CIVITAVECCHIA E SEZIONE DI SANTA MARINELLA
CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO
Sulle modalità relative all’organizzazione del lavoro, all’articolazione dell’orario del personale A.T.A. e i criteri per l’individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d’Istituto
ANNO SCOLASTICO 2001/2002
L’anno 2002, il giorno 1 del mese di giugno alle ore 11,30 si riuniscono le parti (pubblica e sindacale) per la stipula del presente Contratto Collettivo Integrativo di Istituto ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Scuola 26/5/1999.
Sono presenti:
Per le Organizzazioni Sindacali: le rappresentanze sindacali unitarie come previsto dall’Accordo Quadro 07/08/1998 sulla costituzione delle RSU:
Prof.ssa DI CHIARA Petronilla per RSU/CGIL;
Prof. DI GREGORIO Camillo per RSU/UNICOBAS.
Le parti convengono che:
La presente Contrattazione Integrativa di Istituto fa parte integrante del sistema delle relazioni sindacali che è improntato alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti ed è finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte.
I Contratti Collettivi, nei vari livelli previsti, definiscono i criteri di distribuzione al personale delle risorse disponibili, nonché i criteri generali di verifica dei risultati, in relazione agli specifici obiettivi programmati.
A livello di Istituzione Scolastica, in coerenza con le prospettive di decentramento e di autonomia, nel rispetto delle competenze del Capo di Istituto e degli Organi Collegiali le relazioni sindacali si svolgono con le modalità previste dall’art. 6 del C.C.N.L.
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto sull’organizzazione e la programmazione annuale della vita e delle attività della scuola, nonché sui criteri di utilizzazione delle strutture, dei singoli laboratori, sui criteri generali per la fissazione dei turni di servizio(artt. 10 e 571 D.L.vo n. 297/1994);
VISTA la delibera del Collegio Docenti in materia di funzionamento didattico dell’Istituto con annessi i relativi piani di studio circa lo svolgimento delle esperienze didattiche dei singoli laboratori (art. 7 D.L.vo n.297/1994);
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa;
VISTE le risultanze della riunione informativa del personale ATA sugli specifici aspetti di carattere generale e organizzativo inerenti al Piano attuativo dell’Offerta Formativa convocata dalla RSU (art. 19 c. 5 del CCNL);
VISTA la delibera della Giunta Esecutiva per la determinazione dell’organico degli assistenti Tecnici per il corrente anno scolastico;
VISTO il Piano delle Attività predisposto dal Direttore SGA;
VISTO l’adeguamento dell’organico di fatto ATA per il corrente anno scolastico che risulta così composto:
Direttore Amministrativo | N° 1 |
Assistente Amministrativo | N° 4 |
Assistente Tecnico | N° 3 |
Altro Personale art. 514 | N° / |
Collaboratore scolastico | N° 9 |
le classi ed i corsi funzionanti e le attività nel corrente anno scolastico:
Classi normali/alunni | N° 26 |
Attività:corsi integrativi, attività extracurriculari in orario pomeridiano o di preparazione alla pratica sportiva | SI |
Uffici | N° 7 |
Aule utilizzate | N° 30 |
Laboratori | N° 19 |
Magazzini | N° 5 |
Palestre | N° 3 |
Spazi esterni | N° 2 |
Sezioni staccate | N° 1 |
Altro | N° 2 |
LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:
ART. 1 – LAVORO ORDINARIO
(Riferimento: Piano dei servizi del Direttore S.G.A.)
I carichi di lavoro sono ripartiti in maniera equa tra i settori di servizio.
Per ogni settore di servizio sono indicate attività e mansioni espressamente previste dai profili professionali di appartenenza.
I carichi di lavoro sono ripartiti in maniera equa tra i settori di servizio.
Per ogni settore di servizio sono puntualmente indicate il servizio, le attività e le mansioni espressamente previste dai profili professionali di appartenenza.
I carichi di lavoro sono ripartiti in maniera equa tra i settori di servizio.
Per ogni laboratorio sono indicati le attività e mansioni espressamente previste dal profilo professionale di appartenenza nonché le ore settimanali di assistenza tecnica alle esercitazioni/utilizzazione didattica, di preparazione del materiale per le esercitazioni e di manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico-scientifiche.
numero degli alunni;
Personale che faccia richiesta di assegnazione ad una sede. Il personale può richiedere di essere assegnato ad una qualsiasi sede dell’Istituto. L’assegnazione è disposta prioritariamente per il personale già facente parte dell’istituto e poi di quello entrato a far parte dell’Istituto dall’anno scolastico 2001/2002. In caso di concorrenza di più soggetti si applica la graduatoria di istituto formulata sulla base della tabella di valutazione dei titoli per i trasferimenti a domanda, allegata al vigente C. N. sulla mobilità.
