COMPARTO SCUOLA ANNI 1998-2001
RAPPORTO DI LAVORO
ART. 1 FINALITÀ DEL CONTRATTO INTEGRATIVO
ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE
ART. 3 DECORRENZE E DURATA PARTICOLARI TIPOLOGIE
DI SITUAZIONE
ART. 4 SCUOLE SITUATE NELLE ZONE A RISCHIO
ART. 5 SCUOLE COLLOCATE IN AREE A FORTE PROCESSO
IMMIGRATORIO. FORMAZIONE
ART. 6 LA CONTRATTAZIONE
ART. 7 LA FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA
ART. 8 LIVELLI DI ATTIVITÀ
ART. 9 OSSERVATORIO DI ORIENTAMENTO E DI MONITORAGGIO
ART. 10 CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
ART. 11 STANDARD ORGANIZZATIVI E DI COSTO
ART. 12 IL DIRITTO ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE
DOCENTE E LE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
ART. 13 IL PIANO ANNUALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
ART. 14 I SOGGETTI CHE OFFRONO FORMAZIONE
ART. 15 FORMAZIONE IN INGRESSO
ART. 16 FORMAZIONE FINALIZZATA A SPECIFICI ISTITUTI
CONTRATTUALI
ART. 17 FORMAZIONE PER LE FUNZIONI-OBIETTIVO
ART. 18 FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SCUOLE
IN AREE A RISCHIO
ART. 19 FORMAZIONE PER GLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE
COLLOCATE NELLE AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO O FREQUENTATE
DA NOMADI
ART. 20 FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI CHE OPERANO
IN SETTORI PARTICOLARI
ART. 21 FORMAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE, RICONVERSIONE
E MOBILITÀ PROFESSIONALE
ART. 22 IL SISTEMA DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
ART. 23 IL SISTEMA DI FORMAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI
ART. 24 CONTRATTO INTEGRATIVO ANNUALE PER L’ANNO
FINANZIARIO 1999.
DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE
ART. 25 COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO
ART. 26 IL FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA.
ART. 27 RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO PER GLI ANNI
1999-2000
ART. 28 PARAMETRI FINANZIARI PER IL CALCOLO DEL
FONDO A LIVELLO DI ISTITUZIONI SCOLASTICHE
ART. 29 MAGGIORAZIONE DEL FONDO A FAVORE DI
SCUOLE UBICATE IN AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO
ART. 30 ATTIVITÀ DA RETRIBUIRE CON IL FONDO
A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA
ART. 31 CRITERI DI RETRIBUZIONE A CARICO DEL FONDO
DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA DELLA FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA E DIDATTICA
ART. 32 ATTIVITÀ COMPLEMENTARE DI EDUCAZIONE
FISICA
ART. 33 INDENNITÀ DI DIREZIONE
ART. 34 INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE. PROGETTI
SPECIALI
ART. 35 SNELLIMENTO BUROCRATICO LIBRETTO PERSONALE
INFORMATIZZATO
ART. 36 MONITORAGGIO E RECUPERO DEGLI ARRETRATI
RELATIVI AI PROVVEDIMENTI DI STATO GIURIDICO ED ECONOMICO.
NORME DI AREA
DOCENTI
ART. 37 FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA
FORMATIVA
ART. 38 TRATTAMENTO ECONOMICO CONNESSO ALLO
SVILUPPO DELLA PROFESSIONE DOCENTE
ART. 39 PERSONALE DOCENTE AVENTE DIRITTO ALLA MENSA
GRATUITA
CAPI D'ISTITUTO
ART. 40 CONFERIMENTO DI INCARICHI AI CAPI D'ISTITUTO
ART. 41 VALUTAZIONE DEI CAPI D'ISTITUTO
ART. 42 MOBILITÀ DEI CAPI D’ISTITUTO
ART. 43 SVILUPPO PROFESSIONALE
PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO
ART. 44 SISTEMA DELLA FORMAZIONE
ART. 45 AGGIORNAMENTO
ART. 46 FORMAZIONE SPECIALISTICA
ART. 47 FORMAZIONE FINALIZZATA ALLA MOBILITÀ
PROFESSIONALE ALL’INTERNO DELL’AREA
ART. 48 FORMAZIONE FINALIZZATA AL PASSAGGIO AD AREE
SUPERIORI
ART. 49 CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONFERIMENTO
DEL PROFILO DI DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ART. 50 FUNZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITÀ
DEL PERSONALE ATA
ART. 51 SOSTITUZIONE DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
ED AMMINISTRATIVI
ART. 52 ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE ATA
ART. 53 RIDEFINIZIONE DOTAZIONI ORGANICHE DI PERSONALE
AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO MOBILITÀ
ART. 54 MOBILITA’ TERRITORIALE E PROFESSIONALE
DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA
ART. 55 UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE
DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA
ART. 56 MOBILITÀ INTERCOMPARTIMENTALE VOLONTARIA
TUTELA DELLA SALUTE NELL’AMBIENTE DI LAVORO
ART. 57 FINALITÀ
ART. 58 DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA
ART. 59 DEGLI ORGANISMI PARITETICI TERRITORIALI
ART. 60 OSSERVATORIO NAZIONALE PARITETICO DELLA
SICUREZZA
ART. 61 NORME DI RINVIO
ALLEGATO N. 1 INTESA
ALLEGATO N. 2 PROVINCE E AREE METROPOLITANE
ALLEGATO N. 3 AREE DI INDIVIDUAZIONE DELLE
FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
ALLEGATO 4 TEMATICHE PER L’AGGIORNAMENTO
DEL PERSONALE ATA
ALLEGATO 5 CORSI DI FORMAZIONE PER
IL CONFERIMENTO DEL PROFILO DI DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ALLEGATO 6 PROFILI DELLE FUNZIONI AGGIUNTIVE
DI CUI ALL’ART.50
ALLEGATO 7 GRADUATORIE D’ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE
DEL PERSONALE A CUI ATTRIBUIRE LE FUNZIONI AGGIUNTIVE
TABELLA "A" MISURE DEL COMPENSO INDIVIDUALE
ACCESSORIO A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 1999
TABELLA "A/1 MISURE DEL COMPENSO INDIVIDUALE
ACCESSORIO A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 1999
TABELLA "B" MISURE ECONOMICHE DEI PARAMETRI
PER IL CALCOLO DELL’INDENNITÀ’ DI DIREZIONE
TABELLA "C" MISURE ECONOMICHE DEI PARAMETRI
PER IL CALCOLO DELL’INDENNITÀ’ DI AMMINISTRAZIONE
TABELLA "D" MISURE DEL COMPENSO ORARIO LORDO
TABELLARE SPETTANTE AL PERSONALE DOCENTE
TABELLA "D1" MISURE DEL COMPENSO ORARIO LORDO
TABELLARE SPETTANTE AL PERSONALE ATA
TABELLA "D2" MISURE LORDE TABELLARI DELL’INDENNITÀ
DI LAVORO NOTTURNO E/O FESTIVO AL PERSONALE EDUCATIVO ED ATA
TABELLA "E" MISURA ANNUA LORDA TABELLARE DELL’INDENNITÀ
DI BILINGUISMO E TRILINGUISMO
TABELLA "F" RISORSE PER LA FORMAZIONE
TABELLA "G" RISORSE DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE
SCOLASTICA
RAPPORTO DI LAVORO
ART. 1
FINALITÀ DEL CONTRATTO INTEGRATIVO
1. Il contratto collettivo integrativo, come stabilisce il CCNL
sottoscritto il 26 maggio 1999 attua gli istituti contrattuali rinviati,
definisce i criteri di distribuzione delle risorse disponibili e quelli
per la verifica dei risultati in relazione agli obiettivi definiti. Esso,
inoltre, contemperando l'esigenza di migliorare e ampliare la qualità
del servizio scolastico con le esigenze organizzative, con la valorizzazione
anche retributiva dell'impegno professionale del personale e con l'interesse
degli alunni e delle famiglie, è finalizzato a sostenere i processi
innovativi in atto della scuola attraverso la disciplina delle materie
previste dall'art.4 del C.C.N.L. medesimo.
2. Nel testo del presente contratto il riferimento al C.C.N.L.
del 26 maggio 1999 è riportato come C.C.N.L. .
1. A norma dell'art.1, comma 1, del citato C.C.N.L. il presente contratto integrativo nazionale si applica a tutto il personale del comparto scuola, destinatario dei diversi istituti contrattuali secondo l’appartenenza alle diverse aree professionali.
1. Gli effetti giuridici ed economici, nel rispetto delle scadenze
definite nel C.C.N.L. e salvo diversa precisazione, decorrono dalla
data di sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a
seguito del perfezionamento della relativa procedura.
2. Il presente contratto integrativo è corredato da prospetti
contenenti la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della
copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale.
3. Esso si rinnova tacitamente alle scadenze previste dall’art.
4 del C.C.N.L. , qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con
lettera raccomandata, almeno 3 mesi prima di ogni singola scadenza. Le
disposizioni contrattuali rimangono comunque in vigore fino a quando non
siano sostituite dal successivo contratto collettivo integrativo.
4. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione
integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato a norma di legge.
In ogni caso la procedura di controllo su indicata deve concludersi entro
40 giorni dall'ipotesi di accordo, decorsi i quali il Ministro sottoscrive
definitivamente il contratto collettivo integrativo, salvo che non si renda
necessaria la riapertura delle trattative per adeguare - nel rispetto delle
norme contenute nell'art.52 del decreto legislativo 29/1993 - la quantificazione
dei costi contrattuali a seguito dei controlli di legge.
PARTICOLARI TIPOLOGIE DI SITUAZIONE
ART. 4
SCUOLE SITUATE NELLE ZONE A RISCHIO
1. Le norme contenute nel presente articolo intendono incentivare,
sostenere e retribuire lo specifico impegno del personale disponibile ad
operare nelle scuole collocate in aree a rischio di devianza sociale e
criminalità minorile, caratterizzate da dispersione scolastica sensibilmente
superiore alla media nazionale, e a permanervi per la durata prevista dal
progetto e, comunque, per non meno di tre anni, al fine di sperimentare,
attraverso specifici progetti da ampliare successivamente in relazione
a ulteriori risorse, interventi mirati al contenimento e alla prevenzione
dei fenomeni descritti. Le aree a rischio sono individuate nell’Intesa
allegata al presente contratto integrativo intervenuta tra il Ministero
della pubblica istruzione e le OO.SS. firmatarie del C.C.N.L..
2. Il Ministero della Pubblica Istruzione sulla base delle risorse
disponibili invita, per il tramite dei competenti Provveditori agli studi,
che a tal fine sottoscrivono intese con i rappresentanti provinciali delle
OO.SS. firmatarie del C.C.N.L., un numero limitato di scuole appartenenti
ai vari ordini e gradi situate nelle predette zone a rischio a presentare
uno specifico progetto di durata pluriennale, finalizzato a sostenere e
ad ampliare nelle situazioni individuate la scolarizzazione, la socializzazione,
la formazione personale degli alunni e conseguentemente il successo scolastico.
3. Le risorse ammontano, in ragione d’anno, a 93 miliardi disponibili
sulla base del C.C.N.L., a partire dall’anno scolastico 1999-2000 più
eventuali ulteriori finanziamenti e risorse messi a disposizione dei progetti
da parte degli Enti Locali, dalle autorità sanitarie, dagli uffici
dei giudici dei minori, dalle associazioni di assistenza sociale , dagli
altri soggetti interistituzionali interessati e dall’Unione Europea.
4. I progetti delle scuole invitate devono essere presentati
entro il 30 settembre 1999 per l'a.s.1999-2000 ed entro il 31 dicembre
per l’anno scolastico successivo.
5. Il progetto da presentare entro il 31 dicembre 1999 per l’anno
scolastico 2000-2001, può confermare, con eventuali modifiche ed
integrazioni, il progetto elaborato nel precedente mese di settembre.
6. Il numero delle scuole invitate a presentare il progetto di
cui al comma precedente, ad eccezione delle situazioni disciplinate dall’art.3
della citata Intesa allegata al presente accordo, può essere superiore
del 30% rispetto al numero massimo delle scuole tra le quali è possibile
ripartire, secondo le modalità fissate nell’art.2 dell’Intesa allegata,
le risorse previste dal presente contratto, al fine di indirizzare le scelte
verso progetti ritenuti particolarmente idonei. Ciò consentirà
di predisporre una mappa delle istituzioni scolastiche nelle aree individuate,
in modo tale da poter coinvolgere ulteriormente nel programma di interventi
contro la dispersione scolastica gli Enti locali e gli altri soggetti menzionati
nel precedente comma 3. In relazione alla disponibilità manifestata
dagli altri Enti e soggetti interessati saranno posti in essere accordi
di programma per l'assegnazione e la migliore utilizzazione di ulteriori
risorse professionali, finanziarie, strumentali e logistiche.
7. I progetti devono indicare gli obiettivi che si intendono
perseguire e contenere la previsione di attività d'insegnamento
da svolgere in modo flessibile con arricchimento delle modalità
e dei tempi di funzionamento delle scuole interessate sia sulla base dell'orario
antimeridiano sia su orario prolungato pomeridiano e in collegamento con
specifiche iniziative poste in essere parallelamente e congiuntamente dagli
enti locali e dagli altri soggetti citati nel comma 3, che nel loro insieme
concretizzino un sostanziale arricchimento dell'offerta formativa e l’individuazione
di specifiche strategie. L'orario prolungato pomeridiano deve essere utilizzato
per l'arricchimento delle attività destinate agli alunni, evitando
l’appesantimento dei loro impegni e cercando di favorire il coinvolgimento
delle famiglie nelle finalità del progetto. Nei progetti devono
essere indicate, inoltre, le unità di personale docente ed A.T.A.
chiamate a svolgere - ai vari livelli di responsabilità e funzione
- le attività previste e le connesse prestazioni esigibili. Tutto
il personale in servizio nell'istituzione può essere coinvolto nel
progetto.
8. I progetti devono contenere proposte di specifiche attività
formative modulari, da finanziare con le risorse iscritte nel bilancio
di previsione del Ministero della pubblica istruzione e da far svolgere
con le modalità previste dall'art.18 del presente accordo, rivolte
a tutto il personale coinvolto nel progetto e con precedenza a quello di
nuova nomina o al primo anno di trasferimento.
9. Entro 30 giorni dalla loro presentazione, il Ministero sceglie
i progetti da finanziare nel limite delle disponibilità finanziare
previste dal comma 3 e sulla base dei criteri generali stabiliti nel precedente
comma 7 e comunica alle scuole che li hanno predisposti le risorse assegnate.
Una parte delle risorse disponibili fino al 10 percento è destinata
a finanziare i progetti eventualmente presentati dalle scuole di cui all’art.3
dell’Intesa.
10. In relazione alle finalità del contenimento della dispersione
scolastica e alla necessità di una azione volta soprattutto alla
prevenzione dei fenomeni descritti, saranno prioritariamente finanziati
con le specifiche risorse contrattuali progetti redatti da scuole dell’infanzia
e da scuole della fascia dell’obbligo in continuità e, in genere,
progetti che prevedano il coinvolgimento dell'intera istituzione scolastica
e di tutto il personale in servizio.
11. Il personale impegnato nelle attività di progetto
deve dichiararsi disponibile a permanere in servizio nella scuola, anche
a seguito di assunzione a tempo indeterminato o di provvedimento di mobilità
territoriale e professionale, per la durata del progetto medesimo e, comunque,
per non meno di tre anni. In caso di esubero, con la contrattazione
decentrata e nell'ambito della diffusione dell'organico funzionale, saranno
disciplinate forme di permanenza del personale in servizio impegnato nel
progetto e per la durata del progetto medesimo.
12. Entro il mese di giugno, in sede di verifica delle attività
del Piano Offerta Formativa (P.O.F), il collegio dei docenti valuta sulla
base di una relazione redatta dal Capo d'istituto con la collaborazione
degli insegnanti titolari delle funzioni obiettivo di cui all’art.37 del
presente contratto, lo stato di attuazione del progetto e il raggiungimento,
anche se parziale, degli obiettivi fissati. Le valutazioni sono espresse
per mezzo di una griglia strutturata, predisposta dal Ministero della pubblica
istruzione entro il 30 gennaio del 2000, nella quale sono illustrati gli
elementi posti alla base della valutazione medesima ed altri indicatori
quali il numero degli alunni iscritti nelle varie classi, le attività
svolte anche nel settore degli interventi didattici educativi integrativi,
le unità di personale coinvolto nel progetto, le ore di servizio
anche in eccedenza al normale orario prestato da ciascuna di esse, la percentuale
di riduzione degli abbandoni rispetto alla media degli anni scolastici
precedenti.
13. La valutazione del progetto è comunicata dal capo
di istituto al Provveditore agli studi entro il 30 giugno di ogni anno
e da questo inviata al Ministero della pubblica istruzione per la certificazione
che sarà ogni anno effettuata anche per mezzo della consulenza del
CEDE, al fine della conferma o meno del progetto medesimo.
14. Il capo d’istituto dispone entro il 30 giugno di ogni anno
e, comunque, non oltre il 31 agosto.
15. Il pagamento in unica soluzione del compenso accessorio annuo
al personale coinvolto nel progetto, purché esso sia stato effettivamente
in servizio a scuola per almeno 180 giorni nel corso dell'anno scolastico
di riferimento. Il compenso è pari a:
· £. 5.000.000 per i capi d’istituto;
· £. 4.500.000 per i docenti impegnati nel progetto
per l’intero orario settimanale di insegnamento;
· £. 2.500.000 per il responsabile amministrativo
· £. 1.200.000 per il restante personale.
Lo svolgimento delle attività aggiuntive da parte del personale
impegnato nella realizzazione del progetto è retribuito con le risorse
del fondo di istituto, in aggiunta ai predetti compensi accessori specifici,
purché in relazione al particolare impegno orario aggiuntivo ciò
sia previsto dal P.O.F. e dal progetto medesimo.
1. In relazione alla disponibilità complessiva di risorse,
della certificazione del CEDE di cui al comma 13 e del numero delle scuole
sulle quali intervenire, i progetti possono essere confermati. Essi possono
anche essere integrati e modificati in relazione alle risultante emerse
nel corso della sua applicazione.
