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le responsabilità di Confederali & C.:

TUTOR CONTRATTATO "MEZZO SALVATO"

Come anticipato nei numeri precedenti il 24 giugno è iniziata la trattativa su tutor e nuove figure professionali. La trattativa si era subito interrotta in mancanza di un formale atto di indirizzo, cioè della certificazione delle risorse da parte del tesoro. Tale atto d'indirizzo formale, che di seguito pubblichiamo, è pervenuto il 24 agosto è da lunedì 30 agosto è iniziata la trattativa vera e propria che proseguirà per tutto il mese di settembre. Questo inizio di trattativa è stato salutato con grande enfasi da CGIL, CISL, UIL e SNALS quasi che il tutor, una volta contrattato, modificasse la sua natura diventando improvvisamente "buono". Bisogna inoltre far presente che le cifre stanziate per il tutor ( 21.270.000 euro per il 2004 e 63.810.000euro per il 2005) sono state sottratte ad attività che le scuole svolgono ogni giorno, per esempio la dispersione scolastica e l'istruzione degli adulti e coprono circa il 70% del totale dei fondi stanziati per l'applicazione della riforma.

In sostanza la Moratti applica la politica vetero-aziendalista del bastone e della carota, da una parte minaccia i dirigenti scolastici ed i docenti contrari alla riforma (vedi nota riservata prot n° 64 del 30/6/04 che pubblichiamo commentata all'interno) dall'altra mette sul piatto qualche centinaio di euro a testa per invogliare i futuri tutor. Quello che non è ancora dato di sapere è fino a che punto CGIL e CISL asseconderanno questa politica; infatti mentre la firma dello SNALS (sindacato dichiaratamente filogovernativo) e della UIL sono scontate ( si accontentano semplicemente di palliativi tipo rotazione della funzione tutoriale), la CISL e soprattutto la CGIL si sono finora spese, per lo meno a parole, per contrastare il tutor in modo apparentemente "ideologico"; come faranno a spigare ai propri iscritti che la loro opposizione al tutor era fondamentalmente strumentale, volta a costringere la Moratti a contrattare la stratificazione e la gerarchizzazione della categoria, come già fecero al tempo del concorsone?

CGIL e CISL si sono messe in un vicolo cieco, vedremo se e come sapranno uscirne.

L'altro punto di trattativa riguarderà le nuove figure professionali da introdurre nella scuola dell'infanzia per far fronte all'anticipo. L'atto d'indirizzo, in un'ottica meramente custodialistica, vuol limitare le nuove figure al personale ATA, chiarendo che l'operazione deve essere a costo zero. Quindi secondo Moratti tutto il problema consiste nel cambio del pannolino, che deve avvenire ovviamente gratis vista la scarsa considerazione delle funzioni corporali.

In definitiva la scuola si apre nel marasma più completo, con immissioni in ruolo e nomine di supplenti annuali fatte su graduatorie fasulle e con la categoria dei lavoratori della scuola che deve difendersi da una parte dagli attacchi della Moratti, dall'altra dalla "concertazione" dei sindacati cosiddetti rappresentativi. L'Unicobas si adopererà per condurre la categoria fuori dalle secche dove governo e sindacati "rappresentativi" la stanno conducendo, ma solo uno scatto di orgoglio ed una lotta coerente contro tutor e gerarchizzazione, portfolio ed insegnamento "personalizzato", per la reintroduzione del tempo pieno, in sostanza per l'abrogazione della legge 53, potranno evitare il peggio.

ATTO DI INDIRIZZO ALL'ARAN PER L'ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DISCIPLINATA DALL'ART. 43 DEL CCNL COMPARTO SCUOLA SOTTOSCRITTO IL 24 LUGLIO 2003.

 1.  Procedura.

 Il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite del Ministro della funzione pubblica, di intesa con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'esercizio delle competenze inerenti alla contrattazione collettiva dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, di cui all'art.41, comma 2. del d.lgs n.165 del 2001, impartisce i seguenti indirizzi all'ARAN per l'attivazione della procedura disciplinata dall'art. 43 del CCNL relativo al personale non dirigente del comparto Scuola, per il quadriennio 2002-2005 ed il biennio 2002-2003, sottoscritto il 24 luglio 2003.

