CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO DEL  LICEO SCIENTIFICO STATALE  “GALILEI”  DI  CIVITAVECCHIA RELATIVO AI CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO DI ISTITUTO RELATIVO ALL’ANNO SCOLASTICO 2005/2006

 

Il giorno      Mercoledì 21 dicembre 2005    presso la sede del  Liceo Scientifico Statale “Galilei” Via dell’Immacolata  - Civitavecchia

 

TRA

 

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:

 

               DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof.ssa  Dini  Francesca

 

LA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA:

 

RSU  UNICOBAS: Prof.  Di Gregorio Camillo

 

RSU  UNICOBAS: Prof.    Piermarini Massimo

 

RSU  CGIL:     Prof.ssa   Di Chiara Petronilla

 

e i  seguenti rappresentanti sindacali

 

 

 

 

viene sottoscritto il seguente contratto, ai sensi dell'art. 6 del  CCNL 2002/2005 del 24/7/2003.

 

Art. 1- CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA, DECORRENZA

 

Le norme contenute nel presente contratto si applicano a tutto il personale docente ed ATA in

servizio nella Scuola, sia con contratto a tempo indeterminato che determinato e ha per oggetto i criteri di ripartizione del fondo di Istituto relativo all’anno scolastico 2005/2006.

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e conserva validità fino al 31 agosto 2006;

esso viene applicato a partire dall’anno scolastico 2005/2006 e conserva validità sino alla stipulazione del successivo contratto integrativo di Istituto; potrà essere sottoposto a verifica, nel corso della sua validità, su richiesta di uno dei soggetti firmatari.

Alla scadenza il presente contratto viene tacitamente rinnovato d’anno in anno qualora una delle parti non abbia dato disdetta con comunicazione scritta, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza.

In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non sono sostituite dal contratto successivo.

Si procederà comunque alla stipula di un nuovo Contratto Collettivo Integrativo di Istituto a seguito della stipula di un nuovo CCNL.

 

Art. 2 – INTERPRETAZIONE AUTENTICA

 

Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro 10 giorni dalla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all’altra parte, con l’indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l’interpretazione; la procedura si deve concludere entro 30 giorni.

Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza contrattuale.

 

 

Art. 3 – TRASPARENZA

 

Il Dirigente provvederà ad affiggere all’albo tutti i prospetti analitici relativi  al fondo dell’istituzione scolastica e alle attività del P. O. F. , indicanti i nominativi, le attività, gli impegni orari e i relativi importi; le parti convengono che l’affissione dei suddetti dati, in quanto prevista da precise norme contrattuali in materia di rapporto di lavoro, non costituisce violazione della riservatezza; una copia verrà consegnata, a cura del Dirigente, anche a tutti i componenti della RSU nell’ambito del diritto all’informazione successiva.

 

Art. 4  - CRITERI  GENERALI

Tenendo presente il Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto, sono utilizzati i seguenti criteri generali nelle modalità di utilizzazione del personale docente:

1)      assicurare la funzionalità del servizio scolastico;

2)      assicurare l'efficacia del servizio scolastico;

3)      assicurare la qualità del servizio scolastico;

4)      assicurare, ove possibile, la continuità e/o rotazione;

5)      assicurare la valorizzazione delle competenze professionali;

6)      garantire i diritti contrattuali del personale;

7)      assegnare le classi ai docenti evitando, ove possibile, che agli stessi docenti vengano assegnate più classi V, al fine di rendere più funzionali le operazioni inerenti lo svolgimento degli esami di Stato;

8)      assegnare le ore eccedenti l'orario cattedra, nel rispetto della graduatoria intema, fra i docenti che abbiano dato la disponibilità in merito, non superando comunque le 24 ore settimanali.

Il Dirigente è tenuto a precisare nelle circolari inerenti le Assemblee d'Istituto e le uscite momentanee delle classi gli orari senza dare adito ad equivoci interpretativi, date le responsabilità anche penali conseguenti.

 

Art. 5 - MODALITÀ D'UTILIZZO DEL PERSONALE DOCENTE PER LE SOSTITUZIONI

 

Le ore per la sostituzione di docenti assenti saranno assegnate nel seguente ordine:

a)      docente a disposizione utilizzato relativamente al numero di ore settimanali di completamento cattedra;

b)      docente che deve recuperare permessi brevi non nelle ore a disposizione;

c)      docente che deve recuperare, solo nelle proprie classi, la riduzione d’orario deliberata dal Collegio dei Docenti per la sede di Civitavecchia

d)      altro docente che abbia dato la disponibilità ad effettuare ore aggiuntive di supplenza in sostituzione dei colleghi assenti (con retribuzione aggiuntiva ai sensi delle vigenti norme contrattuali).

Ai docenti, che si dichiarino disponibili  ad effettuare ore aggiuntive di supplenza, oltre l’orario di cattedra, in sostituzione dei colleghi assenti, viene riconosciuto, a titolo di incentivazione, un compenso forfettario pari a euro 56,82; tale compenso si aggiunge a quello derivante dalle ore di supplenza effettivamente svolte.

Il docente deve essere avvertito non appena l'amministrazione ha notizia dell'assenza del docente da sostituire.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.  6  - CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEI DOCENTI PER LE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

 

Per le attività didattiche e progettuali adottate dal C. I. e dal C.d.D. nel POF, se più docenti chiedono l'assegnazione alle medesime attività il dirigente scolastico assegnerà l'incarico in base al seguenti criteri:

1 ) competenze possedute coerenti con l'incarico (a parità di competenza è presa in considerazione l'anzianità di servizio);

2) alternanza nell'incarico, in caso di pari competenze e anzianità.

Si intende che non è opportuno assegnare più di due incarichi ad ogni docente, che possono salire

a tre solo in caso di accertata indisponibilità degli altri.

Per i docenti che svolgono tali attività si deve stabilire a priori il numero di ore da retribuire e se si tratta di attività funzionali o di insegnamento. Nell'affidamento dell'incarico sarà menzionata la delibera del collegio e del Consiglio di Istituto. Copia dell'affidamento sarà fornita alla RSU.

Flessibilità oraria individuale.

Il docente ha il diritto di chiedere al D. S. di scambiare le ore di lezioni proprie con quelle di altro docente a condizione che lo scambio sia pareggiato entro i tempi programmati per la prima scadenza relativa alle valutazioni.

