Decreto dirigenziale del 2 febbraio 2004

Indizione concorsi riservati, per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione

IL DIRETTORE GENERALE


Visto il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché le relative norme di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto l'art. 48 del Trattato 25 marzo 1957 istitutivo della Cee ed il regolamento approvato con D.P.R. 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni Pubbliche;
Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, concernente "Esecuzione dell'Intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza Episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche", ed in particolare il punto 4 concernente "Profili della qualificazione professionale degli insegnanti di religione", così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive integrazioni e modifiche, recante misure sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, modificata dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, in particolare l'art. 22, comma 1;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, concernente disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito dalla legge 20 agosto 2001, n. 333;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, concernente norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, in particolare l'art. 5;
Visto l'Accordo per la disciplina sperimentale di conciliazione e arbitrato per il personale del comparto Scuola, sottoscritto il 18 ottobre 2001;
Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto "Scuola";
Considerato che per il triennio scolastico 2004/2005 - 2005/2006 - 2006/2007 è stata accertata la previsione di effettiva disponibilità di posti, ai sensi dell'art. 399, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Considerata la necessità e l'urgenza di indire le relative procedure concorsuali;
Sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione che ha espresso il proprio motivato parere nell'adunanza del 17/12/2003;
Ritenuto di dover condividere le indicazioni fornite nel predetto parere, con eccezione della preclusione formulata in premessa del parere stesso per quanto concerne l'ammissione al concorso di docenti non in possesso del requisito del quadriennio di servizio prestato con il possesso del prescritto titolo di qualificazione professionale e di quella formulata in relazione ad una diversa ripartizione del punteggio tra titoli di servizio e di qualificazione professionale;
Considerato che la suddetta deroga, prevista all'art. 2, punto B/4, è motivata con l'equiparazione al requisito, previsto per legge, di un servizio di insegnamento qualificato e protratto nel tempo, peraltro, autorizzato dalla competente Autorità ecclesiastica, cui compete in via autonoma ed esclusiva, ai sensi delle norme concordatarie di rilevanza costituzionale, il rilascio dei titoli di qualificazione professionale per l'accesso all'insegnamento;
Considerato che, per quanto concerne la richiesta di una diversa ripartizione del punteggio tra titoli, motivata dal Cnpi per conseguire una migliore valutazione della professionalità acquisita in servizio, l'obiettivo si raggiunge ugualmente attraverso la valutabilità dei 4 anni di servizio richiesti per l'accesso al concorso e con una contenuta riduzione del punteggio da attribuire ai titoli di qualificazione professionale;
Fornita la prescritta informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi del vigente C.C.N.L. del comparto "Scuola";

DECRETA


Art. 1 - Indizione e organizzazione dei concorsi
1. Sono indetti due distinti concorsi riservati, per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna Diocesi, l'uno nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare, l'altro nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
2. Le procedure dei concorsi sono curate dall'Ufficio scolastico della regione in cui è situata la sede di titolarità dell'ordinario della Diocesi.
3. Qualora il territorio di competenza di una Diocesi si trovi anche in altra/e regione/i rispetto a quella in cui è situata la sede di titolarità dell'ordinario della stessa Diocesi, la competenza all'organizzazione del concorso per i posti delle scuole comprese in detto territorio è attribuita all'Ufficio scolastico regionale nel cui ambito territoriale di competenza è situata la sede diocesana.
4. I concorsi sono indetti per la copertura dei posti che risultino vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno degli anni scolastici 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007, determinati a norma dell'art. 2 della legge 18 luglio 2003, n. 186.
5. Il numero dei posti vacanti e disponibili sarà precisato, per ciascun anno scolastico, con decreto del Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente, da pubblicare all'albo dell'Ufficio stesso.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 3, la competenza alla determinazione dei posti è attribuita all'Ufficio scolastico regionale nel cui ambito territoriale rientrano le istituzioni scolastiche interessate, su indicazione dell'ordinario diocesano.
7. Qualora in ragione dell'esiguo numero dei candidati, si renda necessario contenere gli oneri relativi al funzionamento delle commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando l'Ufficio scolastico regionale che deve curare l'espletamento dei concorsi così accorpati. In occasione della pubblicazione del calendario di svolgimento delle prove scritte, i candidati saranno avvertiti della sede unificata in cui saranno effettuate le prove concorsuali.
8. L'indizione del concorso non riguarda i posti d'insegnamento della religione cattolica nelle province di Trento e Bolzano e della regione Valle d'Aosta, per i quali sono previste, ai sensi della vigente normativa, autonome procedure di reclutamento del personale docente.

Art. 2 - Requisiti specifici di ammissione
1. L'ammissione ai concorsi è riservata agli insegnanti in possesso del riconoscimento di idoneità, di cui al numero 5, lettera a) del Protocollo addizionale all'Accordo citato in premessa, valevole sia per la Diocesi cui partecipano sia per uno dei tipi di scuola cui ciascun concorso si riferisce, i quali siano in possesso dei requisiti o si trovino nelle condizioni personali indicati al successivo comma 2 e che abbiano prestato continuativamente servizio d'insegnamento della religione cattolica, per almeno quattro anni scolastici nelle scuole statali o paritarie dall'anno scolastico 1993/1994 all'anno scolastico 2002/2003, con il possesso dei prescritti titoli, salvo quanto previsto per la categoria di insegnanti di cui alla lettera B, punto 4, del successivo comma 2. Il servizio è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni oppure se sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. Il servizio è utile anche se prestato in ordini e gradi scolastici diversi purché con il possesso dei titoli o in condizione personale prescritti e per un orario mediamente non inferiore, nel quadriennio continuativo, alla metà di quello d'obbligo. Il servizio prestato nelle scuole paritarie è valido a partire dal 1° settembre 2000.
2. A - Per il concorso a posti d'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare è richiesto, inoltre, il possesso di almeno uno dei requisiti sottoindicati ai punti A/1, A/2 e A/3 o la posizione personale di cui ai punti A/4 o A/5:

A/1 - diploma di scuola magistrale
I candidati che partecipano con il possesso del diploma di scuola magistrale saranno sottoposti a uno specifico accertamento e potranno conseguire contratti a tempo indeterminato solo nella scuola dell'infanzia;
A/2 - diploma di istituto magistrale o titolo di studio appositamente riconosciuto equivalente a seguito dell'attuazione di progetti di sperimentazione autorizzati ai sensi dell'art. 278 del D.L.vo n. 297/1994;
A/3 - altro diploma di scuola secondaria superiore, congiunto a diploma rilasciato da un istituto di Scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale italiana o a diploma accademico di Magistero in scienze religiose rilasciato da un istituto di Scienze religiose approvato dalla Santa Sede o ad altro titolo ecclesiastico di livello superiore, tra quelli di cui al D.M. 15 luglio 1987;
A/4 - sacerdote o diacono, oppure religioso/a in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del Codice di diritto canonico e attestata dall'ordinario diocesano;
A/5 - insegnante di religione cattolica incaricato di sostituire nell'insegnamento della religione cattolica l'insegnante di classe nella scuola elementare, che con l'anno scolastico 1985/1986 abbia cinque anni di servizio anche non continuativi o ad orario parziale. Il servizio corrispondente ai cinque anni di servizio citati non è valutabile.

B - Per il concorso a posti d'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado è richiesto, inoltre, il possesso di almeno uno dei requisiti sottoindicati ai punti B/1, B/2, B/3 e B/4 o la posizione personale di cui al punto B/5:

B/1 - titolo accademico (dottorato o licenza o baccalaureato) in Teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche previste dal D.M. 15/7/1987, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;
B/2 - attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un Seminario maggiore;
B/3 - diploma accademico di Magistero in Scienze religiose, rilasciato da un istituto di Scienze religiose approvato dalla Santa Sede;
B/4 - diploma di laurea valido nell'ordinamento scolastico italiano, unitamente ad un diploma rilasciato da un istituto di Scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale italiana. E' consentito che il diploma di Scienze religiose sia stato conseguito anche successivamente alla prestazione del servizio, alle condizioni previste dalla delibera della 50ª Assemblea Generale della Conferenza Episcopale italiana (18-21 novembre 2002). In tal caso il requisito di servizio per l'accesso al concorso si eleva per detti concorrenti a dieci anni prestati alle stesse condizioni stabilite al precedente comma 1, di cui almeno quattro continuativi. Il servizio corrispondente ai dieci anni considerati quale titolo di accesso non è valutabile;
B/5 - insegnante di religione cattolica nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado, che con l'anno scolastico 1985/1986 abbia cinque anni di servizio anche non continuativi o ad orario parziale. Il servizio corrispondente ai cinque anni di servizio citati non è valutabile.

Art. 3 - Requisiti generali di ammissione ai concorsi
1. I candidati che partecipano ai concorsi debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio);
c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18/1/1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
d) idoneità fisica all'esercizio dell'insegnamento, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'Amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;
e) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R. n. 693/1996).

2. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre possedere i seguenti requisiti:

a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

3. Non possono partecipare ai concorsi:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale del comparto "Scuola" (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso);
d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
e) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
f) coloro che siano incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;
g) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
h) gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata di quest'ultima sanzione.

4. Tutti i candidati sono ammessi ai concorsi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. Il Direttore generale del competente Ufficio scolastico regionale può disporre, con atto motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

Art. 4 - Domanda di ammissione e titoli
1. Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta semplice, utilizzando l'apposito modello allegato al presente decreto (Allegato 1), datate e sottoscritte dai candidati, devono essere indirizzate all'Ufficio scolastico regionale nel cui ambito territoriale è situata la sede dell'ordinario diocesano che ha rilasciato il riconoscimento di idoneità richiesto al precedente art. 1, comma 1 e devono indicare la Diocesi e il/i concorso/i per i quali si concorre. La/e domanda/e può/possono essere presentata/e per i posti di una sola Diocesi e solo per il concorso che comprende il tipo di scuola di cui si possiede la relativa idoneità. La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione.
2. I candidati, inoltre, devono dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità ed a pena di esclusione, fatte salve le prescrizioni di cui all'articolo 5:

a) il cognome e il nome (le donne coniugate indicheranno solo il cognome di nascita);
b) la data e il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate o carichi penali pendenti; la dichiarazione può essere omessa in caso negativo;
f) il possesso dei requisiti e dei titoli prescritti per l'ammissione, indicati nell'articolo 2, compreso il possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano;
g) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni ed eventualmente le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, ivi compresi i provvedimenti di dispensa dal servizio per inidoneità fisica all'impiego;
h) gli eventuali provvedimenti disciplinari di esclusione dall'insegnamento, definitiva o temporanea, subìti;
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, se uomini;
l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d) del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

3. Nella domanda di ammissione i candidati devono, altresì, dichiarare:

a) il proprio codice fiscale;
b) l'eventuale possesso di titoli che, a norma delle vigenti disposizioni, diano diritto alla riserva dei posti (allegato 2) o alla preferenza (allegato 3) nella graduatoria nel caso di parità di punti.