 2. Premessa.

 L'art. 43 del CCNL comparto scuola, sottoscritto il 24 luglio 2003 ha previsto che la disciplina relativa al personale scolastico, docente e ATA, sia suscettibile di revisione in via pattizia qualora ciò si renda necessario in relazione all'entrata in vigore della legge 28 marzo 2003, n, 53 e delle connesse disposizioni attuative.

L'emanazione del D.Lgs. 19 febbraio 2004, n, 59, recante la "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art.1 della legge 28 marzo 2003, n. 53" ha concretizzato i presupposti indicati dalla predetta disposizione contrattuale, determinando l'esigenza di avviare la trattativa per la definizione della prevista sessione negoziale.

Pertanto, attraverso l'atto in oggetto si definiscono gli indirizzi all'ARAN per l'integrazione e la modificazione del vigente assetto contrattuale.

3. Definizione di nuove professionalità e modalità organizzative per la scuola dell'infanzia.

L'art. 2, lettera f), della Legge 28 marzo 2003, n. 53 recante la "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull 'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale", nel riconoscere alle famiglie la facoltà di iscrivere alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età. entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, prevede che tale anticipazione, oltre ad avvenire secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, sia anche conciata all'introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative.

IL legislatore, in sede di attuazione della citata delega, 'avvenuta con il citato D.Lgs 19 febbraio 2004, n, 59, ha voluto ribadire all'art. 12, comma 1, queste ultime esigenze e ha disposto che sia l'anticipazione valevole per l'anno scolastico 2003/2004 (che consentiva l'iscrizione alla scuola dell'infanzia ai bambini e alle bambine che compivano i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004), sia quella ordinaria ai sensi dell'art. 2, non solo conservino il carattere di gradualità e di sperimentazione, ma siano volte «anche alla definizione delle esigenze di nuove professionalità e modalità organizzative».

Il problema si pone, in particolare, per il personale ATA e riguarda il profilo di collaboratore scolastico.

Come già evidenziato nelle indicazioni e istruzioni applicative del predetto decreto legislativo, emanate con C.M. n. 29 del 5 marzo 2004, la previsione contenuta nel richiamato art. 12, è suscettibile di determinare l'esigenza di istituire ulteriori profili professionali del personale scolastico sopra indicato e, comunque, è destinata ad incidere sulla declaratoria delle funzioni già regolate dal contratto, nonché su modelli e soluzioni organizzative del lavoro, con conseguente riflesso 'anche sugli aspetti retributivi delle relative prestazioni.

Gli interventi modificativi, in astratto possibili, si possono ricondurre, in linea di massima, alle seguenti tre modalità:

a) costituzione di un nuovo profilo professionale - da effettuare, atteso che il citato d.lgs n.59 del 2004 non reca oneri, esclusivamente nell'ambito delle risorse contrattuali disponibili - che si aggiungerebbe ai due (collaboratore scolastico dei servizi e collaboratore scolastico) già previsti dalla Tabella B, annessa al vigente CCNL;

b) arricchimento delle mansioni, connesse ai profili esistenti con corrispondente congruo riconoscimento economico;

c) riconduzione delle richieste nuove professionalità al regime degli incarichi specifici regolati dall'art. 47 dcJ CCNL in questione, inserendo nella norma una esplicita previsione che definisca anche le modalità retributive.

La scelta dell'una o dell'altra soluzione, o di tutte, anche in modo articolato, dove, comunque, essere valutata con ponderazione, misurandone la concreta fattibilità con riferimento, prioritariamente, agli equilibri raggiunti negli, attuali assetti contrattuali e alle risorse disponibili.

4. Definizione dei criteri per l'individuazione dei docenti preposti alle funzioni tutoriali.

Gli articoli 7 e 10 del D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 hanno introdotto la figura del docente tutor, rispettivamente, nella scuola primaria e in quella secondaria di primo grado.

