CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

184° Circolo "O. Romero" - Roma -

a. s. 2001 - 2002

L'anno 2001, il giorno 21, del mese di dicembre alle ore 9.30 si riuniscono le parti ai sensi dell'art. 9 del CCNL – Comparto scuola 26/5/1999 per la stipula del presente Contratto Collettivo Integrativo d'Istituto relativa al personale docente dell'Istituto Oscar Romero 184° Circolo via Calimera, 133.

E' presente per la parte pubblica il Dirigente Scolastico: dott.ssa Carla Alfano;

per la parte sindacale sono presenti:

la RSU Duca e Bacci.

Verbalizza la RSU Duca.

PREMESSA

I contratti siglati dalle parti non possono contenere nessuna deroga peggiorativa rispetto alla normativa legislativa e contrattuale vigente; gli argomenti che interferiscono con le scelte del POF o problematiche didattiche di competenza del Collegio dei Docenti non possono essere oggetto di trattativa.

Le relazioni sindacali sono improntate al preciso rispetto dei diversi ruoli e responsabilità del D. S. e RSU e perseguono l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti, il miglioramento delle condizioni di lavoro e la crescita professionale per incrementare l'efficacia e l'efficienza del servizio prestato alla collettività.

La correttezza e la trasparenza dei comportamenti sono condizione essenziale per il buon esito delle relazioni sindacali.

Le parti concordano di verificare l'attuazione del presente accordo anche al fine di apportare eventuali variazioni che si rivelassero necessarie.

Il presente contratto ha validità fino alla stipula di un nuovo contratto d'Istituto.

MATERIE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE

Le parti con esplicito riferimento a quanto previsto dagli artt. 3, 4, 6 del CCNL 26/5/1999 ed all'art. 3 del Contratto per il rinnovo del biennio economico stipulato in data 15/2/2001 individuano le seguenti materie che costituiscono oggetto di contrattazione integrativa a livello d'Istituto:

modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa (P.O.F.);

utilizzazione dei servizi sociali;

modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;

attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica; ritorni pomeridiani;

modalità relative alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale ATA, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale, nonché i criteri per l'individuazione del personale ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d'Istituto;

criteri generali per l'impiego delle risorse, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 del CCNL 26/5/1999 del fondo in relazione alle diverse professionalità, ai vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nella stessa istituzione scolastica ed alle tipologie di attività;

la misura dei compensi al personale docente ed educativo per le attività di flessibilità didattica di cui all'art. 31, comma 1, del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto in data 31/8/1999, nonché per quelle di cui al citato art. 43 del CCNL 26/5/1999 ed all'art. 3, comma 2 del CCNL 15/3/2001;

la misura dei compensi al personale ATA per le attività di cui al citato art. 43 del CCNL 26/5/1999, nonché per le funzioni miste derivanti da convenzioni e intese con gli Enti Locali.

PARTE I

DIRITTI SINDACALI E RELAZIONI SINDACALI A LIVELLO D'ISTITUZIONE SCOLASTICA

ART. 1

RELAZIONI SINDACALI

Le parti si accordano sulle seguenti modalità di relazioni sindacali:

l'informazione preventiva e successiva verrà attuata attraverso specifici incontri ed esibizione della relativa documentazione, nonché tramite la diffusione di tutto il materiale relativo alla Scuola in apposite cartelline (una per ogni membro RSU);

partecipazione: attraverso accordi e/o intese;

Contrattazione Integrativa d'Istituto: attraverso la sottoscrizione dei contratti aventi per oggetto le materie di cui all'art. 6 del CCNL 1998/2001, così come integrato e modificato dall'art. 3 del CCNL relativo al biennio economico 2000/2001;

Conciliazione: attraverso clausole di raffreddamento e tentativi di risoluzione bonaria delle controversie, esame congiunto/concertazione;

ART. 2

COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI

I soggetti abilitati a intrattenere le relazioni sono:

per la parte pubblica: Il Dirigente Scolastico (il Dirigente Scolastico non può essere sostituito da un insegnante o da altro personale privo di qualifica dirigenziale), ma può essere affiancato dall'insegnante Vicario che può dare informativa;

per la parte sindacale: i componenti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie elette all'interno dell'Istituzione scolastica, i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL (regolarmente accreditati presso l'Amministrazione entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti RSU ai sensi dell'art. 10 comma 2 del CCNQ 7/8/1998 e di quelle di appartenenza dei componenti della RSU.

Le diverse delegazioni - in occasione di incontri formali - possono farsi assistere da esperti - che non hanno titolo a intervenire nella discussione. La loro presenza va preventivamente concordata.

ART. 3

REFERENDUM

Le parti si accordano su quanto segue:

prima della sottoscrizione del Contratto Integrativo, la RSU può indire il referendum tra tutti i lavoratori dell'Istituto.

