Integrazione e aggiornamento delle graduatorie
permanenti per il personale docente ed educativo - AA.SS. 2004/2005 e 2005/2006
Visto il decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 3 maggio 1999
n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico
e in particolare gli articoli 1, 2, 4, 6 e 11 comma 9;
Visto il regolamento recante norme sulle modalità
di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli
articoli 1, 2, 6 e 11 comma 9 della legge 3 maggio
1999, n. 124, adottato con decreto ministeriale
n. 123 del 27 marzo 2000, registrato alla Corte dei Conti il 4 maggio
2000;
Visto in particolare l'art. 14, comma 1 del predetto
Regolamento che rimette ad un apposito decreto ministeriale la definizione
delle modalità e dei termini per la presentazione delle domande
di inclusione nelle graduatorie permanenti, di aggiornamento del punteggio
relativo ai nuovi titoli acquisiti e di trasferimento in altra provincia;
Visto il regolamento recante norme sulle modalità
di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo adottato
con D.M. 25 maggio 2000, n. 201, registrato
alla Corte dei Conti il 14 luglio 2000;
Visto il decreto direttoriale 17 aprile 2003, concernente
modalità e termini per la presentazione delle domande di integrazione
e aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo
per l'a.s. 2003/2004;
Considerato che la normativa comunitaria, di cui
alla direttiva 89/48 CEE e 92/51 CEE, prevede il reciproco riconoscimento
delle abilitazioni all'esercizio della professione di docente da parte
di ciascuno degli Stati membri dell'Unione Europea;
Visto il decreto legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito
dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306 recante disposizioni urgenti per l'avvio
dell'anno scolastico 2000/2001;
Visto il decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito
dalla legge 20 agosto 2001, n. 333;
Visto il decreto legge 25 settembre 2002, n. 212,
convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, e, in particolare l'art.
6;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante delega
al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale;
Visto il decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004;
Vista la tabella di valutazione dei titoli approvata
con D.M. n. 11 del 12 febbraio 2002, che resta valida per la 1ª e
la 2ª fascia delle graduatorie permanenti, salvo il divieto, previsto
dall'articolo 1, comma 3, del citato decreto legge di utilizzare quale
titolo di accesso l'abilitazione conseguita presso le Scuole di specializzazione
all'insegnamento secondario (Ssis);
Vista la tabella di valutazione dei titoli facente
parte integrante del citato decreto legge;
Art. 2 - Norme specifiche per coloro che sono
già inseriti nella I e II fascia della graduatoria permanente
1. A norma dell'art. 1, comma 3, del citato decreto
legge, l'abilitazione conseguita presso le Scuole di specializzazione all'insegnamento
secondario (Ssis) non costituisce più titolo d'accesso per la 1ª
e 2ª fascia delle graduatorie permanenti. Il candidato che abbia utilizzato
il titolo in questione quale titolo d'accesso deve provvedere a sostituirlo
con altro titolo abilitante compilando l'apposita sezione del modello 1
di domanda che fa parte integrante del presente decreto. In caso di mancato
adempimento, il candidato interessato sarà invitato a regolarizzare
la propria posizione entro un breve termine fissato dal competente Centro
servizi amministrativi.
Art. 3 - Rideterminazione e aggiornamento del
punteggio per coloro che sono già inseriti nella 3ª fascia
della graduatoria permanente
1. A norma dell'art. 1 del citato decreto legge
e della tabella annessa (All. 2), in taluni casi, i punteggi con i quali
i candidati sono inclusi in graduatoria vanno rivisti secondo i criteri
e le modalità indicati nei successivi commi del presente articolo.
2. Il punteggio, già conseguito dai candidati
in graduatoria relativo al titolo d'accesso, ad eccezione di quello concernente
l'abilitazione conseguita presso le Scuole di specializzazione all'insegnamento
secondario (Ssis) e presso le scuole quadriennali di Didattica della musica,
è rideterminato automaticamente dal Sistema informativo.