Le norme citate correlano la funzione tutoriale all'esigenza di personalizzazione dei piani di studio, ponendola in rapporto strumentale con il perseguimento delle finalità educative assegnate dagli articoli 5 e 9, rispettivamente, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado.

Il docente incaricato della predetta funzione, oltre ad essere in possesso di specifica formazione, deve svolgere, in costante rapporto con le famiglie e il territorio, e avvalendosi del contributo degli altri insegnanti, compiti di orientamento in ordine alla .scelta delle attività e degli insegnamenti rientranti nell'offerta opzionale/facoltativa organizzata dalle scuole ai sensi dei commi 2 degli articoli 7 e 10, già citati, di tutorato degli allievi, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo.

Nei rispettivi commi 5, gli articoli 7 e 10, da ultimo citati, enunciano, infine, la contitolarità educativa e didattica di tutti i docenti, impedendo esplicitamente che l'incarico di tutor possa estrinsecarsi in un rapporto di sovraordinazione sugli altri insegnanti, come peraltro già sottolineato nella citata C.M. n. 29 del 2004.

Nella scuola primaria, il docente al quale sono affidate le funzioni di cui sopra, assicura, nei primi tre anni, un'attività di insegnamento non inferiore alle 18 ore settimanali.

Le indicazioni e le istruzioni applicative emanate con la Circolare sopra più volte richiamata, precisano, inoltre, che l'attività tutoriale «non comporta l'istituzione di una nuova figura professionale», concretandosi invece in una funzione che rientra «nel profilo professionale del docente», arricchendone le competenze e gli aspetti interrelazionali.

Si tratta, più specificamente, di un insieme di funzioni, affidate in ogni classe ad un docente che comunque continua a svolgere, a determinate condizioni, il suo principale compito di insegnante.

Le medesime funzioni, inoltre, non si esplicano separatamente dal contesto degli interventi e delle responsabilità degli altri docenti. Continuano, infatti, ad essere rimesse alla collegialità, all'apporto e alle considerazioni d'insieme di tutto il corpo insegnante le principali attività connesse alla didattica quali la valutazione degli alunni, la predisposizione della documentazione narrativa del processo formativo di ciascuno di essi (portfolio), le relazioni con le famiglie e gli interventi di orientamento.

La funzione tutoriale, in definitiva, corresponsabilizza in diverso modo tutti, ma chiede ad un docente in particolare di garantirne l'attuazione in modo razionale e unitario.

La consapevolezza che le concrete modalità di svolgimento della nuova funzione possano determinare la necessità di rivedere le attuali disposizioni contrattuali sugli orari, sull'organizzazione del lavoro e sul regime delle prestazioni, rende urgente l'avvio di un apposito confronto con le controparti sindacali per adeguare il vigente assetto normatjvo alle ricadute della riforma scolastica, secondo l'espressa previsione contenuta nel già citato art. 43 del CCNL 2002/2005.

Le risorse finanziarie disponibili per l'attivazione della funzione in esame, ai sensi dell'art. 43 del CCNL, sono fissate dall'emendamento al disegno di legge di assestamento del bilancio 2004, che individua specificamente le risorse da destinare alla funzione di tutoraggio.

Esse consistono in 21.270.000, stanziati sul capitolo di bilancio di nuova costituzione "Spese per compensare la funzione tutoriale dei docenti", sotto il centro di responsabilità amministrativa "Servizio affari economico finanziari", determinato tramite compensazione, quanto ad 18.898.000 dal capitolo 1225, concernente "Iniziative per l'orientamento, la prevenzione delle dispersione scolastica e potenziamento della scolarizzazione", e quanto ad 2.372.000 dal capitolo 1442, denominato "Spese per l'istruzione post-secondaria e degli adulti".

Per l'anno 2005 il complessivo fabbisogno di 63.810.000 sarà imputato all'autorizzazione di spesa di cui all'art.3, comma 92, legge finanziaria 2004.

Le predette risorse per la funzione di tutoraggio verranno utilizzate successivamente all'approvazione della legge di assestamento del bilancio 2004.