Le modalità per lo svolgimento del referendum, che non deve pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU.

La Scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

La richiesta di referendum, motivata, sarà indirizzata al Dirigente Scolastico, che la percepirà con apposita circolare. Il Dirigente Scolastico farà firmare tutto il personale per presa visione e farà affiggere la circolare all'albo sindacale e scolastico. Nella circolare saranno contenute tutte le istruzioni per lo svolgimento del referendum.

Le intese raggiunte si ritengono valide qualora vengano sottoscritte dal Dirigente Scolastico e dalla maggioranza dei componenti della RSU eletta.

Prima della firma di ciascun accordo integrativo d'Istituto i componenti della RSU, singolarmente o congiuntamente, se lo ritengono necessario, devono disporre del tempo utile per convocare l'assemblea dei lavoratori al cui giudizio sottoporre l'ipotesi di accordo.

SI RICORDA ALLE PARTI LA NORMATIVA VIGENTE

RIFERITA A:

NORME IN CASO DI SCIOPERO, CONTINGENTI DI PERSONALE PREVISTI DALL'ACCORDO SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 146/1990

ART. 4

a) DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLO SCIOPERO

La comunicazione dell'indizione di uno sciopero da parte del Dirigente Scolastico, prevista dall'art. 2, comma 3 dell'accordo allegato al CCNL 1998/2001 sulle norme di attuazione della L. 146/90, deve essere resa nota a tutti i lavoratori della Scuola entro 48 ore dalla emanazione e ricezione della comunicazione da parte del Provveditore.

A fronte della segnalazione di parte sindacale (sindacato proponente lo sciopero), il Dirigente Scolastico, qualora non abbia ancora ricevuto avviso dall'U.S.P., contatterà l'U.S.P. stesso in giornata ed entro tale termine farà inviare l'avviso relativo.

La comunicazione del Dirigente Scolastico avverrà in forma scritta e sarà fatta circolare all'interno dell'Istituto tramite il personale ausiliario, per consentire una ponderata valutazione della decisione da parte del personale.

Il Dirigente Scolastico farà inoltre affiggere all'esterno della scuola una comunicazione scritta relativa ai tempi e alle modalità di svolgimento dello sciopero.

Ai sensi degli artt. 3 e 4 dell'accordo sull'attuazione della l. 146/90 allegato al CCNL '98 il Dirigente Scolastico inviterà in forma scritta il personale a rendere comunicazione volontaria circa l'adesione allo sciopero entro il decimo giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero oppure entro il quinto, qualora lo sciopero sia proclamato per più comparti.

Si precisa che la eventuale comunicazione di adesione allo sciopero, da parte del singolo lavoratore, non è obbligatoria, e che il singolo lavoratore ha diritto di aderire allo sciopero anche senza preavviso.

Il contingentamento di personale in caso di sciopero riguarda solo il personale ATA ed è esclusivamente finalizzato ad assicurare le prestazioni indispensabili previste dall'art. 2 comma 1 dell'accordo sull'attuazione della legge 146/90.

Nessuna forma di contingentamento è prevista per il personale docente.

I nominativi inclusi nei contingenti saranno comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero.

Il soggetto individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione.

Ai sensi dell'art. 3 dell'accordo già citato, il Dirigente Scolastico dispone il preavviso di sciopero alle famiglie almeno 5 giorni prima dell'effettuazione, tramite apposita

circolare, trascritta sui diari degli alunni o fornita in fotocopia ( per la scuola dell'infanzia e le prime elementari) per la firma dei genitori o di chi eserciti la patria potestà. Le firme verranno controllate dai docenti in servizio nei due giorni successivi; nessun onere è fatto ai docenti nel caso in cui i genitori non ottemperino all'obbligo di firma.

Il Dirigente Scolastico fa affiggere all'esterno della Scuola una comunicazione scritta relativa ai tempi e alle modalità di svolgimento dello sciopero.

Le comunicazioni alle famiglie saranno così redatte:

"Il giorno…………… dalle ore………. alle ore………., causa sciopero, non si garantisce il servizio".

La comunicazione viene data comunque, indipendentemente dalle adesioni allo sciopero.

Ai sensi degli artt. 2 e 4 del succitato accordo in caso di adesione massiccia o totale anche del personale ATA della scuola, il Dirigente Scolastico individua un contingente destinato alla sorveglianza così costituito:

n. 1 assistente amministrativo al centralino della segreteria;

n. 1 collaboratore scolastico all'ingresso di ciascun plesso

Il personale contingentato va scelto prioritariamente tra i dipendenti ATA che non aderiscono allo sciopero e, in caso di adesione totale, attraverso una turnazione equa specificata nel Contratto d'Istituto relativo al personale ATA.