ART. 5
SCUOLE COLLOCATE IN AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO
1. Al fine di sostenere l’opera del personale della scuola, impegnato
a favorire la piena accoglienza e l’integrazione degli alunni e degli adulti
provenienti da altri Paesi, e/o nomadi, iscritti alle sezioni, alle
classi ai corsi delle scuole di ogni ordine e grado funzionanti nelle aree
a forte processo immigratorio e in particolare dei docenti impegnati nell’insegnamento
della lingua italiana, il fondo di istituto delle predette scuole è
incrementato da specifiche risorse assegnate secondo le modalità
disciplinate dal successivo art.29 del presente contratto.
2. Considerata la necessità di accogliere le differenze
linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto
reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza e di favorire
e promuovere iniziative volte all’accoglienza e alla tutela della cultura
e della lingua di origine, le parti entro il 30 gennaio 2000 avvieranno
una sede di confronto per l’attuazione dell’art.36 della legge 6 marzo
1998, n.40.
FORMAZIONE
1. Con il contratto integrativo nazionale di durata quadriennale
si definiscono gli obiettivi, i criteri generali di ripartizione delle
risorse e gli orientamenti per l’organizzazione della formazione del personale
della scuola, compreso il personale delle Accademie, Conservatori di Musica
e delle Istituzioni educative.
2. In sede di contrattazione integrativa nazionale si definiscono,
con cadenza annuale, i criteri di utilizzazione delle risorse disponibili
per la formazione in ciascun esercizio finanziario e si individuano le
modalità di verifica dei risultati conseguiti in termini di miglioramento
dell’attività formativa. Per l’anno 1999 il contratto integrativo
annuale in materia di formazione è contenuto nel successivo art.24.
3. Sulla base del contratto integrativo quadriennale e del contratto
integrativo annuale, il Ministro emana, comunque non oltre il 31 ottobre
dell’anno antecedente, la Direttiva annuale per la formazione del personale.
4. Nell’ambito della contrattazione decentrata provinciale, da
definire entro 30 giorni dall’emanazione della Direttiva, le parti definiscono
le priorità e i criteri per le iniziative territoriali di formazione
tenendo conto delle tipologie del personale e di campi particolari di intervento,
includendo misure di sostegno alla progettualità delle scuole.
5. Per accrescere l’efficacia del sistema di relazioni sindacali
nel settore della formazione alla sede unica di contrattazione corrisponde
un’unica unità/struttura dell’amministrazione per il livello periferico
e per il livello centrale.
ART. 7
LA FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA
1. L’amministrazione scolastica, con le risorse finanziarie annualmente
disponibili, ha l’obbligo di costruire progressivamente un sistema di opportunità
formative, articolato e di qualità. La formazione è una risorsa
strategica per il miglioramento della scuola e, come tale, è un
diritto degli insegnanti, del personale educativo e ATA e dei capi di istituto.
2. Le iniziative di formazione hanno per obiettivi il miglioramento
e la crescita professionale del personale, in relazione anche alle trasformazioni
e innovazioni in atto, la riconversione e riqualificazione in rapporto
alla mobilità professionale nonché all’ampliamento delle
opportunità professionali offerte al personale. La formazione degli
insegnanti tiene conto della loro formazione iniziale, del profilo professionale
così come individuato nel C.C.N.L. e comprende la formazione in
ingresso e la formazione in servizio. Per il personale ATA la formazione
è funzionale all’attuazione dell’autonomia e alla crescita professionale
nell’ambito della riorganizzazione dei servizi amministrativi, tecnici
e generali, soprattutto in relazione ai processi di informatizzazione.
La formazione dei dirigenti scolastici ha lo scopo di arricchire le competenze
necessarie per la gestione della scuola dell’autonomia.
3. Nel quadro dei processi di innovazione, la formazione, la riqualificazione
e la riconversione professionale sono orientate, in particolare, all’attuazione
dell’autonomia scolastica, all’innovazione metodologico - didattica, all’espansione
dell’istruzione (obbligo scolastico, obbligo formativo, post-secondario),
allo sviluppo del sistema integrato di formazione e lavoro, all’educazione
degli adulti e alla formazione continua. Al personale della scuola viene
data la possibilità di definire percorsi di crescita professionale,
anche con opportunità di carattere individuale.
4. La formazione per i docenti di Accademie e Conservatori di Musica
è rivolta ad una ulteriore qualificazione nell’ambito dell’aggiornamento
disciplinare, nonché ad offrire momenti per l’attività di
ricerca e di ricerca-azione.
Le attività di formazione possono essere svolte sia all’interno
delle istituzioni anche come interscambio di esperienze, oppure in collaborazione
con le Università o altri soggetti nazionali e internazionali che
abbiano attinenza con il mondo artistico e musicale.
5. I docenti sono soggetti allo stesso tempo attivi e passivi
del processo di formazione e possono quindi assumere incarichi in qualità
di formatori.
1. Alle istituzioni scolastiche singole, in rete o consorziate, compete
la programmazione delle iniziative di formazione, riferite anche ai contenuti
disciplinari dell’insegnamento, funzionali al P.O.F, individuate sia direttamente
sia all’interno dell’offerta disponibile sul territorio.
2. L’amministrazione scolastica periferica garantisce servizi professionali
di supporto alla progettualità delle scuole, azioni perequative
e interventi legati a specificità territoriali e tipologie professionali.
3. All’amministrazione centrale competono gli interventi di interesse
generale, soprattutto quelli che si rendono necessari per le innovazioni,
sia di ordinamento sia curricolari, per l’anno di formazione, per i processi
di mobilità e di riqualificazione e riconversione professionale,
per la formazione finalizzata all’attuazione di specifici istituti contrattuali
nonché il coordinamento complessivo degli interventi.
ART. 9
OSSERVATORIO DI ORIENTAMENTO E DI MONITORAGGIO
1. L’Osservatorio è una struttura di orientamento e di
monitoraggio della formazione in relazione all’arricchimento professionale
legato alle trasformazioni di sistema, alla riconversione, alla riqualificazione
e alla mobilità professionale.
2. L’Osservatorio, che non ha compiti di gestione diretta, è
sede di iniziativa e decisione bilaterale; è un organismo paritetico
composto da un rappresentante per ciascuna delle OOSS del comparto firmatarie
del C.C.N.L. e da un pari numero di rappresentanti dell’amministrazione.
In sede di primo incontro i membri definiscono le modalità di organizzazione
e di funzionamento.
3. L’Osservatorio può avvalersi del contributo di esperti.
4. I compiti dell’Osservatorio sono definiti dall’art.12 comma
4 del C.C.N.L..
5. L’Osservatorio viene costituito, con apposito decreto del
Ministro, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto integrativo
nazionale. Successivamente l’Osservatorio sarà funzionalmente decentrato
a livello regionale. Il Ministero assicura, riservando specifiche risorse
a tale scopo, le condizioni di lavoro per l’Osservatorio.
ART. 10
CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
1. Le risorse per la formazione del personale delle scuole disponibili
nel bilancio del Ministero pubblica istruzione sono assegnate:
· per almeno il 50% alle scuole in base al numero degli addetti;
· dal 10% al 15% all’amministrazione periferica;
· per non più del 35% all’amministrazione centrale.
2. Data la particolarità organizzativa del settore le
risorse per la formazione dei docenti delle Accademie e dei Conservatori
di musica, previste nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione,
sono assegnate per il 70% alle predette istituzioni, per il 30% all’amministrazione
centrale.
ART. 11
STANDARD ORGANIZZATIVI E DI COSTO
1. Le parti concordano i seguenti standard organizzativi e di costo,
considerati come caratteri ottimali di riferimento in primo luogo per le
azioni di interesse generale.
2. Per quanto si riferisce all’organizzazione, gli standard sono:
· distinzione tra ruoli di committenza e ruoli di gestione diretta;
· impostazione degli interventi per progetti;
· organizzazione modulare dei progetti e loro integrazione in
percorsi finalizzati;
· individuazione dei formatori sulla base del loro curriculum
professionale;
· certificazione delle competenze raggiunte;
· valutazione di impatto, socializzazione degli esiti e disseminazione
dei risultati.
3. Dal punto di vista dei costi le parti ritengono necessario
assicurare prioritariamente la qualità dell’offerta nell’ambito
di un uso ottimale delle risorse esistenti. Concordano, a questo fine,
i seguenti standard di costo:
· finanziamento di tutte le voci di spesa delle varie fasi dei
progetti di formazione (inclusa la valutazione di impatto e la disponibilità
di tecnologie nella formazione a distanza);
· adozione di criteri di economicità con confronto comparativo
dei costi tra diverse soluzioni organizzative;
· sinergia con le azioni già in corso o progettate anche
da altri soggetti;
· previsione di costo per tipologia di corsi (corsi in rete,
partecipazione a corsi esterni, percorsi individualizzati) e per singoli
profili professionali.
· controllo di gestione dei progetti di formazione.
4. Le parti firmatarie si impegnano a definire in termini operativi
gli standard indicati entro il 15 ottobre 1999 e il Ministero li adotta
attraverso le direttive annuali sulla formazione.
ART. 12
IL DIRITTO ALLA FORMAZIONE
DEL PERSONALE DOCENTE E LE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
1. Per raggiungere gli obiettivi definiti è indispensabile garantire
pari condizioni di fruizione a tutto il personale.
2. Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel
corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione
riconosciute dall’amministrazione, con l’esonero dal servizio e con sostituzione
ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi
scolastici.
3. Il Capo di istituto assicura, nelle forme e in misura compatibile
con la qualità del servizio scolastico, un’articolazione flessibile
dell’orario di lavoro per consentire la partecipazione a iniziative di
formazione riconosciute dall’amministrazione, anche in aggiunta a
quanto stabilito dal precedente comma 2.
4. Le stesse opportunità, fruizione dei cinque giorni
e/o adattamento dell’orario di lavoro, devono essere offerte al personale
docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore
ad iniziative di formazione riconosciute dall’amministrazione. Le predette
opportunità di fruizione di cinque giorni per la partecipazione
ad iniziative di formazione come docente o come discente non sono cumulabili.
Il completamento della laurea e l’iscrizione a corsi di laurea per gli
insegnanti in servizio nelle scuole dell’infanzia ed elementari hanno un
carattere di priorità.
5. La formazione dei docenti della scuola secondaria si realizza
anche mediante l’accesso a percorsi universitari brevi finalizzati all’integrazione
dei piani di studio in coerenza con esigenze derivanti dalle modifiche
delle classi di concorso e degli ambiti disciplinari.
6. Il Ministero ricercherà tutte le utili convergenze
con il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
e la Conferenza Permanente dei Rettori delle Università Italiane
per favorire l’accesso al personale interessato, ivi compreso il riconoscimento
dei crediti formativi.
7. I criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo
studio, ivi compreso quanto previsto dai commi 4, 5 e 8, sono definiti
nell’ambito della contrattazione decentrata presso gli uffici scolastici
provinciali.
8. All’interno delle singole scuole per il personale in servizio,
iscritto ai corsi di laurea, a corsi di perfezionamento o a scuole di specializzazione,
con particolare riferimento ai corsi utili alla mobilità professionale,
alla riconversione e al reimpiego, il capo di istituto, nei termini compatibili
con la qualità del servizio, garantisce che siano previste modalità
specifiche di articolazione dell’orario di lavoro.
9. Il personale che partecipa a iniziative di formazione che
rientrano nei programmi di azione dall’amministrazione, o ad iniziative
organizzate dalle istituzioni scolastiche di appartenenza è considerato
in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede,
la partecipazione ad essi comporta, ove spettante, il trattamento di missione
e il rimborso delle spese di viaggio.
10. Per garantire efficacia nei processi di crescita professionale
e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che
fanno ricorso alla formazione a distanza e all’apprendimento in rete con
la previsione anche di particolari forme di attestazione e di verifica
di competenze.
11. Nella prospettiva dello sviluppo e della valorizzazione della
professionalità la partecipazione alla formazione finalizzata agli
specifici istituti contrattuali dà luogo alla verifica degli esiti
e alla certificazione.
12. Per assicurare il pieno esercizio del diritto alla formazione
l’amministrazione scolastica si impegna a sperimentare nell’anno 1999-2000
e a diffondere nel 2000-2001 un sistema di informazione sui corsi di formazione
del personale della scuola ricorrendo anche alle tecnologie della comunicazione
e dell’informazione.
13. A livello di singola scuola il capo di istituto fornisce
un’informazione preventiva sui criteri di fruizione dei permessi per l’aggiornamento
ai soggetti sindacali di cui all’art.9, comma 1, punto III del C.C.N.L..
ART. 13
IL PIANO ANNUALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
1. In ogni istituzione scolastica il Piano annuale delle attività
di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato
dal Collegio coerentemente con gli obiettivi e i tempi della programmazione
dell’attività didattica, considerando anche esigenze ed opzioni
individuali.
Il Piano tiene conto dei contenuti della Direttiva annuale del Ministro
e si può avvalere delle offerte di formazione promosse dall’amministrazione
centrale e periferica e/o da soggetti pubblici e privati qualificati o
accreditati.
Il Piano si articola in iniziative:
· promosse prioritariamente dall’amministrazione;
· progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in rete,
anche in collaborazione con gli IRRSAE, con l’Università (anche
in regime di convenzione), con le associazioni professionali, con i soggetti
pubblici e privati qualificati e/o accreditati;
· proposte da soggetti esterni e riconosciute dall’amministrazione.
ART. 14
I SOGGETTI CHE OFFRONO FORMAZIONE
1. Le parti convengono sulla necessità di superare il sistema
dell’autorizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento, di introdurre
il principio dell’accreditamento degli enti o delle agenzie per la formazione
del personale della scuola e del riconoscimento da parte dell’amministrazione
delle iniziative di formazione.
2. Sono considerati soggetti qualificati per la formazione del personale
della scuola le università, i consorzi universitari, interuniversitari,
gli IRRSAE e gli istituti pubblici di ricerca. Tenendo conto che le associazioni
del personale sono ambienti professionali che favoriscono la ricerca, la
riflessione e l’elaborazione, il Ministero può riconoscere come
soggetti qualificati associazioni professionali e associazioni disciplinari
collegate a comunità scientifiche, sulla base dell’attività
formativa svolta, del livello di diffusione e dell’effettiva consistenza,
della padronanza di approcci innovativi, delle attività di ricerca
e di comunicazione professionale compiute e della disponibilità
al monitoraggio, alla valutazione, all’ispezione.
3. Il Ministero, sulla base dei criteri sottoindicati e sentite le
OO.SS., definisce le procedure da seguire per l’accreditamento di soggetti
– i soggetti qualificati di cui al precedente comma sono di per sé
accreditati – per la realizzazione di progetti di interesse generale. I
criteri di riferimento sono:
· la missione dell’ente o dell’agenzia tenendo conto delle finalità
contenute nello statuto;
· l’attività svolta per lo sviluppo professionale del
personale della scuola;
· l’esperienza accumulata nel campo della formazione;
· le capacità logistiche e la stabilità economica
e finanziaria;
· l’attività di ricerca condotta e le iniziative di innovazione
metodologica condotte nel settore specifico;
· il livello di professionalizzazione raggiunto, anche con riferimento
a specifiche certificazioni e accreditamenti già avuti e alla differenza
funzionale di compiti e di competenze;
· la padronanza di approcci innovativi, anche in relazione al
monitoraggio e alla valutazione di impatto delle azioni di formazione;
· il ricorso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
· la documentata conoscenza della natura e delle caratteristiche
dei processi di sviluppo professionale del personale della scuola;
· la specifica competenza di campo in relazione alle aree progettuali
di lavoro;
· la disponibilità a consentire il monitoraggio, l’ispezione
e la valutazione delle singole azioni di formazione.
4. I soggetti qualificati di cui al comma 2 e i soggetti
accreditati di cui al comma 3 possono accedere alle risorse destinate a
progetti di interesse generale promossi dall’amministrazione.
5. Possono proporsi anche le istituzioni scolastiche, singole
o in rete e/o in consorzio, sulla base di specifiche competenze e di adeguate
infrastrutture.
6. La contrattazione decentrata provinciale individua i criteri con
cui i soggetti che offrono formazione partecipano ai progetti definiti
a livello territoriale.
7. Le iniziative di formazione realizzate dai soggetti qualificati
e accreditati sono automaticamente riconosciute dall’amministrazione. Possono
essere riconosciute, inoltre, dall’amministrazione centrale e periferica
- ad esclusione di convegni, congressi e simposi - iniziative di formazione
organizzate da soggetti, diversi da quelli previsti ai precedenti commi
2 e 3, che rientrino negli obiettivi generali definiti nella Direttiva
annuale e siano coerenti con le priorità definite a livello provinciale
Tenendo anche conto degli standard organizzativi il Ministero definisce
le procedure per il riconoscimento dei corsi entro 60 giorni dalla sottoscrizione
del presente contratto.
8. I soggetti qualificati, accreditati o proponenti corsi riconosciuti
sono tenuti a fornire al sistema informativo, di cui all’art.12, comma
12, l’informazione, secondo moduli standard che saranno definiti, relativa
alle iniziative proposte al personale della scuola.
ART. 15
FORMAZIONE IN INGRESSO
1. Per i docenti a tempo indeterminato di nuova assunzione l’anno
di formazione viene impostato secondo gli standard organizzativi e di costo
definiti e trova realizzazione, attraverso specifici progetti contestualizzati,
anche con la collaborazione di reti e/o consorzi di scuole.
2. L’impostazione delle attività tiene conto dell’esigenza
di personalizzare i percorsi, di armonizzare la formazione sul lavoro -
con il sostegno di tutors appositamente formati - e l’approfondimento teorico.
3. Nel corso dell’anno di formazione vengono create particolari
opportunità opzionali per il miglioramento delle competenze tecnologiche
e della conoscenza di lingue straniere, anche nella prospettiva dell’acquisizione
di certificazioni internazionalmente riconosciute.
