Contratto rinnovo
biennio economico scuola 15 febbraio 2001
I N D I C E
ART. 1 - Durata e decorrenza del contratto biennale
ART. 2 - Sistema di relazioni sindacali a livello regionale
ART. 3 - Relazioni sindacali a livello d’istituto
ART. 4 - Soggetti della contrattazione integrativa a livello di
istituzione scolastica
ART. 5 - Aumenti della retribuzione base
ART. 6 - Effetti dei nuovi stipendi
ART. 7 - Retribuzione professionale docenti
ART. 8 - Direttori dei servizi generali ed amministrativi
ART. 9 - Qualifiche del personale Ata
ART. 10 - Finanziamento funzioni aggiuntive del personale Ata
ART. 11 - Congedi parentali
ART. 12 - Formazione in servizio
ART. 13 - Diritto di assemblea
ART. 14 - Finanziamento del fondo d'istituto
ART. 15 - Finalizzazione delle somme da destinarsi al fondo di istituto
ART. 16 - Attuazione dell'art.15, commi 7 e 8, del CCNL 26.5.1999
ART. 17 - Personale con contratto a tempo determinato
ART. 18 - Sequenze contrattuali
ART. 19 - Norma finale
TABELLA A
TABELLA B
TABELLA C
TABELLA D
Dichiarazione Congiunta
ART. 1
Durata e decorrenza del contratto biennale
-
Il presente contratto di II biennio si riferisce al periodo
1 gennaio 2000 - 31 dicembre 2001.
ART. 2
Sistema di relazioni sindacali a livello regionale
-
La contrattazione collettiva su materie attualmente di competenza
dei livelli nazionali o provinciali dell’Amministrazione scolastica si
svolge comunque al livello regionale contestualmente con l’attribuzione
delle stesse materie al predetto livello regionale.
-
Del pari, le forme di partecipazione sindacale di cui all’art.
3, c. 2, del CCNL 26.5.1999 si svolgono al livello istituzionale competente
per materia.
ART. 3
Relazioni sindacali a livello d’istituto
-
In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, commi 2, 3
e 5, del CCNL 26.5.1999, le seguenti materie costituiscono oggetto di contrattazione
integrativa a livello d'istituto, ferme restando quelle oggetto di informazione:
-
modalità di utilizzazione del personale in rapporto
al piano dell’offerta formativa (P.O.F.);
-
utilizzazione dei servizi sociali;
-
modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali,
nonché dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione
della legge n. 146/1990;
-
attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi
di lavoro;
-
criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente,
educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi; ricadute sull'organizzazione
del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni
legate alla definizione dell'unità didattica; ritorni pomeridiani;
-
modalità relative alla organizzazione del lavoro e
all'articolazione dell'orario del personale ATA, nel rispetto di quanto
previsto dalla contrattazione integrativa nazionale, nonché i criteri
per l'individuazione del personale ATA da utilizzare nelle attività
retribuite con il fondo d'istituto.
-
Costituiscono, inoltre, oggetto di contrattazione integrativa,
fermo restando quanto previsto al comma 6 del citato art. 6 del CCNL 26.5.1999
ed in riferimento al piano dell’offerta formativa, le seguenti materie:
-
criteri generali per l’impiego delle risorse, ivi comprese
quelle di cui all’art. 43 del CCNL 26.5.1999 del fondo in relazione alle
diverse professionalità, ai vari ordini e gradi di scuola eventualmente
presenti nella stessa istituzione scolastica ed alle tipologie di attività;
-
la misura dei compensi al personale docente ed educativo
per le attività di flessibilità didattica di cui all’art.
31, comma 1, del Contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto
in data 31.8.1999, per le attività complementari di educazione fisica
di cui all’art. 32 dello stesso CCNI, nonché per quelle di cui al
citato art. 43 del CCNL 26.5.1999;
-
la misura dei compensi al personale ATA per le attività
di cui al citato art. 43 del CCNL 26.5.1999, nonché per le funzioni
miste derivanti da convenzioni e intese con gli Enti locali;
-
la misura dei compensi da corrispondere al personale docente
ed educativo - non più di due unità - della cui collaborazione
il dirigente scolastico intende avvalersi in modo continuativo, ai sensi
dell’art. 19, comma 4, del CCNL 26.5.1999, nello svolgimento delle proprie
funzioni organizzative e gestionali, fermo restando quanto previsto dall’art.