Nel caso in cui tutti i docenti aderiscano allo sciopero, dandone comunicazione preventiva, non sorgendo la necessità di garantire il servizio scuola, l'Istituto viene chiuso, senza alcun contingentamento del personale ATA, in tal caso i minori accompagnati da un maggiorenne vanno respinti dal personale ausiliario in servizio alla porta; i minori non accompagnati vanno accolti, ma non possono essere coinvolti in attività didattiche e devono essere sorvegliati dal personale a disposizione. Gli alunni maggiorenni vanno comunque respinti.

In caso di assenza del Dirigente gli obblighi di cui ai precedenti commi saranno espletati in ordine: dal Vicario, da un docente collaboratore, indicato dal D. S.

b) RILEVAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI SCIOPERI

Entro le ore 14 del giorno successivo a quello di conclusione di un'azione di sciopero, il Dirigente fornisce alle RSU i dati relativi alla partecipazione; contemporaneamente ne dispone l'affissione all'albo d'Istituto e li invia all'U.S.P.

c) ASSEMBLEE SINDACALI

I singoli componenti della RSU possono indire per la propria Istituzione Scolastica assemblee durante l'orario di lavoro e fuori orario di lavoro di norma di due ore ciascuna che riguardino tutti o parte dei dipendenti, secondo le modalità previste dall'art. 13 del CCNL - Scuola 1995.

Le assemblee possono essere indette:

da ciascuno dei componenti della RSU;

dalle strutture provinciali delle Organizzazioni Sindacali di categoria aventi diritto ai sensi delle disposizioni vigenti.

La convocazione, la durata, la sede (concordata con il Capo d'Istituto o esterna), l'ordine del giorno (che deve riguardare materie d'interesse sindacale e del lavoro) e l'eventuale partecipazione di responsabili sindacali esterni devono essere comunicati per iscritto, o con fonogramma o fax, almeno 5 giorni prima, al Capo d'Istituto. Per le assemblee fuori orario di servizio il preavviso è ridotto a 3 giorni.

In casi di urgenza, previo accordo con il Dirigente Scolastico, la convocazione può essere fatta in tempi più ristretti, sia per le assemblee in orario di servizio sia per quelle fuori orario di servizio.

La comunicazione relativa all'indizione dell'assemblea deve essere affissa all'albo dell'Istituzione scolastica e dei vari plessi, succursali e sedi staccate e/o coordinate e comunicata a tutto il personale interessato nella stessa giornata in cui perviene e, comunque, in tempo utile per consentire al personale in servizio presso queste istituzioni di esprimere la propria adesione.

Contestualmente all'affissione all'albo della comunicazione dell'assemblea, il Capo d'Istituto provvederà ad avvisare tutto il personale interessato mediante circolare interna (che deve essere firmata per presa visione) al fine di raccogliere in forma scritta la dichiarazione individuale di partecipazione del personale in servizio nell'orario dell'assemblea e conseguentemente predisporre gli opportuni adempimenti per consentire la partecipazione.

La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee, espressa in forma scritta dal personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale.

I partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad apporre firme di presenza, né ad assolvere ad altri ulteriori adempimenti.

Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato ha diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali senza decurtazione della retribuzione, per 10 ore pro capite per anno scolastico. Nel caso di assemblea che si svolga in una sede diversa da quella di servizio, il D. S. consentirà, per ogni dipendente che partecipa all'assemblea, in relazione all'orario di servizio del singolo dipendente ed ai tempi di percorrenza concordati per raggiungere la sede dell'assemblea, il tempo necessario per la partecipazione all'assemblea stessa. (in base alla normativa prevista dal Contratto Provinciale).

Il D. S. sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie e disponendo gli eventuali ingressi o uscite anticipate degli alunni. Queste si rendono necessarie qualora tutto il personale docente impegnato sulle prime o sulle ultime ore di lezione relative all'assemblea aderisca alla stessa.

Quando siano convocate le assemblee che prevedano la partecipazione del personale ATA, il Dirigente Scolastico e la RSU stabiliscono preventivamente il numero minimo di lavoratori necessario per assicurare i servizi essenziali alle attività indifferibili, coincidenti con l'assemblea.

Il personale contingentato va scelto prioritariamente tra i dipendenti ATA che non aderiscono all'assemblea e, in caso di adesione totale, attraverso una turnazione equa specificata nel Contratto di Istituto relativo al personale ATA.

Le assemblee che coinvolgono solo il personale ATA ed educativo possono svolgersi anche in orario intermedio.

Non possono essere convocate assemblee in ore coincidenti con lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami.