ART. 16
FORMAZIONE FINALIZZATA A SPECIFICI ISTITUTI CONTRATTUALI
Nell’ambito della formazione in servizio il C.C.N.L. prevede, per la realizzazione di specifici istituti contrattuali, interventi formativi finalizzati che hanno carattere di priorità nella ripartizione delle risorse dei capitoli di bilancio del Ministero destinate alla formazione.
ART. 17
FORMAZIONE PER LE FUNZIONI-OBIETTIVO
1. Per la preparazione del personale che dovrà svolgere
le funzioni-obiettivo previste dall’art.28, comma 1 del C.C.N.L., l’Osservatorio
individua i criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi
e professionali e contribuisce alla progettazione dei relativi corsi, individuando
gli elementi formativi caratterizzanti e le modalità di certificazione.
L’amministrazione predispone un piano di azione con le seguenti caratteristiche:
· in riferimento alle aree previste dal C.C.N.L. si organizzano
i corsi di formazione, di almeno 30 ore, con un’impostazione modulare
e, ove possibile, in parte a distanza;
· l’amministrazione periferica assicura, con un’adeguata programmazione,
che siano garantite l’offerta e la fruizione dei corsi, coordinando gli
interventi;
· i corsi saranno realizzati dall’amministrazione periferica,
da reti di scuole, dalle Accademie e Conservatori di musica o da soggetti
qualificati e/o accreditati.
2. In prima applicazione nell’anno scolastico 1999-2000 parteciperanno
ai corsi i docenti che svolgono funzioni-obiettivo nelle scuole. Negli
anni successivi, sulla base di un programmazione pluriennale delle risorse,
i corsi saranno disponibili per i docenti interessati.
ART. 18
FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLE SCUOLE IN AREE A RISCHIO
1. Per le scuole collocate nelle aree a rischio l’amministrazione promuove
e sostiene iniziative di formazione in relazione agli obiettivi di prevenire
la dispersione scolastica, di sviluppare la cultura della legalità,
nonché di aumentare significativamente i livelli di successo scolastico,
utilizzando metodi e tecniche di elevata efficacia, di formazione e di
sostegno professionale facendo ricorso anche alle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione.
2. Partecipano alle attività di formazione, in relazione ai
progetti delle scuole coinvolte, gli insegnanti, il personale ATA e i capi
di istituto. I corsi che terranno conto delle indicazioni dell’Osservatorio,
sono organizzati dalle scuole, singole o in rete, e si avvalgono della
collaborazione di soggetti qualificati o accreditati, nonché della
cooperazione di istituzioni ed enti presenti sul territorio.
ART. 19
FORMAZIONE PER GLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE COLLOCATE NELLE AREE
A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO O FREQUENTATE DA NOMADI
1. Per gli insegnanti delle scuole collocate nelle aree a forte
processo immigratorio, tenendo conto delle esperienze già realizzate
l’amministrazione promuove l’organizzazione di seguenti attività
formative:
- pronto intervento linguistico,
- corsi specifici sull’insegnamento della lingua italiana ad alunni
ed adulti, di lingua nativa diversa dall’italiano,
- approfondimento delle tematiche dell’educazione interculturale,
- produzione e diffusione di materiali didattici.
2. A seguito di specifiche intese i corsi per l’insegnamento
della lingua italiana ad allievi ed adulti, di lingua nativa diversa dall’italiano,
possono anche essere offerti dall’Università come corsi di perfezionamento.
Per la predisposizione di materiali per il pronto intervento linguistico
e per la messa a disposizione di risorse didattiche si fa ricorso alle
tecnologie della comunicazione e dell’informazione.
3. Per l’impostazione e l’organizzazione delle attività
le scuole e l’amministrazione si avvalgono della collaborazione di soggetti
qualificati e/o accreditati, cooperano con le iniziative già realizzate
o in corso da parte degli enti locali, delle associazioni espressione delle
comunità di immigrati, delle organizzazioni non governative e delle
associazioni di volontariato riconosciute.
4. Al fine di potenziare le iniziative di formazione l’amministrazione
realizzerà le opportune intese per aver accesso alle risorse previste
dalla legge n.40 del 6 marzo 1998 per le politiche dell’immigrazione.
ART. 20
FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI CHE OPERANO IN SETTORI PARTICOLARI
1. Gli obiettivi delle iniziative di formazione finalizzata sono l’acquisizione
e lo sviluppo di specifiche competenze per insegnanti che operano nei centri
territoriali permanenti, nei corsi serali delle scuola secondaria superiore,
nelle sezioni presso gli ospedali e gli istituti penitenziari e l’attivazione
delle condizioni per il pieno sviluppo delle politiche di formazione permanente.
Il Ministero, in collaborazione con l’Osservatorio, garantisce che specifiche
iniziative siano rivolte ai docenti che operano o che intendano operare
in tali settori.
2. I corsi mirano a diffondere la conoscenza dei diversi contesti e
processi di apprendimento, ad accrescere la familiarità con le metodologie
attive di insegnamento, a sviluppare la padronanza delle strategie formative
(modularità, riconoscimento dei crediti formativi e professionali,
percorsi individuali di apprendimento, certificazione delle competenze).
3. In questa prospettiva il campo di azione potrà ampliarsi
in relazione anche all’evoluzione dei processi di rinnovamento nel settore
della formazione integrata e dei modelli di cooperazione tra l’istruzione
e la formazione professionale.
4. Per il settore delle scuole negli ospedale e negli istituti penitenziali
delle scuole carcerarie il Ministero realizza le necessarie intese, con
i Ministeri della Sanità e di Grazia e Giustizia, per la programmazione,
l’organizzazione e la finalizzazione delle attività.
ART. 21
FORMAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE, RICONVERSIONE E MOBILITÀ
PROFESSIONALE
1. Le attività formative rivolte alla riqualificazione e alla
riconversione del personale anche in relazione alle esigenze di mobilità
professionale, verranno definite in sede di contrattazione integrativa
annuale in coerenza con gli esiti della contrattazione decentrata sulla
mobilità. Le iniziative sono rivolte a favorire le opportunità
di mobilità professionale del personale della scuola, oltre che
a superare o prevenire le situazioni di esubero reale o potenziale.
2. Per assicurare la massima efficacia e rispondenza ai bisogni l’offerta
di formazione sarà diversificata includendo corsi brevi e percorsi
strutturati con l’eventuale ricorso alle tecnologie della comunicazione
e dell’informazione e anche in collaborazione con le Università.
3. Tutte le iniziative avranno come riferimento le analisi sui fabbisogni
formativi realizzati nel contesto dell’azione dell’Osservatorio nazionale.
ART. 22
IL SISTEMA DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
La formazione del personale A.T.A costituisce elemento fondamentale per lo sviluppo professionale del personale correlato alle innovazioni in corso e alla ottimale utilizzazione delle risorse umane ai sensi dell’art.10, comma 2 e art.12 del C.C.N.L. Il quadro di sistema della formazione del personale A.T.A. disegnato dal C.C.N.L. è definito dall’art.44 e seguenti del presente contratto collettivo integrativo.
ART. 23
IL SISTEMA DI FORMAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI
La formazione dei dirigenti scolastici, da realizzare a decorrere dal 1^ settembre del 2000, è materia della sequenza contrattuale di cui al comma 1 art.19 del C.C.N.L. del comparto Scuola sottoscritto il 26 maggio 1999.
CONTRATTO INTEGRATIVO ANNUALE PER L’ANNO FINANZIARIO 1999
1. Per il 1999, il contratto integrativo annuale di cui al comma
2 del precedente art.1 è costituito dal presente articolo, integrato
dall’allegata tabella F.
2. Per l’anno finanziario 1999, l’utilizzazione delle risorse disponibili,
i cui criteri di ripartizione sono fissati per l’intero periodo quadriennale
di valenza del presente contratto dal precedente art.6, rispetterà
le seguenti priorità:
· arricchimento professionale richiesto dalle modifiche di ordinamento
e in relazione a specifiche tematiche disciplinari e trasversali ;
· riconversione e riqualificazione professionale;
· promozione di percorsi formativi mirati alla cultura delle
pari opportunità;
· progettazione e avvio della formazione del personale docente
in relazione agli specifici istituti contrattuali;
· progettazione e avvio del nuovo sistema di formazione del
personale ATA;
· realizzazione della formazione dei capi di istituto;
3. La realizzazione delle priorità indicate nel comma
2 avverrà con il ricorso alle risorse disponibili nei capitoli di
bilancio per la formazione relativi all’esercizio finanziario 1999 e con
l’utilizzo delle risorse della legge 440/97 in coerenza con le finalità
della stessa legge e con le procedure di ripartizione specificamente previste
e in corso di completamento.
4. Per il medesimo anno 1999 per la verifica dei risultati conseguiti
in termini di miglioramento dell’attività formativa e di impatto
sulla qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento, si
seguiranno i seguenti criteri:
· previsione, nella Direttiva annuale, di un piano di monitoraggio,
a livello nazionale e a livello regionale da progettare in collaborazione
con l’Osservatorio e da realizzare anche con il coinvolgimento del servizio
ispettivo tecnico;
· inserimento di specifiche attività di monitoraggio
e di valutazione nei progetti di interesse generale.
Sulla base del contenuto del presente articolo, il Ministro della
pubblica istruzione si impegna ad emanare, entro 30 giorni dalla firma
del presente contratto, la Direttiva per l’anno 1999.
DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE
ART. 25
COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO
1. A norma dell’art.42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato
personale statale docente educativo ed ATA delle scuole di ogni ordine
e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle Accademie
e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna
categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure
lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto:
a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo
ed ATA con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante
di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico,
al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo
determinato su posto vacante e disponibile per l’intera durata dell’anno
scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di
dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo
ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle
attività didattiche nonché al personale insegnante di religione
cattolica con impiego di durata annuale.
2. Limitatamente all’anno scolastico 1998-99, nei confronti del
personale docente a tempo determinato con supplenza annuale e retribuzione
durante i mesi estivi e per quello ATA con supplenza annuale, il compenso
di cui al presente articolo viene liquidato per i mesi di luglio e agosto
1999.
3. Nei confronti dei dirigenti scolastici, dei direttori
amministrativi e dei responsabili amministrativi detto compenso viene corrisposto
nell’ambito delle indennità di direzione e di amministrazione e
viene pertanto disciplinato all’interno di detti istituti retributivi di
cui agli artt.33 e 34.
4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta
al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e
a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per
quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di
stato assimilate al servizio;
5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate
al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale
in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni
di stato assimilate al servizio.
6. Nei casi di assenza per malattia il compenso di cui
trattasi è assoggettato alla disciplina prevista dagli artt.23 e
25 del C.C.N.L-Scuola del 4 agosto 1995, come integrati dall’art.49 del
C.C.N.L..
7. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato
che comportino la riduzione dello stipendio il compenso medesimo è
ridotto nella stessa misura.
8. Nei confronti del personale docente con contratto a
tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente
ed ATA con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato
in rapporto all’orario risultante dal contratto.
9. Il compenso di cui trattasi è assoggettato alle
ritenute previste per i compensi accessori. Alla sua liquidazione mensile
provvedono le direzioni provinciali del tesoro (DPT).
10. Le risorse non utilizzate per il compenso individuale
accessorio nell’anno 1999 integrano la dotazione finanziaria del presente
istituto retributivo per gli anni finanziari 2000 e 2001.
11. Eventuali economie che dovessero verificarsi negli
anni finanziari 2000 e 2001 costituiscono, a norma dell’art. 42, comma
5, del C.C.N.L, risorse aggiuntive del fondo dell’istituzione scolastica.
ART. 26
IL FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA.
1. A decorrere dal 1° settembre 1999 è costituito nelle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado comprese le scuole speciali statali,
i convitti nazionali, gli educandati femminili, i conservatori, le accademie
e gli istituti superiori per le industrie artistiche il "fondo dell’istituzione
scolastica". Esso è finalizzato a retribuire le prestazioni di cui
ai successivi artt.27, 28, 29, 30 e 31, rese dal personale docente, educativo
ed ATA per sostenere il processo di autonomia scolastica, con particolare
riferimento alle esigenze che emergono dalla realizzazione del POF e dalle
sue ricadute sull’organizzazione complessiva del lavoro nonché delle
attività e del servizio. Il fondo è inoltre finalizzato alla
qualificazione e all’ampliamento dell’offerta di istruzione e formazione
anche in relazione alla domanda proveniente dal territorio.
2. Le misure dei compensi da erogare a carico del fondo sono
fissate nelle tabelle D, D1, D2 e E allegate al presente contratto.
RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO PER GLI ANNI 1999-2000
1. Il fondo è alimentato dalle risorse iscritte agli specifici
capitoli dei centri di responsabilità dello stato di previsione
del Ministero della pubblica istruzione per ciascun anno finanziario, individuate
nell’allegata tabella G;
2. Il fondo è inoltre alimentato dai finanziamenti previsti
dalle vigenti disposizioni e da tutte le somme introitate dall’istituzione
scolastica finalizzate a compensare le prestazioni aggiuntive del personale,
ivi comprese quelle derivanti da risorse dell’Unione Europea, da enti pubblici
o soggetti privati;
3. Il fondo è infine alimentato, secondo quanto previsto
dall’art.42, comma 5, del C.C.N.L.-Scuola del 4 agosto 1995, dalle risorse
previste dall’art.41 dello stesso C.C.N.L., non utilizzate per compensare
gli istituti indicati nei commi 2, 3 e 4 dello stesso art.42 e da ogni
altro ulteriore risparmio derivante da disposizioni legislative e dalle
risorse previste dal medesimo art. 42 - comma 4 - 2° linea -
non utilizzate in sede ARAN per la sequenza contrattuale di cui al medesimo
art.44. Dette ultime risorse sono riservate per il finanziamento dei compensi
da corrispondere al personale docente a fronte della flessibilità
didattica.
4. Da dette risorse vanno decurtate, per ciascun anno di applicazione
del presente contratto:
a) la quota già utilizzata per finanziare le indennità
di direzione e di amministrazione;
b) la quota degli interventi didattici educativi integrativi (IDEI),
finalizzata al finanziamento, in aggiunta alle anzidette risorse, del fondo
delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado;
5. Per l’anno finanziario 1999 lo stanziamento di bilancio è
pari a 4/12 per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e a 2/12
per i conservatori di musica e le accademie, in quanto, con precedente
contrattazione decentrata nazionale, rispettivamente gli 8/12 e i 10/12
dell’anzidetto stanziamento di bilancio di cui al precedente comma 1 sono
stati attribuiti per finanziare il fondo di cui all’art.71 del C.C.N.L.-Scuola
del 4 agosto 1995, ora disapplicato.
6. Le seguenti quote degli stanziamenti di cui al precedente
comma 1 sono riservate:
A) per £. 3.300.000.000, a livello provinciale, per l’erogazione
di una maggiorazione forfetaria del fondo, in base ai criteri contenuti
nel successivo art.28, alle scuole ospedaliere, a quelle carcerarie, alle
scuole sedi di centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti
e alle scuole in cui siano attivati corsi serali curriculari;
B) per £. 65.599.368.000, a livello di Ministero
pubblica istruzione:
a) per l’assegnazione diretta al CEDE, alla BDP e agli IRRSAE
di una quota di 1 miliardo, al fine di compensare le attività aggiuntive
prestate dal personale del comparto scuola in servizio presso tali enti;
b) per le esigenze di cui ai successivi art.33, comma 5 e art.
34, comma 3;
c) per una quota, pari a 500 milioni per l’erogazione al personale
docente ed educativo dell’indennità di bilinguismo e trilinguismo,
nei casi in cui essa non sia già prevista a carico di soggetti diversi
dall’Amministrazione della pubblica istruzione dalla normativa vigente;
d) per una quota pari a 2 miliardi per l’erogazione del compenso
per l’effettuazione di turni notturni, festivi e notturno-festivi al personale
educativo ed ATA dei convitti nazionali, degli educandati femminili statali
e delle scuole speciali statali;
e) per una quota di 10 miliardi per sostenere il maggior
impegno del personale operante nelle istituzioni scolastiche con consistente
presenza di alunni di recente immigrazione e/o nomadi. La misura e i criteri
di erogazione delle risorse sono disciplinati dal successivo art.29 .
7. Le somme di cui al precedente comma 6 rimaste disponibili
a livello centrale e provinciale alla fine di ciascun esercizio finanziario
confluiscono nel fondo dell’istituzione scolastica.
8. Le somme eventualmente non utilizzate dalle istituzioni scolastiche
alla fine di ciascun anno finanziario sono impiegate per le stesse finalità
nell’esercizio successivo.
9. Allo scopo di garantire la tempestiva ed efficace attribuzione
delle risorse e il loro conseguente utilizzo, la ripartizione degli stanziamenti
previsti dal precedente comma 1 è effettuata sia livello di Ministero
della pubblica istruzione che a livello provinciale in base al numero dei
posti previsti nell’organico di diritto per il personale docente, quale
indicatore semplice ricomprendente il funzionamento complessivo della scuola.
ART. 28
PARAMETRI FINANZIARI
PER IL CALCOLO DEL FONDO A LIVELLO DI ISTITUZIONI SCOLASTICHE
1. Alle istituzioni scolastiche vengono assegnate, per il tramite del
provveditore agli studi, le risorse annue da destinare al fondo dell’istituzione
scolastica, secondo i seguenti parametri determinati al lordo dipendente:
a) £. 693.000 per ciascun posto previsto nell’organico di diritto
per il personale docente ed educativo delle istituzioni di ogni ordine
e grado, compresi i posti in organico di diritto di personale docente delle
accademie e conservatori;
b) £. 693.000 per ciascun posto di personale docente previsto
nell’organico di fatto degli istituti superiori per le industrie artistiche;
c) £. 900.000 per ciascun posto previsto nell’organico di diritto
per il personale docente per la scuola secondaria superiore, in aggiunta
al parametro di cui alla precedente lett. a). Tale quota aggiuntiva è
comprensiva del finanziamento per le attività correlate agli interventi
didattici educativi ed integrativi.
