Continuano senza sosta le “innumerevoli” modifiche apportate in Senato.
Il testo del decreto comunque non è definitivo, dato che dovrà essere esaminato alla Camera.
Di seguito le novità :
Dall’anno 2005/2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie
permanenti avverrà su domanda dell’interessato, da presentarsi entro
il termine fissato per l’aggiornamento della graduatoria
· A decorrerre
dall’anno scolastico 2005-2006, gli aggiornamenti e le integrazioni delle
graduatorie permanenti, saranno effettuati con cadenza biennale.
Nelle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola
media sono inseriti i docenti in possesso del diploma abilitante di didattica
della musica, purchè in possesso di un diploma di conservatorio
in uno strumento e che abbiano prestato, entro l’anno scolastico 2003/2004,
360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A.
· Nell’anno accademico
2003/2004 le università istituiscono, nell’ambito delle proprie
strutture didattiche, e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato,
corsi speciali di durata annuale, per il conseguimento del titolo di specializzazione
per il sostegno agli alunni disabili per gli insegnanti di scuola materna
ed elementare in possesso di abilitazione o idoneità conseguite
in concorsi pubblici indetti prima della data di entrata in vigore della
legge 3 maggio 1999, n.124, che abbiano prestato servizio per almeno 360
giorni su posti di sostegno, dal 1 settembre 1999 alla data in vigore della
legge di conversione del decreto.
· In sede di definizione della fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare, sono definite le modalità di formazione per consentire ai docenti non abilitati che hanno prestato almeno 360 giorni di servizio di insegnamento dal 1 settembre 1999 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, l’inserimento nelle graduatorie permanenti.
· Il Ministro dell’istruzione, al fine di evitare differenti interpretazioni, impartirà alle università precise disposizioni relative alle modalità di attuazione dei corsi, definendo il numero minimo di iscritti per ordine di scuola, i tempi e l’individuazione delle sedi universitarie chiamate ad attivare i corsi, tenendo conto dell’attività lavorativa dei frequentatori che operano in scuole dislocate su tutto il territorio nazionale.
· Ai corsi abilitanti, possono accedere anche i docenti tecnico-pratici e gli insegnanti in possesso del titolo conclusivo del corso di studi dell’istituto magistrale conseguito in uno degli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, purchè abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni dal 1 settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto.
· Con specifico accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, è determinato, entro il limite massimo del 20% dei posti disponibili, il contingente di posti destinato ai passaggi di ruolo nella scuola secondaria.
· Per l’abilitazione all’insegnamento conseguita presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, in aggiunta al punteggio accesso alla graduatoria, sono attribuiti ulteriori punti 24.
· Il servizio prestato nelle scuole elementari di montagna e in quelle di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna e nelle isole minori , nonché negli istituti penitenziari , è valutato in misura doppia.
· E’ abolita la valutazione del servizio militare.
· Per ogni abilitazione o idoneità all’insegnamento posseduta in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso sono attribuiti punti 3.
· Sono ammessi con riserva nelle graduatorie permanenti coloro che stanno per conseguire l’abilitazione nei corsi Ssis (sessione estiva) e nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria ed anche i docenti che stanno per conseguire il titolo di specializzazione polivalente per il sostegno (nel periodo estivo) purchè in possesso dell’abilitazione.
· Attraverso i corsi di didattica della musica, i docenti potranno ottenere l’abilitazione per la disciplina di educazione musicale, oltre che di strumento.
· I docenti che hanno prestato servizio per 360 giorni nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale (AFAM) sono inseriti in apposite e specifiche graduatorie,utili per l’assunzione a tempo determinato, dopo l’esaurimento delle vigenti graduatorie.
· Costituisce titolo di accesso ai fini dell’inserimento nelle graduatorie permanenti, il diploma accademico di II livello di cui alla legge n. 508 del 1999, purchè ad indirizzo didattico.
Titoli professionali di altri paesi UE : 8 punti
Abilitazioni o idoneità per concorso e sessione riservata : 6 punti
Altre abilitazioni o idoneità : * 3 punti (prec. 1 punti)
Abilitazioni valutabili : solo dello stesso ordine
Abilitazione o idoneità con riserva : 0 punti
Abilitazione laurea scienze della formazione primaria :
* 24 punti (nessun precedente).
Abilitazioni o idoneità straniere riconosciute : 1 punti
Titolo di studio aggiuntivo : 3 punti
Dottorato di ricerca : 12 punti
Docenti elementari laureati in lingue straniere o scienze della formazione primaria : 6 punti
Master, corsi di perfezionamento, specializzazioni : 3 punti
Scuole statali e paritarie : 12 punti per anno scolastico
Scuole private non paritarie : 6 punti per anno scolastico
Servizio militare : * soppresso (prec. 0,5 punti per mese)
Servizio contemporaneo alla Ssis : 0 punti
Servizio su più classi di concorso : valutato per una sola graduatoria
Scuole militari ed estere : 12 punti per anno scolastico
Scuole elementari di montagna;scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna, nelle isole minori; istituti penitenziari : * 24 punti per anno scolastico ( prec. scuole elementari di montagna e piccole isole di ogni ordine e grado).
Milano, 24 maggio 2004