Quando la chiarezza . . . è oscura !
Torniamo ad occuparci della questione perché comincia ad arrivare qualche tenue accenno di luce sul Decreto n. 45 del 07.03.07 da parte di una Sede Provinciale dell’INPDAP che così recita:
“Stanno pervenendo a questa Sede provinciale dell'Inpdap, da parte di dipendenti pubblici in attività di servizio iscritti al Fondo Credito Inpdap, numerose richieste di recesso da tale Fondo, legato come noto alla trattenuta dello 0,35% sulla retribuzione.
Si rende, quindi, necessario far presente, che tale contributo, istituito dall'art. 37 del DPR 29/12/1973 , n. 1032 e modificato dall'art. 242 della Legge Finanziaria 23/12/1996, n. 662, è di natura obbligatoria per tutti i dipendenti pubblici in servizio iscritti all'Inpdap ( Stato ed Enti Locali).
Il Decreto 07/03/2007 , n. 45 ( pubbl. su G:U: n. 83 del 10/04/2007), concernente il Regolamento di attuazione della Legge 266/2005 in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'Inpdap, estende l'applicazione del contributo, in modo differenziato nella misura stabilita dall'art. 3 del decreto citato, sia ai pensionati il cui trattamento è a carico dell'Inpdap, sia ai dipendenti o pensionati di Enti e Amministrazioni Pubbliche (di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Leg.vo 30/03/2001 n. 165) iscritti ai fini pensionistici presso Enti o Gestioni Previdenziali diverse dall'Inpdap.
I soggetti sopracitati possono recedere dal Fondo , ai sensi del comma 2 art. 2 del Decreto n. 45/2007, ad esclusione del Personale in attività di servizio iscritto all'Inpdap che continuerà ad avere la trattenuta dello 0,35% quale iscrizione obbligatoria al Fondo Credito.
Si chiede cortesemente di portare a conoscenza del Personale tutto
il presente avviso. Sarà premura di quest'Ufficio aggiornarvi su
ulteriori novità a riguardo.
F.to IL DIRETTORE
F.to IL DIRIGENTE"
Ma in verità la nuova normativa dice che la trattenuta non è più obbligatoria (come si vede dal testo riportato a seguire).
Chi volesse la può disdire con comunicazione entro i termini previsti.
Per quanto riguarda il merito della questione, l'Unicobas ritiene che non convenga disdire la trattenuta che, residuo del vecchio "stato sociale", consente di ottenere prestiti a tassi agevolati e con ottime rateizzazioni. Non è una novità: si tratta del vecchio prestito ENPAS (piccolo prestito e prestiti per l'acquisto di casa, etc.). Così come si ritiene che sia utile anche ai pensionati che ora hanno tale possibilità (che non era prevista in passato). Sia per quanti sono in servizio (docenti ed ATA), che per i pensionati, onde mantenere la trattenuta (e quindi la possibilità di chiedere prestiti), non occorre fare nulla: funziona il meccanismo del silenzio assenso (che in questo caso è accettabile, visto che si tratta di confermare uno statu quo ante e che appunto il silenzio assenso non dà luogo a modifiche).
l'AltrascuolA Unicobas
DECRETO 7 Marzo 2007 , n. 45
Regolamento di attuazione dell'articolo unico, comma 347 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, in materia di accesso alle prestazioni
creditizie agevolate erogate dall'INPDAP.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.
180, recante approvazione del testo unico delle leggi concernenti il
sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e
pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.
80, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni di categoria
degli operatori professionali interessati, sono dettate le
disposizioni occorrenti per l'attuazione del medesimo articolo;
Visto l'articolo unico, comma 347 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, in base al quale con il medesimo decreto di cui al citato
articolo 13-bis, comma 2, sono altresi' stabilite le modalita' di
accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione
pubblica (INPDAP), senza oneri a carico del bilancio dello Stato,
anche per i pensionati gia' dipendenti pubblici che fruiscono di
trattamento a carico delle gestioni pensionistiche del citato
Istituto, ivi compresa l'iscrizione alla gestione unitaria autonoma
di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, nonche' per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, iscritti ai fini
pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse
dall'INPDAP;
Visto il decreto ministeriale n. 313 del 27 dicembre 2006 recante
regolamento di attuazione del predetto articolo 13-bis, nelle cui
premesse si precisa l'opportunita' di procedere con separato decreto
all'attuazione delle disposizioni di cui al citato comma 347
dell'articolo unico delle legge n. 266 del 2005, dopo aver sentito
l'INPDAP;
Viste le note dell'INPDAP del 27 dicembre 2005, del 28 marzo 2006 e
i successivi messaggi di posta elettronica del 14 luglio 2006, del
21 settembre 2006 e del 25 gennaio 2007;
Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi in data 21 dicembre
2006;
Vista la nota del 9 febbraio 2007 con la quale, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, lo
schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio
dei Ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica:
a) ai pensionati gia' dipendenti pubblici che fruiscono di
trattamento a carico delle gestioni pensionistiche dell'INPDAP;
b) ai dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni
previdenziali diverse dall'INPDAP.
Art. 2.
Iscrizione alla gestione credito
1. I dipendenti in servizio ed i pensionati di cui all'articolo 1
sono iscritti di diritto alla Gestione unitaria delle prestazioni
creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, con obbligo di versamento dei contributi
nelle misure previste dall'articolo 3, a decorrere dal mese
successivo alla scadenza di sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento, qualora entro questo termine non
comunichino all'INPDAP la loro volonta' contraria.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono recedere dall'iscrizione
entro il termine di sei mesi dal pagamento della prima mensilita' di
retribuzione o pensione sulla quale e' stata applicata la ritenuta di
cui all'articolo 3.
3. La contribuzione e' stabilita a totale carico dell'interessato e
non e' rimborsabile.
Art. 3.
Aliquote contributive
1. Per i dipendenti in servizio, l'iscrizione comporta il
versamento di un contributo pari allo 0,35% della retribuzione
contributiva di cui al comma 242 della legge n. 662 del 1996,
determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 9 e 10, della legge
8 agosto 1995, n. 335.
2. L'aliquota contributiva applicabile ai pensionati e' pari allo
0,15% dell'ammontare lordo della pensione. Nessun contributo e'
dovuto dai titolari di pensione fino a 600 euro lorde mensili. Tale
ultimo importo e' adeguato dall'INPDAP prendendo a riferimento le
variazioni del trattamento minimo delle pensioni a carico del fondo
pensioni dei lavoratori dipendenti.
3. Il contributo e' prelevato mediante ritenuta mensile sugli
emolumenti corrisposti all'iscritto e decorre dalla data di
iscrizione.
Art. 4.
Prolungamento della cessione
1. In caso di cessione contratta dal dipendente in servizio per un
periodo eccedente il limite di cui all'articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, la medesima si
estende sulla pensione in misura non superiore al quinto valutato al
netto delle ritenute erariali.
2. Qualora l'importo della cessione superi la misura di cui al
comma 1, l'INPDAP procede a ridurre la trattenuta da operare sulla
pensione in misura corrispondente a tale limite, comunicando
l'avvenuta variazione all'istituto creditore ed al pensionato.
3. Il prolungamento sulla pensione e' comunicato all'INPDAP
dall'amministrazione di appartenenza dell'interessato all'atto del
suo collocamento a riposo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 7 marzo 2007