2. Alle istituzioni scolastiche presso le quali sussistano le
seguenti tipologie indicative di complessità organizzativo-didattica
sono assegnati gli ulteriori finanziamenti forfetari annui nelle misure
indicate a fianco di ciascuna tipologia:
a) £. 3.000.000, in presenza di sezioni funzionanti presso istituti
di detenzione e pena;
b) £. 3.000.000, in presenza di sezioni funzionanti presso i
presidi ospedalieri;
c) £. 2.000.000, per l’istituzione scolastica individuata come
sede di riferimento didattico e organizzativo per l’attività dei
centri territoriali permanenti per l’educazione per gli adulti;
d) £. 2.000.000, per le istituzioni scolastiche presso cui funzionino
corsi serali curriculari;
3. I parametri finanziari di cui al comma 1, potranno essere rideterminati
a seguito del passaggio dagli enti locali allo Stato del personale ATA
(art.8 L.124/99) nonché per la distribuzione di ulteriori eventuali
risorse di cui al precedente art.27. A tal fine le parti concordano di
incontrarsi entro il 30 giugno 2000.
4. La ripartizione delle maggiorazioni del fondo di cui al comma 6
lett. A) del precedente art.26 è effettuata dal provveditore agli
studi in relazione all’effettiva esistenza delle fattispecie ivi previste
presso le singole istituzioni scolastiche; la ripartizione delle risorse
di cui al comma 6 lett. B) del precedente art.26 è effettuata dal
Ministero della pubblica istruzione in base alle richieste pervenute dai
provveditorati agli studi.
ART. 29
MAGGIORAZIONE DEL FONDO
A FAVORE DI SCUOLE UBICATE IN AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO
1. Per sostenere il maggior impegno del personale delle scuole
di cui all’art.47 del C.C.N.L. è destinata al fondo dell’istituzione
scolastica una somma pari a £.10 miliardi.
2. Ai fini dell’erogazione di detta somma si individuerà
un numero di scuole tale da consentire l’erogazione di una significativa
maggiorazione del fondo volta a sostenere la progettazione e le strategie
necessarie all’accoglienza e all’integrazione di alunni provenienti da
famiglie di recente immigrazione e/o nomadi.
3. In prima applicazione, l’Amministrazione, acquisite le informazioni
necessarie entro il 30 ottobre 1999, procederà, d’intesa con
le OO.SS firmatarie del C.C.N.L. , a definire i criteri e le misure
di erogazione di detta somma.
4. Per gli anni successivi, la ripartizione del finanziamento
in parola avverrà entro il 1° marzo di ciascun anno.
ART. 30
ATTIVITÀ DA RETRIBUIRE CON IL FONDO A LIVELLO DI ISTITUZIONE
SCOLASTICA
1. L’istituzione scolastica, nell’impiego delle risorse del fondo,
dovrà tenere conto delle diverse professionalità e dei vari
ordini e gradi di scuola che eventualmente la compongano.
2. Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse
finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche
e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, eventualmente
prevedendo compensi anche in misura forfetaria, in correlazione con il
P.O.F., su delibera del consiglio di circolo o d’istituto, il quale, a
tal fine, acquisisce la delibera del collegio dei docenti .
3. Con il fondo vengono retribuite:
a) la flessibilità organizzativa e didattica di cui al successivo
art.31;
b) le attività aggiuntive di insegnamento, le quali consistono
nello svolgimento, oltre l’orario obbligatorio di insegnamento e fino ad
un massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici volti all’arricchimento
e alla personalizzazione dell’offerta formativa, con esclusione delle attività
aggiuntive di insegnamento previste dall’art.70 del C.C.N.L.-Scuola del
4 agosto 1995, e di quelle previste dal successivo art. 32;
c) le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento, le quali
consistono nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla
produzione di materiali utili per la didattica, con particolare riferimento
a prodotti informatici e in quelle previste dall’art.42, comma 3 - lettera
a) del CCNL–Scuola del 4 agosto 95 eccedenti le 40 ore annue;
d) le prestazioni aggiuntive del personale ATA, che consistono in prestazioni
di lavoro oltre l’orario d’obbligo, ovvero nell’intensificazione di prestazioni
lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell’orario
di lavoro connesse all’attuazione dell’autonomia;
e) attività aggiuntive effettivamente prestate dai docenti con
funzioni di collaborazione con il capo d’istituto, di cui all’art.19, comma
4 del C.C.N.L., da retribuire secondo le misure del compenso orario lordo,
non di insegnamento, di cui alla allegata tabella D. Detta retribuzione
non è cumulabile con il compenso di cui al successivo art.37.
f) ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o
d’istituto nell’ambito del POF.
ART. 31
CRITERI DI RETRIBUZIONE
A CARICO DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA DELLA FLESSIBILITÀ
ORGANIZZATIVA E DIDATTICA
1. La flessibilità organizzativa e didattica consiste nelle
prestazioni connesse alla turnazione e a particolari forme di flessibilità
dell’orario, alla sua intensificazione mediante una diversa scansione dell’ora
di lezione e all’ampliamento del funzionamento dell’attività scolastica,
previste nel regolamento sull’autonomia scolastica e nei decreti ministeriali
che ne prevedono la. sperimentazione.
2. Per il personale docente in servizio nelle istituzioni scolastiche
che abbiano attivato la flessibilità organizzativa e didattica può
essere prevista la corresponsione di un compenso da determinare in misura
forfetaria compreso nella fascia tra £.300.000 e £.600.000
annue lorde tabellari, da finanziare utilizzando parte del fondo dell’istituzione
scolastica nonché lo specifico stanziamento di cui al precedente
art.27, comma 3.
ART. 32
ATTIVITÀ COMPLEMENTARE DI EDUCAZIONE FISICA
1. Le ore eccedenti le 18 settimanali effettuabili, fino a un
massimo di 6 settimanali, dal personale insegnante di educazione fisica
nell’avviamento alla pratica sportiva, vanno individuate ed erogate nell’ambito
di uno specifico progetto contenuto nel POF, progetto che può riguardare
anche la prevenzione di paramorfismi fisici degli studenti.
2. Ferma restando la spesa complessiva sostenuta nel decorso
anno scolastico, il compenso in parola può essere corrisposto, nella
misura oraria, maggiorata del 10%, prevista dall’art.70 del C.C.N.L.-Scuola
del 4 agosto 1995 ovvero in modo forfetario e riguardare solo docenti di
educazione fisica, impegnati nel progetto, in servizio nell’istituzione
scolastica.
3. Ai docenti coordinatori provinciali per l’educazione fisica
è erogato, nel limite orario settimanale di cui al precedente comma
1, il compenso per le ore eccedenti, con la maggiorazione prevista dal
presente articolo.
ART. 33
INDENNITÀ DI DIREZIONE
1. Il C.C.N.L. , all’art.21, prevede che ai capi d’istituto,
ivi compresi gli incaricati, ai vice rettori e alle vice direttrici degli
istituti di educazione nonché ai direttori dei conservatori di musica
e delle accademie e al personale incaricato della direzione spetta una
indennità accessoria di direzione.
2. Detta indennità di direzione spetta altresì
ai coordinatori degli istituti superiori per le industrie artistiche.
3. L’indennità compete, nella misura del 50% al
personale educativo incaricato della funzione di vice rettore o di vice
direttrice di convitto nazionale e di educandato femminile dello Stato.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’art.21
del C.C.N.L., nel caso di assenza o impedimento del capo d’istituto titolare
o reggente l’indennità in parola viene corrisposta dall’istituzione
scolastica interessata al sostituto, nella misura, rispettivamente di quella
spettante al capo d’istituto ovvero nella misura intera per il docente
vicario della istituzione scolastica affidata in reggenza, detratta la
quota del compenso individuale accessorio spettante al sostituto in relazione
al proprio status di docente.
5. L’indennità di cui al presente articolo è
assoggettata alle ritenute previste per i compensi accessori ed è
costituita, secondo i sottoelencati parametri, il cui valore economico
è individuato nella tabella B, allegata al presente contratto:
a) da un importo base determinato in misura fissa, che comprende
il compenso individuale accessorio;
b) dai parametri relativi a particolari tipologie di istituzioni
scolastiche;
c) limitatamente alle istituzioni scolastiche con organico di
diritto di personale docente superiore a 35 posti, dal parametro connesso
con la complessità organizzativa, da moltiplicare per il predetto
numero di posti.
6. L’indennità viene erogata in ragione di tanti dodicesimi
per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestati nell’anno o
situazioni di stato assimilate al servizio. Per periodi inferiori al mese
detta indennità è liquidata in ragione di 1/30 della misura
mensile per ciascun giorno compreso nel periodo di servizio. Per i periodi
di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione
dello stipendio l’indennità stessa è ridotta nella medesima
misura.
7. Alla liquidazione dell’indennità in parola provvedono
le direzioni provinciali del Tesoro competenti al pagamento dello stipendio
agli interessati per l’importo di cui alla lettera a) del precedente comma
5 e, ove spettanti, le istituzioni scolastiche, per i parametri di cui
alle precedenti lettere b) e c) del medesimo comma 5.
8. Al personale che si trovi nelle posizioni di stato previste
dall’art.50 del C.C.N.L. l’indennità di direzione viene liquidata,
determinando i relativi parametri economici, in relazione alla situazione
esistente presso la scuola di titolarità ovvero, per il personale
senza sede di titolarità, in relazione alla situazione esistente
presso la scuola di ultima titolarità:
I - relativamente all’importo base determinato in misura fissa
(lettera a) del precedente comma 5) dalla direzione provinciale del Tesoro
competente alla liquidazione degli emolumenti fissi e continuativi;
II - relativamente ai parametri connessi alle particolari tipologie
e alla complessità organizzativa e di cui alle lettere b)
e c) del precedente comma 5, ove spettanti, dall’istituzione scolastica
della sede di titolarità ovvero dall’ultima scuola di titolarità.
9. L’indennità in questione compete, relativamente all’importo
in misura fissa di cui alla lettera a) del precedente comma 5, anche ai
capi d’istituto in servizio nelle scuole italiane all’estero.
10. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall’erogazione
dell’indennità in questione al personale che sostituisce il capo
d’istituto nei casi di sua assenza o impedimento viene mantenuta, a livello
di Amministrazione centrale, una quota dello stanziamento destinato all’indennità
di direzione pari al 6,5%, da distribuire alle scuole da parte dei provveditorati
agli studi su richiesta delle scuole stesse.
11. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 1999 continuano
ad applicarsi i criteri di determinazione dell’indennità di direzione
stabiliti dal contratto decentrato nazionale sottoscritto il 19 ottobre
1998.
12. Le risorse finanziarie destinate in ragione d’anno al presente
istituto contrattuale e a quello relativo all’indennità di amministrazione,
ammontanti a lire 80 miliardi, al lordo degli oneri riflessi, sono previste
dal 3° alinea del comma 4 dell’art.42 del C.C.N.L., a decorrere dal
1° settembre 1999. A tale finanziamento va aggiunta la quota utilizzata
nel decorso esercizio finanziario 1998 per il pagamento dell’indennità
di direzione e di amministrazione, gravante sui capitoli di spesa attribuiti
ai diversi centri di responsabilità del Ministero della Pubblica
Istruzione e una ulteriore quota da trarre a carico dei capitoli di spesa
attribuiti ai centri di responsabilità del Ministero della pubblica
istruzione che amministrano gli ordini scolastici di istruzione classica,
scientifica e magistrale, tecnica, professionale e artistica, relativi
al finanziamento degli interventi didattici ed educativi integrativi.
13. Gli oneri relativi all’indennità aggiuntiva di direzione
di cui all’art.21 - comma 3 - del C.C.N.L. , pari a lire 15 miliardi per
l’anno scolastico 2000-2001, vengono tratti dallo stanziamento previsto
dall’art.42 - comma 4 - secondo alinea - del C.C.N.L. destinato alla copertura
degli oneri derivanti dalla modifica degli istituti contrattuali preesistenti
al C.C.N.L. . L’importo lordo tabellare dell’indennità aggiuntiva
di direzione è di £.6.000.000 annui. I criteri per l’erogazione
di detto emolumento verranno stabiliti successivamente, in sede di contrattazione
integrativa.
14. Le eventuali economie derivanti dall’applicazione del presente
istituto contrattuale confluiscono nel fondo dell’istituzione scolastica.
ART. 34
INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE
1. Il C.C.N.L., all’art.35, prevede che ai direttori amministrativi
dei conservatori di musica e delle accademie e ai responsabili amministrativi
delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative
spetta, una indennità accessoria di amministrazione.
2. Nei Conservatori e nelle Accademie, in cui siano presenti
due direttori amministrativi, a quello senza responsabilità di firma
l’indennità di amministrazione è corrisposta nella misura
del 50% di quella spettante al direttore amministrativo con responsabilità
di firma. Al responsabile amministrativo dei Conservatori e delle Accademie
l’indennità in questione è corrisposta nella misura del 50%
di quella spettante al direttore amministrativo senza responsabilità
di firma.
3. Nel caso in cui il personale di cui sopra si trovi in posizione
di stato implicante il mancato esercizio della funzione, l’indennità
di amministrazione viene corrisposta, per lo stesso periodo, anche al personale
ATA che lo sostituisca ai sensi della normativa vigente, detratto l’importo
del compenso individuale accessorio spettante al sostituto nella sua qualità
di personale non docente.
4. L’indennità di cui al presente articolo viene erogata,
con i medesimi criteri e modalità già previste per l’indennità
di direzione a favore dei capi d’istituto dal precedente art.33, nelle
misure individuate nella tabella C allegata al presente contratto.
5. Le risorse finanziarie destinate in ragione d’anno, a decorrere
dal 1° settembre 1999, al presente istituto contrattuale sono quota
parte di quelle individuate nel comma 12 del precedente art.33.
6. Le eventuali economie derivanti dall’applicazione del presente
istituto contrattuale confluiscono nel fondo dell’istituzione scolastica.
PROGETTI SPECIALI
ART. 35
SNELLIMENTO BUROCRATICO
LIBRETTO PERSONALE INFORMATIZZATO
1. In attuazione dell’art.17 del C.C.N.L. 26.5.1999 le parti concordano
i criteri per l’attivazione di un progetto nazionale volto alla istituzione
di un libretto personale informatizzato aggiornabile.
2. L’istituzione del libretto consente di acquisire un quadro
compiuto delle competenze professionali, dei titoli di studio e di aggiornamento,
dei percorsi professionali e di disporre degli elementi necessari per una
tempestiva emissione dei provvedimenti di stato giuridico ed economico,
al fine di eliminare l’arretrato esistente.
Il libretto conterrà di ogni persona:
· i dati anagrafici, il codice fiscale, la residenza, il domicilio,
il recapito telefonico, il tipo di contratto di assunzione;
· i titoli di studio e professionali;
· i servizi militari o equiparati, con indicazione della data
iniziale e finale della prestazione;
· i servizi di ruolo e non di ruolo presso istituzioni scolastiche,
con indicazione della data iniziale e finale della prestazione;
· i servizi prestati presso altre Amministrazioni statali, Enti
di diritto pubblico, Azienda autonome, Libere Università, con l’indicazione
della data iniziale e finale della prestazione;
· i periodi e servizi resi in qualità di lavoratore autonomo,
libero professionista o alle dipendenze di privati, con l'indicazione della
data iniziale e finale della prestazione;
· l’anzianità ai fini giuridici ed economici e soltanto
ai fini economici posseduta alla data di istituzione del libretto.
Il libretto informatizzato può essere utilizzato come dichiarazione
sostitutiva ai sensi dell’art.3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968,
n.15, come modificato dall’art.3, comma 2, della legge 15 maggio 1997,
n.127.
Dall’inizio dell’anno 2000 tutte le procedure relative al personale
faranno esclusivo riferimento ai dati contenuti nel libretto
Per il personale di nuova assunzione, il libretto viene compilato e
consegnato al momento della stipula del contratto individuale.
3. L’individuazione delle unità di personale è
effettuata sulla base dei seguenti elementi:
· qualifica;
· professionalità;
· esperienza;
· capacità di proposta di soluzione.
4. L’avvio della procedura è prevista con l’inizio dell’anno
2000, compatibilmente con la disponibilità di risorse specifiche.
In relazione alla natura, alla complessità e alla quantità
degli adempimenti richiesti, il progetto può articolarsi in più
fasi con scadenze temporanee precise che saranno monitorate e valutate
dall’amministrazione dandone informazione alle Organizzazioni sindacali
firmatarie del contratto.
Le procedure informatizzate, che terranno conto di una modellistica
da definire entro il 30 novembre e sulla quale si attiverà il confronto
con le OO.SS. firmatarie, saranno predisposte dal CED.
5. La valutazione della produttività e dei risultati si basa
sull’entità, frequenza e qualità della prestazione attraverso
la fissazione di un metro di misura di ampiezza variabile a seconda della
complessità dell’attività al fine di raggiungere l’obiettivo
prefissato nei tempi stabiliti.
ART. 36
MONITORAGGIO E RECUPERO DEGLI ARRETRATI
RELATIVI AI PROVVEDIMENTI DI STATO GIURIDICO ED ECONOMICO
1. Dall’inizio dell’anno scolastico 1999/2000 da parte dell’Amministrazione
Centrale sarà avviata un’attività di rilevazione delle pratiche
di stato giuridico ed economico da definire, attraverso una scheda che
prevederà una serie di dati di dettaglio. L’attività di rilevazione
dovrà concludersi entro il primo trimestre dell’anno 2000. Conclusa
la fase della rilevazione il Ministero e le OO.SS. concordano i criteri
e le modalità di attuazione del progetto.
2. Nelle istituzioni scolastiche individuate opereranno nuclei
operativi costituiti con priorità da personale in soprannumero,
tenendo conto anche degli elementi specificati nel punto 3 del precedente
art.35. Per la complessità della natura dei provvedimenti da produrre,
saranno organizzati specifici corsi di formazione.
3. Con riguardo all’effettiva consistenza dell’arretrato e delle
unità di personale disponibili verranno pianificate le attività
di produzione dei provvedimenti, emessi, con le procedure automatizzate
in esercizio.
