
|
B) per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera o per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola materna (4) |
|
B1) (valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della legge 603/66 nella scuola secondaria superiore successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B) |
|
B2) per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera o per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola materna, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) e (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B) e B1) |
|
B3) (valido solo per la scuola
elementare) per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato
come "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera dall’anno
scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio
di cui alle lettere B e B2) rispettivamente:
se il servizio é prestato
nell'ambito del plesso di titolarità …………………….
- se il servizio è stato prestato al di fuori del plesso di titolarità ……………….. |
Punti 1 |
|
|
per ogni anno di servizio
di ruolo prestato, senza soluzione di continuità, nella scuola di
attuale titolarità (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere
A), A1), B), B1), B2), B3)
oltre il triennio…………………………………………………………………. oltre il quinquennio…………………………………………………………….. |
Punti 3 |
C1) per la sola scuola elementare:
per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera(in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B2), B3), C)………………. per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di continuità, a partire dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3, C)………………. |
Punti 3 |
II
- esigenze di famiglia (6) (7):
Tipo di esigenza | Punteggio |
A)
per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge
o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale,
per ricongiungimento ai genitori o ai figli (7)
|
|
B)
per ogni figlio di età inferiore a sei anni (8)
|
|
C) per
ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato
il diciottesimo anno di età (8) ovvero per ogni figlio maggiorenne
che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro
|
Punti 3 |
D)
per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali,
tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente
inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto
(9)
|
|
II -
titoli generali:
Tipo di titolo | Punteggio |
A) per
ogni promozione di merito distinto
|
|
B) per
il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per
l'accesso al ruolo di appartenenza (in scuole materne, elementari, secondarie
ed artistiche), al momento della presentazione della domanda, o a ruoli
di livello pari o superiore a quello di appartenenza (10)
|
|
C) per
ogni diploma di specializzazione conseguita in corsi post-universitari
prevista dagli statuti ovvero dal D.P.R. N.162/82, ovvero dalla legge n.341/90
(artt. 4, 6, 8) attivata dalle università statali o libere ovvero
da istituti universitari statali o pareggiati (11), ivi compresi gli istituti
di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione
e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente
- per ogni
diploma …………………………………………………
|
Punti 5 |
D) per
ogni diploma universitario conseguito oltre al titolo di studio attualmente
necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza
|
Punti 3 |
E) per
ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto
dagli statuti ovvero dal D.P.R. N.162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt.
4,6,8) attivato dalle università statali o libere ovvero da istituti
universitari statali o pareggiati (11), ivi compresi gli istituti di educazione
fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione
e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente
-- per ogni
corso…………………………………………………… (é valutabile un solo corso per ogni anno
accademico)
|
Punti 1 |
F) per
ogni diploma di laurea, di accademia di belle arti, di conservatorio di
musica, di istituto superiore di educazione fisica, conseguito oltre al
titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza
………………………………………………
|
Punti 5 |
G) per
il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca”
|
|
H) ) per
la sola scuola elementare: per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione
linguistica e glottodidattica compreso nel piano attuato dal ministero,
con la collaborazione degli Uffici scolastici provinciali, delle istituzioni
scolastiche, degli Istituti di Ricerca (IRRE,INVALSI e INDIRE) e dell'università
………………………..
|
Punti 1 |
i titoli
relativi a C), D), E), F), G), H) anche comulabili tra di loro, sono valutati
fino ad un massimo di ……………………………………………
|
Punti 10 |
I)
per ogni partecipazione ai nuovi esami di stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge
10/12/97 n°425 e al D.P.R. 23.7.1998 n.323 in qualità di presidente
di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa
l’attività svolta dal docente di sostegno all’alunno handicappato
che sostiene l’esame…………………………..…….
(fino
ad un massimo di 5 punti).
|
Punti 1 |
valutazione delle anzianità di servizio
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per le domande di trasferimento, per le domande di passaggio di ruolo e per l’individuazione del perdente posto si precisa quanto segue:
nell’anzianità di servizio non si tiene conto dell’anno scolastico in corso;
nella valutazione dei titoli vengono considerati quelli posseduti entro il termine previsto per la presentazione della domanda;
nella valutazione delle esigenze di famiglia (per i trasferimento a domanda e d’ufficio)
è necessario che queste sussistano alla data della presentazione della domanda. Soltanto nel caso dei figli si considerano quelli che compiono i sei anni o i diciotto anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento
L’anzianità' di servizio di cui alle lettere A) e B) del punto I della tabella deve essere attestata dall'interessato, con apposita dichiarazione personale conforme allo specifico modello allegato all'O.M. sulla mobilità del personale ovvero con certificato di servizio.
