LICEO SCIENTIFICO DI STATO “GALILEO GALILEI”

CIVITAVECCHIA E SEZIONE DI SANTA MARINELLA

CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

Sulle modalità relative all’organizzazione del lavoro, all’articolazione dell’orario del personale A.T.A. e i criteri per l’individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d’Istituto

ANNO SCOLASTICO 2001/2002

    COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI
(Riferimento art. 9 del C.C.N.L. 26/05/1999)

L’anno 2002, il giorno 1 del mese di giugno alle ore 11,30 si riuniscono le parti (pubblica e sindacale) per la stipula del presente Contratto Collettivo Integrativo di Istituto ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Scuola 26/5/1999.

Sono presenti:

    Per la parte pubblica: il Dirigente Scolastico Prof. GAGLIARDI Gino.

    Per le Organizzazioni Sindacali: le rappresentanze sindacali unitarie come previsto dall’Accordo Quadro 07/08/1998 sulla costituzione delle RSU:

Svolge le funzioni di verbalizzatore il Prof DI GREGORIO
    OBIETTIVI
    (Riferimento artt. 3, 4 e 6 del C.C.N.L. 26/05/1999)

    Le parti convengono che:

    Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell’Amministrazione Scolastica e delle Organizzazioni Sindacali, persegue l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività.

    La presente Contrattazione Integrativa di Istituto fa parte integrante del sistema delle relazioni sindacali che è improntato alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti ed è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte.

    I Contratti Collettivi, nei vari livelli previsti, definiscono i criteri di distribuzione al personale delle risorse disponibili, nonché i criteri generali di verifica dei risultati, in relazione agli specifici obiettivi programmati.

    A livello di Istituzione Scolastica, in coerenza con le prospettive di decentramento e di autonomia, nel rispetto delle competenze del Capo di Istituto e degli Organi Collegiali le relazioni sindacali si svolgono con le modalità previste dall’art. 6 del C.C.N.L.

    III STRUMENTI
Le parti, in relazione a quanto previsto dal precedente articolo,

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto sull’organizzazione e la programmazione annuale della vita e delle attività della scuola, nonché sui criteri di utilizzazione delle strutture, dei singoli laboratori, sui criteri generali per la fissazione dei turni di servizio(artt. 10 e 571 D.L.vo n. 297/1994);

VISTA la delibera del Collegio Docenti in materia di funzionamento didattico dell’Istituto con annessi i relativi piani di studio circa lo svolgimento delle esperienze didattiche dei singoli laboratori (art. 7 D.L.vo n.297/1994);

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa;

VISTE le risultanze della riunione informativa del personale ATA sugli specifici aspetti di carattere generale e organizzativo inerenti al Piano attuativo dell’Offerta Formativa convocata dalla RSU (art. 19 c. 5 del CCNL);

VISTA la delibera della Giunta Esecutiva per la determinazione dell’organico degli assistenti Tecnici per il corrente anno scolastico;

VISTO il Piano delle Attività predisposto dal Direttore SGA;

VISTO l’adeguamento dell’organico di fatto ATA per il corrente anno scolastico che risulta così composto:

 
 
Direttore Amministrativo N° 1
Assistente Amministrativo N° 4
Assistente Tecnico N° 3
Altro Personale art. 514 N° /
Collaboratore scolastico N° 9
CONSIDERATE:

le classi ed i corsi funzionanti e le attività nel corrente anno scolastico:

 
Classi normali/alunni N° 26
Attività:corsi integrativi, attività extracurriculari in orario pomeridiano o di preparazione alla pratica sportiva SI
e l’articolazione dell’Istituto:
 
Uffici 7
Aule utilizzate N° 30
Laboratori N° 19
Magazzini N° 5
Palestre N° 3
Spazi esterni N° 2
Sezioni staccate N° 1
Altro N° 2


LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 – LAVORO ORDINARIO

(Riferimento: Piano dei servizi del Direttore S.G.A.)

    Collaboratori scolastici
    Il numero dei settori di servizio corrisponde al numero dei lavoratori in organico.

    I carichi di lavoro sono ripartiti in maniera equa tra i settori di servizio.

    Per ogni settore di servizio sono indicate attività e mansioni espressamente previste dai profili professionali di appartenenza.

    Assistenti Amministrativi
    Il numero dei settori di servizio corrisponde al numero dei lavoratori in organico.

    I carichi di lavoro sono ripartiti in maniera equa tra i settori di servizio.

    Per ogni settore di servizio sono puntualmente indicate il servizio, le attività e le mansioni espressamente previste dai profili professionali di appartenenza.

    Assistenti Tecnici
    Il numero dei settori di servizio corrisponde al numero dei lavoratori in organico.

    I carichi di lavoro sono ripartiti in maniera equa tra i settori di servizio.

