CONTRATTO INTEGRATIVO
D'ISTITUTO DEL LICEO SCIENTIFICO
STATALE “GALILEI” DI
CIVITAVECCHIA RELATIVO AI CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO DI ISTITUTO
RELATIVO ALL’ANNO SCOLASTICO 2005/2006
Il giorno Mercoledì
21 dicembre 2005 presso la sede del Liceo Scientifico Statale “Galilei” Via
dell’Immacolata - Civitavecchia
TRA
LA DELEGAZIONE DI PARTE
PUBBLICA:
DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof.ssa Dini Francesca
LA RAPPRESENTANZA SINDACALE
UNITARIA:
RSU UNICOBAS: Prof. Di Gregorio Camillo
RSU UNICOBAS: Prof. Piermarini Massimo
RSU CGIL:
Prof.ssa Di Chiara Petronilla
e i seguenti rappresentanti sindacali
viene sottoscritto il
seguente contratto, ai sensi dell'art. 6 del
CCNL 2002/2005 del 24/7/2003.
Art. 1- CAMPO DI
APPLICAZIONE, DURATA, DECORRENZA
Le norme contenute nel
presente contratto si applicano a tutto il personale docente ed ATA in
servizio nella Scuola, sia
con contratto a tempo indeterminato che determinato e ha per oggetto i criteri
di ripartizione del fondo di Istituto relativo all’anno scolastico 2005/2006.
Il presente contratto decorre
dalla data di sottoscrizione e conserva validità fino al 31 agosto 2006;
esso viene applicato a
partire dall’anno scolastico 2005/2006 e conserva validità sino alla
stipulazione del successivo contratto integrativo di Istituto; potrà essere
sottoposto a verifica, nel corso della sua validità, su richiesta di uno dei
soggetti firmatari.
Alla scadenza il presente
contratto viene tacitamente rinnovato d’anno in anno qualora una delle parti
non abbia dato disdetta con comunicazione scritta, almeno tre mesi prima di
ogni singola scadenza.
In caso di disdetta, le
disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non sono sostituite
dal contratto successivo.
Si procederà comunque alla
stipula di un nuovo Contratto Collettivo Integrativo di Istituto a seguito
della stipula di un nuovo CCNL.
Art. 2 – INTERPRETAZIONE
AUTENTICA
Qualora insorgano
controversie sull’interpretazione del presente contratto, le parti si
incontrano entro 10 giorni dalla richiesta di cui al comma seguente, per
definire consensualmente il significato della clausola controversa.
Al fine di iniziare la procedura
di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta
all’altra parte, con l’indicazione della materia e degli elementi che rendono
necessaria l’interpretazione; la procedura si deve concludere entro 30 giorni.
Nel caso si raggiunga un
accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della
vigenza contrattuale.
Art. 3 – TRASPARENZA
Il Dirigente provvederà ad
affiggere all’albo tutti i prospetti analitici relativi al fondo dell’istituzione scolastica e alle
attività del P. O. F. , indicanti i nominativi, le attività, gli impegni orari
e i relativi importi; le parti convengono che l’affissione dei suddetti dati,
in quanto prevista da precise norme contrattuali in materia di rapporto di
lavoro, non costituisce violazione della riservatezza; una copia verrà
consegnata, a cura del Dirigente, anche a tutti i componenti della RSU
nell’ambito del diritto all’informazione successiva.
Art. 4 - CRITERI
GENERALI
Tenendo presente il Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto,
sono utilizzati i seguenti criteri generali
nelle modalità di utilizzazione del
personale docente:
1) assicurare la funzionalità del servizio scolastico;
2) assicurare l'efficacia del servizio scolastico;
3) assicurare la qualità del servizio scolastico;
4) assicurare, ove possibile, la continuità e/o
rotazione;
5) assicurare la valorizzazione delle competenze
professionali;
6) garantire i diritti contrattuali del personale;
7) assegnare le classi ai docenti evitando, ove possibile,
che agli stessi docenti vengano assegnate più classi V, al fine di rendere più
funzionali le operazioni inerenti lo svolgimento degli
esami di Stato;
8) assegnare le ore eccedenti l'orario cattedra, nel
rispetto della graduatoria intema, fra i docenti che abbiano dato la
disponibilità in merito, non superando comunque le 24 ore settimanali.
Il Dirigente è tenuto a precisare nelle circolari
inerenti le Assemblee d'Istituto e le uscite momentanee delle classi gli orari
senza dare adito ad equivoci interpretativi, date le responsabilità anche
penali conseguenti.
Art. 5 - MODALITÀ
D'UTILIZZO DEL PERSONALE DOCENTE PER LE SOSTITUZIONI
Le ore per la sostituzione
di docenti assenti saranno assegnate nel seguente ordine:
a) docente a disposizione utilizzato relativamente al
numero di ore settimanali di completamento cattedra;
b) docente che deve recuperare permessi brevi non nelle
ore a disposizione;
c) docente che deve recuperare, solo nelle proprie
classi, la riduzione d’orario deliberata dal Collegio dei Docenti per la sede
di Civitavecchia
d) altro docente che abbia dato la disponibilità ad
effettuare ore aggiuntive di supplenza in sostituzione dei colleghi assenti
(con retribuzione aggiuntiva ai sensi delle vigenti norme contrattuali).
Ai docenti, che si
dichiarino disponibili ad effettuare ore
aggiuntive di supplenza, oltre l’orario di cattedra, in sostituzione dei
colleghi assenti, viene riconosciuto, a titolo di incentivazione, un compenso
forfettario pari a euro 56,82; tale compenso si aggiunge a quello derivante
dalle ore di supplenza effettivamente svolte.
Il docente deve essere
avvertito non appena l'amministrazione ha notizia dell'assenza del docente da
sostituire.
Art. 6 - CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEI DOCENTI PER LE
ATTIVITÀ PREVISTE DAL PIANO DELL'OFFERTA
FORMATIVA
Per le attività
didattiche e progettuali adottate dal C. I. e dal C.d.D. nel POF, se più
docenti chiedono l'assegnazione alle medesime attività il dirigente scolastico
assegnerà l'incarico in base al seguenti criteri:
1 ) competenze possedute
coerenti con l'incarico (a parità di competenza è presa in considerazione
l'anzianità di servizio);
2) alternanza
nell'incarico, in caso di pari competenze e anzianità.
Si intende che non è opportuno assegnare più di due
incarichi ad ogni docente, che possono salire
a tre solo in caso di accertata indisponibilità degli
altri.
