L’art.74, 2° comma del D. Lgs n.297/1994 (Testo Unico della scuola), dispone infatti che LE ATTIVITA’ DIDATTICHE, COMPRENSIVE ANCHE DEGLI SCRUTINI ED ESAMI, SI SVOLGONO NEL PERIODO COMPRESO TRA IL PRIMO SETTEMBRE E IL 30 GIUGNO, con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità.
L’ordinanza in esame è dunque illegittima per violazione di legge in quanto prevede lo svolgimento di attività in un periodo in cui tali attività non possono essere svolte per espressa disposizione legislativa. Fino ad una modifica della legge, pertanto, dette attività potranno essere svolte o entro il 30 giugno oppure a settembre, sotto pena di una valanga di ricorsi di alunni bocciati a causa dello svolgimento delle attività (corsi, verifiche, scrutini) in periodi in cui tali attività sono precluse.
Essendo i docenti degli istituti superiori impegnati anche come commissari d’esame tra giugno e luglio ed essendo dunque evidente che in tale periodo le attività previste dall’ordinanza non si possono tenere, lo slittamento delle verifiche a settembre risulta inevitabile.
Avvocato Francesco Orecchioni