    Per ogni laboratorio sono indicati le attività e mansioni espressamente previste dal profilo professionale di appartenenza nonché le ore settimanali di assistenza tecnica alle esercitazioni/utilizzazione didattica, di preparazione del materiale per le esercitazioni e di manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico-scientifiche.

ART. 2 – ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE ALLA SEZIONE STACCATA
(Riferimenti: Contratto Integrativo Nazionale e Provinciale sulle utilizzazioni)
    DETERMINAZIONE DEI POSTI
La determinazione dei posti di Collaboratore scolastico e di Assistente Amministrativo da destinare alla sezione staccata , contenuta all’interno del Piano delle attività predisposto dal Direttore S.G.A., è stabilita sulla base delle esigenze didattiche e organizzative e tenuto conto dei parametri del D.M. per la determinazione degli organici:

numero degli alunni;

durata del tempo scuola;
rapporto docenti/alunni;
esigenze riconosciute dell’utenza dei servizi di segreteria.
    ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE
Le assegnazioni sono di durata annuale e sono disposte dal Direttore S.G.A. secondo i seguenti criteri:
    PRECEDENZE
In ciascuna fase si tiene conto, nell’ordine, delle seguenti precedenze assolute
ART. 3 – CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AI SETTORI DI SERVIZIO

Le assegnazione delle singole unità di personale ai diversi settori di servizio verrà mantenuta per tutto l’anno scolastico, salvo eccezionali e motivate esigenze di servizio, ed è predisposta dal Direttore S.G.A. che adotta i seguenti criteri ed ordine di priorità:

ART. 4 – ORARIO DI LAVORO
(Riferimenti: art.33 comma 5 CCNL e art. 52 comma 8 CCNI)

Le parti convengono quanto segue:

    L’orario settimanale di lavoro è fissato in 35 ore, di norma suddivise in 6 ore antimeridiane per 6 giorni, ed è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza delle istituzioni scolastiche.

    L’orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore, ivi comprese le prestazioni orarie aggiuntive di cui all’art. 54 del CCNL 1994/97.

    Le ore di servizio pomeridiane prestate a completamento dell’orario d’obbligo, devono di norma essere programmate per almeno 3 ore consecutive secondo le esigenze di funzionamento dell’Istituto.

    Se la prestazione giornaliera eccede le 6 ore continuative, il personale usufruisce a richiesta di una pausa di 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve comunque essere prevista se l’orario continuativo di lavoro eccede le 7 ore e 12 minuti.

    Qualora per esigenze di servizio o per la tipologia professionale sia necessario prestare l’attività lavorativa al di fuori della sede di servizio, il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo della prestazione dell’attività, è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro

ART. 5 – RIDUZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO- 35 ORE SETTIMANALI
(Riferimenti: art. 33, comma 5 CCNL e art. 52, comma 8 CCNI)
    Le parti convengono che per l’Istituto esistono le condizioni previste per la riduzione a 35 ore settimanali di lavoro per il personale A.T. A..

    In relazione alle esigenze di servizio si concorda pertanto che al personale ATA di questo istituto sia applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto, una riduzione di orario a 35 ore settimanali:

    Durante i periodi di attività didattica, il personale potrà effettuare 36 o più ore settimanali di lavoro e recupererà l’ora di riduzione dell’orario ordinario durante i periodi di sospensione delle lezioni.

    Durante i periodi di interruzioni di attività didattiche il personale effettuerà l’orario ridotto a 35 ore settimanali di lavoro.

ART. 6 – ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO
(Riferimenti: Piano dei servizi del Direttore S. G. A.)
    Collaboratori scolastici
L’orario di inizio lavoro è individuato all’interno della fascia oraria antimeridiana compresa tra le ore 7.00 e le ore 14.00 secondo le seguenti modalità:
 
 
inizio ore 7.00 termina ore 13.00 personale coinvolto n. 4
inizio ore 7.30 termina ore 13.30 personale coinvolto n. 6
inizio ore termina ore personale coinvolto n.
inizio ore termina ore personale coinvolto n.
In presenza di particolari e riconosciute esigenze di funzionamento della scuola previa la disponibilità acquisita del personale sono state adottate le seguenti articolazioni
 
inizio ore 12.00 termina ore 18.00 personale coinvolto n. 10
inizio ore termina ore personale coinvolto n.
In presenza di particolari e riconosciute esigenze di funzionamento della scuola, previa disponibilità del personale interessato, possono essere adottate diverse articolazioni di orario.
    Assistenti amministrativi
L’orario di lavoro è individuato all’interno della fascia oraria antimeridiana compresa tra le ore 7.30 e le ore 14.00 secondo le seguenti modalità
 
 
inizio ore 7.30 termina ore 13.30 personale coinvolto n. 4
inizio ore termina ore personale coinvolto n.
inizio ore termina ore personale coinvolto n.
In presenza di particolari e riconosciute esigenze di funzionamento della scuola, previa disponibilità del personale interessato, possono essere adottate diverse articolazioni di orario.
    Assistenti tecnici
L’orario di lavoro è articolato nel seguente modo:
Nei periodi di sospensione dell’attività didattica gli assistenti tecnici verranno utilizzati in attività di manutenzione del materiale tecnico-scientifico-informatico dei laboratori o uffici di loro competenza.

