Indizione concorsi riservati, per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione
Visto il Testo Unico delle disposizioni concernenti
lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché le relative norme
di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686;
Visto l'art. 48 del Trattato 25 marzo 1957 istitutivo
della Cee ed il regolamento approvato con D.P.R. 7 febbraio 1994, n. 174,
recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione
Europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni Pubbliche;
Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, concernente
"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con Protocollo addizionale, firmato
a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense
dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1985, n. 751, concernente "Esecuzione dell'Intesa tra l'autorità
scolastica italiana e la Conferenza Episcopale italiana per l'insegnamento
della religione cattolica nelle scuole pubbliche", ed in particolare il
punto 4 concernente "Profili della qualificazione professionale degli insegnanti
di religione", così come modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 23 giugno 1990, n. 202;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente
nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi e il relativo regolamento di attuazione approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente
azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel
lavoro;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, con il quale è stato approvato il Testo Unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive integrazioni e modifiche, recante misure
sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalità
di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente
la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente
misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e
dei procedimenti di decisione e di controllo, modificata dall'art. 2 della
legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente
misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, in particolare
l'art. 22, comma 1;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente
norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, concernente
disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, concernente il Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito
dalla legge 20 agosto 2001, n. 333;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche;
Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, concernente
norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli
istituti e scuole di ogni ordine e grado, in particolare l'art. 5;
Visto l'Accordo per la disciplina sperimentale di
conciliazione e arbitrato per il personale del comparto Scuola, sottoscritto
il 18 ottobre 2001;
Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro del comparto "Scuola";
Considerato che per il triennio scolastico 2004/2005
- 2005/2006 - 2006/2007 è stata accertata la previsione di effettiva
disponibilità di posti, ai sensi dell'art. 399, comma 2 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Considerata la necessità e l'urgenza di indire
le relative procedure concorsuali;
Sentito il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione
che ha espresso il proprio motivato parere nell'adunanza del 17/12/2003;
Ritenuto di dover condividere le indicazioni fornite
nel predetto parere, con eccezione della preclusione formulata in premessa
del parere stesso per quanto concerne l'ammissione al concorso di docenti
non in possesso del requisito del quadriennio di servizio prestato con
il possesso del prescritto titolo di qualificazione professionale e di
quella formulata in relazione ad una diversa ripartizione del punteggio
tra titoli di servizio e di qualificazione professionale;
Considerato che la suddetta deroga, prevista all'art.
2, punto B/4, è motivata con l'equiparazione al requisito, previsto
per legge, di un servizio di insegnamento qualificato e protratto nel tempo,
peraltro, autorizzato dalla competente Autorità ecclesiastica, cui
compete in via autonoma ed esclusiva, ai sensi delle norme concordatarie
di rilevanza costituzionale, il rilascio dei titoli di qualificazione professionale
per l'accesso all'insegnamento;
Considerato che, per quanto concerne la richiesta
di una diversa ripartizione del punteggio tra titoli, motivata dal Cnpi
per conseguire una migliore valutazione della professionalità acquisita
in servizio, l'obiettivo si raggiunge ugualmente attraverso la valutabilità
dei 4 anni di servizio richiesti per l'accesso al concorso e con una contenuta
riduzione del punteggio da attribuire ai titoli di qualificazione professionale;
Fornita la prescritta informazione alle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative ai sensi del vigente C.C.N.L. del
comparto "Scuola";
Art. 1 - Indizione e organizzazione dei concorsi
1. Sono indetti due distinti concorsi riservati,
per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione cattolica compresi
nell'ambito territoriale di ciascuna Diocesi, l'uno nella scuola dell'infanzia
e nella scuola elementare, l'altro nella scuola secondaria di primo e secondo
grado.
2. Le procedure dei concorsi sono curate dall'Ufficio
scolastico della regione in cui è situata la sede di titolarità
dell'ordinario della Diocesi.
3. Qualora il territorio di competenza di una Diocesi
si trovi anche in altra/e regione/i rispetto a quella in cui è situata
la sede di titolarità dell'ordinario della stessa Diocesi, la competenza
all'organizzazione del concorso per i posti delle scuole comprese in detto
territorio è attribuita all'Ufficio scolastico regionale nel cui
ambito territoriale di competenza è situata la sede diocesana.
4. I concorsi sono indetti per la copertura dei
posti che risultino vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno degli
anni scolastici 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007, determinati a norma dell'art.
2 della legge 18 luglio 2003, n. 186.
5. Il numero dei posti vacanti e disponibili sarà
precisato, per ciascun anno scolastico, con decreto del Direttore generale
dell'Ufficio scolastico regionale competente, da pubblicare all'albo dell'Ufficio
stesso.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 3, la competenza
alla determinazione dei posti è attribuita all'Ufficio scolastico
regionale nel cui ambito territoriale rientrano le istituzioni scolastiche
interessate, su indicazione dell'ordinario diocesano.
7. Qualora in ragione dell'esiguo numero dei candidati,
si renda necessario contenere gli oneri relativi al funzionamento delle
commissioni giudicatrici, il Ministero dispone l'aggregazione territoriale
dei concorsi, indicando l'Ufficio scolastico regionale che deve curare
l'espletamento dei concorsi così accorpati. In occasione
della pubblicazione del calendario di svolgimento delle prove scritte,
i candidati saranno avvertiti della sede unificata in cui saranno effettuate
le prove concorsuali.
8. L'indizione del concorso non riguarda i posti
d'insegnamento della religione cattolica nelle province di Trento e Bolzano
e della regione Valle d'Aosta, per i quali sono previste, ai sensi della
vigente normativa, autonome procedure di reclutamento del personale docente.
Art. 2 - Requisiti specifici di ammissione
1. L'ammissione ai concorsi è riservata agli
insegnanti in possesso del riconoscimento di idoneità, di cui al
numero 5, lettera a) del Protocollo addizionale all'Accordo citato in premessa,
valevole sia per la Diocesi cui partecipano sia per uno dei tipi di scuola
cui ciascun concorso si riferisce, i quali siano in possesso dei requisiti
o si trovino nelle condizioni personali indicati al successivo comma 2
e che abbiano prestato continuativamente servizio d'insegnamento
della religione cattolica, per almeno quattro anni scolastici nelle scuole
statali o paritarie dall'anno scolastico 1993/1994 all'anno scolastico
2002/2003, con il possesso dei prescritti titoli, salvo quanto previsto
per la categoria di insegnanti di cui alla lettera B, punto 4, del successivo
comma 2. Il servizio è considerato come anno scolastico intero se
ha avuto la durata di almeno centottanta giorni oppure se sia stato prestato
ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni
di scrutinio finale. Il servizio è utile anche se prestato in ordini
e gradi scolastici diversi purché con il possesso dei titoli o in
condizione personale prescritti e per un orario mediamente non inferiore,
nel quadriennio continuativo, alla metà di quello d'obbligo. Il
servizio prestato nelle scuole paritarie è valido a partire dal
1° settembre 2000.