DIRITTO DEI DIPENDENTI DI PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE SINDACALI IN ORARIO DI SERVIZIO

Anche nel caso che, per eventuali restrizioni normative indipendenti dalla volontà dei soggetti sottoscrittori di questo Contratto Integrativo d'Istituto, non sia possibile accordare al dipendente il permesso (10 ore annue pro - capite) previsto dall'art. 2 del CCNQ 7/8/1998 e dall'art. 20 della legge 300 del 20/5/1970 per la partecipazione ad assemblee sindacali in orario di servizio, il Dirigente consentirà comunque al dipendente di partecipare all'assemblea sindacale, concedendo, a richiesta del lavoratore, il permesso orario di cui all'art. 22 del CCNL 4/8/1995.

e) SERVIZI MINIMI IN CASO DI ASSEMBLEA

Nel caso di adesione totale ad un'assemblea sindacale da parte dei collaboratori scolastici in servizio il Dirigente Scolastico, d'intesa con la RSU, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza

degli ingressi della scuola e il servizio di centralino. Verrà sempre rispettata la norma della turnazione.

ART. 5

CALENDARIO DEGLI INCONTRI

Le parti riconfermano quanto concordato in data 21 giugno 2001:

nel mese di giugno - settembre

Modalità e criteri di applicazioni delle relazioni sindacali

Organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA

Adeguamento degli organici del personale

Criteri di assegnazione dei docenti alle classi e piano delle attività programmate

nel mese di settembre - ottobre

Piano delle attività aggiuntive retribuite con il Fondo d'Istituto

Utilizzo delle risorse finanziarie e del personale per progetti, convenzioni ed accordi

Criteri per la fruizione dei permessi sull'aggiornamento - formazione e diritto allo studio

Utilizzazione dei servizi sociali

Sicurezza nei luoghi di lavoro

nel mese di gennaio

Verifica dell'organizzazione del lavoro per il personale ATA

nel mese di febbraio

Proposte di formazione classi e determinazione organici di diritto

nel mese di giugno

Organizzazione del servizio durante la pausa delle attività didattiche

ART. 6

RESPONSABILE PER LA L. 626 - SICUREZZA

In data 3/4/2001 la RSU e il D. S. concordano di riconfermare come rappresentante per la sicurezza l'insegnante D'Alessio pur non essendo rappresentante RSU ma comunque eletta dal Collegio dei Docenti.

Tale assegnazione viene ritenuta valida dalle parti nella contrattazione vigente.

PARTE II

AREA PERSONALE DOCENTE

ART. 1

PERMESSI BREVI

Per particolari esigenze personali i dipendente può fruire di permessi brevi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero di servizio e, comunque, per il personale docente sino ad un massimo di due ore.

I permessi brevi verranno recuperati entro i due mesi successivi. Si tratta di max 25 ore per i docenti della scuola dell'infanzia, max 24 ore per i docenti della scuola elementare, max 36 ore per il personale ATA.

Per la richiesta di permessi brevi il dipendente non deve fornire alcuna documentazione al D. S.

ART. 2

PERMESSI RETRIBUITI

Ai sensi dell'art. 49 lettera C del CCNL 26/5/99 a domanda del personale sono concessi nell'anno scolastico tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari.

Per gli stessi motivi sono fruibili sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica indipendentemente dalla possibilità di sostituire tale personale con altro in servizio, è quindi consentita la sostituzione con oneri a carico dell'Amministrazione. Per quanto riguarda la documentazione si rinvia alla disciplina prevista dall'art. 49 lettera C del CCNL 26/5/99

Il dipendente può fruire di tre dei sei giorni di ferie nel mese di settembre prima dell'inizio delle attività didattiche, fatta salva la libertà individuale di usufruirne in qualsiasi altro momento dell'anno scolastico.

ART. 3

ORARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE DURANTE I PERIODI DI INTERRUZIONE DELLE LEZIONI

Durante tutti i periodi di interruzione delle lezioni (vacanze estive, vacanze pasquali, periodo 1 settembre - inizio lezioni…………… il personale docente è tenuto a prestare servizio in tutte quelle attività programmate e deliberate dal Collegio dei Docenti ai sensi dell'art. 42 CCNL 4/8/95 così come ripreso dall'art. 24 comma 3 CCNL 26/5/99 e dal successivo accordo ARAN - Organizzazioni Sindacali di categoria 18/10/2000.

Il personale docente non è tenuto all'obbligo della firma e alla formale presenza nei giorni in cui non si svolgono tali attività.

ART. 4

FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

I permessi per il diritto allo studio (150 ore) sono concessi a tutti i lavoratori che ne hanno diritto secondo le modalità previste dall'art. 3 DPR n.295/88 e dal CCDP 28/11/95 integrato dal CCDP 4/12/97