REGOLAMENTO ACCESSO CREDITO AGEVOLATO INPDAP

Quando la chiarezza . . . è oscura !

 Torniamo ad occuparci della questione perché comincia ad arrivare qualche  tenue accenno  di luce sul Decreto n. 45 del 07.03.07  da parte di una Sede Provinciale dell’INPDAP che così recita:

 “Stanno pervenendo a questa Sede provinciale dell'Inpdap, da parte di dipendenti pubblici in attività di servizio iscritti al Fondo Credito Inpdap, numerose richieste di recesso da tale Fondo, legato come noto alla trattenuta dello 0,35% sulla retribuzione.

Si  rende,  quindi,  necessario  far  presente,  che  tale  contributo,  istituito  dall'art.  37  del  DPR 29/12/1973 , n. 1032  e  modificato  dall'art.  242 della Legge Finanziaria 23/12/1996, n. 662, è di natura  obbligatoria  per  tutti  i  dipendenti  pubblici  in servizio iscritti all'Inpdap ( Stato ed Enti Locali).

Il Decreto  07/03/2007 , n. 45 ( pubbl. su G:U: n. 83 del 10/04/2007), concernente il Regolamento di   attuazione  della  Legge  266/2005  in  materia  di  accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate  dall'Inpdap,  estende   l'applicazione  del  contributo,  in modo differenziato nella misura stabilita  dall'art. 3 del  decreto citato, sia  ai  pensionati  il cui trattamento è a carico dell'Inpdap, sia ai  dipendenti  o  pensionati di Enti  e  Amministrazioni  Pubbliche (di cui all'art. 1, comma 2, del   Decreto   Leg.vo   30/03/2001  n. 165)  iscritti   ai  fini  pensionistici  presso  Enti  o  Gestioni Previdenziali diverse dall'Inpdap.

I soggetti sopracitati possono recedere dal Fondo , ai sensi del comma 2 art. 2 del Decreto n. 45/2007, ad esclusione del Personale in attività di servizio iscritto all'Inpdap che continuerà ad avere la trattenuta dello 0,35% quale iscrizione obbligatoria al Fondo Credito.

Si chiede cortesemente di portare a conoscenza del Personale tutto il presente avviso. Sarà premura di quest'Ufficio aggiornarvi su ulteriori novità a riguardo.
F.to IL DIRETTORE
F.to IL DIRIGENTE"

Ma in verità la nuova normativa dice che la trattenuta non è più obbligatoria (come si vede dal testo riportato a seguire).

Chi volesse la può disdire con comunicazione entro i termini previsti.

Per quanto riguarda il merito della questione, l'Unicobas ritiene che non convenga disdire la trattenuta che, residuo del vecchio "stato sociale", consente di ottenere prestiti a tassi agevolati e con ottime rateizzazioni. Non è una novità: si tratta del vecchio prestito ENPAS (piccolo prestito e prestiti per l'acquisto di casa, etc.). Così come si ritiene che sia utile anche ai pensionati che ora hanno tale possibilità (che non era prevista in passato). Sia per quanti sono in servizio (docenti ed ATA), che per i pensionati, onde mantenere la trattenuta (e quindi la possibilità di chiedere prestiti), non occorre fare nulla: funziona il meccanismo del silenzio assenso (che in questo caso è accettabile, visto che si tratta di confermare uno statu quo ante e che appunto il silenzio assenso non dà luogo a modifiche).

l'AltrascuolA Unicobas



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 Marzo 2007 , n. 45

Regolamento di attuazione dell'articolo unico, comma 347 della legge

23 dicembre 2005, n. 266, in materia di accesso alle prestazioni

creditizie agevolate erogate dall'INPDAP.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.

180, recante approvazione del testo unico delle leggi concernenti il

sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e

pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, e successive

modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005,

n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.

80, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni di categoria

degli operatori professionali interessati, sono dettate le

disposizioni occorrenti per l'attuazione del medesimo articolo;

Visto l'articolo unico, comma 347 della legge 23 dicembre 2005, n.

