(Articolo
1, comma 1, decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004)
TABELLA
DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA RIDETERMINAZIONE DELL’ULTIMO SCAGLIONE
DELLE GRADUATORIE PERMANENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 401 DEL TESTO UNICO DELLE
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, RELATIVE ALLE
SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE
1994, N.297, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
per
il punteggio minimo richiesto per il superamento
del
concorso o esame, fino a 59punti 4
per
il punteggio da 60 a 65punti 5
per
il punteggio da 66 a 70punti 6
per
il punteggio da 71 a 75punti 7
per
il punteggio da 76 a 80punti 8
per
il punteggio da 81 a 85punti 9
per
il punteggio da 86 a 90punti 10
per
il punteggio da 91 a 95 punti
11
per
il punteggio da 96 a 100punti 12
A.2)
Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al punto A.1:
a)si
valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione o di
idoneità o un solo titolo con valore abilitante;
b)le
votazioni conseguite in concorsi o esami abilitanti o di idoneità,
in cui il punteggio massimo sia superiore o inferiore a 100 sono rapportate
a 100;
c)le
eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore
se pari o superiori a 0,50 e per difetto al voto inferiore se inferiori
a 0,50;
d)ai
candidati che abbiano superato un concorso ordinario per esami e titoli
per l’insegnamento nella scuola secondaria e materna si valuta il punteggio
complessivo relativo all’inserimento nella graduatoria generale di merito,
comprensivo anche dei titoli, espresso in centesimi, ovvero, se più
favorevole, il punteggio relativo alle sole prove d’esame, espresso in
ottantesimi, rapportato a cento;
e)ai
candidati che abbiano superato un concorso ordinario per esami e titoli
per l’insegnamento nella scuola elementare si valuta il punteggio complessivo
relativo all’inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo
anche dei titoli e della prova facoltativa di lingua straniera, espresso
su centodieci, ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante
per le sole prove d’esame espresso su ottantotto; tale punteggio complessivo
è sempre rapportato a cento;
f)ai
candidati che abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento a seguito
di partecipazione alle sessioni riservate di esame, di cui alle ordinanze
ministeriali n. 153 del 15 giugno 1999, pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana n. 57, IV Serie speciale, del 20 luglio 1999,
n. 33 del 7 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana n. 24, IV Serie speciale del 28 marzo 2000 e n. 1 del 2 gennaio
2001,pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana, IV Serie speciale n. 15 del 20 febbraio 2001,
deve essere valutato il punteggio complessivo, espresso in centesimi, relativo
all’inserimento nell’elenco degli abilitati.
A.3)
Per i titoli professionali conseguiti in uno dei Paesi dell’Unione europea,
riconosciuti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 CEE del Consiglio, del
21 dicembre 1988, e 92/51 CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992 sono attribuiti
punti 8.
A.4) Per l’abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario (SSIS) a seguito di un corso di durata biennale, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per il biennio di durata legale del corso, equiparato a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l’abilitazione; nell’ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l’intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell’interessato; per le altre abilitazioni sono attribuiti punti 6. Per l’abilitazione conseguita presso le scuole quadriennali di didattica della musica, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1), sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per la durata legale del corso, equiparata a servizio specifico, per una delle due classi di insegnamento cui si riferisce l’abilitazione, a scelta dell’interessato. Per l’altra abilitazione sono attribuiti punti 6.
A.5) Per le abilitazioni o titoli abilitanti all’insegnamento di cui al punto A.1, con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio di cui al punto A.4, sono attribuiti in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, ulteriori punti 6.
B) Servizio di insegnamento o di educatore
B.1)
Per il servizio di insegnamento prestato nelle scuole materne o elementari
o negli istituti di istruzione secondaria o artistica statali, ovvero nelle
scuole paritarie, ivi compreso l’insegnamento prestato su posti di sostegno
per gli alunni portatori di handicap, e per il servizio prestato
dal personale educativo, sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno
16 giorni, punti 2, fino ad un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico.
B.2)
Per il servizio di insegnamento prestato in istituti di istruzione secondaria
legalmente riconosciuti o pareggiati ovvero nelle scuole elementari parificate,
ovvero nelle scuole materne autorizzate, sono attribuiti, per ogni mese
o frazione di almeno 16 giorni, punti 1, fino ad un massimo di punti 6
per ciascun anno scolastico.