L'anzianità di servizio di cui alla lettera A) comprende gli anni di servizio, comunque prestati successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza; per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio é raddoppiato. Per gli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica la lettera A) comprende anche i servizi effettivamente prestati in classe di concorso diversa da quella di attuale titolarità e per la quale sia possibile il passaggio di cattedra. L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza anteriore alla decorrenza economica rientra invece in quella prevista dalla lettera B), qualora non sia stato prestato alcun servizio o se il servizio non sia stato prestato nel ruolo di appartenenza. Va invece considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti quello derivante dalla restitutio in integrum operata a seguito di un giudicato. Sono compresi nella lettera A) gli anni di servizio prestati dai docenti di educazione fisica nel ruolo unico (scuola media ed istituti di istruzione secondaria di II grado) esistente prima dell'entrata in vigore della legge 30.3.1976, n. 88 art. 16, nonché nel ruolo ad esaurimento nel quale i docenti stessi furono inquadrati a norma della predetta legge.
L'anzianità di cui alla lettera B) comprende gli anni di ruolo anteriori alla nomina nel ruolo di appartenenza non coperti da effettivo servizio ovvero prestati in ruolo diverso da quello di appartenenza e valutati o riconosciuti (o riconoscibili) per intero ai fini giuridici ed economici nella carriera di attuale appartenenza. Tale anzianità comprende anche il servizio preruolo e di ruolo prestato nella scuola materna da valutare nella stessa misura dei servizi prestati nella scuola elementare. L’anzianità di cui alla lettera B) comprende anche il servizio non di ruolo prestato per almeno 180 giorni, compreso quello militare o il sostitutivo servizio civile, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo n.297/94 ai fini della valutabilità per la carriera ovvero il servizio preruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno . (Si rammenta che il servizio militare di leva, o il sostitutivo servizio civile, può essere valutato solo se prestato in costanza di rapporto di impiego).
Per gli insegnanti di educazione fisica non é riconoscibile il servizio prestato senza il possesso del diploma rilasciato dall'I.S.E.F. o di titoli equipollenti secondo l'ordinamento anteriore alla legge 7.2.1958, n. 88 (tab. A, classe Xxix D.M. 24.11.94 n. 334 e successive modifiche).
La valutazione del servizio pre-ruolo viene effettuata nella seguente maniera: - i primi 4 anni sono valutati per intero - il periodo eccedente i 4 anni é valutato per i 2/3 (due terzi). Pertanto, ad esempio, il docente che ha prestato 6 anni di servizio pre-ruolo, che viene riconosciuto o riconoscibile ai fini della progressione di carriera nella misura di 5 anni e 4 mesi, ha diritto, per tale servizio, all'attribuzione di punti 16 derivanti dal seguente calcolo:
rimanenti 2 anni (valutati due terzi) Þ 2/3 x 2 anni x 3 punti = 4 punti
_______
totale: 12 punti + 4 punti Þ 16 punti.
Nel caso di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della legge 603/66 nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado il punteggio relativo all'anzianità di servizio prevista dalla lettera B) del punto I della tabella di valutazione é integrato dal punteggio aggiuntivo stabilito nella lettera B1) delle stesse tabelle.
Il servizio di ruolo o non di ruolo effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole é valutato il doppio, anche nei casi di mancata prestazione del servizio per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, in conformità a quanto previsto sul riconoscimento di tale servizio dalle specifiche normative. Ciò non vuol dire che in tutti i casi il punteggio é raddoppiato in quanto, ad esempio, per quanto precedentemente esposto a proposito delle modalità di calcolo del servizio preruolo, il punteggio derivante da 4 anni di preruolo vale 12 punti, mentre quello derivante da 8 anni ( che corrispondono a 4 anni valutati il doppio) assomma a 20 punti e non a 24.
Qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per i servizi di ruolo di cui alle lettere A e B del punto i della tabella di valutazione sarà attribuito per intero, a condizione che nel relativo anno scolastico l'interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario l'anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio.
Al personale docente di ruolo che abbia frequentato, ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984, n. 476, i corsi di dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio - a norma dell'art. 453 del D.L.vo 16.4.1994 n. 297 - da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, é riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda o d'ufficio (Lettera A) e lettera B) - nella parte relativa al servizio in altro ruolo - del titolo I delle tabelle di valutazione). Tale riconoscimento avviene tenuto conto della circostanza che il periodo di questo tipo di congedo straordinario é utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Detto periodo non va valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio concernente la continuità del servizio nella stessa scuola.
Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dal D.P.R. 445 del 28/12/2000
Relativamente ai docenti delle scuole elementari, per ogni anno di insegnamento in scuola unica o di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio é raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.
Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio prestato, a decorrere dall'anno scolastico 1978/79, dalle assistenti di scuola materna statale utilizzate, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 463/78, come insegnanti di scuola materna.
Per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio é raddoppiato.
Ai fini dell'attribuzione del punteggio in questione il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato - salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile - per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico.
La dizione ‘piccole isole’ comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione, ovviamente, delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna).
Va valutata nella misura prevista dalla presente voce, l'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non é stato prestato alcun servizio o se il servizio non é stato prestato nel ruolo di appartenenza.
Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento sia richiesto indifferentemente per le scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o per posti di sostegno o per DOS, il punteggio é raddoppiato.
