Il giorno 29/3/2004 presso la sede del Liceo Scientifico Statale "Galilei" Via dell'Immacolata - Civitavecchia
TRA
LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:
DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof. Gagliardi Gino
LA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA:
RSU UNICOBAS: Prof. Di Gregorio Camillo
RSU UNICOBAS: Prof. Piermarini Massimo
RSU CGIL: Prof.ssa Di Chiara Petronilla
viene sottoscritto il seguente contratto, ai sensi dell'art. 6 del CCNL 2002/2005 del 24/7/2003.
Art. 1- CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA, DECORRENZA
Le norme contenute nel presente contratto si applicano a tutto il personale docente ed ATA in
servizio nella Scuola, sia con contratto a tempo indeterminato che determinato.
Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e conserva validità fino al 31 agosto 2004;
esso viene applicato a partire dall'anno scolastico 2003/2004 e conserva validità sino alla stipulazione del successivo contratto integrativo di Istituto; potrà essere sottoposto a verifica, nel corso della sua validità, su richiesta di uno dei soggetti firmatari; a partire dalla data di entrata in vigore del presente contratto il precedente contratto di Istituto sottoscritto in data 9/12/2002 (in base al quale devono comunque essere stabiliti i compensi relativi agli anni scolastici precedenti il 2003/2004) perde efficacia e viene integralmente sostituito dal presente accordo.
Alla scadenza il presente contratto viene tacitamente rinnovato d'anno in anno qualora una delle parti non abbia dato disdetta con comunicazione scritta, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza.
In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non sono sostituite dal contratto successivo.
Si procederà comunque alla stipula di un nuovo Contratto Collettivo Integrativo di Istituto a seguito della stipula di un nuovo CCNL.
Art. 2 – INTERPRETAZIONE AUTENTICA
Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro 10 giorni dalla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro 30 giorni.
Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.
Art. 3 – TRASPARENZA
Il Dirigente provvederà ad affiggere all'albo tutti i prospetti analitici relativi al fondo dell'istituzione scolastica e alle attività del P. O. F. , indicanti i nominativi, le attività, gli impegni orari e i relativi importi; le parti convengono che l'affissione dei suddetti dati, in quanto prevista da precise norme contrattuali in materia di rapporto di lavoro, non costituisce violazione della riservatezza; una copia verrà consegnata, a cura del Dirigente, anche a tutti i componenti della RSU nell'ambito del diritto all'informazione successiva. L'affissione degli atti all'Albo dell'Istituto costituisce informativa.
Art. 4 – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
In tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali di Istituto si tiene conto delle delibere degli Organi Collegiali per quanto di competenza.
Art. 5 – OBIETTIVI E STRUMENTI
Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti.
Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
Art. 6 – RAPPORTI TRA RSU E DIRIGENTE SCOLASTICO
La RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e comunica il nominativo al Dirigente Scolastico; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
Il Dirigente Scolastico concorda con la RSU le modalità e il calendario per lo svolgimento dei diversi modelli di relazioni sindacali; in ogni caso, la convocazione da parte del Dirigente Scolastico va effettuata con almeno sei giorni di anticipo e la richiesta da parte della RSU va soddisfatta entro sei giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto dei termini indicati.
Per ogni incontro vanno preliminarmente indicate le materie.
Art. 7 – CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
Sono oggetto di contrattazione di Istituto le materie previste dall'art. 6, comma 2 del CCNL del 24 luglio 2003:
Possono altresì essere oggetto di contrattazione integrativa
altre materie inerenti il rapporto di lavoro e soggette quindi a normativa
di tipo contrattuale, che le parti consensualmente decidano di inserire
nel presente contratto.
La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore e dalle leggi; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiore ai fondi a disposizione della scuola. Le clausole discordanti non sono valide.
Art. 8 – INFORMAZIONE PREVENTIVA E CONCERTAZIONE
Sono oggetto di informazione preventiva:
Nel rispetto delle competenze degli OO. CC. e compatibilmente con
gli adempimenti amministrativi, il Dirigente Scolastico fornisce ai componenti
della RSU in appositi incontri l'informazione preventiva sei giorni prima
delle relative scadenze, fornendo anche l'eventuale documentazione.