L’orario di inizio lavoro è individuato all’interno della fascia oraria antimeridiana compresa tra le ore 7.30 e le ore 14.00 secondo le seguenti modalità:

 
 
inizio ore 7.30 termina ore 13.30 personale coinvolto n. 3
inizio ore termina ore personale coinvolto n.
inizio ore termina ore personale coinvolto n.
inizio ore termina ore personale coinvolto n.
In presenza di particolari e riconosciute esigenze di funzionamento della scuola, previa disponibilità del personale interessato, possono essere adottate diverse articolazioni di orario.
    Direttore dei servizi generali e amministrativi
      Il Direttore dei servizi generali e amministrativi, in relazione all’assetto organizzativo conseguente al Piano dell’Offerta Formativa dell’istituzione scolastica, organizza il proprio orario di lavoro secondo i criteri di flessibilità, in rapporto alle esigenze connesse alle funzioni di competenza

      L’orario di lavoro settimanale è fissato in 35 ore e si articola di norma in 6 ore continuative dal lunedì al sabato. L’orario di inizio lavoro è individuato all’interno della fascia oraria antimeridiana compresa tra le ore 7.30 e le ore 14.00 secondo le seguenti modalità:

 
 
inizio ore 8.00 termina ore 14.00
In presenza di particolari e riconosciute esigenze di funzionamento della scuola, previa disponibilità del personale interessato, possono essere adottate diverse articolazioni di orario.

ART. 7 – CHIUSURA PREFESTIVA

    Nei periodi di interruzione delle attività didattiche o convittuali, e salvaguardando i periodi in cui siano previste attività programmate dagli Organi Collegiali, è possibile la chiusura della Scuola nelle giornate prefestive nel rispetto dell’orario d’obbligo del servizio.

    La chiusura prefestiva è disposta dal Dirigente Scolastico una volta acquisita la delibera del consiglio d’Istituto; il relativo provvedimento dovrà essere pubblicato all’Albo della scuola con tempestività e dovrà essere comunicato al Provveditorato agli studi ed all’Ente Locale interessato.

    Il piano di recupero delle ore non lavorate è predisposto dal direttore SGA sulla base delle indicazioni dei singoli lavoratori. Altrimenti si procederà d’ufficio. A richiesta del personale, le chiusure prefestive possono essere recuperate anche attraverso ferie e/o cumulo di ore di prestazioni aggiuntive autorizzate, comunque, con le modalità previste dal CCNL e CCNI.

ART. 8 – ATTIVITÀ AGGIUNTIVE
    Costituiscono attività aggiuntive le prestazioni di lavoro svolte dal personale ATA non necessariamente oltre l’orario di lavoro e richiedenti maggior impegno professionale, tra quelle previste dal profilo professionale di appartenenza.

    Tali attività consistono in:

    Le attività aggiuntive di cui al presente articolo, quantificate per unità orarie, saranno retribuite con il Fondo di Istituto. In caso di insufficienti risorse e/o su esplicita richiesta del personale interessato, le ore non retribuite potranno essere compensate con recuperi orari o giornalieri compatibilmente con le esigenze di servizio.

    Per il personale ATA a tempo parziale il compenso può essere corrisposto anche in modo non frazionato direttamente proporzionale al regime di orario, qualora le attività aggiuntive siano indipendenti dalla durata delle prestazioni lavorative (O.O. 55/1998 – art. 9).

ART. 9 – Copertura dei posti vacanti e sostituzione del personale assente. Nomine di supplenti temporanei
    Le Parti convengono che, al fine di garantire i servizi ATA dell’istituzione scolastica, il Dirigente Scolastico disponga immediatamente, fin dall’inizio dell’anno scolastico, il conferimento di incarichi a tempo determinato per la copertura dei posti vacanti in attesa della nomina dell’avente diritto da parte del Provveditorato agli Studi.

    Si procederà analogamente per il conferimento di incarichi a tempo determinato in sostituzione del personale assente nel rispetto della normativa vigente in materia.

    In particolare devono essere osservate le istruzioni ministeriali che autorizzano l’immediata sostituzione dell’unico operatore che si assenti temporaneamente dal servizio anche per un periodo inferiore ai 30 giorni. A tal fine, le parti convengono che esse si debbano riferire a ciascun turno di servizio.

