Indizione della procedura finalizzata all'assegnazione del trattamento economico accessorio per i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole di ogni ordine e grado, con almeno dieci anni di effettivo servizio di insegnamento dalla nomina in ruolo, ed agli educatori dei convitti e degli educandati, in possesso del medesimo requisito di servizio
IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AA.GG. E AMM.VI
Visto l'art. 29 del Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro del comparto Scuola sottoscritto il 26 maggio 1999 e l'art. 38
del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, sottoscritto il 31 agosto
1999, che prevedono un trattamento economico accessorio connesso allo sviluppo
della professione docente, per i docenti con contratto a tempo indeterminato
con almeno dieci anni di effettivo servizio di insegnamento dalla nomina
in ruolo e per gli educatori dei convitti e degli educandati in possesso
del medesimo requisito di servizio;
Visto in particolare, il comma 5 del citato art.
38 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, che prevede l'indizione
di una procedura per la scelta dei docenti ai quali assegnare la maggiorazione
retributiva;
Visto il D.M. n. 316 del 23 dicembre 1999 con cui
è stata approvata la griglia strutturata riguardante gli elementi
di giudizio per la valutazione delle competenze professionali dei docenti
e degli educatori dei convitti e degli educandati ai quali assegnare la
maggiorazione retributiva di cui ai citati art. 29 del C.C.N.L. e art.
38 del C.C.N.I.;
Visto il D.M. n. 317 del 23 dicembre 1999 con cui
sono stati approvati i contenuti della prova strutturata, prevista per
l'assegnazione del trattamento economico accessorio;
Visto il D.M. n. 318 del 23 dicembre 1999 concernente
i requisiti del personale universitario, ispettivo, direttivo e docente
aspirante alla nomina nelle commissioni giudicatrici;
Visto il D.M. n. 319 del 23 dicembre 1999 concernente
l'affidamento al Direttore Generale del Personale e degli Affari Generali
ed Amministrativi, dell'incarico di adottare i provvedimenti connessi all'attuazione
dell'articolo 38 del C.C.N.I. sopra citato;
Ritenuto di dover disciplinare termini e modalità
di partecipazione alla suddetta procedura.
Art. 1 - Indizione procedura
E' indetta ai sensi dell'art. 29 del C.C.N.L. del
comparto Scuola e dell'art. 38 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo,
citati in premessa, la procedura, finalizzata all'assegnazione del trattamento
economico accessorio previsto dalle predette norme contrattuali ai docenti
con contratto a tempo indeterminato nelle scuole di ogni ordine e grado,
con almeno dieci anni di effettivo servizio di insegnamento dalla nomina
in ruolo, ed agli educatori dei convitti e degli educandati, in possesso
del medesimo requisito di servizio.
Art. 2 - Requisiti di ammissione
Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui
al precedente art. 1 i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e gli
educatori dei convitti e degli educandati con contratto a tempo indeterminato
che, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande,
abbiano maturato almeno 10 anni di effettivo servizio di insegnamento dalla
nomina in ruolo e siano alla stessa data in attività di servizio
nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle italiane all'estero
e nelle istituzioni educative.
Art. 3 - Ripartizione delle risorse e costituzione
dei gruppi di scuole
Il Provveditore agli Studi, sulla base delle domande
di partecipazione presentate, forma i gruppi di scuole a ciascuno dei quali
assegna tra i 200 e i 400 partecipanti; è assicurata, in ogni caso,
la costituzione di almeno un gruppo per ciascun settore o aree disciplinari
per consentire a tutti i candidati di partecipare alla procedura.
Il Provveditore agli Studi ripartisce le risorse
assegnate alla provincia tra i gruppi di scuole costituiti, a ciascuno
dei quali le risorse medesime sono assegnate in proporzione ai docenti
di ruolo in servizio nelle scuole comprese nel gruppo e, comunque, con
l'applicazione degli stessi criteri utilizzati per la ripartizione provinciale.