Su tutte le materie oggetto di contrattazione integrativa e di informazione i componenti della RSU hanno facoltà di iniziare una procedura di concertazione, che ha inizio entro tre giorni dalla richiesta.
Durante lo svolgimento della concertazione il Dirigente Scolastico non assume decisioni unilaterali, salvo improrogabili scadenze amministrative.
La procedura di concertazione si conclude entro quindici giorni dalla richiesta e in ogni caso prima di eventuali scadenze amministrative; nel caso si raggiunga un'intesa essa ha valore vincolante per le parti.
Art. 9 – INFORMAZIONE SUCCESSIVA
Sono materia di informazione successiva:
I componenti della RSU e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali,
nell'esercizio della tutela sindacale individuale di ogni lavoratore, hanno
titolo a chiedere l'informazione successiva su tutti gli atti e i provvedimenti
amministrativi riguardanti il rapporto di lavoro, in nome e per conto dei
diretti interessati; hanno altresì diritto all'accesso agli atti,
nei casi e con le limitazioni previste dalla legge 241/1990 e dalla legge
675/1996.
Art. 10 – ATTIVITA' SINDACALI
I componenti della RSU e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali hanno diritto di affissione e possono gestire un proprio albo sindacale, di cui sono responsabili.
La RSU ha diritto di riunirsi in ogni momento nei locali della scuola, liberi dalle lezioni e dalle attività scolastiche, nell'orario di apertura dell'Istituto e senza necessità di alcun preavviso.
Il Dirigente Scolastico trasmette alla RSU e ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali tutte le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.
Art. 11 – ASSEMBLEA SINDACALE IN ORARIO DI LAVORO
Le assemblee in orario di lavoro possono essere indette con specifico ordine del giorno:
La richiesta di assemblea va inoltrata
al Dirigente Scolastico con almeno sei giorni di anticipo. Nella richiesta
di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio
e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola e la sede
dell'assemblea, che può anche essere esterna all'Istituto scolastico.
L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare del Dirigente Scolastico; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni.
Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso ed il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 1 unità di personale ATA dovrà svolgere questa funzione.
Art. 12 – REFERENDUM
Prima della sottoscrizione del Contratto Integrativo, la RSU può indire il referendum tra tutti i lavoratori dell'Istituto.
Le modalità per lo svolgimento del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.
Art. 13 - CRITERI GENERALI
Tenendo presente il Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto, sono utilizzati i seguenti criteri generali nelle modalità di utilizzazione del personale docente:
Il Dirigente è tenuto a precisare nelle circolari inerenti
le Assemblee d'Istituto e le uscite momentanee delle classi gli orari senza
dare adito ad equivoci interpretativi, date le responsabilità anche
penali conseguenti.
Art. 14 - MODALITÀ D'UTILIZZO DEL PERSONALE DOCENTE PER LE SOSTITUZIONI
Le ore per la sostituzione di docenti assenti saranno assegnate nel
seguente ordine:
Ai docenti, che si dichiarino disponibili ad effettuare ore aggiuntive
di supplenza in sostituzione dei colleghi assenti, viene riconosciuto,
a titolo di incentivazione, un compenso forfetario pari a tre ore di attività
di insegnamento calcolate ai sensi delle vigenti norme contrattuali; tale
compenso si aggiunge a quello derivante dalle ore di supplenza effettivamente
svolte.
Il docente deve essere avvertito non appena l'amministrazione ha notizia dell'assenza del docente da sostituire.
Art. 15 - CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEI DOCENTI PER LE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA
Per le attività didattiche e progettuali adottate dal C. I. e dal C.d.D. nel POF, se più docenti chiedono l'assegnazione alle medesime attività il dirigente scolastico assegnerà l'incarico in base al seguenti criteri:
1 ) competenze possedute coerenti con l'incarico (a parità di competenza è presa in considerazione l'anzianità di servizio);
2) alternanza nell'incarico, in caso di pari competenze e anzianità.