266, in base al quale con il medesimo decreto di cui al citato

articolo 13-bis, comma 2, sono altresi' stabilite le modalita' di

accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'Istituto

nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione

pubblica (INPDAP), senza oneri a carico del bilancio dello Stato,

anche per i pensionati gia' dipendenti pubblici che fruiscono di

trattamento a carico delle gestioni pensionistiche del citato

Istituto, ivi compresa l'iscrizione alla gestione unitaria autonoma

di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n.

662, nonche' per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni

pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, iscritti ai fini

pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse

dall'INPDAP;

Visto il decreto ministeriale n. 313 del 27 dicembre 2006 recante

regolamento di attuazione del predetto articolo 13-bis, nelle cui

premesse si precisa l'opportunita' di procedere con separato decreto

all'attuazione delle disposizioni di cui al citato comma 347

dell'articolo unico delle legge n. 266 del 2005, dopo aver sentito

l'INPDAP;

Viste le note dell'INPDAP del 27 dicembre 2005, del 28 marzo 2006 e

i successivi messaggi di posta elettronica del 14 luglio 2006, del

21 settembre 2006 e del 25 gennaio 2007;

Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza

della sezione consultiva per gli atti normativi in data 21 dicembre

2006;

Vista la nota del 9 febbraio 2007 con la quale, ai sensi

dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, lo

schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio

dei Ministri;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica:

a) ai pensionati gia' dipendenti pubblici che fruiscono di

trattamento a carico delle gestioni pensionistiche dell'INPDAP;

b) ai dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche

di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni

previdenziali diverse dall'INPDAP.

Art. 2.

Iscrizione alla gestione credito

1. I dipendenti in servizio ed i pensionati di cui all'articolo 1

sono iscritti di diritto alla Gestione unitaria delle prestazioni

creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245 della legge

23 dicembre 1996, n. 662, con obbligo di versamento dei contributi

nelle misure previste dall'articolo 3, a decorrere dal mese

successivo alla scadenza di sei mesi dalla data di entrata in vigore

del presente regolamento, qualora entro questo termine non

comunichino all'INPDAP la loro volonta' contraria.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono recedere dall'iscrizione

entro il termine di sei mesi dal pagamento della prima mensilita' di

retribuzione o pensione sulla quale e' stata applicata la ritenuta di

cui all'articolo 3.

3. La contribuzione e' stabilita a totale carico dell'interessato e

non e' rimborsabile.

Art. 3.

Aliquote contributive

1. Per i dipendenti in servizio, l'iscrizione comporta il

versamento di un contributo pari allo 0,35% della retribuzione

contributiva di cui al comma 242 della legge n. 662 del 1996,

determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 9 e 10, della legge

8 agosto 1995, n. 335.

2. L'aliquota contributiva applicabile ai pensionati e' pari allo

0,15% dell'ammontare lordo della pensione. Nessun contributo e'

dovuto dai titolari di pensione fino a 600 euro lorde mensili. Tale

ultimo importo e' adeguato dall'INPDAP prendendo a riferimento le

variazioni del trattamento minimo delle pensioni a carico del fondo

pensioni dei lavoratori dipendenti.

3. Il contributo e' prelevato mediante ritenuta mensile sugli

emolumenti corrisposti all'iscritto e decorre dalla data di

iscrizione.

Art. 4.

Prolungamento della cessione

1. In caso di cessione contratta dal dipendente in servizio per un

periodo eccedente il limite di cui all'articolo 23 del decreto del

Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, la medesima si

estende sulla pensione in misura non superiore al quinto valutato al

netto delle ritenute erariali.

2. Qualora l'importo della cessione superi la misura di cui al

comma 1, l'INPDAP procede a ridurre la trattenuta da operare sulla

pensione in misura corrispondente a tale limite, comunicando

l'avvenuta variazione all'istituto creditore ed al pensionato.

3. Il prolungamento sulla pensione e' comunicato all'INPDAP

dall'amministrazione di appartenenza dell'interessato all'atto del

suo collocamento a riposo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Roma, 7 marzo 2007