28, comma 6, del medesimo CCNL.
-
Al comma 4 del citato art. 6 del CCNL 26.5.1999, relativo
alle materie oggetto di informazione successiva, è aggiunta la seguente
lettera c):
"c) verifica dell’attuazione della contrattazione
collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse."
-
All’art. 6, comma 4, ultimo capoverso, del CCNL 26.5.1999
sono soppresse le parole "da concordare tra le parti".
ART. 4
Soggetti della contrattazione integrativa a livello
di istituzione scolastica.
-
I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa
a livello di istituzione scolastica sono:
-le RSU;
-i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria
territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 26.5.1999.
ART. 5
Aumenti della retribuzione base
-
Gli stipendi tabellari previsti dall’art. 40 del CCNL 26.5.1999
sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità,
indicate nell’allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.
-
Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori
degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze
stabilite nella Tabella B.
-
Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto
per i docenti di scuola materna ed elementare.
-
Al personale transitato dagli Enti locali allo Stato l’incremento
stipendiale corrispondente alla posizione economica riconosciuta verrà
rideterminato a seguito del futuro inquadramento.
ART. 6
Effetti dei nuovi stipendi
-
Gli incrementi stipendiali di cui all’art. 5 hanno effetto
integralmente sulla 13° mensilità, sui compensi per le attività
aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza,
normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sull’equo
indennizzo e sull’assegno alimentare.
-
I benefici economici risultanti dall’applicazione dell’art.
5 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti
al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione nel
periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell’indennità di
buonuscita e di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati
alla data di cessazione dal servizio.
ART. 7
Retribuzione professionale docenti
-
Con l’obiettivo della valorizzazione professionale della
funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono
strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché
di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere
il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente
ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
-
Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale
accessorio di cui all’art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente
al personale docente ed educativo; nella Tabella C è riportata la
retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti,
risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso
individuale accessorio.
-
La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto
avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per
dodici mensilità con le modalità stabilite dall’art. 25 del
CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all’art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999,
ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995.
ART. 8
Direttori dei servizi generali ed amministrativi
1.A decorrere dall'1.9.2000, in aggiunta allo stipendio iniziale del profilo di provenienza, ai Direttori
dei servizi generali ed amministrativi inquadrati in tale profilo ai sensi dell'art. 34 del CCNL
26.5.1999, è attribuito un incremento retributivo pari al 70% del differenziale tra la posizione
stipendiale iniziale del Direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la
corrispondente posizione iniziale del Responsabile amministrativo.
2.In aggiunta all'importo definito al sensi del comma 1, all'atto dell'inquadramento, è riconosciuta
una retribuzione di anzianità pari alla differenza tra la posizione stipendiale in godimento,
comprensiva dell'eventuale assegno ad personam nonchè del rateo di anzianità in corso di
maturazione, e lo stipendio iniziale del profilo di provenienza.
3.La retribuzione determinata ai sensi dei commi 1 e 2 viene utilizzata, con il criterio della
temporizzazione, al fine della collocazione di ciascun dipendente all'interno delle posizioni
economiche del profilo di Direttore amministrativo delle accademie e conservatori.
4.L'indennità integrativa speciale e la progressione stipendiale riconosciuta ai sensi del comma 2
competono per intero.
ART. 9
Qualifiche del personale ATA
-
I profili professionali del personale ATA, in attesa di un
loro riassetto complessivo con l’obiettivo del costante adeguamento alle
esigenze della scuola dell’autonomia, sono modificati come previsto nell’allegata
tabella D.
ART. 10
Finanziamento funzioni aggiuntive del personale ATA
-
Per garantire l’erogazione dei compensi per funzioni aggiuntive
a seguito del trasferimento del personale ATA transitato dagli Enti locali
allo Stato, in attuazione dell’art. 8 della legge n. 124/1999, la dotazione
prevista dall’art. 42, comma 4, 4° alinea, del CCNL 26.5.1999 è
incrementata dalle risorse di cui all’art. 50, comma 3, della legge n.
