COMUNICATO STAMPA E RICHIESTA DI INTERROGAZIONE URGENTE RIVOLTA A TUTTI I GRUPPI PARLAMENTARI (5.2.2001)

INAUDITO!!! VOGLIONO VIETARCI DI SCIOPERARE!!!

OVVERO: LO SNALS PUO' SCIOPERARE, L'UNICOBAS NO!!!

Qualificata come "indicazione immediata" ai sensi della L. 146/90 ed avente in oggetto gli scioperi della prima ora regolarmente proclamati dall'Unicobas per il 12 ed il 13 Febbraio, il TRIBUNALE SPECIALE DEL REGIME CONTRO IL DIRITTO DI SCIOPERO (denominato eufemisticamente "Commissione di Garanzia sul diritto – sic! – di sciopero), il 5 Febbraio ci comunica quanto segue:

"La Commissione … indica che dallo sciopero in oggetto emerge la violazione dell'intervallo minimo tra proclamazioni di scioperi. La Commissione rileva nel caso di specie la violazione dell'art. 2, comma 2, della L. 83/2000, atteso che la proclamazione degli scioperi citati è stata effettuata prima dell'effettuazione delle precedenti astensioni già programmate dalla stessa organizzazione sindacale per i giorni 29 e 30 gennaio 2001".

Gli scioperi precedenti hanno riguardato il blocco degli scrutini (cosa assolutamente diversa dagli scioperi orari), ma ancor più assurdo è:

  1. che detta Commissione aveva già imposto la revoca del calendario di scioperi comprendente blocco scrutini e scioperi orari, pretendendo che ogni singolo sciopero venisse reindetto a parte (previo espletamento del tentativo di conciliazione obbligatorio, da richiedersi almeno gg. 20 prima di ogni sciopero);
  2. che detta Commissione era stata informalmente contattata e non aveva opposto alcuna obiezione ad una reindizione degli scioperi orari, purché venisse effettuata separatamente per ogni coppia di scioperi;
  3. che detta Commissione ha sancito che "fra ogni sciopero deve intercorrere un intervallo minimo di gg. 10", dovendo quindi riconoscere la regolarità di un'azione di lotta che si sviluppa ben gg. 13 dopo l'altro;
  4. che detta Commissione rende quindi impossibile l'effettuazione degli scioperi anche dopo gg. 10, visto che per reindire uno sciopero occorrono almeno gg. 20 dalla data prevista per l'astensione dal lavoro (gg.5 per il tentativo di conciliazione e gg. 15 di preavviso per la proclamazione), innalzando quindi al doppio del previsto l'intervallo da essa stessa sancito e vigente nel CCNL Scuola;
  5. che detta Commissione viola apertamente le norme sostanziali del diritto, anche laddove non risulta prescrizione alcuna, né alcuna delibera della Commissione stessa che chiarisca con anticipo, precedentemente al caso in oggetto, che fra uno sciopero e l'altro debbano intercorrere almeno gg. 20 e che uno sciopero possa essere indetto solo dopo l'effettuazione del precedente;
  6. che detta Commissione nulla ha eccepito nel mese di dicembre (vigenti le medesime norme attuali) al sindacato SNALS, allorquando lo stesso ha proclamato ed effettuato due scioperi a distanza di gg. 9 l'uno dall'altro: rispettivamente nelle date del 7 e 16 dello stesso mese, nonostante lo SNALS, a causa dei gg. 15 di preavviso obbligatori, non abbia materialmente potuto proclamare il secondo sciopero altro che prima dell'effettuazione del primo.

    Per i motivi suesposti, l'Unicobas, per intanto, diffida detta Commissione affinché ritiri il provvedimento. Nel caso fosse ancora costretto a revocare gli scioperi dei gg. 12 e 13 Febbraio, l'Unicobas INTENDE IMPUGNARE il provvedimento della Commissione di Garanzia, citando la stessa in giudizio ai sensi dell'art. 28 della L. 300/70, perché si ravvisi se sussistono gli estremi di un comportamento antisindacale, dato dal diverso trattamento riservato al sindacato Unicobas rispetto al sindacato SNALS.

    L'Unicobas fa comunque presente che GLI SCIOPERI DELLA PRIMA ORA PREVISTI PER IL 28 FEBBRAIO ED IL 1° MARZO, proclamati dopo l'effettuazione del blocco degli scrutini, SONO DA CONSIDERARSI LEGITTIMI ANCHE ALLA LUCE DELLA RESTRITTIVISSIMA DISPOSIZIONE (PER FORZA DI COSE INTERPRETATIVA) DELLA STESSA COMMISSIONE E CHE QUINDI VERRANNO MANTENUTI.

    L'Esecutivo Nazionale dell'Unicobas scuola