NORME DI AREA
DOCENTI
ART. 37
FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
1. Per contribuire alla realizzazione delle finalità della
scuola dell'autonomia e per valorizzare la professionalità e l'impegno
aggiuntivo degli insegnanti a ciascuna istituzione scolastica dimensionata
secondo i parametri contenuti nel D.P.R.18 giugno 1998 n.233, sono assegnate
risorse finanziarie per il conferimento di quattro funzioni obiettivo,
da scegliere nelle aree previste dall'art.28, comma 1, del C.C.N.L. e da
retribuire con una somma di £.3.000.000 annui lordi ciascuna, da
corrispondere in unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno e, comunque,
non oltre il 31 agosto.
Agli insegnanti con rapporto di lavoro a tempo parziale o autorizzato
allo svolgimento della libera professione non possono essere assegnate
funzioni-obiettivo.
Il piano di ripartizione delle risorse residue da ridistribuire, ivi
incluse le istituzioni scolastiche italiane all’estero, viene predisposto
dal Ministero della pubblica istruzione d’intesa con le OO.SS. firmatarie
del presente contratto.
2. Il numero complessivo di funzioni da assegnare risulterà
dalla suddivisione delle risorse specifiche previste dal contratto nazionale
per la retribuzione annua su indicata. Nel numero delle funzioni-obiettivo
assegnate ad ogni istituzione scolastica, a norma del comma 1, è
compresa la funzione di collaboratore vicario del capo di istituto, la
cui scelta e modalità di svolgimento delle competenze avvengono
secondo le disposizioni vigenti.
Alle istituzioni scolastiche non ancora dimensionate all'atto della
applicazione del presente contratto vengono assegnate tre sole funzioni
obiettivo.
Alle Accademie e ai Conservatori di musica sono assegnate risorse per
il conferimento di 2 o 3 funzioni-obiettivo se il numero degli insegnanti
in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato raggiunge le
50 unità o più di 50.
Alle scuole con annesso Convitto e ai Convitti Nazionali ed Educandati
sono assegnate risorse per 1 o 2 funzioni obiettivo da destinare al personale
educativo, a seconda che il numero delle persone in servizio sia fino a
20 o superiore a 20. Per l'assegnazione delle funzioni obiettivo ai docenti
delle scuole annesse ai Convitti ed Educandati predetti le scuole medesime
sono considerate come un'unica istituzione. Alle predette istituzioni sono
assegnate complessivamente 3 o 4 funzioni obiettivo, se le scuole annesse
appartengono ai settori materna, elementare e media o includano anche scuole
secondarie di secondo grado. A ciascuna istituzione scolastica italiana
all’estero sono assegnate funzioni-obiettivo secondo modalità da
definire in sede di contrattazione integrativa nazionale presso il Ministero
degli affari esteri, dopo la ripartizione di cui all’ultimo periodo del
presente comma.
Le disponibilità residue sono utilizzate per rafforzare, con
ulteriori unità per scuola e secondo l'ordine di seguito espresso,
le funzioni strumentali delle scuole ed istituti secondari in cui siano
in servizio più di 80 insegnanti e dei circoli didattici con più
di 800 alunni, delle istituzioni scolastiche verticalizzate e degli istituti
aggregati, delle scuole dove sono in funzione corsi di educazione degli
adulti o corsi di formazione integrata, corsi serali o corsi presso gli
ospedali e le carceri.
3. Il collegio dei docenti, nel mese di settembre prima dell'inizio
delle lezioni, identifica nell'ambito del P.O.F. le funzioni-obiettivo
riferite alle aree previste dall’art.28 del C.C.N.L., definendo, altresì,
contestualmente, le competenze e i requisiti professionali necessari per
l'accesso a ciascuna delle funzioni medesime. Il collegio dei docenti,
ferma restando la propria autonomia organizzativa, può avvalersi
di una commissione nominata al suo interno. Successivamente i docenti che
ne hanno interesse presentano la domanda.
Nelle scuole verticalizzate e negli istituti aggregati le decisioni
sono adottate dal collegio dei docenti unitario; nei circoli didattici
con sezioni di scuola materna statale le decisioni sono adottate dai collegi
in seduta congiunta.; nelle istituzioni scolastiche poste a coordinamento
dell’attività dei centri territoriali le decisioni sono prese congiuntamente
con l’insieme dei docenti EDA in servizio nel centro.
Nelle Accademie e nei Conservatori tali operazioni avvengono entro
la fine del mese di novembre.
4. Nell'allegato n.3 al presente contratto si indicano, per ciascuna
delle aree di cui al comma precedente, a titolo esemplificativo e salva
ogni autonoma decisione del collegio dei docenti, alcune funzioni-obiettivo
da conferire per incarico, salvo quanto previsto dal successivo comma 7.
5. Il collegio dei docenti, entro 15 giorni dall’inizio delle
lezioni, con motivata deliberazione designa i docenti cui assegnare
le funzioni obiettivo tra coloro che ne abbiano fatto domanda ed abbiano
dichiarato la loro disponibilità a frequentare specifiche iniziative
di formazione in servizio di cui all’art.17 del presente contratto.
La dichiarata disponibilità a permanere nella stessa scuola per
l’intera durata dell’incarico costituisce titolo preferenziale. Per l'a.s.1999-2000
i termini su indicati sono prorogati di 30 giorni.
Le proposte sono formulate sulla base dello stato di servizio e valutando,
in particolare, gli incarichi ricoperti e i relativi risultati, le esperienze
e i progetti significativi anche di innovazione didattica realizzati nel
corso dell'attività professionale, i titoli e le competenze coerenti
con l'incarico da attribuire.
A regime costituisce elemento fondamentale della individuazione delle
competenze per l'accesso alle funzioni la partecipazione ai corsi di formazione,
attivati dall'amministrazione scolastica ai sensi dell’art.28 del C.C.N.L..
La partecipazione ai corsi costituisce uno specifico credito. La predetta
attività di formazione sarà anche oggetto di particolare
verifica e valutazione da parte dell'Osservatorio di cui all’art.14 del
C.C.N.L..
Il lavoro istruttorio e le decisioni del collegio dei docenti non devono
in nessun caso concludersi con l'assegnazione di punteggi né con
la formazione di graduatorie, dovendo la scelta basarsi, su adeguata motivazione.
6. A conclusione di ciascun anno scolastico, in sede di verifica
delle attività del P.O.F. e comunque non oltre il mese di giugno,
il collegio dei docenti, sulla base di una relazione redatta da ciascun
insegnante incaricato della funzione e delle indicazioni circa il regolare
svolgimento dell'incarico fornite dal capo di istituto, esprime una valutazione
ai fini dell'eventuale conferma degli incarichi medesimi per gli anni scolastici
successivi.
ART. 38
TRATTAMENTO ECONOMICO CONNESSO ALLO SVILUPPO DELLA PROFESSIONE DOCENTE
1. Le norme contenute nel presente articolo, in attuazione dell'art.29
del C.C.N.L. e al fine di introdurre nello stato giuridico ed economico
dei docenti, in aggiunta alla progressione ordinaria di carriera prevista
dall'art.16 del C.C.N.L., l'opportunità di una dinamica professionale
e retributiva, che sia in grado di valorizzare la professionalità
acquisita in particolare con l'attività di insegnamento, stabiliscono:
· i criteri di ripartizione delle risorse previste dall'art.42,
comma 3, del citato C.C.N.L., tra le varie province e in rapporto ai docenti
con contratto a tempo indeterminato appartenenti ai vari gradi di scuola
in esse funzionanti e ai vari posti o raggruppamenti di cattedra individuati
per aree disciplinari omogenee;
· i criteri per lo svolgimento della procedura di selezione:
· i criteri per lo svolgimento di attività di formazione;
· le modalità delle valutazioni periodiche finalizzate
alla conservazione della maggiorazione retributiva.
Il presente articolo disciplina la prima applicazione dell'art.29 citato
ed è finalizzato alla prospettiva di offrire la maggiorazione retributiva
potenzialmente - sulla base di una verifica selettiva - a tutto il personale
docente di ruolo in possesso dei prescritti requisiti.
Le procedure di selezione che si svolgeranno dopo la prima applicazione
del presente accordo, sulla base delle disposizioni contenute nel capitolo
sulla formazione, potranno prevedere, a norma del citato art.29, comma
2, lett.c, specifici momenti formativi a favore dei candidati che si affiancano
ai corsi di formazione e di aggiornamento per gli insegnanti finalizzati
in via ordinaria al rafforzamento delle competenze professionali e della
capacità di relazione.
2. Le risorse stanziate dal C.C.N.L. consentono nella fase di prima
applicazione del nuovo istituto retributivo di assegnare un trattamento
economico accessorio corrispondente ad una maggiorazione pari a £.6.000.000
annui lordi ad almeno 150.000 docenti con contratto a tempo indeterminato
con 10 anni di effettivo servizio di insegnamento dalla nomina in ruolo
alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione
alla procedura di selezione di cui ai successivi commi 5 e 6.
3. Sulla base della distribuzione degli insegnanti con i prescritti
requisiti sul territorio nazionale e della loro appartenenza ad aree disciplinari
della scuola secondaria e ai posti di scuola materna ed elementare, la
ripartizione delle risorse disponibili sarà effettuata dal Ministero
a favore dei provveditori agli studi suddividendo tra di essi le almeno
150.000 quote in proporzione al 20% complessivo degli insegnanti con contratto
di lavoro a t. i. in servizio in ciascuna provincia al 31 dicembre 1999.
4. Una volta ottenuta la dotazione di competenza il provveditore
agli studi, sentite le OO.SS. firmatarie del C.C.N.L., ripartisce le quote
rispettivamente tra i settori della scuola materna, della scuola elementare,
della scuola secondaria di primo grado, della scuola secondaria di secondo
grado, rispettando la percentuale del 20% dei docenti con contratto a tempo
indeterminato in servizio nelle scuole dei predetti settori. Nella scuola
secondaria di primo e secondo grado la dotazione è ulteriormente
e proporzionalmente divisa tra le due seguenti aree omogenee:
1) linguistico storico filosofico artistico-espressiva
2) scientifico-tecnica.
Gli insegnanti in servizio nelle scuole italiane all’estero partecipano
alla selezione nel contingente assegnato al settore scolastico di appartenenza.
5. La maggiorazione retributiva è assegnata ai docenti che,
nel limite delle risorse attribuite e ripartite con i criteri illustrati
nel presente articolo, abbiano superato una procedura concorsuale selettiva
che sarà indetta entro il 15 novembre 1999 con ordinanza del Ministero
della pubblica istruzione e che si svolgerà per gruppi di scuole
tra di loro accorpate. Detta procedura, alla quale saranno ammessi a partecipare
su domanda presentata presso la scuola di titolarità gli insegnanti
delle scuole statali di ogni ordine e grado, in servizio con contratto
di lavoro a tempo indeterminato da almeno dieci anni dalla nomina in ruolo,
si svolgerà secondo le modalità di cui ai commi successivi.
Il sistema di selezione sarà fondato sulla trasparenza delle
varie fasi e detterà la disciplina per la trattazione dell'eventuale
contenzioso.
Il beneficio economico sarà corrisposto mensilmente dalla data
indicata dell'1.1.2001.
6. La procedura di selezione si articola in tre fasi. La prima fase
riguarda il curricolo professionale, che la commissione valuta a seguito
della illustrazione e discussione da parte del candidato. La seconda fase
consiste nello svolgimento di una prova strutturata nazionale, predisposta
dal Ministro che si avvale delle necessarie competenze tecnico-scientifiche
nel campo della valutazione. Essa è volta all’accertamento delle
competenze metodologico-pedagogico-didattiche, anche in connessione ai
processi di innovazione, e dell’aggiornamento professionale relativo alle
discipline di insegnamento. La terza fase si svolge mediante una verifica
in situazione alla presenza in aula degli alunni e della commissione giudicatrice.
Su richiesta del candidato e in alternativa alla verifica in situazione
la commissione assegna al candidato stesso la trattazione di una unità
didattica destinata agli alunni. I contenuti della prova della seconda
fase saranno definiti dal Ministro della pubblica istruzione sentito il
CNPI, entro il 15 ottobre 1999.
7. Il curricolo professionale e culturale del candidato deve mettere
in evidenza gli aspetti fondamentali delle competenze professionali previste
dall'art.23 del C.C.N.L., con particolare riguardo alle esperienze maturate
e al percorso formativo e culturale seguito e deve consentire una valutazione
dell'area relazionale. Esso è redatto in modo omogeneo sulla base
di una griglia strutturata predisposta dal Ministro della p.i. nella quale,
per costruire gli elementi di giudizio cennati, sarà fatta rilevare
l'efficacia dell'azione educativa e didattica del candidato, l'attività
di aggiornamento alla quale egli abbia partecipato, il ruolo svolto nelle
iniziative di sperimentazione, la collaborazione con altri docenti e con
gli organi della scuola, i rapporti con le famiglie degli alunni, le attività
speciali svolte nell'ambito scolastico. Il curricolo è validato
dal comitato di valutazione del servizio degli insegnanti di cui
all'art.11 del T.U. approvato col decreto legislativo 297/1994.
8. Il curricolo professionale, la prova strutturata predisposta dal
Ministro e le risultanze della verifica in situazione o della trattazione
alternativa dell’unità didattica destinata agli alunni concorrono
rispettivamente per il 25%, per il 25% e per il 50%alla formulazione del
giudizio e all'assegnazione del punteggio complessivo da parte della commissione
ai singoli candidati, a ciascuno dei quali alla fine della terza fase della
selezione devono essere comunicati i punteggi parziali e finale ottenuti
sulla base delle attività previste dalla procedura di selezione
medesima.
9. Alla conclusione della procedura di selezione ciascuna commissione
sulla base dei punteggi assegnati redige l'elenco alfabetico dei docenti
cui assegnare le maggiorazioni di retribuzione accessoria, in numero corrispondente
a quello assegnato al territorio di competenza della commissione. Detto
elenco è pubblicato all'albo della sede scolastica o ufficio indicato
dal provveditore agli studi.
10. Le commissioni giudicatrici in ogni provincia sono costituite secondo
criteri definiti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNPI,
entro il 31 ottobre 1999. A ciascuna commissione è assegnato uno
dei gruppi di scuole formati per lo svolgimento della selezione, come stabilito
nel precedente comma 5, e il relativo contingente di maggiorazioni retributive.
Saranno previste forme di coordinamento delle commissioni per assicurare
unità di indirizzo e di applicazione dei criteri di valutazione.
I componenti delle commissioni, prima di assumere le funzioni, devono
frequentare un corso organizzato dal Ministero della pubblica istruzione,
finalizzato a far loro prendere cognizione dell'istituto contrattuale della
maggiorazione retributiva accessoria, disciplinato dall'art.29 del C.C.N.L.
e dal presente contratto integrativo, e a dare omogeneità al lavoro
loro assegnato.
11. Al personale docente delle Accademie e dei Conservatori di musica,
agli educatori dei Convitti e degli Educandati, in possesso dei requisiti
stabiliti dal comma 2 saranno attribuite le maggiorazioni retributive accessorie
previste dal presente articolo, secondo modalità di ripartizione
analoghe a quelle disciplinate dal comma 3. Saranno stabiliti particolari
contenuti del curricolo del personale stesso, che terranno conto della
specificità del profilo professionale di detto personale.
12. Le modalità di valutazione periodiche necessarie per conservare
il diritto alla maggiorazione anche nelle posizioni stipendiali successive
saranno stabilite con apposito accordo tra le parti firmatarie del presente
contratto entro la scadenza del primo anno di applicazione dell'istituto.
13. Le spese per lo svolgimento delle procedure di selezione e per
l’erogazione di compensi destinati ai componenti delle commissioni costituite
a norma del precedente comma 10 sono a carico delle disponibilità
finanziarie destinate nell’anno 1999 dal C.C.N.L. all’istituto previsto
dall’art.29 del C.C.N.L. medesimo, salvo quanto necessario per il pagamento
della maggiorazione di retribuzione accessoria di cui al comma 2.
ART. 39
PERSONALE DOCENTE AVENTE DIRITTO ALLA MENSA GRATUITA
1. Tenuto conto di quanto disposto dall'art.46 del C.C.N.L. l'amministrazione
si impegna ad effettuare un monitoraggio dell'entità della fruizione
della mensa gratuita da parte del personale avente titolo, portando a conoscenza
delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. i risultati della rilevazione.
2. Qualora risultino economie di spesa rispetto allo stanziamento di
bilancio previsto dall'articolo 3 della legge 14 gennaio 1998, n. 4, viene
valutata d'intesa con le OO.SS. firmatarie, l'opportunità di rideterminare
le categorie di personale docente a cui riconoscere la gratuità
della mensa scolastica.
3.Con apposita circolare il Ministero della pubblica istruzione comunicherà
agli Enti erogatori del servizio le modalità ed i tempi di attribuzione
agli stessi delle relative provvidenze economiche di spettanza.
CAPI D'ISTITUTO
ART. 40
CONFERIMENTO DI INCARICHI AI CAPI D'ISTITUTO
1. L’Amministrazione scolastica può conferire ai capi di
istituto secondo criteri di economicità, di trasparenza, di razionalità
e di efficienza i seguenti incarichi temporanei e/o a termine:
1) coordinamento di iniziative e progetti a livello provinciale e regionale,
collaborazione in studi e ricerche;
2) reggenza di altra scuola in caso di assenza o impedimento del titolare
per periodi superiori a due mesi, ferme restando le norme sulla reggenza
nella scuola elementare e sugli incarichi di presidenza nelle scuole secondarie;
3) tutorato di capi di istituto in prova o al primo anno di incarico;
4) coordinamento di progetti relativi a più scuole tra loro
associate ove sia preposto a scuole "polo";
5) progettazione e direzione di corsi di formazione, riconversione
e di riqualificazione del personale.
Nel conferire tali incarichi l’Amministrazione tiene conto:
a) dell’esito positivo della valutazione di cui agli artt.20 C.C.N.L.
e 41 del presente contratto integrativo.
b) della competenza professionale, valutata sulla base dei titoli professionali,
scientifici e di cultura posseduti;
c) della congruità di tale competenza rispetto all’incarico
da affidare;
d) della compatibilità dell’incarico con il pieno assolvimento
da parte del capo d'istituto dei compiti di istituto e degli obblighi di
servizio;
e) della disponibilità degli interessati.
