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SUCCESSO DELL’UNICOBAS: L’INDENNITA’ INTEGRATIVA SPECIALE VA CONTEGGIATA ANCHE SULLE ORE ECCEDENTI

Una copiosa controversia tra l’amministrazione e i ricorrenti in giudicato ha interessato la questione relativa alle ore eccedenti le 18 settimanali, comunque costituenti orario cattedra in modo strutturale ( ovvero le suddette ore comportano gli stessi oneri deontologici delle altre definite nel quadro orario previsto dal C.C.N.L. Scuola). Nonostante l’amministrazione sia stata ripetutamente condannata e costretta a computare l’I.I.S. nella retribuzione delle ore eccedenti l’orario d’obbligo, le circolari ministeriali insistevano presso le direzioni provinciali del tesoro e i l C.S.A. a far fede alle disposizioni contrattuali,  previste dall’articolo 70 del C.C.N.L. Scuola 94/97. Stando a quanto pattuito dal succitato articolo, le ore eccedenti le 18 settimanali erano pagate in virtù di un settantottesimo della posizione tabellare ( esclusa la I.I.S ).Lo stesso articolo precisa che si tratta di ore che non rientrano nelle attività aggiuntive di insegnamento disciplinate dall’articolo 43 comma 2 C.C.N.L. 94/97,  il cui finanziamento è onorato dal fondo d’Istituto. Si fa presente che anche la circolare del 28 marzo 2002, numero 235 del Ministero Economia e Finanza precisa che le suddette ore vanno “retribuite nella stessa misura oraria di quelle connesse alle caratteristiche strutturali della cattedra”, facendo riferimento all’articolo 63 comma 3 del C.C.N.L. del 4 agosto 1995. Nonostante questo, l’amministrazione della P.I.,  con circolare n. 345 del 7/11/1995 , faceva esplicito divieto alle Direzioni Provinciali del Tesoro di estendere erga omnes le decisioni giurisdizionali che riconoscevano ai docenti ricorrenti l’I.I.S. per le ore eccedenti le 18 settimanali, comunque prestate in modo fisso e continuativo.

Nello specifico questa tipologia oraria interessa:
1.    la cattedra di Scienze e di Disegno dei Licei Scientifici
2.    i corsi integrativi negli Istituti Magistrali e nei Licei Artistici
3.    le attività complementari di Educazione Fisica
4.    le cattedre costituite per l’intero anno scolastico su più di 18 ore
5.    l’area di approfondimento negli Istituti Professionali.

Con il recente contratto, siglato il 24/07/03, che interessa il quadriennio 2002-2005, non solo si sottolinea l’esigenza di definire la materia in oggetto (vedi articolo 28 che si richiama esplicitamente all’articolo 70 del C.N.L. 94/97), ma l’articolo 76 , comma 3 , precisa in modo inequivocabile che a partire dal 1 gennaio 2003 la I.I.S. è inglobata nello stipendio tabellare o trattamento economico fondamentale.

Coerentemente la nota MIUR prot. 456/E/2 del 30/11/05 fa presente che l’I.I.S.”deve essere corrisposta anche per le ore eccedenti l’orario d’obbligo”.