Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:
43-bis. All'articolo 81, comma 21 , del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: «con l'aliquota
del 16 per cento», con le seguenti: «con l'aliquota del 23
per cento».
43-ter. All'articolo 81, comma 16, del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: «5,5 punti percentuali»
con le seguenti: «6,5 punti percentuali».
43-quater. All'articolo 82, ai commi 1 e 3, del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: «nei limiti del
96 per cento del loro ammontare» con le seguenti: «nei limiti
del 92 per cento del loro ammontare», ed ai commi 2 e 4, sostituire
le parole: «nei limiti del 97 per cento del loro ammontare»
con le seguenti: «nei limiti do193 per cento del loro ammontare».
43-quinquies. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».
Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
"2-bis. 1. Al fine di provvedere alla ricostruzione delle posizioni
economiche del personale Ausiliario, Tecnico e Amministrativo (ATA) e degli
Insegnanti Tecnico-Pratici (ITP), transitati dal comparto Enti Locali ai
ruoli del Comparto Scuola per effetto di quanto stabilito all'articolo
8 della legge 3 maggio 1999, n.124, è autorizzata la spesa di 100
milioni di euro, a decorrere dal 2009, a favore del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca. La ricostruzione delle posizioni
economiche del predetto personale dovrà avvenire a partire dal 1
gennaio 2000, considerando integralmente l’anzianità maturata presso
gli Enti di provenienza sia ai fini giuridici che economici. La ricostruzione
delle posizioni economiche verrà effettuata nei confronti di coloro
che sono ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge, nonché nei confronti di coloro che, alla medesima data, sono
in posizione di quiescenza.
2. Con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca, da adottare entro il 30 marzo 2009, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, verrà effettuata
la ricostruzione delle posizioni economiche del personale di cui al comma
1, previa rilevazione nazionale del personale interessato, prevedendo altresì
la liquidazione dell’anticipo sulle spettanze che dovrà avvenire
entro il 30 giugno 2009. In sede di rinnovo contrattuale del personale
della scuola relativo al biennio economico 2008-2009 si tiene conto dell’adeguamento
alle nuove posizioni stipendiali maturate dal personale in oggetto. Per
gli anni successivi al 2009 si provvede ad adeguare lo stanziamento di
cui al presente articolo ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d)
della legge 5 agosto 1978, n.468, in modo tale da reperire le risorse necessarie
a sanare completamente la situazione pregressa del personale di cui
al comma 1, nonché di quanto verrà stabilito dalla contrattazione
collettiva nazionale relativa al biennio economico 2008-2009 al fine di
un definitivo adeguamento stipendiale di coloro che risultino ancora in
servizio."