Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo "W. A. Mozart"
V.LE DI CASTELPORZIANO, 516 – 00124 ROMA
TEL. 06.50914612 – FAX 06.50938315 – E.MAIL scuolamozart@virgilio.it


CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
Anno scolastico 2008-2009

Il giorno ventotto del mese di novembre dell'anno duemilaotto, presso l'Istituto Comprensivo "W. A. MOZART" di Roma, in sede di contrattazione integrativa di istituto,

VISTA la Legge n. 300/70;

VISTO il D.L. vo n. 396 del 4/11/97 (art. 47 e 47 bis);

VISTA la Legge n. 59 del 15/3/97 art.2;

VISTO l'ACNQ del 7/8/98;

VISTO il CCNL 1998/2001 del 26/5/99 (artt. 6 e 9);

VISTO l'art. 3 dell'accordo firmato il 15 febbraio 2001;

VISTO il CCNL Comparto scuola 2002-2005 - 1° Biennio economico 2002/03;

VISTO il CCNL Biennio economico 2004/2005;

VISTO il CCNL Comparto scuola 2006-2009 - 1° Biennio economico 2006/07;

VISTA la Sequenza contrattuale relativa al personale ATA, ai sensi dell'art. 62 del CCNL del 29 novembre 2007, sottoscritta in data 25 luglio 2008;

PREMESSO che i contratti siglati tra le parti non possono contenere nessuna deroga peggiorativa rispetto alle normative legislative e contrattuali vigenti (art. 2077 del Codice Civile) e che gli argomenti che interferiscono con le scelte del POF o che riguardano problematiche didattiche di competenza del Collegio dei docenti non possono essere oggetto di trattativa;

TRA

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

RAPPRESENTATA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO PALAZZO GIUSEPPINA 1

LA RSU DI ISTITUTO

COSTITUITA DA: DE MARI SILVIA, DI LELLA FABIO, FRAU SIMONETTA, MARCONI LILIANA, PACE ROSARIA ANTONIETTA

I DELEGATI DELLE OO.SS.

NELLE PERSONE DI:

CELIDONIO LUIGI ………...FLC CGIL

……………………………CISL SCUOLA

……………………………UIL SCUOLA

……………………………SNALS CONFSAL

……………………………GILDA-UNAMS

sulle materie di cui all'art. 6 del CCNL Comparto scuola 2006/2009, lettere h), i), j), k), l), m),

SI CONCORDA

quanto segue

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Finalità del contratto)

Il presente contratto ha la finalità di migliorare la qualità del servizio scolastico, secondo i principi di efficacia ed efficienza, attraverso un'organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali, definite nei piani delle attività predisposti dal dirigente scolastico e dal direttore dei servizi generali ed amministrativi in coerenza con quanto stabilito nel piano dell'offerta formativa

Art. 2

(Campo di applicazione)

Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA - con contratto di lavoro sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato - in servizio presso l'istituzione scolastica.

Art. 3

(Decorrenza e durata)

Il presente contratto ha validità per l'a.s. 2008/2009 e comunque fino alla stipula di un nuovo contratto.

Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data della firma delle parti contraenti. 2

Art. 4

(Adeguamenti e verifiche)

Le parti, di comune accordo, possono apportare modifiche e/o integrazioni al presente contratto, a seguito di situazioni sopraggiunte, innovazioni legislative e/o contrattuali.

MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE

IN RAPPORTO AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Art. 5

(Criteri per l'utilizzazione dei docenti)

Per assicurare la realizzazione del POF, ad ogni docente vengono assegnati insegnamenti o attività sia della quota nazionale del curricolo sia di quella della scuola, salvo diversa disponibilità degli interessati. Il Dirigente Scolastico assegna le cattedre, i posti e le attività tenendo conto dei criteri deliberati dal Consiglio di istituto, su proposta del Collegio dei docenti.

L'assegnazione del personale docente alle attività aggiuntive, previste dal POF e deliberate dal Collegio dei docenti, è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

1. Professionalità specifica, necessaria alla tipologia di attività;

2. Disponibilità personale;

3. Titoli culturali;

4. Graduatoria interna per i trasferimenti d'ufficio;

5. Rotazione tra il personale disponibile.

Gli incarichi di lavoro sono assegnati con comunicazione scritta agli interessati.

Art. 6

(Criteri per l'utilizzazione del personale ATA)

Il lavoro del personale ATA è organizzato in modo da permettere la realizzazione del POF.

L'assegnazione ai servizi è effettuata sulla base di parametri oggettivi, sia rispetto alle esigenze didattiche, sia a quelle organizzative.

