• La previsione di una retribuzione aggiuntiva rispetto alle dodici annuali (pari alla retribuzione mensile percepita da corrisponderei normalmente alla vigilia di Natale) fu originariamente prevista per gli impiegati dell'industria dal CCNL 5.08.1937.

• L'Accordo Interconfederale del 27 ottobre 1946 sul trattamento economico dei lavoratori dell'industria estese l'istituto della 13a mensilità, con denominazione di gratifica natalizia, anche agli operai. In quell'Accordo, reso efficace erga omnes con DPR n. 1070/1960 (Cass. N.7599/92), fu ulteriormente precisato che la mensilità aggiuntiva andava calcolata «sulla base della retribuzione globale mensile di fatto». Veniva, quindi, accentuato, rispetto alla formulazione del 1937, che il parametro di riferimento doveva essere tutto quanto globalmente e mensilmente percepito nel corso del rapporto.

• Sul versante dei dipendenti statali le mosse vanno prese dal DLCPS n. 263 del 1946, il quale all'art. 7, comma 2, dopo aver riconosciuto come gratificazione una tredicesima mensilità da corrispondere a tutto il personale alla data del 16 dicembre, stabilisce che essa vada «commisurata al trattamento economico complessivo spettante alla data suindicata per stipendio, paga o retribuzione e indennità di carovita.»

• Va rilevato, tuttavia, che il predetto testo di legge costituisce nórma speciale del pubblico impiego, e quindi, ai sensi dell'ari. 69, comma 1, del d.lgvo n.165/2001 cessa di produrre effetti a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi di lavoro per il quadriennio 1994-1997 per il personale non dirigenziale.

• Ed è proprio questo il necessario punto di discrimine che va rilevato: mentre i CCNL successivi a tale data riguardanti il comparto dei dipendenti ministeriali hanno sempre specificamente regolamentato l'istituto della 13a mensilità, i CCNL del personale della scuola, invece, non hanno mai disciplinato puntualmente tale istituto, tranne l'ultimo, stipulato il 24 luglio 2003, che all'art. 78, comma 2, precisa che «la tredicesima mensilità è pari al trattamento fondamentale spettante al personale nel mese di dicembre».

• L'art. 75, comma 1, del CCNL, a sua volta, precisa che il c.d. trattamento fondamentale è composto dalle seguenti voci: a) stipendio tabellare per posizioni stipendiali: b) eventuali assegni ad personam. Nessun'altra indennità vi è contemplata.

• Ne consegue che se anche si volesse assimilare il CIA e la RPD alla indennità di amministrazione, prevista specificamente dal CCNL de! comparto dei dipendenti dei ministeri come indennità accessoria, e che secondo la sentenza n. 103 del 9 gennaio 2004 del giudice del lavoro di Pisa deve essere corrisposta anche con la 13a mensilità,

• Una somma massima di € 155,45 (RPD mensile spettante al personale docente con almeno 28 anni di servizio dal 1° gennaio 2001)

In totale la somma massima che si potrebbe ottenere in caso di successo nella controversia di lavoro ammonterebbe a € 229,82. Tenendo conto che ben difficilmente l'amministrazione sarà disposta a conciliare è evidente che l'eventuale causa di lavoro verrebbe a costare una cifra notevolmente superiore a quella che si potrebbe in ipotesi ottenere.