Per i docenti che svolgono tali attività si deve
stabilire a priori il numero di ore da retribuire e se si tratta di attività
funzionali o di insegnamento. Nell'affidamento dell'incarico sarà menzionata la
delibera del collegio e del Consiglio di Istituto. Copia dell'affidamento sarà
fornita alla RSU.
Flessibilità oraria individuale.
Il docente ha il diritto di chiedere al D. S. di
scambiare le ore di lezioni proprie con quelle di altro docente a condizione
che lo scambio sia pareggiato entro i tempi programmati per la prima scadenza
relativa alle valutazioni.
Numero delle ore di lezione settimanali.
Il numero delle ore di
lezione settimanali, comunque prestate, non può, di norma, superare le 24 ore.
Il docente può, previa autorizzazione compatibile con l'organizzazione
didattica e funzionale
dell'Istituto, effettuare
ore aggiuntive di insegnamento senza compenso. In tale ipotesi si configura, a
suo carico, un credito di ore che può essere utilizzato per fruire di permessi
brevi.
Interventi didattico
integrativi.
Gli interventi didattico
integrativi, affidati dal D. S. , su parere del consiglio di classe sono
assegnati ai docenti che abbiano dato la loro disponibilità, con preferenza per
quelli delle classi di appartenenza degli alunni o, in caso di aggregazione di
più gruppi alunni, del gruppo più consistente. In caso di impossibilità ad
effettuare gli IDEI, per i docenti che hanno superato il limite delle ore
settimanali, gli IDEI possono essere affidati ad altro docente della stessa
disciplina. Gli Idei, da finanziare con residui disponibili degli anni
precedenti (euro 8807,10 circa) possono essere affidati, compatibilmente con
le disponibilità finanziarie, a pacchetti di 10 ore per docente (in base
alle effettive necessità didattica) a coloro che si dichiarino disponibili
ad effettuarli. Il docente, una volta ricevuto l’incarico di effettuare
l’intervento didattico integrativo, può gestire in piena autonomia sia la
scansione temporale dell’intervento sia le modalità (per esempio corso di
recupero, sportello didattico ecc.). Il Dirigente informerà i docenti della
possibilità di attivare interventi didattico integrativi invitandoli a
comunicare la loro disponibilità e provvederà ad assegnare gli interventi
didattico integrativi ai singoli docenti con criteri di equità ed equilibrio in
base alle effettive necessità didattiche.
Attività progettuali.
La realizzazione del progetto sarà affidata dal D. S.
al progettista e, in subordine, al docente in
possesso di competenze che abbia dato la sua
disponibilità.
Gli esperti esterni saranno scelti, dal D. S. , su
proposta del progettista.
Per quanto riguarda i progetti autofinanziati o con
finanziamento esterno, va precisato che una quota del 12,5% deve essere
riservata al personale ATA che presti lavoro straordinario, assistenza,
supporto o collaborazione per la loro attuazione.
Art. 7 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE MANSIONI AL
PERSONALE ATA E SOSTITUZIONI
La definizione delle modalità di organizzazione del
lavoro è di competenza del Direttore dei servizi generali e amministrativi il
quale, previe riunioni con il personale e sentito il parere delle RSU,
formalizza l'organizzazione e l'orario di lavoro, e l'assegnazione ai plessi,
di tutto il personale ATA
in un piano che è affisso all'albo e con appositi
ordini di servizio scritti individualmente.
L'organizzazione e l'orario del lavoro è stabilita per
l'anno scolastico in funzione delle esigenze
prevedibili nei diversi periodi.
1) II D.S.G.A. assegnerà le mansioni secondo questi
criteri:
a) possesso d'esperienze già maturate ed acquisite;
b) possesso di competenze specifiche in relazione ai
compiti da eseguire;
c) preferenze espresse
Per la
sostituzione del personale assente si provvede applicando le disposizioni in vigore
e al verificarsi delle condizioni previste si provvede con urgenza alla nomina
del personale supplente.
Art. 8 -
INCARICHI SPECIFICI DEL PERSONALE ATA
Le parti prendono atto che
per il decorso anno scolastico 2004/2005 sono stati accreditati euro 3943,46
all’Istituto per gli
incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b), del CCNL 24/7/2003.
Le parti convengono di
utilizzare tale importo nei seguenti budget:
per incarichi specifici degli
assistenti amministrativi: euro 1568,40 (pari a circa 120 ore di lavoro);
per incarichi specifici dei
collaboratori scolastici: euro 1590,40 (pari a circa 140 ore di lavoro);
per incarichi specifici degli
assistenti tecnici:
euro 784,20 (pari a circa
60 ore di lavoro).
Le parti convengono che gli
importi residui, che non siano stati utilizzati per incarichi già svolti nel
decorso anno scolastico 2004/2005, possano essere utilizzati per incarichi da
svolgere nel corrente anno scolastico 2005/2006. Per incarichi finanziabili con
i suddetti residui, già accreditati all’Istituto, la retribuzione può anche
essere effettuata al termine dello svolgimento dell’incarico, senza attendere
la liquidazione di tutto il fondo di Istituto del corrente anno scolastico
2005/2006.
Le parti non sono in grado,
al momento della stipula del presente contratto, di prevedere l’importo esatto
dei fondi che saranno assegnati a questo Istituto per il corrente anno
scolastico per gli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b),
del CCNL 24/7/2003, ma convengono che tali fondi saranno ripartiti
con le stesse modalità usate per i residui, variando in maniera proporzionale
in dipendenza della disponibilità finanziaria; gli incarichi finanziati con
tali fondi saranno retribuiti in dipendenza della disponibilità finanziaria,
dopo l’accreditamento dei fondi medesimi.
In particolare le risorse disponibili per i
collaboratori scolastici verranno utilizzate anche per garantire il compenso dovuto
per ulteriori prestazioni di lavoro aggiuntivo per interventi specifici e
mirati di pulizia straordinaria e piccola manutenzione.
Il Dirigente informerà con sua circolare il personale
ATA della possibilità di svolgere i suddetti incarichi ed esaminerà le
dichiarazioni di disponibilità rese dai singoli dipendenti.
Su proposta del DSGA il Dirigente conferirà gli
incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b), del CCNL 24/7/2003 sulla base dei seguenti criteri, in
ordine di priorità:
a) professionalità
specifica richiesta, documentata sulla base dei titoli di studio e/o
professionali e delle
esperienze acquisite;
b) disponibilità degli
interessati.
Art. 9 - DISPOSIZIONI VARIE RIGUARDANTI IL PERSONALE
ATA
Conferma della riduzione
dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali
Viene confermata la
validità di quanto già concordato nell’art. 5 del contratto integrativo di
questo istituto firmato in data 1/6/2002 che viene qui integralmente riportato
tra virgolette:
“
1.