Numero delle ore di lezione settimanali.

Il numero delle ore di lezione settimanali, comunque prestate, non può, di norma, superare le 24 ore. Il docente può, previa autorizzazione compatibile con l'organizzazione didattica e funzionale

dell'Istituto, effettuare ore aggiuntive di insegnamento senza compenso. In tale ipotesi si configura, a suo carico, un credito di ore che può essere utilizzato per fruire di permessi brevi.

Interventi didattico integrativi.

Gli interventi didattico integrativi, affidati dal D. S. , su parere del consiglio di classe sono assegnati ai docenti che abbiano dato la loro disponibilità, con preferenza per quelli delle classi di appartenenza degli alunni o, in caso di aggregazione di più gruppi alunni, del gruppo più consistente. In caso di impossibilità ad effettuare gli IDEI, per i docenti che hanno superato il limite delle ore settimanali, gli IDEI possono essere affidati ad altro docente della stessa disciplina. Gli Idei, da finanziare con residui disponibili degli anni precedenti (euro 8807,10 circa) possono essere affidati, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, a pacchetti di 10 ore per docente (in base alle effettive necessità didattica) a coloro che si dichiarino disponibili ad effettuarli. Il docente, una volta ricevuto l’incarico di effettuare l’intervento didattico integrativo, può gestire in piena autonomia sia la scansione temporale dell’intervento sia le modalità (per esempio corso di recupero, sportello didattico ecc.). Il Dirigente informerà i docenti della possibilità di attivare interventi didattico integrativi invitandoli a comunicare la loro disponibilità e provvederà ad assegnare gli interventi didattico integrativi ai singoli docenti con criteri di equità ed equilibrio in base alle effettive necessità didattiche.

Attività progettuali.

La realizzazione del progetto sarà affidata dal D. S. al progettista e, in subordine, al docente in

possesso di competenze che abbia dato la sua disponibilità.

Gli esperti esterni saranno scelti, dal D. S. , su proposta del progettista.

Per quanto riguarda i progetti autofinanziati o con finanziamento esterno, va precisato che una quota del 12,5% deve essere riservata al personale ATA che presti lavoro straordinario, assistenza, supporto o collaborazione per la loro attuazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 7 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE MANSIONI AL PERSONALE ATA E SOSTITUZIONI

La definizione delle modalità di organizzazione del lavoro è di competenza del Direttore dei servizi generali e amministrativi il quale, previe riunioni con il personale e sentito il parere delle RSU, formalizza l'organizzazione e l'orario di lavoro, e l'assegnazione ai plessi, di tutto il personale ATA

in un piano che è affisso all'albo e con appositi ordini di servizio scritti individualmente.

L'organizzazione e l'orario del lavoro è stabilita per l'anno scolastico in funzione delle esigenze

prevedibili nei diversi periodi.

1) II D.S.G.A. assegnerà le mansioni secondo questi criteri:

a)      possesso d'esperienze già maturate ed acquisite;

b)      possesso di competenze specifiche in relazione ai compiti da eseguire;

c)      preferenze espresse

Per la sostituzione del personale assente si provvede applicando le disposizioni in vigore e al verificarsi delle condizioni previste si provvede con urgenza alla nomina del personale supplente.

 

Art.  8 - INCARICHI SPECIFICI DEL PERSONALE ATA

 

Le parti prendono atto che per il decorso anno scolastico 2004/2005 sono stati accreditati euro 3943,46

all’Istituto per gli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b), del CCNL  24/7/2003.

Le parti convengono di utilizzare tale importo nei seguenti budget:

per incarichi specifici degli assistenti amministrativi: euro 1568,40 (pari a circa 120 ore di lavoro);

per incarichi specifici dei collaboratori scolastici:       euro 1590,40 (pari a circa 140 ore di lavoro);

per incarichi specifici degli assistenti tecnici:              euro  784,20  (pari a circa   60 ore di lavoro).

Le parti convengono che gli importi residui, che non siano stati utilizzati per incarichi già svolti nel decorso anno scolastico 2004/2005, possano essere utilizzati per incarichi da svolgere nel corrente anno scolastico 2005/2006. Per incarichi finanziabili con i suddetti residui, già accreditati all’Istituto, la retribuzione può anche essere effettuata al termine dello svolgimento dell’incarico, senza attendere la liquidazione di tutto il fondo di Istituto del corrente anno scolastico 2005/2006.

Le parti non sono in grado, al momento della stipula del presente contratto, di prevedere l’importo esatto dei fondi che saranno assegnati a questo Istituto per il corrente anno scolastico per gli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b), del CCNL  24/7/2003, ma  convengono che tali fondi saranno ripartiti con le stesse modalità usate per i residui, variando in maniera proporzionale in dipendenza della disponibilità finanziaria; gli incarichi finanziati con tali fondi saranno retribuiti in dipendenza della disponibilità finanziaria, dopo l’accreditamento dei fondi medesimi.

In particolare le risorse disponibili per i collaboratori scolastici verranno utilizzate anche per garantire il compenso dovuto per ulteriori prestazioni di lavoro aggiuntivo per interventi specifici e mirati di pulizia straordinaria e piccola manutenzione.

Il Dirigente informerà con sua circolare il personale ATA della possibilità di svolgere i suddetti incarichi ed esaminerà le dichiarazioni di disponibilità rese dai singoli dipendenti.

Su proposta del DSGA il Dirigente conferirà gli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b), del CCNL  24/7/2003 sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

a) professionalità specifica richiesta, documentata sulla base dei titoli di studio e/o professionali e delle  

    esperienze acquisite;

b) disponibilità degli interessati.

 

Art. 9 - DISPOSIZIONI VARIE RIGUARDANTI IL PERSONALE ATA

Conferma della riduzione dell’orario di lavoro  a 35 ore settimanali

Viene confermata la validità di quanto già concordato nell’art. 5 del contratto integrativo di questo istituto firmato in data 1/6/2002 che viene qui integralmente riportato tra virgolette:

1.      Le parti convengono che per l’Istituto esistono le condizioni previste per la riduzione a 35 ore settimanali di lavoro per il personale  A.T. A..