Relativamente ai docenti delle scuole elementari, per ogni anno di insegnamento in scuola unica di cui al R.D. 5/2/1928, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio é raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.
Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio dei docenti appartenenti al ruolo dei laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, prestato precedentemente nel ruolo dei diplomati e viceversa. Il servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici, va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati.
L’introduzione nell’a.s. 1998/99 dell’organico funzionale di circolo, per la scuola elementare, e nell’a.s. 1999/2000 per la scuola materna, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Il trasferimento ottenuto precedentemente all’introduzione dell’organico funzionale tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio.
Da tale ultimo requisito - fermo restando quanto indicato nel successivo comma 12 - si prescinde limitatamente al solo personale beneficiario della precedenza di cui all’art. 9, titolo I, punto II), - Personale trasferito d’ufficio nell’ultimo quinquennio – del presente contratto.
Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità é riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità del servizio deve essere attribuito nel caso di assenze per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico ed amministrativo, nel caso di utilizzazioni, di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I., di esoneri sindacali, di incarico della presidenza di scuole secondarie, di esonero dall'insegnamento dei collaboratori dei presidi, di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso, etc. Si precisa, inoltre, che nel caso di sdoppiamento, aggregazione, soppressione o fusione di scuole, la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante si devono ricongiungere alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa al fine dell’attribuzione del punteggio in questione. Non interrompe la continuità del servizio l'utilizzazione in altra scuola del docente in soprannumero nella scuola di titolarità né il trasferimento del docente in quanto soprannumerario qualora il medesimo richieda in ciascun anno del quinquennio successivo anche il trasferimento nell'istituto di precedente titolarità ovvero nel comune. Similarmente si riconosce la continuità del servizio anche al personale che, coinvolto nelle operazioni di dimensionamento della rete scolastica, abbia modificato la propria titolarità.
Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto sia per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell’individuazione del soprannumerario da trasferire d’ufficio, sia per l’attribuzione del punteggio con cui il medesimo personale partecipa ai trasferimenti d’ufficio, qualora venga individuato come soprannumerario, in base alla predetta graduatoria, nella scuola o istituto di attuale titolarità. Si richiama l’attenzione sul fatto che le predette tabelle sono infatti utilizzate sia per l’individuazione del soprannumerario nell’istituto, sia per il trasferimento d’ufficio; detta continuità di servizio maturata nella scuola o nell'istituto di precedente titolarità viene valutata anche al personale docente beneficiario del predetto art. 9 punto II) del presente contratto - alle condizioni ivi previste - che, a seguito del trasferimento d'ufficio, sia attualmente titolare su posti DOP.
La continuità didattica, legata alla scuola di ex-titolarità, del personale scolastico trasferito d’ufficio nell’ultimo quinquennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio.
Qualora, scaduto il quinquennio in questione, il docente non abbia ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità i punteggi relativi alla continuità didattica nel quinquennio dovranno essere riferiti esclusivamente alla scuola ove é stato trasferito in quanto soprannumerario. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti comandati in istituti diversi da quello di titolarità su cattedre ove si attua la sperimentazione a norma dell'art. 278 del D.L.vo n. 297/94, ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità, ai docenti della scuola elementare utilizzati come specialisti per la lingua straniera presso il plesso o fuori del plesso di titolarità, ai docenti utilizzati in materie affini ed ai docenti che prestano servizio nelle nuove figure professionali di cui all'art. 5 del D.L. 6.8.1988, n. 323 convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio ai sensi dell'art. 1 del D.L.vo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico. Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale salvo che si tratti di docente trasferito nel quinquennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno del quinquennio medesimo, il rientro nell'istituto di precedente titolarità.
Il punteggio va attribuito se la scuola di titolarità giuridica e la scuola in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato.
Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nel quinquennio del personale trasferito in quanto soprannumerario. Per i docenti di istruzione secondaria di I e II grado e artistica il servizio deve essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale titolarità.
Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.
(5 bis)
Ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario
ed ai fini del trasferimento d’ufficio, la continuità didattica
nella scuola di attuale titolarità viene così valutata:
Per ogni anno di servizio
di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità senza soluzione
di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1),
B), B1), B2), B3)
- entro il quinquennio ................................................……………
- oltre il quinquennio …………………………………………….
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Punti 2 Punti 3 |
Sempre
ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario
ed ai fini del trasferimento d’ufficio, viene valutata anche la continuità
di servizio nella sede di attuale titolarità, nella seguente misura:
Co) Per ogni anno di servizio
di ruolo prestato nella sede di attuale titolarità senza soluzione
di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1),
B), B1), B2), B3) ………………………………………………………………
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Punti 1 |
Il predetto punteggio va attribuito se la sede di titolarità giuridica e la sede in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato. Per sede si intende comune. Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nel quinquennio del personale trasferito in quanto soprannumerario.
Per i docenti di istruzione secondaria di primo e secondo grado e artistica, il servizio deve essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale titolarità.