L'assegnazione alle attività aggiuntive è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

1. Settore di lavoro di appartenenza;

2. Professionalità specifica, necessaria alla tipologia di attività;

3. Disponibilità personale;

4. Titoli culturali e professionali;

5. Rotazione tra il personale disponibile;

6. Graduatoria interna per i trasferimenti d'ufficio.

Gli incarichi di lavoro sono assegnati con comunicazione scritta agli interessati. In assenza di disponibilità dichiarata, gli incarichi verranno effettuati a rotazione.

CRITERI RIGUARDANTI LE ASSEGNAZIONI DEL PERSONALE AI PLESSI 3

Art. 7

(Criteri per l'assegnazione del personale docente)

L'assegnazione del personale docente ai plessi è effettuata secondo i seguenti criteri, indicati in ordine di priorità:

1. continuità didattica e di presenza nel plesso (fatto salvo quanto previsto dai punti 2 e 3, qualora non sussista più il vincolo della continuità didattica);

2. desiderata del docente;

3. attitudini specifiche;

4. graduatoria interna per i trasferimenti d'ufficio;

5. ubicazione abitativa.

Qualora non sia possibile confermare tutti i docenti in servizio in una delle sedi, per decremento d'organico o altro, fatta salva la continuità didattica, si procede all'assegnazione in altra sede a domanda, come da comma precedente.

Con riferimento ai punti 3, 4 e 5 del primo comma e al secondo comma del presente articolo, tenuto conto che la distanza massima tra i vari plessi è di circa Km 1, nella scelta del plesso più vicino al proprio domicilio fruiscono della precedenza i beneficiari degli artt. 21 e 33 della Legge 104/92 e le lavoratrici madri o, in alternativa, i lavoratori padri, con figli di età inferiore a un anno.

Art. 8

(Criteri per l'assegnazione del personale ATA)

Il personale amministrativo viene assegnato ai plessi in relazione all'ubicazione degli uffici, tenendo conto, se possibile, delle disponibilità e delle richieste dei singoli dipendenti.

Al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza del servizio scolastico e di consentire, ove possibile, la rotazione del personale collaboratore scolastico sui vari plessi, anche in considerazione che solo il personale in servizio presso la secondaria di 1° grado ha anche la funzione di assicurare la pulizia dei locali, l'assegnazione ai plessi del personale collaboratore scolastico viene effettuata secondo i seguenti criteri di priorità:

1. attitudini specifiche, necessarie alla tipologia di attività;

2. conferma, a domanda, presso il plesso nel quale sono ubicati gli uffici e le classi della secondaria di 1° grado;

3. conferma a domanda, ove possibile, presso gli altri plessi;

4. preferenze espresse dal personale;

5. anzianità di servizio nell'istituto.

Nell'applicazione dei suddetti criteri, si dovrà tener conto di quanto segue:

- In ciascun plesso dovrà essere garantita almeno una unità di personale con contratto a T.I. e almeno una unità con funzione di addetto al primo soccorso ed una unità per l'assistenza agli alunni disabili (le suddette funzioni possono essere svolte anche dallo stesso collaboratore, qualora in possesso dei requisiti richiesti);

- Ai plessi di scuola materna dovrà essere assegnato preferibilmente personale collaboratore scolastico femminile e con rapporto di lavoro a tempo pieno;

- I supplenti annuali con contratto decorrente successivamente alla prima assegnazione saranno assegnati ai plessi sulla base delle necessità di copertura dei posti ancora disponibili.

Fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo, tenuto conto che la distanza massima tra i vari plessi è di circa Km 1, esclusivamente con riferimento ai punti 4 e 5 del comma 2 4

del presente articolo, nella scelta del plesso più vicino al proprio domicilio fruiscono della precedenza i beneficiari degli artt. 21 e 33 della Legge 104/92 e le lavoratrici madri o, in alternativa, i lavoratori padri, con figli di età inferiore a un anno.

Il personale collaboratore scolastico, assegnato ad un plesso, in relazione alle esigenze organizzative della scuola può essere chiamato a completare l'orario di lavoro in altro plesso.

Art. 9

(Settori di lavoro del personale ATA)

I settori di lavoro saranno definiti in modo tale da assicurare un'equa ripartizione del lavoro tra le diverse unità di personale della stessa qualifica.

Nell'assegnare i settori si tiene conto dei seguenti criteri:

a. competenze specifiche e professionalità acquisite

b. disponibilità personale

c. rotazione

d. graduatoria interna

Per la suddivisione degli ambiti di servizio ed il numero di unità assegnate ad ogni ambito, si fa riferimento al piano delle attività del personale ATA predisposto dal DSGA, così come approvato dall'assemblea del personale ATA ed allegato al presente contratto (allegato n. 5).

DIRITTI SINDACALI

Art. 10

(Assemblee sindacali)

La dichiarazione individuale e preventiva di partecipazione alle assemblee, va espressa in forma scritta, almeno tre giorni prima dell'assemblea, dal personale che intende parteciparvi durante il proprio orario di servizio; tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.

I partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad apporre firme di presenza, né ad assolvere ad ulteriori adempimenti.

Quando siano convocate assemblee che prevedono la partecipazione del personale ATA, il DSGA. stabilisce preventivamente quali lavoratori è necessario che permangano in servizio, nella misura di: 1 unità di personale amministrativo (compreso il DSGA) e 1 collaboratore scolastico per la sede centrale, 1 collaboratore scolastico per ciascun plesso, al fine di assicurare i servizi essenziali alle attività indifferibili, coincidenti con l'assemblea.

L'individuazione del personale obbligato al servizio tiene conto dell'eventuale disponibilità; in caso contrario si procederà attuando una rotazione, partendo dal primo in graduatoria, indipendentemente dal plesso di appartenenza.

Art. 11

(Permessi sindacali)

Possono essere fruiti dai membri della RSU permessi sindacali nei limiti complessivi e individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 12

(Bacheca sindacale)

In ogni plesso dell'istituzione scolastica verrà collocata una bacheca sindacale a disposizione della RSU e delle OOSS, dove esse hanno diritto di affiggere materiale di interesse sindacale e del lavoro. Stampati e documenti possono essere inviati nelle scuole, per l'affissione, direttamente dalle 5

Organizzazioni Sindacali territoriali. Il D.S. si impegna a trasmettere, per quanto possibile tempestivamente, alla RSU il materiale sindacale inviato per posta e/o via fax.

Art. 13

(Agibilità sindacale)

I lavoratori facenti parte della RSU hanno diritto di comunicare con gli altri lavoratori della propria istituzione scolastica per motivi di interesse sindacale utilizzando le apposite bacheche ed i registri delle circolari sindacali presenti nei vari plessi. Per gli stessi motivi i lavoratori facenti parte della RSU possono, previa richiesta, usufruire dei seguenti servizi della scuola: fax, fotocopiatrice, telefono, posta elettronica, reti telematiche.

Art. 14

(Relazioni sindacali a livello dell'istituzione scolastica)

Le informazioni sulle materie di cui all'art. 6 del C.C.N.L. 2006-2009 saranno fornite dal Dirigente scolastico secondo il seguente calendario di massima:

mese di settembre/ottobre:

- organizzazione del lavoro del personale ATA

- adeguamento degli organici del personale

- assegnazione del personale ai plessi e sezioni staccate

- assegnazione dei docenti alle classi e alle attività

mese di ottobre/novembre

- piano delle attività retribuite con il Fondo di istituto

- criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento

- utilizzazione dei servizi sociali

- sicurezza nei luoghi di lavoro

- piano di utilizzo delle risorse finanziarie e del personale per progetti, convenzioni ed accordi

(I tempi dell'informazione relativa all'ultimo punto dipenderanno anche dal periodo di comunicazione dei finanziamenti attribuiti)

mese di febbraio

- proposte di formazione classi e determinazione organici di diritto

Gli incontri sono convocati dal Dirigente scolastico, anche su richiesta della RSU e delle OO.SS. di cui all'art. 7, comma 1, punto III del vigente CCNL.

Agli incontri può partecipare anche il Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi, su richiesta del Dirigente scolastico.

Al termine degli incontri è redatto un verbale, sottoscritto dalle Parti.

Art. 15

(Trasparenza)

Il Dirigente scolastico e la RSU concordano le modalità di applicazione dell'art. 13 comma 6 del C.C.I.R (sottoscritto l'8 settembre 2003) sulle relazioni sindacali in materia di semplificazione e trasparenza.

Copia dei prospetti analitici relativi all'utilizzo del Fondo d'istituto e dei vari compensi accessori, indicanti i nominativi, le attività, gli impegni orari e i relativi compensi lordi viene consegnata, su richiesta, alla RSU, nell'ambito dei diritti all'informazione. 6

Art. 16

(Diritto di sciopero)

Si rimanda alla Legge n. 146/90, modificata ed integrata dalla Legge n. 83/2000.

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 17

(Informazione/formazione)

Premesso che gli aspetti della normativa antinfortunistica, oggetto di contrattazione, attengono alle iniziative da attuare per la sensibilizzazione dei lavoratori alla prevenzione dei rischi e alla collaborazione attiva e responsabile, non disgiunta da una responsabilità soggettiva (D. L.vo 81/2008), saranno date al personale e agli alunni opportune sollecitazioni di tipo informativo e formativo per la conoscenza dei rischi specifici e generici, anche mediante riunioni con esperti e diffusione di materiale informativo, nonché attraverso il progetto sicurezza per gli alunni inserito nel P.O.F.

Il personale addetto alla prevenzione incendi e al primo soccorso non ancora formato, parteciperà ad appositi corsi di formazione a carico dell'Istituzione scolastica.