2.      In relazione alle esigenze di servizio si concorda pertanto che al personale ATA di questo istituto sia applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto, una riduzione di orario a 35 ore settimanali:

3.      Durante i periodi di attività didattica, il personale potrà effettuare 36 o più ore settimanali di lavoro e recupererà l’ora di riduzione dell’orario ordinario durante i periodi di sospensione delle lezioni.

4.      Durante i periodi di interruzioni di attività didattiche il personale effettuerà l’orario ridotto a 35 ore settimanali di lavoro.

Ore eccedenti

Le prestazioni eccedenti l'orario di servizio (straordinario) sono regolamentate come segue:

a)      devono essere preventivamente ordinate o autorizzate in forma scritta e con precisazione del relativo compenso;

b)      devono essere retribuite secondo tabella oraria contrattuale dal fondo d'istituto

c)      possono essere convertite in riposi compensativi dietro esplicita richiesta dell’interessato oppure in caso di comprovata mancanza di risorse economiche di competenza del personale ATA.

Apertura pomeridiana

L’apertura pomeridiana della sede centrale di Civitavecchia richiede la presenza di almeno due collaboratori scolastici; per l’apertura pomeridiana della sede staccata di S. Marinella è richiesta la presenza di almeno un collaboratore scolastico.  E’ prevista anche l’apertura pomeridiana al pubblico degli uffici di Segreteria, previa disponibilità del personale interessato.

Turnazioni

Il personale interessato, al fine di garantire il servizio, può optare o per l’effettuazione di turni o per lo straordinario. La scelta tra le due alternative è mutuamente esclusiva e deve essere compatibile con le esigenze organizzative.

Camminatore per fuori comune

Il personale ATA che eventualmente riceva occasionalmente e in caso di mancanza dei camminatori ufficialmente incaricati il compito di recarsi, per motivi di lavoro, fuori del comune sede di servizio, ha diritto di ricevere un compenso pari a 3 ore di retribuzione ai sensi delle vigenti norme contrattuali. Al personale compete anche il trattamento di missione e, a richiesta, anche l’anticipo di missione.

Chiusura dell'Istituto

Su delibera del Consiglio di Istituto potrà essere decisa la chiusura dell'istituto, o parte di esso, nei giorni prefestivi, non soggetti alle attività didattiche, con contestuale recupero con attività pomeridiane.

Formazione

II personale ATA ha diritto di partecipare alle attività di formazione indette dall'amministrazione e ha diritto, previo consenso del D.S.G.A., a partecipare ad ulteriori diverse attività di formazione

compatibili con le esigenze di servizio. Le ore dedicate alla frequenza di corsi di  formazione, eccedenti il normale orario di servizio, danno diritto al recupero con permessi oppure, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, alla retribuzione.

Ferie

Le ferie devono essere concordate con il D.S.G.A., di norma entro il 30 Aprile, al fine di consentire il regolare svolgimento del servizio.

Codice di comportamento

II personale è tenuto alla conoscenza ed alla osservanza delle norme previste dai codici disciplinari, previsti dal vigente C.C.N.L., e deontologico della categoria.

Servizi minimi essenziali

In caso di sciopero il personale è tenuto solo nei casi previsti dalle vigenti norme a garantire i servizi minimi essenziali dichiarando in proposito la propria disponibilità preventiva. In caso di mancata disponibilità il D.S.G.A. disporrà d'ufficio, a rotazione, l'operatività dei servizi finanziari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 10 – RISORSE FINANZIARIE DI ISTITUTO

 

Le risorse finanziarie di Istituto per l’anno scolastico 2005/2006 sono le seguenti:

euro 2486,65 (CCNL 15/3/2001 art. 14 lett. b)    (Solo personale docente)

euro 6407,07 (CCNL 15/3/2001 art. 14 lett. c)     (Solo personale docente)

euro 1848,60 (CCNL 15/3/2001 art. 14 lett. d)     (Solo personale ATA)

euro 14674,31 (CCNI 3/8/1999 art. 28 c. 1 lett. a)  (Personale docente e ATA)

euro 19057,21 (CCNI 3/8/1999 art. 28 c. 1 lett. c)   (Personale docente e ATA)

euro  7376,72 (CCNL 24/7/2003 art. 82 c. 1 lett. a)   (Personale docente e ATA)

euro  2297,88 (CCNL 24/7/2003 art. 82 c. 1 lett. b)   (Personale docente e ATA)

Si prevede inoltre una disponibilità di residui degli anni precedenti (circa 9000 euro).

Il totale delle risorse diponibili per l’a. s. 2005/2006 è quindi pari a euro 63148,44

Viene istituito un budget di euro   14095,30 per la retribuzione di alcune funzioni o incarichi indispensabili per il funzionamento dell’Istituto, svolti dal personale docente ed ATA.

Allo scopo di assicurare una equilibrata ripartizione tra personale ATA e personale docente, si conviene, a titolo orientativo, di destinare il 31%  circa del fondo rimanente

(euro 63148,4414095,30 = 49053,14) al personale ATA e il rimanente 69% al personale docente. Di conseguenza per il personale ATA sono disponibili euro 15206,47 mentre per il personale docente sono disponibili euro 33846,67.

La quota spettante al personale ATA viene ulteriormente suddivisa nelle seguenti parti: 

-          euro    5068,82 (corrispondenti ai 6/18 della quota ATA) per i compensi  spettanti al  personale di segreteria (vedi seguente art. 16); 

-          euro 7603,24 (corrispondenti ai 9/18 della quota ATA) per i compensi  spettanti ai   collaboratori scolastici (vedi seguente art. 17);

-          euro 2534,41 (corrispondenti ai 3/18 della quota ATA) per i compensi  spettanti agli  assistenti tecnici (vedi seguente art. 18).

 

Art. 11   - ATTIVITA' RETRIBUITE CON IL FONDO

 

A tutto il personale docente ed ATA incaricato di svolgere attività aggiuntive è corrisposto il compenso orario previsto dalle vigenti norme contrattuali.

Il compenso per le attività aggiuntive è erogato di norma per le ore effettivamente prestate in aggiunta al normale orario di lavoro. Per il personale docente, ove non sia possibile una quantificazione oraria dell’impegno, sono previsti compensi forfettari su una base oraria di riferimento. Per il personale ATA una parte dell’impegno aggiuntivo può essere considerato come intensificazione dell’attività lavorativa quindi prestato nel normale orario di lavoro.