3. Ai sensi della lettera A, punto A.4 della tabella
di valutazione (All. 2), nel caso di più abilitazioni, conseguite
a seguito di frequenza di un corso Ssis o di Didattica della musica, utilizzate
come titoli di accesso, l'intero punteggio pari a 30 punti spetta per una
sola delle abilitazioni conseguite, a scelta dell'interessato. Sugli aspiranti,
pertanto, grava l'onere di fornire le informazioni relative al titolo di
accesso compilando l'apposita sezione F del modello 1 di domanda. In caso
di inadempimento gli interessati saranno invitati a regolarizzare la propria
posizione entro un breve termine fissato dal competente Centro servizi
amministrativi.
4. A norma della lettera b) del punto B.3, relativa
ai servizi d'insegnamento della tabella di valutazione dei titoli (All.
2), il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti
o in più classi di concorso è valutato nell'ambito della
3ª fascia delle graduatorie permanenti per una sola graduatoria a
scelta dell'interessato. Pertanto, tutti i candidati presenti in più
graduatorie devono dichiarare di avere o non avere prestato contemporaneamente
servizio in più insegnamenti o in più classi di concorso.
In caso di dichiarazione affermativa, il candidato deve indicare nell'apposita
sezione del modello di domanda sia le graduatorie in cui siano stati valutati
servizi prestati contemporaneamente ad altri, sia le graduatorie non interessate
dai servizi contemporanei. Per le graduatorie in cui sono stati valutati
servizi contemporanei, il candidato deve rendere ex novo la dichiarazione
relativa ai titoli di servizio. In caso di inadempimento gli interessati
saranno invitati a regolarizzare la propria posizione entro un breve termine
fissato dal competente Centro servizi amministrativi.
5. Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi
assimilati per legge sono valutati a norma della lettera f) del punto B.3,
della tabella di valutazione dei titoli (All. 2), purché svolto
dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'ammissione alla
procedura abilitante o di idoneità utile per l'inserimento nella
relativa graduatoria permanente. Per la valutazione di tale servizio i
candidati interessati devono compilare l'apposita sezione G del modello
1 di domanda.
6. Il servizio prestato nelle scuole elementari
di montagna di cui alla legge 1 marzo 1957, n. 90 e in quelle di ogni ordine
e grado nelle isole minori è valutato in misura doppia. I candidati
che abbiano prestato servizi della tipologia citata entro il 17 maggio
2003 e che intendano beneficiare di detta supervalutazione devono dichiarare
ex novo, per ciascuna delle graduatorie interessate, tutti i titoli di
servizio, utilizzando l'apposita sezione G del modello 1 di domanda.
7. A norma della lettera c) del punto B.3, servizi
d'insegnamento della tabella di valutazione dei titoli (All. 2), il servizio
svolto nelle attività di sostegno nell'ambito dell'istruzione secondaria
di II grado, se prestato con il possesso del prescritto titolo di specializzazione,
è valutato, a scelta del candidato, in una delle classi di concorso
comprese nell'area disciplinare, mentre se è stato prestato senza
il prescritto titolo di specializzazione, deve essere ascritto unicamente
alla graduatoria relativa alla classe di concorso da cui l'interessato
è stato tratto per la nomina. Analogamente, il servizio prestato
su posti di sostegno nella scuola media può essere valutato per
una qualsiasi delle classi di concorso di tale grado di scuola per chi
è in possesso del prescritto titolo di specializzazione, in assenza
del quale detto servizio va riferito alla classe di concorso per la quale
si è ottenuta la nomina.
8. A norma della lettera C) della tabella di valutazione
dei titoli (All. 2) sono stabiliti nuovi criteri e punteggi per la categoria
di titoli valutabili. Pertanto, detti titoli devono essere dichiarati ex
novo da tutti gli aspiranti, utilizzando l'apposita sezione F2 del modello
1 di domanda. In caso di inadempimento gli interessati saranno invitati
a regolarizzare la propria posizione entro un breve termine fissato dal
competente Centro servizi amministrativi.