Art. 18

(Criteri per l'individuazione delle figure sensibili)

L'individuazione degli addetti alla prevenzione incendi e al primo soccorso viene effettuata dal Dirigente scolastico, sentito il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nel numero previsto dalla vigente normativa.

Agli addetti alla prevenzione incendi e al primo soccorso forniti di apposito titolo o che frequenteranno apposito corso di formazione, sarà attribuito un compenso forfetario a carico del FIS, come previsto dal successivo art. 22.

FONDO DI ISTITUTO

Art. 19

(Somme a disposizione)

L'importo del fondo di istituto relativo all'anno scolastico 2008/2009 è pari a € 153.953,30 (lordo dipendente), calcolato come riportato nell'allegata tabella, parte integrante del presente contratto (allegato n. 1), integrato dalla somma di € 5.773,68 quale economia dell'a.s. 2007/2008 (di cui €.2.162,98 destinati al personale docente ed € 3.610,70 destinati al personale ATA, in base a quanto previsto dall'integrazione al Contratto di istituto relativo all'a.s. 2007/2008) e dalla somma di €.22.495,19 assegnata per progetto di lotta all'emarginazione scolastica, ai sensi dell'art. 9 del CCNL 2006/2009 citato in premessa.

Eventuali ulteriori risorse derivanti dall'applicazione di nuove norme contrattuali o da specifici finanziamenti ancora non comunicati alla data di sottoscrizione del presente contratto saranno oggetto di apposita informativa.

Art. 20

(Diritto di accesso al fondo)

Accedono al Fondo, oltre al personale docente e ATA a tempo indeterminato, anche:

il personale part-time, purché le attività aggiuntive svolte non abbiano carattere di continuità;

7

i docenti I.R.C.

i supplenti annuali;

i supplenti temporanei, per attività non rinviabili al rientro del titolare assente;

il personale docente inidoneo alla funzione per motivi di salute, nell'ambito delle mansioni svolte.

Art. 21

(Attivita' retribuite)

Col fondo di istituto saranno compensate le attività riportate nelle allegate tabelle (allegati n. 3, 4, 4 bis e 5), parte integrante del presente contratto.

Tutte le somme riportate nelle tabelle allegate, nonché in tutti gli articoli del presente contratto, sono da intendersi al lordo dipendente.

Art. 22

(Criteri generali per la ripartizione Fondo d'Istituto)

L'importo del fondo di istituto di € 153.953,30 di cui al precedente art. 19 è così ripartito (allegato n. 2, parte integrante del presente contratto):

- € 7.770,00 per indennità di direzione del DSGA

- € 5.250,00 per i due collaboratori del Dirigente Scolastico (€ 2.625,00 ciascuno)

- € 3.200,00 per le attività proprie degli addetti alla gestione delle emergenze e al primo soccorso in applicazione del D.L.vo 81/2008

- la rimanente somma viene suddivisa in percentuale: 70 % per il personale docente e 30 % per il personale ATA; ciascuna quota è incrementata dalle economie di cui al precedente art. 19.

L'importo di € 22.495,19 assegnato per attività di lotta all'emarginazione scolastica viene ripartito come previsto nella tabella allegata al presente Contratto, di cui è parte integrante (allegato n. 4 bis).

I criteri per la ripartizione di ulteriori risorse che incrementino l'importo del Fondo di istituto riportato nel precedente art. 19 saranno oggetto di apposita contrattazione.

Art. 23

(Fondo di riserva)

Il 2% di ciascuna quota (docenti e ATA) viene accantonato per la retribuzione di eventuali attività aggiuntive necessarie per la realizzazione di progetti/attività non prevedibili alla data di sottoscrizione del presente contratto. L'utilizzo di tale fondo di riserva sarà disposto previa preventiva informazione alla RSU e alle OO.SS. territoriali rappresentative.

Art. 24

(Criteri generali per la distribuzione del Fondo al personale docente)

La quota di cui al primo comma dell'art. 22 destinata al personale docente, decurtata della somma di cui al precedente art. 23, sarà utilizzata:

- per il 50% per i progetti

- per il 50% per le attività di organizzazione

Il Dirigente Scolastico nominerà un referente per ogni progetto/commissione/attività. I singoli incarichi saranno assegnati con comunicazione scritta indicante il tipo di attività ed il tipo di compenso, entro 20 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente contratto. I singoli staff di progetto/commissione definiranno preventivamente la ripartizione tra i componenti dell'importo assegnato al progetto/commissione, fornendone comunicazione al Dirigente scolastico. Entro il 31 8

maggio 2009 il referente presenterà al Dirigente scolastico una relazione sull'attività svolta e i singoli docenti presenteranno la dichiarazione delle attività aggiuntive effettivamente svolte inerenti all'incarico ricevuto (corredata di tutta la documentazione attestante l'effettivo svolgimento delle attività oggetto di incarico), per la conseguente successiva liquidazione. Eventuali ulteriori attività aggiuntive svolte oltre il 31 maggio dovranno essere dichiarate con le stesse modalità entro il 30 giugno 2009.

