Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è chiamato a discutere con il dirigente scolastico preventivamente la proposta di organico di scuola congiuntamente alla rappresentanza sindacale.

Nel caso in cui l'organico non fosse adeguato alle leggi, le incongruenze riscontrate devono essere segnalate dal rappresentante per la sicurezza e dalle rappresentanze sindacali agli organi competenti (Provveditorato, ASL, Vigili del Fuoco).

Alle autorità competenti vanno richiesti i documenti relativi alla agibilità e abitabilità del luogo di lavoro, rilasciati dai comuni nei quali è ubicato l'ufficio, la denuncia dei verbali di messa a terra, i verbali della prima verifica e delle verifiche periodiche della struttura e degli impianti al suo interno funzionanti (da quello elettrico a quello relativo all'ascensore.

Altezza, superficie e cubatura previste dalla normativa

Altezza minima = almeno 3 metri.

Cubatura minima = almeno 10 metri cubi per lavoratore.

Superficie minima = almeno 2 metri quadrati per lavoratore.

L'organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle previste purchè siano adottati adeguati mezzi di ventilazione.

Per i locali destinati ad uffici i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente.

Normalmente in Italia la normativa urbanistica vigente prevede altezze intorno ai 2,7 metri; un'eccezione è per es. rappresentata dai Comuni di alta montagna, dove, per favorire il risparmio energetico, sono sonsentite altezze inferiori.

Per quanto riguarda il parametro della superficie ( 2 mq per ogni lavoratore) l'amministrazione scolastica (con il sostegno anche di alcune ASL) sostiene che negli edifici scolastici si applica il D.M. 18/12/1975 che prevede, ma solo a titolo indicativo, una superficie di mq 1,80 per alunno nella scuola media ed elementare e di mq 1,96 per ogni studente nella scuola superiore.

Ma, come è noto, spesso neanche questi parametri minimali sono rispettati.

Alcuni colleghi hanno provato a chiedere il rispetto almeno di questi limiti minimali in sede di definizione dell'organico, ma con scarso successo; spesso sono risultati inutili persino gli esposti alle ASL; qualche parziale successo è stato invece ottenuto mediante ricorso al difensore civico.