Le parti convengono che per l’Istituto esistono
le condizioni previste per la riduzione a 35 ore settimanali di lavoro per il
personale A.T. A..
2.
In relazione alle esigenze di servizio si
concorda pertanto che al personale ATA di questo istituto sia applicata, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto, una riduzione
di orario a 35 ore settimanali:
3.
Durante i periodi di attività didattica, il
personale potrà effettuare 36 o più ore settimanali di lavoro e recupererà
l’ora di riduzione dell’orario ordinario durante i periodi di sospensione delle
lezioni.
4.
Durante i periodi di interruzioni di attività
didattiche il personale effettuerà l’orario ridotto a 35 ore settimanali di
lavoro.
“
Ore eccedenti
Le prestazioni eccedenti
l'orario di servizio (straordinario) sono regolamentate come segue:
a) devono essere preventivamente ordinate o autorizzate
in forma scritta e con precisazione del relativo compenso;
b) devono essere retribuite secondo tabella oraria
contrattuale dal fondo d'istituto
c) possono essere convertite in riposi compensativi dietro
esplicita richiesta dell’interessato oppure in caso di comprovata mancanza di
risorse economiche di competenza del personale ATA.
Apertura pomeridiana
L’apertura pomeridiana della sede centrale di
Civitavecchia richiede la presenza di almeno due collaboratori scolastici; per
l’apertura pomeridiana della sede staccata di S. Marinella è richiesta la
presenza di almeno un collaboratore scolastico. E’ prevista anche l’apertura pomeridiana al
pubblico degli uffici di Segreteria, previa disponibilità del personale
interessato.
Turnazioni
Il personale interessato, al fine di garantire il
servizio, può optare o per l’effettuazione di turni o per lo straordinario. La
scelta tra le due alternative è mutuamente esclusiva e deve essere compatibile
con le esigenze organizzative.
Camminatore per fuori comune
Il personale ATA che eventualmente riceva occasionalmente
e in caso di mancanza dei camminatori ufficialmente incaricati il compito di
recarsi, per motivi di lavoro, fuori del comune sede di servizio, ha diritto di
ricevere un compenso pari a 3 ore di retribuzione ai sensi delle vigenti norme
contrattuali. Al personale compete anche il trattamento di missione e, a
richiesta, anche l’anticipo di missione.
Chiusura dell'Istituto
Su delibera del Consiglio di Istituto potrà essere
decisa la chiusura dell'istituto, o parte di esso, nei giorni prefestivi, non
soggetti alle attività didattiche, con contestuale recupero con attività
pomeridiane.
Formazione
II personale ATA ha diritto di partecipare alle
attività di formazione indette dall'amministrazione e ha diritto, previo
consenso del D.S.G.A., a partecipare ad ulteriori diverse attività di
formazione
compatibili con le esigenze di servizio. Le ore dedicate
alla frequenza di corsi di formazione, eccedenti
il normale orario di servizio, danno diritto al recupero con permessi oppure,
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, alla retribuzione.
Ferie
Le ferie devono essere concordate con il D.S.G.A., di
norma entro il 30 Aprile, al fine di consentire il regolare svolgimento del
servizio.
Codice di comportamento
II personale è tenuto alla conoscenza ed alla
osservanza delle norme previste dai codici disciplinari, previsti dal vigente
C.C.N.L., e deontologico della categoria.
Servizi minimi essenziali
In caso di sciopero il personale è tenuto solo nei
casi previsti dalle vigenti norme a garantire i servizi minimi essenziali
dichiarando in proposito la propria disponibilità preventiva. In caso di
mancata disponibilità il D.S.G.A. disporrà d'ufficio, a rotazione,
l'operatività dei servizi finanziari.
Art. 10 – RISORSE FINANZIARIE
DI ISTITUTO
Le risorse finanziarie di
Istituto per l’anno scolastico 2005/2006 sono le seguenti:
euro 2486,65 (CCNL 15/3/2001
art. 14 lett. b) (Solo personale
docente)
euro 6407,07 (CCNL 15/3/2001
art. 14 lett. c) (Solo personale
docente)
euro 1848,60 (CCNL 15/3/2001
art. 14 lett. d) (Solo personale ATA)
euro 14674,31 (CCNI 3/8/1999
art. 28 c. 1 lett. a) (Personale docente
e ATA)
euro 19057,21 (CCNI 3/8/1999
art. 28 c. 1 lett. c) (Personale
docente e ATA)
euro 7376,72 (CCNL 24/7/2003 art. 82 c. 1 lett.
a) (Personale docente e ATA)
euro 2297,88 (CCNL 24/7/2003 art. 82 c. 1 lett.
b) (Personale docente e ATA)
Si prevede inoltre una
disponibilità di residui degli anni precedenti (circa 9000 euro).
Il totale delle risorse
diponibili per l’a. s. 2005/2006 è quindi pari a euro 63148,44
Viene istituito un budget di euro
14095,30 per la retribuzione di alcune funzioni o incarichi
indispensabili per il funzionamento dell’Istituto, svolti dal personale docente
ed ATA.
Allo scopo di assicurare una
equilibrata ripartizione tra personale ATA e personale docente, si conviene, a
titolo orientativo, di destinare il 31%
circa del fondo rimanente
(euro 63148,44 – 14095,30 = 49053,14) al personale ATA e il rimanente 69% al personale
docente. Di conseguenza per il personale ATA sono disponibili euro 15206,47 mentre per il personale docente sono disponibili euro 33846,67.
La quota spettante al
personale ATA viene ulteriormente suddivisa nelle seguenti parti:
-
euro 5068,82 (corrispondenti ai 6/18 della quota ATA) per i
compensi spettanti al personale di segreteria (vedi seguente art.
16);
-
euro 7603,24 (corrispondenti ai 9/18 della quota ATA) per i
compensi spettanti ai collaboratori scolastici (vedi seguente art.
17);
-
euro 2534,41 (corrispondenti ai 3/18 della quota ATA) per i compensi spettanti agli assistenti tecnici (vedi seguente art. 18).
Art. 11 - ATTIVITA' RETRIBUITE CON IL FONDO
A tutto il personale docente
ed ATA incaricato di svolgere attività aggiuntive è corrisposto il compenso
orario previsto dalle vigenti norme contrattuali.