388/2000 (50 miliardi), nonché delle risorse derivanti dal recupero
dei trasferimenti agli Enti locali e che allo stato risultano quantificate
in 35 miliardi.
-
In sede di contrattazione integrativa provinciale l’erogazione
dei fondi alle singole scuole sarà effettuata in base ai criteri
seguenti, elencati in via prioritaria:
-
assicurare a tutte le scuole gli stessi livelli quantitativi
delle funzioni aggiuntive già assegnate per il 2000;
-
riequilibrare la distribuzione fra le scuole, con particolare
riferimento alle esigenze delle scuole materne ed elementari.
-
La distribuzione dei fondi alle singole province verrà
direttamente effettuata in base ai criteri definiti nella intesa sottoscritta
il 12.2.2001 tra il Ministero della pubblica istruzione e le OO.SS. della
Scuola.
Art.11
Congedi parentali
-
Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni
in materia di tutela della maternità contenute nella legge n.1204/1971,
come modificata ed integrata dalle leggi n. 903/1977 e n. 53/2000.
-
Nel presente articolo tutti i richiami alle disposizioni
della legge n. 1204/1971 e della legge n. 903/1977 si intendono riferiti
al testo degli articoli di tali leggi risultante dalle modificazioni, integrazioni
e sostituzioni introdotte dalla legge n. 53/2000.
-
Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli
4 e 5 della legge n. 1204/1971, alla lavoratrice o al lavoratore, anche
nell'ipotesi di cui all'art. 6 bis della legge n. 903/1977, spetta l'intera
retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio
fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni
consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo
di convalescenza post-ricovero, secondo la disciplina di cui all'art. 23
del CCNL 4.8.1995.
-
In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque
i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia
necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera
pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il
restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo
ante-parto non fruito, possano decorrere in tutto o in parte dalla data
di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta viene accolta qualora
sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le
condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro.
Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di
riposo di cui all'art. 10 della legge n. 1204/1971.
-
Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto
dall'art. 7, comma 1, lett. a) della legge n. 1204/1971 e successive modificazioni
e integrazioni, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori
padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i
genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono
valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per
intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità
per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
-
Successivamente al periodo di astensione di cui al comma
3 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti
dall'art. 7, comma 4 della legge n. 1204/1971 e successive modificazioni
e integrazioni, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti
trenta giorni per ciascun anno di età del bambino, computati complessivamente
per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità
indicate nello stesso comma 3.
-
I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 5 e 6, nel
caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni
festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di
computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove
i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro
del lavoratore o della lavoratrice.
-
Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di
astensione dal lavoro, di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 1204/1971
e successive modificazioni e integrazioni, la lavoratrice madre o il lavoratore
padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata,
all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di
decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata
anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia
assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni.
Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario
periodo di astensione.
-
In presenza di particolari e comprovate situazioni personali
che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente
comma 8, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore
precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
-
In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'art.
10 della legge n. 1204/1971 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto
a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 10 possono essere utilizzate
anche dal padre.
-
Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli
contenute in norme legislative o contrattuali.
ART. 12
Formazione in servizio
-
Alla formazione in servizio, che costituisce uno strumento
fondamentale per la crescita del personale e per l’innalzamento del livello
qualitativo del sistema scolastico sono destinate le risorse previste dall’accordo
sul lavoro pubblico del 12 marzo 1997, nella misura dell’1% del monte salari.
-
Nella sequenza contrattuale di cui all’art. 19, saranno definiti
criteri e modalità per la fruizione dei congedi per la formazione
di cui all’art. 5 della legge 8.3.2000, n. 53.
ART.13
Diritto di assemblea
-
I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario
di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali concordati con la parte
datoriale pubblica per n. 10 ore annue pro capite senza decurtazione della
retribuzione.
-
Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti
o gruppi di essi possono essere indette con specifico ordine del giorno:
-
singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni
sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del
CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali;
-
dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti,
con le modalità dell'art. 8, comma 1, dell' accordo quadro sulla
elezione delle RSU del 7 agosto 1998;
-
dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni
sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del
CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali.
-
Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo
restano ferme la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art.