2. A - Per il concorso a posti d'insegnamento della
religione cattolica nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare
è richiesto, inoltre, il possesso di almeno uno dei requisiti sottoindicati
ai punti A/1, A/2 e A/3 o la posizione personale di cui ai punti A/4 o
A/5:
A/1 - diploma di scuola magistrale
I candidati che partecipano con il possesso del
diploma di scuola magistrale saranno sottoposti a uno specifico accertamento
e potranno conseguire contratti a tempo indeterminato solo nella scuola
dell'infanzia;
A/2 - diploma di istituto magistrale o titolo
di studio appositamente riconosciuto equivalente a seguito dell'attuazione
di progetti di sperimentazione autorizzati ai sensi dell'art. 278 del D.L.vo
n. 297/1994;
A/3 - altro diploma di scuola secondaria superiore,
congiunto a diploma rilasciato da un istituto di Scienze religiose riconosciuto
dalla Conferenza Episcopale italiana o a diploma accademico di Magistero
in scienze religiose rilasciato da un istituto di Scienze religiose approvato
dalla Santa Sede o ad altro titolo ecclesiastico di livello superiore,
tra quelli di cui al D.M. 15 luglio 1987;
A/4 - sacerdote o diacono, oppure religioso/a
in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale
italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del Codice di diritto canonico
e attestata dall'ordinario diocesano;
A/5 - insegnante di religione cattolica incaricato
di sostituire nell'insegnamento della religione cattolica l'insegnante
di classe nella scuola elementare, che con l'anno scolastico 1985/1986
abbia cinque anni di servizio anche non continuativi o ad orario parziale.
Il servizio corrispondente ai cinque anni di servizio citati non è
valutabile.
B - Per il concorso a posti d'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado è richiesto, inoltre, il possesso di almeno uno dei requisiti sottoindicati ai punti B/1, B/2, B/3 e B/4 o la posizione personale di cui al punto B/5:
B/1 - titolo accademico (dottorato o licenza o
baccalaureato) in Teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche previste
dal D.M. 15/7/1987, conferito da una facoltà approvata dalla Santa
Sede;
B/2 - attestato di compimento del regolare corso
di studi teologici in un Seminario maggiore;
B/3 - diploma accademico di Magistero in Scienze
religiose, rilasciato da un istituto di Scienze religiose approvato dalla
Santa Sede;
B/4 - diploma di laurea valido nell'ordinamento
scolastico italiano, unitamente ad un diploma rilasciato da un istituto
di Scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale italiana.
E' consentito che il diploma di Scienze religiose sia stato conseguito
anche successivamente alla prestazione del servizio, alle condizioni previste
dalla delibera della 50ª Assemblea Generale della Conferenza Episcopale
italiana (18-21 novembre 2002). In tal caso il requisito di servizio per
l'accesso al concorso si eleva per detti concorrenti a dieci anni prestati
alle stesse condizioni stabilite al precedente comma 1, di cui almeno quattro
continuativi. Il servizio corrispondente ai dieci anni considerati quale
titolo di accesso non è valutabile;
B/5 - insegnante di religione cattolica nelle
scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado, che
con l'anno scolastico 1985/1986 abbia cinque anni di servizio anche non
continuativi o ad orario parziale. Il servizio corrispondente ai cinque
anni di servizio citati non è valutabile.
Art. 3 - Requisiti generali di ammissione ai concorsi
1. I candidati che partecipano ai concorsi debbono
possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande,
i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini
gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione Europea;
b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore
ad anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio);
c) godimento dei diritti politici, tenuto anche
conto di quanto disposto dalla legge 18/1/1992, n. 16, recante norme in
materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
d) idoneità fisica all'esercizio dell'insegnamento,
tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge
n. 104/1992, che l'Amministrazione ha facoltà di accertare mediante
visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino
in posizione utile per il conferimento dei posti;
e) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo
di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma
4, D.P.R. n. 693/1996).
2. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli
Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità
della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per
i cittadini della Repubblica.
3. Non possono partecipare ai concorsi:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo
politico;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente
rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da
un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del
Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito
l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente
Contratto Collettivo Nazionale del comparto "Scuola" (licenziamento con
preavviso e licenziamento senza preavviso);
d) coloro che si trovino in una delle condizioni
ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
e) coloro che siano temporaneamente inabilitati
o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
f) coloro che siano incorsi nella radiazione dall'albo
professionale degli insegnanti;
g) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati
a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;
h) gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi
nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea dall'insegnamento,
per tutta la durata di quest'ultima sanzione.
4. Tutti i candidati sono ammessi ai concorsi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. Il Direttore generale del competente Ufficio scolastico regionale può disporre, con atto motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura concorsuale.
Art. 4 - Domanda di ammissione e titoli
1. Le domande di ammissione ai concorsi, redatte
in carta semplice, utilizzando l'apposito modello allegato al presente
decreto (Allegato 1),
datate e sottoscritte dai candidati, devono essere indirizzate all'Ufficio
scolastico regionale nel cui ambito territoriale è situata la sede
dell'ordinario diocesano che ha rilasciato il riconoscimento di idoneità
richiesto al precedente art. 1, comma 1 e devono indicare la Diocesi e
il/i concorso/i per i quali si concorre. La/e domanda/e può/possono
essere presentata/e per i posti di una sola Diocesi e solo per il concorso
che comprende il tipo di scuola di cui si possiede la relativa idoneità.
La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione.
2. I candidati, inoltre, devono dichiarare nella
domanda, sotto la propria responsabilità ed a pena di esclusione,
fatte salve le prescrizioni di cui all'articolo 5:
a) il cognome e il nome (le donne coniugate indicheranno
solo il cognome di nascita);
b) la data e il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana (sono
equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica)
ovvero della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti
ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate o carichi
penali pendenti; la dichiarazione può essere omessa in caso negativo;
f) il possesso dei requisiti e dei titoli prescritti
per l'ammissione, indicati nell'articolo 2, compreso il possesso del riconoscimento
di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano;
g) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche
Amministrazioni ed eventualmente le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego, ivi compresi i provvedimenti di dispensa
dal servizio per inidoneità fisica all'impiego;
h) gli eventuali provvedimenti disciplinari di esclusione
dall'insegnamento, definitiva o temporanea, subìti;
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari,
se uomini;
l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso Pubbliche Amministrazioni per persistente insufficiente rendimento,
ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale
ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d) del Testo Unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, per aver conseguito
l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
insanabile.
3. Nella domanda di ammissione i candidati devono, altresì, dichiarare:
a) il proprio codice fiscale;
b) l'eventuale possesso di titoli che, a norma delle
vigenti disposizioni, diano diritto alla riserva dei posti (allegato 2)
o alla preferenza (allegato 3) nella graduatoria nel caso di parità
di punti.