Il compenso per le attività
aggiuntive è erogato di norma per le ore effettivamente prestate in aggiunta al
normale orario di lavoro. Per il personale docente, ove non sia possibile una
quantificazione oraria dell’impegno, sono previsti compensi forfettari su una
base oraria di riferimento. Per il personale ATA una parte dell’impegno
aggiuntivo può essere considerato come intensificazione dell’attività
lavorativa quindi prestato nel normale orario di lavoro.
All’inizio di ogni anno
scolastico è predisposto un piano dettagliato delle attività aggiuntive con
indicazione dei nominativi del personale e delle ore assegnate, che sarà
affisso all’albo.
In seguito all’approvazione
da parte del Consiglio di Istituto il Dirigente Scolastico provvede all’attribuzione
degli incarichi con atti formali individuali sottoscritti per accettazione da
parte degli interessati.
Art. 12 - RETRIBUZIONE DEI
COORDINATORI, DEI SEGRETARI DEI CONSIGLI DI CLASSE E DEI DOCENTI IMPEGNATI NEI
GLH
Ai docenti coordinatori di classe
è riconosciuto un compenso forfettario annuo corrispondente a 12 ore aggiuntive
non di insegnamento.
Ai docenti
segretari-verbalizzatori dei consigli di classe è riconosciuto un compenso
forfettario corrispondente a 7 ore aggiuntive non di insegnamento.
A tutti i docenti impegnati
nei consigli di classe straordinari GLH è riconosciuto un compenso forfettario
corrispondente a 1 ora aggiuntiva non di insegnamento per ogni riunione.
Art. 13- RETRIBUZIONE DELLE PROVE PER IL DEBITO FORMATIVO E DELLE SIMULAZIONI DI TERZA PROVA SVOLTE
FUORI DELL’ ORARIO DI LEZIONE OBBLIGATORIO
I docenti che effettuano
prove di verifica del debito formativo oppure di simulazione di terza prova in
orario eccedente l’orario di lezione obbligatorio sono retribuiti con il
compenso previsto dalle vigenti norme contrattuali per le attività aggiuntive
di insegnamento.
Ai docenti che effettuano la correzione di test relativi a Concorsi
scolastici nazionali o internazionali spetta, a titolo forfettario, la
retribuzione di un’ora con il compenso previsto dalle vigenti norme
contrattuali per le attività aggiuntive di insegnamento.
Art. 14- RETRIBUZIONE DEI DOCENTI
COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il compenso forfettario
annuo, a carico del fondo della Scuola, per il docente collaboratore vicario
del Dirigente Scolastico viene calcolato in misura corrispondente a 160 ore
aggiuntive non di insegnamento.
Il compenso forfettario
annuo, a carico del fondo della Scuola, dovuto al docente collaboratore e ai responsabili
di plesso della sede centrale e della sede staccata di S. Marinella, che
svolgono attività di collaborazione continuativa con il Dirigente Scolastico,
viene calcolato in misura corrispondente a 120 ore aggiuntive non di
insegnamento; tale retribuzione viene inquadrata nell’ambito del budget di euro
14095,30
per le funzioni o incarichi indispensabili per il funzionamento
dell’Istituto, istituito nell’art. 10 del presente contratto. Le parti
concordano sull’istituzione delle suddette funzioni di docenti collaboratori
con il Dirigente per il corrente anno scolastico 2005/2006, in considerazione
della situazione contingente dell’Istituzione scolastica e soprattutto della
Sede Staccata di S. Marinella, ma convengono che per il futuro anno scolastico
2006/2007 le suddette funzioni siano ridotte nuovamente a tre, come per gli
anni scolastici precedenti.
Nel caso che nel corso
dell’anno scolastico si verifichi un eventuale avvicendamento di diversi
docenti nello svolgimento di una delle suddette funzioni di collaborazione, i
sopra citati compensi annui verranno suddivisi tra i docenti interessati in
misura proporzionale alle rispettive durate di permanenza nella funzione.
I compensi dei collaboratori,
del vicario e del fiduciario possono cumularsi con quelli relativi ad incarichi
o attività, diverse da quella di collaborazione, deliberate dagli organi
collegiali competenti.
Per le funzioni strumentali
al piano dell'offerta formativa si
conviene che l’importo che sarà accreditato alla scuola verrà ripartito in
maniera equa tra le varie funzioni; nel caso che più docenti condividano la
stessa funzione, verrà ripartito tra essi il compenso relativo; il Dirigente
può concordare con la RSU alcune differenziazioni di compenso a beneficio di
determinate funzioni che abbiano imposto ai docenti interessati un carico di
lavoro particolarmente gravoso.
Art. 15- COMPENSO PER IL DIRETTORE DEI
SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Il compenso per il direttore
dei servizi generali e amministrativi
(DSGA) a carico del fondo d’Istituto viene determinato ai sensi dell’art. 87
comma 3 del CCNL 24/7/2003; per garantire la copertura di tale compenso viene previsto
un impegno complessivo massimo pari a 1647 euro, inquadrato nell’ambito
del budget di euro 14095,30 per le funzioni o incarichi indispensabili per il funzionamento
dell’Istituto, istituito nell’art. 10 del presente contratto.
Nell’ambito di tale impegno
finanziario vengono riconosciuti al DSGA i seguenti compensi.
Al DSGA (1 unità) è accordato
un compenso forfettario pari a 45 ore di attività aggiuntive retribuite ai
sensi delle vigenti disposizioni contrattuali come riconoscimento per
l’intensificazione delle prestazioni lavorative dovuta alla insufficienza degli
organici, per l’intensificazione delle prestazioni lavorative dovuta al sempre
crescente aumento delle incombenze ricollegabile anche a particolari forme di
organizzazione del lavoro connesse all’autonomia delle istituzioni scolastiche,
per l’effettuazione di eventuali turni pomeridiani nell’ambito della
flessibilità del lavoro,
per il ricorso alla turnazione al fine di assicurare
l’apertura della Segreteria in orario pomeridiano, per garantire il supporto al
funzionamento delle attività previste nel Piano dell’Offerta Formativa (POF) di
questa Istituzione scolastica, per assistenza e supporto ai progetti del P.O.F..
Le residue risorse ( 905,85 euro
corrispondenti a 55 ore) del budget complessivo di 1647 euro, più le eventuali
somme residue non utilizzate per coprire i compensi precedentemente elencati in
questo articolo, vengono utilizzate per garantire al DSGA il compenso per
ulteriori prestazioni di lavoro straordinario, per la retribuzione delle ore
dedicate alla frequenza di corsi di
formazione, eccedenti il normale orario di servizio, per lo svolgimento
di ulteriori incarichi specifici eventualmente assegnati dal Dirigente
scolastico e per assistenza e supporto a progetti finanziati con risorse
dell'UE, da enti pubblici e da soggetti privati.
