UNICOBAS SCUOLA
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OGGETTO: Ricorso collettivo ( recupero I.I.S. – ore eccedenti le 18 – cattedra )

I docenti di scuola secondaria di II grado, che prestano servizio con orario superiore alle 18 ore settimanali, in modo continuativo, hanno diritto, trattandosi di orario normale, alla identica retribuzione per tutte le ore. L'amministrazione, però, ha escluso dalla base retributiva, per le ore oltre le 18 settimanali, la voce della I.I.S . I colleghi, che lavorano su un orario obbligatorio con impegni identici per tutte le ore dovute e per tutto l'anno scolastico, sono stati danneggiati dal Ministero, che ha riconosciuto il diritto di percepire per le dette ore i 18esimi eccedenti facendo esclusivamente riferimento alla voce di posizione tabellare o stipendiale ( dal 1 gennaio 1986 ) , come previsto art. 70 C.C.N.N. 95/97.

Il ricorso è fondato sull'art. 88 comma 4 D.P.R. 417/74, dove ci si riferisce alla nozione di " trattamento economico in godimento ", che notoriamente, include tutte le componenti fisse e continuative, come la voce "indicizzante " della I.I.S.

E' vero che l'indennità integrativa speciale ha lo scopo di integrare la remunerazione complessiva, uguale per tutti i dipendenti a prescindere dalla qualifica e dal grado, e quindi potrebbe spettare come quid uguale per tutti , ma la più recente giurisprudenza, in osservanza al succitato articolo, ha seguito la tecnica di maggiorare le prestazioni straordinarie di quote relative all'orario "eccedentario", facendo riferimento anche all'indennità integrativa speciale. A maggior ragione se questo orario è di natura fissa e continuativa e non si trattando di lavoro straordinario.

Nei limiti della prescrizione quinquennale , prevista dalla legge, giova presentare istanza in sede legale per farsì che venga riconosciuto il diritto di percepire , per le ore di lezione eccedenti le 18 settimanali, costituenti normale orario di obbligo, la retribuzione oraria comprensiva della I.I.S., per l'intera durata dell'anno scolastico. Conseguente è , ovvio, il diritto alle competenze maturate e maturande, con relativi interessi e rivalutazioni. Nonostante la copiosa giurisprudenza favorevole alle istanze dei ricorrenti , la circolare ministeriale del 7/11/1995 prot. n. 12752/LM, mette in evidenza alle Direzioni provinciali del Tesoro che è illegittimo estendere anche ai docenti non ricorrenti il dispositivo delle sentenze. Naturalmente, il pieno riconoscimento delle ore eccedenti è riconosciuto anche ai fini previdenziali.

Al ricorso possono partecipare tutti i colleghi che nell'ultimo quinquennio , o che attualmente, prestino servizio, con orario eccedente alle 18 ore settimanali.

L'Unicobas Scuola promuove il contenzioso al fine di rivendicare il diritto sancito in sede legale, sottolineando che per la legge dei piccoli numeri i sindacati cosiddetti rappresentativi ignorano il problema. Invitiamo i docenti a consociarsi al nostro sindacato per ottenere , con una battaglia legale e " politica ", il riconoscimento pieno di questo diritto.

SEGRETERIA PROV. UNICOBAS SCUOLA ( SA )