Conversione in legge del decreto legge 7 aprile 2004 n. 97. Graduatorie permanenti del personale docente ed educativo
Visto il D.D.G. 21 aprile
2004 emanato in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legge
n. 97 del 7 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 aprile
2004, concernente l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti
per gli anni scolastici 2004/2005 e 2005/2006;
Visti gli emendamenti approvati
dal Senato in via definitiva in sede di conversione del suddetto decreto
legge;
Vista la nota n. 29 del 3
giugno 2004, con la quale, in attesa della pubblicazione della legge di
conversione, venivano anticipate le disposizioni approvate in via definitiva
dal Senato, al fine di garantire il tempestivo recepimento degli emendamenti
di cui sopra;
Vista la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 2004 n. 130 della legge 4 giugno 2004,
n. 143 - Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 7 aprile
2004, n. 97;
Considerata la necessità
di emanare un apposito provvedimento ricognitivo che confermi le disposizioni
già dettate con la predetta nota n. 29 del 3 giugno 2004;
Art. 1 - Validità
delle graduatorie permanenti
1. A norma dell'art. 1, comma
4, della legge di conversione del decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004,
gli aggiornamenti e le integrazioni riguardanti tutte le fasce delle graduatorie
permanenti sono effettuati con cadenza biennale solo a decorrere dall'anno
scolastico 2005/2006. Pertanto, l'articolo 8, comma 1, del D.D.G. 21 aprile
2004 è modificato nel senso che la validità delle graduatorie
permanenti, attualmente in fase di aggiornamento, è limitata all'anno
scolastico 2004/2005. 2. Per gli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007
le graduatorie permanenti saranno, pertanto, riformulate sulla base di
apposito provvedimento.
Art. 2 - Modifiche alla
tabella di valutazione dei titoli
1. La tabella di valutazione
dei titoli per la III fascia delle graduatorie permanenti, annessa alla
legge di conversione del citato decreto legge n. 97 sostituisce la precedente
tabella (All. 2) di cui al D.D.G. 21 aprile 2004.
2. Al fine di poter acquisire
i nuovi titoli e/o le nuove opzioni da parte dei candidati sulla base delle
disposizioni contenute nella legge di conversione citata, i medesimi dovranno
presentare apposita dichiarazione integrativa delle domande già
presentate ai sensi del D.D.G. 21 aprile 2004 entro il termine perentorio
del 14 giugno 2004.
Art. 3 - Categorie di candidati
che possono presentare le dichiarazioni integrative
1. I candidati già
inseriti nella terza fascia delle graduatorie permanenti o che abbiano
chiesto l'iscrizione per l'a.s. 2004/2005 indicati ai successivi commi
2, 3, 4, e 5 hanno titolo a presentare apposita dichiarazione integrativa
con riferimento ai titoli dichiarati e conseguiti entro e non oltre il
21 maggio 2004, data di scadenza della presentazione della domanda di inserimento,
trasferimento e/o aggiornamento delle graduatorie permanenti.
2. I candidati già
iscritti nella graduatoria permanente per la scuola dell'infanzia o per
la scuola primaria, in virtù dell'avvenuto superamento di un concorso
per titoli ed esami o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità,
in possesso anche della laurea in Scienze della formazione primaria, di
cui non hanno chiesto la valutazione quale titolo d'accesso, possono chiedere
di sostituire il titolo d'accesso già posseduto con la laurea predetta,
al fine di beneficiare dei 24 punti previsti dalla lettera A, punto A.4/bis)
della tabella di valutazione annessa al presente decreto con contestuale
riduzione dei punteggi previsti per la medesima laurea quale altro titolo
(lettera C), tabella di valutazione). Il titolo d'accesso posseduto originariamente
sarà valutato ai sensi della lettera C), punto C.3) della tabella
di valutazione annessa. Ai candidati già iscritti in graduatoria
o che hanno chiesto l'iscrizione presentando quale titolo d'accesso la
laurea in Scienze della formazione primaria, i 24 punti citati saranno
attribuiti automaticamente dal Sistema informativo.
3. I candidati che hanno prestato
servizio in scuola statale o paritaria - in quest'ultimo caso dal momento
del riconoscimento della parità - in classe di concorso o posto
di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria - lettera
B), punto B3), lettera b/bis) della tabella di valutazione - possono chiedere
la valutazione di tale servizio che verrà effettuata nella misura
del 50%. In considerazione della predetta innovazione, che comporta la
diversa valutabilità di periodi di servizio tra i quali anche quelli
precedentemente non valutabili, il punteggio complessivo per ciascun anno
scolastico, ai sensi del punto B1) della tabella di valutazione, non potrà
superare il limite massimo di 12 punti. Sono fatte salve le eventuali supervalutazioni
di cui al punto B), lettera h) della predetta tabella. I periodi di servizio
complessivamente valutabili sia di tipo specifico che non specifico non
potranno superare i sei mesi per anno scolastico. I periodi di servizio
valutabili sono quelli corrispondenti a periodi già dichiarati e
valutabili in ciascuna delle altre graduatorie permanenti in cui il candidato
è iscritto, ovvero periodi di servizio prestati, purché non
svolti contemporaneamente né a quelli indicati, né a quelli
prestati durante la frequenza dei corsi biennali Ssis.