Le attività non effettuate non saranno retribuite. Le attività aggiuntive effettuate per lo svolgimento di iniziative non previste e non oggetto di specifico incarico da parte del Dirigente scolastico non saranno retribuite.

Quanto previsto dai precedenti due commi si applica anche alle attività retribuite con il finanziamento per la lotta all'emarginazione.

Si concorda, inoltre, quanto segue:

a. L'utilizzazione del fondo d'istituto fra il personale docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado avviene in maniera flessibile sulla base della programmazione prevista dal POF;

b. Le ore aggiuntive di insegnamento effettuate dai docenti verranno retribuite in base a quanto previsto dal CCNL vigente per le ore di insegnamento, nel caso di lezione frontale in orario extracurricolare;

c. In tutti gli altri casi il compenso sarà forfetario e sarà corrisposto previo raggiungimento delle finalità previste;

d. I docenti che effettueranno ore di straordinario in sostituzione dei colleghi assenti, oltre al compenso previsto per le ore effettivamente prestate, saranno retribuiti con un compenso forfetario annuo proporzionale al numero di ore effettuate, per un massimo di ore comunque non superiore a 50 annue; l'importo di tale compenso sarà determinato ripartendo proporzionalmente la somma di € 8.500,00, di cui all'allegato 4, tra tutti i docenti che avranno effettuato ore di straordinario.

e. A tutti i docenti impegnati nei campi scuola, in alternativa all'indennità di missione prevista dalla normativa vigente, sarà corrisposta la cifra di 80 euro una tantum;

f. I docenti della secondaria di primo grado riceveranno, in alternativa all'indennità di missione, un compenso di 25 euro per la partecipazione ad ogni uscita didattica della durata dell'intera giornata e di 15 euro una tantum qualora il monte ore complessivo per più uscite di mezza giornata superi le 6 ore cumulative di prestazione oltre l'orario di servizio.

g. I referenti dei plessi accederanno al Fondo d'Istituto per un totale di € 7.000,00 così ripartiti, tenendo conto della complessità di ciascun plesso: € 2.625,00 per il referente del plesso di via Cilea, € 1.750,00 per il referente del plesso di via Cles, € 1.050,00 per il referente del padiglione di via Cilea e € 1.575,00 per il referente della scuola dell'infanzia. I docenti che coadiuveranno i suddetti referenti accederanno al fondo per un totale di €.2.800,00 (€.1.050,00 plesso di via Cilea, € 525,00 plesso di v.le Castelporziano primaria, € 350,00 plesso di v.le Castelporziano secondaria 1° grado, €.525,00 plesso di via Cles, €.350,00 plesso di via Bedollo);

h. I docenti collaboratori del Dirigente scolastico non potranno ricevere compensi per la partecipazione alle attività delle Commissioni, in quanto già inclusi nel compenso forfetario di cui al precedente art. 22; potranno però accedere al fondo per la partecipazione ai progetti ove non riconducibili alla loro funzione di collaboratori;

i. La partecipazione dei docenti ai GLH operativi rientra nelle funzioni di cui all'art. 29, comma 3, lettera b del CCNL 2006/2009, pertanto le ore prestate per l'effettuazione dei suddetti GLHO potranno essere retribuite solo nel caso in cui siano prestate al di fuori dell'orario di servizio ed eccedano le 40 ore annue di cui al citato art. 29, comma 3 lettera b. L'eventuale retribuzione di tali ore sarà fatta con accesso al fondo di riserva di cui al precedente art. 23.

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Nell'ambito della quota del 50% assegnata ai progetti possono essere previste forme di compensazione tra i progetti stessi, previa consultazione del tavolo di contrattazione.

Art. 25

(Flessibilità docenti)

Al maggior impegno per i docenti derivante dalla flessibilità organizzativa e didattica è destinata la somma di € 5.500,00 (gravante sulla quota assegnata alle attività di organizzazione), incrementata da:

- tutte le economie che risulteranno dalla quota del 50% assegnata alle attività di organizzazione;

- tutte le economie che risulteranno dalla quota del 50% assegnata ai progetti (fatto salvo quanto previsto all'ultimo comma del precedente articolo).

Tale importo complessivo sarà distribuito tra tutti i docenti in organico di fatto, prevedendo una quota base uguale per tutti ed un incremento forfetario del 50% della quota base per i docenti che siano impegnati su più plessi, o, per la secondaria di 1° grado, che svolgano insegnamenti opzionali in orario pomeridiano e/o che effettuino più di due insegnamenti opzionali in orario antimeridiano e/o che, in deroga al successivo art. 29, abbiano più di due intervalli orari a settimana e/o che negli esami di Stato relativi alla scuola secondaria di 1° grado siano impegnati in più di due classi terze. Ai docenti che si troveranno in più di due delle succitate situazioni sarà attribuito un ulteriore incremento del 25% della quota base.