Art. 4 - Nuovi inserimenti nella 3ª fascia
delle graduatorie permanenti
1. Possono presentare domanda di inserimento nella
3ª fascia delle graduatorie permanenti di una sola provincia, secondo
i termini e le modalità indicati all'art. 11, gli aspiranti che
alla data di scadenza per la presentazione delle domande siano in possesso
di uno dei titoli di seguito indicati per la medesima classe di concorso
o il medesimo posto:
a) idoneità o abilitazione all'insegnamento
conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre e posti per
titoli ed esami;
b) idoneità conseguita a seguito del superamento
del concorso per titoli ed esami a posti di personale educativo nelle istituzioni
educative;
c) abilitazione all'insegnamento conseguita presso
le Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (Ssis);
d) idoneità o abilitazione all'insegnamento
conseguite in uno degli Stati dell'Unione Europea e riconosciute con provvedimento
ministeriale, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 CEE e 92/51 CEE,
recepite nei decreti legislativi n. 115 del 27/1/1992 e n. 319 del 2/5/1994;
e) diploma di Didattica della musica avente valore
abilitante (art. 6, decreto legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito
dalla legge 22 novembre 2002, n. 268);
f) laurea in Scienze della formazione primaria avente
valore abilitante (art. 5, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53).
2. Dovrà essere disposta iscrizione con riserva
nei confronti di coloro che abbiano pendente ricorso giurisdizionale avverso
l'esclusione da procedura concorsuale per esami e titoli ovvero ai soli
fini del conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità.
3. Gli aspiranti vengono iscritti nella III fascia
delle graduatorie permanenti con il punteggio loro spettante in base ai
titoli posseduti, conseguiti entro la data di scadenza del termine di presentazione
delle domande, da valutare secondo la tabella annessa al citato decreto
legge (All. 2).
4. Per la scuola secondaria ed artistica le distinte
graduatorie riguarderanno le classi di concorso indicate nelle tabelle
A, C e D annesse al decreto n. 39 del 30 gennaio 1998.
5. L'inserimento può essere chiesto, ai fini
dell'assunzione in ruolo e del conferimento delle supplenze annuali e delle
supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche,
per tutte le graduatorie permanenti per le quali il candidato sia in possesso
dei requisiti di ammissione, in una sola provincia.
Art. 5 - Strumento musicale nella scuola media
- Aggiornamento e trasferimento
1. Il personale docente di Strumento musicale, già
inserito nella 1ª e 2ª fascia delle graduatorie permanenti costituite
in ogni provincia, può chiedere l'aggiornamento del punteggio con
cui è inserito in graduatoria o presentare domanda di trasferimento
nelle graduatorie permanenti di altra provincia chiedendo, contestualmente,
l'aggiornamento del punteggio.
2. Nella fase di aggiornamento delle graduatorie
provinciali permanenti di Strumento musicale nella scuola media, al punteggio
già posseduto dal personale interessato, ivi compreso il personale
che si trasferisce ai sensi del successivo comma 3, si aggiunge quello
relativo ai titoli conseguiti successivamente al 17 maggio 2003 - termine
per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di
integrazione delle graduatorie permanenti indetta ai sensi del D.D. 17
aprile 2003 - e, comunque, entro la data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di aggiornamento. Per il personale docente di strumento musicale
continua ad applicarsi la specifica tabella di valutazione dei titoli di
cui all'allegato 3. I titoli artistico-professionali dovranno essere opportunamente
documentati con la relativa certificazione o attestazione
3. La richiesta di trasferimento da una provincia
comporta automaticamente il trasferimento per tutte le graduatorie in cui
l'aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da
tutte le graduatorie della provincia da cui chiede di essere trasferito.
Il trasferimento nella graduatoria di 1ª fascia di altra provincia
avviene in coda alla stessa. Qualora in occasione dell'aggiornamento delle
graduatorie disposto con il D.D. 12 febbraio 2002 e con il D.D. 17 aprile
2003 si sia già costituita una graduatoria di coda alla 1ª
fascia, il trasferimento avviene nell'ambito di tale graduatoria di coda.
Il
trasferimento nella graduatoria di 2ª fascia
di altra provincia avviene nella fascia di appartenenza, con il punteggio
conseguito nella graduatoria da cui il candidato si trasferisce. A parità
di punteggio, in tutti i casi, e prima ancora dell'applicazione dei titoli
di preferenza di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, precede il candidato
che può
vantare maggiore anzianità di iscrizione
in graduatoria.