Il punteggio non va attribuito ai docenti titolari di sede distrettuale (su posto per l’istruzione dell’età adulta).
Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento di presentazione della domanda.
Il punteggio di cui alla lettera Co) non é cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello previsto dalla lettera C).
(6) Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi, o che prestino servizio fuori provincia.
La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi della legge 15/68 nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data prevista per la scadenza della presentazione della domanda.
Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza del coniuge non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) ovvero per il personale educativo, istituzioni educative richiedibili: in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole ovvero istituzioni educative del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorità, purché comprese fra le preferenze espresse; tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall'interessato una preferenza zonale (distretto e comune) che comprenda le predette scuole. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili fra loro.
Le situazioni di cui al presente titolo non si valutano per i trasferimenti nell'ambito della stessa sede.
(7) Ai fini della formulazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:
- lettera A) (ricongiungimento al coniuge , etc..) vale quando il familiare é residente nel comune di titolarità del docente. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità;
lettera D) (cura e assistenza dei figli minorati, etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata l’assistenza coincide con il comune di titolarità del docente.
(8) L’età è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento. Si considerano anche i figli che compiono i sei anni o i diciotto entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento.
(9) La valutazione é attribuita nei seguenti casi:
figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.
figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.
E’ equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione in terne di concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica.
A norma dell'art. 16, ultimo comma, del D.L. 30.1.76, , n. 13, convertito con modificazioni nella l. 30/3/76, n. 88 il concorso a cattedre di educazione fisica , indetto con il D.M. 5/5/73 - i cui atti sono stati approvati con D.M.28/2/80 - é valevole esclusivamente per cattedre nella scuola secondaria di primo grado.
Sono ovviamente esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità.
Tale punteggio spetta anche per l’accesso a tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare per il quale si è conseguita l’idoneità in un concorso ordinario per esami e titoli
Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-universitari, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).
Si ricorda che a norma dell'art. 10 del d.l. 1/10/73, n. 580, convertito con modificazioni nella L. 30/11/73, n. 766 le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge.
Tipo
di esigenza
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Punteggio
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A)
per ricongiungimento al coniuge o al convivente (purché la stabilità
della convivenza risulti da certificazione anagrafica da almeno un anno)
o per ricongiungimento alla famiglia per le esigenze di assistenza ai figli
minori o inabili ed ai genitori anziani (di età superiore ai 65
anni) (1)(2)(3)
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Punti 6 |
B)
per ogni figlio che non abbia compiuto 6 anni di età (4)
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C)
per ogni figlio di età superiore ai 6 anni, ma che non abbia superato
il 18 anno di età (8) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti
totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro
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Punti 3 |
D)
per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali,
tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente
inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto
(5)
|
Punti 6 |
l'inabilità deve essere totale e permanente.
si considerano anziani i genitori di età superiore ai 65 anni (v. nota 4), ad essi sono assimilati i genitori che si trovino nelle condizioni di cui alla successiva nota 5).
l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria. si considerano anche i figli che compiono i sei anni o i diciotto anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria.
la valutazione è attribuita nei seguenti casi:
figlio minorato ovvero coniuge o genitore ricoverato permanentemente in un istituto di cura;
figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura, tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo;
figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118, e 122, D.P.R. 09/10/1990, n.309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia, come previsto dall'art.122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990
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1
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Sostegno
– comune
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Proroghe
d’ufficio dei trasferimenti annuali
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2
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Sostegno
– comune
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Conferma
a domanda dei docenti utilizzati sui progetti nelle aree a rischio
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3
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Sostegno
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Utilizzazione
su sostegno del docente che usufruisce della precedenza di cui all’art.8
comma 1, punto I del presente contratto nell’ordine riportato.
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4
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Sostegno
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Utilizzazione
su sostegno del docente che usufruisce della precedenza di cui all’art.8
comma 1, punto II del presente contratto.
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Non valido
per la scuola secondaria di secondo grado
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5
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Sostegno
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Utilizzazione
su sostegno del docente che usufruisce della precedenza di cui all’art.
8 comma 1, punto III nell’ordine riportato.
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6
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Sostegno
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Utilizzazione
su sostegno del docente che usufruisce della precedenza di cui all’art.8
comma 1, punto IV del presente contratto nell’ordine riportato, esclusa
la lettera i).
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La lavoratrice
madre con prole di età inferiore di un anno (art.8 comma 1 punto
IV lettera i) ) viene trattata con priorità nell’ambito di ciascuna
delle fasi successive.
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7
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Sostegno
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Utilizzazione
su sostegno dei docenti di cui all’art.3, comma 1 lettera b) nella sede
di titolarità fornito del prescritto titolo
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8
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Sostegno
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Conferma
su sostegno, a domanda, del docente fornito del prescritto titolo di specializzazione
utilizzato nell’anno scolastico precedente.