Si intende che non è opportuno assegnare più di due incarichi ad ogni docente, che possono salire
a tre solo in caso di accertata indisponibilità degli altri.
Per i docenti che svolgono tali attività si deve stabilire a priori il numero di ore da retribuire e se si tratta di attività funzionali o di insegnamento. Nell'affidamento dell'incarico sarà menzionata la delibera del collegio e del Consiglio di Istituto. Copia dell'affidamento sarà fornita alla RSU;
Flessibilità oraria individuale.
Il docente ha il diritto di chiedere al D. S. di scambiare le ore di lezioni proprie con quelle di altro docente a condizione che lo scambio sia pareggiato entro i tempi programmati per la prima scadenza relativa alle valutazioni.
Numero delle ore di lezione settimanali.
Il numero delle ore di lezione settimanali, comunque prestate, non può, di norma, superare le 24 ore. Il docente può, previa autorizzazione compatibile con l'organizzazione didattica e funzionale
dell'Istituto, effettuare ore aggiuntive di insegnamento senza compenso. In tale ipotesi si configura, a suo carico, un credito di ore che può essere utilizzato per fruire di permessi brevi.
Interventi didattico integrativi.
Gli interventi didattico integrativi, affidati dal D. S. , su parere del consiglio di classe sono assegnati ai docenti che abbiano dato la loro disponibilità, con preferenza per quelli delle classi di appartenenza degli alunni o, in caso di aggregazione di più gruppi alunni, del gruppo più consistente. In caso di impossibilità ad effettuare gli IDEI, per i docenti che hanno superato il limite delle ore settimanali, gli IDEI possono essere affidati ad altro docente della stessa disciplina. Gli Idei possono essere affidati a pacchetti di 10 ore per le discipline orali e di 20 ore per le discipline scritto - grafiche o pratiche.
Attività progettuali.
La realizzazione del progetto sarà affidata dal D. S. al progettista e, in subordine, al docente in
possesso di competenze che abbia dato la sua disponibilità.
Gli esperti esterni saranno scelti, dal D. S. , su proposta del progettista.
Art. 16 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE MANSIONI AL PERSONALE ATA E SOSTITUZIONI
La definizione delle modalità di organizzazione del lavoro è di competenza del Direttore dei servizi generali e amministrativi il quale, previe riunioni con il personale e sentito il parere delle RSU, formalizza l'organizzazione e l'orario di lavoro, e l'assegnazione ai plessi, di tutto il personale ATA
in un piano che è affisso all'albo e con appositi ordini di servizio scritti individualmente.
L'organizzazione e l'orario del lavoro è stabilita per l'anno scolastico in funzione delle esigenze
prevedibili nei diversi periodi.
1) II D.S.G.A. assegnerà le mansioni secondo questi criteri:
Per la sostituzione del personale assente si provvede applicando
le disposizioni in vigore e al verificarsi delle condizioni previste si
provvedere con urgenza alla nomina del personale supplente.
Art. 17 - INCARICHI SPECIFICI
Su proposta del DSGA il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b), da attivare nella scuola.
Il dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
a) professionalità specifica richiesta, documentata sulla base dei titoli di studio e/o professionali e delle esperienze acquisite;
b) disponibilità degli interessati.
Incarico specifico Ore di retribuzione
Notifica Atti Interni+Duplicazione atti 15
Camminatore S. Marinella+Duplicazione atti 15
Camminatore S. Marinella +Duplicazione atti 15
Camminatore Città 25
Camminatore Roma 15
Addetto Duplicazione Atti 15
Addetto Duplicazione Atti 15
Addetto Duplicazione Atti S.M.+Magazzino S.M. 20
Consegna Strumenti Musicali 20
Supp. Tecnico Inform. Uffici e Lab. 60
Magazzino Consegna Materiale Pulizia 15
Art. 18 - DISPOSIZIONI VARIE RIGUARDANTI IL PERSONALE ATA
Ore eccedenti
Le prestazioni eccedenti l'orario di servizio (straordinario) sono regolamentate come segue:
Turnazioni
L'assegnazione del personale alle funzioni può essere turnata al fine di garantire a tutto il personale medesime condizioni di fornitura del servizio e contestuale ottimizzazione dello stesso.