Personale supplente annuale. Il personale sceglie la sede di servizio tra quelle residue e secondo l’ordine della graduatoria da cui è stato nominato.
Personale emodializzato (art.61 legge 270/1982);
Personale portatore di handicap di cui all’art. 21 legge 104/1992;
Personale avente bisogno di cure a carattere continuativo per gravi motivi di salute;
Personale destinatario dell’art.33 comma 5 e 7 legge 104/1992;
Parente o affine entro il terzo grado e affidatario di persona handicappata in situazione di gravità che assista con continuità ed in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado, portatore di handicap;
Lavoratrici madri con prole inferiore ad un anno di età, o in alternativa i lavori padri.
Le assegnazione delle singole unità di personale ai diversi settori di servizio verrà mantenuta per tutto l’anno scolastico, salvo eccezionali e motivate esigenze di servizio, ed è predisposta dal Direttore S.G.A. che adotta i seguenti criteri ed ordine di priorità:
Le parti convengono quanto segue:
L’orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore, ivi comprese le prestazioni orarie aggiuntive di cui all’art. 54 del CCNL 1994/97.
Le ore di servizio pomeridiane prestate a completamento dell’orario d’obbligo, devono di norma essere programmate per almeno 3 ore consecutive secondo le esigenze di funzionamento dell’Istituto.
Se la prestazione giornaliera eccede le 6 ore continuative, il personale usufruisce a richiesta di una pausa di 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve comunque essere prevista se l’orario continuativo di lavoro eccede le 7 ore e 12 minuti.
Qualora per esigenze di servizio o per la tipologia professionale sia necessario prestare l’attività lavorativa al di fuori della sede di servizio, il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo della prestazione dell’attività, è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro
In relazione alle esigenze di servizio si concorda pertanto che al personale ATA di questo istituto sia applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente contratto, una riduzione di orario a 35 ore settimanali:
Durante i periodi di attività didattica, il personale potrà effettuare 36 o più ore settimanali di lavoro e recupererà l’ora di riduzione dell’orario ordinario durante i periodi di sospensione delle lezioni.
Durante i periodi di interruzioni di attività didattiche il personale effettuerà l’orario ridotto a 35 ore settimanali di lavoro.
inizio ore 7.00 | termina ore 13.00 | personale coinvolto n. 4 |
inizio ore 7.30 | termina ore 13.30 | personale coinvolto n. 6 |
inizio ore | termina ore | personale coinvolto n. |
inizio ore | termina ore | personale coinvolto n. |
inizio ore 12.00 | termina ore 18.00 | personale coinvolto n. 10 |
inizio ore | termina ore | personale coinvolto n. |
inizio ore 7.30 | termina ore 13.30 | personale coinvolto n. 4 |
inizio ore | termina ore | personale coinvolto n. |
inizio ore | termina ore | personale coinvolto n. |
L’orario di inizio lavoro è individuato all’interno della fascia oraria antimeridiana compresa tra le ore 7.30 e le ore 14.00 secondo le seguenti modalità:
inizio ore 7.30 | termina ore 13.30 | personale coinvolto n. 3 |
inizio ore | termina ore | personale coinvolto n. |
inizio ore | termina ore | personale coinvolto n. |
inizio ore | termina ore | personale coinvolto n. |
L’orario di lavoro settimanale è fissato in 35 ore e si articola di norma in 6 ore continuative dal lunedì al sabato. L’orario di inizio lavoro è individuato all’interno della fascia oraria antimeridiana compresa tra le ore 7.30 e le ore 14.00 secondo le seguenti modalità:
inizio ore 8.00 | termina ore 14.00 |
ART. 7 – CHIUSURA PREFESTIVA
La chiusura prefestiva è disposta dal Dirigente Scolastico una volta acquisita la delibera del consiglio d’Istituto; il relativo provvedimento dovrà essere pubblicato all’Albo della scuola con tempestività e dovrà essere comunicato al Provveditorato agli studi ed all’Ente Locale interessato.
Il piano di recupero delle ore non lavorate è predisposto dal direttore SGA sulla base delle indicazioni dei singoli lavoratori. Altrimenti si procederà d’ufficio. A richiesta del personale, le chiusure prefestive possono essere recuperate anche attraverso ferie e/o cumulo di ore di prestazioni aggiuntive autorizzate, comunque, con le modalità previste dal CCNL e CCNI.