La fase negoziale e l'impiego delle risorse dovrà concludersi in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico, trattandosi di risorse da assegnare, con vincolo di destinazione al fondo di istituto delle istituzioni scolastiche ed educative.

Il Ministro   Luigi Mazzella

LA MINACCIA

Pubblichiamo la nota riservata con cui il MIUR minaccia di ritorsioni dirigenti e docenti contrari alla riforma fondamentalmente per due motivi:

  1. è importante che i lavoratori della scuola il materiale originale sottomano per verificare di persona l'inaudita gravità del comportamento del MIUR dal punto di vista "politico";
  2. perché capiscano l'inconsistenza della nota da un punto di vista normativo, giuridico e contrattuale.

  3. Infatti si prendono a pretesto "iniziative – spesso promosse e gestite nelle stesse istituzioni scolastiche – nel corso delle quali viene rivolto invito … a non applicare i contenuti della riforma .." per sfornare una nota volutamente fumosa (si vuol forse negare il diritto d'opinione? Il grande fratello si è spinto così oltre?) che non ha nessun fondamento dal punto di vista giuridico e serve semplicemente a spaventare i pecoroni. Infatti nella nota si evita accuratamente di parlare di delibere degli organi collegiali perché il MIUR sa benissimo che tali delibere, se ritenute illegittime, al massimo possono essere impugnate, ma nessun docente può essere sanzionato per aver votato la delibera. Inoltre per i dirigenti scolastici nel nuovo contratto non esistono più le sanzioni disciplinari, come afferma la nota 710 del 20/5/2002.

    Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

    Prot n. 94.Dip.Ris.-17

    Roma, 30 giugno 2004

    Al Direttore

    dell'Ufficio Scolastico Regionale

    …………………………………….

    Questo Ministero, è a conoscenza, di iniziative – spesso promosse e gestite nelle stesse istituzioni scolastiche – nel corso delle quali viene rivolto invito alle componenti scolastiche a non applicare i contenuti della riforma degli ordinamento scolastici o a contrastare profili significativi della stessa.

    Non è poi infrequente il caso che organi rappresentativi di autonomie locali o esponenti di organizzazioni sindacali rivolgano invito ai Dirigenti scolastici a non dare attuazione alla riforma o a differirne l'applicazione in attesa di non meglio individuati approfondimenti o riflessioni.

    Quanto sopra in base all'assunto che l'autonomia scolastica consentirebbe, anzi legittimerebbe tale comportamento.

    Al riguardo si ritiene innanzitutto di dover precisare che la riforma di cui trattasi, votata dal Parlamento, è legge dello Stato (legge n. 53/04, D.L. n. 59/04) e sostanzia un preciso e inderogabile dovere di osservanza da parte di tutti i cittadini e in particolare da parte degli operatori scolastici, nella loro qualità di pubblici dipendenti. Nessun margine pertanto esiste per deroghe di carattere totale o parziale, a prescindere da personali e pur rispettabili convinzioni di segno diverso o contrario; e ciò soprattutto da parte di chi assolve a funzioni e compiti istituzionali al servizio dello stato e della collettività.

    Il richiamo, poi, all'autonomia scolastica, quale strumento che per la sua rilevanza costituzionale, consentirebbe di disattendere a norme di rango primario è del tutto infondato e in conferente, considerato che l'autonomia può validamente ed efficacemente esplicarsi solo nell'ambito del quadro normativo vigente, non al di fuori o in contraddizione con lo stesso, ipotesi questa che, se praticata, configurerebbe condotte arbitrarie e perciò censurabili.

    In relazione a quanto sopra, si richiama la personale, responsabile attenzione della S.V. perché venga svolta ogni opportuna azione di chiarimento e di precisazione nel senso sopra rappresentato nei confronti degli operatori e dei dirigenti scolastici e in particolare, vengono attivati gli interventi adeguati anche di carattere disciplinare in presenza di eventuali comportamenti che configurino violazioni delle norme vigenti.