Eventuali risorse non
utilizzate dal DSGA potranno essere impegnate per altre voci del presente
contratto. Nel caso che il budget previsto nel presente articolo si riveli non
sufficiente, si procederà al recupero delle ore prestate in eccedenza.
Art. 16- COMPENSO PER IL
PERSONALE DI SEGRETERIA
Per garantire la copertura
del compenso per il personale di segreteria a carico del fondo d’Istituto viene istituito un budget complessivo pari a 5068,82 euro.
Nell’ambito di tale budget viene
riconosciuto al personale di segreteria (6 unità) un compenso forfettario pari a 45 ore di attività aggiuntive retribuite ai sensi delle vigenti
disposizioni contrattuali come riconoscimento per l’intensificazione delle prestazioni
lavorative dovuta alla insufficienza degli organici, per l’intensificazione
delle prestazioni lavorative dovuta al sempre crescente aumento della
complessità delle incombenze ricollegabile anche a particolari forme di
organizzazione del lavoro connesse all’autonomia delle istituzioni scolastiche,
per l’effettuazione di eventuali turni pomeridiani nell’ambito della
flessibilità del lavoro,
per il ricorso alla turnazione al fine di assicurare
l’apertura della Segreteria in orario pomeridiano, per garantire il supporto al
funzionamento delle attività previste nel Piano dell’Offerta Formativa (POF) di
questa Istituzione scolastica, per assistenza e supporto a progetti del P.O.F..
Le residue risorse (1259,12 euro corrispondenti a circa 96 ore) del budget complessivo di
5068,82
euro, più le eventuali somme residue non utilizzate per coprire i
compensi precedentemente elencati in questo articolo, vengono utilizzate per
garantire al personale di segreteria il compenso per ulteriori prestazioni di
lavoro straordinario, per la
retribuzione delle ore dedicate alla frequenza di corsi di formazione, eccedenti il normale orario di
servizio, per lo svolgimento di ulteriori incarichi specifici eventualmente
assegnati dal Dirigente scolastico.
Eventuali risorse non
utilizzate dal personale di segreteria potranno essere impegnate per altre voci
del presente contratto. Nel caso che il budget previsto nel presente articolo
si riveli non sufficiente, si procederà al recupero delle ore prestate in
eccedenza.
Art. 17- COMPENSO PER I COLLABORATORI SCOLASTICI
Per garantire la copertura
del compenso per i collaboratori scolastici a carico del fondo d’Istituto viene istituito un budget complessivo pari a 7603,24 euro.
Le parti sono concordi
innanzitutto nel rilevare come le disposizioni finanziarie degli ultimi anni si
siano accanite in modo particolare nel ridurre l’organico di questa categoria
di personale.
Di conseguenza le parti
rilevano che il carico di lavoro che grava sui collaboratori scolastici è
cresciuto in modo vistoso ed è diventato particolarmente oneroso.
Anche per tali motivi, nell’ambito
di tale budget viene riconosciuto ai collaboratori scolastici (9 unità) un compenso forfettario pari a 50 ore di attività aggiuntive retribuite ai sensi delle vigenti
disposizioni contrattuali come riconoscimento per l’intensificazione delle
prestazioni lavorative dovuta alla insufficienza degli organici, per
l’intensificazione delle prestazioni lavorative dovuta al sempre crescente
aumento dei carichi di lavoro ricollegabile anche a particolari forme di
organizzazione del lavoro connesse all’autonomia delle istituzioni scolastiche,
per l’effettuazione di eventuali turni pomeridiani nell’ambito della
flessibilità del lavoro,
per il ricorso alla turnazione, al fine di assicurare
l’apertura dell’Istituto in orario pomeridiano, per garantire il supporto al
funzionamento delle attività previste nel Piano dell’Offerta Formativa (POF) di
questa Istituzione scolastica, per assistenza e supporto a progetti del P. O.
F..
Le residue risorse (2453,76 euro
corrispondenti a circa 216 ore)
del budget complessivo di 7603,24 euro, più le
eventuali somme residue non utilizzate per coprire i compensi precedentemente
elencati in questo articolo, vengono utilizzate per garantire ai collaboratori
scolastici il compenso per ulteriori prestazioni di lavoro aggiuntivo per
interventi specifici e mirati di pulizia straordinaria e piccola manutenzione,
per la retribuzione delle ore dedicate alla frequenza di corsi di formazione, eccedenti il normale orario di
servizio, per lo svolgimento di ulteriori incarichi specifici eventualmente
assegnati dal Dirigente scolastico.
Eventuali risorse non
utilizzate dai collaboratori scolastici potranno essere impegnate per altre
voci del presente contratto.
Nel caso che il budget
previsto nel presente articolo si riveli non sufficiente, si procederà al
recupero delle ore prestate in eccedenza.
Art. 18 - COMPENSO PER GLI
ASSISTENTI TECNICI
Per garantire la copertura
del compenso per gli assistenti tecnici a carico del fondo d’Istituto viene istituito un budget complessivo pari a 2534,41 euro.
Nell’ambito di tale budget viene
riconosciuto agli assistenti tecnici (3
unità) un compenso forfettario pari
a 45 ore di attività aggiuntive retribuite ai sensi delle
vigenti disposizioni contrattuali come riconoscimento per l’intensificazione delle
prestazioni lavorative dovuta alla insufficienza degli organici, per
l’intensificazione delle prestazioni lavorative dovuta al sempre crescente
aumento dei carichi di lavoro ricollegabile anche a particolari forme di
organizzazione del lavoro connesse all’autonomia delle istituzioni scolastiche,
per l’effettuazione di eventuali turni pomeridiani nell’ambito della
flessibilità del lavoro,
per il ricorso alla turnazione, al fine di assicurare
l’apertura dei laboratori in orario pomeridiano, per garantire il supporto al
funzionamento delle attività previste nel Piano dell’Offerta Formativa (POF) di
questa Istituzione scolastica, per
assistenza e supporto a progetti del P. O. F..
Agli assistenti tecnici che
prestino la loro opera di assistenza e supporto in più di un laboratorio è
accordato un compenso forfettario pari a 10 ore di attività aggiuntive
retribuite ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali come riconoscimento
per l’intensificazione delle prestazioni lavorative.
Le residue risorse (508,56 euro corrispondenti a circa 39 ore) del budget complessivo di 2534,41
euro, più le eventuali somme residue non utilizzate per coprire i
compensi precedentemente elencati in questo articolo, vengono utilizzate per
garantire agli assistenti tecnici il compenso per ulteriori prestazioni di
lavoro straordinario, per la
retribuzione delle ore dedicate alla frequenza di corsi di formazione, eccedenti il normale orario di
servizio, per lo svolgimento di ulteriori incarichi specifici eventualmente
assegnati dal Dirigente scolastico.
