IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL COMPARTO SCUOLA

QUADRIENNIO GIURIDICO 2006-09 E 1° BIENNIO ECONOMICO 2006-07

COMMENTO A CURA DELLA SEGRETERIA REGIONALE TOSCANA DELL'UNICOBAS

PREMESSA

L'ipotesi di contratto sottoscritta da CGIL, CISL, UIL ,SNALS e GILDA (che ha firmato "con riserva"!) penalizza fortemente i lavoratori della scuola dal punto di vista salariale perché per la prima volta si salta in pratica un anno e mezzo di contrattazione, infatti gli aumenti relativi al 2006 sono meno del 10% dell'aumento a regime, di per sé stesso già irrisorio, e per il 2007 l'aumento è inferiore al 50% (vedi tabelle all'interno).

Per quanto riguarda gli aumenti a regime, che se va bene partiranno da febbraio 2008 perché i soldi devono essere ancora stanziati nella finanziaria 2008, facciamo i due esempi estremi:

L'aumento lordo per un collaboratore scolastico fino a 2 anni di anzianità è di 58,26 euro sul tabellare e di 11,57 euro sul salario accessorio individuale garantito. Il tutto ovviamente al lordo delle trattenute previdenziali, assistenziali e fiscali. Al netto l'aumento effettivo è inferiore ai 50 euro. L'esempio estremo verso l'alto è quello di un docente delle superiori con 35 anni di servizio che totalizza 128,92 euro lordi mensili di aumento sul tabellare e 18,33 euro lordi di retribuzione professionale docenti. Totale lordo = 147,25 che al netto fanno poco più di 80 euro perché l'aliquota irpef applicata è del 38%!
Ma come se ciò non bastasse l'articolo 149 introduce una CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PER IL GOVERNO
e quindi viene sottoscritto che qualora venissero "certificati maggiori oneri contrattuali rispetto a quelli previsti, le parti si incontrano allo scopo di concordare la proroga dell'efficacia temporale del contratto ovvero la sospensione, totale o parziale. dello stesso".
Si pongono quindi le premesse perché lo scippo continui e si vada verso la triennalizzazione (o magari la quadriennalizzazione) del contratto.

Previste inoltre un'una tantum di 56 euro lordi per i docenti e di 334,65 euro lordi per tutti gli ATA in proporzione al servizio prestato nel biennio 2006-2007.
Dal punto di vista normativo questo contratto è una bomba ad orologeria, nel senso che i sottoscrittori si concedono la delega per contrattare a breve tutta la parte che riguarda la gerarchizzazione meritocratica tra lavoratori e tra scuole prevista dal memorandum sulla scuola del 27 giugno (vedi unicobas notizie n° 5) e comunque, scorrendo gli articoli che seguono, si scopre che qualche puntello in tal senso è già stato introdotto nel testo. Definire bidone un contratto del genere è poco, in realtà si tratta di furto aggravato ai danni dei lavoratori.

DI SEGUITO LE NOVITA' INTRODOTTE RISPETTO AL PRECEDENTE CCNL

(gli articoli non citati non hanno riportato modifiche)

Premessa: viene chiarito che "Le disposizioni legislative, anche se eventualmente abrogate, sono da considerarsi tuttora in vigore ai fini contrattuali qualora esplicitamente richiamate nel testo che segue, come previsto dell'art. 69 del d.lgs. n.165/2001" cioè il nostro rapporto di lavoro viene ancora di più contrattualizzato in termini privatistici.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 – la modifica più consistente riguarda il pagamento dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC), pur riconoscendo che è un diritto dei lavoratori, memori dei ricorsi presentati dall'Unicobas, lorsignori si arrogano il potere di contrattarne il pagamento: "Per l'erogazione

di detta indennità si applica la procedura contrattuale di cui agli artt. 47 e 48 del decreto legislativo

n.165/2001".

CAPO II - RELAZIONI SINDACALI

art. 4 – riguarda la contrattazione collettiva integrativa sia nazionale che regionale, le materie oggetto di contrattazione sono ridefinite ed ampliate, la mobilità compartimentale trova un freno nella continuità didattica. Inoltre si contrattano anche l'utilizzo delle risorse per la formazione e i criteri di esercizio dei diritti sindacali (formula ambigua introdotta da CGIL, CISL, UIL, SNALS e GILDA per mantenersi il monopolio dei diritti sindacali); come rafforzativo di questa tendenza viene costituita presso ogni Direzione Scolastica Regionale una commissione bilaterale incaricata dell'assistenza, supporto e monitoraggio delle relazioni sindacali sul territorio regionale.

art. 5 – riguarda l'informazione preventiva a livello nazionale e regionale, che dovrà avvenire con cadenza almeno annuale ed è stata ampliata, sono state inserite tra le materie anche: esiti dei monitoraggi effettuati dall'Amministrazione, accesso all'intranet scolastico per le informazioni di cui sono titolari le OO.SS. ai sensi del relativo CCNQ, informazione sulle risorse globali assegnate alle scuole per il loro funzionamento.