4. La valutazione dei titoli e la compilazione delle
graduatorie permanenti, distinte per l'insegnamento di ciascuno strumento,
sono effettuate dalla commissione di cui all'art. 7 del regolamento delle
graduatorie permanenti.
5. Le graduatorie provinciali permanenti di Strumento
musicale nella scuola media sono utilizzabili per le assunzioni in ruolo
su tutti i posti disponibili per gli anni scolastici 2004/2005 e 2005/2006.
Le predette graduatorie sono utilizzabili, altresì, per il conferimento
delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche.
Art. 6 - Attività didattica di sostegno
1. Gli aspiranti che alla data di scadenza dei termini
per la presentazione delle domande siano forniti dello specifico titolo
di specializzazione di cui all'articolo 325 del D.L.vo 16 aprile 1994,
n. 297, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca
scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto con il Ministro
della Pubblica Istruzione e di cui al D.M. 20 febbraio 2002, possono chiedere
i correlati posti di sostegno ad alunni disabili psico-fisici, della vista,
dell'udito, per tutti gli ordini e gradi di scuole per i quali siano in
possesso di titolo valido per l'insegnamento di materie comuni.
2. Per gli insegnamenti di scuola materna e di scuola
elementare sono predisposti i rispettivi elenchi di sostegno, articolati
in fasce.
3. Per tutti gli insegnamenti della scuola media,
è predisposto un unico elenco relativo al sostegno, articolato in
fasce. In detto elenco ciascun aspirante è incluso in base alla
migliore collocazione di fascia e all'inserimento, nell'ambito di tale
fascia, in una qualsiasi graduatoria permanente di scuola media, col punteggio
correlato a tale graduatoria.
4. In relazione alla specificità dei titoli
valutabili per la graduatoria permanente di Strumento musicale nella scuola
media e alla conseguente disomogeneità dei punteggi conseguiti in
detta graduatoria rispetto a quelli degli aspiranti inseriti nelle altre
graduatorie, anche i docenti di Strumento musicale vengono inclusi nell'elenco
di sostegno, sulla base dei medesimi criteri sopra indicati. Il servizio
prestato su posto di sostegno da candidati tratti dalla graduatoria di
strumento musicale è equiparato all'insegnamento prestato nello
specifico strumento.
5. Per gli insegnamenti di scuola secondaria di
secondo grado sono predisposti elenchi di sostegno, articolati in fasce,
relativamente a ciascuna area disciplinare, secondo la suddivisione prevista
dal D.M. 25 maggio 1995, n. 170; gli aspiranti sono inclusi in ciascun
elenco in base alla migliore collocazione di fascia e all'inserimento,
nell'ambito di tale fascia, in una qualsiasi graduatoria permanente di
scuola secondaria di secondo grado, riferita al medesimo elenco e col punteggio
correlato a tale graduatoria.
6. Gli aspiranti forniti di titolo di specializzazione
monovalente figurano negli elenchi del sostegno con l'indicazione della
loro specializzazione e possono accedere solo a posti di sostegno per alunni
portatori del corrispondente handicap.
Art. 7 - Graduatorie permanenti per le istituzioni
scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti
1. L'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie
permanenti per le istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti
e per sordomuti, sono disposti ai sensi del presente articolo, nonché
secondo i precedenti articoli 1 e 2 per quanto compatibili.
2. Ha titolo a chiedere l'inserimento nelle suddette
graduatorie il personale docente ed educativo in possesso dei seguenti
requisiti:
a) per il personale docente: abilitazione
o idoneità all'insegnamento comune, conseguita a seguito del superamento
dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami, corrispondente alle
discipline impartite negli istituti con particolari finalità;
a/1) per il personale educativo: idoneità
a posto di educatore nelle istituzioni educative, conseguita a seguito
di partecipazione a procedura riservata o concorsuale per esami e titoli;
b) per il personale docente ed educativo:
titolo di specializzazione specifico monovalente o polivalente per l'attività
di sostegno agli alunni portatori di handicap, non vedenti e sordomuti,
previsto dall'art. 325 del decreto legislativo n. 297/1994 citato in premessa,
ovvero previsto dal decreto del Ministro dell'Università e della
Ricerca scientifica e tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto con
il Ministro della Pubblica Istruzione.
3. Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui
alla lett. B della tabella di valutazione dei titoli, sono valutati solo
i servizi prestati, rispettivamente, nelle istituzioni scolastiche ed educative
per non vedenti e sordomuti, corrispondenti al posto di ruolo o classe
di concorso cui si partecipa.
4. La definizione delle graduatorie di cui al presente
articolo viene effettuata direttamente dal Centro per i servizi amministrativi
del capoluogo di ciascuna provincia ove siano presenti istituzioni speciali
di cui al presente articolo, senza l'intervento del Sistema informativo.
Con analoga procedura manuale, vengono costituite
le graduatorie d'istituto di 1ª fascia per le predette istituzioni
speciali secondo le specifiche indicazioni fornite da coloro che hanno
compilato la relativa sezione nel Mod. 3 di cui al successivo art. 9.
La scelta delle istituzioni scolastiche speciali,
nel numero massimo di due, rientra nel limite delle trenta istituzioni
scolastiche della provincia prescelta ai fini del conferimento delle supplenze
temporanee sulla base delle graduatorie di circolo e d'istituto.
5. L'immissione nei ruoli speciali per non vedenti
e per sordomuti obbliga il personale a permanere nell'istituto per almeno
5 anni.
Art. 8 - Utilizzazione delle graduatorie permanenti
1. Le graduatorie permanenti hanno validità
per gli anni scolastici 2004/2005 e 2005/2006 e sono utilizzate per le
assunzioni in ruolo sul 50% dei posti a tal fine annualmente assegnabili
dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie di cui al comma 11
dell'art. 401 del D.L.vo n. 297/1994, sostituito dall'art. 1, comma 5 della
legge n. 124/1999. Le predette graduatorie sono, altresì, utilizzate
per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee
sino al termine delle attività didattiche.
2. Con successivi provvedimenti, saranno dettate
ulteriori disposizioni sulle procedure di assunzione a tempo indeterminato
e determinato.
Art. 9 - Aspiranti inclusi in graduatoria permanente:
scelta della provincia ai fini del conseguimento di rapporti a tempo determinato.
Graduatorie di circolo e d'istituto
1. Il personale incluso nelle graduatorie permanenti
di due province ha titolo a conseguire soltanto in una delle due province
rapporti di impiego a tempo determinato, sia sulla base delle graduatorie
permanenti, sia sulla base delle graduatorie di circolo e d'istituto.
2. Il personale incluso nelle graduatorie permanenti
di una sola provincia ha titolo a conseguire nella medesima provincia rapporti
di impiego a tempo determinato sulla base delle graduatorie permanenti,
mentre per le supplenze temporanee, da attribuirsi sulla base delle graduatorie
di circolo e d'istituto, può scegliere la stessa provincia oppure
una provincia diversa.
3. Ai fini del conferimento delle supplenze temporanee
sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti possono
indicare, secondo le specifiche disposizioni contenute nel regolamento
emanato con D.M. 20 maggio 2000 n. 201 e nel D.M. 4 giugno 2001, n. 103,
fino ad un massimo di 30 istituzioni scolastiche della provincia a tale
scopo prescelta. La scelta delle istituzioni scolastiche speciali per non
vedenti e sordomuti, nel numero massimo di due, rientra nel limite massimo
delle 30 istituzioni scolastiche. L'aspirante a posti di insegnamento di
scuola materna e/o di scuola elementare può indicare fino ad un
massimo di dieci circoli didattici e fino ad un massimo di venti istituti
comprensivi, ovvero fino ad un massimo di trenta istituti comprensivi.
Il personale incluso in graduatoria permanente esprime, definitivamente,
le predette indicazioni di sedi, nei limiti sopra previsti, complessivamente
per tutte le graduatorie di circolo e d'istituto, sia di prima che di seconda
e terza fascia, in cui ha titolo a figurare per gli anni scolastici 2004/2005
e 2005/2006.