Chiusura dell'Istituto
Su delibera del Consiglio di Istituto potrà essere decisa la chiusura dell'istituto, o parte di esso, nei giorni prefestivi, non soggetti alle attività didattiche, con contestuale recupero con attività pomeridiane.
Formazione
II personale ha diritto di partecipare alle attività di formazione indette dall'amministrazione e ha diritto, previo consenso del D.S.G.A., a partecipare ad ulteriori diverse attività di formazione
compatibili con le esigenze di servizio. Le ore di formazione danno diritto al recupero con permessi.
Ferie
Le ferie devono essere concordate con il D.S.G.A., di norma entro il 30 Aprile, al fine di consentire il regolare svolgimento del servizio.
Codice di comportamento
II personale è tenuto alla conoscenza ed alla osservanza delle norme previste dai codici disciplinari, previsti dal vigente C.C.N.L., e deontologico della categoria.
Servizi minimi essenziali
In caso di sciopero il personale è tenuto solo nei casi previsti dalle vigenti norme a garantire i servizi minimi essenziali dichiarando in proposito la propria disponibilità preventiva. In caso di mancata disponibilità il D.S.G.A. disporrà d'ufficio, a rotazione, l'operatività dei servizi finanziari.
Art. 19 – RISORSE FINANZIARIE DI ISTITUTO
Le risorse finanziarie di Istituto per l'anno scolastico 2003/2004 sono le seguenti:
euro 2729,25 (CCNL 15/3/2001 art. 14 lett. b) (Solo personale docente)
euro 7032,15 (CCNL 15/3/2001 art. 14 lett. c) (Solo personale docente)
euro 1745,90 (CCNL 15/3/2001 art. 14 lett. d) (Solo personale ATA)
euro 16105,94 (CCNI 3/8/1999 art. 28 c. 1 lett. a) (Personale docente e ATA)
euro 20916,34 (CCNI 3/8/1999 art. 28 c. 1 lett. c) (Personale docente e ATA)
euro 8096,40 (CCNL 24/7/2003 art. 82 c. 1 lett. a) (Personale docente e ATA)
euro 2170,22 (CCNL 24/7/2003 art. 82 c. 1 lett. b) (Personale docente e ATA)
Di conseguenza le risorse possono così essere riassunte:
Fondo Istituto solo personale docente: euro 9761,40
Fondo Istituto solo personale ATA: euro 1745,90
Fondo Istituto personale docente ed ATA: euro 47288,90
Il totale del fondo di Istituto per l'anno scolastico 2003/2004 è quindi euro 58796,20.
Per assicurare una equilibrata ripartizione tra personale ATA e personale docente della parte di fondo che è destinata a entrambe le tipologie di personale, si conviene, a titolo orientativo, di destinare il 40% circa di questa parte comune del fondo al personale ATA e il rimanente 60% al personale docente. Di conseguenza per il personale ATA sono disponibili euro 1745,90+18915,56 = euro 20661,46 mentre per il personale docente sono disponibili euro 9761,40+28373,34= euro 38174,74.
Art. 20 - ATTIVITA' RETRIBUITE CON IL FONDO
A tutto il personale docente ed ATA incaricato di svolgere attività aggiuntive è corrisposto il compenso orario previsto dalle vigenti norme contrattuali.
Il compenso per le attività aggiuntive è erogato di norma per le ore effettivamente prestate in aggiunta al normale orario di lavoro. Per il personale docente, ove non sia possibile una quantificazione oraria dell'impegno, sono previsti compensi forfetari su una base oraria di riferimento. Per il personale ATA una parte dell'impegno aggiuntivo può essere considerato come intensificazione dell'attività lavorativa quindi prestato nel normale orario di lavoro.
All'inizio di ogni anno scolastico è predisposto un piano dettagliato delle attività aggiuntive con indicazione dei nominativi del personale e delle ore assegnate, che sarà affisso all'albo.