4. Nel modello di domanda dovranno essere dichiarati analiticamente, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, oltre ai titoli che danno accesso al concorso, anche i titoli valutabili.
5. Non saranno presi in considerazione titoli valutabili conseguiti dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, nonché i titoli che, pur conseguiti nel termine di scadenza di presentazione della domanda, non siano stati dichiarati ed elencati nella domanda di partecipazione.
6. Il candidato ha l'onere di indicare l'esatto recapito; ogni variazione di recapito deve essere comunicata mediante lettera raccomandata direttamente all'Ufficio scolastico regionale incaricato di curare la procedura concorsuale alla quale il candidato ha chiesto di partecipare. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Art. 5 - Modalità e termini per la presentazione della domanda - Regolarizzazioni - Esclusioni
1. La domanda di ammissione ai concorsi deve essere presentata all'Ufficio scolastico regionale cui è affidato l'incarico di curare lo svolgimento della procedura concorsuale per la quale si concorre, entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta emanazione del presente decreto, che sarà affisso all'albo degli Uffici scolastici regionali e pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, all'indirizzo www.istruzione.it, sezione reclutamento, e sulla rete intranet.
2. La domanda di ammissione dovrà essere spedita con R/R ovvero presentata a mano. Per i candidati che prestano servizio o sono residenti all'estero le domande dovranno essere presentate tramite la competente Autorità consolare.
3. La domanda spedita a mezzo raccomandata si considera prodotta in tempo utile se presentata all'Ufficio postale entro i termini di scadenza sopraindicati: a tale fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante. Nel caso di consegna a mano, l'interessato ha diritto al rilascio della ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione.
4. E' ammessa la regolarizzazione della domanda presentata in forma incompleta o parziale. In tal caso il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente assegna all'aspirante un breve termine perentorio per la regolarizzazione. In mancanza dell'adempimento richiesto si procederà all'esclusione dell'aspirante dal concorso.
5. E' motivo di esclusione:

a) la presentazione della domanda oltre il termine stabilito dal precedente comma 1;
b) la presentazione della domanda priva della firma del candidato.

6. Sono esclusi dal concorso, pur avendo presentato la domanda nei termini previsti, coloro che non risultino in possesso dei requisiti prescritti, ivi compreso il riconoscimento di idoneità di cui al precedente articolo 2, comma 1, specifico per uno dei due tipi di scuola cui il concorso si riferisce o che si trovino nelle condizioni ostative di cui al precedente art. 3.
7. Il competente Direttore generale può disporre in ogni momento, fino all'approvazione delle graduatorie, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti.
8. Qualora i motivi che determinano l'esclusione ai sensi del presente articolo siano accertati dopo l'espletamento del concorso, il competente Direttore generale dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione al concorso.
9. Parimenti sarà disposta la decadenza dei candidati di cui eventualmente risulti non veritiera una delle dichiarazioni di cui all'art. 4.

Art. 6 - Commissioni giudicatrici - Adempimenti
1. Il presidente e i componenti la commissione giudicatrice dei due concorsi sono nominati dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, cui è affidato dal precedente art. 1, comma 2 il compito di curare lo svolgimento dei concorsi, a seguito di sorteggio effettuato tra i nominativi del personale disponibile ad assumere l'incarico, in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 2, con precedenza tra il personale in quiescenza e quello che rinuncia all'esonero dagli obblighi di servizio. Ulteriore precedenza è prevista a favore di coloro che abbiano già svolto la funzione di presidente o componente le commissioni dei concorsi per esami e titoli a posti nella scuola materna o nella scuola elementare o a cattedre nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria.
2. Nell'ambito di ciascuna regione viene nominata un'unica commissione per il concorso a posti nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare. La commissione è composta da un presidente scelto tra professori universitari, ispettori tecnici o dirigenti scolastici e da due insegnanti in servizio da almeno cinque anni con rapporto a tempo indeterminato di cui uno nella scuola materna e l'altro nella scuola elementare. Nell'ambito di ciascuna regione viene nominata, altresì, un'unica commissione per il concorso a posti nella scuola media e per il concorso a posti negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. La commissione è composta da un presidente scelto tra professori universitari, ispettori tecnici o dirigenti scolastici e da due docenti in servizio da almeno cinque anni con rapporto a tempo indeterminato di cui uno nella scuola media e l'altro negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Qualora il numero dei candidati superi le 500 unità si costituiscono, con le stesse modalità, sottocommissioni che saranno coordinate da un docente universitario, da un ispettore tecnico o da un dirigente scolastico.
3. Qualora venga a mancare uno dei componenti, il Direttore generale lo sostituisce, con le medesime modalità, con un altro componente appartenente alla categoria corrispondente, senza ripetere le operazioni di concorso fino ad allora espletate.
4. Non possono essere nominati componenti di commissione coloro che versino in una delle condizioni di incompatibilità richiamate nell'ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione 5 novembre 1994, n. 307. Alla commissione è assegnato un segretario scelto dal competente Direttore generale tra il personale amministrativo in servizio presso l'Ufficio scolastico regionale. I componenti la commissione ed il segretario, prima che essi inizino i lavori del concorso, sono invitati a dichiarare per iscritto di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui alla citata ordinanza ministeriale.
5. Al presidente ed ai membri di commissione che rinunciano all'esonero dagli obblighi di servizio spettano i compensi previsti dall'articolo 404, commi 15 e 16, del decreto legislativo n. 297 del 1994, con le modalità ed alle condizioni ivi previste.
6. Non è consentito ai membri nominati di rinunciare alla nomina, salvo che per gravi e comprovati motivi, da documentarsi adeguatamente al Direttore generale, cui compete provvedere alla nomina in sostituzione. Nel caso vengano addotti, a giustificazione della rinuncia, motivi di famiglia o di salute, il Direttore generale ne valuta la gravità sulla base della documentazione prodotta o che sarà all'uopo richiesta, e segnala il caso all'autorità dalla quale il rinunciatario dipende, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
7. I lavori della commissione sono svolti in maniera continuativa e la collegialità della commissione deve realizzarsi in ogni momento del procedimento concorsuale; non è consentito, pertanto, il frazionamento della commissione né l'esame contemporaneo di più candidati.
8. I processi verbali delle singole sedute delle commissioni giudicatrici debbono essere contestualmente ed analiticamente redatti, in duplice copia, dal segretario della commissione e debbono essere firmati da tutti i tre componenti di ciascuna commissione o sottocommissione.
9. Dai verbali debbono risultare l'osservanza della procedura e delle formalità prescritte nel presente decreto, i criteri seguiti, i voti attribuiti a ciascun candidato nelle singole prove di esame, per ciascuno dei titoli valutabili e complessivamente.
10. Ogni commissario ha diritto di far verbalizzare le proprie eventuali osservazioni sulle operazioni di procedura e sui punti attribuiti ai singoli candidati.
11. Ai verbali è unita la relazione riassuntiva generale sull'andamento del concorso, corredata di eventuali osservazioni.

