Gestione locali studenti per iniziative complementari e integrative
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto il D.L.vo. 16 aprile 1994 n. 297 con il quale
è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e
grado, ed in particolare l'art. 326, dedicato ai problemi della prevenzione,
che ai commi 17 e 18 prevede l'istituzione dei CIC (Centri di Formazione
e Consulenza rivolti agli studenti all'interno delle scuole secondarie
superiori), e al comma 19, che prevede la possibilità di particolari
iniziative degli studenti;
Visto il D.L.vo 3 febbraio 1993 n. 29;
Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 241;
Viste le CC.MM. 8 febbraio 1995, n. 45 e 11 ottobre
1995, n. 325, relative alle attività di prevenzione, di educazione
alla salute e di lotta contro l'insuccesso scolastico;
Visto il D.P.C.M. del 7 giugno 1995 recante lo schema
generale di riferimento della «Carta dei servizi scolastici»;
Visto il protocollo d'intesa stipulato tra Ministero
della Pubblica Istruzione e Unione Province d'Italia il 15/12/1995, ed
in particolare quanto convenuto alle lettere H, I, L;
Vista la Direttiva 8 febbraio 1996, n. 58, con l'allegato
documento dal titolo «Nuove dimensioni formative, educazione civica
e cultura costituzionale»;
Considerato che le istituzioni scolastiche devono
caratterizzarsi come Centri permanenti di vita culturale e sociale aperti
al territorio, capaci di elaborare offerte formative integrate e diversificate
che consentano ai giovani nuovi spazi di crescita e di formazione e favoriscano
le migliori iniziative dell'associazionismo culturale e sportivo e del
mondo del volontariato;
Rilevata l'opportunità di promuovere le condizioni
perché sempre più la scuola assuma impegni di accoglienza,
approfondimento ed orientamento nei confronti degli studenti e sviluppi
il rapporto di fiducia tra giovani e istituzioni su basi di correttezza
e trasparenza, facendo crescere negli studenti stessi la capacità
di assumere impegni, di autoregolarsi e di amministrarsi nelle attività
ad essi riservate;
Art. 1
1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,
nell'ambito della propria autonomia, definiscono, promuovono e valutano,
in relazione all'età e alla maturità degli studenti, iniziative
complementari e integrative dell'iter formativo degli allievi, la creazione
di occasioni e spazi di incontro da riservare loro, le modalità
di apertura della scuola alle domande di tipo educativo e culturale provenienti
dal territorio, in coerenza con le finalità formative istituzionali.
Art. 2
1. Ogni istituto promuove iniziative complementari
e integrative di accoglienza e accompagnamento nell'iter formativo al fine
di offrire ai giovani occasioni, anche extracurricolari, per la crescita
umana e civile e opportunità per un proficuo utilizzo del tempo
libero.
2. Le predette Iniziative Complementari si inseriscono
coerentemente negli obiettivi formativi delle scuole e tengono conto delle
concrete esigenze rappresentate dagli studenti. A tal fine devono favorire:
- la valorizzazione della cultura di cui sono portatori
i giovani, una cultura da recepire, collegare, interpretare in funzione
critica e da correlare, ovunque possibile, con gli insegnamenti curricolari;
- lo sviluppo delle attitudini e della capacità
di continuare ad apprendere, di adeguarsi al cambiamento e di mettersi
continuamente in discussione;
- la conoscenza del contesto civile, sociale e produttivo
del territorio;
- lo sviluppo di una cultura diffusa della legalità
e la promozione di una coscienza storica del patrimonio di valori che fondano
la comunità nazionale, come configurati nel nucleo essenziale della
Carta costituzionale;
- la facilitazione dell'accesso ai nuovi linguaggi,
con particolare riferimento a quelli informatici e multimediali, la padronanza
dei meccanismi interattivi di comunicazione, con la creazione delle migliori
opportunità per leggere e interpretare criticamente la realtà
ed i messaggi dei media;
- l'organizzazione di attività per l'assistenza
nello studio e l'insegnamento individualizzato e la lotta contro l'insuccesso
scolastico, anche mediante l'apertura di sportelli di studio, orientamento
e tutoraggio;
- un più ricco contesto educativo e formativo
che costituisca la scuola come centro di attività culturali, sociali,
sportive e di tempo libero per gli studenti.