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9
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Sostegno
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Utilizzazione
su sostegno a domanda e d’ufficio dei docenti già titolari su posti
della dotazione organica di sostegno
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Valido
solo per la scuola secondaria di secondo grado
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10
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Sostegno
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Utilizzazione
sul comune di precedente titolarità (trattamento in subordine) del
docente trasferito quale soprannumerario nell’anno cui si riferiscono le
operazioni o nell’ultimo quinquennio, che abbia chiesto e non ottenuto
posto nella scuola di precedente titolarità; l’utilizzazione avviene
anche su tipologia diversa da quella di titolarità purché
il docente sia in possesso del prescritto titolo di specializzazione.
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Non
valido per la scuola secondaria di secondo grado
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11
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Sostegno |
Utilizzazione
su sostegno a domanda dei docenti dell’art. 3 comma 1 lettera g) titolari
su posto di sostegno.
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12
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Sostegno
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Assegnazione
Provvisoria su sostegno del docente titolare su posto di sostegno.
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13
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Sostegno
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Utilizzazione
nella scuola di precedente titolarità del docente, in possesso del
prescritto titolo di specializzazione e titolare di posto di tipo comune,
trasferito quale soprannumerario nell’anno cui si riferiscono le operazioni
o nell’ultimo quinquennio.
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14
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Sostegno
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Utilizzazione
in sedi viciniori (trattamento in subordine) del docente, in possesso del
prescritto titolo di specializzazione e titolare di posto di tipo comune,
trasferito quale soprannumerario nell’anno cui si riferiscono le operazioni
o nell’ultimo quinquennio.
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15
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Sostegno
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Utilizzazione
su sostegno a domanda e d’ufficio dei docenti in possesso del prescritto
titolo di specializzazione titolari della dotazione organica provinciale.
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Valido
solo per la scuola secondaria
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16
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Sostegno
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Utilizzazione
su sostegno a domanda e d’ufficio dei docenti in possesso del prescritto
titolo di specializzazione non licenziabili che non trovano sistemazione
per l’insegnamento d’appartenenza.
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Valido
solo per la scuola secondaria di primo grado
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17
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Sostegno
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Utilizzazione
su sostegno a domanda dei docenti di cui all’art.3 lettera d) e k) in possesso
del prescritto titolo di specializzazione
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18
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Sostegno
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Utilizzazione
su sostegno a domanda del docente di scuola secondaria in possesso del
titolo di specializzazione, appartenente a classe di concorso con esubero
nella provincia.
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Valido
solo per la scuola secondaria
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19
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Sostegno
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Utilizzazione
su sostegno a domanda del docente in possesso del titolo di specializzazione,
proveniente da altro ruolo, appartenente a classe di concorso con esubero
nella provincia.
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Valido
solo per la scuola secondaria
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20
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Sostegno
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Utilizzazione
su sostegno a domanda dei docenti dell’art. 3 comma 1 lettera g) titolari
su posto comune in possesso del prescritto titolo.
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21
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Sostegno
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Utilizzazione
su sostegno a domanda dei docenti titolari su tipo posto comune in possesso
del titolo di specializzazione, non compresi nelle categorie precedenti.
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22
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Comune
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Utilizzazione
su posto di lingua straniera nella scuola elementare, con precedenza nell’ambito
del circolo di titolarità
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Valido
solo per la scuola primaria
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23
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Comune
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Utilizzazione
su tipo posto comune del docente che usufruisce della precedenza di cui
all’art.9 comma 1, punto I del presente contratto nell’ordine riportato.
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24
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Comune
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Utilizzazione
su tipo posto comune del docente che usufruisce della precedenza di cui
all’art. 9 comma 1, punto II del presente contratto.
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25
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Comune
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Utilizzazione
su tipo posto comune del docente che usufruisce della precedenza di cui
all’art.9 comma 1, punto III nell’ordine riportato.
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26
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Comune
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Utilizzazione
su tipo posto comune del docente che usufruisce della precedenza di cui
all’art. 9 comma 1, punto IV del presente contratto nell’ordine riportato
esclusa la lettera i).
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La lavoratrice
madre con prole di età inferiore di un anno (art.9 comma 1 punto
IV lettera i) ) viene trattata con priorità nell’ambito di ciascuna
delle fasi successive.
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27
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Comune
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Utilizzazione
su tipo posto comune a domanda dei docenti di cui all’art. 3, comma 1 lettera
b) nella sede di titolarità anche per altro insegnamento per cui
ha titolo
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28
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Comune
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Conferma
su tipo posto comune, a domanda, del docente nella scuola in cui è
stato utilizzato nell’anno scolastico precedente.
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29
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Comune
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Utilizzazione
sul comune di precedente titolarità (trattamento in subordine) del
docente trasferito quale soprannumerario nell’anno cui si riferiscono le
operazioni o nell’ultimo quinquennio, che abbia chiesto e non ottenuto
posto nella scuola
di precedente titolarità.
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30
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Comune
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Utilizzazione
su tipo posto comune a domanda e d’ufficio dei docenti già titolari
su D.O.P.