Art. 7 - Prove d'esame - Ripartizione dei punteggi
1. I concorsi constano di una prova scritta e di un colloquio e vertono sull'unito programma (allegato 4).
2. I candidati che partecipano al concorso per i posti della scuola dell'infanzia con il possesso del solo diploma di scuola magistrale saranno chiamati a trattare nelle prove, oltre ad argomenti di carattere generale comuni a tutti i candidati, argomenti specifici della scuola dell'infanzia.
3. La durata della prova scritta è fissata in due ore.
4. La commissione dispone di cinquanta punti, di cui quindici punti per la prova scritta, quindici punti per la prova orale e venti punti per i titoli.
5. Il voto per ciascuna prova risulta dalla media aritmetica dei voti assegnati da ciascun membro di commissione. Non è consentito ai membri della commissione di astenersi dall'esprimere una valutazione.
6. Superano la prova scritta i candidati che abbiano conseguito una votazione di almeno punti 11 su 15.
7. Superano la prova orale i candidati che abbiano conseguito una votazione di almeno punti 11 su 15.
8. Le date di svolgimento delle prove scritte saranno pubblicate il giorno 16 marzo 2004 all'albo degli Uffici scolastici regionali e di un certo numero di scuole opportunamente scelte, nonché sul sito internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (www.istruzione.it) e sulla rete intranet. Nell'eventualità che venga disposta l'aggregazione territoriale dei concorsi ai sensi del precedente art. 1, comma 7, con il medesimo avviso saranno indicati gli Uffici scolastici ai quali è affidato lo svolgimento della procedura concorsuale.
9. La prova scritta del concorso per la scuola dell'infanzia e della scuola elementare, avrà luogo lo stesso giorno, contemporaneamente, in tutte le sedi d'esame. Ugualmente, la prova scritta del concorso per la scuola media e per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, avrà luogo lo stesso giorno, contemporaneamente in tutte le sedi d'esame.
10. Non sarà data alcuna comunicazione personale ai singoli candidati.
11. I candidati si intendono ammessi alla prova scritta in base alla presentazione della domanda.
12. Dieci giorni prima della data fissata per l'espletamento della prova scritta, l'autorità scolastica che cura lo svolgimento dei concorsi affiggerà all'albo del rispettivo Ufficio e all'albo di un certo numero di scuole opportunamente scelte, gli elenchi delle sedi di esame, con la loro esatta ubicazione e con la precisa indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico tra le varie sedi. Copie di detti elenchi saranno disponibili presso tutte le sedi degli Uffici scolastici regionali, sul sito internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (www.istruzione.it) e sulla rete intranet.
13. I candidati, muniti di documento di riconoscimento valido, si presenteranno nella rispettiva sede di esame in tempo utile, tenendo conto che le operazioni di appello e di identificazione avranno inizio alle ore 8,00, onde consentire di iniziare la prova del concorso con la necessaria tempestività.
14. Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non si presenti nel giorno, luogo ed ora stabiliti.
15. La vigilanza durante la prova è affidata dalla competente autorità scolastica agli stessi membri della commissione esaminatrice, cui possono essere aggregati, ove necessario, commissari di vigilanza scelti dalla medesima autorità scolastica. Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono i motivi di incompatibilità previsti per i componenti della commissione giudicatrice. Qualora la prova abbia luogo in più edifici, la medesima autorità scolastica istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute nell'ordinanza ministeriale n. 312 del 9 novembre 1994, emanata in applicazione dell'art. 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 151.
16. In caso di assenza per qualsiasi motivo di uno o più componenti o dell'intera commissione giudicatrice del concorso, la prova scritta si svolge alla presenza del comitato di vigilanza.
17. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 20 della legge 5/2/1992, n. 104, circa la possibilità di svolgere le prove d'esame con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap, i candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda di partecipazione al concorso l'ausilio richiesto in relazione al proprio handicap e l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi. Devono, inoltre, inviare alla competente autorità scolastica una specifica istanza dieci giorni prima della prova, al fine di concordare con l'Ufficio le modalità di svolgimento della prova.
18. Gli argomenti della prova scritta sono unici per tutte le sedi di esame e saranno inviati dal Ministero agli Uffici scolastici regionali che curano lo svolgimento dei concorsi in doppia busta sigillata nel numero di copie segnalato al Ministero - Direzione Generale per il Personale della Scuola, in relazione al numero fissato delle sedi di esame.
19. Per lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni dettate al riguardo dagli artt. 5 e seguenti del D.P.R n. 686/1957 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8 - Valutazione della prova scritta - Prova orale - Valutazione dei titoli
1. Per le operazioni relative alla valutazione degli elaborati ed ai successivi adempimenti, si osservano le disposizioni dettate in materia dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
2. Il calendario dei lavori delle commissioni giudicatrici, con l'indicazione dell'orario giornaliero dei lavori, concordato tra i componenti la commissione, sarà inviato dai presidenti delle singole commissioni ai competenti Uffici scolastici regionali per l'approvazione.
3. I candidati ammessi alla prova orale saranno singolarmente convocati nella sede d'esame, secondo un calendario proposto dalla commissione giudicatrice e approvato dalla competente autorità scolastica, per il giorno e l'ora fissati, con lettera raccomandata, almeno venti giorni prima di ciascuna delle prove medesime.
4. Nella lettera di convocazione per la prova orale è data anche comunicazione del voto riportato nella prova scritta.
5. L'elenco dei candidati giornalmente convocati sarà esposto all'albo dell'Ufficio scolastico che cura lo svolgimento delle procedure concorsuali e presso la scuola ove si svolge la prova.
6. Di regola, per la prova orale sono convocati giornalmente non meno di 10 candidati per commissione o sottocommissione.
7. L'assegnazione dei candidati presenti a ciascuna delle eventuali sottocommissioni avverrà per sorteggio.
8. Perde il diritto alla prova orale il candidato che non si trovi presente quando giunge il suo turno. Nel caso in cui i candidati siano impediti da gravi motivi, da documentarsi debitamente e, mediante certificato medico, se si tratti di infermità, potrà essere esaminata la possibilità di autorizzare solo una volta il rinvio della prova orale, sempreché la commissione non abbia concluso le prove orali di tutti i candidati.
9. La domanda di rinvio va indirizzata all'autorità scolastica che cura lo svolgimento delle procedure concorsuali. Coloro che si trovino, comunque, in servizio dovranno far comprovare il motivo della domanda dal capo della scuola o dell'ufficio. L'Amministrazione si riserva di effettuare adeguati accertamenti nei confronti dei candidati che non prestino servizio. La domanda si intende proposta a rischio esclusivo del candidato ed è da considerare respinta in caso di mancata comunicazione di accoglimento.
10. Qualora una o più delle sottocommissioni costituite non possa, in una determinata giornata, validamente funzionare per l'assenza, anche se dovuta a grave o legittimo impedimento, di uno dei propri componenti, il sorteggio sarà effettuato tra tutti i candidati convocati per quella determinata giornata e presenti, sino al raggiungimento del numero di candidati che le sottocommissioni validamente funzionanti potranno esaminare. I candidati non sorteggiati saranno, quindi, riconvocati per altra data.
11. L'assenza, anche se dovuta a grave o legittimo impedimento, del presidente coordinatore non consente, in alcun caso, il funzionamento di alcuna delle sottocommissioni.
12. Ogni giorno, al termine di ciascuna seduta dedicata alle prove orali, la commissione predispone l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo del locale dove si svolgono gli esami.
13. Le sedute dedicate allo svolgimento delle sole prove orali sono pubbliche; peraltro, è in facoltà del presidente della commissione ovvero del presidente coordinatore, su richiesta dei membri di una sottocommissione, far allontanare quelle persone del pubblico che con il proprio comportamento rechino disturbo o intralcio all'ordinato, corretto e sereno svolgimento delle prove.
14. Le commissioni giudicatrici procedono alla valutazione dei titoli in base ai punteggi stabiliti nell'annessa tabella (allegato 5) soltanto nei confronti dei candidati che abbiano superato la prova scritta e la prova orale.