ART. 10 – ASSENZE DEL PERSONALE NON SOSTITUIBILE CON PERSONALE SUPPLENTE TEMPORANEO
    Le parti convengono che per assenze brevi dovute a malattia, permessi retribuiti, Legge n. 104/92, il personale che sostituisce quello assente ha diritto all’intensificazione e della prestazione aggiuntiva per il lavoro svolto.

    Per ogni unità di personale assente si conviene il riconoscimento di n. 2 ore di prestazioni aggiuntive per:

    La sostituzione del personale assente non comporta necessariamente una prestazione lavorativa oltre l’orario giornaliero di servizio.

    La sostituzione del personale è disposta dal Direttore SGA a partire dalla disponibilità dichiarata da parte del personale.

    La sostituzione del personale assente, in quanto autorizzata dal Direttore SGA, è retribuita con le modalità e nelle misure definite dal CCNI.

ART. 11 – FERIE (Riferimento art. 19 CCNL 26/05/1997 e art. 49, let. a) CCNL 26/05/1999)
    Entro il 20 giugno di ogni anno il personale deve presentare la richiesta di ferie dell’Anno Scolastico in corso. In mancanza di domanda le ferie saranno assegnate di ufficio nel periodo estivo o secondo le esigenze di servizio.

    La durata delle ferie è quella stabilita dai vigenti CCNL.

    Le ferie sono fruite a domanda nel corso di ciascun anno scolastico, compatibilmente con le esigenze di servizio anche in modo frazionato, assicurando almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio/31 agosto.

    Il personale può fruire delle ferie non godute, nell’Anno Scolastico successivo non oltre il mese di aprile.

    Entro il 30 giugno il Direttore SGA predispone il piano ferie dell’Anno Scolastico tenuto conto delle esigenze ridotte della presenza di personale nei mesi estivi e durante l’interruzione dell’attività didattica.

ART. 12 – DISPOSIZIONI COMUNI, PERMESSI BREVI E RECUPERI
    L’organizzazione del lavoro concordata non potrà subire modifiche se non in presenza di reali esigenze e nuova contrattazione.

    Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale ATA può usufruire di permessi brevi per motivi personali di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero di lavoro. I permessi brevi, complessivamente, non possono eccedere 36 ore nell’arco dell’anno scolastico.

    Il tempo non lavorato per permessi brevi e/o ritardi può essere recuperato nell’arco della stessa giornata. In ogni caso il Direttore SGA comunicherà mensilmente agli interessati il numero di ore da recuperare. Tale recupero dovrà avvenire entro i due mesi successivi a quello in cui sono stati concessi i permessi o si sono verificati i ritardi.

    Non va considerato permesso da recuperare quello necessario per la riscossione dello stipendio e relative competenze, se non percepito tramite accreditamento presso Banche o Uffici Postali in cui sia possibile accedere in orario pomeridiano; a questo proposito, il personale interessato deve produrre istanza motivata.

    Non deve essere altresì recuperato il permesso per convocazioni o espletamento di pratiche ineranti la costituzione del proprio rapporto di lavoro o comunque, richieste dall’Amministrazione Scolastica.

ART. 13 – CONTINGENTI DEL PERSONALE ATA IN CASO DI SCIOPERO (Riferimenti L. 146/90 – CIN 8/10/99)
    Le Parti convengono sulle seguenti prestazioni indispensabili da assicurare da parte del personale ATA:
    In nessun altro caso oltre quelli previsti è possibile la precettazione del personale in caso di sciopero.
ART. 14 – CONTINGENTI DEL PERSONALE ATA IN CASO DI ASSEMBLEA SINDACALE (Riferimenti CCDP relazioni sindacali luglio ’97)

Le parti nel merito convengono che in caso di adesione totale alle assemblee sindacali indette nella Scuola deve essere assicurata la presenza di una unità per sede scolastica con funzioni di sorveglianza dell’entrata della scuola.

ART. 15 – NORME GENERALI DI RINVIO

Per tutto quanto non esplicitamente contemplato dal presente Contratto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali di natura giuridica ed economica dei vigenti CCNL – Comparto Scuola.

ART. 16 – VALIDITÀ DELL’ACCORDO

    Il presente contratto entra in vigore dall’anno scolastico 2001/2002 e rimane vigente fino a nuova negoziazione.

    All’inizio di ogni anno scolastico le Parti si incontrano per verificare la volontà di confermare o meno le norme ivi contenute.

La delegazione di parte pubblica

Il Dirigente Scolastico Prof. GAGLIARDI Gino

La delegazione di parte sindacale

Il rappresentante per RSU COBAS Prof.ssa IACOPONI Emilia

Il rappresentante per RSU CGIL Prof.ssa DI CHIARA Petronilla

Il rappresentante per RSU UNICOBAS Prof. DI GREGORIO Camillo