2. L'amministrazione, con atto motivato, individua il capo d'istituto
affidatario dell’incarico in applicazione dei criteri di cui al precedente
comma.
3. L'incarico affidato deve indicare la specificazione dell’oggetto,
del luogo di svolgimento, della sua prevedibile durata e del compenso,
che è a carico dell’Amministrazione che conferisce l’incarico.
4. I criteri e gli orientamenti a cui si atterrà l’Amministrazione
nel conferire gli incarichi saranno oggetto di informazione preventiva
alle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L..
5. Presso l’amministrazione scolastica periferica nelle sue articolazioni
territoriali è tenuto un elenco, aggiornato fino al mese precedente,
di tutti gli incarichi affidati dall’amministrazione scolastica.
L'organo dell'amministrazione scolastica che affidi incarichi di cui al
comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro quindici giorni dall'affidamento
stesso all’amministrazione scolastica regionale nel cui ambito è
la sede di servizio del capo d'istituto interessato. Dell’elenco possono
prendere visione in ogni momento tutti i capi d'istituto con vincolo di
riservatezza, fatti salvi i poteri e le facoltà previsti dalla L.7
agosto 1990. n.241 ed in ogni caso nel rispetto della L. 31 dicembre 1996,
n.675 e del D.Lgs.11 maggio 1999, n.135.
6. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente disposizione
gli incarichi conferiti ai capi d’istituto da soggetti diversi dall’amministrazione
scolastica, il cui conferimento è disciplinato in riferimento al
regime autorizzatorio dall’art.58 del D.Lgs.3 febbraio 1993, n.29 e successive
modificazioni ed integrazioni.
ART. 41
VALUTAZIONE DEI CAPI D'ISTITUTO
1. E’ istituito presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale un nucleo
di valutazione delle attività dei capi di istituto, presieduto dal
Sovrintendente scolastico o da un dirigente da lui delegato. Il nucleo
è composto da un ispettore tecnico e da un esperto, anche esterno,
in tecniche di valutazione e controllo di gestione, con esperienza maturata
preferibilmente nel settore scolastico o pubblico.
Tutti i componenti del nucleo sono designati dal Sovrintendente scolastico.
Qualora il numero dei capi di istituto da valutare sia superiore alle
80 unità il Sovrintendente scolastico designa, seguendo le medesime
modalità di scelta, altri tre componenti per ogni gruppo di 80.
In tal caso il Sovrintendente scolastico assicura il coordinamento
di tutti i nuclei costituiti e viene sostituito nel nucleo originario da
altro dirigente.
Per i componenti interni all'amministrazione scolastica la partecipazione
all'attività del nucleo costituisce attività istituzionale
rientrante nei doveri d'ufficio.
2. Il Ministro della pubblica istruzione, entro 60 giorni dalla
firma del presente contratto, stabilisce, sentite le OO.SS. firmatarie,
i criteri da adottare per la valutazione e i relativi punteggi. Criteri
e punteggi saranno resi noti e pubblicizzati.
Nell’ambito delle direttive generali saranno indicati altresì
le forme e le modalità per l’attivazione di iniziative di formazione
dei componenti i nuclei di valutazione.
3. Nel valutare l'attività dei capi di istituto, i nuclei
dovranno tenere conto del contesto socio-economico in cui opera il capo
d’istituto e dei risultati dei processi attivati per il raggiungimento
degli obiettivi definiti dalla scuola nell’ambito del piano dell’offerta
formativa. I nuclei dovranno considerare i processi promossi dal Capo d’istituto
in ordine a:
- direzione e organizzazione dell’istituzione scolastica;
- relazioni interne ed esterne;
- innovazione e sviluppo;
- valorizzazione delle risorse umane e gestione delle risorse finanziarie
e strumentali a disposizione.
Con riferimento ai capi di istituto che svolgono attività lavorativa
nell’Amministrazione della pubblica istruzione, i nuclei valutano i risultati
ottenuti in relazione ai compiti affidati, e ai contesti organizzativi
in cui operano, tenendo conto della qualità dei progetti e dei processi
attivati in relazione al miglioramento del sistema scolastico e all’attuazione
dell’autonomia.
4. Ai fini di cui al precedente comma 3 i nuclei stessi potranno
richiedere al capo d’istituto ogni utile informazione oralmente o per iscritto
ed effettuare anche verifiche dirette nelle istituzioni interessate.
5. In prima applicazione la valutazione di cui al precedente primo
comma, che di norma ha cadenza annuale, é effettuata entro l'anno
scolastico 1999-2000.
6. Prima di procedere a formalizzare una valutazione non positiva,
i nuclei di cui al primo comma acquisiscono in contraddittorio le deduzioni
del dirigente scolastico interessato, il quale potrà essere assistito
da un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui egli aderisce o
comunque conferisce mandato e/o da un legale di sua fiducia.
7. Sulla base dei criteri di cui al comma 3, i nuclei individuano
tra coloro che sono stati valutati positivamente, i capi di istituto ai
quali potrà essere attribuita una retribuzione aggiuntiva, secondo
le risorse assegnate a livello regionale. I sovrintendenti scolastici attribuiranno
la stessa indennità nella misura di £.6.000.000 annui a 2.000
capi di istituto in servizio presso istituzioni scolastiche con contratto
a tempo indeterminato. L’indennità è attribuita in una unica
soluzione al termine dell’anno scolastico di riferimento.
8. Nel caso di esito negativo della valutazione, l'eventuale
azione giurisdizionale del capo d’istituto è condizionata al tentativo
obbligatorio di conciliazione di cui all’art.69 del D.Lgs.n.29/93 e successive
modificazioni ed integrazioni.
9. A partire dall'anno scolastico 1999-2000, sono aboliti i rapporti
informativi e i giudizi complessivi annuali.
ART. 42
MOBILITÀ DEI CAPI D’ISTITUTO
1. Nella fase transitoria in cui non si sono ancora conclusi i
procedimenti per l’inquadramento nella dirigenza scolastica dei Capi
d'istituto ai sensi dell'art.21 della legge n. 59/97, si prevede la
mobilità territoriale nell'ambito della scuola elementare e secondaria
di primo grado e istituti comprensivi e nell’ambito della scuola secondaria
di secondo grado. In tale fase si darà la precedenza al personale
già titolare in istituzione scolastica corrispondente a quella richiesta.
Sulle sedi rimaste eventualmente da assegnare dopo l’applicazione dei criteri
precedentemente indicati, si procede ai passaggi dall'una all’altra fascia
riconoscendo come requisito di precedenza l’abilitazione per uno degli
insegnamenti dell’istruzione secondaria superiore. In mancanza di personale
abilitato, aspirante al passaggio, sarà considerata sufficiente
una laurea che dà accesso ad almeno uno degli insegnamenti impartiti
negli istituti secondari superiori. Il possesso della laurea è titolo
sufficiente per il passaggio dalla scuola secondaria di secondo grado alla
scuola elementare o secondaria di primo grado.
2. La contrattazione decentrata nazionale annuale sarà
improntata ai seguenti principi e criteri generali :
a) semplificazione e snellimento delle procedure;
b) adeguamento del sistema delle precedenze stabilite da norme di legge
o contrattuali e riassestamento sulla base delle verifica del funzionamento
del sistema stesso;
c) ridefinizione e disciplina degli istituti di mobilità annuale
e dell’assegnazione provvisoria alla luce della verifica della loro efficacia;
d) disciplina dell’ordine di priorità tra le varie operazioni
di mobilità, della formazione delle tabelle di valutazione dei titoli,
delle condizioni e delle modalità per l’esercizio delle precedenze
nonché determinazione delle aliquote dei posti da destinare alla
mobilità o al reclutamento.
3. Nella prima contrattazione decentrata nazionale annuale verranno
definiti gli effetti dei crediti professionali, acquisiti a conclusione
dei corsi di formazione per l’attribuzione della qualifica dirigenziale,
ai fini della mobilità.
4. Il Ministro della Pubblica Istruzione può disporre
trasferimenti o utilizzazione dei capi di istituti interessati anche in
altra provincia in deroga alle disposizioni vigenti in materia di mobilità
e utilizzazione per eccezionali motivi di ordine pubblico e di sicurezza
personale su richiesta delle competenti autorità.
5. Per quanto non diversamente previsto nel presente articolo
sono confermate le disposizioni relative alla mobilità d’ufficio
del contratto collettivo decentrato nazionale del 20.1.1999.
ART. 43
SVILUPPO PROFESSIONALE
1. Nella sequenza contrattuale da concludere entro il 30 marzo
2000 sono determinati gli effetti dei crediti professionali, acquisiti
a conclusione dei corsi di formazione per l’attribuzione della qualifica
dirigenziale, ai fini dello sviluppo professionale.
PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO
ART. 44
SISTEMA DELLA FORMAZIONE
1. Il sistema della formazione del personale amministrativo, tecnico
e ausiliario è articolato su quattro tipologie di percorsi formativi:
a) aggiornamento;
b) formazione specialistica;
c) formazione finalizzata alla mobilità all’interno dell’area;
d) formazione finalizzata al passaggio ad area superiore.
2. Il quadro sopra definito si delinea quale sistema flessibile
ed integrato di formazione che prevede l’acquisizione di crediti formativi
da parte del personale. A tal fine i corsi si concludono con una valutazione
individuale dei risultati e il rilascio di un attestato che può
essere speso come credito formativo e professionale valutabile negli ulteriori
percorsi formativi (rivolti al personale delle aree A B e C) ovvero, per
il personale della area D, per particolari incarichi aggiuntivi. La partecipazione
ai corsi è prevista a domanda degli interessati. Annualmente saranno
definiti le tipologie, il numero dei corsi attivati a livello provinciale
ed il numero di persone, suddiviso per aree e profili, ammesso a partecipare.
3. L’Amministrazione scolastica, con le risorse finanziarie annualmente
disponibili, organizza in via prioritaria:
a) nell’a.s.1999/2000 i corsi di formazione per il conferimento del
profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi;
b) a partire dal 1° gennaio 2000 sono organizzati corsi di formazione
per il conferimento di funzioni aggiuntive, pertanto il personale incaricato
delle funzioni ai sensi del successivo art.50 sarà suddiviso in
due scaglioni, rispettivamente nell’anno 2000 e nell’anno 2001, secondo
l’ordine delle graduatoria previste dall’allegato 7 all’art.50. Inoltre
a partire sempre dal 1° gennaio 2000 sono organizzati i corsi finalizzati
alla mobilità professionale all’interno della stessa area per il
riassorbimento dell’eventuale soprannumero
c) a partire dall’a.s.2000/2001, in relazione ai posti disponibili,
i percorsi formativi selettivi finalizzati al passaggio alle aree superiori;
d) a partire dall’a.s.1999/2000 corsi di aggiornamento.
4. Ai sensi dell’art.13, comma 4, del C.C.N.L. il personale
che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall’Amministrazione a
livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è
considerato in servizio a tutti gli effetti. Le attività di formazione
saranno realizzate secondo criteri di flessibilità organizzativa
per garantire l’assolvimento della frequenza dei corsi..
5. I corsi di formazione sono organizzati normalmente su base
provinciale. L’organizzazione è affidata all’Amministrazione centrale
della Pubblica Istruzione che a tal fine si avvale degli Uffici scolastici
periferici e delle Istituzioni scolastiche; relativamente alle Accademie
e ai Conservatori di musica le funzioni e i compiti dell’Amministrazione
Centrale e degli Uffici periferici sono interamente esercitati dall’Ispettorato
per l’Istruzione Artistica.
6. I corsi sono strutturati per moduli che possono essere a loro
volta articolati in sottomoduli al fine di rendere il sistema didattico
flessibile e correlato a momenti di autoformazione, formazione in situazione
e formazione a distanza, quest’ultima attuata anche con materiali multimediali
e con tecnologie di rete e video conferenze.
Per la realizzazione dei corsi si terrà anche presente quanto
previsto in materia di formazione dal presente contratto.
1. L’aggiornamento è finalizzato a migliorare la qualità professionale del personale per realizzare le esigenze connesse al regime dell’autonomia della scuola così come delineata dalla normativa vigente. L’Osservatorio di cui all’art.12 del C.C.N.L. individua, eventuali ulteriori attività di aggiornamento oltre a quelle concernenti le tematiche di cui all’allegato 4 al presente articolo. I corsi di aggiornamento hanno una durata tra le 20 e le 40 ore in relazione ai diversi profili professionali.
ART. 46
FORMAZIONE SPECIALISTICA
1. Per l’attribuzione di funzioni aggiuntive di cui al successivo art.50
sono attivati adeguati percorsi di formazione.
2. I corsi si concludono con una valutazione finale individuale
volta a verificare la professionalità acquisita per l’assunzione
di specifiche responsabilità .
3. I corsi hanno durata prevista tra le 40 e le 80 ore in relazione
ai profili. Sono attivati a livello provinciale con la previsione di formare,
annualmente, almeno una persona per ogni istituzione scolastica per ciascuna
delle funzioni descritte nell’allegato 6 in base ad un ordine di priorità
stabilito dalle graduatorie di cui all’allegato 7.
ART. 47
FORMAZIONE FINALIZZATA ALLA MOBILITÀ PROFESSIONALE ALL’INTERNO
DELL’AREA
1. Ai fini della formazione connessa ai passaggi all’interno della medesima
area ai sensi dell’art.32 lett. B del C.C.N.L., sono attivate iniziative
finalizzate ad una riqualificazione del personale mirata a far fronte alle
esigenze di specifiche competenze o di nuovi profili professionali emergenti
dall’attuazione dall’autonomia scolastica. Analoghe iniziative sono rivolte
alla riconversione professionale del personale appartenente a profili con
esubero di addetti finalizzate alla acquisizione delle specifiche competenze
del profilo cui saranno trasferiti. I corsi hanno una durata prevista tra
le 40 e le 80 ore in relazione ai profili ed alle aree previste dalla tab.
C allegata al C.C.N.L..
2. I corsi sono attivati a livello provinciale, prioritariamente con
la finalità di riassorbire il soprannumero. A questa tipologia di
corsi il personale che non appartiene a profili con situazione di esubero
è ammesso in subordine a coloro che si ritrovino in un profilo professionale
con soprannumero.
ART. 48
FORMAZIONE FINALIZZATA AL PASSAGGIO AD AREE SUPERIORI
1. Nel quadro normativo definito dal decreto legislativo n.29
del 3 febbraio 1993 e successive integrazioni e modificazioni, dalla legge
n.124 del 3 maggio 1999 e dal C.C.N.L. .sono attivati percorsi formativi
con procedure selettive per il passaggio dal profilo di un’area a un profilo
di area superiore.
2. Il personale che consegue l’idoneità per il passaggio
dall’area A) all’area B) e dall’area B) all’area C) viene periodicamente
integrato nelle graduatorie di cui all’art.6, comma 10 della legge n.124
del 3 maggio 1999. Una quota del 40% - per il passaggio dall’area
A) all’area B) - e del 30% - per il passaggio dall’area B) all’area C)
- dei posti disponibili annualmente nelle singole dotazioni è conferita
tramite lo scorrimento delle citate graduatorie permanenti di cui all’art.6,
comma 9, punto 1 e comma 10 della legge n.124/99.
3. I percorsi formativi sono attivati, di norma, con periodicità
quadriennale per un numero di posti doppio rispetto a quelli annualmente
disponibili, dagli Uffici dell’amministrazione scolastica periferica in
conformità di disposizioni emanate dal Ministero della pubblica
istruzione sulla base della contrattazione integrativa annuale e della
conseguente direttiva ministeriale, previa informazione alle OO.SS.
4. Può partecipare il personale in possesso dei titoli di studio
previsti per il profilo professionale di destinazione e il personale in
possesso del titolo di studio stabilito dalla tabella B) del C.C.N.L.
per l’accesso al profilo di appartenenza o comunque in possesso del titolo
che ha dato accesso al medesimo profilo e dell’anzianità di almeno
cinque anni di effettivo servizio nell’area di appartenenza.
5. L’accesso a tutti i percorsi formativi previsti da presente
articolo avviene previo superamento di prova selettiva , da somministrare
tramite test, integrata dalla valutazione dei titoli di studio, di servizio
e professionali posseduti.
6. I percorsi formativi per il passaggio dall’area A e l’area
B (distinte per profili di cui alla tabella C allegata al C.C.N.L.) hanno
la durata di almeno 60 ore.
I percorsi formativi per il passaggio dall'area B) all’area C) (distinte
per profili) hanno la durata di almeno 80 ore.
La procedura selettiva finale di entrambi i percorsi formativi
consiste nel superamento di una prova scritta, strutturata in una serie
di test, e di un colloquio integrati dalla valutazione del punteggio riportato
nella prova selettiva d’accesso e dalla valutazione dei titoli di studio,
di servizio e professionali già considerati ai fini della preselezione.
7. L’accesso all’area D, è riservato per il del 30% dei
posti disponibili. Ha titolo di accesso ai percorsi formativi il personale
di ruolo dell’area C) e del profilo di assistente amministrativo, solo
verso il profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi, in
possesso dei rispettivi titoli richiesti al comma 4 del presente articolo.
La procedura selettiva finale consiste nel superamento di una prova scritta
strutturata in serie di test e da un colloquio integrati dalla valutazione
del punteggio riportato nella prova selettiva d’accesso e dalla valutazione
dei titoli di studio, di servizio e professionali già considerati
ai fini della preselezione
8. I percorsi formativi con procedure selettive finalizzati al
passaggio all’area D) avranno la durata di almeno 120 ore. Le suddette
procedure di formazione saranno attivate su base territoriale provinciale
o regionale.
9. Ai sensi dell’art.37, comma 2 del C.C.N.L. sono portate
a compimento tutte le procedure selettive o concorsuali indette per la
copertura di posti vacanti in corso ovvero già programmate, in base
alle vigenti disposizioni per l’a.s.1999/2000
10. Fino a quando non sono effettuati i percorsi formativi previsti
dal presente articolo i posti disponibili annualmente dell’area B e dell’area
C di cui alla tabella C allegata al C.C.N.L. , è conferita tramite
lo scorrimento della graduatoria dei concorsi riservati trasformata in
permanente di cui all’art.6, comma 9, punto 1 della legge n. 124/99.