art. 6 – riguarda le relazioni a livello di istituzione scolastica ed è l'articolo in cui sono state introdotte più novità. Tutte le materie oggetto di contrattazione divengono anche oggetto d'informazione preventiva con l'aggiunta anche delle risorse esterne. Il DSGA dovrà "sentire" il personale ATA prima di redigere il piano delle attività. Anche l'utilizzazione del personale in progetti finanziati da enti esterni viene decisa in sede di trattativa con la RSU. La contrattazione dovrà iniziare obbligatoriamente entro il 15 settembre e terminare (auspicabilmente) entri il 30 novembre. Dopo tale data "potrà" entrare in gioco la commissione bilaterale regionale di cui all'art.4 (commissariamento della RSU?). I compensi legati al fondo d'istituto devono essere pagati entro il 31 agosto. Il contratto d'istituto, se non vi saranno rilievi da parte dei revisori dei conti, avrà validità entro 30 giorni dalla sottoscrizione; i revisori potranno fare rilievi solo riguardo alla compatibilità finanziaria del contratto rispetto agli stanziamenti di bilancio. Non potranno entrare nel merito di quanto è stato contrattato.

art. 8 –Viene chiarito che in ogni scuola si potranno tenere al massimo due assemblee al mese "per ciascuna categoria di personale" ( cioè se le assemblee sono disgiunte diventano due per i docenti e due per il personale ATA).

CAPO III – NORME COMUNI

art. 10 –i docenti in assegnazione provvisoria su di un livello superiore hanno diritto ad un trattamento economico corrispondente.

art. 12 – il periodo di astensione obbligatoria "è da considerarsi servizio effettivamente prestato"anche per i supplenti, che hanno diritto anche alle eventuali successive proroghe dell'incarico di supplenza.

art. 15 –i permessi retribuiti per lutto sono estesi anche se la ragione riguarda i conviventi, rafforzato il diritto ai tre giorni di permesso a domanda.

art. 17 – per le assenze per malattia il lavoratore è tenuto, oltre a spedire il certificato entro 5 giorni, a comunicare "per le vie brevi la presumibile durata della prognosi" onde permettere di valutare subito l'esigenza di chiamare il supplente.

art. 18 – l'aspettativa, oltre che per motivi di famiglia, di lavoro e di studio potrà essere presa anche per motivi "personali"e si potrà fare un'esperienza lavorativa anche nel privato;

art. 21 – hanno diritto alla mensa gratuita sia i docenti che i collaboratori scolastici impegnati in tale servizio.

art. 22 – viene introdotta una sequenza contrattuale per il personale impegnato in attività di educazione degli adulti ed in altre tipologie di attività didattica.

CAPO IV – DOCENTI

art. 24 – viene rimandata ad una successiva sequenza contrattuale la cosiddetta "valutazione e valorizzazione del personale docente", vengono confermati "gli esiti, sottoscritti il 24 maggio 2004, della Commissione che ha operato ai sensi dell'art. 22 del CCNL 24.07.03". Lorsignori non mollano e presto usciranno allo scoperto con qualche nuova edizione del concorsone e/o qualche altra trovata meritocratica.

art. 25 – viene introdotta la possibilità del part-time anche per i supplenti.

art. 26 – viene introdotta una specie di autovalutazione delle scuole rispetto al raggiungimento degli obiettivi del p.o.f..I risultati saranno comunicati alle famiglie "con le modalità decise dal collegio dei docenti".

art. 27 – nell'ottica dell'articolo precedente viene ampliato il profilo professionale docente introducendo "documentazione e valutazione" tra le competenze.

art. 28 – Si precisa che gli incarichi vanno tutti conferiti dal D.S. in forma scritta e che l'attività d'insegnamento si svolge "nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale" per cui qualsiasi attività d'insegnamento che si svolga al di fuori di detto calendario dà diritto ad una retribuzione aggiuntiva.

art. 29 – Introdotto il tetto massimo di 40 ore per i consigli di classe.

art. 32 – i docenti potranno "svolgere attività didattiche rivolte al pubblico anche di adulti, nella propria o in altra istituzione scolastica, in relazione alle esigenze formative provenienti dal territorio, con esclusione degli alunni delle proprie classi, per quanto riguarda le materie di insegnamento

comprese nel curriculum scolastico e per attività di recupero", il cui compenso viene portato rispettivamente a 35 e 50 euro l'ora.

art. 35 – viene ribadito che i docenti non sono obbligati a svolgere attività aggiuntive, per cui se necessitano risorse umane per queste attività e non sono disponibili all'interno della scuola possono essere acquistate da altre scuole.

art. 36 – viene data la possibilità al personale in servizio di optare per contratti annuali a tempo determinato anche per più di tre anni, ma dopo tre anni si perde la titolarità della sede.

art. 37 – il supplente rimane in servizio fino al termine degli scrutini se il titolare rientra in servizio dopo il 30 aprile.

art. 40 – se l'assenza del titolare è continuativa al supplente devono essere retribuiti anche i periodi di sospensione delle lezioni. Il supplente che espleta l'intero orario settimanale ha diritto al pagamento per tutta la settimana, domenica inclusa;