4. Il personale che figuri già incluso nelle
graduatorie permanenti per l'a.s. 2003/2004 - sia che richieda o meno ai
fini dell'inclusione in graduatorie permanenti con effetto dall'a.s. 2004/2005,
trasferimento di provincia e/o aggiornamento del punteggio - può
nuovamente esercitare in tutto o in parte le opzioni previste dai precedenti
commi 1, 2 e 3, coerentemente con le scelte operate con riguardo all'inclusione
nelle graduatorie permanenti.
5. Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5,
comma 5, del D.M. n. 201/2000, per gli anni scolastici 2004/2005 e 2005/2006,
le graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia sono integralmente
riformulate.
6. La gestione delle graduatorie di circolo e d'istituto
di 2ª e 3ª fascia per l'anno scolastico 2004/2005 sarà
oggetto di successivo provvedimento.
7. Per il personale già incluso in graduatoria
permanente che non produca alcuna domanda per la variazione della provincia
e/o delle istituzioni scolastiche in cui intende conseguire rapporti di
lavoro a tempo determinato, permangono le medesime opzioni precedentemente
espresse.
Art. 10 - Requisiti generali di ammissione
1. Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati
ai precedenti articoli 4, 6 e 7, debbono possedere alla data di scadenza
dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini
gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione Europea;
2) età non inferiore ad anni 18 e non superiore
ad anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio);
3) godimento dei diritti politici, tenuto anche
conto di quanto disposto dalla legge 18/1/1992, n. 16, recante norme in
materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
4) idoneità fisica all'impiego, tenuto conto
anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992,
che l'Amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria
di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile
per il conferimento dei posti;
5) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo
di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma
4, D.P.R. n. 693/1996).
2. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli
Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.
3. Non possono partecipare alla procedura:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo
politico;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da
un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del
Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, per aver conseguito
l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente
Contratto Collettivo Nazionale del comparto "Scuola" (licenziamento con
preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare
della destituzione;
d) coloro che si trovino in una delle condizioni
ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
e) coloro che siano temporaneamente inabilitati
o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
f) coloro che siano incorsi nella radiazione dall'albo
professionale degli insegnanti;
g) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati
a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
h) gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi
nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea dall'insegnamento,
per tutta la durata di quest'ultima sanzione.
4. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.
Art. 11 - Domande, regolarizzazioni, esclusioni
1. Le domande per il trasferimento di graduatoria,
per l'aggiornamento del punteggio e per l'inclusione nelle graduatorie
dovranno essere presentate al Centro per i servizi amministrativi del capoluogo
della provincia richiesta, con eccezione per le province indicate all'ultimo
comma, utilizzando gli appositi modelli allegati che fanno parte integrante
del presente decreto (modelli 1 e 2), entro il termine perentorio di 30
giorni a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, che sarà
affisso all'albo degli Uffici scolastici regionali, sul sito internet del
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca all'indirizzo
(www.istruzione.it) e sulla rete intranet.
Entro il medesimo termine deve essere presentato
il modello per l'eventuale scelta delle istituzioni scolastiche nelle cui
graduatorie di circolo e d'istituto si chiede l'inclusione (Mod. 3).
2. Nel modello di domanda dovranno essere dichiarati,
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, oltre al possesso del titolo
di abilitazione o idoneità, anche i titoli valutabili, fatta eccezione
per la documentazione dei titoli artistici che devono essere prodotti dai
candidati di Strumento musicale nella scuola media, come indicato al precedente
art. 5. Dovranno essere dichiarati, altresì, gli eventuali titoli
posseduti di idoneità all'insegnamento della lingua straniera e
di specializzazione all'insegnamento a favore degli alunni portatori di
handicap, il diritto alla riserva dei posti (allegato 4) o alla preferenza
(allegato 5) nella graduatoria nel caso di parità di punti, seguendo
lo schema del modello medesimo.