In caso di orario inferiore all'orario intero di cattedra previsto per ogni grado di scuola, la misura del compenso sarà ridotta proporzionalmente alle frazioni dell'orario di cattedra.

In caso di assenza la quota complessiva di flessibilità spettante sarà attribuita in misura proporzionale ai giorni di effettiva presenza, calcolati rispetto al totale di giorni 165 di lezione (33 settimane di 5 gg.).

Se l'assenza del titolare è coperta da un docente supplente per oltre 30 giorni continuativi (e frazione superiore a 15), la quota di flessibilità detratta al titolare viene attribuita al supplente.

Art. 26

(Criteri generali per la distribuzione del Fondo al personale ATA)

Le ore effettuate per prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo potranno essere retribuite o recuperate, secondo la richiesta del personale. Le ore retribuite non potranno comunque superare complessivamente per tutto il personale ATA l'importo complessivo di € 2.450,00 (allegato n. 5), distribuito tra amministrativi e collaboratori scolastici, secondo le necessità.

La misura del compenso orario delle ore eccedenti svolte dal personale ATA è quella prevista dalla normativa vigente.

La rimanente quota è ripartita secondo quanto riportato nell'allegato n. 5 (parte integrante del presente contratto).

Alla flessibilità/complessità gestionale viene assegnata la somma di € 12.990,00, ripartita tra il personale nelle misure riportate nell'allegato n. 5.

In caso di assenza la quota complessiva spettante sarà attribuita in misura proporzionale ai giorni di effettiva presenza, calcolati rispetto al totale di 208 giorni, periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno.

Se l'assenza del titolare è coperta da un supplente per oltre 30 giorni continuativi (e frazione superiore a 15), la quota di flessibilità detratta al titolare viene attribuita al supplente.

Al DSGA potrà essere corrisposto, oltre all'importo di cui al precedente art. 22, anche un compenso per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati con risorse dell'UE, da enti pubblici 10

e da soggetti privati da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate al fondo di istituto (art. 4 sequenza contrattuale personale ATA).

Art. 27

(Funzioni strumentali)

A ciascuna delle 6 funzioni strumentali deliberate dal Collegio dei docenti sarà corrisposto un compenso forfetario lordo pari a € 1.549,37.

Un'eventuale ulteriore assegnazione di fondi per le funzioni strumentali sarà utilizzata per retribuire una o più funzioni, secondo quanto stabilito dal Collegio dei docenti e secondo un criterio di proporzionalità temporale relativo al periodo intercorrente tra la comunicazione dell'importo da parte dell'USP ed il termine delle attività didattiche.

Eventuali economie andranno ad incrementare il budget per le funzioni strumentali relative all'a.s. 2009/2010.

Ai docenti che ricoprono Funzioni Strumentali non è attribuito compenso per il coordinamento dell'area assegnata, né per la partecipazione alla commissione POF, comprese le riunioni di analisi e valutazione del POF, mentre è attribuito il compenso per incarichi ricoperti in aree diverse da quelle assegnate in qualità di funzioni strumentali.

Art. 28

(Incarichi specifici personale ATA)

Il budget complessivo assegnato dal MIUR per gli incarichi specifici per l'a.s. 2008/2009 è pari a €.1.726,92 per gli assistenti amministrativi e € 2.763,09 per i collaboratori scolastici (in entrambi i casi il 55,73% degli importi dell'anno precedente).

Gli incarichi specifici sono individuati in base al P.O.F. e discussi in assemblea del personale ATA.

L'attribuzione degli incarichi specifici terrà conto anche delle funzioni da attribuire ai beneficiari dell'art. 7 del CCNL biennio economico 2003/2005 citato in premessa.

A ciascun incarico specifico nel profilo di assistente amministrativo sarà attribuito un compenso forfetario lordo pari a € 1.032,91 e a ciascun incarico specifico nel profilo di collaboratore scolastico sarà attribuito un compenso forfetario lordo pari a € 619,75. La differenza tra la somma complessiva derivante dall'attribuzione di tali importi e la somma assegnata dal MIUR per gli incarichi specifici graverà sulla quota del FIS, per un totale di € 3.566,72.

Al personale ATA assegnatario di incarico specifico possono essere attribuiti ulteriori compensi solo per incarichi ricoperti in aree diverse da quelle oggetto di incarico specifico.

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO

DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 29

(Orario di insegnamento)

L'orario di insegnamento viene definito su base settimanale e si articola in massimo 18 ore su cinque giorni nella secondaria di primo grado, al massimo in 22 ore più 2 di programmazione settimanale (realizzabile anche su base plurisettimanale) nella scuola primaria e in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia.