All’inizio di ogni anno scolastico è predisposto un piano dettagliato delle attività aggiuntive con indicazione dei nominativi del personale e delle ore assegnate, che sarà affisso all’albo.

In seguito all’approvazione da parte del Consiglio di Istituto il Dirigente Scolastico provvede all’attribuzione degli incarichi con atti formali individuali sottoscritti per accettazione da parte degli interessati.

 

Art. 12 - RETRIBUZIONE DEI COORDINATORI, DEI SEGRETARI DEI CONSIGLI DI CLASSE E DEI DOCENTI IMPEGNATI NEI GLH

 

Ai docenti coordinatori di classe è riconosciuto un compenso forfettario annuo corrispondente a 12 ore aggiuntive non di insegnamento.

Ai docenti segretari-verbalizzatori dei consigli di classe è riconosciuto un compenso forfettario corrispondente a 7 ore aggiuntive non di insegnamento.

A tutti i docenti impegnati nei consigli di classe straordinari GLH è riconosciuto un compenso forfettario corrispondente a 1 ora aggiuntiva non di insegnamento per ogni riunione.

 

 

 

 

 

Art. 13-  RETRIBUZIONE DELLE  PROVE PER IL DEBITO FORMATIVO  E DELLE SIMULAZIONI DI TERZA PROVA SVOLTE FUORI DELL’ ORARIO DI LEZIONE OBBLIGATORIO

 

I docenti che effettuano prove di verifica del debito formativo oppure di simulazione di terza prova in orario eccedente l’orario di lezione obbligatorio sono retribuiti con il compenso previsto dalle vigenti norme contrattuali per le attività aggiuntive di insegnamento.

Ai docenti che effettuano  la correzione di test relativi a Concorsi scolastici nazionali o internazionali spetta, a titolo forfettario, la retribuzione di un’ora con il compenso previsto dalle vigenti norme contrattuali per le attività aggiuntive di insegnamento.

 

Art. 14- RETRIBUZIONE DEI DOCENTI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

Il compenso forfettario annuo, a carico del fondo della Scuola, per il docente collaboratore vicario del Dirigente Scolastico viene calcolato in misura corrispondente a 160 ore aggiuntive non di insegnamento.

Il compenso forfettario annuo, a carico del fondo della Scuola, dovuto al docente collaboratore e ai responsabili di plesso della sede centrale e della sede staccata di S. Marinella, che svolgono attività di collaborazione continuativa con il Dirigente Scolastico, viene calcolato in misura corrispondente a 120 ore aggiuntive non di insegnamento; tale retribuzione viene inquadrata nell’ambito del  budget di euro

14095,30 per le funzioni o incarichi indispensabili per il funzionamento dell’Istituto, istituito nell’art. 10 del presente contratto. Le parti concordano sull’istituzione delle suddette funzioni di docenti collaboratori con il Dirigente per il corrente anno scolastico 2005/2006, in considerazione della situazione contingente dell’Istituzione scolastica e soprattutto della Sede Staccata di S. Marinella, ma convengono che per il futuro anno scolastico 2006/2007 le suddette funzioni siano ridotte nuovamente a tre, come per gli anni scolastici precedenti.

Nel caso che nel corso dell’anno scolastico si verifichi un eventuale avvicendamento di diversi docenti nello svolgimento di una delle suddette funzioni di collaborazione, i sopra citati compensi annui verranno suddivisi tra i docenti interessati in misura proporzionale alle rispettive durate di permanenza nella funzione.

I compensi dei collaboratori, del vicario e del fiduciario possono cumularsi con quelli relativi ad incarichi o attività, diverse da quella di collaborazione, deliberate dagli organi collegiali competenti.

Per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa si  conviene che l’importo che sarà accreditato alla scuola verrà ripartito in maniera equa tra le varie funzioni; nel caso che più docenti condividano la stessa funzione, verrà ripartito tra essi il compenso relativo; il Dirigente può concordare con la RSU alcune differenziazioni di compenso a beneficio di determinate funzioni che abbiano imposto ai docenti interessati un carico di lavoro particolarmente gravoso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 15- COMPENSO PER IL DIRETTORE DEI  SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

 

Il compenso per il direttore dei  servizi generali e amministrativi (DSGA) a carico del fondo d’Istituto viene determinato ai sensi dell’art. 87 comma 3 del CCNL 24/7/2003; per garantire la copertura di tale compenso viene previsto un impegno complessivo massimo pari a 1647 euro, inquadrato nell’ambito del  budget di euro 14095,30 per le funzioni o incarichi indispensabili per il funzionamento dell’Istituto, istituito nell’art. 10 del presente contratto.

Nell’ambito di tale impegno finanziario vengono riconosciuti al DSGA i seguenti compensi.

Al DSGA (1 unità) è accordato un compenso forfettario pari a 45 ore di attività aggiuntive retribuite ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali come riconoscimento per l’intensificazione delle prestazioni lavorative dovuta alla insufficienza degli organici, per l’intensificazione delle prestazioni lavorative dovuta al sempre crescente aumento delle incombenze ricollegabile anche a particolari forme di organizzazione del lavoro connesse all’autonomia delle istituzioni scolastiche, per l’effettuazione di eventuali turni pomeridiani nell’ambito della flessibilità del lavoro, per il  ricorso alla turnazione al fine di assicurare l’apertura della Segreteria in orario pomeridiano, per garantire il supporto al funzionamento delle attività previste nel Piano dell’Offerta Formativa (POF) di questa Istituzione scolastica, per assistenza e supporto ai progetti del P.O.F..

Le residue risorse ( 905,85 euro corrispondenti a 55 ore) del budget complessivo di 1647 euro, più le eventuali somme residue non utilizzate per coprire i compensi precedentemente elencati in questo articolo, vengono utilizzate per garantire al DSGA il compenso per ulteriori prestazioni di lavoro straordinario, per la retribuzione delle ore dedicate alla frequenza di corsi di  formazione, eccedenti il normale orario di servizio, per lo svolgimento di ulteriori incarichi specifici eventualmente assegnati dal Dirigente scolastico e per assistenza e supporto a progetti finanziati con risorse dell'UE, da enti pubblici e da soggetti privati.