3. La domanda dovrà essere spedita con raccomandata
A/R ovvero presentata a mano, salvo quanto previsto dal successivo articolo
12. Per i candidati che prestano servizio o sono residenti all'estero le
domande dovranno essere presentate tramite la competente Autorità
diplomatica.
4. E' ammessa la regolarizzazione delle domande
presentate in forma incompleta o parziale, nonché le regolarizzazioni,
già previste, delle situazioni di inadempimento alle prescrizioni
contenute agli articoli 2 e 3. In tal caso la competente Autorità
assegna all'aspirante un breve termine perentorio per la regolarizzazione.
5. Non è ammessa:
a) la domanda che sia stata presentata oltre il termine
stabilito dal precedente comma 1;
b) domanda priva della firma del candidato.
6. Sono esclusi dal concorso, pur avendo presentato
la domanda nei termini previsti coloro che non risultino in possesso dei
requisiti prescritti o abbiano violato le disposizioni di cui agli articoli
1, 2 e 3, concernenti l'obbligo di chiedere il trasferimento o l'iscrizione
nelle graduatorie permanenti di una sola provincia, ivi incluse le province
di Bolzano e Trento e della regione Valle d'Aosta.
7. L'esclusione è disposta sulla base delle
dichiarazioni rese dal candidato nella sua domanda ovvero sulla base della
documentazione prodotta ovvero ancora sulla base di accertamenti svolti
dalla competente Autorità scolastica.
8. Per gli aspiranti che intendano produrre domanda
agli Uffici scolastici delle province di Bolzano, Trento e a quello della
regione Valle d'Aosta, vigono le disposizioni adottate dai predetti Uffici
negli specifici ed autonomi provvedimenti in materia.
Art. 12 - Presentazione domande tramite internet
1. Limitatamente ai candidati già iscritti
nelle graduatorie permanenti che chiedono l'aggiornamento e/o il trasferimento
per gli anni scolastici 2004/2005 e 2005/2006, è data la possibilità
di comunicare direttamente al Sistema informativo del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca i dati richiesti nel modello di
domanda (modello 1), tramite apposita funzione che è resa disponibile
sul sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it), alla sezione
"graduatorie permanenti on line", secondo le modalità descritte
nell'apposita guida.
2. Analogamente, tutti i candidati già iscritti
in graduatoria permanente possono comunicare direttamente, tramite il medesimo
Sistema, la scelta delle sedi scolastiche nelle cui graduatorie di circolo
e d'istituto gli stessi intendono figurare per gli anni scolastici 2004/2005
e 2005/2006 (modello 3).
3. Il candidato, completato con esito positivo l'inserimento
dei dati, avrà a disposizione le due seguenti modalità operative
per l'inoltro della domanda al Centro per i servizi amministrativi:
• utilizzo della firma elettronica, disponibile con
la predetta funzione; il candidato potrà firmare singolarmente il
modello 1 e il modello 3 o firmare entrambi i moduli in un'unica soluzione.
All'atto di ciascuna operazione di firma elettronica, il candidato dovrà
inserire uno dei codici di firma preliminarmente richiesti, tramite registrazione
al sito internet di Poste italiane (www.poste.it), ed attivati, previa
identificazione tramite documento di riconoscimento valido, presso un Ufficio
postale abilitato. Le istruzioni operative per la richiesta e l'utilizzo
della firma elettronica sono rese disponibili sui siti internet del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e di Poste italiane.
L'operazione di firma elettronica consente la trasmissione automatica della
domanda del candidato al Sistema informativo del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca. Pertanto, in tal caso il candidato
non deve stampare il modello compilato e non lo deve spedire o consegnare
a mano;
• produzione, tramite la predetta funzione, della
stampa che, per la presentazione del modello 1, riporterà come intestazione
"modello 1 - inserito tramite www.istruzione.it" e, per la presentazione
del modello 3, riporterà come intestazione "modello 3 - inserito
tramite www.istruzione.it". Il candidato dovrà, quindi, come indispensabile
convalida dell'operazione, con le modalità ed i termini di cui al
precedente art. 10, spedire o consegnare a mano il modello stampato e sottoscritto
che attesti l'utilizzo della presente modalità trasmissiva. In caso
di difformità tra le informazioni registrate dal Sistema informativo
e quelle contenute nel modulo stampato e sottoscritto, valgono queste ultime.