ART. 49
CORSI DI FORMAZIONE PER IL CONFERIMENTO
DEL PROFILO DI DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
1. Il presente articolo disciplina i corsi di formazione, di cui
all’art.34, commi 2 e 3 del C.C.N.L. .
2. I corsi di formazione hanno l’obiettivo di favorire l’acquisizione
ed il consolidamento delle competenze e delle professionalità necessarie
per garantire l’esercizio di attività lavorative di notevole complessità
ed aventi rilevanza esterna previste dal profilo del direttore dei servizi
generali ed amministrativi.
3. I corsi organizzati per moduli, comprendono attività
d’aula e attività in situazione con modalità di autoformazione
assistita e formazione a distanza, quest’ultima attuata anche con materiali
multimediali e con tecnologie di rete e di video conferenze.
4. Ciascun corso ha una durata complessiva di 100 ore e i relativi
contenuti sono indicati nell’allegato 5 al presente contratto.
5. Il personale che ha svolto effettivo servizio almeno decennale
negli istituti secondari superiori e nelle istituzioni educative già
dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativo-contabile,
in qualità di responsabile amministrativo, coordinatore amministrativo
o segretario ragioniere economo, può usufruire di un credito formativo.
Usufruisce inoltre di crediti formativi il personale in possesso di titoli
culturali e professionali. I criteri per l’individuazione degli anzidetti
crediti sono definiti dal comitato tecnico nazionale di cui al comma 14
del presente articolo.
6. Ogni corso di formazione prevede momenti di verifica in itinere
attraverso la somministrazione di test . Al termine viene effettuata
una valutazione finale realizzata attraverso un colloquio individuale con
i corsisti.
7. I corsi di formazione si svolgono nell’a.s.1999/2000 e vi
partecipano i responsabili amministrativi in servizio, tranne quelli che
sono in quiescenza dal 1° settembre 2000.
8. Partecipa ai corsi il personale proveniente dal comparto enti
locali - purché trasferito nei ruoli del personale ATA statale ai
sensi dell’art.8 della legge n. 124/99 - con funzioni corrispondenti a
quelle del responsabile amministrativo statale, in servizio nelle istituzioni
scolastiche statali alla data del 25 maggio 1999 termine di entrata in
vigore della citata legge.
9. I responsabili amministrativi che si trovano in una delle
posizioni indicate dall’art.25-ter, comma 5, del decreto legislativo n.29/1993
partecipano al corso di formazione secondo le modalità definite
nell’allegato 5 del presente contratto.
10. I corsi di formazione sono organizzati normalmente nella
provincia nel cui ambito è situata l’istituzione scolastica di servizio
dei responsabili amministrativi. Al fine di consentire una più efficace
organizzazione dell’attività corsuale il personale in argomento
presenta all’Ufficio scolastico provinciale competente apposita domanda
nei termini stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione con successivo
provvedimento.
11. L’effettiva partecipazione dei responsabili amministrativi
al corso di formazione è attestata dal direttore del corso sulla
base delle presenze rilevate. Il numero delle assenze non può superare
1/5 della attività formativa prevista in aula.
12. Nel caso in cui il numero delle assenze, debitamente motivate
dai partecipanti al corso, risulti complessivamente superiore al limite
sopra previsto, gli interessati possono, per una sola ulteriore volta,
partecipare a un corso di formazione che, secondo le necessità potrà
essere organizzato a livello provinciale, regionale o interregionale.
13. L’organizzazione dei corsi è affidata all’Amministrazione
centrale del Ministero della pubblica istruzione tenuto anche conto di
quanto previsto in materia di formazione dal presente contratto.
Per l’attuazione e la gestione finanziaria dei corsi l’Amministrazione
centrale del Ministero può avvalersi delle strutture degli Uffici
Scolastici periferici e delle Istituzioni scolastiche.
14. E’ istituita, entro il settembre 1999, una commissione nazionale
paritetica Ministero pubblica istruzione-OO.SS. firmatarie del presente
contratto, insediata a termine, con la presenza di esperti, per la progettazione
e il monitoraggio dei corsi in argomento.
ART. 50
FUNZIONI PER
LA VALORIZZAZIONE DELLA PROFESSIONALITÀ DEL PERSONALE ATA
1 - Il presente articolo attua l’art.36, comma 4, del C.C.N.L.. Le funzioni
aggiuntive dei diversi profili professionali sono descritte nell’allegato
6 al presente contratto.
2 - Il Capo d’istituto assegna le funzioni a tempo determinato
secondo l’ordine delle graduatorie d’istituto costituite per profili e
funzioni in base alle domande presentate dagli interessati e alle
tabelle di valutazione dei titoli di cui all’allegato 7 del presente contratto.
3 - Entro il 15 settembre Il Ministero della pubblica istruzione, sentite
le OO.SS. determina in numero delle funzioni aggiuntive da distribuire
ad ogni provincia proporzionalmente alle rispettive dotazioni organiche.
In sede di contrattazione provinciale è stabilito il numero delle
funzioni aggiuntive attribuibili alle singole istituzioni scolastiche ed
educative. Ad ogni scuola sarà, comunque, garantita almeno una funzione
aggiuntiva per ogni profilo professionale di:
- assistente amministrativo;
- assistente tecnico;
- collaboratore scolastico;
- cuoco.
La contrattazione provinciale si conclude entro il 15 ottobre.
4. Nelle Accademie e nei Conservatori di musica sono assegnate
funzioni aggiuntive ad un assistente amministrativo e a due collaboratori
scolastici.
5. - La misura della retribuzione accessoria annua per l’esercizio
delle funzioni per singoli profili al lordo delle ritenute al dipendente
è così definita:
a) assistente amministrativo: £. 2.000.000;
b) assistente tecnico: £. 2.000.000;
c) cuoco: £. 2.000.000;
d) collaboratore scolastico: £. 1.200.000.
6. Alla liquidazione dei compensi di cui al presente articolo
si provvede entro il 30 giugno di ogni anno e, comunque, non oltre il 31
agosto.
ART. 51
SOSTITUZIONE DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
1. A partire dal 1° settembre del 2000 il direttore dei servizi
generali ed amministrativi è sostituito, nei casi di assenza
annuale o di durata superiore ai 20 giorni , dall’assistente amministrativo
a cui è stato assegnato l’incarico di cui all’art.50. e che, a sua
volta, è sostituito secondo le vigenti disposizioni in materia di
supplenze
2. Il capo d’istituto attribuisce l’incarico di vicario del responsabile
amministrativo e/o del direttore dei servizi generali ed amministrativi
all’assistente amministrativo risultato primo in base alla graduatoria
di istituto per coordinatore di area o di progetto per gli assistenti amministrativi.
3. Nei casi in cui non vi siano nell’istituzione scolastica assistenti
amministrativi aspiranti all’esercizio delle suddette funzioni, la sostituzione
sarà data a personale di altre scuole che ha presentato apposita
domanda secondo l’ordine di una graduatoria formata in base al punteggio
che ogni aspirante ha nella graduatoria del proprio Istituto. In mancanza
di aspiranti l’incarico verrà assegnato per reggenza dal Provveditore
agli Studi ad un direttore dei servizi generali ed amministrativi di scuola
viciniore.
4. In caso di assenza fino a 20 gg. il direttore dei servizi
amministrativi e generali nei casi di mancanza di aspiranti nella graduatoria
di istituto di cui all’art.50, è sostituito da uno degli assistenti
amministrativi che abbia dichiarato la propria disponibilità o dall’assistente
amministrativo con maggiore anzianità di servizio nella qualifica
di appartenenza.
ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE ATA
1 - Orario di lavoro
1.1 - Ai sensi dell’art.33 del C.C.N.L. l’orario di lavoro del
personale ATA è di 36 ore settimanali ed è funzionale
all’orario di servizio delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
e delle istituzioni educative, nonché delle Accademie e dei Conservatori.
1.2 - L’orario di lavoro, di norma, è di sei ore continuative
antimeridiane per sei giorni.
L’orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore ivi comprese
le prestazioni orarie aggiuntive di cui all’art.54 del C.C.N.L. del
comparto Scuola del 1995. Le ore di servizio pomeridiano prestate a completamento
dell’orario dell’obbligo devono, di norma, essere programmate per almeno
tre ore consecutive secondo le esigenze di funzionamento dell’Istituzione
scolastica.
1.3- Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative
il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al
fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione
del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo
di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti.
1.4 - Qualora per la tipologia professionale o per esigenze di servizio
sia necessario prestare l’attività lavorativa al di fuori della
sede di servizio il tempo di andata e di ritorno per recarsi dalla sede
al luogo di prestazione dell’attività è da considerarsi a
tutti gli effetti orario di lavoro
1.5 - In coerenza con le disposizioni di cui al citato art.33 del C.C.N.L.
possono essere adottate le sottoindicate tipologie di orario di lavoro
che possono coesistere tra di loro in funzione delle finalità
e degli obiettivi definiti da ogni singolo istituto:
a) orario di lavoro flessibile;
b) orario plurisettimanale;
c) turnazioni.
2 - Orario di lavoro flessibile.
2.1 - L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio
e di apertura all’utenza. Una volta stabilito l’orario di servizio dell’istituzione
scolastica è possibile adottare l’orario flessibile di lavoro giornaliero
che consiste nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita del personale
distribuendolo anche in cinque giornate lavorative secondo le necessità
connesse alle finalità e agli obiettivi di ciascuna Istituzione
scolastica (piano dell’offerta formativa, fruibilità dei servizi
da parte dell’utenza, ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane ecc.).
2.2 - I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste
dalle leggi n.1204/71, n.903/77 e n.104/92, e che ne facciano richiesta,
vanno favoriti nell’utilizzo dell’orario flessibile compatibilmente con
le esigenze di servizio anche nei casi in cui lo stesso orario non venga
adottato dall’Istituzione scolastica.
2.3 - Successivamente potranno anche essere prese in considerazione
le eventuali necessità del personale - connesse a situazioni di
tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età
scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n.266/91
- che ne faccia richiesta, compatibilmente con l’insieme delle esigenze
del servizio, e tenendo anche conto delle esigenze prospettate dal restante
personale.
3 - Orario plurisettimanale
3.1 - La programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro
ordinario, viene effettuata in relazione a prevedibili periodi nei quali
si rileva un’esigenza di maggior intensità delle attività
o particolari esigenze di servizio di determinati settori dell’istituzione
scolastica con particolare riferimento a quelle istituzioni con annesse
aziende agrarie, tenendo conto delle disponibilità dichiarate dal
personale coinvolto.
3.2 - Ai fini dell’adozione dell’orario di lavoro plurisettimanale
devono essere osservati i seguenti criteri:
a) il limite massimo dell’orario di lavoro ordinario settimanale di
36 ore può eccedere fino a un massimo di 6 ore per un totale di
42 ore per non più di 3 settimane continuative;
b)al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali,
i periodi di maggiore e di minore concentrazione dell’orario devono essere
individuati contestualmente di anno in anno e, di norma, rispettivamente,
non possono superare le 13 settimane nell’anno scolastico.
3.3 - Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono
essere attuate mediante riduzione giornaliera dell’orario di lavoro ordinario
oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative.
4 - Turnazioni
4.1 - La turnazione serve a garantire la copertura massima dell’orario
di servizio giornaliero e dell’orario di servizio settimanale su cinque
o sei giorni per specifiche e definitive tipologie di funzioni e
di attività. Si fa ricorso alle turnazioni qualora le altre tipologie
di orario ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio.
4.2 - I criteri che devono essere osservati per l’adozione dell’orario
di lavoro su turni sono i seguenti:
a) si considera in turno il personale che si avvicenda in modo da coprire
a rotazione l’intera durata del servizio;
b) la ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire
sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
c)l’adozione dei turni può prevedere la sovrapposizione tra
il personale subentrante e quello del turno precedente;
d) l’istituzione di un turno serale che vada oltre le ore 20 potrà
essere attivato solo in presenza di casi ed esigenze specifiche connesse
alle attività didattiche e al funzionamento dell’istituzione scolastica;
e) nelle istituzioni educative il numero dei turni notturni effettuabili
nell’arco del mese da ciascun dipendente non può, di norma, essere
superiore ad otto. Il numero dei turni festivi effettuabili nell’anno da
ciascun dipendente non può essere, di norma, superiore ad un terzo
dei giorni festivi dell’anno. Nei periodi nei quali i convittori non siano
presenti nell’istituzione, il turno notturno è sospeso salvo comprovate
esigenze dell’Istituzione educativa e previa acquisizione della disponibilità
del personale;
f) l’orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo.
Per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso
tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle
ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
4.3 - Le indennità di turno sono determinate secondo gli
importi definiti nella tabella d/2 allegata al presente contratto.
4.4 - Il personale di cui al punto 2.2 del precedente comma 2 può,
a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni. Hanno
diritto a non essere utilizzate le donne dall’inizio dello stato di gravidanza
e nel periodo di allattamento fino a un anno.
5 - Ritardi
5.1 - Il ritardo sull’orario di ingresso al lavoro comporta l’obbligo
del recupero entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui
si è verificato il ritardo.
5.2 In caso di mancato recupero, attribuibile ad inadempienza del dipendente,
si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione cumulando le
frazioni di ritardo fino a un’ora di lavoro o frazione non inferiori alla
mezza ora.
6 - Recupero e riposi compensativi.
6.1 - In quanto autorizzate, le prestazioni eccedenti l’orario di servizio
sono retribuite.
6.2 - Se il dipendente, per esigenze di servizio e previa disposizioni
impartite, presta attività oltre l’orario ordinario giornaliero
può richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali
ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo
compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica.
6.3 - Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere
cumulate e usufruite nei periodi estivi sempre avuto riguardo primariamente
alla funzionalità e alla operatività dell’istituzione scolastica.
6.4 - Le giornate di riposo a tale titolo maturate non possono essere
cumulate oltre l’anno scolastico di riferimento e devono essere usufruite
entro e non oltre i tre mesi successivi all’anno scolastico nel quale si
sono maturate, sempre compatibilmente con le esigenze di funzionalità
dell’istituzione scolastica. In mancanza di recupero delle predette ore,
per motivate esigenze di servizio o comprovati impedimenti del dipendente,
le stesse devono comunque essere retribuite.
7 - Orario di lavoro degli assistenti tecnici.
7.1 - L’orario di lavoro degli assistenti tecnici è articolato
nel seguente modo:
a) assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche per almeno 24 ore
in compresenza del docente;
b) le restanti 12 ore per la manutenzione e riparazione delle attrezzature
tecnico - scientifiche del laboratorio o dei laboratori cui è addetto,
nonché per la preparazione del materiale per le esercitazioni.
7.2 - Nei periodi di sospensione dell’attività didattica
gli assistenti tecnici verranno utilizzati in attività di manutenzione
del materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori, officine,
reparti di lavorazione o uffici di loro competenza.
8.- Riduzione dell’orario di lavoro - 35 ore settimanali.
8.1- A partire dall’a.s.1999/2000, in prima applicazione, destinatario
della riduzione dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali, è il
personale adibito a regimi di orario articolati su più turni o coinvolto
in sistemi d’orario comportanti significative oscillazioni degli orari
individuali, rispetto all’orario ordinario, finalizzati all’ampliamento
dei servizi all’utenza e/o comprendenti particolari gravosità delle
seguenti Istituzioni scolastiche:
a) Istituzioni scolastiche educative;
b) Istituti con annessi aziende agrarie;
c) Scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore
alle dieci ore per almeno 3 giorni a settimana.
8.2 - Sarà definito a livello di singola Istituzione scolastica
il numero, la tipologia e quant’altro necessario a individuare il personale
che potrà usufruire della predetta riduzione in base ai criteri
individuati al punto 8.1del presente comma.
9 - Relazioni sindacali
9.1- Gli istituti relativi all’orario di lavoro, di cui ai precedenti
commi sono oggetto delle relazioni sindacali a livello di singola istituzione
scolastica sono improntate ai principi previsti dall’art.6 del C.C.N.L.
del comparto Scuola sottoscritto il 26 maggio 1999.
10 - Disposizioni comuni
10.1- All’inizio dell’anno scolastico il responsabile amministrativo/direttore
dei servizi generali e amministrativi formula una proposta di piano dell’attività
inerente la materia del presente articolo.
Il capo di istituto, verificatane la congruenza rispetto al POF
ed espletate le procedure di cui all’art.6 del C.C.N.L. adotta il piano
delle attività. La puntuale attuazione dello stesso è affidata
al responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali e amministrativi.
10.2- Una volta concordata un’organizzazione dell’orario di lavoro
questa non potrà subire modifiche, se non in presenza di reali esigenze
dell’istituzione scolastica e previo un nuovo esame con le OO.SS..
10.3- - L’istituzione scolastica fornirà a ciascun dipendente
un quadro riepilogativo del profilo orario dell’interessato contenente
gli eventuali ritardi da recuperare o gli eventuali crediti orari acquisiti.
ART. 53
RIDEFINIZIONE DOTAZIONI ORGANICHE DI PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO
E AUSILIARIO
1. La consistenza degli organici provinciali del personale amministrativo,
tecnico e ausiliario è determinata con la procedura stabilita dall’art.31
del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni.
La dotazione organica provinciale è ripartita tra:
a) dotazioni di base d’istituto in relazione ai carichi di lavoro,
(ad esempio: numero degli alunni, grado, ordine e tipo di ciascuna istituzione,
numero dei plessi, sezioni staccate o aggregate e scuole coordinate, durata
del tempo - scuola, attività di educazione permanente e corsi di
istruzione degli adulti);
b) dotazioni integrative alle istituzioni di riferimento di reti
o consorzi di scuole per lo svolgimento di servizi amministrativi e tecnici
a favore delle scuole collegate o consorziate;
c) assegnazioni di ulteriori posti alle singole istituzioni scolastiche
con particolare riguardo specifici progetti di istituto, particolari situazioni
logistiche e strutturali, scuole collocate in aree a rischio, laboratori
anche non previsti in ordinamento, attività integrative extracurricolari,
scuole con elevata frequenza di immigrati, iniziative promosse ed organizzate
in favore degli studenti di cui al D.P.R. 567/1996.