4. Nel modello di domanda dovranno essere dichiarati
analiticamente, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, oltre ai
titoli che danno accesso al concorso, anche i titoli valutabili.
5. Non saranno presi in considerazione titoli valutabili
conseguiti dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda
di ammissione al concorso, nonché i titoli che, pur conseguiti nel
termine di scadenza di presentazione della domanda, non siano stati dichiarati
ed elencati nella domanda di partecipazione.
6. Il candidato ha l'onere di indicare l'esatto
recapito; ogni variazione di recapito deve essere comunicata mediante lettera
raccomandata direttamente all'Ufficio scolastico regionale incaricato di
curare la procedura concorsuale alla quale il candidato ha chiesto di partecipare.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di
dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito
da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Art. 5 - Modalità e termini per la presentazione
della domanda - Regolarizzazioni - Esclusioni
1. La domanda di ammissione ai concorsi deve essere
presentata all'Ufficio scolastico regionale cui è affidato l'incarico
di curare lo svolgimento della procedura concorsuale per la quale si concorre,
entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta emanazione del presente
decreto, che sarà affisso all'albo degli Uffici scolastici regionali
e pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca, all'indirizzo www.istruzione.it, sezione reclutamento,
e sulla rete intranet.
2. La domanda di ammissione dovrà essere
spedita con R/R ovvero presentata a mano. Per i candidati che prestano
servizio o sono residenti all'estero le domande dovranno essere presentate
tramite la competente Autorità consolare.
3. La domanda spedita a mezzo raccomandata si considera
prodotta in tempo utile se presentata all'Ufficio postale entro i termini
di scadenza sopraindicati: a tale fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio
postale accettante. Nel caso di consegna a mano, l'interessato ha diritto
al rilascio della ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione.
4. E' ammessa la regolarizzazione della domanda
presentata in forma incompleta o parziale. In tal caso il Direttore generale
dell'Ufficio scolastico regionale competente assegna all'aspirante un breve
termine perentorio per la regolarizzazione. In mancanza dell'adempimento
richiesto si procederà all'esclusione dell'aspirante dal concorso.
5. E' motivo di esclusione:
a) la presentazione della domanda oltre il termine
stabilito dal precedente comma 1;
b) la presentazione della domanda priva della firma
del candidato.
6. Sono esclusi dal concorso, pur avendo presentato
la domanda nei termini previsti, coloro che non risultino in possesso dei
requisiti prescritti, ivi compreso il riconoscimento di idoneità
di cui al precedente articolo 2, comma 1, specifico per uno dei due tipi
di scuola cui il concorso si riferisce o che si trovino nelle condizioni
ostative di cui al precedente art. 3.
7. Il competente Direttore generale può disporre
in ogni momento, fino all'approvazione delle graduatorie, l'esclusione
dal concorso per difetto dei requisiti.
8. Qualora i motivi che determinano l'esclusione
ai sensi del presente articolo siano accertati dopo l'espletamento del
concorso, il competente Direttore generale dispone la decadenza da ogni
diritto conseguente alla partecipazione al concorso.
9. Parimenti sarà disposta la decadenza dei
candidati di cui eventualmente risulti non veritiera una delle dichiarazioni
di cui all'art. 4.
Art. 6 - Commissioni giudicatrici - Adempimenti
1. Il presidente e i componenti la commissione giudicatrice
dei due concorsi sono nominati dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico
regionale, cui è affidato dal precedente art. 1, comma 2 il compito
di curare lo svolgimento dei concorsi, a seguito di sorteggio effettuato
tra i nominativi del personale disponibile ad assumere l'incarico, in possesso
dei requisiti di cui al successivo comma 2, con precedenza tra il personale
in quiescenza e quello che rinuncia all'esonero dagli obblighi di servizio.
Ulteriore precedenza è prevista a favore di coloro che abbiano già
svolto la funzione di presidente o componente le commissioni dei concorsi
per esami e titoli a posti nella scuola materna o nella scuola elementare
o a cattedre nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria.
2. Nell'ambito di ciascuna regione viene nominata
un'unica commissione per il concorso a posti nella scuola dell'infanzia
e nella scuola elementare. La commissione è composta da un presidente
scelto tra professori universitari, ispettori tecnici o dirigenti scolastici
e da due insegnanti in servizio da almeno cinque anni con rapporto a tempo
indeterminato di cui uno nella scuola materna e l'altro nella scuola elementare.
Nell'ambito di ciascuna regione viene nominata, altresì, un'unica
commissione per il concorso a posti nella scuola media e per il concorso
a posti negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. La commissione
è composta da un presidente scelto tra professori universitari,
ispettori tecnici o dirigenti scolastici e da due docenti in servizio da
almeno cinque anni con rapporto a tempo indeterminato di cui uno nella
scuola media e l'altro negli istituti di istruzione secondaria di secondo
grado. Qualora il numero dei candidati superi le 500 unità si costituiscono,
con le stesse modalità, sottocommissioni che saranno coordinate
da un docente universitario, da un ispettore tecnico o da un dirigente
scolastico.
3. Qualora venga a mancare uno dei componenti, il
Direttore generale lo sostituisce, con le medesime modalità, con
un altro componente appartenente alla categoria corrispondente, senza ripetere
le operazioni di concorso fino ad allora espletate.
4. Non possono essere nominati componenti di commissione
coloro che versino in una delle condizioni di incompatibilità richiamate
nell'ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione 5 novembre 1994,
n. 307. Alla commissione è assegnato un segretario scelto dal competente
Direttore generale tra il personale amministrativo in servizio presso l'Ufficio
scolastico regionale. I componenti la commissione ed il segretario, prima
che essi inizino i lavori del concorso, sono invitati a dichiarare per
iscritto di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di
cui alla citata ordinanza ministeriale.
5. Al presidente ed ai membri di commissione che
rinunciano all'esonero dagli obblighi di servizio spettano i compensi previsti
dall'articolo 404, commi 15 e 16, del decreto legislativo n. 297 del 1994,
con le modalità ed alle condizioni ivi previste.
6. Non è consentito ai membri nominati di
rinunciare alla nomina, salvo che per gravi e comprovati motivi, da documentarsi
adeguatamente al Direttore generale, cui compete provvedere alla nomina
in sostituzione. Nel caso vengano addotti, a giustificazione della rinuncia,
motivi di famiglia o di salute, il Direttore generale ne valuta la gravità
sulla base della documentazione prodotta o che sarà all'uopo richiesta,
e segnala il caso all'autorità dalla quale il rinunciatario dipende,
per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
7. I lavori della commissione sono svolti in maniera
continuativa e la collegialità della commissione deve realizzarsi
in ogni momento del procedimento concorsuale; non è consentito,
pertanto, il frazionamento della commissione né l'esame contemporaneo
di più candidati.