Art. 9 - Graduatoria generale di merito - Approvazione e pubblicazione
1. Per ciascuna Diocesi compresa nel territorio regionale, le commissioni giudicatrici formulano le graduatorie generali di merito di ciascuno dei due concorsi indetti, nella quale devono essere indicati, per ciascun concorrente, il voto assegnato alla prova scritta, il voto assegnato alla prova orale, i punti attribuiti per i titoli ed il punteggio complessivo. Il candidato che partecipa al concorso per la scuola dell'infanzia e per la scuola elementare con il solo diploma di scuola magistrale viene individuato in graduatoria con apposita indicazione e la sua posizione è utile ai fini della nomina a tempo indeterminato solo nella scuola dell'infanzia.
2. Ai fini dell'applicazione dei criteri stabiliti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 per la riserva dei posti a favore di particolari categorie e la preferenza in caso di parità di punteggio complessivo, dovranno essere riportate nella graduatoria generale di merito, per ciascun candidato, le relative annotazioni.
3. La graduatoria generale di merito è depositata per dieci giorni nella sede dell'Ufficio scolastico regionale; del deposito è dato avviso mediante affissione all'albo. Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di prenderne visione e può, entro il termine anzidetto, presentare reclamo scritto al competente Direttore generale avverso eventuali errori ed omissioni.
4. Il competente Direttore generale, esaminati i reclami, può rettificare, anche d'ufficio, la graduatoria generale di merito. Delle decisioni assunte è data comunicazione agli interessati e ai controinteressati mediante affissione all'albo dell'Ufficio scolastico regionale.
5. Quindi, la medesima autorità scolastica approva con proprio decreto la graduatoria, sotto condizione dell'accertamento del possesso da parte dei candidati dei requisiti per la stipulazione di contratto di lavoro a tempo indeterminato.
6. La graduatoria di merito definitiva sarà pubblicata mediante affissione all'albo dell'Ufficio scolastico regionale. Dalla data di affissione decorre il termine per eventuali impugnative. Il provvedimento ha carattere definitivo.
7. Ai fini dell'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato da disporre d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio, il competente Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, in ciascuno dei tre anni scolastici di validità della graduatoria, invia all'ordinario diocesano l'elenco alfabetico di coloro che si trovano in posizione utile per la copertura dei posti.
8. Qualora il territorio di competenza di una Diocesi si trovi anche in altra/e regione/i rispetto a quella in cui è situata la sede di titolarità dell'ordinario della stessa Diocesi, la competenza alla stipula del contratto a tempo indeterminato per i posti delle scuole comprese in detto territorio, da disporre d'intesa con l'ordinario diocesano competente, spetta all'Ufficio scolastico regionale nel cui ambito territoriale sono situate le stesse sedi scolastiche.

Art. 10 - Accesso ai documenti amministrativi
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 241/1990 ed al D.P.R. n. 352/1992 sulla trasparenza dell'attività amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi, l'autorità scolastica preposta allo svolgimento del concorso adotterà ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti da parte di chi vi abbia un interesse personale e concreto, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, tenendo conto di quanto previsto nel regolamento adottato con decreto ministeriale 10/1/1996, n. 60, concernente il regolamento recante norme per l'esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352.
2. Gli adempimenti in merito sono affidati al segretario della commissione e sono svolti nella sede nella quale sono depositati gli atti del concorso, indicata dalla competente autorità scolastica.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere tenute presenti le indicazioni contenute nella C.M. 16/3/1994 n. 94, relativamente alle disposizioni in materia di bollo.

Art. 11 - Ricorsi
1. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al Tar, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo. Analogo rimedio è esperibile avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda ovvero l'esclusione dalle procedure.
2. I concorrenti che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda di partecipazione ovvero l'esclusione dalla procedura, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente all'esito della procedura e vengono iscritti con riserva nella graduatoria.
3. L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo indeterminato.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali
1. L'Amministrazione scolastica, con riferimento alla legge 31/12/1996, n. 675 e successive integrazioni e modificazioni, recante disposizioni sulla tutela delle persone e altri soggetti, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dall'aspirante solo per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure previste dal presente decreto.

