Dopo tanta confusione, è stato emanato il decreto n.21 del 9 febbraio 2005 per l'attivazione dei corsi abilitanti.
Corsi speciali abilitanti, riservati al personale in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno, che abbia prestato360 giorni di servizio su posti di sostegno
Le Università degli studi e le Accademie di belle arti istituiscono nell'anno accademico 2004/2005, corsi speciali di durata annuale, per il conseguimento, rispettivamente, dell'abilitazione all'insegnamento e dell'idoneità all'insegnamento, in possesso del diploma di specializzazione per il sostegno ad alunni disabili e di 360 giorni di servizio su posti di sostegno prestati nella scuola statale, paritaria o legalmente riconosciuta, con il prescritto titolo di studio dal 1 settembre 1999 al 6 giugno 2004, data in entrata in vigore della legge 143/2004.
Possono partecipare ad uno solo dei corsi speciali ai fini del conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità :
Gli interessati possono partecipare al corso speciale per il conseguimento dell'idoneità o dell'abilitazione, con riferimento al posto di insegnamento o all'area disciplinare nella quale hanno ottenuto la nomina su posto di sostegno. In caso di più contratti a tempo determinato, stipulati per ordini o gradi diversi di scuola, il docente potrà scegliere il corso tra quelli corrispondenti ad uno dei servizi prestati.
Corsi speciali abilitanti, riservati agli insegnanti tecnico-pratici che abbiano prestato 360 giorni di servizio
Le Università istituiscono corsi speciali di durata annuale, per il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento, riservati ai docenti tecnico-pratici, privi della specifica abilitazione o idoneità all'insegnamento da conseguire con il corso speciale, in possesso del diploma di scuola secondaria, di durata quinquennale, che consente l'accesso alle classi di concorso di cui alla tabella C annessa al D.M. n.39/38 e di 360 giorni di servizio, prestati nella scuola statale o paritaria o legalmente riconosciuta, dal 1 settembre 1999 al 6 giugno 2004, con il prescritto titolo di studio, per insegnamenti corrispondenti a classi di concorso.
Corsi speciali riservati, per il conseguimento del diploma di specializzazione per il sostegno
Le Università istituiscono corsi speciali di durata annuale per il conseguimento del diploma di specializzazione per il sostegno ad alunni disabili riservato a:
Corsi previsti all'art.2, comma 1, lett. c-bis e comma 1 ter
I corsi previsti dal suddetto articolo, saranno attivati, con successivo decreto ministeriale, entro il 31 dicembre 2005. Al momento dell'effettiva attivazione dei corsi, i docenti sono iscritti con riserva nelle relative graduatorie permanenti.
Partecipazioni ai corsi
E' consentita la partecipazione ad uno solo dei corsi speciali previsti dall'art.2 della legge n.143/2004.
Condizioni e limitazioni particolari per l'ammissione ai corsi
Possono partecipare ai corsi, purchè in possesso dei requisiti richiesti, i docenti delle scuole di ogni ordine e grado iscritti con riserva nelle graduatorie permanenti, che non beneficiano dello scioglimento della riserva stessa previsto dall'art.2 comma 7 bis della legge n.143/04, in quanto non hanno maturato il requisito dei 360 giorni di servizio nel periodo tra il 27 aprile 2000 e il 28 ottobre 2000.
Non possono partecipare ai corsi speciali, gli insegnanti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in ogni ordine e grado di scuola.
Svolgimenti dei corsi e prove d'esame
I corsi si svolgeranno nell'anno accademico 2004/2005, secondo il calendario che sarà fissato dalle competenti Università e Accademie nelle sedi che saranno in seguito individuate.
In linea di massima, le lezioni si terranno due giorni a settimana, nelle ore pomeridiane e nell'intera giornata di sabato, tranne diversa articolazione fissata dalle Università e Accademie in relazione a specifiche esigenze dei corsisti e la organizzazione di fasi intensive, da concentrare nei periodi di sospensione delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche.
Per garantire al massimo la frequenza dei docenti interessati sarà possibile l'organizzazione dei corsi a livello provinciale, regionale ed in ultima analisi interregionale, attraverso specifiche intese tra i Direttori regionali e le strutture didattiche universitarie e accademiche interessate.
Il contingente dei posti e il numero massimo di candidati da ammettere ai corsi sarà determinato da ciascuna Università o Accademia, d'intesa con il Direttore Regionale.
Non possono essere attivati corsi con un numero di iscritti inferiore a 10.
Deroghe in diminuzione sono consentite, previe intese tra l'Università, Accademie e Direttori Regionali interessati, qualora si renda possibile la partecipazione dei corsisti ad attività didattiche comuni e trasversali a più corsi, anche a distanza.
La durata dei corsi è di 700 ore per i docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria e di 500 ore per i docenti della scuola secondaria.
La frequenza dei corsi è obbligatoria. E' consentito un massimo di assenze non superiore al 30% delle ore complessive del corso.
Non è previsto alcun tipo di esonero dagli obblighi di servizio, tranne la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, da concedere, previa riapertura dei termini di presentazione della domanda.
I corsi si concludono con un esame finale avente valore di esame di stato. Coloro che superano l'esame finale conseguono l'abilitazione o idoneità all'insegnamento su posto o classe di concorso o ambito disciplinare per il quale hanno partecipato.
I docenti di scuola primaria conseguono, con il superamento dello specifico esame finale, anche l'idoneità all'insegnamento della lingua inglese.
Al termine dei corsi, che si concludono con un'esame finale, si consegue il diploma di specializzazione per il sostegno.
L'iscrizione a tutti i corsi di specializzazione abilitanti, dà diritto all'inclusione, con riserva a decorrere dall'a.s. 2005/2006, rispettivamente negli elenchi del sostegno o nelle graduatorie permanenti. All'atto del conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento o del diploma di specializzazione per il sostegno, verrà sciolta la riserva ed effettuata l'iscrizione a pieno titolo nelle predette graduatorie ed elenchi.
Domande di ammissione - Esclusioni
Le domande di ammissione ai corsi, redatte in carta semplice (Allegati 5 e 6), sono indirizzate all'Ufficio Scolastico Regionale, Centro dei Servizi Amministrativi del capoluogo di regione competente per il territorio, dove è situata la sede di servizio dei candidati. Le domande debbono essere inviate entro il termine perentorio di 30 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Coloro che non sono in servizio al momento della presentazione della domanda o prestano servizio all'estero possono scegliere a quale Centro servizi Amministrativi di capoluogo di regione indirizzare la domanda.
Avverso il provvedimento motivato di esclusione disposto dal competente Direttore regionale, è ammesso reclamo entro cinque giorni dalla notifica dell'esclusione, solo per errori materiali od omissioni.
Ricorsi
Avverso l'elenco definitivo degli ammessi ai corsi, pubblicato all'albo dell'Ufficio Scolastico R egionale, è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.
Costi dei corsi
I costi dei corsi saranno quantificati dalle singole Università e Accademie sulla base del numero delle domande al momento dell'effettiva iscrizione ai corsi.
Il ministero valuterà e porrà in essere tutte le iniziative che possano contribuire alla perequazione e al contenimento dei costi.