2 del CCNQ 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi,
aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali
e la disciplina prevista dall’art.13 del CCNL 4. 8. 1995, per quanto non
modificato ed integrato dal presente articolo.
ART. 14
Finanziamento del fondo d’istituto
-
In aggiunta alle quote già definite nel contratto
collettivo integrativo del 31.8.1999, confluiscono, con decorrenza 1.1.2001
nel fondo d’istituto le seguenti ulteriori voci di finanziamento:
-
le risorse non spese previste dall’art. 42, comma 4, 2°
alinea, del CCNL 26.5.1999, per gli anni 1999 e 2000. Tali importi potranno
essere utilizzati una sola volta per l’anno 2001 poiché costituiscono
economie riferite ad anni precedenti;
-
le risorse non spese di cui alla lettera a) riferite all’anno
2001;
-
lire 300 miliardi al lordo degli oneri riflessi quale quota
parte dei 1260 miliardi non spesi per effetto della mancata applicazione
dell’art. 29 del CCNL 26.5.1999;
-
un importo corrispondente a Lire 15.300 mensili per tredici
mensilità (al netto degli oneri riflessi) calcolato sul personale
ATA in servizio alla data di entrata in vigore del presente CCNL. Tale
importo corrisponde allo 0,4% del monte salari 1999 da dedicare alla contrattazione
integrativa nonché alla quota parte di incremento che deriva dall’applicazione
dei tassi di inflazione programmati sulla parte della retribuzione diversa
dalle posizioni stipendiali e dall’indennità integrativa speciale;
-
Per gli anni successivi al 2001 il fondo potrà essere
alimentato - salvo diversa previsione della contrattazione collettiva nazionale
- dalle somme di cui all’art. 50, comma 3, della legge n. 388/2000 nella
parte in cui si autorizza la costituzione di un apposito fondo da iscrivere
nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione nell’importo
di lire 400 miliardi per l’anno 2002 e di 600 miliardi a decorrere dall’anno
2003.
-
La distribuzione delle risorse di cui al comma 1, lettere
a), b), c), d) del presente articolo tra le singole istituzioni scolastiche
ed educative dovrà avvenire in proporzione alla dotazione organica
rispettiva, per le finalizzazioni di cui all’art. 15. Le risorse così
distribuite si aggiungono al fondo costituito ai sensi dell’art. 26 del
CCNI 31.8.1999.
-
Le risorse residue anche già iscritte nello stato
di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il miglioramento
dell’offerta formativa sono riutilizzabili nell’esercizio successivo.
ART. 15
Finalizzazione delle somme da destinarsi al fondo
di istituto
-
Le somme di cui all’art. 14, comma 1, lett. c) saranno impegnate
nelle istituzioni scolastiche per riconoscere l’impegno professionale dei
docenti, realizzabile come disponibilità ad un ulteriore impegno
didattico rispetto a quello normalmente dovuto in riferimento a quanto
previsto nelle lettere a), b), f) dell’art. 30 del CCNI 31.8.1999.
-
Le somme di cui all’art. 14, comma 1, lett. d) e le risorse
degli anni 1999 e 2000 destinate alle finalità di cui all’art 36
del CCNL 26.5.1999 e non utilizzate – che nelle singole scuole si aggiungono
alle somme deliberate a favore del personale ATA - sono finalizzate alle
attività indicate dall’art. 30, comma 3, lett. d) del CCNI 31.8.1999.
-
Le somme di cui all’art. 14, comma 1, lettere a) e b) sono
finalizzate a retribuire l’impegno dei docenti per l’attuazione delle forme
di flessibilità organizzativa e didattica di cui all’art. 31, comma
1, del CCNI 31.8.1999.
-
Le somme assegnate agli istituti in base all’art. 14 del
presente accordo e non utilizzate nell’anno finanziario e in quello successivo,
saranno ridistribuite ed assegnate ad altri istituti della regione secondo
criteri definiti con contrattazione integrativa da svolgere a livello di
Ufficio scolastico regionale.