Art. 13 - Disposizioni particolari per le scuole ed istituti di istruzione con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste e Gorizia
1. Ai sensi dell'art. 425 e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994, il Direttore regionale dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia provvede ad indire i concorsi riservati, per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale delle Diocesi della regione, rispettivamente, per la scuola dell'infanzia, per la scuola elementare, per la scuola media e per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste e Gorizia.
2. Il bando di concorso è emanato tenendo conto delle disposizioni generali dettate con il presente decreto, nonché delle disposizioni particolari previste dagli art. 425 e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994.

Art. 14 - Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nelle norme citate in premessa.
2. Tutti gli allegati al presente bando ne costituiscono parte integrante.

Roma, 2 febbraio 2004

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Cosentino
ALLEGATO 2
RISERVE

Codice Descrizione in chiaro

A Superstiti di vittime del dovere / Invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche
B Invalido di guerra
C Invalido civile di guerra o profugo
D Invalido per servizio
E Invalido del lavoro o equiparati
M Orfano o vedova di guerra, per servizio e per lavoro
N Invalido civile
P Sordomuto

ALLEGATO 3
PREFERENZE
Codice Descrizione

A Gli insigniti di medaglia al valor militare
B I mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti
C I mutilati ed invalidi per fatto di guerra
D I mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato
E Gli orfani di guerra
F Gli orfani dei caduti per fatto di guerra
G Gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato
H I feriti in combattimento
I Gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa
J I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattente
K I figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra
L I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato
M I genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra
N I genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra
O I genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato
P Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti
Q Coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione (*)
R I coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico
S Gli invalidi ed i mutilati civili
T Militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni Pubbliche;
c) dalla più giovane età, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997, come modificata dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191.

(*) Ivi compreso il docente il cui servizio sia stato valutato per un intero anno scolastico.

ALLEGATO 4
PROGRAMMA DI ESAME


L'esame comprende una prova scritta ed un colloquio.

Prova scritta
La prova scritta consiste nella risposta breve a tre quesiti, a scelta del candidato, tra quelli proposti, uno per ciascuno dei tre ambiti di contenuti in cui si articola il programma del colloquio.

Colloquio
Il colloquio verte sugli argomenti compresi nei tre ambiti di contenuti qui di seguito indicati:

Ordinamenti scolastici
– Linee essenziali di storia della scuola italiana dai primi decenni del Novecento agli ordinamenti attualmente vigenti.
– La scuola materna e la scuola elementare dagli Orientamenti del 1991 e dal riassetto del 1985 ad oggi (per i soli candidati all'Irc nella scuola materna ed elementare).
– La scuola media: struttura e articolazione del curriculum secondo i programmi del 1979 e nuova impostazione prevista dalla legge n. 53/2003 (per i soli candidati all'Irc nella scuola secondaria).
– La scuola secondaria superiore nelle sue diverse tipologie di studi: liceali, tecnici, professionali e artistici. Dalla riforma Gentile alle più significative esperienze sperimentali di progettazione assistita e coordinata dal Ministero sino alle prospettive delineate dalla legge n. 53/2003 (per i soli candidati all'Irc nella scuola secondaria).
– Caratteristiche dei programmi vigenti con particolare riferimento al ruolo della religione cattolica in ciascun ordine e grado di scuola.
– Dall'obbligo scolastico e dall'obbligo formativo al diritto-dovere all'istruzione sancito nella legge n. 53/2003.
– Diritti e doveri degli studenti.

Orientamenti didattico-pedagogici
– Linee essenziali delle diverse teorie pedagogiche e psicologiche in relazione alla fascia d'età prevista dal grado di scuola per cui si concorre.
– La programmazione didattico-educativa nell'ambito del Piano dell'offerta formativa (Pof) definito dalla scuola e alla luce delle possibili ipotesi del suo ampliamento.
– Uso degli strumenti utili alla didattica: il libro di testo e altri sussidi didattici, compresi quelli multimediali.
– Modi e strumenti per una didattica integrata e differenziata, coerente con i bisogni formativi dei singoli studenti, in particolare di quelli portatori di handicap.
– La gestione dei gruppi-allievi per l'organizzazione dell'apprendimento. La conduzione dei rapporti con la famiglia e con i diversi soggetti sociali.
– Le tematiche docimologiche per la valutazione degli allievi, da quelle iniziale e formativa a quella sommativa.
– Le odierne tematiche relative all'educazione permanente, all'orientamento e alle possibili forme di acquisizione di dati utili per la rilevazione delle attitudini e delle tendenze degli allievi.

Elementi essenziali di legislazione scolastica
– La scuola nella Costituzione, anche alla luce delle modifiche apportate al Titolo V del Testo Costituzionale.
– La funzione docente: diritti e doveri degli insegnanti.
– La legislazione primaria e secondaria sull'autonomia delle istituzioni scolastiche: dall'art. 21 della legge n. 59/1997 al Regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 275/1999.
– Gli organi collegiali e il loro ruolo nell'organizzazione della vita della scuola.
– La legge n. 62/2000 sulla parità scolastica.
– La legge n. 53/2003 recante norme sulla "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale".
– Le disposizioni normative che disciplinano la presenza dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola.