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Valido
solo per la scuola secondaria
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31
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Comune
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Utilizzazione
su tipo posto comune a domanda e d’ufficio dei docenti entrati nella D.O.P.
a seguito di assegnazione definitiva di sede a decorrere dall’anno scolastico
per il quale si procede alle utilizzazioni.
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Valido
solo per la scuola secondaria
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32
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Comune
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Utilizzazione
su tipo posto comune a domanda e d’ufficio dei docenti non licenziabili
che non trovano sistemazione per l’insegnamento d’appartenenza.
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Valido
solo per la scuola secondaria di primo grado
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33
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Comune
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Utilizzazione
su tipo posto comune a domanda dei docenti di cui all’art. 3 lettera d)
e k).
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34
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Comune
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Utilizzazione
a domanda del docente appartenente a classe di concorso con esubero nella
provincia in classe di concorso diversa da quella di titolarità.
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Valido
solo per la scuola secondaria
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35
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Comune
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Utilizzazione
d’ufficio del docente soprannumerario o D.O.P., appartenente a classe di
concorso con esubero nella provincia, in classe di concorso diversa da
quella di titolarità.
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Valido
solo per la scuola secondaria
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36
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Comune
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Utilizzazione
a domanda del docente proveniente da altro ruolo, appartenente a classe
di concorso con esubero nella provincia, in classe di concorso diversa
da quella di titolarità.
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Valido
solo per la scuola secondaria
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37
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Comune
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Utilizzazione
d’ufficio del docente soprannumerario o D.O.P., proveniente da altro ruolo,
appartenente a classe di concorso con esubero nella provincia, in classe
di concorso diversa da quella di titolarità.
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Valido
solo per la scuola secondaria
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38
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Comune
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Utilizzazione
a domanda dei docenti dell’art. 3 comma 1 lettera g) titolari su posto
comune.
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39
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Comune
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Assegnazione
provvisoria nell’ambito della provincia su tipo posto comune.
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40
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Sostegno
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Utilizzazione
su sostegno a domanda dei docenti specializzati appartenenti allo stesso
ruolo provenienti da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero.
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41
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Sostegno
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Utilizzazione
su sostegno a domanda dei docenti specializzati appartenenti a classi di
concorso con esubero nella provincia da cui provengono.
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Valido
solo per la scuola secondaria
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42
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Sostegno
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Assegnazione
provvisoria su sostegno da altra provincia del docente in possesso del
prescritto titolo di specializzazione
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43
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Sostegno
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Utilizzazione
su sostegno a domanda di docenti di cui alla lett. l) - art. 3
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44
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Comune
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Utilizzazione
su tipo posto comune a domanda dei docenti provenienti da altra provincia
in cui ci sia situazione di esubero.
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45
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Comune
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Assegnazione
provvisoria su tipo posto comune dei docenti provenienti da altra provincia
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46
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Sostegno |
Assegnazione
della sede provvisoria su sostegno ai docenti nominati in ruolo o ai docenti
privi di sede definitiva.
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47
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Comune
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Assegnazione
della sede provvisoria su tipo posto comune ai docenti nominati in ruolo
o ai docenti privi di sede definitiva.
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Tipo di servizio | Punteggio |
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entro il quinquennio .................................................………………………… oltre il quinquennio .................................................…………………………. |
Punti 12 |
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Punti 4 |
Tale servizio è riconosciuto sia la personale ATA già statale, che a quello proveniente dagli enti locali: per quest’ultimo personale, ovviamente, non deve essere di nuovo valutato il servizio di cui alla lettera A).
Tale servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale che a quello proveniente dagli enti locali.
Tipo di esigenza | Punteggio |
per ricongiungimento
o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso di personale senza coniuge
o separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale,
per ricongiungimento o riavvicinamento ai genitori o ai figli o al convivente(5)
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per ogni
figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il
diciottesimo anno di età (6) ovvero per ogni figlio maggiorenne
che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro
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per la cura
e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, ovvero
del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro,
che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (7)(1), nonché
per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma
terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale
con l'assistenza del medico di fiducia (art.122 - comma III – D.P.R. 309/90),
o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt.114 - 118 –
122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il
domicilio nella sede della struttura medesima (8)
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Punti 24 |
III
- titoli generali:
Tipo di titolo | Punteggio |
per l'inclusione
nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo
di appartenenza (9)
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Punti 12 |
NOTE ALLA TABELLA DELLE UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE A.T.A.
E' valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio nello stesso profilo professionale. Sono comunque valutati con il punteggio previsto dalla presente voce i seguenti servizi:
- il servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo prima dell’acquisizione del profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi
il servizio prestato nel profilo di provenienza per il personale trasferito nell'attuale profilo, ai sensi dell'art.19 del D.P.R. 399/88 e dell'art.38 del D.P.R. 209/87;
il servizio prestato nel ruolo di provenienza per il personale trasferito nel profilo di attuale appartenenza per effetto dell'art.200 del T.U. approvato con D.P.R. 10/01/1957, n.3, purché il ruolo di provenienza fosse compreso fra quelli elencati nella tabella a annessa al D.P.R. 31/05/1974, n. 420 ovvero tra quelli corrispondenti dell’Amministrazione centrale e periferica;
i servizi di ruolo prestati indifferentemente nei ruoli confluiti nei singoli profili professionali previsti dal D.P.R. 07/03/1985 n.588 (per l'ausiliario, i servizi prestati nei ruoli dei bidelli, dei custodi e degli accudienti; per il guardarobiere, il servizio prestato nei ruoli dei guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri; per il collaboratore amministrativo, il servizio prestato nei ruoli degli applicati di segreteria e dei magazzinieri). Il servizio effettivamente prestato nelle scuole o istituti situati nelle piccole isole relativo ad ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, deve essere raddoppiato. Al personale A.T.A. di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell'art.2 della legge 13/08/19841994, n.476, per la frequenza di dottorato di ricerca o in quanto assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, enti pubblici, stati stranieri, enti od organismi internazionali, è valutato con il punteggio previsto dalla presente voce il periodo della durata del corso o della borsa di studio.
Agli insegnanti elementari collocati permanentemente fuori ruolo, ai sensi dell’art.21 della legge 9.8.1978,n.463 è valutato il servizio prestato nella carriera di appartenenza, sia in qualità di insegnante elementare sia con mansioni di responsabile amministrativo. In applicazione dell’art. 3 comma 6 , dell’accordo ARAN/OO.SS del 20/7/2000 sottoscritto ai sensi dell’art. 8 della L. 124/99, in servizio prestato dai collaboratori scolastici negli asili nido degli Enti locali è assimilato a tutti gli effetti a quello prestato nelle scuole materne, elementari e secondarie degli stessi enti, considerato che l’assimilazione ad una tipologia di scuola era disposta sulla base di una graduatoria in relazione alle esigenze di servizio dell’ente stesso. Tali servizi sono riconosciuti nelle lettere A) e B).
Per ogni anno prestato nei Paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato .
il periodo di anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina antecedente alla decorrenza economica nel caso in cui non sia stato prestato effettivo servizio. Devono essere considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni scolastici la cui durata risulti inferiore ai 12 mesi per effetto di variazione della data di inizio disposta da norme di legge. Il servizio effettivamente prestato nelle scuole o istituti situati nelle piccole isole, relativo ad ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, deve essere raddoppiato.
Si precisa che il punteggio in questione va attribuito anche nei casi in cui l'interessato abbia usufruito del riconoscimento della continuità del servizio qualora il medesimo ottenga il rientro nella sede di precedente titolarità in cui sia ubicata la scuola dalla quale sia stato trasferito d'ufficio e tale rientro si realizzi prima della scadenza del quinquennio.
Ai fini della formulazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:
lettera b) e lettera c) valgono sempre;
lettera d) (cura e assistenza dei figli minorati, etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata l’assistenza coincide con il comune di titolarità del soprannumerario.
il punteggio cosi’ calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d’ufficio del soprannumerario.
l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento. Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l’utilizzazione.
la valutazione e' attribuita nei seguenti casi:
figlio minorato ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in istituto di cura;
figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare la necessita' di risiedere nella sede dell'istituto medesimo.
Per l'attribuzione del punteggio gli interessati devono produrre una dichiarazione, in carta libera, rilasciata rispettivamente dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture, abilitate ai sensi del D.P.R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli tossicodipendenti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo comportante di necessità il domicilio nella sede dei genitori
Il punteggio è attribuito esclusivamente al personale appartenente al profilo professionale di responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi. Il punteggio é attribuito anche per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi riservati di cui all'art.557 D.L.vo 297/94. Il punteggio è attribuito anche al personale transitato dagli Enti Locali ai sensi dell’art. 8 comma 3 della L. 124/99.
il punteggio e' attribuito al personale appartenente a profilo professionale diverso da quello di responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed amministrativi ed è attribuito anche per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi riservati di cui all'art.557 D.L.vo 297/94. Il punteggio è attribuito anche al personale transitato dagli Enti Locali ai sensi dell’art. 8 comma 3 della L. 124/99.
Tipo di esigenza | Punteggio |
per ricongiungimento
o riavvicinamento al coniuge o al convivente (purchè la stabilità
della convivenza risulti da certificazione anagrafica da almeno un anno)
o per il ricongiungimento o riavvicinamento alla famiglia per le esigenze
di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani (2)(3)(5)
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per ogni
figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il
diciottesimo anno di età (3) ovvero per ogni figlio maggiorenne
che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro(1)
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per la cura
e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, ovvero
del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente inabili al lavoro,
che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (4)(1), nonché
per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma
terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale
con l'assistenza del medico di fiducia (art.122 - comma III – D.P.R. 309/90),
o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt.114 - 118 -
122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il
domicilio nella sede della struttura medesima (6)
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Punti 24 |
L'età é riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si dispone l'assegnazione provvisoria. Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si dispone l'assegnazione provvisoria.
la valutazione e' attribuita nei seguenti casi:
figlio minorato ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in istituto di cura;
figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare la necessita' di risiedere nella sede dell'istituto medesimo.
