Coordinamento Lavoratori ex EE.LL. del Comparto Scuola

c/o Unicobas, V. Tuscolana, 9 – 00182 Roma

Tel./segr./fax: 0670302626

Ricordatevi anche di noi, lavoratori ATA e ITP trasferiti d'autorità, senza alcun diritto di opzione, dagli Enti locali allo Stato con l'art. 8 della  Legge n. 124, 3 maggio 1999!

Mentre assistiamo ad una impressionante gara di promesse elettorali, siamo costretti a ricordare che esistiamo anche noi, ottantamila lavoratori ATA e ITP trasferiti d'autorità, senza alcun diritto di opzione, dagli Enti locali al MIUR.

Il fatto è che abbiamo subito un rilevante danno economico. E' noto come gli stipendi del comparto scuola siano molto bassi, ma noi ATA e ITP ex EE.LL., percepiamo, a parità di anzianità di servizio e di funzione svolta, mediamente ancor meno dei nostri colleghi "statali"; di conseguenza i nostri stipendi si aggirano, a seconda dei casi, intorno a 900 - 1100 euro al mese (e quindi anche le pensioni sono a livelli da Terzo Mondo)!!!

Riteniamo profondamente ingiusto questa disparità di trattamento e chiediamo:

1) integrale riconoscimento "ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza" così come previsto dall'art. 8 della Legge n. 124, 3 maggio 1999;

2) di essere quindi retribuiti come ogni altro lavoratore del nostro settore.

Chiediamo quindi a tutte le forze politiche un'urgente risposta a questo messaggio, prima della scadenza elettorale, con precisi impegni a sanare questa assurda ingiustizia; il Coordinamento Nazionale provvederà ad informare rapidamente gli 80000 lavoratori ATA e ITP interessati e le loro famiglie delle eventuali risposte ricevute dalle forze politiche.

In ogni caso il Coordinamento Nazionale tiene a precisare che intende attuare in futuro tutte le iniziative opportune per fare in modo che questa questione sia permanentemente all'ordine del giorno fino alla sua completa e giusta soluzione con pieno riconoscimento dei diritti dei lavoratori interessati.

Coordinamento nazionale ATA e ITP ex EE.LL.



Per comodità si allega una Breve Cronistoria.

L'art. 8 della Legge n. 124, 3 maggio 1999 diceva:

"A detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto."

Il testo è chiarissimo e non ha bisogno di alcuna interpretazione.

Ma, purtroppo, CGIL, CISL, UIL, SNALS sottoscrissero con l'ARAN il famigerato Accordo del 20 luglio 2000 che all'art. 3 diceva:

"Ai suddetti dipendenti viene attribuita la posizione stipendiale, tra quelle indicate nell'allegata tabella B, d'importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31-12-1999 costituito da stipendio e retribuzione individuale di anzianità nonché, per coloro che ne sono provvisti, dall'indennità specifica prevista dall'art. 4, comma 3 del CCNL 16-7-1996 enti locali come modificato dall'art. 28 del CCNL 1-4-1999 enti locali, dall'indennità prevista dall'art.37, comma 4, del CCNL 6-7-1995 e dall'indennità prevista dall'art.37, comma 1, lettera d) del medesimo CCNL."

Tale accordo, recepito nel Decreto Interministeriale 5 aprile 2001 produsse effetti devastanti: data la diversa struttura delle retribuzioni nei due comparti, ai lavoratori venne riconosciuta meno della metà dell'anzianità di servizio maturata presso l'Ente Locale; i lavoratori si ritrovarono senza le numerose indennità accessorie del contratto degli enti locali e senza i compensi previsti per l'anzianità di servizio nel CCNL Scuola; quindi i loro stipendi risultarono molto più bassi sia di quelli che percepivano presso l'Ente Locale (per la mancanza delle voci di salario accessorio, perdute nel passaggio) sia di quelli che percepivano i loro colleghi statali, per il mancato riconoscimento dell'anzianità; alcuni bidelli per esempio si ritrovarono addirittura con stipendi di 800 - 900 euro mensili.

I lavoratori presentarono ricorso in massa, invocando la corretta applicazione della legge 124 del 1999 e seguirono numerose sentenze della Magistratura favorevoli ai lavoratori. In particolare la Corte di Cassazione si espresse in maniera favorevole ai lavoratori (8 sentenze nel corso del 2005 tutte favorevoli) affermando che:

A questo punto si inserisce il Governo Berlusconi, che compie un autentico atto vessatorio, inserendo nella finanziaria 2006 (comma 218) il testo dell'accordo 20/7/2000 (invalidato dai Giudici), con l'intento di annullare e vanificare le migliaia di sentenze, favorevoli ai lavoratori, della Corte di Cassazione, di numerosi Giudici del Lavoro e Corti d'Appello.

La manovra viene infine "coperta" dalla SCANDALOSA SENTENZA POLITICA della Corte Costituzionale (maggio 2007) con la quale i componenti della Corte Costituzionale hanno beffato i lavoratori, con una decisione POLITICA che assolve il governo Berlusconi che ha introdotto il comma 218, e tutti i responsabili (ossia il precedente e l'attuale governo di centro-sinistra – che non ha mosso un dito – insieme a CGIL, CISL, UIL e SNALS, firmatari dell'accordo 20 luglio 2000).
Effetto immediato di questa presa di posizione della Corte Costituzionale la compromissione di ogni possibilità di dare una soluzione corretta alla questione, quantomeno in ambito nazionale.

Purtroppo questa nostra vicenda è emblematica di come la certezza del diritto nel nostro paese sia divenuta un fantasma.

E' perciò necessario che intervenga la politica a sanare ciò che ha guastato e che il corretto svolgimento dei processi, così come si stavano sviluppando prima dell'intromissione dell'intervento vessatorio della Finanziaria 2006, aveva fino a quel momento garantito.

In caso contrario saremo costretti a trasformarci in fantasmi pure noi quando si tratterà di fornire una legittimazione elettorale a chi dovrà rappresentarci: è una decisione che, loro malgrado, sono già stati costretti a prendere alcuni colleghi che, sentitisi declassati a cittadini e lavoratori di serie B hanno deciso di comportarsi anche da elettori di serie B.