PROPOSTA DI LEGGE

Presentata

dall'On. Zazzera

Il 2 aprile 2009

Norme in materia di rappresentanza,

diritti e rappresentatività sindacale

PROPOSTA DI LEGGE - Sommario

Relazione

Art. 1. (Principi generali)

Art. 2. (Rappresentatività nazionale)

Art. 3. (Rappresentatività a livello locale e decentrato)

Art. 4. (Commissioni elettorali)

Art. 5. (Propaganda elettorale)

Art. 6. (Elezioni)

Art. 7. (Rappresentanze Sindacali Unitarie nel settore privato)

Art. 8. (Rappresentanze Sindacali Unitarie nel settore pubblico)

Art. 9. (Accordi sindacali e referendum)

Art. 10. (Contenzioso)

Art. 11. (Diritti sindacali)

Art. 12. (Assemblee sindacali)

Art. 13. (Libertà sindacali)

Art. 14 (Norme di salvaguardia)

RELAZIONE

Onorevoli Colleghi,

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Principi generali)

1. Ai fini della determinazione della rappresentanza delle organizzazioni sindacali, sotto il diretto controllo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in ogni comparto del pubblico impiego di cui alla legge 20 marzo 1983, n. 93, e nelle categorie del settore privato vengono svolte elezioni periodiche triennali. Tali elezioni dovranno essere svolte contemporaneamente ma separatamente, sia a livello nazionale che regionale, provinciale, di singola amministrazione, scuola, istituzione, università, enti di ricerca, ufficio o unità produttiva e saranno regolate dal sistema proporzionale.

2. Può essere presentata qualsiasi lista di lavoratori e di organizzazioni sindacali che raccolga firme di presentatori di lista, la cui autenticità è autocertificata dal presentatore della lista. Le firme vengono raccolte fra tutti i lavoratori che, direttamente o indirettamente, abbiano un rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi i prestatori di opera e personale a tempo determinato in servizio.

3. Il numero di firme da apporre in calce al logo o al motto che contraddistingue la lista non può essere inferiore al due per cento degli occupati nella scuola o nell'unità produttiva o amministrativa.

4. Per i comparti e le categorie o le unità produttive e amministrative con oltre duemila unità di aventi diritto al voto il requisito è stabilito in ottanta deleghe o firme.

5. Per i comparti e le categorie, le unità produttive e amministrative con oltre diecimila unità di aventi diritto di voto, il requisito è stabilito in almeno duecento deleghe o firme.

Art. 2.

(Rappresentatività nazionale)

1. In tutte le norme vigenti, ivi compresa la legge 20 maggio 1970 n. 300, il termine "organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa" viene sostituito dal termine "organizzazione sindacale sufficientemente rappresentativa".

2. Vengono riconosciute come sufficientemente rappresentative a livello nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano ricevuto il 3 per cento dei voti validi nelle elezioni nazionali di categoria, indipendentemente dal numero delle deleghe per il contributo sindacale raccolte.

3. Su scala nazionale, il raggiungimento del 3 per cento dei voti validi nelle elezioni di categoria nei singoli comparti della scuola e del pubblico impiego, o nelle categorie del settore privato, afferma il diritto delle organizzazioni sindacali alla convocazione alle trattative nazionali ed alla piena fruizione dei diritti sindacali.

4. L'ottenimento del 3 per cento dei voti validi, di cui al comma 2, garantisce alle liste in lizza di accedere:

5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23 della legge 20 maggio del 1970, n. 300, viene stabilito, per tutte le categorie del settore privato, così come per la scuola e per tutti i comparti di contrattazione del pubblico impiego, un ulteriore numero di distacchi annuali retribuiti di livello nazionale in proporzione al numero dei dipendenti, nella misura di uno ogni cinquemila addetti, da assegnarsi alle organizzazioni sindacali o liste sufficientemente rappresentative che abbiano raggiunto i requisiti di cui al presente articolo, ripartiti in proporzione ai voti riportati nelle elezioni di categoria per la rappresentatività sindacale.

6. Il godimento dei distacchi sindacali, sotto forma di aspettative annue retribuite o di monte ore di permessi, è deciso autonomamente dalle organizzazioni sindacali cui sono assegnati.

7. Nei singoli comparti della scuola e del pubblico impiego e nelle categorie del settore privato è altresì possibile ottenere la rappresentatività tramite l'iscrizione del 3 per cento dei lavoratori sul totale dei sindacalizzati, per ottenere il riconoscimento nazionale di comparto o di categoria, l'ammissione a pieno titolo alle trattative nazionali di ogni tipo e livello e la fruizione di tutti i diritti sindacali. La rilevazione sui sindacalizzati per la stesura dell'elenco delle OOSS sufficientemente rappresentative viene svolta e resa pubblica dal Ministero del Lavoro su base annuale, per tutti i comparti e le categorie del settore privato e di quello pubblico.

8. Le organizzazioni sindacali costituite sulla base dei precedenti commi hanno pieno titolo a contrattare tutte le questioni sindacali e del lavoro che hanno attinenza con il rapporto di lavoro del comparto o della categoria di riferimento sia a livello nazionale che in tutte le realtà locali. A tutti i livelli le trattative avvengono ad un tavolo unico e a nessuna OOSS può venire imposto un tavolo separato o un trattamento differenziato.