ALLEGATO 5
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI


A) Titoli di servizio (fino a un massimo di punti 15)

Per ogni anno di servizio prestato nell'Irc nelle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie: punti 0,60

– fino a un massimo di punti 15

Il servizio deve essere prestato, dopo l'1/9/1990, con il possesso del titolo di qualificazione previsto dal D.P.R. n. 751/1985. Per i soli concorrenti all'Irc nella scuola secondaria forniti della qualificazione prevista dal punto 4.3., lett. d), del D.P.R. n. 751/1985, è consentito che il diploma di Scienze religiose sia stato conseguito anche successivamente alla prestazione del servizio, alle condizioni previste dalla delibera della 50ª Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana (18-21 novembre 2002). Il requisito di servizio per l'accesso al concorso si eleva per detti concorrenti a dieci anni, di cui almeno quattro continuativi. In quest'ultimo caso non si valuta il servizio corrispondente ai dieci anni considerati quale titolo di accesso.
Il servizio è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni oppure se sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
Non è valutato il servizio prestato per cinque anni fino al 1985/1986 compreso, qualora questo costituisca titolo di qualificazione professionale ai sensi del punto 4.6.2. del D.P.R. n. 751/1985.
Il servizio prestato nelle scuole paritarie è valutato a partire dal 1° settembre 2000.
Non sono valutati i servizi di durata inferiore all'anno scolastico né il servizio corrispondente all'anno scolastico in corso alla data di emanazione del bando di concorso.

B) Titoli di qualificazione professionale (fino a un massimo di punti 5)

B1) Per l'accesso all'Irc nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare:

a) diploma di scuola magistrale (valido esclusivamente per l'accesso ai posti nella scuola dell'infanzia):

– fino a un massimo di punti 4

– se conseguito con una votazione da 36 a 45 punti 0,80
– se conseguito con una votazione da 46 a 47 punti 1,20
– se conseguito con una votazione da 48 a 49 punti 1,60
– se conseguito con una votazione da 50 a 51 punti 2,00
– se conseguito con una votazione da 52 a 53 punti 2,40
– se conseguito con una votazione da 54 a 55 punti 2,80
– se conseguito con una votazione da 56 a 57 punti 3,20
– se conseguito con una votazione da 58 a 59 punti 3,60
– se conseguito con una votazione di 60/60 punti 4,00

I diplomi diversamente classificati devono essere riportati in sessantesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50;

b) diploma di istituto magistrale o titolo di studio appositamente riconosciuto equivalente a seguito dell'attuazione di progetti di sperimentazione autorizzati ai sensi dell'art. 278 del D.L.vo n. 297/1994:

– fino a un massimo di punti 4

– se conseguito con una votazione da 36 a 45 punti 0,80
– se conseguito con una votazione da 46 a 47 punti 1,20
– se conseguito con una votazione da 48 a 49 punti 1,60
– se conseguito con una votazione da 50 a 51 punti 2,00
– se conseguito con una votazione da 52 a 53 punti 2,40
– se conseguito con una votazione da 54 a 55 punti 2,80
– se conseguito con una votazione da 56 a 57 punti 3,20
– se conseguito con una votazione da 58 a 59 punti 3,60
– se conseguito con una votazione di 60/60 punti 4,00

I diplomi diversamente classificati devono essere riportati in sessantesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50;

c) altro diploma di scuola secondaria superiore unito a diploma di Scienze religiose rilasciato da un istituto di Scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana o unito a diploma accademico di Magistero in Scienze religiose rilasciato da un istituto di Scienze religiose approvato dalla Santa Sede o unito ad altro titolo di livello superiore in una delle discipline ecclesiastiche di cui al D.M. 15/7/1987 e successive modificazioni e integrazioni: si valuta solo il punteggio del diploma di Scienze religiose rilasciato da un istituto di Scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana o del diploma accademico di Magistero in Scienze religiose rilasciato da un istituto di Scienze religiose approvato dalla Santa Sede o dell'altro titolo superiore in una delle discipline ecclesiastiche di cui al citato D.M. 15/7/1987:

– fino a un massimo di punti 4

– se conseguito con una votazione da 60 a 75/100 punti 0,80
– se conseguito con una votazione da 76 a 79/100 punti 1,20
– se conseguito con una votazione da 80 a 82/100 punti 1,60
– se conseguito con una votazione da 83 a 85/100 punti 2,00
– se conseguito con una votazione da 86 a 88/100 punti 2,40
– se conseguito con una votazione da 89 a 91/100 punti 2,80
– se conseguito con una votazione da 92 a 94/100 punti 3,20
– se conseguito con una votazione da 95 a 97/100 punti 3,60
– se conseguito con una votazione da 98 a 100/100 punti 4,00

I diplomi diversamente classificati devono essere riportati in centesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. I diplomi che rechino una classificazione per fasce di punteggio sono valutati al livello massimo della fascia;
d) diploma di Scienze religiose o diploma di cultura teologica o attestato di corso equipollente, limitatamente ai casi previsti dalla lettera a) del punto 4.4. del D.P.R. n. 751/1985: si valutano solo i titoli che rechino un punteggio:

– fino a un massimo di punti 4

– se conseguito con una votazione da 60 a 75/100 punti 0,80
– se conseguito con una votazione da 76 a 79/100 punti 1,20
– se conseguito con una votazione da 80 a 82/100 punti 1,60
– se conseguito con una votazione da 83 a 85/100 punti 2,00
– se conseguito con una votazione da 86 a 88/100 punti 2,40
– se conseguito con una votazione da 89 a 91/100 punti 2,80
– se conseguito con una votazione da 92 a 94/100 punti 3,20
– se conseguito con una votazione da 95 a 97/100 punti 3,60
– se conseguito con una votazione da 98 a 100/100 punti 4,00

I diplomi diversamente classificati devono essere riportati in centesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. I diplomi che rechino una classificazione per fasce di punteggio sono valutati al livello massimo della fascia. I titoli per i quali non è previsto punteggio o gli attestati rilasciati dall'Autorità ecclesiastica circa le condizioni previste dalla lettera a) del punto 4.4. del D.P.R. n. 751/1985 sono valutati: punti 2

e) diploma di istituto magistrale o diploma di laurea in Scienze della formazione primaria, in aggiunta ad uno dei precedenti titoli di qualificazione: punti 0,50
f) diploma di Scienze religiose rilasciato da un istituto di Scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana o diploma accademico di Magistero in Scienze religiose rilasciato da un istituto di Scienze religiose approvato dalla Santa Sede o altro titolo accademico in una delle discipline ecclesiastiche di cui al D.M. 15/7/1987 e successive modificazioni e integrazioni, in aggiunta a uno dei precedenti titoli di qualificazione: punti 0,50