    Si rimane in attesa di assicurazione di adempimento e Si ringrazia per la collaborazione.

    Il Capo Dipartimento - Pasquale Capo
     
     

IN ARRIVO IL QUINTO DECRETO ATTUATIVO

Il MIUR, a fine luglio, ha diramato il testo della bozza del decreto attuativo dell'art. 5 legge 53/04 ( nuove modalità di reclutamento). Per motivi di spazio diamo qui una sintesi commentata di tale decreto il cui testo integrale troverete sul sito www.unicobsaslivorno.it.

Il decreto è uno dei tanti attraverso i quali il Governo sta applicando la legge 53/03 (gli altri quattro già usciti riguardano la scuola primaria, la valutazione delle scuole e dei docenti, il diritto dovere e l'alternanza scuola lavoro) e descrive le nuove forme di reclutamento dei docenti e il nuovo percorso di formazione iniziale che sostituirà quello attuale.

Il modello di reclutamento contenuto nella bozza di decreto abbandona per sempre la trasparenza delle graduatorie per avviare assunzioni di tipo discrezionale.

La formazione iniziale si svolge nelle Università e nelle istituzioni di alta formazione artistica e musicale e si conclude con una laurea specialistica o un corso accademico di II livello che abilitano all'insegnamento delle discipline che il Ministro definirà con proprio decreto, dopo il superamento di un esame di Stato.

L'accesso ai corsi avviene attraverso il superamento di prove di ammissione, quindi si introduce il numero chiuso. La programmazione dei posti compete al Ministro dell'istruzione d'intesa con i ministri del tesoro, delle finanza e della funzione pubblica e copre un triennio.

Accesso all'insegnamento: i docenti abilitati con questo percorso vengono inseriti in un albo professionale regionale, distinto per classi di concorso e vengono assegnati alle scuole, dove svolgeranno il tirocinio sotto la supervisione di un tutor, tramite una convenzione che le scuole stipulano con i Centri di Servizio. Durante questo periodo di tirocinio viene stipulato un contratto di formazione lavoro. Al termine del biennio discutono una relazione di esperienze con il comitato di valutazione della scuola. Se il giudizio è positivo e se è positivo anche il giudizio del Dirigente Scolastico e del tutor, vengono assunti in ruolo con il vincolo di permanenza nella scuola di 3 anni, altrimenti tornano a casa. Questa è la parte più subdola e deleteria del decreto: se ti comporti bene e lecchi il dirigente l'assunzione è assicurata, altimenti no.

Le attuali graduatorie permanenti vengono trasformate in graduatorie ad esaurimento. I posti della programmazione triennale vengono suddivisi così: 25% dei posti agli abilitati con laurea specialistica, 25% dei posti a coloro che hanno superato un concorso per esami 4e titoli, 50% dei posti agli iscritti nella graduatorie permanente.

In pratica viene introdotta la chiamata diretta dei docenti: Prima il Centro dei Servizi li distribuisce nelle scuola secondo modalità prive di trasparenza, poi il giudizio del Dirigente Scolastico, del tutor e del comitato di valutazione avallano l'assunzione.

La bozza di decreto deve ancora essere approvata dal Consiglio dei Ministri e poi dovrà fare tutto il percorso di consultazione presso le commissioni cultura di Camera e Senato e presso la Conferenza Stato regioni.

PRIMO SI ALL'INVALSI

Nella seduta del 3 agosto la VII Commissione del Senato ha dato parere favorevole condizionato sullo schema di decreto legislativo relativo all'istituzione dell'INVALSI. Sono state proposte alcune modifiche tese a limitare la subordinazione dell'INVALSI rispetto al MIUR.