8. I processi verbali delle singole sedute delle
commissioni giudicatrici debbono essere contestualmente ed analiticamente
redatti, in duplice copia, dal segretario della commissione e debbono essere
firmati da tutti i tre componenti di ciascuna commissione o sottocommissione.
9. Dai verbali debbono risultare l'osservanza della
procedura e delle formalità prescritte nel presente decreto, i criteri
seguiti, i voti attribuiti a ciascun candidato nelle singole prove di esame,
per ciascuno dei titoli valutabili e complessivamente.
10. Ogni commissario ha diritto di far verbalizzare
le proprie eventuali osservazioni sulle operazioni di procedura e sui punti
attribuiti ai singoli candidati.
11. Ai verbali è unita la relazione riassuntiva
generale sull'andamento del concorso, corredata di eventuali osservazioni.
Art. 7 - Prove d'esame - Ripartizione dei punteggi
1. I concorsi constano di una prova scritta e di
un colloquio e vertono sull'unito programma (allegato 4).
2. I candidati che partecipano al concorso per i
posti della scuola dell'infanzia con il possesso del solo diploma di scuola
magistrale saranno chiamati a trattare nelle prove, oltre ad argomenti
di carattere generale comuni a tutti i candidati, argomenti specifici della
scuola dell'infanzia.
3. La durata della prova scritta è fissata
in due ore.
4. La commissione dispone di cinquanta punti, di
cui quindici punti per la prova scritta, quindici punti per la prova orale
e venti punti per i titoli.
5. Il voto per ciascuna prova risulta dalla media
aritmetica dei voti assegnati da ciascun membro di commissione. Non è
consentito ai membri della commissione di astenersi dall'esprimere una
valutazione.
6. Superano la prova scritta i candidati che abbiano
conseguito una votazione di almeno punti 11 su 15.
7. Superano la prova orale i candidati che abbiano
conseguito una votazione di almeno punti 11 su 15.
8. Le date di svolgimento delle prove scritte saranno
pubblicate il giorno 16 marzo 2004 all'albo degli Uffici scolastici regionali
e di un certo numero di scuole opportunamente scelte, nonché sul
sito internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca (www.istruzione.it) e sulla rete intranet. Nell'eventualità
che venga disposta l'aggregazione territoriale dei concorsi ai sensi del
precedente art. 1, comma 7, con il medesimo avviso saranno indicati gli
Uffici scolastici ai quali è affidato lo svolgimento della procedura
concorsuale.
9. La prova scritta del concorso per la scuola dell'infanzia
e della scuola elementare, avrà luogo lo stesso giorno, contemporaneamente,
in tutte le sedi d'esame. Ugualmente, la prova scritta del concorso per
la scuola media e per gli istituti di istruzione secondaria di secondo
grado, avrà luogo lo stesso giorno, contemporaneamente in tutte
le sedi d'esame.
10. Non sarà data alcuna comunicazione personale
ai singoli candidati.
11. I candidati si intendono ammessi alla prova
scritta in base alla presentazione della domanda.
12. Dieci giorni prima della data fissata per l'espletamento
della prova scritta, l'autorità scolastica che cura lo svolgimento
dei concorsi affiggerà all'albo del rispettivo Ufficio e all'albo
di un certo numero di scuole opportunamente scelte, gli elenchi delle sedi
di esame, con la loro esatta ubicazione e con la precisa indicazione della
destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico tra le varie
sedi. Copie di detti elenchi saranno disponibili presso tutte le sedi degli
Uffici scolastici regionali, sul sito internet del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca (www.istruzione.it) e sulla rete
intranet.
13. I candidati, muniti di documento di riconoscimento
valido, si presenteranno nella rispettiva sede di esame in tempo utile,
tenendo conto che le operazioni di appello e di identificazione avranno
inizio alle ore 8,00, onde consentire di iniziare la prova del concorso
con la necessaria tempestività.
14. Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente
che non si presenti nel giorno, luogo ed ora stabiliti.
15. La vigilanza durante la prova è affidata
dalla competente autorità scolastica agli stessi membri della commissione
esaminatrice, cui possono essere aggregati, ove necessario, commissari
di vigilanza scelti dalla medesima autorità scolastica. Anche per
la scelta dei commissari di vigilanza valgono i motivi di incompatibilità
previsti per i componenti della commissione giudicatrice. Qualora la prova
abbia luogo in più edifici, la medesima autorità scolastica
istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo
le specifiche istruzioni contenute nell'ordinanza ministeriale n. 312 del
9 novembre 1994, emanata in applicazione dell'art. 2 della legge 11 febbraio
1992, n. 151.
16. In caso di assenza per qualsiasi motivo di uno
o più componenti o dell'intera commissione giudicatrice del concorso,
la prova scritta si svolge alla presenza del comitato di vigilanza.
17. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 20
della legge 5/2/1992, n. 104, circa la possibilità di svolgere le
prove d'esame con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente
necessari in relazione allo specifico handicap, i candidati portatori di
handicap dovranno specificare nella domanda di partecipazione al concorso
l'ausilio richiesto in relazione al proprio handicap e l'eventuale necessità
di tempi aggiuntivi. Devono, inoltre, inviare alla competente autorità
scolastica una specifica istanza dieci giorni prima della prova, al fine
di concordare con l'Ufficio le modalità di svolgimento della prova.
18. Gli argomenti della prova scritta sono unici
per tutte le sedi di esame e saranno inviati dal Ministero agli Uffici
scolastici regionali che curano lo svolgimento dei concorsi in doppia busta
sigillata nel numero di copie segnalato al Ministero - Direzione Generale
per il Personale della Scuola, in relazione al numero fissato delle sedi
di esame.
19. Per lo svolgimento delle prove si applicano
le disposizioni dettate al riguardo dagli artt. 5 e seguenti del D.P.R
n. 686/1957 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 8 - Valutazione della prova scritta - Prova
orale - Valutazione dei titoli
1. Per le operazioni relative alla valutazione degli
elaborati ed ai successivi adempimenti, si osservano le disposizioni dettate
in materia dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
2. Il calendario dei lavori delle commissioni giudicatrici,
con l'indicazione dell'orario giornaliero dei lavori, concordato tra i
componenti la commissione, sarà inviato dai presidenti delle singole
commissioni ai competenti Uffici scolastici regionali per l'approvazione.
3. I candidati ammessi alla prova orale saranno
singolarmente convocati nella sede d'esame, secondo un calendario proposto
dalla commissione giudicatrice e approvato dalla competente autorità
scolastica, per il giorno e l'ora fissati, con lettera raccomandata, almeno
venti giorni prima di ciascuna delle prove medesime.
4. Nella lettera di convocazione per la prova orale
è data anche comunicazione del voto riportato nella prova scritta.
