\ _________________ NOTE 1) I concorsi e le abilitazioni diversamente classificati devono essere rapportati a cento. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario, per esami e titoli, avente anche il fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria e nella scuola materna, deve essere valutato il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli (già espresso in centesimi) ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame (già espresso in ottantesimi), rapportato a cento. Ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario, per esami e titoli, avente anche il fine del conseguimento dell'idoneità all'insegnamento nella scuola elementare, deve essere valutato il punteggio complessivo, rapportato a cento, relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli e della prova facoltativa di lingua straniera (già espresso su centodieci) ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame (già espresso su ottantotto). Ai candidati che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento a seguito di partecipazione a sessioni riservate di esame, di cui alle OO.MM. nn. 153/1999, 33/2000, 1/2001, deve essere valutato il punteggio complessivo in centesimi, relativo all'inserimento nell'elenco degli abilitati. (2) Omessa (art.1, comma 3, del decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004). (3) Non si valutano i servizi per i quali non siano stati versati i contributi secondo la normativa vigente. (4) Il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per insegnamenti curricolari della scuola statale. Il servizio prestato nelle scuole non statali, dichiarate formalmente scuole paritarie (legge n. 62 del 10 marzo 2000, a decorrere dal 1° settembre 2000, è valutato per intero. (5) Le idoneità e abilitazioni per la scuola materna, elementare e per i convitti non sono valutabili per le graduatorie nelle scuole secondarie e viceversa. Non sono valutati i titoli di abilitazione e di idoneità conseguiti in violazione delle disposizioni contenute nelle OO.MM. nn. 153/1999, 33/2000 e 1/2001. (6) La valutazione di cui al punto C - 3) è alternativa alla valutazione dello stesso titolo di cui al punto A - 2). (7) La valutazione di cui ai punti C - 4), C - 5) e C - 6) è alternativa alla valutazione dello stesso titolo al punto C - 1). |