4. Il candidato che si avvarrà della modalità di trasmissione internet, potrà inserire direttamente i dati richiesti nel modello 1 e/o quelli richiesti nel modello 3 a partire dal 22 aprile 2004 ed entro i 30 giorni successivi all'emanazione del presente decreto.
Art. 13 - Pubblicazione graduatorie, reclami e
ricorsi
1. I dirigenti territorialmente competenti pubblicheranno
all'albo dell'Ufficio le graduatorie permanenti provvisorie integrate ed
aggiornate secondo le disposizioni del presente decreto.
Gli interessati saranno graduati con il punteggio
complessivo con accanto le eventuali annotazioni relative al diritto alla
riserva di posti o alle preferenze a parità di punteggio. Saranno
indicati, altresì, il possesso dell'idoneità all'insegnamento
della lingua straniera nella scuola elementare, del titolo di specializzazione
all'insegnamento su posto di sostegno o all'insegnamento secondo indirizzi
didattici differenziati.
Ai fini dell'attività su posto di sostegno
agli alunni portatori di handicap, sono predisposti appositi elenchi secondo
i criteri indicati al precedente art. 6.
Per l'insegnamento della lingua straniera nella
scuola elementare sono predisposti distinti elenchi, articolati in fasce,
uno per ciascuna lingua straniera (francese, inglese, spagnolo e tedesco),
in cui vengono inseriti, sulla base del punteggio conseguito in graduatoria
permanente, i candidati in possesso della specifica idoneità all'insegnamento
della lingua straniera.
2. Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle predette
graduatorie provvisorie può essere presentato reclamo da parte dei
candidati e l'Amministrazione può procedere, anche in autotutela,
alle correzioni necessarie.
3. Ultimate le operazioni di propria competenza,
i dirigenti territorialmente competenti pubblicheranno le graduatorie definitive.
4. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso,
per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al Tar,
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo. Analogo rimedio è
esperibile avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità
della domanda ovvero l'esclusione dalle procedure.
5. I concorrenti che abbiano presentato ricorso
avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda
di partecipazione ovvero l'esclusione dalla procedura e i candidati di
cui all'art. 3, comma 4, nelle more della definizione del ricorso stesso,
sono ammessi condizionatamente all'esito della procedura e vengono iscritti
con riserva nella graduatoria.
6. L'iscrizione con riserva nella graduatoria non
consente al ricorrente di ottenere la proposta di contratto a tempo indeterminato
o determinato.
Art. 14 - Trattamento dei dati personali
1. L'Amministrazione scolastica, con riferimento
al "Codice in materia di protezione dei dati personali", di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si impegna ad utilizzare i dati personali
forniti dall'aspirante solo per fini istituzionali e per l'espletamento
delle procedure previste dal presente decreto.
Art. 15 - Disposizioni particolari per scuole
ed istituti con lingua di insegnamento slovena di Trieste e Gorizia
1. Ai sensi dell'art. 425 e seguenti del decreto
legislativo n. 297/1994, il competente Ufficio scolastico regionale del
Friuli-Venezia Giulia provvederà ad emanare tempestivamente apposito
decreto per la definizione dei tempi e modalità per la presentazione
delle domande per il personale interessato delle scuole e istituti statali
con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste e Gorizia.
2. Il provvedimento di cui al precedente comma sarà
emanato tenendo conto delle disposizioni generali dettate con il presente
decreto, nonché delle disposizioni particolari previste dagli artt.
425 e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994.
Art. 16 - Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dal presente decreto
valgono le disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999 n. 124, nel
regolamento delle graduatorie permanenti, adottato con decreto ministeriale
n. 123 del 27 marzo 2000, nel regolamento recante norme sulle modalità
di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo adottato
con D.M. 25 maggio 2000, n. 201, nel decreto legge 3 luglio 2001, n. 255,
convertito dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 e nel decreto legge n. 97
del 7 aprile 2004.
Roma, 21 aprile 2004