5. L'elenco dei candidati giornalmente convocati
sarà esposto all'albo dell'Ufficio scolastico che cura lo svolgimento
delle procedure concorsuali e presso la scuola ove si svolge la prova.
6. Di regola, per la prova orale sono convocati
giornalmente non meno di 10 candidati per commissione o sottocommissione.
7. L'assegnazione dei candidati presenti a ciascuna
delle eventuali sottocommissioni avverrà per sorteggio.
8. Perde il diritto alla prova orale il candidato
che non si trovi presente quando giunge il suo turno. Nel caso in cui i
candidati siano impediti da gravi motivi, da documentarsi debitamente e,
mediante certificato medico, se si tratti di infermità, potrà
essere esaminata la possibilità di autorizzare solo una volta il
rinvio della prova orale, sempreché la commissione non abbia concluso
le prove orali di tutti i candidati.
9. La domanda di rinvio va indirizzata all'autorità
scolastica che cura lo svolgimento delle procedure concorsuali. Coloro
che si trovino, comunque, in servizio dovranno far comprovare il motivo
della domanda dal capo della scuola o dell'ufficio. L'Amministrazione si
riserva di effettuare adeguati accertamenti nei confronti dei candidati
che non prestino servizio. La domanda si intende proposta a rischio esclusivo
del candidato ed è da considerare respinta in caso di mancata comunicazione
di accoglimento.
10. Qualora una o più delle sottocommissioni
costituite non possa, in una determinata giornata, validamente funzionare
per l'assenza, anche se dovuta a grave o legittimo impedimento, di uno
dei propri componenti, il sorteggio sarà effettuato tra tutti i
candidati convocati per quella determinata giornata e presenti, sino al
raggiungimento del numero di candidati che le sottocommissioni validamente
funzionanti potranno esaminare. I candidati non sorteggiati saranno, quindi,
riconvocati per altra data.
11. L'assenza, anche se dovuta a grave o legittimo
impedimento, del presidente coordinatore non consente, in alcun caso, il
funzionamento di alcuna delle sottocommissioni.
12. Ogni giorno, al termine di ciascuna seduta dedicata
alle prove orali, la commissione predispone l'elenco dei candidati esaminati,
con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto
dal presidente della commissione, è affisso nel medesimo giorno
all'albo del locale dove si svolgono gli esami.
13. Le sedute dedicate allo svolgimento delle sole
prove orali sono pubbliche; peraltro, è in facoltà del presidente
della commissione ovvero del presidente coordinatore, su richiesta dei
membri di una sottocommissione, far allontanare quelle persone del pubblico
che con il proprio comportamento rechino disturbo o intralcio all'ordinato,
corretto e sereno svolgimento delle prove.
14. Le commissioni giudicatrici procedono alla valutazione
dei titoli in base ai punteggi stabiliti nell'annessa tabella (allegato
5) soltanto nei confronti dei candidati che abbiano superato la prova scritta
e la prova orale.
Art. 9 - Graduatoria generale di merito - Approvazione
e pubblicazione
1. Per ciascuna Diocesi compresa nel territorio
regionale, le commissioni giudicatrici formulano le graduatorie generali
di merito di ciascuno dei due concorsi indetti, nella quale devono essere
indicati, per ciascun concorrente, il voto assegnato alla prova scritta,
il voto assegnato alla prova orale, i punti attribuiti per i titoli ed
il punteggio complessivo. Il candidato che partecipa al concorso per la
scuola dell'infanzia e per la scuola elementare con il solo diploma di
scuola magistrale viene individuato in graduatoria con apposita indicazione
e la sua posizione è utile ai fini della nomina a tempo indeterminato
solo nella scuola dell'infanzia.
2. Ai fini dell'applicazione dei criteri stabiliti
dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3 per la riserva dei posti a favore di particolari categorie e
la preferenza in caso di parità di punteggio complessivo, dovranno
essere riportate nella graduatoria generale di merito, per ciascun candidato,
le relative annotazioni.
3. La graduatoria generale di merito è depositata
per dieci giorni nella sede dell'Ufficio scolastico regionale; del deposito
è dato avviso mediante affissione all'albo. Chiunque vi abbia interesse
ha facoltà di prenderne visione e può, entro il termine anzidetto,
presentare reclamo scritto al competente Direttore generale avverso eventuali
errori ed omissioni.
4. Il competente Direttore generale, esaminati i
reclami, può rettificare, anche d'ufficio, la graduatoria generale
di merito. Delle decisioni assunte è data comunicazione agli interessati
e ai controinteressati mediante affissione all'albo dell'Ufficio scolastico
regionale.
5. Quindi, la medesima autorità scolastica
approva con proprio decreto la graduatoria, sotto condizione dell'accertamento
del possesso da parte dei candidati dei requisiti per la stipulazione di
contratto di lavoro a tempo indeterminato.
6. La graduatoria di merito definitiva sarà
pubblicata mediante affissione all'albo dell'Ufficio scolastico regionale.
Dalla data di affissione decorre il termine per eventuali impugnative.
Il provvedimento ha carattere definitivo.
7. Ai fini dell'assunzione con contratto di lavoro
a tempo indeterminato da disporre d'intesa con l'ordinario diocesano competente
per territorio, il competente Direttore generale dell'Ufficio scolastico
regionale, in ciascuno dei tre anni scolastici di validità della
graduatoria, invia all'ordinario diocesano l'elenco alfabetico di coloro
che si trovano in posizione utile per la copertura dei posti.
8. Qualora il territorio di competenza di una Diocesi
si trovi anche in altra/e regione/i rispetto a quella in cui è situata
la sede di titolarità dell'ordinario della stessa Diocesi, la competenza
alla stipula del contratto a tempo indeterminato per i posti delle scuole
comprese in detto territorio, da disporre d'intesa con l'ordinario diocesano
competente, spetta all'Ufficio scolastico regionale nel cui ambito territoriale
sono situate le stesse sedi scolastiche.
Art. 10 - Accesso ai documenti amministrativi
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di cui alla legge n. 241/1990 ed al D.P.R. n. 352/1992 sulla trasparenza
dell'attività amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi,
l'autorità scolastica preposta allo svolgimento del concorso adotterà
ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti
da parte di chi vi abbia un interesse personale e concreto, per la tutela
di situazioni giuridicamente rilevanti, tenendo conto di quanto previsto
nel regolamento adottato con decreto ministeriale 10/1/1996, n. 60, concernente
il regolamento recante norme per l'esclusione del diritto di accesso ai
documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241, e dell'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352.
2. Gli adempimenti in merito sono affidati al segretario
della commissione e sono svolti nella sede nella quale sono depositati
gli atti del concorso, indicata dalla competente autorità scolastica.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso
ai documenti amministrativi, devono essere tenute presenti le indicazioni
contenute nella C.M. 16/3/1994 n. 94, relativamente alle disposizioni in
materia di bollo.