3. Nell'ambito delle finalità di cui al comma
2 le scuole di ogni ordine e grado promuovono tra l'altro, anche in collegamento
tra di loro, iniziative di: accoglienza pre-scolastica e post-scolastica,
dei minori frequentanti, cura di microambienti naturalistici e dei beni
culturali e ambientali del territorio; cineforum; teatro e invenzioni teatrali;
ascolto ed esecuzione di musica; giornali degli studenti e giornale d'istituto;
laboratori letterari per la realizzazione di racconti di fiction; realizzazione
di libri, fumetti, video e audiocassette, ipertesti; concerti; conferenze
o forum di studi; strumenti e procedure per l'accesso alle informazioni;
sport e allenamenti, gare e tornei, ginnastica, nuoto; pittura, disegno;
gemellaggi con altre scuole dell'Unione Europea (corrispondenza, incontri,
teleconferenze) ed ogni altra iniziativa compatibile con le finalità
formative dell'istituto.
4. A richiesta degli studenti la scuola può
destinare, sulla base della disponibilità dei docenti, un determinato
numero di ore, oltre l'orario curricolare, per l'approfondimento di argomenti
anche di attualità che rivestano particolare interesse.
Art. 3
1. Gli istituti di istruzione secondaria di primo
e secondo grado predispongono almeno un locale attrezzato quale luogo di
ritrovo per i giovani dopo la frequenza delle lezioni.
2. A tal fine i servizi di mensa o di caffetteria
o snack a prezzi controllati, eventualmente esistenti, possono funzionare
nel periodo di apertura del locale attrezzato; l'istituzione scolastica
dovrà comunque essere tenuta esente da qualsiasi onere aggiuntivo
non specificamente finanziato.
Art. 4
1. Le istituzioni scolastiche favoriscono tutte
le iniziative che realizzano la funzione della scuola come Centro di promozione
culturale, sociale e civile del territorio. A tal fine collaborano con
le Associazioni degli studenti e degli ex studenti, quelle dei genitori,
con le Associazioni culturali e di volontariato, anche stipulando con esse
apposite convenzioni.
2. La collaborazione con le Associazioni culturali
e di volontariato, che non deve comportare oneri per l'istituto, può
riguardare attività educative, culturali, ludiche, sportive, anche
nei confronti di giovani del territorio.
Art. 5
1. Le iniziative di cui agli artt. 2, 3 e 4 sono
deliberate, ai sensi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni,
dal Consiglio di Circolo o di Istituto, che ne valuta la coerenza con le
finalità formative dell'istituzione scolastica.
2. Le Iniziative Complementari sono sottoposte al
previo esame del Collegio dei docenti per il necessario coordinamento con
le attività curricolari e per l'eventuale adattamento del piano
annuale delle attività e del progetto d'istituto in relazione a
quanto previsto dall'art. 39 del C.C.N.L. Comparto Scuola.
Art. 6
1. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore il Comitato studentesco di cui all'art. 13, comma 4 del D.L.vo
16/2/1994 n. 297, integrato con i rappresentanti degli studenti nel Consiglio
d'istituto, formula proposte ed esprime pareri per tutte le iniziative
previste dal Titolo I.
2. Per lo svolgimento delle sue attività
il predetto Comitato adotta un regolamento interno che può prevedere
la costituzione di Commissioni o Gruppi per attività istruttorie,
esecutive e di gestione.
3. Le iniziative di cui al Titolo I, da realizzare
o direttamente dalla scuola o mediante convenzioni con Associazioni di
studenti, devono favorire la familiarizzazione operativa dei giovani nei
procedimenti relativi alla gestione e al controllo delle attività.
4. Nelle iniziative gestite direttamente dalla scuola
il Comitato studentesco elabora un piano di realizzazione e gestione delle
attività, con preventivo di spesa da determinare nei limiti delle
disponibilità indicate dal Consiglio di istituto e delle somme eventualmente
raccolte con specifica destinazione.
5. Per la realizzazione ordinata delle iniziative
il Comitato studentesco esprime un gruppo di gestione, coordinato da uno
studente maggiorenne, che ha la responsabilità del regolare svolgimento
delle iniziative e propone agli organi competenti gli interventi necessari
per l'attuazione del piano.