Eventuali impegni pomeridiani saranno equamente suddivisi tra tutti i docenti, tenendo conto della collocazione oraria delle attività e degli insegnamenti nell'arco della giornata. 11

L'orario di insegnamento è continuativo, con al massimo, di norma, due interruzioni orarie nell'arco della settimana. Tali interruzioni possono essere utilizzate eventualmente per l'effettuazione delle ore eccedenti l'orario d'obbligo (per i docenti che hanno dichiarato tale disponibilità). Ove, per motivi oggettivi di organizzazione oraria, il numero delle interruzioni orarie settimanali sia superiore a due, il docente avrà diritto alla quota di flessibilità di cui al precedente art. 25.

Le sostituzioni dei colleghi assenti, nell'ambito del monte ore definito dal Collegio dei docenti, potrà avvenire solo nel plesso di servizio, salvo diversa disponibilità del docente interessato. Tale vincolo non riguarda la prestazione delle ore eccedenti.

Art. 30

(Orario giornaliero dei docenti)

Non possono essere previste, di norma, più di cinque ore consecutive di insegnamento (escluso il tempo mensa).

Non si possono in ogni caso superare le nove ore di impegno giornaliero, considerando tutte le attività.

Per la fruizione dei permessi orari si rimanda a quanto previsto dall'art. 16 del CCNL 2006/2009. Si ha il dovere di recuperare i permessi orari e i ritardi a richiesta del D.S. entro i due mesi successivi al loro godimento; in caso contrario, se per fatto imputabile al dipendente, verrà trattenuta una somma pari alla retribuzione delle ore non recuperate.

Art. 31

(Orario di lavoro personale ATA)

In coincidenza di periodi di particolari intensità del lavoro è possibile una programmazione plurisettimanale dell'orario di servizio mediante l'effettuazione di un orario settimanale eccedente le 36 ore e fino a un massimo di 42 ore per non più di 3 settimane continuative. Tale organizzazione può essere effettuata previa disponibilità del personale interessato.

Le ore prestate eccedenti l'orario d'obbligo saranno retribuite nel limite stabilito al primo comma del precedente art. 26 (art. 51, comma 4 del CCNL 2006/2009); le ore eccedenti non retribuite per esaurimento del suddetto importo saranno attribuite su disponibilità del dipendente e verranno recuperate. Su richiesta del dipendente potranno essere recuperate anche le ore eccedenti per le quali è possibile la retribuzione. Il recupero potrà essere effettuato, previa autorizzazione del DSGA, compatibilmente con il numero minimo di personale in servizio, di preferenza nei periodi di sospensione dell'attività didattica e comunque non oltre il termine del contratto per il personale a T. D.

Nel caso l'orario di servizio giornaliero continuativo superi le 7 ore e 12 minuti, il lavoratore deve usufruire di una pausa di almeno 30 minuti, al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto.

Nel caso sia necessario, per garantire la realizzazione di particolari attività previste dal POF, l'effettuazione di turni di lavoro in orario serale/notturno (dalle ore 20 in poi) o in giorni festivi, comprese le domeniche, il lavoratore ha diritto, a richiesta e nell'ambito delle disponibilità finanziarie, all'indennità di cui alla tabella 7 del CCNL 2006/2009 o, in alternativa, al raddoppio delle ore di straordinario effettuate.

Il giorno libero feriale (sabato) si intende comunque goduto anche nel caso di coincidenza di malattia del dipendente, di sciopero o di chiusura dell'istituzione o perché ricadente in una festività infrasettimanale.

Art. 32

(Flessibilità oraria personale ATA) 12

La flessibilità dell'orario è permessa in casi eccezionali e soltanto se non contrasta con l'erogazione del servizio. L'orario flessibile consiste, di norma, nel posticipare l'orario d'inizio del lavoro o anticipare l'orario di fine uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà. L'eventuale periodo non lavorato verrà recuperato mediante rientri pomeridiani, per non meno di 1 ora di completamento dell'orario giornaliero. Qualora le unità di personale richiedente fossero quantitativamente superiori alle necessità, si farà ricorso alla rotazione fra il personale richiedente.

I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi di cui all'art. 53, comma 1, lettera a del CCNL 2006/2009, e che ne facciano richiesta, sono favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 33

(Turnazioni ATA)

Gli assistenti amministrativi e i collaboratori scolastici turneranno, nei pomeriggi della settimana, secondo un piano predisposto dal DSGA in accordo con il personale, all'inizio di ogni anno scolastico. Il cambio turno verrà concesso solo per motivi personali documentati che dovranno essere preventivamente comunicati all'amministrazione.

Art. 34

(Ritorni pomeridiani ATA)

I rientri pomeridiani, qualora ne sussista la necessità, saranno effettuati tenendo conto di un'equa distribuzione del carico di lavoro.