Art. 11 - Ricorsi
1. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso,
per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al Tar,
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo. Analogo rimedio è
esperibile avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità
della domanda ovvero l'esclusione dalle procedure.
2. I concorrenti che abbiano presentato ricorso
avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda
di partecipazione ovvero l'esclusione dalla procedura, nelle more della
definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente all'esito
della procedura e vengono iscritti con riserva nella graduatoria.
3. L'iscrizione con riserva nella graduatoria non
comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto
a tempo indeterminato.
Art. 12 - Trattamento dei dati personali
1. L'Amministrazione scolastica, con riferimento
alla legge 31/12/1996, n. 675 e successive integrazioni e modificazioni,
recante disposizioni sulla tutela delle persone e altri soggetti, si impegna
ad utilizzare i dati personali forniti dall'aspirante solo per fini istituzionali
e per l'espletamento delle procedure previste dal presente decreto.
Art. 13 - Disposizioni particolari per le scuole
ed istituti di istruzione con lingua di insegnamento slovena delle province
di Trieste e Gorizia
1. Ai sensi dell'art. 425 e seguenti del decreto
legislativo n. 297/1994, il Direttore regionale dell'Ufficio scolastico
regionale per il Friuli-Venezia Giulia provvede ad indire i concorsi riservati,
per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione cattolica compresi
nell'ambito territoriale delle Diocesi della regione, rispettivamente,
per la scuola dell'infanzia, per la scuola elementare, per la scuola media
e per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua
di insegnamento slovena delle province di Trieste e Gorizia.
2. Il bando di concorso è emanato tenendo
conto delle disposizioni generali dettate con il presente decreto, nonché
delle disposizioni particolari previste dagli art. 425 e seguenti del decreto
legislativo n. 297/1994.
Art. 14 - Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente bando valgono,
sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi
contenute nelle norme citate in premessa.
2. Tutti gli allegati al presente bando ne costituiscono
parte integrante.
Roma, 2 febbraio 2004
Codice Descrizione in chiaro
A Superstiti di vittime del dovere / Invalidi
o familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche
B Invalido di guerra
C Invalido civile di guerra o profugo
D Invalido per servizio
E Invalido del lavoro o equiparati
M Orfano o vedova di guerra, per servizio
e per lavoro
N Invalido civile
P Sordomuto
A Gli insigniti di medaglia al valor militare
B I mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti
C I mutilati ed invalidi per fatto di guerra
D I mutilati ed invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato
E Gli orfani di guerra
F Gli orfani dei caduti per fatto di guerra
G Gli orfani dei caduti per servizio nel
settore pubblico e privato
H I feriti in combattimento
I Gli insigniti di croce di guerra o di altra
attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia
numerosa
J I figli dei mutilati e degli invalidi di
guerra ex combattente
K I figli dei mutilati e degli invalidi per
fatto di guerra
L I figli dei mutilati e degli invalidi per
servizio nel settore pubblico e privato
M I genitori vedovi non risposati e le sorelle
ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra
N I genitori vedovi non risposati e le sorelle
ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra
O I genitori vedovi non risposati e le sorelle
ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore
pubblico e privato
P Coloro che abbiano prestato servizio militare
come combattenti
Q Coloro che abbiano prestato lodevole servizio,
a qualunque titolo, per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero
della Pubblica Istruzione (*)
R I coniugati e i non coniugati con riguardo
al numero dei figli a carico
S Gli invalidi ed i mutilati civili
T Militari volontari delle Forze armate congedati
senza demerito al termine della ferma o rafferma
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente
dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni
Pubbliche;
c) dalla più giovane età, ai sensi
dell'art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997, come modificata dall'articolo
2 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
(*) Ivi compreso il docente il cui servizio sia stato valutato per un intero anno scolastico.
L'esame comprende una prova scritta ed un colloquio.
Prova scritta
La prova scritta consiste nella risposta breve a
tre quesiti, a scelta del candidato, tra quelli proposti, uno per ciascuno
dei tre ambiti di contenuti in cui si articola il programma del colloquio.
Colloquio
Il colloquio verte sugli argomenti compresi nei
tre ambiti di contenuti qui di seguito indicati:
Ordinamenti scolastici
– Linee essenziali di storia della scuola italiana
dai primi decenni del Novecento agli ordinamenti attualmente vigenti.
– La scuola materna e la scuola elementare dagli
Orientamenti del 1991 e dal riassetto del 1985 ad oggi (per i
soli candidati all'Irc nella scuola materna ed elementare).
– La scuola media: struttura e articolazione del
curriculum secondo i programmi del 1979 e nuova impostazione prevista dalla
legge n. 53/2003 (per i soli candidati all'Irc nella scuola secondaria).
– La scuola secondaria superiore nelle sue diverse
tipologie di studi: liceali, tecnici, professionali e artistici. Dalla
riforma Gentile alle più significative esperienze sperimentali di
progettazione assistita e coordinata dal Ministero sino alle prospettive
delineate dalla legge n. 53/2003 (per i soli candidati all'Irc nella
scuola secondaria).
– Caratteristiche dei programmi vigenti con particolare
riferimento al ruolo della religione cattolica in ciascun ordine e grado
di scuola.
– Dall'obbligo scolastico e dall'obbligo formativo
al diritto-dovere all'istruzione sancito nella legge n. 53/2003.
– Diritti e doveri degli studenti.
Orientamenti didattico-pedagogici
– Linee essenziali delle diverse teorie pedagogiche
e psicologiche in relazione alla fascia d'età prevista dal grado
di scuola per cui si concorre.
– La programmazione didattico-educativa nell'ambito
del Piano dell'offerta formativa (Pof) definito dalla scuola e alla luce
delle possibili ipotesi del suo ampliamento.
– Uso degli strumenti utili alla didattica: il libro
di testo e altri sussidi didattici, compresi quelli multimediali.
– Modi e strumenti per una didattica integrata e
differenziata, coerente con i bisogni formativi dei singoli studenti, in
particolare di quelli portatori di handicap.
– La gestione dei gruppi-allievi per l'organizzazione
dell'apprendimento. La conduzione dei rapporti con la famiglia e con i
diversi soggetti sociali.
– Le tematiche docimologiche per la valutazione
degli allievi, da quelle iniziale e formativa a quella sommativa.
– Le odierne tematiche relative all'educazione permanente,
all'orientamento e alle possibili forme di acquisizione di dati utili per
la rilevazione delle attitudini e delle tendenze degli allievi.
Elementi essenziali di legislazione scolastica
– La scuola nella Costituzione, anche alla luce
delle modifiche apportate al Titolo V del Testo Costituzionale.
– La funzione docente: diritti e doveri degli insegnanti.
– La legislazione primaria e secondaria sull'autonomia
delle istituzioni scolastiche: dall'art. 21 della legge n. 59/1997 al Regolamento
attuativo di cui al D.P.R. n. 275/1999.