Art. 4 - Articolazione della procedura
La procedura di cui all'art. 1 si articola nelle
seguenti tre fasi, che si svolgono distintamente in sequenza, a conclusione
delle quali viene attribuito un punteggio complessivo non superiore a 100
punti, con le seguenti modalità:
I fase
Il candidato presenta, unitamente alla domanda di
partecipazione, il proprio curricolo professionale culturale e formativo,
da esso stesso redatto ed autocertificato a norma del vigente ordinamento
in materia, per la successiva validazione da parte del comitato per la
valutazione del servizio di cui all'art. 11 del decreto legislativo n.
297/1994.
II fase
Il candidato svolge una prova strutturata nazionale,
fissata in unica data per tutti i partecipanti, sulla base dei contenuti
definiti nel D.M. n. 317 del 23 dicembre 1999 viene attribuito un punteggio
massimo di 25 punti.
III fase
Essa, dopo l'illustrazione e la discussione del
proprio curricolo da parte del candidato, si svolge mediante una verifica
in situazione alla presenza in aula degli alunni e della commissione giudicatrice;
in alternativa, al candidato può essere assegnata, su sua richiesta,
la trattazione di una unità didattica destinata agli alunni senza
la presenza dei medesimi.
A tal fine, nel giorno fissato dal Ministero per
la prova strutturata, i candidati che intendono optare per la trattazione
alternativa dell'unità didattica, dovranno farne esplicita richiesta.
La commissione formula il proprio giudizio assegnando
al curricolo, sulla base di criteri di omogeneità resi noti in occasione
del corso istituito a norma dell'art. 6, comma 2, del D.M. n. 318 del 23
dicembre 1999, un punteggio non superiore a 25 e alla prova in situazione
o alla trattazione alternativa dell'unità didattica un punteggio
non superiore a 50.
A ciascun candidato, alla fine della terza fase
della procedura, devono essere comunicati i punteggi parziali e quello
finale ottenuti sulla base delle attività previste dalla procedura
medesima.
Sulla base dei punteggi assegnati complessivamente
nelle tre fasi, la commissione giudicatrice redige l'elenco alfabetico
dei candidati destinatari della maggiorazione retributiva, in numero corrispondente
a quello assegnato al territorio di competenza della commissione. Detto
elenco è pubblicato agli atti della scuola o ufficio indicato dal
Provveditore agli Studi.
Art. 5 - Domanda di partecipazione
Le domande di ammissione alla procedura debbono
essere presentate utilizzando esclusivamente l'allegato modello A, che
comprende anche il modello di scheda curricolare professionale e culturale
redatto secondo le prescrizioni di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 403/1998,
entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
G.U. al capo d'istituto della scuola di titolarità che provvederà
a conservarle presso la scuola medesima e ad inviare nei dieci giorni successivi
al Provveditore agli Studi un elenco con l'indicazione dei candidati ripartiti,
quando previsto, nei settori e sottosettori.
I candidati in servizio nelle scuole italiane all'estero
e quelli che hanno perso la titolarità, che intendono partecipare
alla selezione presentano le domande all'ultima scuola sede di titolarità.
Il Ministero renderà note con successiva comunicazione le modalità
di partecipazione alle prove dei candidati in servizio nelle scuole all'estero.
Art. 6 - Ammissibilità delle domande -
Regolarizzazioni ed esclusioni
Non è ammessa la domanda presentata oltre
i termini o priva della firma del candidato.
E' ammessa la regolarizzazione delle domande incomplete,
che dovrà essere effettuata non oltre i 10 giorni successivi alla
avvenuta notifica da parte del capo d'istituto o dell'Autorità Consolare
per i docenti in servizio all'estero. In mancanza di adempimento il capo
di istituto procede all'esclusione.
Sono esclusi, con provvedimento del capo d'istituto,
i candidati che abbiano presentato domanda senza il possesso dei requisiti
di ammissione previsti dal precedente articolo 2.
Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano
accertati dopo la conclusione delle prove, il Provveditore agli Studi dispone,
con decreto motivato, la decadenza da ogni diritto all'assegnazione del
trattamento economico accessorio.
