Pervengono alla Segreteria Nazionale da parte delle strutture territoriali numerose segnalazioni della diffusione tra il personale delle istituzioni scolastiche di un modello di istanza rivolta al MIUR e al MEF contenente l'invito a liquidare quanto spetterebbe a titolo di riliquidazione della 13a mensilità per aver omesso di corrispondere con essa le somme relative al compenso individuale accessorio (CIA) e alla retribuzione professionale docenti (RPD).
L'istanza si basa sulla decisione adottata dal giudice del lavoro di Pisa, con sentenza n. 103 del 9 gennaio 2004, con la quale viene riconosciuto al personale dipendente ricorrente, appartenente ai ruoli del Ministero di grazia e giustizia, i! diritto alla corresponsione della 13a mensilità comprendente anche la somma corrispondente all'indennità di amministrazione, che contrattualmente è liquidata per dodici mensilità.
La decisione del giudice del lavoro di Pisa si basa sui seguenti elementi:
La previsione di una retribuzione aggiuntiva rispetto alle dodici annuali (pari alla retribuzione mensile percepita da corrisponderei normalmente alla vigilia di Natale) fu originariamente prevista per gli impiegati dell'industria dal CCNL 5.08.1937.
L'Accordo Interconfederale del 27 ottobre 1946 sul trattamento economico dei lavoratori dell'industria estese l'istituto della 13a mensilità, con denominazione di gratifica natalizia, anche agli operai. In quell'Accordo, reso efficace erga omnes con DPR n. 1070/1960 (Cass. N.7599/92), fu ulteriormente precisato che la mensilità aggiuntiva andava calcolata «sulla base della retribuzione globale mensile di fatto». Veniva, quindi, accentuato, rispetto alla formulazione del 1937, che il parametro di riferimento doveva essere tutto quanto globalmente e mensilmente percepito nel corso del rapporto.
Dietro questa scia si pose, poi, tutta la contrattazione degli anni a venire.
Sul versante dei dipendenti statali le mosse vanno prese dal DLCPS n. 263 del 1946, il quale all'art. 7, comma 2, dopo aver riconosciuto come gratificazione una tredicesima mensilità da corrispondere a tutto il personale alla data del 16 dicembre, stabilisce che essa vada «commisurata al trattamento economico complessivo spettante alla data suindicata per stipendio, paga o retribuzione e indennità di carovita.»
Va rilevato, tuttavia, che il predetto testo di legge costituisce nórma speciale del pubblico impiego, e quindi, ai sensi dell'ari. 69, comma 1, del d.lgvo n.165/2001 cessa di produrre effetti a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi di lavoro per il quadriennio 1994-1997 per il personale non dirigenziale.
Ed è proprio questo il necessario punto di discrimine che va rilevato: mentre i CCNL successivi a tale data riguardanti il comparto dei dipendenti ministeriali hanno sempre specificamente regolamentato l'istituto della 13a mensilità, i CCNL del personale della scuola, invece, non hanno mai disciplinato puntualmente tale istituto, tranne l'ultimo, stipulato il 24 luglio 2003, che all'art. 78, comma 2, precisa che «la tredicesima mensilità è pari al trattamento fondamentale spettante al personale nel mese di dicembre».
L'art. 75, comma 1, del CCNL, a sua volta, precisa che il c.d. trattamento fondamentale è composto dalle seguenti voci: a) stipendio tabellare per posizioni stipendiali: b) eventuali assegni ad personam. Nessun'altra indennità vi è contemplata.
Ne consegue che se anche si volesse assimilare il CIA e la RPD alla indennità di amministrazione, prevista specificamente dal CCNL de! comparto dei dipendenti dei ministeri come indennità accessoria, e che secondo la sentenza n. 103 del 9 gennaio 2004 del giudice del lavoro di Pisa deve essere corrisposta anche con la 13a mensilità,
non si rinviene nel CCNL vigente del personale della scuola il presupposto per poter
riconoscere analogo diritto al personale della scuola.
Pertanto parrebbe privo di adeguato fondamento normativo un eventuale ricorso volto
ad ottenere il riconoscimento di tale indennità anche per il personale del comparto
scuola, dal momento che la disciplina contrattuale vìgente prevede con chiarezza quali
sono le "voci" componenti la 13a mensilità.
Tuttavia appare plausibile l'eventuale fondamento di un ricorso volto a tale
riconoscimento, per il periodo che va dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 2001. Infatti il
CCNL del 26 maggio 1999 contiene elementi normativi significativi per la fattispecie in
esame: l'art. 25 di tale CCNL, infatti, prevede al comma 1 leti a) che «a norma dell'ari.
42, comma 2 del CCNL al sottoelencato personale docente educativo ed ATA...........è
corrisposto....un compenso individuale accessorio..,...: a) dal 1" luglio 1999 a tutto il
personale docente, educativo ed ATA,...». Al comma 4, poi, si legge: «il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a) b) e e) del precedente comma 1 e a quello indicato al comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio». Manca invece, -contrariamente a quanto previsto dal CCNL del 24 luglio 2003, una qualsiasi regolamentazione dell'istituto della 13a mensilità che pertanto, non essendo ancora da considerarsi disapplicato il dICPS 263/1946, dovrebbe essere liquidata sulla base della retribuzione complessiva spettante alla data del 16 dicembre di ogni anno (art. 7, comma 2).
Vi è sicuramente un elemento da valutare nella pur ampia e articolata motivazione della sentenza del giudice del Lavoro di Pisa. Infatti, come ricordato, l'articolo 7 del dICPS 263/1946 prevede che la 13a mensilità debba essere commisurata «al trattamento economico complessivo spettante alla data di 16 dicembre di ogni anno per stipendio, paga o retribuzione» e quindi sarebbe necessario risalire al significato specifico che il legislatore dell'epoca attribuiva a tali espressioni. In ogni caso non sembra discutibile che il GIÀ e la RPD possano essere considerati parte integrante del trattamento retributivo complessivo spettante al personale della scuola ed appare difficile ritenere infondate le argomentazioni del giudice di merito. In conclusione: per il periodo che va dal 1 luglio 1999 al 31 dicembre 2001 il personale scolastico potrebbe avere qualche elemento, sia pure nei limiti di opinabilità descritti, per ricorrere al giudice del lavoro chiedendo il computo del compenso individuale accessorio - CIA e RPD - anche nella 13a mensilità.
Una riflessione finale deve essere comunque svolta sulla "convenienza" dell'operazione. Infatti la rivendicazione punta a vedere corrisposto quanto segue:
Una somma di 24,79 (la metà del CIA mensile spettante dal 1° luglio 1999)
Una somma di 49,58 (il CIA mensile spettante nel corso del 2000)
Una somma massima di 155,45 (RPD mensile spettante al personale docente con almeno 28 anni di servizio dal 1° gennaio 2001)
In totale la somma massima che si potrebbe ottenere in caso di successo nella controversia di lavoro ammonterebbe a 229,82. Tenendo conto che ben difficilmente l'amministrazione sarà disposta a conciliare è evidente che l'eventuale causa di lavoro verrebbe a costare una cifra notevolmente superiore a quella che si potrebbe in ipotesi ottenere.