ART. 16
Attuazione dell’art.15, commi 7 e 8, del CCNL 26.5.1999
-
In considerazione della necessità di tener conto del
completamento della riforma dell’amministrazione periferica, in sede di
prossimo rinnovo del CCNL, si procederà alla definizione del rapporto
di lavoro per il personale che opererà su nuove figure professionali
o nei servizi di consulenza e supporto, in attuazione dell’art. 15, commi
7 e 8 del CCNL 26.5.1999. In previsione di tale scadenza sarà costituita
presso il Ministero della pubblica istruzione un’apposita commissione,
composta da rappresentanti dello stesso Ministero, delle Organizzazioni
Sindacali firmatarie e da esperti, con il compito di elaborare entro il
30 settembre una griglia di ipotesi, coerenti con le nuove figure professionali
e con le funzioni dei servizi di consulenza e di supporto alle istituzioni
scolastiche, relativamente alle professionalità e competenze richieste
per le nuove funzioni e ai titoli e ai crediti di accesso.
-
Nell’attuale fase transitoria il rapporto di lavoro del personale
della scuola che svolge funzioni diverse da quella di titolarità,
con comando o utilizzo, è comunque definito, nei vari aspetti, con
contrattazione collettiva nazionale.
ART. 17
Personale con contratto a tempo determinato
-
Le disposizioni di cui all’art. 26 del C.C.N.L. 4.8.1995
in materia di infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio,
in quanto dirette alla generalità del personale della scuola, si
applicano anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato, nei limiti
di durata della nomina.
ART. 18
Sequenze contrattuali
-
Le parti concordano sull’esigenza di aprire una trattativa
su tutte le questioni non ancora definite relativamente all’attuazione
del CCNL 26.5.1999, al fine di concluderla entro il 30 giugno 2001, quali:
-
arbitrato e conciliazione;
-
congedi per motivi di studio;
-
banca delle ore;
-
contrattualizzazione degli istituti del rapporto di lavoro.
-
telelavoro;
-
lavoro temporaneo;
-
testo coordinato dei CCNL 1994-97 e 1998-2001.
-
Relativamente alle materie inerenti il personale delle Accademie
e dei Conservatori, si aprirà un’apposita sequenza contrattuale
da concludere il 3.3.2001.
-
In particolare, nella sequenza contrattuale di cui al precedente
comma 1 saranno:
a) verificati gli elementi di corrispondenza
tra gli attuali profili professionali, il loro arricchimento interno ed
il modello organizzativo dei servizi amministrativi, tecnici, ausiliari
derivanti dall’autonomia;
b) definiti nell’ambito delle risorse già disponibili,
anche mediante il riutilizzo del salario accessorio, specifici interventi
con l’obiettivo di sostenere e valorizzare la qualità e l’efficacia
dei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari, in relazione anche a
quanto previsto dagli articoli 47 e 48 del CCNI 31.8.1999.
-
In sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa
saranno definiti requisiti, modalità e criteri di erogazione di
compensi per trattamento accessorio da corrispondere al personale docente,
educativo e ATA in servizio presso CEDE, BDP, IRRSAE o nei distretti scolastici
o comandato nell’Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione,
nonché al personale con incarico di supervisione nelle attività
di tirocinio. A tal fine è accantonata una somma non superiore a
Lire 4 miliardi, in aggiunta a quanto previsto dall’art. 27, comma 6, lettera
B, lettera a) del CCNI 31.8.1999.
ART. 19
Norma finale
-
Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in
vigore le norme del CCNL 26.5.1999.
TABELLA A
AUMENTI POSIZIONI STIPENDIALI DAL 1.7.2000
|
Collab. scolast. |
Guarda-
robieri |
Assist. amm.vi
ed equip. |
Respons. amm.ivi |
Docente scuola
mat. ed elem. |
Docente dipl. istituti
sec. II grado (1) |
Docente scuola
media |
Docente laur. istituti
sec.II grado (2) |
Docente Conserv. |
Direttore amm.
