Oggetto: Regime orario del part-time
Alcune amministrazioni hanno segnalato che l'automatica trasformazione
a tempo parziale del rapporto di lavoro può arrecare disfunzioni
gravi alla funzionalità di alcuni servizi. Ciò, soprattutto
nel caso di modalità orarie non confacenti con le esigenze dell'amministrazione.
La necessità di contemperare il diritto alla trasformazione
del rapporto con la funzionalità del servizio rende opportuna un'approfondita
valutazione della proposta del dipendente. Qualora, infatti, la situazione
concreta dovesse comportare disfunzioni al servizio, non risolvibili durante
la fase del differimento (che può essere disposto in caso di grave
pregiudizio al servizio), si ritiene che l'amministrazione possa immediatamente
respingere la proposta di articolazione dell'orario avanzata dal dipendente.
Nei casi suindicati, sarà opportuno far presenti le particolari
esigenze che si frappongono all'accettazione, sic et simpliciter, del regime
orario proposto dal dipendente, e che permangono anche dopo la fase del
differimento, avente lo scopo di apprestare adeguati accorgimenti organizzativi.
In attesa che questo aspetto sia regolato dalla contrattazione collettiva,
sarà comunque cura delle amministrazioni adottare comportamenti
tali da non vanificare il diritto del dipendente con controproposte che
rendano non più utile e rispondente alle necessità personali
il ricorso al part-time.
In altri termini, andrà favorita l'individuazione consensuale
dell'articolazione della prestazione lavorativa, secondo criteri che contemperino
l'effettivo esercizio del diritto con la salvaguardia delle esigenze funzionali
dell'amministrazione.
Naturalmente, qualsiasi adattamento delle modalità proposte
dal dipendente dovrà rispondere a espresse e motivate valutazioni
di ordine generale, che rispettino anche principi di assoluta imparzialità.
Sarà opportuno, in questa prospettiva, comunicare preventivamente
la casistica che può dar luogo all'adattamento del regime orario,
fermo restando che la quantità della prestazione, cioè la
scelta della percentuale di riduzione della stessa rispetto all'orario
ordinario proviene dal dipendente (fermo restando l'unico limite, previsto
dai contratti collettivi, riguardante la quantità minima della prestazione,
che non può scendere sotto al 30% del tempo pieno) essendo un elemento
essenziale dell'opzione, da cui derivano precise conseguenze, quale quella
di poter svolgere una seconda attività lavorativa. Ciò anche
al fine di mettere il dipendente in condizione di esercitare eventualmente
i mezzi di tutela che l'ordinamento mette a sua disposizione.
Il Ministro: Bassanini
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