CAPO V - PERSONALE ATA

art. 44 – si può optare per il part-time sin dal momento dell'assunzione sia a tempo indeterminato che determinato;

art. 50 – fino alla definizione di una nuova sequenza contrattuale (prevista all'art. 62) per il personale ATA la mobilità professionale rimane la stessa e continueranno a coesistere art. 7 ed incarichi specifici.

art. 51 – si ribadisce l'obbligo del pagamento dello straordinario da parte dell'amministrazione: il recupero compensativo è solo a domanda del lavoratore;

art. 53 – il DSGA deve sentire obbligatoriamente il personale ATA prima di formulare la proposta di piano delle attività.

art. 56 – l'indennità di direzione e sostituzione del DSGA viene aumentata di oltre il 10% dal 1/1/2006 ed è utile ai fini del TFR.

art. 59 – anche al personale ATA a t. i. come per i docenti, viene data la possibilità di optare per più di tre anni per contratti annuali a tempo determinato, ma dopo 3 anni si perde la titolarità della sede.

art. 60 – come per i docenti si garantisce al personale ATA con rapporto di lavoro a tempo determinato il pagamento dell'intera settimana, domenica e festivi compresi, indipendentemente se le 36 ore di servizio sono state svolte in 5 o 6 giorni.

art. 62 – con questo articolo si rimandano ad una sequenza contrattuale successiva, da attivarsi entro 30 giorni, l'estensione dell'art.7, la rivalutazione dei compensi e l'attribuzione di nuove posizioni economiche per l'area B attraverso concorsini selettivi. Verranno inoltre rivisitati i profili e la riduzione a 35 ore.

CAPO VI - LA FORMAZIONE

art. 63 –un appello generico alla necessità della formazione in servizio definita come "leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale"destinato a cadere nel vuoto, visto che non viene stanziato neanche un euro.

art. 66 – in ogni istituzione scolastica, oltre al piano di formazione per i docenti deliberato dal collegio ve ne sarà uno per il personale ATA predisposto dal DSGA.

CAPO VII – TUTELA DELLA SALUTE NELL'AMBIENTE DI LAVORO

art. 73 – Prevista la possibilità da parte della RSU di designare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza tra i lavoratori che non ne fanno parte.

CAPO VIII – ASPETTI ECONOMICO-RETRIBUTIVI GENERALI

art. 78 – rimanda agli "aumenti" che sono riportati nelle tabelle 1 e 2.

art. 82 – il compenso individuale accessorio per il personale ATA (CIA) viene leggermente incrementato e diviene utile ai fini del TFR, in modo che i padroni del fondo pensione Espero possano metterci le mani sopra, ma continuerà ad essere salario nero legalizzato perché non matura pensione e tredicesima. Per il biennio 2006-7 verrà corrisposto un importo una tantum di 344,65 euro derivante dai risparmi sugli organici ( tipico esempio di cannibalismo moderno e "democratico").

art. 83 – stessa zuppa per la retribuzione professionale docenti (RPD) ma l'una tantum oltre che di cannibalismo puzza anche di elemosina: 51,46 euro.

art. 84 – il fondo dell'istituzione scolastica viene incrementato dello 0,11% !

art. 85 – vengono definiti i nuovi criteri di attribuzione delle risorse per il finanziamento del fondo dell'istituzione scolastica semplificando le voci (la voce fondamentale diviene il numero degli addetti, senza più distinzione tra personale ATA e docenti).

art. 88 – tra le attività da retribuire col fondo d'istituto (FIS) spuntano quelle di ricerca e di valutazione, in particolare "l'impegno professionale in aula connesso alle innovazioni ed alla ricerca didattica". Si tende a riportare tutto all'interno del FIS, corsi di recupero compresi.

art. 90 – in questo articolo si promettono ulteriori aumenti "se" il governo metterà i soldi nella finanziaria 2008, in particolare la decorrenza da febbraio 2007 dell'aumento stipendiale a regime, nonché ulteriori risorse per il FIS. Al comma 4 si stabilisce che parte di queste risorse verranno destinate "alle istituzioni che avranno evidenziato un particolare successo formativo a seguito delle oggettive verifiche previste dal medesimo sistema di valutazione". Si introduce quindi un criterio meritocratico anche tra scuole.

CAPO IX – NORME DISCIPLINARI

Sezione I - personale docente

art. 91 – Si stabilisce che anche per i docenti a breve verrà sfornato un codice disciplinare, probabilmente simile a quello del personale ATA.

art. 98 – viene introdotto presso ogni direzione scolastica regionale un comitato paritetico sul mobbing con compiti di ricerca,monitoraggio, prevenzione, formulazione di "codici di condotta".

Art.149 – viene concessa al governo la vergognosa clausola di salvaguardia di cui si parla in premessa e che in pratica rende nullo il contratto stesso.

Inoltre nella tabella B vengono innalzati i titoli di studio per l'accesso a tutti i profili del personale ATA (diploma anche per il collaboratore scolastico). Per il personale in servizio valgono i titoli già in possesso.