Tali attività consistono in:
attività finalizzate al più efficace inserimento degli alunni nei processi formativi (handicap, scuola/lavoro, reinserimento scolastico, tossicodipendenza);
prestazioni aggiuntive necessarie a garantire l’ordinario funzionamento dei servizi scolastici, ovvero per fronteggiare esigenze straordinarie;
attività intese, secondo il tipo ed il livello di responsabilità connesse con il profilo, ad assicurare il coordinamento operativo e la necessaria collaborazione alla gestione per il funzionamento della scuola, degli uffici, dei laboratori e dei servizi;
prestazioni conseguenti alle assenze del personale in attesa della eventuale sostituzione del titolare prevista dalle disposizioni vigenti.
Per il personale ATA a tempo parziale il compenso può essere corrisposto anche in modo non frazionato direttamente proporzionale al regime di orario, qualora le attività aggiuntive siano indipendenti dalla durata delle prestazioni lavorative (O.O. 55/1998 – art. 9).
Si procederà analogamente per il conferimento di incarichi a tempo determinato in sostituzione del personale assente nel rispetto della normativa vigente in materia.
In particolare devono essere osservate le istruzioni ministeriali che autorizzano l’immediata sostituzione dell’unico operatore che si assenti temporaneamente dal servizio anche per un periodo inferiore ai 30 giorni. A tal fine, le parti convengono che esse si debbano riferire a ciascun turno di servizio.
Per ogni unità di personale assente si conviene il riconoscimento di n. 2 ore di prestazioni aggiuntive per:
La sostituzione del personale è disposta dal Direttore SGA a partire dalla disponibilità dichiarata da parte del personale.
La sostituzione del personale assente, in quanto autorizzata dal Direttore SGA, è retribuita con le modalità e nelle misure definite dal CCNI.
La durata delle ferie è quella stabilita dai vigenti CCNL.
Le ferie sono fruite a domanda nel corso di ciascun anno scolastico, compatibilmente con le esigenze di servizio anche in modo frazionato, assicurando almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio/31 agosto.
Il personale può fruire delle ferie non godute, nell’Anno Scolastico successivo non oltre il mese di aprile.
Entro il 30 giugno il Direttore SGA predispone il piano ferie dell’Anno Scolastico tenuto conto delle esigenze ridotte della presenza di personale nei mesi estivi e durante l’interruzione dell’attività didattica.
Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale ATA può usufruire di permessi brevi per motivi personali di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero di lavoro. I permessi brevi, complessivamente, non possono eccedere 36 ore nell’arco dell’anno scolastico.
Il tempo non lavorato per permessi brevi e/o ritardi può essere recuperato nell’arco della stessa giornata. In ogni caso il Direttore SGA comunicherà mensilmente agli interessati il numero di ore da recuperare. Tale recupero dovrà avvenire entro i due mesi successivi a quello in cui sono stati concessi i permessi o si sono verificati i ritardi.
Non va considerato permesso da recuperare quello necessario per la riscossione dello stipendio e relative competenze, se non percepito tramite accreditamento presso Banche o Uffici Postali in cui sia possibile accedere in orario pomeridiano; a questo proposito, il personale interessato deve produrre istanza motivata.
Non deve essere altresì recuperato il permesso per convocazioni o espletamento di pratiche ineranti la costituzione del proprio rapporto di lavoro o comunque, richieste dall’Amministrazione Scolastica.
un collaboratore scolastico, per le attività connesse all’uso dei locali interessati per l’apertura e chiusura della Scuola e per la vigilanza sull’ingresso principale;
Direttore SGA. Questi, svolta la procedura prevista dall’art. 2 del CCNL, individua il personale da includere nel contingente, tenendo conto dei nomi inclusi nel contingente nei casi precedenti di sciopero, allo scopo di assicurare uniformità di trattamento tra coloro che hanno espresso l’intenzione di aderire allo sciopero stesso.
Le parti nel merito convengono che in caso di adesione totale alle assemblee sindacali indette nella Scuola deve essere assicurata la presenza di una unità per sede scolastica con funzioni di sorveglianza dell’entrata della scuola.
ART. 15 – NORME GENERALI DI RINVIO
Per tutto quanto non esplicitamente contemplato dal presente Contratto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali di natura giuridica ed economica dei vigenti CCNL – Comparto Scuola.
ART. 16 – VALIDITÀ DELL’ACCORDO
All’inizio di ogni anno scolastico le Parti si incontrano per verificare la volontà di confermare o meno le norme ivi contenute.
Il Dirigente Scolastico Prof. GAGLIARDI Gino
La delegazione di parte sindacale
Il rappresentante per RSU COBAS Prof.ssa IACOPONI Emilia
Il rappresentante per RSU CGIL Prof.ssa DI CHIARA Petronilla
Il rappresentante per RSU UNICOBAS Prof. DI GREGORIO Camillo