Art. 7 - Nomina delle commissioni giudicatrici
e svolgimento della prova
I Provveditori agli Studi nominano i componenti
delle commissioni giudicatrici, secondo le disposizioni contenute nel D.M.
n. 318 citato.
A ciascuna commissione è assegnato un gruppo
di scuole appartenenti rispettivamente al settore della scuola materna,
a quello della scuola elementare, e, per le scuole secondarie, al primo
e al secondo grado e alle distinte aree disciplinari linguistico-storico-filosofico-artistico-espressiva
o scientifico-tecnica.
In rapporto al numero di domande di partecipazione
alla procedura, il Provveditore agli Studi, ferma restando la decorrenza
unica del beneficio dall'1 gennaio 2001, dispone lo svolgimento della procedura
medesima in due o più scaglioni, a ciascuno dei quali sono assegnati
per sorteggio gruppi di scuole, avendo cura di non determinare, in nessun
caso, la separazione di scuole o di candidati appartenenti allo stesso
gruppo. La prova strutturata nazionale si svolge, comunque, in unica data
per i candidati di tutti gli scaglioni, come stabilisce il precedente articolo
4.
I Provveditori agli Studi avranno cura di costituire
le commissioni giudicatrici degli scaglioni successivi al primo, nominando
in esse anche i docenti che hanno sostenuto con esito positivo le prove
della procedura e siano assegnatari della maggiorazione retributiva accessoria
e che ne facciano domanda entro 10 giorni dalla conclusione delle prove
dello scaglione di appartenenza.
Art. 8 - Ricorsi
Avverso i provvedimenti di inammissibilità
delle domande o di esclusione o di mancata validazione del curricolo da
parte del comitato per la valutazione del servizio è ammesso ricorso
al competente Provveditore agli Studi, entro trenta giorni dall'emanazione
del provvedimento stesso.
Avverso l'elenco dei beneficiari della maggiorazione
retributiva, approvato dalla competente Autorità scolastica, è
ammesso ricorso al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro,
ai sensi dell'art. 68 del D.L.vo n. 29 del 3 febbraio 1993.
A tal fine l'interessato ha il diritto di prendere
visione presso la sede dove sono conservati gli atti della procedura cui
ha partecipato dei punteggi parziali e totale dell'ultimo dei candidati
assegnatari del beneficio e di tutti gli atti relativi alle prove.
Art. 9 - Comunicazioni
Lo svolgimento della prova strutturata nazionale
è fissato per il giorno 4 aprile 2000 con modalità che saranno
definite dal Ministero e comunicate alle istituzioni scolastiche dai Provveditori
agli Studi.
Art. 10 - Trattamento dati personali
L'Amministrazione scolastica, con riferimento alla
legge 31/12/1996, n. 675 e successive integrazioni, recante disposizioni
sulla tutela delle persone e di altri soggetti, si impegna ad utilizzare
i dati forniti dal candidato solo per fini istituzionali e per l'espletamento
della procedura di cui al presente decreto.
Art. 11
Con successivo provvedimento sarà determinata
la ripartizione delle risorse da assegnare ai singoli Provveditorati, suddividendo
tra di essi le almeno 150.000 quote in proporzione al 20% complessivo degli
insegnanti e del personale educativo con contratto di lavoro a tempo indeterminato
in servizio, in ciascuna provincia, al 31 dicembre 1999.
Roma, 23 dicembre 1999
Al Capo di Istituto
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..............................
Il sottoscritt... .........................................................
in servizio presso............................................................
chiede di partecipare alla procedura per la scelta dei docenti ai quali
assegnare la maggiorazione retributiva, di cui all'art. 38 del C.C.N.I.,
sottoscritto il 31 agosto 1999.
A tal fine dichiara di essere in possesso dei requisiti
di servizio per l'ammissione alla procedura di cui all'art. 38 del C.C.N.I
del comparto Scuola e dei titoli di cui all'allegato curriculum professionale
e culturale.
Data ...........................
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