Eventuali risorse non
utilizzate dagli assistenti tecnici potranno essere impegnate per altre voci
del presente contratto. Nel caso che il budget previsto nel presente articolo
si riveli non sufficiente, si procederà al recupero delle ore prestate in
eccedenza.
Art. 19 – RIPARTIZIONE DEI
COMPENSI FORFETTARI DEL PERSONALE ATA
In caso di prolungata assenza
che dia luogo alla nomina di un supplente i compensi forfettari devono essere
ripartiti tra il titolare e il supplente in maniera proporzionale al periodo
effettivo di servizio.
Art. 20 – INCARICHI DA
AFFIDARE AL PERSONALE ATA
Sono previsti i seguenti
budget per incarichi, da affidare al personale ATA, con copertura finanziaria
da inquadrare nell’ambito del budget di
euro 14095,30 per le funzioni o incarichi indispensabili per il
funzionamento dell’Istituto, istituito nell’art. 10 del presente contratto:
voce |
Quota
Or. |
Nr.
Addetti |
Nr.Ore |
Spesa |
Max 3
Camminatori |
11,36 |
|
85 |
965,60 |
Assistenza
Handicap e pronto soccorso S.Marinella |
11,36 |
1 |
50 |
568,00 |
Pronto
soccorso Civitavecchia |
11,36 |
1 |
25 |
284,00 |
Piccola
Manutenzione Civitavecchia |
11,36 |
1 |
60 |
681,60 |
Piccola
Manutenzione S.Marinella |
11,36 |
1 |
30 |
340,80 |
Fotocopie+Ciclostile |
11,36 |
2 |
30 |
681,60 |
Incarichi
extra non previsti al momento della sigla |
13,07 |
1 |
50 |
653,50 |
Il Dirigente informerà con sua circolare il personale
ATA della possibilità di svolgere i suddetti incarichi con sua circolare ed
esaminerà le dichiarazioni di disponibilità rese dai singoli dipendenti; la
relativa retribuzione viene precisata dal Dirigente nella lettera di incarico.
Su proposta del DSGA il Dirigente conferirà gli
incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
a) professionalità
specifica richiesta, documentata sulla base dei titoli di studio e/o
professionali e delle
esperienze acquisite;
b) disponibilità degli
interessati.
I sopra elencati budget, per
esigenze di servizio, possono anche eventualmente essere ripartiti dal
Dirigente tra più lavoratori, previa disponibilità degli interessati.
In caso di comprovata mancanza di risorse finanziarie, le
ore eventualmente effettuate in eccedenza saranno recuperate dal personale su
disposizione del D. S. G. A.
Art. 21 - UTILIZZO DELLE
RISORSE PER LAVORO STRAORDINARIO
Il compenso forfettario del personale
ATA di cui agli articoli 16, 17 e 18 del presente contratto copre solo il lavoro
straordinario prestato per le due aperture pomeridiane settimanali
dell’Istituto e per le aperture pomeridiane della scuola necessarie per le
riunioni degli Organi collegiali, per le attività integrative e istituzionali della
scuola e per i progetti del P. O. F..
Per quanto riguarda il lavoro straordinario prestato
dal personale ATA per i progetti autofinanziati o con finanziamento esterno, va
precisato che esso deve essere retribuito attingendo dalla quota del 12,5% prevista dall’art.. 6 del presente contratto;
quest’ultima quota compete al personale ATA anche nel caso che nello stesso
pomeriggio si svolgano contemporaneamente attività istituzionali del P.O.F. e
progetti autofinanziati o con finanziamento esterno.
ART. 22 – ASSENZE DEL PERSONALE ATA NON SOSTITUIBILE CON PERSONALE SUPPLENTE
TEMPORANEO
Le parti convengono che per assenze brevi dovute a
malattia, permessi retribuiti, Legge n. 104/92 e servizio il personale che riceve
dal DSGA l’incarico di sostituire quello assente ha diritto
all’intensificazione della prestazione aggiuntiva per il lavoro svolto.
La sostituzione del personale assente di solito, anche
se non necessariamente, richiede dal dipendente
una prestazione lavorativa oltre l’orario giornaliero di servizio.
La sostituzione del personale è disposta dal DSGA, per
effettive esigenze di servizio, e deve
essere retribuita nella misura di due ore per ogni sostituzione effettuata.
Le parti esaminano le ore effettuate dal personale per
la sostituzione dei colleghi assenti negli anni precedenti e prendono atto dei
seguenti dati di fatto:
1) la media annua delle ore effettuate da ciascun
dipendente per le sostituzioni è di circa 30;
2) generalmente i doveri derivanti da tale sostituzione
hanno richiesto dal personale una prestazione di lavoro straordinario oltre il
consueto orario di servizio;
3) tali ore non sono mai state retribuite negli anni
precedenti per mancanza di risorse finanziarie ed il personale ha dovuto
ripiegare sul recupero di tali ore.
Prevedendo anche per il corrente anno scolastico la stessa mancanza di
risorse finanziarie necessarie per garantire tale retribuzione, le parti
concordano quanto segue. In sostituzione di tale retribuzione ciascuna unità di
personale ATA potrà usufruire fino a un massimo di 7 giorni lavorativi di
riposo compensativo da fruire nei periodi di sospensione dell’attività
didattica, garantendo comunque il servizio necessario per l’apertura della scuola.
In aggiunta, sempre per lo stesso motivo, il
personale compenserà il lavoro prestato
in eccedenza per la sostituzione dei colleghi assenti con le ore di recupero
dovute per la chiusura dell’Istituto nei giorni prefestivi deliberata dal
Consiglio di Istituto; di conseguenza il personale ATA recupererà tali ore
mediante la sostituzione dei colleghi assenti, che sarà comunque garantita in
ogni caso a cura del personale presente. Non saranno previsti altri compensi
per la sostituzione dei colleghi assenti, oltre quelli contemplati dal presente
articolo.
Art. 23 - RETRIBUZIONE DEI DOCENTI ACCOMPAGNATORI NEI
VIAGGI DI ISTRUZIONE
Ai docenti incaricati di
accompagnare gli alunni nei viaggi di istruzione di durata superiore alle 24
ore viene riconosciuto un compenso pari a
Euro 50 per ogni notte trascorsa in viaggio oppure in albergo.