Art. 35

(Sostituzione colleghi assenti ATA)

In caso di assenza di un assistente amministrativo (esclusi i casi di assenza per ferie, festività soppresse o recuperi e permessi brevi) la sostituzione verrà fatta dal restante personale del settore.

In caso di assenza di un collaboratore scolastico (esclusi i casi di assenza per ferie, festività soppresse o recuperi e permessi brevi), la sostituzione verrà fatta dal restante personale del plesso seguendo l'ordine alfabetico a rotazione.

Al personale che effettua la sostituzione del collega assente nell'ambito del proprio orario di servizio ordinario, verrà riconosciuta, per il maggior aggravio, una quota di flessibilità nell'ambito dell'importo di cui all'allegato n. 5, secondo i criteri che verranno concordati nell'Assemblea del personale ATA.

Art. 36

(Criteri per l'elaborazione del piano di ferie ATA)

Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 13 e 19 del CCNL 2006/2009, relativamente alla fruizione delle ferie nel periodo estivo si concorda quanto segue:

a) gli assistenti amministrativi potranno fruire delle ferie, purché venga garantita almeno un'unità per ogni settore.

b) le ferie vanno fruite nei mesi di sospensione delle attività didattiche ed entro il 31 agosto; in casi eccezionali e sentito il parere del DSGA, i giorni residui vanno fruiti entro il 30 aprile dell'anno successivo.

c) al fine di consentire al DSGA la predisposizione di un piano di ferie che garantisca la copertura delle esigenze di servizio, la domanda di ferie dovrà essere inoltrata entro il 30 aprile di ogni anno; l'autorizzazione sarà concessa dal D.S. (previo parere favorevole sottoscritto dal D.S.G.A.), entro il 15 maggio, per permettere al personale di non assumere impegni estivi in anticipo rispetto alla concessione.

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d) il numero di presenze in servizio, per salvaguardare i servizi minimi dal 1° luglio al 31 agosto, sarà di n° 3 collaboratori scolastici e n° 2 assistenti amministrativi (incluso il DSGA) per tutto l'istituto.

Art. 37

(Criteri per il recupero dei permessi brevi e per la chiusura prefestiva per il personale ATA)

a) le ore di recupero potranno essere fruite soltanto se effettivamente svolte e documentate.

b) le giornate prefestive di chiusura vanno coperte o con ore di recupero o con ferie o con festività soppresse, a domanda del dipendente.

c) per la fruizione dei permessi orari si rimanda a quanto previsto dall'art. 16 del CCNL 2006/2009. Si ha il dovere di recuperare i permessi orari e i ritardi a richiesta del D.S. entro i due mesi successivi al loro godimento; in caso contrario, se per fatto imputabile al dipendente, verrà trattenuta una somma pari alla retribuzione delle ore non recuperate.

d) nei mesi estivi di luglio e agosto e fino al giorno antecedente l'inizio delle lezioni, nonché nei periodi di sospensione dell'attività didattica coincidenti con le festività natalizie e pasquali, l'orario sarà articolato su cinque giorni settimanali, in 7 ore e 12 minuti o in 6 ore giornaliere antimeridiane, a richiesta del dipendente. Le ore non lavorate saranno recuperate con ore di servizio prestato in più.

Art. 38

(Orario a 35 ore)

In base a quanto previsto dall'art. 3 della sequenza contrattuale per il personale ATA, il personale sottoposto a regimi orari articolati in più turni, o coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali, rispetto all'orario ordinario, ha diritto alle 35 ore settimanali di lavoro, nei periodi di attività didattica. Potranno pertanto usufruire dell'orario a 35 ore il personale di segreteria che effettuerà almeno un rientro pomeridiano ed il personale collaboratore scolastico in servizio presso le sedi di viale di Castelporziano.

NORME FINALI

Art. 39

(Norme di rinvio)

Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali nazionali.

Art. 40

(Interpretazione autentica)

Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro dieci giorni dalla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.

Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

Il presente Contratto è costituito da quindici pagine e sei allegati. 14

Ai sensi dell'Art. 6, comma 6, del CCNL 2006/2009, il presente Contratto sarà inviato ai Revisori per il controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, secondo i principi di cui all'art. 48 del d.lgs. n.165/2001. Trascorsi 30 giorni senza rilievi, il presente Contratto collettivo integrativo diventa effettivo e produce i conseguenti effetti. Eventuali rilievi ostativi saranno tempestivamente portati a conoscenza della RSU e delle organizzazioni sindacali per la riapertura della contrattazione.
 
LA PARTE PUBBLICA  LA RSU  LE OO.SS. 
Il Dirigente scolastico 
Giuseppina Palazzo 
Silvia De Mari
Simonetta Frau
Fabio Di Lella
Liliana Marconi 
Rosaria Antonietta Pace
FLC CGIL 
Luigi Celidonio 

 

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