In seguito all'approvazione da parte del Consiglio di Istituto il Dirigente Scolastico provvede all'attribuzione degli incarichi con atti formali individuali sottoscritti per accettazione da parte degli interessati.
Art. 21 - RETRIBUZIONE DEI COORDINATORI, DEI SEGRETARI DEI CONSIGLI DI CLASSE E DEI DOCENTI IMPEGNATI NEI GLH
Ai docenti coordinatori di classe è riconosciuto un compenso forfettario annuo corrispondente a 12 ore aggiuntive non di insegnamento.
Ai docenti segretari-verbalizzatori dei consigli di classe è riconosciuto un compenso forfettario corrispondente a 1 ora aggiuntiva non di insegnamento per ogni verbale compilato.
A tutti i docenti impegnati nei consigli di classe straordinari GLH è riconosciuto un compenso forfetario corrispondente a 1 ora aggiuntiva non di insegnamento per ogni riunione.
Art. 22- RETRIBUZIONE DELLE ORE DI AGGIORNAMENTO E AUTOAGGIORNAMENTO
I docenti hanno diritto di partecipare alle attività di formazione indette dall'amministrazione.
I docenti hanno diritto a partecipare ad ulteriori, diverse attività di formazione
compatibili con le esigenze di servizio.
Hanno diritto al rimborso, previa esibizione della documentazione probatoria, delle spese di aggiornamento sulla base delle disponibilità di cassa, nella misura massima di assegnazione dei fondi pro-capite, da determinarsi con successivo accordo tra il Dirigente Scolastico e la RSU.
Il Dirigente informerà il personale docente della possibilità di accedere al rimborso.
Art. 23- RETRIBUZIONE DELLE PROVE PER IL DEBITO FORMATIVO E DELLE SIMULAZIONI DI TERZA PROVA SVOLTE FUORI DELL' ORARIO DI LEZIONE OBBLIGATORIO
I docenti che effettuano prove di verifica del debito formativo oppure di simulazione di terza prova in orario eccedente l'orario di lezione obbligatorio sono retribuiti con il compenso previsto dalle vigenti norme contrattuali per le attività aggiuntive di insegnamento.
Ai docenti che effettuano la correzione di test relativi a Concorsi scolastici nazionali o internazionali spetta, a titolo forfetario, la retribuzione di un'ora con il compenso previsto dalle vigenti norme contrattuali per le attività aggiuntive di insegnamento.
Art. 24- RETRIBUZIONE DEI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il compenso forfettario annuo, a carico del fondo della Scuola, per il docente collaboratore vicario del Dirigente Scolastico viene calcolato in misura corrispondente a 160 ore aggiuntive non di insegnamento.
Il compenso forfettario annuo, a carico del fondo della Scuola, dovuto al docente e al fiduciario della sede staccata di S. Marinella, che svolgono attività di collaborazione continuativa con il Dirigente Scolastico, viene calcolato in misura corrispondente a 120 ore aggiuntive non di insegnamento.
Nel caso che nel corso dell'anno scolastico si verifichi un eventuale avvicendamento di diversi docenti nello svolgimento di una delle suddette funzioni di collaborazione, i sopra citati compensi annui verranno suddivisi tra i docenti interessati in misura proporzionale alle rispettive durate di permanenza nella funzione.
I compensi dei collaboratori, del vicario e del fiduciario possono cumularsi con quelli relativi ad incarichi o attività, diverse da quella di collaborazione, deliberate dagli organi collegiali competenti. Per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa è stato accreditato all'Istituto un importo pari a euro 6961,50; si conviene che tale importo verrà ripartito equamente tra i docenti ai quali sono state assegnate le funzioni strumentali.
Con lo stesso criterio verranno ripartite eventuali somme che saranno accreditate all'Istituto per le funzioni aggiuntive del personale ATA.
Art. 25- COMPENSO PER IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Il compenso per il direttore dei servizi generali e amministrativi a carico del fondo d'Istituto viene determinato ai sensi dell'art. 87 comma 3 del CCNL 24/7/2003.