HANDICAP: INTEGRAZIONE A RISCHIO

Anche per il prossimo anno scolastico si registra una diminuzione delle ore di sostegno assegnate agli alunni in situazione di handicap, con una percentuale del rapporto ore di docenza/alunni che riduce l'intervento di sostegno di circa un'ora e mezza settimanale a testa. Il taglio, determinato dall'Ufficio scolastico regionale sulle ore in deroga, colpisce ovviamente il diritto di studio e di apprendimento di questi studenti. Come se non bastasse, si prefigura un crollo verticale dei supporti sinora forniti dagli enti locali, che consentivano di far fronte alle esigenze di assistenza. Oltre alle ore di intervento didattico di sostegno, infatti, - mediamente 12 nella scuola materna ed elementare e 9 nella scuola media e superiore- la permanenza degli studenti nell'ambiente scolastico (dalle 30 alle 40 ore settimanali) pone una serie di problemi e di necessità legate all'autonomia personale degli alunni: dallo spostamento, all'uso dei servizi igienici, alla fruizione dei laboratori e delle palestre. A queste esigenze gli enti locali hanno finora provveduto tramite gli obiettori di coscienza, per l'ausilio all'autonomia relazionale, e tramite personale di cooperative presente in fasce orarie ristrette (circa un'ora e mezza di permanenza in ogni scuola) per necessità di tipo igienico-sanitario. Questo sistema di interventi sembra destinato a sparire. Scompaiono gli obiettori, in conseguenza della abrogazione del servizio militare obbligatorio, né vengono adeguatamente rimpiazzati dai volontari del nuovo servizio civile, visto che la scarsità delle risorse finanziarie a livello nazionale comporterà un abbattimento secco (meno di un terzo) del personale. Ma anche l'intervento delle cooperative fornite dagli enti locali, già estremamente ridotto, pare destinato a scomparire dalle scuole superiori. Il Comune infatti, nei limiti delle scarse risorse, continuerà a garantire l'intervento di assistenza nelle scuole materne elementari e medie, mentre la Provincia, incaricata di provvedere alla scuola superiore, ha già annunciato nella scorsa primavera che dismetterà il servizio in quanto non più di propria pertinenza, richiamando sia le nuove competenze dei comuni sia le competenze previste per i collaboratori scolastici dal nuovo contratto di lavoro. La scuola verrebbe così abbandonata nella gestione di una situazione che dovrebbe essere patrimonio comune di tutte le istituzioni, costretta fare fronte a tutti i problemi con risorse che non ha. Probabilmente chi ha firmato il contratto nazionale di lavoro 2003 ampliando le mansioni dei collaboratori scolastici di tutti gli ordini di scuola si è dimenticato che questo personale è stato tagliato del 6% in tre anni ed è numericamente insufficiente anche a svolgere il lavoro ordinario, che è composto da molti invalidi o inidonei costretti a rientrare in servizio, che non basta incentivare per costruire competenze e disponibilità.

Non è difficile capire che cosa la mancanza di garanzie per l'assistenza personale significhi per adolescenti non autonomi: indubbiamente è qualcosa che può mettere in discussione la stessa frequenza scolastica e l'esercizio del diritto allo studio che dovrebbe essere garantito a tutti.

La cosa singolare è che, nonostante la sofferenza diffusa, questa problematica assume tinte così cupe solo a Livorno città e più precisamente nelle cinque scuole superiori cittadine in cui sono presenti alunni in situazione di handicap con problemi di autonomia personale : Istituto Tecnico Buontalenti, Professionale Colombo, ITI Galilei, ISIS Niccolini-Palli , Professionale Orlando. Nel resto della provincia infatti, pure se il generale problema della scomparsa degli obiettori arrecherà indubbie difficoltà, il personale delle cooperative addetto alle esigenze igienico sanitarie viene messo a disposizione dai Comuni anche per le scuole superiori; questo in virtù di accordi di programma che hanno definito le competenze degli enti locali. Tali accordi a Livorno non sono stati siglati anche se sono stati avviati dei tavoli di confronto tra enti locali, scuole e C.S.A. La scuola inizierà tra pochi giorni e urge dare una risposta a questi problemi : che le competenze siano assunte dal comune, oppure che la Provincia, nelle more della definizione di nuovi accordi, proroghi temporaneamente le proprie competenze , oppure che si assegnino finanziamenti alle scuole per provvedere autonomamente alla questione. Una soluzione va trovata e in tempi brevi.

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