-
elezione del presidente;
-
acquisizione dalla struttura
amministrativa interessata dell'elenco generale degli elettori;
-
ricevimento delle liste elettorali;
-
verifica delle liste e delle
candidature presentate e decisione circa l'ammissibilità delle stesse;
-
esame dei ricorsi in materia
di ammissibilità di liste e candidature;
-
definizione dei seggi con l'attribuzione
dei relativi elettori;
-
distribuzione del materiale
necessario allo svolgimento delle elezioni;
-
predisposizione degli elenchi
degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;
-
nomina dei presidenti di seggio
e degli scrutatori;
-
organizzazione e gestione delle
operazioni di scrutinio;
-
raccolta dei dati elettorali
parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati;
-
compilazione dei verbali;
-
comunicazione dei risultati
ai lavoratori, all'associazione datoriale e alle organizzazioni sindacali
presentatrici di lista;
-
esame degli eventuali ricorsi
e proclamazione degli eletti;
-
trasmissione dei verbali e
degli atti all'amministrazione per la debita conservazione e la trasmissione
all'ARAN.
-
La Commissione si insedia entro
il 26 ottobre 2006 e si costituisce formalmente entro il 30 ottobre 2006.
-
La Commissione si considera
insediata quando siano pervenute all'Amministrazione almeno tre designazioni,
a questi componenti si potranno aggiungere successivamente altri membri
rappresentanti delle liste che, man mano verranno presentate.
-
Nel caso risultino designati
meno di tre membri le liste presentatrici designano un componente aggiuntivo.
-
Nel caso di presentazione di
un'unica lista, la Commissione può essere formata da un unico componente
(nota ARAN 23/10/98).
-
La Commissione Elettorale costituisce
uno o più seggi (in sedi e plessi staccati).
-
E' compito delle Commissioni
elettorali, per assicurare le migliori condizioni di voto, definire l'orario
di apertura e chiusura giornaliera dei seggi ed, in particolare, quello
dell'ultimo giorno di votazione (6 dicembre), dandone la necessaria preventiva
pubblicità a tutti gli elettori attraverso l'affissione all'albo
della Scuola.
La
votazione
-
Si vota su una scheda unica
, con le liste indicate in ordine di presentazione ed aventi lo stesso
rilievo.
-
Le schede dovranno essere firmate
da almeno due scrutatori.
-
L'elettore può esprimere
una sola preferenza, nell'ambito della lista prescelta, quando si deve
eleggere una RSU di 3 componenti, due preferenze nel caso in cui si debbano
eleggere le RSU delle Scuole con oltre 200 dipendenti.
-
Nel caso di voto di preferenza
dato a candidato di una lista diversa da quella votata, la preferenza è
nulla, resta invece valido il voto di lista.
Calcolo
del quorum
-
Ordine delle operazioni per la
ripartizione e la successiva assegnazione dei seggi:
1) definizione del quorum
2) ripartizione dei seggi alle
liste
3) attribuzione dei seggi ai
candidati delle liste che li hanno conseguiti
1) il quorum per l'attribuzione
dei seggi si calcola dividendo il numero dei dipendenti elettori che hanno
espresso il voto (ovvero votanti cioè schede
valide più schede bianche più schede nulle) per il
numero dei seggi da ripartire ;
-
il numero
dei seggi (numero dei componenti la RSU) è fissato dall'Accordo
quadro del 7 agosto 1998 in base al numero dei dipendenti;