– Gli organi collegiali e il loro ruolo nell'organizzazione
della vita della scuola.
– La legge n. 62/2000 sulla parità scolastica.
– La legge n. 53/2003 recante norme sulla "Delega
al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale".
– Le disposizioni normative che disciplinano la
presenza dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola.
A) Titoli di servizio (fino
a un massimo di punti 15)
Per ogni anno di servizio prestato nell'Irc nelle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie: punti 0,60
– fino a un massimo di punti 15
Il servizio deve essere prestato,
dopo l'1/9/1990, con il possesso del titolo di qualificazione previsto
dal D.P.R. n. 751/1985. Per i soli concorrenti all'Irc nella scuola secondaria
forniti della qualificazione prevista dal punto 4.3., lett. d), del D.P.R.
n. 751/1985, è consentito che il diploma di Scienze religiose sia
stato conseguito anche successivamente alla prestazione del servizio, alle
condizioni previste dalla delibera della 50ª Assemblea Generale della
Conferenza Episcopale Italiana (18-21 novembre 2002). Il requisito di servizio
per l'accesso al concorso si eleva per detti concorrenti a dieci anni,
di cui almeno quattro continuativi. In quest'ultimo caso non si valuta
il servizio corrispondente ai dieci anni considerati quale titolo di accesso.
Il servizio è considerato
come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno centottanta
giorni oppure se sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio
fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
Non è valutato il servizio
prestato per cinque anni fino al 1985/1986 compreso, qualora questo costituisca
titolo di qualificazione professionale ai sensi del punto 4.6.2. del D.P.R.
n. 751/1985.
Il servizio prestato nelle scuole
paritarie è valutato a partire dal 1° settembre 2000.
Non sono valutati i servizi di
durata inferiore all'anno scolastico né il servizio corrispondente
all'anno scolastico in corso alla data di emanazione del bando di concorso.
B) Titoli di qualificazione professionale (fino a un massimo di punti 5)
B1) Per l'accesso all'Irc nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare:
a) diploma di scuola magistrale (valido esclusivamente per l'accesso ai posti nella scuola dell'infanzia):
– fino a un massimo di punti 4
– se conseguito con una votazione
da 36 a 45 punti 0,80
– se conseguito con una votazione
da 46 a 47 punti 1,20
– se conseguito con una votazione
da 48 a 49 punti 1,60
– se conseguito con una votazione
da 50 a 51 punti 2,00
– se conseguito con una votazione
da 52 a 53 punti 2,40
– se conseguito con una votazione
da 54 a 55 punti 2,80
– se conseguito con una votazione
da 56 a 57 punti 3,20
– se conseguito con una votazione
da 58 a 59 punti 3,60
– se conseguito con una votazione
di 60/60 punti 4,00
I diplomi diversamente classificati devono essere riportati in sessantesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50;
b) diploma di istituto magistrale o titolo di studio appositamente riconosciuto equivalente a seguito dell'attuazione di progetti di sperimentazione autorizzati ai sensi dell'art. 278 del D.L.vo n. 297/1994:
– fino a un massimo di punti 4
– se conseguito con una votazione
da 36 a 45 punti 0,80
– se conseguito con una votazione
da 46 a 47 punti 1,20
– se conseguito con una votazione
da 48 a 49 punti 1,60
– se conseguito con una votazione
da 50 a 51 punti 2,00
– se conseguito con una votazione
da 52 a 53 punti 2,40
– se conseguito con una votazione
da 54 a 55 punti 2,80
– se conseguito con una votazione
da 56 a 57 punti 3,20
– se conseguito con una votazione
da 58 a 59 punti 3,60
– se conseguito con una votazione
di 60/60 punti 4,00
I diplomi diversamente classificati devono essere riportati in sessantesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50;
c) altro diploma di scuola secondaria superiore unito a diploma di Scienze religiose rilasciato da un istituto di Scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana o unito a diploma accademico di Magistero in Scienze religiose rilasciato da un istituto di Scienze religiose approvato dalla Santa Sede o unito ad altro titolo di livello superiore in una delle discipline ecclesiastiche di cui al D.M. 15/7/1987 e successive modificazioni e integrazioni: si valuta solo il punteggio del diploma di Scienze religiose rilasciato da un istituto di Scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana o del diploma accademico di Magistero in Scienze religiose rilasciato da un istituto di Scienze religiose approvato dalla Santa Sede o dell'altro titolo superiore in una delle discipline ecclesiastiche di cui al citato D.M. 15/7/1987:
– fino a un massimo di punti 4
– se conseguito con una votazione
da 60 a 75/100 punti 0,80
– se conseguito con una votazione
da 76 a 79/100 punti 1,20
– se conseguito con una votazione
da 80 a 82/100 punti 1,60
– se conseguito con una votazione
da 83 a 85/100 punti 2,00
– se conseguito con una votazione
da 86 a 88/100 punti 2,40
– se conseguito con una votazione
da 89 a 91/100 punti 2,80
– se conseguito con una votazione
da 92 a 94/100 punti 3,20
– se conseguito con una votazione
da 95 a 97/100 punti 3,60
– se conseguito con una votazione
da 98 a 100/100 punti 4,00
I diplomi diversamente classificati
devono essere riportati in centesimi. Le eventuali frazioni di voto sono
arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.