Si considerano anziani i genitori di età superiore ai 65 anni (v. nota 3); ad essi sono assimilati i genitori inabili. L'inabilità deve essere totale e permanente.
Per l'attribuzione del punteggio gli interessati devono produrre una dichiarazione, in carta libera, rilasciata rispettivamente dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture, abilitate ai sensi del D.P.R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli tossicodipendenti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo comportante di necessità il domicilio nella sede dei genitori aspiranti all'assegnazione provvisoria.
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1 | Proroghe d’ufficio dei trasferimenti annuali su posti liberi dopo i trasferimenti. (Il punto 1 non si applica alle figure uniche) |
2 | Conferma a domanda del personale A.T.A. utilizzato sui progetti nelle aree a rischio |
3 | Utilizzazione del personale A.T.A. che usufruisce delle precedenze di cui all’art.19 nell’ordine previsto dall’articolo stesso del presente contratto |
4 | Conferma a domanda del personale A.T.A nella scuola in cui è stato utilizzato nell’anno scolastico 2001/2002. |
5 | Utilizzazione a domanda e d’ufficio del personale A.T.A. titolare su posto di organico sede individuato quale soprannumerario nonché, in subordine, utilizzazioni sulla scuola o comune di coloro che sono stati trasferiti quali soprannumerari nell’anno in cui si riferiscono le operazioni o nell’ultimo quinquennio |
6 | Utilizzazione del personale A.T.A. di cui all’art.11, comma 1, lettera d) del presente contratto |
7 | Utilizzazione a domanda del personale A.T.A. appartenente a profilo o area professionale (per gli assistenti tecnici) con esubero nella provincia in profilo della stessa area o il altra area professionale (riferita agli assistenti tecnici) diverso da quello di titolarità. |
8 | Utilizzazione d’ufficio, in base ai titoli posseduti dal personale A.T.A. in altro profilo della stessa area o in altra area professionale (per gli assistenti tecnici). |
9 | Assegnazione provvisoria nell’ambito della provincia. |
10 | Assegnazione della sede provvisoria al personale A.T.A. neo nominato in ruolo o privo della sede definitiva. |
11 | Utilizzazione a domanda del personale A.T.A. proveniente da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero |
12 | Assegnazione provvisoria del personale A.T.A. proveniente da altra provincia. |
Art. 2 - Personale della scuola avente titolo alla proroga del trasferimento annuale 3
TITOLO I 4
Art. 3 - Docenti destinatari delle utilizzazioni 4
Art. 4 - Contrattazione decentrata regionale: criteri per la determinazione delle disponibilità 7
5 - Assegnazione del personale nel circolo e nell’istituto 8
Art. 6 - Criteri di articolazione delle utilizzazioni 8
Art. 7 - Assegnazioni provvisorie personale docente 9
Art. 8 - Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria 10
Art. 9 - Sequenza operativa 12
TITOLO II 14
PERSONALE EDUCATIVO 14
Art. 10 - Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie 14
14
TITOLO III 15
PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO 15
Art. 11 - Personale A.T.A. destinatario delle utilizzazioni 15
Art. 12 - Criteri per la determinazione delle disponibilità del personale A.T.A. 16
Art. 13 - Ulteriori criteri per la determinazione delle disponibilità riferiti al profilo di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. 18
Art. 14 - Utilizzazione del personale A.T.A. in servizio in sedi coordinate, plessi e sezioni staccate coinvolte nel dimensionamento. 19
Art. 15 - Assegnazione del personale A.T.A. alle sedi associate, alle succursali e ai plessi. 19
Art. 16 - Criteri di articolazione delle utilizzazioni 19
Art. 17 - Criteri di individuazione di situazioni di soprannumero 20
Art. 18 - Assegnazioni provvisorie 21
Art. 19 - Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria 21
Art. 20 - Sequenza operativa 23
Art. 21 - Attività di formazione finalizzata alla riconversione professionale 24
TITOLO IV 26
DISPOSIZIONE COMUNE 26
27
NOTE ALLA TABELLA DELLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEI DOCENTI 40
ALLEGATO 3 - Sequenza operativa: Utilizzazioni, Assegnazioni provvisorie e assegnazioni di sede provvisoria - personale docente 41
ALLEGATO 4 - Tabella di valutazione dei titoli per il personale A.T.A. (1) 46
ALLEGATO 5 - Tabella per le assegnazioni provvisorie per il personale A.T.A.(1) 52
NOTE ALLA TABELLA DELLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE A.T.A. 53
ALLEGATO 6 - Sequenza operativa: Utilizzazioni, Assegnazioni provvisorie e assegnazioni di sede provvisoria - Personale A.T.A. 54
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