Conserv. ed Accad. |
Capi d'Istituto
ed equip. |
da 0 a 2 |
23.000 |
24.000 |
26.000 |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
32.000 |
32.000 |
38.000 |
35.000 |
45.000 |
da 3 a 8 |
24.000 |
24.000 |
27.000 |
31.000 |
31.000 |
31.000 |
33.000 |
34.000 |
40.000 |
36.000 |
47.000 |
da 9 a 14 |
25.000 |
26.000 |
29.000 |
33.000 |
33.000 |
33.000 |
36.000 |
37.000 |
44.000 |
39.000 |
51.000 |
da 15 a 20 |
27.000 |
27.000 |
31.000 |
36.000 |
36.000 |
36.000 |
40.000 |
41.000 |
48.000 |
42.000 |
55.000 |
da 21 a 27 |
28.000 |
29.000 |
33.000 |
39.000 |
39.000 |
40.000 |
43.000 |
45.000 |
51.000 |
46.000 |
60.000 |
da 28 a 34 |
30.000 |
30.000 |
34.000 |
42.000 |
42.000 |
43.000 |
46.000 |
48.000 |
54.000 |
50.000 |
66.000 |
da 35 |
30.000 |
31.000 |
35.000 |
44.000 |
44.000 |
45.000 |
48.000 |
51.000 |
57.000 |
54.000 |
70.000 |
(1) Anche accompagnatore di pianoforte e pianisti accompagnatori
(2) Anche assistenti delle Accademie di Belle arti
AUMENTI POSIZIONI STIPENDIALI DAL 1.1.2001
|
Collab. scolast. |
Guarda-
robieri |
Assist. amm.vi
ed equip. |
Respons. amm.ivi |
Docente scuola
mat. ed elem. |
Docente dipl. istituti
sec. II grado (1) |
Docente scuola
media |
Docente laur. istituti
sec.II grado (2) |
Docente Conserv. |
Direttore amm.
Conserv. ed Accad. |
da 0 a 2 |
39.000 |
40.000 |
44.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
54.000 |
54.000 |
64.000 |
58.000 |
da 3 a 8 |
40.000 |
41.000 |
45.000 |
52.000 |
52.000 |
52.000 |
56.000 |
58.000 |
67.000 |
60.000 |
da 9 a 14 |
43.000 |
44.000 |
48.000 |
56.000 |
56.000 |
56.000 |
61.000 |
62.000 |
74.000 |
65.000 |
da 15 a 20 |
45.000 |
46.000 |
52.000 |
61.000 |
61.000 |
61.000 |
67.000 |
69.000 |
81.000 |
71.000 |
da 21 a 27 |
48.000 |
49.000 |
55.000 |
65.000 |
65.000 |
68.000 |
72.000 |
76.000 |
86.000 |
78.000 |
da 28 a 34 |
50.000 |
51.000 |
57.000 |
70.000 |
70.000 |
72.000 |
77.000 |
81.000 |
91.000 |
84.000 |
da 35 |
51.000 |
52.000 |
59.000 |
73.000 |
73.000 |
76.000 |
81.000 |
85.000 |
97.000 |
91.000 |
TABELLA B
POSIZIONI STIPENDIALI
Dal 1.1.2001
|
Collab. scolast. |
Guarda-
robieri |
Assist. amm.vi
ed equip. |
Respons. amm.ivi |
Docente scuola
mat. ed elem. |
Docente dipl. istituti
sec. II grado (1) |
Docente scuola
media |
Docente laur. istituti
sec.II grado (2) |
Docente Conserv. |
Direttore amm.