I diplomi che rechino una classificazione per fasce di punteggio sono valutati
al livello massimo della fascia;
d) diploma di Scienze religiose
o diploma di cultura teologica o attestato di corso equipollente, limitatamente
ai casi previsti dalla lettera a) del punto 4.4. del D.P.R. n. 751/1985:
si valutano solo i titoli che rechino un punteggio:
– fino a un massimo di punti 4
– se conseguito con una votazione
da 60 a 75/100 punti 0,80
– se conseguito con una votazione
da 76 a 79/100 punti 1,20
– se conseguito con una votazione
da 80 a 82/100 punti 1,60
– se conseguito con una votazione
da 83 a 85/100 punti 2,00
– se conseguito con una votazione
da 86 a 88/100 punti 2,40
– se conseguito con una votazione
da 89 a 91/100 punti 2,80
– se conseguito con una votazione
da 92 a 94/100 punti 3,20
– se conseguito con una votazione
da 95 a 97/100 punti 3,60
– se conseguito con una votazione
da 98 a 100/100 punti 4,00
I diplomi diversamente classificati devono essere riportati in centesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. I diplomi che rechino una classificazione per fasce di punteggio sono valutati al livello massimo della fascia. I titoli per i quali non è previsto punteggio o gli attestati rilasciati dall'Autorità ecclesiastica circa le condizioni previste dalla lettera a) del punto 4.4. del D.P.R. n. 751/1985 sono valutati: punti 2
e) diploma di istituto magistrale
o diploma di laurea in Scienze della formazione primaria, in aggiunta ad
uno dei precedenti titoli di qualificazione: punti 0,50
f) diploma di Scienze religiose
rilasciato da un istituto di Scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza
Episcopale Italiana o diploma accademico di Magistero in Scienze religiose
rilasciato da un istituto di Scienze religiose approvato dalla Santa Sede
o altro titolo accademico in una delle discipline ecclesiastiche di cui
al D.M. 15/7/1987 e successive modificazioni e integrazioni, in aggiunta
a uno dei precedenti titoli di qualificazione: punti 0,50
B2) Per l'accesso all'Irc nelle scuole secondarie di primo e secondo grado:
a) dottorato in Teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche di cui al D.M. 15/7/1987 e successive modificazioni e integrazioni:
– fino a un massimo di punti 5
– se conseguito con una votazione
da 60 a 75/100 punti 1,80
– se conseguito con una votazione
da 76 a 79/100 punti 2,20
– se conseguito con una votazione
da 80 a 82/100 punti 2,60
– se conseguito con una votazione
da 83 a 85/100 punti 3,00
– se conseguito con una votazione
da 86 a 88/100 punti 3,40
– se conseguito con una votazione
da 89 a 91/100 punti 3,80
– se conseguito con una votazione
da 92 a 94/100 punti 4,20
– se conseguito con una votazione
da 95 a 97/100 punti 4,60
– se conseguito con una votazione
da 98 a 100/100 punti 5,00
I diplomi diversamente classificati devono essere riportati in centesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. I diplomi che rechino una classificazione per fasce di punteggio sono valutati al livello massimo della fascia;
b) licenza in Teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche di cui al D.M. 15/7/1987 e successive modificazioni e integrazioni:
– fino a un massimo di punti 4,50
– se conseguito con una votazione
da 60 a 75/100 punti 1,30
– se conseguito con una votazione
da 76 a 79/100 punti 1,70
– se conseguito con una votazione
da 80 a 82/100 punti 2,10
– se conseguito con una votazione
da 83 a 85/100 punti 2,50
– se conseguito con una votazione
da 86 a 88/100 punti 2,90
– se conseguito con una votazione
da 89 a 91/100 punti 3,30
– se conseguito con una votazione
da 92 a 94/100 punti 3,70
– se conseguito con una votazione
da 95 a 97/100 punti 4,10
– se conseguito con una votazione
da 98 a 100/100 punti 4,50
I diplomi diversamente classificati devono essere riportati in centesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. I diplomi che rechino una classificazione per fasce di punteggio sono valutati al livello massimo della fascia;
c) baccalaureato in Teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche di cui al D.M. 15/7/1987 e successive modificazioni e integrazioni:
– fino a un massimo di punti 4
– se conseguito con una votazione
da 60 a 75/100 punti 0,80
– se conseguito con una votazione
da 76 a 79/100 punti 1,20
– se conseguito con una votazione
da 80 a 82/100 punti 1,60
– se conseguito con una votazione
da 83 a 85/100 punti 2,00
– se conseguito con una votazione
da 86 a 88/100 punti 2,40
– se conseguito con una votazione
da 89 a 91/100 punti 2,80
– se conseguito con una votazione
da 92 a 94/100 punti 3,20
– se conseguito con una votazione
da 95 a 97/100 punti 3,60
– se conseguito con una votazione
da 98 a 100/100 punti 4,00
I diplomi diversamente classificati devono essere riportati in centesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. I diplomi che rechino una classificazione per fasce di punteggio sono valutati al livello massimo della fascia;
d) diploma accademico di Magistero in Scienze religiose:
– fino a un massimo di punti 4
– se conseguito con una votazione
da 60 a 75/100 punti 0,80
– se conseguito con una votazione
da 76 a 79/100 punti 1,20
– se conseguito con una votazione
da 80 a 82/100 punti 1,60
– se conseguito con una votazione
da 83 a 85/100 punti 2,00
– se conseguito con una votazione
da 86 a 88/100 punti 2,40
– se conseguito con una votazione
da 89 a 91/100 punti 2,80
– se conseguito con una votazione
da 92 a 94/100 punti 3,20
– se conseguito con una votazione
da 95 a 97/100 punti 3,60
– se conseguito con una votazione
da 98 a 100/100 punti 4,00
I diplomi diversamente classificati devono essere riportati in centesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. I diplomi che rechino una classificazione per fasce di punteggio sono valutati al livello massimo della fascia;
e) diploma rilasciato da un istituto di Scienze religiose riconosciuto dalla Cei, unitamente ad un qualsiasi diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano:
– fino a un massimo di punti 4
valutando unicamente il punteggio del diploma ISR
– se conseguito con una votazione
da 60 a 75/100 punti 0,80
– se conseguito con una votazione
da 76 a 79/100 punti 1,20
– se conseguito con una votazione
da 80 a 82/100 punti 1,60
– se conseguito con una votazione
da 83 a 85/100 punti 2,00
– se conseguito con una votazione
da 86 a 88/100 punti 2,40
– se conseguito con una votazione
da 89 a 91/100 punti 2,80
– se conseguito con una votazione
da 92 a 94/100 punti 3,20
– se conseguito con una votazione
da 95 a 97/100 punti 3,60
– se conseguito con una votazione
da 98 a 100/100 punti 4,00
I diplomi diversamente classificati
devono essere riportati in centesimi. Le eventuali frazioni di voto sono
arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.
I diplomi che rechino una classificazione per fasce di punteggio sono valutati
al livello massimo della fascia.
f) attestato di compimento del
regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore punti 2
g) qualificazione riconosciuta
ai sensi del punto 4.6.2., lettera b) del D.P.R. n. 751/1985 punti 2
h) diploma accademico di Magistero
in Scienze religiose rilasciato da un istituto di Scienze religiose approvato
dalla Santa Sede o altro titolo di studio in una delle discipline ecclesiastiche
di cui al D.M. 15/7/1987 e successive modificazioni e integrazioni, in
aggiunta al titolo di accesso al concorso:
– per ogni titolo punti 0,50
– fino a un massimo di punti 1
Per chi è già in possesso dei titoli di cui alle lettere a), b), c) del presente punto, i titoli devono essere di grado superiore o conseguiti in discipline diverse e, comunque, entro un massimo di punti 5 fra tutti i titoli di qualificazione. Per chi è in possesso dei titoli di cui alle lettere d), e) del presente punto, i titoli devono essere di grado accademico superiore a quello del titolo di accesso. Per chi è in possesso del titolo di cui alla lettera f) del presente punto, sono valutati il titolo di Magistero in Scienze religiose o gli ulteriori titoli di studio nelle discipline ecclesiastiche di cui al D.M. 15/7/1987, fermo restando che il titolo di grado accademico inferiore è assorbito da quello di grado superiore se conseguito nella medesima disciplina.
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