Sulla materia saranno attivate le procedure previste dall’art.5, comma
4, lett.a) del C.C.N.L. che si concluderanno entro il 30 novembre 1999,
al fine di raggiungere l’accordo sulla distribuzione, comma 4, lett.a)
delle dotazioni di personale.
MOBILITÀ
ART. 54
MOBILITA’ TERRITORIALE E PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO
ED ATA
Principi generali
1. La contrattazione decentrata nazionale annuale di cui all’art.15,
comma 2, del C.C.N.L. è improntata ai seguenti principi e criteri
generali:
a) Semplificazione e snellimento delle procedure attraverso la revisione
delle operazioni all’interno delle fasi, anche mediante il riassestamento
del sistema delle precedenze stabilite da norme di legge o contrattuali,
e la ridefinizione e disciplina degli istituti di mobilità annuale
e dell’assegnazione provvisoria, alla luce della verifica della loro efficacia.
b) La mobilità territoriale e professionale mira a realizzare
l’equilibrio tra le esigenze del personale docente, educativo ed ATA e
la necessità di conferire stabilità al servizio e continuità
all’offerta formativa distribuendo le risorse umane in modo da corrispondere
al funzionamento del servizio scolastico e alle innovazioni introdotte
nel sistema dell’istruzione. A conclusione del processo di dimensionamento
delle scuole e della attuazione degli organici funzionali pluriennali delle
istituzioni scolastiche, previsti dal D.P.R.233/98, e comunque a partire
dall’anno scolastico 2001/2002, tale quadro di stabilità troverà
una più compiuta realizzazione con riguardo sia alla mobilità
volontaria sia alla mobilità d’ufficio.
Nella direzione indicata, i meccanismi immediati più idonei
ad assicurare il conferimento della mobilità e una stabilità
delle titolarità sono:
· mantenimento della titolarità , per 1 anno, a richiesta
dell’interessato, per i perdenti posto da trasferire d’ufficio, che verranno
utilizzati anche in altro insegnamento o profilo coerente con il
titolo di studio posseduto – ove non sia possibile nella stessa scuola
di appartenenza – in scuole facenti parte dello stesso distretto territoriale;
· limitazione per un biennio della possibilità di presentare
domanda di mobilità per coloro che siano stati soddisfatti relativamente
alla prima preferenza del modulo domanda ( ad eccezione della richiesta,
come prima preferenza del codice sintetico di un’intera provincia o di
un distretto comprendente più comuni);
· promozione della stabilità del servizio e della continuità
dell’offerta formativa, attraverso la garanzia di significative maggiorazioni
di punteggio al personale che volontariamente assicuri la permanenza nell’istituto
per un adeguato numero di anni.
c) Equiparazione tra mobilità territoriale interprovinciale
e mobilità professionale, dopo aver assicurato la mobilità
professionale per gli appartenenti a ruoli, classi di concorso e profili
in esubero, individuando soluzioni che salvaguardino una distribuzione
equilibrata delle opportunità tra mobilità territoriale interprovinciale
e mobilità professionale.
d) Attivazione della programmazione delle iniziative di formazione,
riconversione e riqualificazione di cui all’art.15, commi. 4 e 5 del C.C.N.L.,
sulla base dell’anagrafe professionale da istituire e aggiornare periodicamente
e dell’individuazione del presumibile fabbisogno di risorse. Come
stabilito dal successivo comma 6 del medesimo art.15, il personale che
ha acquisito il titolo professionale mediante i suddetti percorsi formativi
di riqualificazione e di riconversione, deve essere assegnato, anche d’ufficio,
nell’insegnamento o al profilo coerente con il corso frequentato.
e) Riconoscimento, per i passaggi di cattedra e di ruolo di tutti i
titoli professionali in possesso dei docenti, ivi comprese le abilitazioni
all’insegnamento relative alle classi di concorso confluite in ambiti
disciplinari.
f) Attuazione dell’art.1, comma 3, della L.124/99, che esclude
la possibilità, per i docenti neo assunti, di chiedere il trasferimento
in altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici ed in
altra provincia prima di tre anni scolastici.
g) Disciplina dell’ordine di priorità tra le varie operazioni
di mobilità, della formazione delle tabelle di valutazione dei titoli,
delle condizioni e delle modalità per l’esercizio delle precedenze
nonché determinazione delle aliquote dei posti da destinare alla
mobilità o al reclutamento.
h) Disciplina della restituzione al ruolo di provenienza del personale
transitato in altro ruolo, ovvero collocato fuori ruolo.
2. La contrattazione decentrata relativa alla mobilità
territoriale e professionale del personale della scuola per l’anno scolastico
2000/2001 viene avviata non oltre l’ultima decade del prossimo mese di
settembre1999.Per dar corso agli accordi decentrati annuali l’Amministrazione
fornisce alle parti sindacali tutti i dati e le informazioni e utili alla
verifica degli effetti degli istituti relativi alla mobilità.
3. Con riguardo al personale delle Accademie e Conservatori,
la Contrattazione decentrata nazionale si impronta agli stessi principi
e criteri generali del presente Contratto integrativo. La contrattazione
specifica tiene conto delle peculiarità degli insegnamenti e dei
titoli artistici e professionali richiesti; per la valutazione dei suddetti
titoli sarà nominata dal Ministro, sulla base di procedure elettive,
un’apposita commissione articolata a seconda delle materie di insegnamento.
La stessa contrattazione stabilisce modalità, procedure e termini
per la composizione e la durata delle commissioni e ridefinisce i criteri
per dar corso alla mobilità professionale.
4. Per eccezionali motivi di ordine pubblico e di sicurezza personale,
su richiesta delle competenti autorità, il Ministro della Pubblica
Istruzione può disporre il trasferimento o l’utilizzazione del personale
interessato, anche in altra provincia, in deroga alle disposizioni di cui
al presente contratto.
ART. 55
UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO
ED ATA
Principi generali
1. La contrattazione decentrata nazionale, in materia di utilizzazioni
e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA
sarà rapportata ai principi e criteri che seguono:
a) in relazione al piano delle disponibilità, qualificato impiego
del personale, in funzione delle professionalità possedute e del
contenimento delle situazioni di esubero;
b) tutela del personale che ha perduto posto per il rientro nella sede
di precedente titolarità ovvero in sedi ad essa viciniori;
c) priorità delle utilizzazioni a domanda, rispetto a quelle
d’ufficio, nonché delle utilizzazioni in ambito provinciale rispetto
a quelle, soltanto a domanda, da fuori provincia;
d) garanzia di attribuzione del miglior trattamento economico eventualmente
spettante al personale utilizzato in diverso ruolo, classe di concorso
, profilo;
e) individuazione dei criteri e delle modalità per la determinazione
del piano delle disponibilità;
f) criteri per l’assegnazione del personale nell’ambito dell’organico
funzionale di istituto
g) coerenza dei criteri e degli obiettivi fissati dalla contrattazione
decentrata nazionale da parte degli accordi territoriali;
h) ridefinizione dei criteri di utilizzazione del personale inidoneo,
per motivi di salute, ai compiti di istituto.
MOBILITÀ INTERCOMPARTIMENTALE VOLONTARIA
1. Nel quadro delle misure specifiche atte a consentire forme
di mobilità intercompartimentale, previste nell’intesa Governo-OO.SS.
del 1997, e ai sensi dell’art.33 del D.Lgs.29/93 e successive modifiche
e integrazioni, con il presente articolo vengono stabiliti i criteri e
le modalità per dar luogo alla mobilità intercompartimentale
del personale scolastico, come previsto dall’art.15 comma 9 del C.C.N.L..
2. Al fine di offrire al personale scolastico le più vaste
opportunità di valorizzazione del proprio ruolo sociale e professionale,
la mobilità intercompartimentale è diretta a tutto il personale
in servizio, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compreso
il personale utilizzato in altri compiti ed in altre Amministrazioni e/o
enti pubblici.
3. Priorità assoluta in tutte le procedure di mobilità
intercompartimentale è garantita al personale scolastico appartenente
a classi di concorso, ruoli o profili in esubero.
4. Il Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi dell’art.33
comma 2 del D.Lgs.n.29/93 e successive modifiche e integrazioni e in applicazione
delle disposizioni di cui all’art.15 comma 9 del C.C.N.L., stipula accordi
con le Amministrazioni o Enti Pubblici che segnalino vacanze di posti in
profili o qualifiche corrispondenti a quelle esistenti nella scuola, per
il personale docente, educativo ed ATA., allo scopo di favorire le più
ampie occasioni di mobilità intercompartimentale del personale scolastico,
5. Gli accordi di cui al punto 3, riguarderanno:
- la determinazione numerica dei posti da ricoprire e le sedi di servizio;
- le funzioni e le mansioni da svolgere;
- i titoli di studio richiesti ovvero la posizione ricoperta con riguardo
alla corrispondenza delle qualifiche o profili su cui transitare;
- l’inquadramento giuridico ed economico del personale all’atto del
trasferimento, nonché, ove previste, le indennità di prima
sistemazione e il rimborso delle spese di trasferimento sostenute;
- eventuali specifiche professionalità e/o esperienze particolari
acquisite.
6. A seguito degli accordi, l’Amministrazione scolastica adotta
il necessario provvedimento che attiva le procedure di mobilità
del personale che verrà graduato in base ai titoli di servizio,
di studio ed alle esigenze di famiglia, con i punteggi stabiliti dalle
tabelle di valutazione relative ai trasferimenti a domanda, allegate al
contratto integrativo sulla mobilità interna, in vigore.
7. A tale provvedimento, previa informazione alle OO.SS. firmatarie
del C.C.N.L.., verrà data ampia pubblicizzazione.
8. Il trasferimento del personale scolastico ha luogo solo al
termine dell’anno scolastico, non è consentita mobilità verso
altra Amministrazione e/o Ente Pubblico in corso d’anno scolastico.
9. E’ consentito il rientro nella Amministrazione di precedente
appartenenza, a condizione che risulti la disponibilità del posto
e comunque in misura non superiore al 10% dei posti disponibili dopo le
operazioni di mobilità interna, solo in casi di esigenze particolari,
debitamente documentate.
TUTELA DELLA SALUTE NELL’AMBIENTE DI LAVORO
1. Al fine di assicurare compiuta attuazione a forme di partecipazione e di collaborazione dei soggetti interessati al sistema di prevenzione e di sicurezza dell’ambiente di lavoro previste dal D.Lgs.626/94, modificato dal D.Lgs.242/96, le parti in applicazione di quanto sancito dall’articolo 4 punto e) del C.C.N.L., convengono sulla necessità di realizzare l’intero sistema di prevenzione all’interno delle istituzioni scolastiche sulla base dei criteri e delle modalità previste dai successivi articoli del presente titolo in coerenza con le norme legislative di riferimento e con quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale quadro del 7 maggio 1996 in materia di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nel comparto pubblico.
ART. 58
DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
1. In tutte le unità scolastiche, individuate dal DM 382/98,
vengono eletti o designati nell’ambito delle rappresentanze sindacali
unitarie i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nel numero
di 1 rappresentante nelle istituzioni scolastiche fino a 200 dipendenti
e 3 rappresentanti nelle istituzioni scolastiche con più di 200
dipendenti fino a 1000. In attesa della costituzione delle Rappresentanze
Sindacali Unitarie (RSU) i rappresentati dei lavoratori per la sicurezza
vengono eletti o designati nell’ambito delle Rappresentanze Sindacali Aziendali
(RSA); in mancanza di tali RSA tutti i lavoratori della scuola possono
essere eletti alla carica di RLS secondo le modalità previste dal
contratto collettivo nazionale quadro (C.C.N.Q.) del 7 maggio 1996.
2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza, la cui disciplina è contenuta negli artt.18 e
19 del D.Lgs.626/94, le parti a solo titolo esemplificativo concordano
sulle seguenti indicazioni:
a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di
accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge;
egli segnala preventivamente al capo di istituto le visite che intende
effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente
con il responsabile del servizio di prevenzione o un addetto da questi
incaricato;
b) laddove il D.Lgs.626/94 prevede l’obbligo da parte del capo di istituto
di consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la consultazione
si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività;
pertanto il capo di istituto consulta il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza su tutti quegli eventi per i quali la disciplina legislativa
prevede un intervento consultivo del rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza; in occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni sulle
tematiche oggetto di consultazione; la consultazione deve essere verbalizzata
e nel verbale, depositato agli atti, devono essere riportate le osservazioni
e le proposte del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Questi
conferma l’avvenuta consultazione apponendo la propria firma sul verbale;
inoltre il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato
sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione,
sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica
della prevenzione nell’istituzione scolastica; è altresì
consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art.22,
comma 5 del D.Lgs.626/94;
c) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di
ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione
dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti
le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione
del lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all’idoneità
degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve inoltre
informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
d) il capo di istituto su istanza del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza è tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione
richiesta; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto
a fare delle informazioni e documentazione ricevuta un uso strettamente
connesso alla sua funzione;
e) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla
formazione specifica prevista all’art.19, comma 1, lett.G) del D.Lgs.n.626
citato; la formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
deve prevedere un programma base di minimo 32 ore; i contenuti della formazione
sono quelli previsti dal D.Lgs.626/94 e dal Decreto Ministro del Lavoro
del 16/1/1997; in sede di organismo paritetico possono essere proposti
percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;
f) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può
subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività
e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le
rappresentanze sindacali;
g) per l’espletamento dei compiti di cui all’art.19 del D.Lgs.626/94,
i rappresentanti per la sicurezza oltre ai permessi già previsti
per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi retribuiti
orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante; per l’espletamento e
gli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed l) dell’art.19
del D.Lgs.626/94 il predetto monte-ore e l’attività sono considerati
tempo di lavoro.
ART. 59
DEGLI ORGANISMI PARITETICI TERRITORIALI
1. Alle delegazioni trattanti a livello scolastico provinciale, in attesa
di una specifica contrattazione di comparto in materia di igiene e sicurezza,
integrativa di quanto stabilito dall’accordo collettivo nazionale quadro
e da avviare entro il 31 dicembre 1999, sono affidati i compiti e i ruoli
dell'organismo paritetico di cui all'art.20 del D.Lgs.626/94.
2. Tale organismo ha compiti di orientamento e promozione delle
iniziative formative e informative nei confronti dei prestatori d’opera
subordinati, degli altri soggetti ad essi equiparati e dei loro rappresentanti,
di orientamento degli standard di qualità di tutto il processo formativo,
di raccordo con i soggetti istituzionali di livello territoriale operanti
in materia di salute e sicurezza per favorire la realizzazione di dette
finalità. Inoltre, tali organismi assumono la funzione di prima
istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione
dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle
norme vigenti legislative e contrattuali non escludendo la via giurisdizionale.
ART. 60
OSSERVATORIO NAZIONALE PARITETICO DELLA SICUREZZA
1. Al fine di stabilizzare i rapporti partecipativi in materia di igiene e sicurezza le parti si impegnano ad attivare un Osservatorio Nazionale Paritetico con il compito di monitorare lo stato di applicazione della normativa, di coordinare l'azione dei comitati paritetici territoriali, di avanzare proposte agli organi competenti in merito alla normativa e alle sue applicazioni, di fare da raccordo con i soggetti istituzionali a livello nazionale operanti in materia di salute e sicurezza. Le parti si impegnano ad attivare, entro il 31 dicembre 1999, un Osservatorio Nazionale Paritetico.
1. Per quanto non previsto dal presente titolo si fa esplicito
riferimento al D.Lgs.626/94, al D.Lgs.242/96, al D.M.292/96, al D.M.382/98
al C.C. N.Q. del 7 maggio 1996 e alla legislazione in materia di igiene
e sicurezza.
ALLEGATO N. 1 INTESA
ALLEGATO N. 2 PROVINCE E AREE METROPOLITANE
ALLEGATO N. 3 AREE DI INDIVIDUAZIONE DELLE
FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
ALLEGATO 4 TEMATICHE PER L’AGGIORNAMENTO
DEL PERSONALE ATA
ALLEGATO 5 CORSI DI FORMAZIONE PER
IL CONFERIMENTO DEL PROFILO DI DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
ALLEGATO 6 PROFILI DELLE FUNZIONI AGGIUNTIVE
DI CUI ALL’ART.50
ALLEGATO 7 GRADUATORIE D’ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE
DEL PERSONALE A CUI ATTRIBUIRE LE FUNZIONI AGGIUNTIVE
TABELLA "A" MISURE DEL COMPENSO INDIVIDUALE
ACCESSORIO A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 1999
TABELLA "A/1 MISURE DEL COMPENSO INDIVIDUALE
ACCESSORIO A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 1999
TABELLA "B" MISURE ECONOMICHE DEI PARAMETRI
PER IL CALCOLO DELL’INDENNITÀ’ DI DIREZIONE
TABELLA "C" MISURE ECONOMICHE DEI PARAMETRI
PER IL CALCOLO DELL’INDENNITÀ’ DI AMMINISTRAZIONE
TABELLA "D" MISURE DEL COMPENSO ORARIO LORDO
TABELLARE SPETTANTE AL PERSONALE DOCENTE
TABELLA "D1" MISURE DEL COMPENSO ORARIO LORDO
TABELLARE SPETTANTE AL PERSONALE ATA
TABELLA "D2" MISURE LORDE TABELLARI DELL’INDENNITÀ
DI LAVORO NOTTURNO E/O FESTIVO AL PERSONALE EDUCATIVO ED ATA
TABELLA "E" MISURA ANNUA LORDA TABELLARE DELL’INDENNITÀ
DI BILINGUISMO E TRILINGUISMO
TABELLA "F" RISORSE PER LA FORMAZIONE
TABELLA "G" RISORSE DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE
SCOLASTICA
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