Eventuali risorse non utilizzate dal DSGA potranno essere impegnate per altre voci del presente contratto. Nel caso che il budget previsto nel presente articolo si riveli non sufficiente, si procederà al recupero delle ore prestate in eccedenza.

 

 

Art. 16- COMPENSO PER IL PERSONALE DI SEGRETERIA

 

Per garantire la copertura del compenso per il personale di segreteria a carico del fondo d’Istituto  viene istituito un budget complessivo pari a 5068,82 euro.

Nell’ambito di tale budget viene riconosciuto al personale di segreteria (6  unità) un compenso forfettario pari a  45 ore di attività aggiuntive retribuite ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali come riconoscimento per l’intensificazione delle prestazioni lavorative dovuta alla insufficienza degli organici, per l’intensificazione delle prestazioni lavorative dovuta al sempre crescente aumento della complessità delle incombenze ricollegabile anche a particolari forme di organizzazione del lavoro connesse all’autonomia delle istituzioni scolastiche, per l’effettuazione di eventuali turni pomeridiani nell’ambito della flessibilità del lavoro, per il  ricorso alla turnazione al fine di assicurare l’apertura della Segreteria in orario pomeridiano, per garantire il supporto al funzionamento delle attività previste nel Piano dell’Offerta Formativa (POF) di questa Istituzione scolastica, per assistenza e supporto a progetti del P.O.F..

Le residue risorse (1259,12 euro corrispondenti a circa 96 ore) del budget complessivo  di  

5068,82 euro, più le eventuali somme residue non utilizzate per coprire i compensi precedentemente elencati in questo articolo, vengono utilizzate per garantire al personale di segreteria il compenso per ulteriori prestazioni di lavoro straordinario,  per la retribuzione delle ore dedicate alla frequenza di corsi di  formazione, eccedenti il normale orario di servizio, per lo svolgimento di ulteriori incarichi specifici eventualmente assegnati dal Dirigente scolastico.

Eventuali risorse non utilizzate dal personale di segreteria potranno essere impegnate per altre voci del presente contratto. Nel caso che il budget previsto nel presente articolo si riveli non sufficiente, si procederà al recupero delle ore prestate in eccedenza.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 17- COMPENSO PER I  COLLABORATORI SCOLASTICI

 

Per garantire la copertura del compenso per i collaboratori scolastici a carico del fondo d’Istituto  viene istituito un budget complessivo pari a      7603,24 euro.

Le parti sono concordi innanzitutto nel rilevare come le disposizioni finanziarie degli ultimi anni si siano accanite in modo particolare nel ridurre l’organico di questa categoria di personale.

Di conseguenza le parti rilevano che il carico di lavoro che grava sui collaboratori scolastici è cresciuto in modo vistoso ed è diventato particolarmente oneroso.

Anche per tali motivi, nell’ambito di tale budget viene riconosciuto ai collaboratori scolastici (9  unità) un compenso forfettario pari a    50 ore di attività aggiuntive retribuite ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali come riconoscimento per l’intensificazione delle prestazioni lavorative dovuta alla insufficienza degli organici, per l’intensificazione delle prestazioni lavorative dovuta al sempre crescente aumento dei carichi di lavoro ricollegabile anche a particolari forme di organizzazione del lavoro connesse all’autonomia delle istituzioni scolastiche, per l’effettuazione di eventuali turni pomeridiani nell’ambito della flessibilità del lavoro, per il  ricorso alla turnazione, al fine di assicurare l’apertura dell’Istituto in orario pomeridiano, per garantire il supporto al funzionamento delle attività previste nel Piano dell’Offerta Formativa (POF) di questa Istituzione scolastica, per assistenza e supporto a progetti del P. O. F..

Le residue risorse (2453,76  euro corrispondenti a circa 216  ore) del budget complessivo  di  7603,24    euro, più le eventuali somme residue non utilizzate per coprire i compensi precedentemente elencati in questo articolo, vengono utilizzate per garantire ai collaboratori scolastici il compenso per ulteriori prestazioni di lavoro aggiuntivo per interventi specifici e mirati di pulizia straordinaria e piccola manutenzione, per la retribuzione delle ore dedicate alla frequenza di corsi di  formazione, eccedenti il normale orario di servizio, per lo svolgimento di ulteriori incarichi specifici eventualmente assegnati dal Dirigente scolastico.

Eventuali risorse non utilizzate dai collaboratori scolastici potranno essere impegnate per altre voci del presente contratto.

Nel caso che il budget previsto nel presente articolo si riveli non sufficiente, si procederà al recupero delle ore prestate in eccedenza.

 

Art. 18 - COMPENSO PER GLI ASSISTENTI TECNICI

 

Per garantire la copertura del compenso per gli assistenti tecnici a carico del fondo d’Istituto  viene istituito un budget complessivo pari a  2534,41 euro.

Nell’ambito di tale budget viene riconosciuto agli assistenti tecnici (3  unità) un compenso forfettario pari

a 45 ore di attività aggiuntive retribuite ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali come riconoscimento per l’intensificazione delle prestazioni lavorative dovuta alla insufficienza degli organici, per l’intensificazione delle prestazioni lavorative dovuta al sempre crescente aumento dei carichi di lavoro ricollegabile anche a particolari forme di organizzazione del lavoro connesse all’autonomia delle istituzioni scolastiche, per l’effettuazione di eventuali turni pomeridiani nell’ambito della flessibilità del lavoro, per il  ricorso alla turnazione, al fine di assicurare l’apertura dei laboratori in orario pomeridiano, per garantire il supporto al funzionamento delle attività previste nel Piano dell’Offerta Formativa (POF) di questa Istituzione scolastica,  per assistenza e supporto a progetti del P. O. F..

Agli assistenti tecnici che prestino la loro opera di assistenza e supporto in più di un laboratorio è accordato un compenso forfettario pari a 10 ore di attività aggiuntive retribuite ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali come riconoscimento per l’intensificazione delle prestazioni lavorative.

Le residue risorse (508,56 euro corrispondenti a circa  39 ore) del budget complessivo di 2534,41

euro, più le eventuali somme residue non utilizzate per coprire i compensi precedentemente elencati in questo articolo, vengono utilizzate per garantire agli assistenti tecnici il compenso per ulteriori prestazioni di lavoro straordinario,  per la retribuzione delle ore dedicate alla frequenza di corsi di  formazione, eccedenti il normale orario di servizio, per lo svolgimento di ulteriori incarichi specifici eventualmente assegnati dal Dirigente scolastico.