B.3)
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi di cui ai precedenti punti B.1 e
B.2:
a)è
valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del
titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all’epoca della nomina
e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l’inserimento
in graduatoria;
b)il
servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più
classi di concorso è valutato per una sola graduatoria a scelta
dell’interessato;
c)il
servizio svolto nelle attività di sostegno, se prestato con il possesso
del prescritto titolo di specializzazione, è valutato in una delle
classi di concorso comprese nell’area disciplinare, a scelta dell’interessato;
d)non
sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di
durata legale dei corsi di specializzazione per l’insegnamento secondario;
e)il
servizio prestato nelle scuole italiane all’estero è equiparato
al corrispondente servizio prestato in Italia;
f)il
servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio
corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato per intero,
se svolto per i medesimi insegnamenti curricolari della scuola statale;
g)il
servizio prestato dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie è
valutato per intero, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge
3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto
2001, n. 333.
h)
il servizio prestato nelle scuole elementari di montagna, di cui alla legge
1º marzo 1957, n. 90, e in quelle nelle isole minori è valutato
in misura doppia;
i)
per il servizio militare ed i servizi sostitutivi assimilati per legge
sono attribuiti, per ogni mese o frazione di almeno sedici giorni, punti
0,50, fin o ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico. Il servizio
è valutato per una sola graduatoria permanente a scelta dell’interessato,
purché prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido
per l’accesso alla procedura abilitante o di idoneità relativa alla
medesima graduatoria. Il servizio militare è interamente computato
con iscrizione dei relativi periodi di prestazione ai corrispondenti anni
scolastici.
C.2)
Per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno
accesso alla graduatoria, fatto salvo quanto previsto ai punti C.7, C.8
e C.9, sono attribuiti punti 3.
C.3)
Per ogni abilitazione o idoneità all’insegnamento posseduta in aggiunta
al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi del punto A, sono attribuiti
punti 1.
C.4)
Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al punto C.3:
a)nel
caso di abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi affini
con un unico esame, il punteggio è attribuito per una sola abilitazione;
b)le
idoneità e le abilitazioni per la scuola materna, elementare e per
gli istituti educativi non sono valutabili per le graduatorie relative
alle scuole secondarie e viceversa;
c)non
sono valutati i titoli di abilitazione e di idoneità conseguiti
in violazione delle disposizioni contenute nelle citate ordinanze ministeriali
n. 153 del 1999, n. 33 del 2000 e n. 1 del 2001.
C.5)
Per ogni titolo professionale conseguito in uno dei Paesi dell’Unione europea,
riconosciuto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca ai sensi delle citate direttive comunitarie n. 89/48 CEE e n. 92/51
CEE, e posseduto in aggiunta al titolo di accesso valutato ai sensi della
lettera A, sono attribuiti punti 1.
C.6) Per il dottorato di ricerca sono attribuiti punti 12 al conseguimento del titolo.
C.7)
Limitatamente alla graduatoria relativa all’accesso ai ruoli del personale
docente della scuola elementare, per le lauree in lingue straniere, di
cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39, previste per le classi
di concorso 45/A e 46/A, conseguite con il superamento di almeno due esami
in una delle lingue straniere previste dal decreto del Ministro della pubblica
istruzione 28 giugno 1991, e per la laurea in scienze della formazione
primaria, indirizzo per la scuola elementare, per ogni titolo sono attribuiti
punti 6.
C.8)
Limitatamente alla graduatoria relativa all’accesso ai ruoli del personale
docente della scuola materna, per la laurea in scienze della formazione
primaria, indirizzo per la scuola materna, sono attribuiti punti 6.
C.9)
Limitatamente alla graduatoria relativa all’accesso ai ruoli del personale
educativo, per la laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo
per la scuola elementare, sono attribuiti punti 6.
C.10)
La valutazione della laurea in scienze della formazione primaria prevista
ai punti C.7, C.8 e C.9 è alternativa alla valutazione dello stesso
titolo ai sensi della lettera A, punto A.5.
C.11)
Per ogni diploma di specializzazione o master universitario o corso
di perfezionamento universitario di durata almeno annuale, con esame finale,
coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti
punti 3.