La stessa retribuzione viene
riconosciuta anche al personale ATA che, per eventuale carenza di docenti, si
renda disponibile a coadiuvare gli insegnanti accompagnatori nei viaggi di
istruzione.
Per quanto riguarda il numero
degli accompagnatori le parti concordano sull’opportunità di rispettare quanto
disposto dalla Circolare
Ministeriale 14 ottobre 1992, n. 291:
“si conviene che nella programmazione
dei viaggi debba essere prevista la presenza di almeno un
accompagnatore ogni quindici alunni”.
Le parti convengono che il
numero degli accompagnatori debba essere stabilito dopo attenta valutazione del
tipo di viaggio, degli alunni e della disponibilità dei docenti.
In caso di
gratuità inferiori al numero degli accompagnatori necessari, la scuola si farà
carico della quota dell’accompagnatore non coperto dalle gratuità.
Art. 24 - COMPENSO PER ELABORAZIONE ATTIVITÀ SVOLTE IN
ORARIO DI LEZIONE
Al personale docente impegnato in attività integrative, previste dal POF, da svolgersi durante l’ordinario orario di lezione, spetta un compenso per la preparazione e l’elaborazione di dette attività; a tale scopo viene prevista una spesa complessiva pari a 1097,79 euro, corrispondenti
a 69
ore di attività aggiuntive non di insegnamento calcolate ai sensi delle vigenti
norme contrattuali.
Art. 25 - COMPENSO PER IL PERSONALE DOCENTE COINVOLTO
NELLA RIDUZIONE D’ORARIO DELLA SEDE CENTRALE DI CIVITAVECCHIA
Ai sensi dell’art. 86 comma 2 lett. A), al
personale docente, che deve recuperare la riduzione d’orario deliberata dal
collegio dei docenti per la sede centrale di Civitavecchia, e che per tale
motivo ha in orario un’ora settimanale supplementare di disposizione per
supplenze solo nelle proprie classi, come riconoscimento per la flessibilità organizzativa e
didattica connessa alla flessibilità
dell'orario ed alla sua intensificazione mediante una diversa scansione dell'ora di lezione, viene
attribuito un compenso forfettario pari a euro 56,82.
Art. 26 - COMPENSO PER IL PERSONALE DOCENTE IMPEGNATO IN CLASSI CON ALUNNI PORTATORI
DI HANDICAP
Al personale docente, che insegna in classi
con alunni portatori di
handicap, viene attribuito, in riconoscimento del maggior
impegno richiesto dall’attività didattica, un compenso forfettario pari a euro
56,82.
Art. 27 - RETRIBUZIONE DEI REFERENTI
Ai docenti REFERENTI
(12 unità) viene
attribuito un compenso forfettario pari a
3
ore di
attività aggiuntive non di insegnamento calcolate ai sensi delle vigenti norme
contrattuali.
Art. 28 -
RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DOCENTE IMPEGNATO NELLE COMMISSIONI
Sono previsti, per le
commissioni elencate, i seguenti budget da ripartire tra i componenti delle
commissioni stesse in base alle presenze risultanti dagli atti relativi ai
lavori della commissione:
voce |
Quota
Or. |
Nr.
Addetti |
Nr.Ore |
Spesa |
Comm.
Viaggi |
15,91 |
6 |
5 |
477,30 |
Comm.
Form.classi |
15,91 |
5 |
5 |
397,75 |
Comm.
Orientamento |
15,91 |
2 |
10 |
318,20 |
Comm.
Privacy |
15,91 |
3 |
3 |
143,19 |
Comm.
Sicurezza |
15,91 |
7 |
3 |
334,11 |
Comm.
Grad int |
15,91 |
2 |
8 |
254,56 |
Comm. Acq
e coll |
15,91 |
6 |
2 |
190,92 |
Comm
Orario CV |
15,91 |
1 |
30 |
477,30 |
Comm
Orario SM |
15,91 |
1 |
18 |
286,38 |
Comm POF |
15,91 |
7 |
5 |
556,85 |
Comm
Elett |
15,91 |
2 |
10 |
318,20 |
Comm.
Teatro |
15,91 |
2 |
5 |
159,10 |
resp.
Laboratori |
15,91 |
8 |
3 |
381,84 |
resp.
Palestra |
15,91 |
2 |
3 |
95,46 |
resp.
Aula music |
15,91 |
1 |
3 |
47,73 |
resp.
Bibliot |
15,91 |
2 |
6 |
190,92 |
Per quanto riguarda la
partecipazione dei docenti alle varie commissioni, si stabilisce che non si
possa far parte di più di due commissioni. La partecipazione ad ogni
commissione viene retribuita in base
agli atti ufficiali (verbali) sotto la diretta responsabilità del Presidente
della Commissione.
Art. 29 - PROGETTI
DEL POF CON RETRIBUZIONE A CARICO DEL FONDO D’ISTITUTO
E’ previsto un
impegno finanziario pari a 2740,90 euro
corrispondenti a 172 ore di attività
aggiuntive non di insegnamento calcolate ai sensi delle vigenti norme
contrattuali per compensi dovuti per
progetti del POF con retribuzione a
carico del fondo d’istituto.
Art. 30 - LETTERA DI INCARICO
E REGISTRO DEGLI INCARICHI
Il Dirigente Scolastico affiderà gli
incarichi relativi all'effettuazione di prestazioni aggiuntive con una lettera in cui sarà indicato: il tipo di
attività e gli impegni conseguenti; il
compenso forfettario o orario, specificando in questo caso il numero massimo di
ore che possono essere retribuite; le
modalità di certificazione dell'attività;
i termini e le modalità di pagamento.
Viene istituito anche un
registro sintetico degli incarichi sul quale deve essere immediatamente
registrato ogni incarico contestualmente al momento dell’assegnazione; su tale
registro ad ogni lavoratore è assegnata una pagina sulla quale devono essere
riportati in maniera sommaria gli incarichi ricevuti e i relativi compensi con
la firma di convalida del Dirigente e del lavoratore per accettazione; ogni lavoratore
deve controllare assieme al Dirigente attentamente la sua pagina e segnalare
immediatamente al Dirigente eventuali errori o lacune. Non saranno retribuiti
incarichi che non risultino dal registro. Il lavoratore ha diritto di rifiutare
di svolgere incarichi che non vengano riportati sul registro. Il fondo verrà
liquidato sulla base delle risultanze del registro. Non saranno ammessi altri
moduli di autodichiarazione del lavoro svolto da parte dei lavoratori.