Eventuali risorse non utilizzate dagli assistenti tecnici potranno essere impegnate per altre voci del presente contratto. Nel caso che il budget previsto nel presente articolo si riveli non sufficiente, si procederà al recupero delle ore prestate in eccedenza.

 

 

Art. 19 – RIPARTIZIONE DEI COMPENSI FORFETTARI DEL PERSONALE ATA

In caso di prolungata assenza che dia luogo alla nomina di un supplente i compensi forfettari devono essere ripartiti tra il titolare e il supplente in maniera proporzionale al periodo effettivo di servizio.

 

Art. 20 – INCARICHI DA AFFIDARE AL PERSONALE ATA

 

Sono previsti i seguenti budget per incarichi, da affidare al personale ATA, con copertura finanziaria da inquadrare nell’ambito del  budget di euro  14095,30 per le funzioni o incarichi indispensabili per il funzionamento dell’Istituto, istituito nell’art. 10 del presente contratto:

voce

Quota Or.

Nr. Addetti

Nr.Ore

Spesa

Max 3 Camminatori

11,36

 

85

965,60

Assistenza Handicap e pronto soccorso S.Marinella

11,36

1

50

568,00

Pronto soccorso Civitavecchia

11,36

1

25

284,00

Piccola Manutenzione Civitavecchia

11,36

1

60

681,60

Piccola Manutenzione S.Marinella

11,36

1

30

340,80

Fotocopie+Ciclostile

11,36

2

30

681,60

Incarichi extra non previsti al momento della sigla

13,07

1

50

653,50

 

Il Dirigente informerà con sua circolare il personale ATA della possibilità di svolgere i suddetti incarichi con sua circolare ed esaminerà le dichiarazioni di disponibilità rese dai singoli dipendenti; la relativa retribuzione viene precisata dal Dirigente nella lettera di incarico.

Su proposta del DSGA il Dirigente conferirà gli incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:

a) professionalità specifica richiesta, documentata sulla base dei titoli di studio e/o professionali e delle  

    esperienze acquisite;

b) disponibilità degli interessati.

I sopra elencati budget, per esigenze di servizio, possono anche eventualmente essere ripartiti dal Dirigente tra più lavoratori, previa disponibilità degli interessati.

In caso di  comprovata mancanza di risorse finanziarie, le ore eventualmente effettuate in eccedenza saranno recuperate dal personale su disposizione del D. S. G. A.

 

Art. 21 - UTILIZZO DELLE RISORSE PER LAVORO STRAORDINARIO

 

Il compenso forfettario del personale ATA di cui agli articoli 16, 17 e 18 del presente contratto copre solo il lavoro straordinario prestato per le due aperture pomeridiane settimanali dell’Istituto e per le aperture pomeridiane della scuola necessarie per le riunioni degli Organi collegiali, per le attività integrative e istituzionali della scuola e per i progetti del P. O. F..

Per quanto riguarda il lavoro straordinario prestato dal personale ATA per i progetti autofinanziati o con finanziamento esterno, va precisato che esso deve essere retribuito attingendo dalla quota del 12,5%  prevista dall’art.. 6 del presente contratto; quest’ultima quota compete al personale ATA anche nel caso che nello stesso pomeriggio si svolgano contemporaneamente attività istituzionali del P.O.F. e progetti autofinanziati o con finanziamento esterno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 22 – ASSENZE DEL PERSONALE  ATA NON SOSTITUIBILE CON PERSONALE SUPPLENTE TEMPORANEO

 

Le parti convengono che per assenze brevi dovute a malattia, permessi retribuiti, Legge n. 104/92 e servizio il personale che riceve dal DSGA l’incarico di sostituire quello assente ha diritto all’intensificazione della prestazione aggiuntiva per il lavoro svolto.

La sostituzione del personale assente di solito, anche se non necessariamente, richiede dal dipendente  una prestazione lavorativa oltre l’orario giornaliero di servizio.

La sostituzione del personale è disposta dal DSGA, per effettive esigenze di servizio,  e deve essere retribuita nella misura di due ore per ogni sostituzione effettuata.

Le parti esaminano le ore effettuate dal personale per la sostituzione dei colleghi assenti negli anni precedenti e prendono atto dei seguenti dati di fatto:

1)      la media annua delle ore effettuate da ciascun dipendente per le sostituzioni è di circa 30;

2)      generalmente i doveri derivanti da tale sostituzione hanno richiesto dal personale una prestazione di lavoro straordinario oltre il consueto orario di servizio;

3)      tali ore non sono mai state retribuite negli anni precedenti per mancanza di risorse finanziarie ed il personale ha dovuto ripiegare sul recupero di tali ore.

Prevedendo anche per il corrente anno scolastico la stessa mancanza di risorse finanziarie necessarie per garantire tale retribuzione, le parti concordano quanto segue. In sostituzione di tale retribuzione ciascuna unità di personale ATA potrà usufruire fino a un massimo di 7 giorni lavorativi di riposo compensativo da fruire nei periodi di sospensione dell’attività didattica, garantendo comunque il servizio necessario per l’apertura della scuola.

In aggiunta, sempre per lo stesso motivo, il personale  compenserà il lavoro prestato in eccedenza per la sostituzione dei colleghi assenti con le ore di recupero dovute per la chiusura dell’Istituto nei giorni prefestivi deliberata dal Consiglio di Istituto; di conseguenza il personale ATA recupererà tali ore mediante la sostituzione dei colleghi assenti, che sarà comunque garantita in ogni caso a cura del personale presente. Non saranno previsti altri compensi per la sostituzione dei colleghi assenti, oltre quelli contemplati dal presente articolo.

 

Art. 23 -  RETRIBUZIONE DEI DOCENTI ACCOMPAGNATORI NEI VIAGGI DI ISTRUZIONE

Ai docenti incaricati di accompagnare gli alunni nei viaggi di istruzione di durata superiore alle 24 ore viene riconosciuto un compenso pari a  Euro 50 per ogni notte trascorsa in viaggio oppure in albergo.