B2) Per l'accesso all'Irc nelle scuole secondarie di primo e secondo grado:

a) dottorato in Teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche di cui al D.M. 15/7/1987 e successive modificazioni e integrazioni:

– fino a un massimo di punti 5

– se conseguito con una votazione da 60 a 75/100 punti 1,80
– se conseguito con una votazione da 76 a 79/100 punti 2,20
– se conseguito con una votazione da 80 a 82/100 punti 2,60
– se conseguito con una votazione da 83 a 85/100 punti 3,00
– se conseguito con una votazione da 86 a 88/100 punti 3,40
– se conseguito con una votazione da 89 a 91/100 punti 3,80
– se conseguito con una votazione da 92 a 94/100 punti 4,20
– se conseguito con una votazione da 95 a 97/100 punti 4,60
– se conseguito con una votazione da 98 a 100/100 punti 5,00

I diplomi diversamente classificati devono essere riportati in centesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. I diplomi che rechino una classificazione per fasce di punteggio sono valutati al livello massimo della fascia;

b) licenza in Teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche di cui al D.M. 15/7/1987 e successive modificazioni e integrazioni:

– fino a un massimo di punti 4,50

– se conseguito con una votazione da 60 a 75/100 punti 1,30
– se conseguito con una votazione da 76 a 79/100 punti 1,70
– se conseguito con una votazione da 80 a 82/100 punti 2,10
– se conseguito con una votazione da 83 a 85/100 punti 2,50
– se conseguito con una votazione da 86 a 88/100 punti 2,90
– se conseguito con una votazione da 89 a 91/100 punti 3,30
– se conseguito con una votazione da 92 a 94/100 punti 3,70
– se conseguito con una votazione da 95 a 97/100 punti 4,10
– se conseguito con una votazione da 98 a 100/100 punti 4,50

I diplomi diversamente classificati devono essere riportati in centesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. I diplomi che rechino una classificazione per fasce di punteggio sono valutati al livello massimo della fascia;

c) baccalaureato in Teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche di cui al D.M. 15/7/1987 e successive modificazioni e integrazioni:

– fino a un massimo di punti 4

– se conseguito con una votazione da 60 a 75/100 punti 0,80
– se conseguito con una votazione da 76 a 79/100 punti 1,20
– se conseguito con una votazione da 80 a 82/100 punti 1,60
– se conseguito con una votazione da 83 a 85/100 punti 2,00
– se conseguito con una votazione da 86 a 88/100 punti 2,40
– se conseguito con una votazione da 89 a 91/100 punti 2,80
– se conseguito con una votazione da 92 a 94/100 punti 3,20
– se conseguito con una votazione da 95 a 97/100 punti 3,60
– se conseguito con una votazione da 98 a 100/100 punti 4,00

I diplomi diversamente classificati devono essere riportati in centesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. I diplomi che rechino una classificazione per fasce di punteggio sono valutati al livello massimo della fascia;

d) diploma accademico di Magistero in Scienze religiose:

– fino a un massimo di punti 4

– se conseguito con una votazione da 60 a 75/100 punti 0,80
– se conseguito con una votazione da 76 a 79/100 punti 1,20
– se conseguito con una votazione da 80 a 82/100 punti 1,60
– se conseguito con una votazione da 83 a 85/100 punti 2,00
– se conseguito con una votazione da 86 a 88/100 punti 2,40
– se conseguito con una votazione da 89 a 91/100 punti 2,80
– se conseguito con una votazione da 92 a 94/100 punti 3,20
– se conseguito con una votazione da 95 a 97/100 punti 3,60
– se conseguito con una votazione da 98 a 100/100 punti 4,00

I diplomi diversamente classificati devono essere riportati in centesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. I diplomi che rechino una classificazione per fasce di punteggio sono valutati al livello massimo della fascia;

e) diploma rilasciato da un istituto di Scienze religiose riconosciuto dalla Cei, unitamente ad un qualsiasi diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano:

– fino a un massimo di punti 4

valutando unicamente il punteggio del diploma ISR

– se conseguito con una votazione da 60 a 75/100 punti 0,80
– se conseguito con una votazione da 76 a 79/100 punti 1,20
– se conseguito con una votazione da 80 a 82/100 punti 1,60
– se conseguito con una votazione da 83 a 85/100 punti 2,00
– se conseguito con una votazione da 86 a 88/100 punti 2,40
– se conseguito con una votazione da 89 a 91/100 punti 2,80
– se conseguito con una votazione da 92 a 94/100 punti 3,20
– se conseguito con una votazione da 95 a 97/100 punti 3,60
– se conseguito con una votazione da 98 a 100/100 punti 4,00

I diplomi diversamente classificati devono essere riportati in centesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. I diplomi che rechino una classificazione per fasce di punteggio sono valutati al livello massimo della fascia.
f) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore punti 2
g) qualificazione riconosciuta ai sensi del punto 4.6.2., lettera b) del D.P.R. n. 751/1985 punti 2
h) diploma accademico di Magistero in Scienze religiose rilasciato da un istituto di Scienze religiose approvato dalla Santa Sede o altro titolo di studio in una delle discipline ecclesiastiche di cui al D.M. 15/7/1987 e successive modificazioni e integrazioni, in aggiunta al titolo di accesso al concorso:

– per ogni titolo punti 0,50

fino a un massimo di punti 1

Per chi è già in possesso dei titoli di cui alle lettere a), b), c) del presente punto, i titoli devono essere di grado superiore o conseguiti in discipline diverse e, comunque, entro un massimo di punti 5 fra tutti i titoli di qualificazione. Per chi è in possesso dei titoli di cui alle lettere d), e) del presente punto, i titoli devono essere di grado accademico superiore a quello del titolo di accesso. Per chi è in possesso del titolo di cui alla lettera f) del presente punto, sono valutati il titolo di Magistero in Scienze religiose o gli ulteriori titoli di studio nelle discipline ecclesiastiche di cui al D.M. 15/7/1987, fermo restando che il titolo di grado accademico inferiore è assorbito da quello di grado superiore se conseguito nella medesima disciplina.


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