Art. 31 - LIQUIDAZIONE DEI
COMPENSI
I compensi a carico del fondo
sono liquidati non oltre 30 giorni dall'accreditamento dei fondi in riferimento
alle risorse previste dal presente contratto; eventuali somme derivanti da utilizzo di risorse accantonate in
precedenti esercizi saranno liquidate dopo il visto di congruità dei revisori
dei conti.
Art. 32 – COPERTURA FINANZIARIA DEGLI ARTICOLI DEL
PRESENTE CONTRATTO
Per la copertura
dell’art. 5 (disponibilità supplenze a
pagamento) si stima un impegno di euro |
397,74 |
Per la copertura
dell’art. 6 (interventi didattico
integrativi) si stima un impegno di euro |
8807,10 |
Per la copertura
dell’art. 12 (retribuzione dei
coordinatori e dei segretari) si stima un impegno di euro |
8543,67 |
Per la copertura
dell’art. 14 (retribuzione dei docenti collaboratori del D.S.) si stima un impegno di euro |
8273,20 |
Per la copertura
dell’art. 15 (compenso per il DSGA) si
stima un impegno di euro |
1647,00 |
Per la copertura
dell’art. 16 (compenso per il personale di segreteria) si stima un impegno di
euro |
5068,82 |
Per la copertura
dell’art. 17 (Compenso per i
collaboratori scolastici) si stima un impegno di euro |
7603,24 |
Per la copertura
dell’art. 18 (Compenso per gli
assistenti tecnici) si stima un impegno di euro |
2534,41 |
Per la copertura
dell’art. 20 (incarichi da affidare al
personale ATA) si stima un impegno di euro |
4175,10 |
Per la copertura
dell’art. 23 (retribuzione dei docenti
accompagnatori) si stima un impegno di euro |
4500,00 |
Per la copertura
dell’art. 24 (elaborazione delle
attività in orario di lezione) è previsto un impegno di euro |
1097,79 |
Per la copertura
dell’art. 25 (Retribuzione dei docenti per flessibilità) si stima un impegno
di euro |
1875,06 |
Per la copertura
dell’art. 26 (Compenso per i docenti
in classi con handicap) si stima un impegno di euro |
681,84 |
Per la copertura
dell’art. 27 (Compenso per i docenti referenti) si stima un impegno di euro |
572,76 |
Per la copertura dell’art.
28 (Retribuzione dei docenti impegn. in commissioni) si stima un impegno di
euro |
4629,81 |
Per la copertura
dell’art. 29 (Progetti del POF a carico del fondo d’istituto) è previsto un impegno di euro |
2740,90 |
Il Totale delle risorse
impegnate è di euro |
63148,44 |
Art. 33 – OBBLIGHI
DEL PERSONALE DOCENTE DURANTE L’ASSEMBLEA D’ISTITUTO DEGLI
STUDENTI
Le parti sono concordi nel
ritenere che l’eventuale appello effettuato dal docente della prima ora di
lezione costituisce un atto di collaborazione volontaria con la Presidenza e
non un obbligo contrattuale di servizio.
La normativa vigente è
infatti molto chiara nell’affermare che i docenti possono assistere
all’assemblea degli studenti solo se lo desiderano; di conseguenza, la
partecipazione dei docenti all’assemblea di Istituto degli studenti è del tutto facoltativa e non può costituire un
obbligo di servizio.
Eventuali turni organizzati
per rilevare la presenza degli studenti all’assemblea di Istituto possono
riguardare esclusivamente i docenti espressamente disponibili in tal senso e
non costituiscono un obbligo di servizio.
Nel caso in cui l’ora quindicinale
di ricevimento di qualche docente cada nel giorno dell’Assemblea di Istituto
degli studenti, i docenti interessati, che intendano avvalersi della facoltà
di “non recarsi a scuola”,
riconosciuta dai numerosi riferimenti normativi vigenti in materia, sono tenuti
a comunicare a tutte le loro classi, con annotazione scritta sul registro di
classe, la sospensione del ricevimento e il rinvio dello stesso alla settimana
seguente. In caso di mancato avvertimento anche di una sola classe i docenti dovranno comunque effettuare l’ora
di ricevimento dei genitori.
ART. 34 ORARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE
DURANTE I PERIODI DI
INTERRUZIONE DELLE LEZIONI.
Durante tutti i periodi di
interruzione dell'attività didattica (vacanze estive, vacanze pasquali, vacanze natalizie, periodo
1 settembre – inizio delle lezioni; periodo successivo al termine dell'attività
didattica, periodo di svolgimento di eventuali "corsi di recupero",
assemblee degli studenti, ecc.) il personale docente è tenuto a prestare
servizio solo nelle attività programmate e deliberate dal Collegio dei docenti
ai sensi dell’art. 27 del CCNL del
24/7/2003.
Pertanto, i docenti non sono
tenuti all'obbligo della firma e alla formale presenza nella scuola nei giorni
in cui non si svolgono tali attività.
ART. 35 ESAME CONGIUNTO - CONCERTAZIONE
Ciascuno dei soggetti di
parte sindacale, titolari del diritto di informazione preventiva e successiva,
ricevuta l’informazione preventiva può chiedere - entro 5 giorni - un esame congiunto su eventuali materie
oggetto di controversia, anche in relazione a singole situazioni di fatto
causate da provvedimenti non ritenuti coerenti con la normativa vigente.
II Dirigente informa gli
altri soggetti e procede, entro tre giorni dalla richiesta, a convocare un
apposito incontro. In detto incontro le
parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto
che deve concludersi entro
5 giorni.
Durante tale periodo le parti
non assumono iniziative unilaterali ed ogni disposizione od ordine
di servizio relativo al
contenzioso perde valenza e viene congelato. Gli incontri possono
concludersi con un’intesa; in
caso di disaccordo deve essere redatto apposito verbale
in cui risultino le diverse
posizioni e continuato l'iter contrattualmente stabilito presso il CSA.
Permanendo il disaccordo,
permane il congelamento di ogni disposizione od ordine di servizio relativo al
contenzioso fatta salva la necessità per l'Amministrazione di procedere ad
adempimenti di particolare urgenza, previa informazione alla RSU.
Art. 36 – INFORMAZIONE - MONITORAGGIO E VERIFICA
Il Dirigente Scolastico
fornirà alla RSU:
• L'informazione preventiva
circa le attività aggiuntive da retribuire con il fondo della Scuola;
• L'informazione successiva,
dopo che gli incarichi sono stati attribuiti.
DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof.ssa Dini Francesca
RSU UNICOBAS: Prof. Di Gregorio Camillo
RSU UNICOBAS: Prof. Piermarini Massimo
RSU CGIL:
Prof.ssa Di Chiara Petronilla
RAPPRESENTANTI SINDACALI