Ai sensi dell'art. 87 comma 3 lettera a del CCNL 24/7/2003 viene riconosciuto al direttore dei servizi generali e amministrativi un compenso forfettario annuo pari a 75 ore di attività aggiuntive retribuite ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali come riconoscimento per lavoro straordinario, flessibilità e intensificazione delle prestazioni lavorative dovuta a particolari forme di organizzazione del lavoro connesse all'autonomia delle istituzioni scolastiche.
Ai sensi dell'art. 87 comma 3 lettera b del CCNL 24/7/2003 viene riconosciuto, in aggiunta al precedente compenso, al direttore dei servizi generali e amministrativi un ulteriore compenso forfettario annuo pari a 25 ore di attività aggiuntive retribuite ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati con risorse dell'UE, da enti pubblici e da soggetti privati.
Art. 26- COMPENSO PER INTENSIFICAZIONE DEL LAVORO DEL PERSONALE ATA
A tutto il personale ATA è accordato un compenso forfettario pari a 75 ore di attività aggiuntive retribuite ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali come riconoscimento per la flessibilità, per la turnazione, per la sostituzione dei colleghi assenti e per l'intensificazione delle prestazioni lavorative dovuta alla contrazione degli organici e a particolari forme di organizzazione del lavoro connesse all'autonomia delle istituzioni scolastiche.
A ciascuno dei collaboratori scolastici viene accordato, in aggiunta al precedente, un ulteriore compenso pari a 10 di attività aggiuntive ore retribuite ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali come riconoscimento per il maggior onere che grava su questo personale per la contrazione degli organici e per la turnazione, indispensabile per il funzionamento delle attività previste nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) di questa Istituzione scolastica.
In caso di prolungata assenza che dia luogo alla nomina di un supplente i suddetti compensi forfetari devono essere ripartiti tra il titolare e il supplente in maniera proporzionale al periodo effettivo di servizio.
I suddetti compensi forfettari includono e sostituiscono qualunque compenso spettante per la sostituzione dei colleghi assenti ai sensi dell'art. 10 del Contratto di Istituto sottoscritto il 1/6/2002; il citato art. 10 non viene più applicato a decorrere dall'anno scolastico 2003/2004.
A ciascun dipendente possono essere affidati incarichi specifici o attività aggiuntive secondo quanto concordato nell'assemblea del personale ATA; la relativa retribuzione viene precisata dal Dirigente nella lettera di incarico secondo quanto concordato nell'assemblea del personale ATA.
In caso di mancanza di risorse finanziarie, le ore eventualmente effettuate in eccedenza saranno recuperate dal personale su disposizione del D. S. G. A.
Art. 27- RETRIBUZIONE DEI DOCENTI ACCOMPAGNATORI NEI VIAGGI DI ISTRUZIONE
Ai docenti incaricati di accompagnare gli alunni nei viaggi di istruzione di durata superiore alle 24 ore viene riconosciuto un compenso pari a Euro 50 per ogni notte trascorsa in viaggio oppure in albergo.
La stessa retribuzione viene riconosciuta anche al personale ATA che, per eventuale carenza di docenti, si renda disponibile a coadiuvare gli insegnanti accompagnatori nei viaggi di istruzione.
Per quanto riguarda il numero degli accompagnatori le parti concordano sull'opportunità di rispettare quanto disposto dalla Circolare Ministeriale 14 ottobre 1992, n. 291:
"si conviene che nella programmazione dei viaggi debba essere prevista la presenza di almeno un accompagnatore ogni quindici alunni".
Le parti convengono che il numero degli accompagnatori debba essere stabilito dopo attenta valutazione del tipo di viaggio, degli alunni e della disponibilità dei docenti.
In caso di gratuità inferiori al numero degli accompagnatori necessari, la scuola si farà carico della quota dell'accompagnatore non coperto dalle gratuità.
Art. 28- RETRIBUZIONE DEL PERSONALE IMPEGNATO IN PROGETTI
Al personale docente ed ATA impegnato in progetti previsti dal POF è corrisposto il compenso orario previsto dalle vigenti norme contrattuali, che non deve superare il corrispettivo di 100 ore per ogni lavoratore.