6. Nelle iniziative in convenzione con associazioni
studentesche la gestione delle attività è svolta secondo
le norme del diritto vigente che regolano l'attività delle associazioni
di diritto privato e le disposizioni contenute nella convenzione. La responsabilità
dell'ordinata gestione delle attività ricade sugli organi dell'associazione
nominativamente individuati nella convenzione stessa.
7. Al termine delle iniziative o periodicamente,
il gruppo di gestione e l'associazione convenzionata sono tenuti alla verifica
dei risultati conseguiti da sottoporre al Consiglio d'istituto ed al Collegio
dei docenti per un'opportuna valutazione.
8. A tutte le attività possono assistere
il Preside o un suo delegato e i docenti che lo desiderino.
9. Possono collaborare, con il consenso del gruppo
di gestione, genitori e personale direttivo o docente in quiescenza autorizzati
dal Preside a prestare servizio volontario.
Art. 7
1. Nella scuola dell'obbligo le iniziative di cui
al Titolo I sono realizzate o direttamente dalla scuola o in collaborazione
con le associazioni dei genitori, anche mediante apposite convenzioni.
Art. 8
1. Ciascuna iniziativa di cui al Titolo I deve indicare
le risorse finanziarie e il personale eventualmente necessario per la sua
realizzazione.
2. Le iniziative sono realizzate mediante i seguenti
finanziamenti:
a) Risorse della scuola
Il Consiglio di circolo o d'istituto, in sede di
delibera del bilancio preventivo, disponendo in ordine all'impiego dei
mezzi finanziari, può assegnare uno stanziamento per le iniziative
previste dalla presente direttiva.
Nel caso di iniziative in convenzione la scuola
può erogare un contributo finalizzato all'attuazione della convenzione.
b) Contributi volontari
I genitori e gli studenti possono contribuire al
finanziamento delle iniziative, mediante somme che vanno iscritte al bilancio
dell'istituto con vincolo di destinazione.
Le somme eventualmente richieste dalle associazioni
di studenti o di genitori e da essi direttamente impiegate a sostegno dell'iniziativa
(ad esempio in acquisti di materiali liberamente utilizzabili) non sono
iscritte al bilancio dell'istituto.
c) Autofinanziamento
Il Comitato studentesco può realizzare, previa
autorizzazione del Consiglio d'istituto, attività di autofinanziamento,
consistenti fondamentalmente nella promozione di iniziative che non contrastino
con le finalità formative della scuola e non determinino inopportune
forme di commercializzazione, con particolare riguardo tra l'altro, all'assistenza
in attività di associazioni di volontariato, non governative o no-profit,
alla raccolta della carta e dei rifiuti differenziati, alla cura e tutela
del territorio e del patrimonio ambientale, artistico e culturale.
Le somme ricavate sono iscritte al bilancio dell'istituto
con vincolo di destinazione.
d) Risorse esterne
Le Amministrazioni statali, le Regioni, gli Enti
locali, istituzioni pubbliche e private possono assegnare somme alle scuole
per la realizzazione delle iniziative di cui al Titolo I.
Nel caso di somme erogate da privati è necessario
il parere favorevole del Consiglio d'istituto e del Comitato studentesco.
3. All'eventuale partecipazione dei docenti e del
personale A.T.A. alle iniziative di cui al Titolo I si applicano rispettivamente
le disposizioni di cui agli artt. 43 e 54 del C.C.N.L. del comparto scuola,
secondo quanto previsto dal progetto dell'iniziativa, ovvero eventualmente
dalla convenzione, e nei limiti delle somme disponibili secondo il piano
di riparto del fondo d'istituto.
4. Le Regioni, gli Enti locali, gli Enti pubblici
e privati possono offrire alle scuole progetti finalizzati per la realizzazione
di iniziative rientranti nelle finalità del Titolo I, con relativi
contributi. Per la realizzazione delle iniziative si applicano le disposizioni
contenute nella presente direttiva.
Art. 9
1. Le iniziative di cui alla presente direttiva
si potranno svolgere di norma nel pomeriggio e, ove possibile, nei giorni
festivi e dovranno essere realizzate in collaborazione con gli Enti locali
e la Regione per gli oneri ad essi spettanti.
2. Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono
essere utilizzati, a tal fine, fuori dell'orario scolastico, di norma nel
pomeriggio e, ove possibile, nei giorni festivi, secondo le modalità
previste dal Consiglio di circolo o d'istituto e in conformità dei
criteri generali di utilizzazione assunti dal Consiglio scolastico provinciale
nonché di quelli stabiliti dalle necessarie convenzioni con gli
Enti proprietari dei beni.
3. Deve comunque essere assicurato che gli ambienti,
le attrezzature e lo svolgimento delle iniziative siano conformi alla vigente
normativa in materia di agibilità, prevenzione, protezione dai rischi,
ordine, igiene e sicurezza nei luoghi aperti al pubblico, nonché
ad ogni altra normativa riferibile alle singole specificità delle
attività svolte.
4. Ove sussista la necessaria copertura finanziaria
potranno essere stabiliti contratti di diritto privato con esperti di sperimentata
esperienza e di particolare qualificazione.
Art. 10
1. Per le iniziative non gestite direttamente dalla
scuola, la convenzione che ne costituisce strumento formale di attuazione
deve esplicitamente prevedere: la durata massima della concessione in uso
dei locali; le principali modalità d'uso; i vincoli nell'uso dei
locali e delle eventuali attrezzature da destinare esclusivamente alle
finalità dell'iniziativa; le misure da adottare in ordine alla sicurezza,
all'igiene, nonché alla salvaguardia dei beni patrimoniali coinvolti
nell'impiego; il regime delle spese di pulizia dei locali e delle altre
spese connesse all'uso ed al prolungamento dell'orario di apertura della
scuola; il regime delle responsabilità di diritto pubblico, civile
e patrimoniale per danni correlati all'uso dei locali e allo svolgimento
delle attività.
2. Per le iniziative gestite direttamente dalle
scuole il Capo d'istituto assicura che esse siano attuate nell'osservanza
delle vigenti disposizioni in materia di uso dei locali, impiego delle
risorse, dei beni, delle attrezzature, di igiene e sicurezza.
3. Il Capo d'istituto adotta in ogni caso tutti
i provvedimenti necessari al corretto ed ordinato svolgimento delle attività
e idonee misure di salvaguardia degli altri beni e dotazioni dell'istituto
scolastico non direttamente coinvolti nell'impiego.
4. Le iniziative di cui alla presente direttiva
possono sempre essere sospese, in caso di urgenza, dal Capo d'istituto,
salva tempestiva ratifica del Consiglio di circolo o d'istituto.
Art. 11
1. I rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli
d'istituto di ciascun istituto e scuola d'istruzione secondaria superiore
si riuniscono in Consulta provinciale in una sede appositamente attrezzata
e messa a disposizione dal Provveditorato agli Studi.
2. La Consulta provinciale degli studenti ha il
compito di assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di
tutte le istituzioni di istruzione secondaria superiore della provincia,
anche al fine di ottimizzare ed integrare in rete le iniziative di cui
alla presente direttiva e formulare proposte di intervento che superino
la dimensione del singolo istituto, anche sulla base di accordi quadro
da stipularsi tra il Provveditore agli Studi, gli Enti locali, la Regione,
le Associazioni degli studenti e degli ex studenti, dell'utenza e del volontariato,
le Organizzazioni del mondo del lavoro e della produzione.
3. La Consulta provinciale può promuovere
anche iniziative di carattere transnazionale.
Art. 12
1. E' istituita la giornata nazionale della scuola.
Il Ministro, annualmente, d'intesa con la Conferenza dei Presidenti delle
Regioni e delle Province autonome, ne individua la data.
2. Durante la manifestazione gli istituti sono aperti
al pubblico e svolgono manifestazioni ed iniziative atte a sottolineare
il valore dell'istituzione scolastica. Sono organizzati incontri di carattere
nazionale o locale per l'approfondimento di tematiche di interesse formativo.
Art. 13
1. Con apposito regolamento da emanare ai sensi
dell'art. 17 della legge 26/8/1988, n. 400, sarà adottato lo Statuto
dei diritti dello studente, che comporterà anche una complessiva
revisione delle disposizioni contenute nel R.D. 4/5/1925, n. 653, in coerenza
con quanto previsto dalla presente direttiva.
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