La stessa retribuzione viene riconosciuta anche al personale ATA che, per eventuale carenza di docenti, si renda disponibile a coadiuvare gli insegnanti accompagnatori nei viaggi di istruzione.

Per quanto riguarda il numero degli accompagnatori le parti concordano sull’opportunità di rispettare quanto disposto dalla  Circolare Ministeriale 14 ottobre 1992, n. 291:

“si conviene che nella programmazione dei viaggi debba essere prevista la presenza di almeno un accompagnatore ogni quindici alunni”.

Le parti convengono che il numero degli accompagnatori debba essere stabilito dopo attenta valutazione del tipo di viaggio, degli alunni e della disponibilità dei docenti.

In caso di gratuità inferiori al numero degli accompagnatori necessari, la scuola si farà carico della quota dell’accompagnatore non coperto dalle gratuità.

 

Art. 24 -  COMPENSO PER ELABORAZIONE ATTIVITÀ SVOLTE IN ORARIO DI LEZIONE

Al personale docente impegnato in attività integrative, previste dal POF, da svolgersi durante l’ordinario orario di lezione,  spetta un compenso per la preparazione e l’elaborazione di dette attività; a tale scopo viene prevista una spesa complessiva pari a  1097,79  euro, corrispondenti

a 69 ore di attività aggiuntive non di insegnamento calcolate ai sensi delle vigenti norme contrattuali.

 

 

 

 

 

Art. 25 -  COMPENSO PER IL PERSONALE DOCENTE COINVOLTO NELLA RIDUZIONE D’ORARIO DELLA SEDE CENTRALE DI CIVITAVECCHIA

Ai sensi dell’art. 86 comma 2 lett. A), al personale docente, che deve recuperare la riduzione d’orario deliberata dal collegio dei docenti per la sede centrale di Civitavecchia, e che per tale motivo ha in orario un’ora settimanale supplementare di disposizione per supplenze solo nelle proprie classi, come riconoscimento per la flessibilità organizzativa e didattica  connessa alla flessibilità dell'orario ed alla sua intensificazione mediante una diversa scansione dell'ora di lezione, viene attribuito un compenso forfettario pari a euro 56,82.

 

Art. 26 -  COMPENSO PER  IL PERSONALE DOCENTE  IMPEGNATO IN CLASSI CON ALUNNI  PORTATORI  DI  HANDICAP

Al personale docente, che insegna in classi con alunni  portatori  di  handicap, viene attribuito, in riconoscimento del maggior impegno richiesto dall’attività didattica, un compenso forfettario pari a euro 56,82.

Art. 27 -  RETRIBUZIONE DEI REFERENTI

Ai  docenti REFERENTI (12 unità) viene attribuito un compenso forfettario pari a

3

 ore di attività aggiuntive non di insegnamento calcolate ai sensi delle vigenti norme contrattuali.

Art. 28 -  RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DOCENTE IMPEGNATO NELLE COMMISSIONI

Sono previsti, per le commissioni elencate, i seguenti budget da ripartire tra i componenti delle commissioni stesse in base alle presenze risultanti dagli atti relativi ai lavori della commissione:

voce

Quota Or.

Nr. Addetti

Nr.Ore

Spesa

Comm. Viaggi

15,91

6

5

477,30

Comm. Form.classi

15,91

5

5

397,75

Comm. Orientamento

15,91

2

10

318,20

Comm. Privacy

15,91

3

3

143,19

Comm. Sicurezza

15,91

7

3

334,11

Comm. Grad int

15,91

2

8

254,56

Comm. Acq e coll

15,91

6

2

190,92

Comm Orario  CV

15,91

1

30

477,30

Comm Orario  SM

15,91

1

18

286,38

Comm POF

15,91

7

5

556,85

Comm Elett

15,91

2

10

318,20

Comm. Teatro

15,91

2

5

159,10

resp. Laboratori

15,91

8

3

381,84

resp. Palestra

15,91

2

3

95,46

resp. Aula music

15,91

1

3

47,73

resp. Bibliot

15,91

2

6

190,92

 

Per quanto riguarda la partecipazione dei docenti alle varie commissioni, si stabilisce che non si possa far parte di più di due commissioni. La partecipazione ad ogni commissione  viene retribuita in base agli atti ufficiali (verbali) sotto la diretta responsabilità del Presidente della Commissione.

 

 

 

Art.  29 -  PROGETTI DEL POF CON RETRIBUZIONE A CARICO DEL FONDO D’ISTITUTO

E’ previsto un  impegno finanziario pari a 2740,90 euro  corrispondenti a  172 ore di attività aggiuntive non di insegnamento calcolate ai sensi delle vigenti norme contrattuali per  compensi dovuti per progetti del  POF con retribuzione a carico del fondo d’istituto.

 

Art. 30 - LETTERA DI INCARICO E REGISTRO DEGLI INCARICHI

 

     Il Dirigente Scolastico affiderà gli incarichi relativi all'effettuazione di prestazioni aggiuntive con  una lettera in cui sarà indicato: il tipo di attività e gli impegni conseguenti;  il compenso forfettario o orario, specificando in questo caso il numero massimo di ore che possono essere retribuite;  le modalità di certificazione dell'attività;  i termini e le modalità di pagamento.

Viene istituito anche un registro sintetico degli incarichi sul quale deve essere immediatamente registrato ogni incarico contestualmente al momento dell’assegnazione; su tale registro ad ogni lavoratore è assegnata una pagina sulla quale devono essere riportati in maniera sommaria gli incarichi ricevuti e i relativi compensi con la firma di convalida del Dirigente e del lavoratore per accettazione; ogni lavoratore deve controllare assieme al Dirigente attentamente la sua pagina e segnalare immediatamente al Dirigente eventuali errori o lacune. Non saranno retribuiti incarichi che non risultino dal registro. Il lavoratore ha diritto di rifiutare di svolgere incarichi che non vengano riportati sul registro. Il fondo verrà liquidato sulla base delle risultanze del registro. Non saranno ammessi altri moduli di autodichiarazione del lavoro svolto da parte dei lavoratori.

 

Art. 31 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

 

I compensi a carico del fondo sono liquidati non oltre 30 giorni dall'accreditamento dei fondi in riferimento alle risorse previste dal presente contratto; eventuali somme derivanti  da utilizzo di risorse accantonate in precedenti esercizi saranno liquidate dopo il visto di congruità dei revisori dei conti.