Art. 29- ULTERIORI CRITERI E MODALITA' DI UTILIZZO DELLE RISORSE
L'assemblea del personale ATA ed il Collegio dei Docenti possono deliberare altre prestazioni da retribuire con le risorse disponibili.
Il personale ATA deve essere avvertito con circolare scritta a cura del Dirigente, della prossima stesura del POF, in modo tale che possa inserirsi nei vari progetti o presentarne altri. A richiesta del personale ATA può essere convocata l'assemblea per discutere in merito.
Art. 30- LETTERA DI INCARICO
Il Dirigente Scolastico affiderà gli incarichi relativi all'effettuazione di prestazioni aggiuntive con una lettera in cui sarà indicato:
• Il tipo di attività e gli impegni conseguenti;
• Il compenso forfetario o orario, specificando in quest'ultimo caso il numero massimo di ore che possono essere retribuite;
• Le modalità di certificazione dell'attività;
• Il termini e le modalità di pagamento.
Per quanto riguarda la partecipazione dei docenti alle varie commissioni, si stabilisce che non si possa far parte di più di due commissioni.
La partecipazione ad ogni commissione viene retribuita in base agli atti ufficiali (verbali) sotto la diretta responsabilità del Presidente della Commissione.
Art. 31 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI
I compensi a carico del fondo sono liquidati non oltre 30 giorni dall'accreditamento dei fondi in riferimento alle risorse previste dal presente contratto; eventuali somme derivanti da utilizzo di risorse accantonate in precedenti esercizi saranno liquidate dopo il visto di congruità dei revisori dei conti.
Art. 32 – COPERTURA FINANZIARIA DEGLI ARTICOLI DEL PRESENTE CONTRATTO
Per la copertura dell'art. 21 (retribuzione dei coordinatori e dei segretari dei consigli di classe) del presente contratto si stima un impegno finanziario a carico del fondo di Istituto pari a ore 508 retribuite in misura di 15,91 euro per ogni ora; il totale viene stimato nella misura di euro 8082,28.
Per la copertura dell'art. 24 (retribuzione dei docenti collaboratori del dirigente scolastico) del presente contratto si stima un impegno finanziario a carico del fondo di Istituto pari a ore 400 retribuite in misura di 15,91 euro per ogni ora; il totale viene stimato nella misura di euro 6364.
Per la copertura dell'art. 17 (incarichi specifici del personale ATA) si stima un impegno finanziario a carico del fondo di Istituto pari a euro 2758,15.
Per la copertura dell'art. 25 (compenso per il direttore dei servizi generali e amministrativi) si stima un impegno finanziario a carico del fondo di Istituto pari a ore 100 retribuite in misura di 16,47 euro per ogni ora; il totale viene stimato nella misura di euro 1647.
Per la copertura dell'art. 26 (compenso per intensificazione del lavoro del personale ATA) si stima un impegno finanziario a carico del fondo di Istituto pari a euro 17000,40.
Per la copertura dell'art. 27 (retribuzione dei docenti accompagnatori nei viaggi di istruzione) si stima un impegno finanziario a carico del fondo di Istituto pari a euro 5500.
E' previsto un impegno finanziario pari a 16800 euro per attività aggiuntive e incarichi specifici del personale docente (progetti, commissioni, responsabili laboratori e biblioteche, etc.).
Il totale delle risorse impegnate è quindi pari a euro 36746,28 per il personale docente ed a euro 21405,55 per il personale ATA per un totale di euro 58151,83.
Art. 33 – INFORMAZIONE - MONITORAGGIO E VERIFICA
Il Dirigente Scolastico fornirà alla RSU:
• L'informazione preventiva circa le attività aggiuntive da retribuire con il fondo della Scuola;
• L'informazione successiva, dopo che gli incarichi sono stati attribuiti.
DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof. Gagliardi Gino
RSU UNICOBAS: Prof. Di Gregorio Camillo
RSU UNICOBAS: Prof. Piermarini Massimo
RSU CGIL: Prof.ssa Di Chiara Petronilla