4. I candidati che, ai sensi
della lettera B), punto B.3), lettera c) della tabella di valutazione,
hanno prestato servizio nelle attività di sostegno, con il possesso
del prescritto titolo di studio per l'accesso alla classe di concorso,
area disciplinare o posto, possono chiedere che il servizio prestato dal
17 maggio 2003 al 21 maggio 2004 sia valutato in una delle classi di concorso
comprese nell'area disciplinare, a scelta dell'interessato. Analogamente
tale richiesta può essere avanzata dai docenti della scuola secondaria
di primo grado per una qualsiasi delle classi di concorso.
5. I candidati che ai sensi
della lettera B), punto B.3), lettera h) della tabella di valutazione,
hanno prestato servizio nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei
comuni di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90 e negli istituti
penitenziari, possono chiedere la valutazione doppia per detti servizi,
già dichiarati nella domanda inoltrata entro il 21 maggio 2004.
I periodi di servizio prestati negli istituti penitenziari possono essere
disaggregati da quelli eventualmente svolti presso l'istituto principale.
Il servizio nelle scuole di
montagna dovrà essere stato prestato in un comune di montagna classificato
come tale ai sensi della legge n. 991/1952.
Inoltre, come ulteriore condizione,
la scuola di servizio, ubicata in uno dei comuni di cui sopra, dovrà
avere almeno una sede collocata in località situata sopra i seicento
metri a livello del mare.
Art. 4 - Graduatorie permanenti
di Strumento musicale nella scuola media
1. Ai sensi dell'art. 1, comma
4/bis della legge di conversione del decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004,
nelle graduatorie provinciali permanenti di strumento musicale nella scuola
media, già costituite ai sensi del D.D.G. 12 febbraio 2002, sono
inseriti, a domanda, da presentare entro il termine perentorio del 14 giugno
2004, i docenti in possesso del diploma abilitante di Didattica della musica,
purché in possesso del diploma di conservatorio dello specifico
strumento, che abbiano prestato, entro l'anno scolastico 2003/2004, 360
giorni di servizio nella classe di concorso 77/A, a decorrere dall'a.s.
1999/2000.
2. I docenti di cui al comma
1 sono iscritti nella II fascia della graduatoria permanente della specifica
specialità strumentale, a pieno titolo, se già in possesso
entro la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di
conversione dei requisiti previsti al precedente comma, ovvero, con riserva,
qualora non abbiano ancora maturato, alla predetta data, i 360 giorni di
servizio. Resta fermo, in tale ultimo caso, l'ulteriore obbligo di inviare
entro 5 giorni dalla data di conseguimento del titolo di servizio la dichiarazione
sostitutiva del completamento del medesimo. Ad avvenuto adempimento, il
competente Ufficio scolastico provvederà allo scioglimento della
riserva. Resta inteso che la valutazione dei servizi di insegnamento sarà
effettuata per quelli prestati sino al termine ultimo del 21 maggio 2004,
per assicurare parità di trattamento con i candidati già
inseriti nella stessa graduatoria.
Art. 5 - Rideterminazione
automatica dei punteggi già attribuiti
1. Ai candidati in possesso
di altra abilitazione o idoneità, il punteggio più favorevole,
previsto dalla lettera C), punto C.3) della tabella di valutazione annessa
alla presente nota, rispetto a quello previsto dal medesimo punto C.3)
della tabella di valutazione approvata con decreto legge n. 97 del 7 aprile
2004, è attribuito automaticamente dal Sistema informativo.
2. Al servizio militare e
servizi sostitutivi assimilati ad esso per legge, già dichiarati
ai sensi del D.D.G. 21 aprile 2004 in base a quanto previsto alla lettera
B), punto B.3), lettera i) della tabella di valutazione approvata con decreto
legge n. 97 del 7 aprile 2004, non è attribuito alcun punteggio
in quanto nella legge di conversione tale valutazione è stata soppressa.
Pertanto, se già attribuito, il relativo punteggio sarà detratto
automaticamente dal Sistema informativo. Qualora per lo stesso periodo
l'aspirante abbia altri titoli di servizio da far valere potrà integrare
la domanda precedentemente presentata.
Art. 6 - Presentazione delle
dichiarazioni integrative e istanze di iscrizione nelle graduatorie di
Strumento musicale
1. Le dichiarazioni integrative
e le istanze di iscrizione nelle graduatorie di Strumento musicale dovranno
essere spedite esclusivamente con raccomandata A/R ovvero presentata a
mano, utilizzando rispettivamente gli appositi modelli allegati alla presente
nota n. 29 del 3/6/2004, entro il termine perentorio del 14 giugno 2004.
2. Resta confermata la data
del 21 maggio 2004, come termine ultimo per la valutazione dei titoli posseduti.
Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, che sarà pubblicato nel sito internet del Miur e nella rete intranet, si rinvia alle disposizioni contenute nel D.D.G. 21 aprile 2004.
Roma, 7 giugno 2004
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