 

Art. 32 – COPERTURA FINANZIARIA DEGLI ARTICOLI DEL PRESENTE CONTRATTO

 

Per la copertura dell’art. 5  (disponibilità supplenze a pagamento) si stima un impegno di euro

397,74

Per la copertura dell’art. 6  (interventi didattico integrativi) si stima un impegno di euro

8807,10

Per la copertura dell’art. 12  (retribuzione dei coordinatori e dei segretari) si stima un impegno di euro

8543,67

Per la copertura dell’art. 14 (retribuzione dei docenti collaboratori del D.S.)  si stima un impegno di euro

8273,20

Per la copertura dell’art.  15 (compenso per il DSGA) si stima un impegno di euro

1647,00

Per la copertura dell’art. 16 (compenso per il personale di segreteria) si stima un impegno di euro

5068,82

Per la copertura dell’art. 17 (Compenso per  i collaboratori scolastici) si stima un impegno di euro

7603,24

Per la copertura dell’art. 18  (Compenso per gli assistenti tecnici) si stima un impegno di euro

2534,41

Per la copertura dell’art. 20  (incarichi da affidare al personale ATA) si stima un impegno di euro

4175,10

Per la copertura dell’art. 23  (retribuzione dei docenti accompagnatori) si stima un impegno di euro

4500,00

Per la copertura dell’art. 24  (elaborazione delle attività in orario di lezione) è previsto un impegno di euro

1097,79

Per la copertura dell’art. 25 (Retribuzione dei docenti per flessibilità) si stima un impegno di euro

1875,06

Per la copertura dell’art. 26 (Compenso per  i docenti in classi con handicap) si stima un impegno di euro

681,84

Per la copertura dell’art. 27 (Compenso per i docenti referenti) si stima un impegno di euro

572,76

Per la copertura dell’art. 28 (Retribuzione dei docenti impegn. in commissioni) si stima un impegno di euro

4629,81

Per la copertura dell’art. 29  (Progetti del  POF a carico del fondo d’istituto)  è previsto un impegno di euro

2740,90

Il Totale delle risorse impegnate è di euro

63148,44

 

 

 

 

 

Art. 33 –  OBBLIGHI  DEL PERSONALE DOCENTE DURANTE L’ASSEMBLEA D’ISTITUTO DEGLI

                 STUDENTI

 

Le parti sono concordi nel ritenere che l’eventuale appello effettuato dal docente della prima ora di lezione costituisce un atto di collaborazione volontaria con la Presidenza e non un obbligo contrattuale di servizio.

La normativa vigente è infatti molto chiara nell’affermare che i docenti possono assistere all’assemblea degli studenti solo se lo desiderano; di conseguenza, la partecipazione dei docenti all’assemblea di Istituto degli studenti è  del tutto facoltativa e non può costituire un obbligo di servizio.

Eventuali turni organizzati per rilevare la presenza degli studenti all’assemblea di Istituto possono riguardare esclusivamente i docenti espressamente disponibili in tal senso e non costituiscono un obbligo di servizio.

Nel caso in cui l’ora quindicinale di ricevimento di qualche docente cada nel giorno dell’Assemblea di Istituto degli studenti, i docenti interessati, che intendano avvalersi della facoltà di  “non recarsi a scuola”, riconosciuta dai numerosi riferimenti normativi vigenti in materia, sono tenuti a comunicare a tutte le loro classi, con annotazione scritta sul registro di classe, la sospensione del ricevimento e il rinvio dello stesso alla settimana seguente. In caso di mancato avvertimento anche di una sola classe  i docenti dovranno comunque effettuare l’ora di ricevimento dei genitori.

 

ART. 34  ORARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE DURANTE I PERIODI DI

                 INTERRUZIONE DELLE LEZIONI.

 

Durante tutti i periodi di interruzione dell'attività didattica (vacanze estive,  vacanze pasquali, vacanze natalizie, periodo 1 settembre – inizio delle lezioni; periodo successivo al termine dell'attività didattica, periodo di svolgimento di eventuali "corsi di recupero", assemblee degli studenti, ecc.) il personale docente è tenuto a prestare servizio solo nelle attività programmate e deliberate dal Collegio dei docenti ai sensi dell’art. 27  del CCNL del 24/7/2003.

Pertanto, i docenti non sono tenuti all'obbligo della firma e alla formale presenza nella scuola nei giorni in cui non si svolgono tali attività.

 

ART. 35   ESAME CONGIUNTO - CONCERTAZIONE

 

Ciascuno dei soggetti di parte sindacale, titolari del diritto di informazione preventiva e successiva, ricevuta l’informazione preventiva può chiedere - entro 5 giorni  - un esame congiunto su eventuali materie oggetto di controversia, anche in relazione a singole situazioni di fatto causate da provvedimenti non ritenuti coerenti con la normativa vigente.

II Dirigente informa gli altri soggetti e procede, entro tre giorni dalla richiesta, a convocare un apposito incontro.  In detto incontro le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto

che deve concludersi entro 5  giorni.

Durante tale periodo le parti non assumono iniziative unilaterali ed ogni disposizione od ordine

di servizio relativo al contenzioso perde valenza e viene congelato. Gli incontri possono

concludersi con un’intesa; in caso di disaccordo deve essere redatto apposito verbale

in cui risultino le diverse posizioni e continuato l'iter contrattualmente stabilito presso il CSA.

Permanendo il disaccordo, permane il congelamento di ogni disposizione od ordine di servizio relativo al contenzioso fatta salva la necessità per l'Amministrazione di procedere ad adempimenti di particolare urgenza, previa informazione alla RSU.

 

Art. 36 – INFORMAZIONE  - MONITORAGGIO E VERIFICA

 

Il Dirigente Scolastico fornirà alla RSU:

• L'informazione preventiva circa le attività aggiuntive da retribuire con il fondo della Scuola;

• L'informazione successiva, dopo che gli incarichi sono stati attribuiti.

 

DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof.ssa   Dini  Francesca

RSU  UNICOBAS: Prof.  Di Gregorio Camillo

RSU  UNICOBAS: Prof.   Piermarini Massimo

RSU  CGIL:     Prof.ssa   Di Chiara Petronilla

RAPPRESENTANTI SINDACALI