Conserv. ed Accad. |
da 0 a 2 |
11.984.000 |
12.599.000 |
14.729.000 |
18.406.000 |
18.406.000 |
18.406.000 |
20.885.000 |
20.885.000 |
27.868.000 |
22.683.000 |
da 3 a 8 |
12.450.000 |
13.053.000 |
15.333.000 |
19.237.000 |
19.237.000 |
19.237.000 |
21.807.000 |
22.777.000 |
29.356.000 |
23.718.000 |
da 9 a 14 |
14.140.000 |
14.731.000 |
17.491.000 |
21.797.000 |
21.797.000 |
21.797.000 |
24.820.000 |
25.804.000 |
33.796.000 |
26.925.000 |
da 15 a 20 |
15.717.000 |
16.308.000 |
19.535.000 |
24.787.000 |
24.787.000 |
24.787.000 |
28.289.000 |
29.538.000 |
38.224.000 |
30.668.000 |
da 21 a 27 |
17.270.000 |
17.909.000 |
21.591.000 |
27.689.000 |
27.689.000 |
29.114.000 |
31.657.000 |
34.294.000 |
41.416.000 |
34.672.000 |
da 28 a 34 |
18.441.000 |
19.043.000 |
23.055.000 |
30.552.000 |
30.552.000 |
31.953.000 |
34.961.000 |
37.410.000 |
44.872.000 |
38.786.000 |
da 35 |
19.262.000 |
19.890.000 |
24.177.000 |
32.684.000 |
32.684.000 |
34.110.000 |
37.410.000 |
39.894.000 |
48.316.000 |
42.788.000 |
dal 1.7.2000
|
Capi
d'Istituto ed equiparati (3) |
da 0 a 2 |
32.687.000 |
da 3 a 8 |
34.189.000 |
da 9 a 14 |
38.634.000 |
da 15 a 20 |
43.067.000 |
da 21 a 27 |
47.548.000 |
da 28 a 34 |
53.470.000 |
da 35 |
57.939.000 |
(1) Anche accompagnatore di pianoforte e pianisti accompagnatori
(2) Anche assistenti delle Accademie di Belle arti
(3) Il valore comprende sclusivamente l'aumento stipendiale
al 1.7.2000
TABELLA C
|
Incremento
CCNL
biennio
2000-2001 |
|
COMPENSO INDIVIDUALE
ACCESSORIO CCNI 1999 |
|
RETRIBUZIONE
PROFESSIONALE
DOCENTI (1) |
da 0 a 14 (2) |
120.000 |
+ |
96.000 |
= |
216.000 |
da 15 a 27 |
173.000 |
+ |
96.000 |
= |
269.000 |
da 28 |
205.000 |
+ |
96.000 |
= |
301.000 |
(1) Comprende ed assorbe il compenso individuale accessorio
(2) Incluso il personale a tempo determinato
Tabella
D
Profili ATA modificati ai sensi dell'art.36, comma
5, del CCNL 26.5.1999
A/2: Profilo: Collaboratore scolastico
Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni
e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio
lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono
preparazione professionale non specialistica. E' addetto ai servizi generali
della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti
degli alunni e del pubblico; di pulizia e di carattere materiale inerenti
l'uso dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli
alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione
con i docenti.
In particolare svolge le seguenti mansioni:
- sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori,
nelle officine e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza
degli insegnanti;
- concorso in accompagnamento degli alunni in occasione
del loro trasferimento dai locali della scuola ad altre sedi anche non
scolastiche ivi comprese le visite guidate e i viaggi di istruzione;
- sorveglianza, anche notturna, con servizio di portineria,
degli ingressi delle istituzioni scolastiche ed educative con apertura
e chiusura degli stessi, per lo svolgimento delle attività scolastiche
e delle altre connesse al funzionamento della scuola, limitatamente ai
periodi di presenza di alunni, semiconvittori e convittori;
- svolgimento delle mansioni di custode con concessione
gratuita di idonei locali abitativi;
- pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti,
degli arredi e relative pertinenze, anche con l'ausilio di mezzi meccanici;
- riassetto e pulizia delle camerate dei convittori:
- compiti di carattere materiale inerenti al servizio,
compreso lo spostamento delle suppellettili, nonchè, nelle istituzioni
convittuali, il trasporto dei generi alimentari e lo svolgimento di tutte
le attività connesse con i servizi di mensa e cucina;
- lavaggio delle stoviglie nelle istituzioni scolastiche
in cui le esercitazioni comportino l'uso della cucina e della sala bar;
- servizi esterni inerenti la qualifica;
- ausilio materiale agli alunni portatori di handicap
nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita
da esse.
In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo,
con riguardo anche all'integrazione di alunni portatori di handicap e alla
prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative
di formazione e aggiornamento.
Vanno comunque garantite, anche attraverso particolari
forme di organizzazione del lavoro e l’impiego di funzioni aggiuntive o
l’erogazione di specifici compensi, le attività di ausilio materiale
agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e
per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale ai bambini
e bambine della scuola materna nell’uso dei servizi igienici e nella cura
dell’igiene personale.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA
Le parti concordano sull’opportunità che in sede
di prossimo rinnovo contrattuale per il quadriennio 2002 – 2005 si proceda
per i Direttori dei servizi generali ed amministrativi ad un pieno recupero
del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del Responsabile
amministrativo e quella del Direttore amministrativo.
|
Home Page |