9. L'ottenimento della rappresentatività, acquisita secondo i criteri di cui al presente articolo, in due comparti di contrattazione del pubblico impiego o del settore privato, o in un settore del primo ed in uno dell'altro, dà titolo alle organizzazioni sindacali di acclarare la rappresentatività delle stesse in tutti quei comparti di contrattazione del pubblico impiego e del settore privato ove le organizzazioni sindacali medesime abbiano una presenza, tramite iscritti o voti validi di categoria, senza percentuali di riferimento, in almeno il 20 per cento delle province del Paese. Le OOSS con tali requisiti vengono definite "maggiormente rappresentative".

10. Le organizzazioni sindacali di cui al comma 9 godono di un paritetico diritto alla convocazione di primo livello in occasione di trattative nazionali tra Governo e sindacati su tutte le questioni che investono rilevanza per riforme che abbiano un impatto sul mondo del lavoro.

11. Tutte le organizzazioni sindacali con i requisiti di cui al comma 9 sono membri di diritto del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

12. Sono abrogati i vincoli relativi alla firma dei contratti che discendono dall'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 3.

(Rappresentatività a livello locale

e decentrato)

1. Le organizzazioni sindacali che non abbiano già acquisito rappresentatività nazionale acclarata per via elettiva nelle elezioni per la rappresentanza nazionale, partecipando alle elezioni per la rappresentanza decentrata sono ammesse a pieno titolo alle contrattazioni decentrate e aziendali ed alla fruizione di tutti i diritti sindacali di pari grado, se ottengono almeno il 4 per cento dei voti validi a livello locale regionale, provinciale, di ufficio o unità produttiva, singola scuola, istituzione, università, ente di ricerca, sia per le trattative decentrate che per la relativa fruizione dei pieni diritti sindacali al singolo livello di riferimento.

2. Nei singoli comparti del pubblico impiego e nelle categorie del settore privato è altresì possibile ottenere la rappresentatività a livello decentrato tramite l'acquisizione del 4 per cento dei sindacalizzati, per ottenere il riconoscimento locale di comparto o di categoria, con riferimento alle singole realtà regionali, provinciali, locali, produttive e funzionali, per l'ammissione a pieno titolo alle trattative decentrate di ogni tipo e livello e la fruizione di tutti i diritti sindacali. La verifica annua del dato associativo è effettuata come previsto dall'art. 2, comma 7.

3. Le modalità di presentazione delle liste a livello decentrato sono regolate dall'articolo 1 della presente legge.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23 della legge 20 maggio 1970 n. 300, viene stabilito, per tutte le categorie del privato e per tutti i comparti di contrattazione del pubblico impiego, un ulteriore monte ore retribuito di livello locale, provinciale e di singola unità produttiva o funzionale, nella misura di una aspettativa annua ogni 500 addetti e garantendo comunque la fruizione di almeno una aspettativa per le liste che abbiano raggiunto il 4 per cento dei voti validi, da assegnarsi alle organizzazioni sindacali o liste sufficientemente rappresentative che abbiano raggiunto i requisiti di cui al presente articolo, ripartiti in proporzione ai voti riportati nelle elezioni di categoria per la rappresentatività sindacale.

5. Il godimento dei distacchi sindacali, sotto forma di aspettative annue retribuite o di monte ore di permessi, è decisa in proprio dalle organizzazioni sindacali cui essi sono assegnati.

Art. 4.

(Commissioni elettorali)

1. Per gli adempimenti relativi alle elezioni nazionali, provinciali e decentrate, ogni amministrazione pubblica o il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le categorie del settore privato, nomina una commissione elettorale nazionale per ogni comparto del pubblico impiego e per ogni categoria del privato e analoghe commissioni elettorali provinciali.

2. In ogni ufficio, scuola, istituzione o unità produttiva o funzionale viene nominata una commissione elettorale decentrata di seggio.

3. Le commissioni di cui al comma 1 devono essere composte da un componente della amministrazione o della parte datoriale integrato da tre membri di nomina del Ministero del lavoro, nonché da un componente nominato da ogni lista presentata. Dette commissioni sovrintendono alla regolare presentazione delle liste ed al regolare svolgimento delle elezioni.

4. A tutte le operazioni potrà partecipare, con diritto di controllo, un rappresentante di lista accreditato da ciascuna delle liste presentate.

5. I componenti delle commissioni, così come i rappresentanti di lista, verranno esonerati dal servizio e retribuiti dalle amministrazioni competenti o dalla parte datoriale, per tutta la durata delle operazioni delle Commissioni stesse.

6. Quarantacinque giorni prima delle elezioni, termine ultimo per la consegna delle liste, le commissioni elettorali provvedono a:

7. Le operazioni di cui al comma 6 del presente articolo sono svolte in seduta pubblica.

8. È ammesso il ricorso avverso i provvedimenti delle commissioni elettorali, secondo quanto verrà stabilito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, da apposito decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. E' sempre consentito di adire la magistratura ordinaria, che è tenuta a dirimere eventuali contenziosi con procedura d'urgenza.

9. Le commissioni elettorali di seggio assicurano l'apertura dei seggi elettorali per il tempo necessario a garantire la massima affluenza al voto ed in orario di servizio e l'opportuna segretezza nelle operazioni di voto.

10. I presidenti delle commissioni elettorali di seggio, al termine delle operazioni di voto e dello scrutinio dei voti, inviano ai presidenti delle commissioni elettorali regionali e provinciali l'elenco firmato dai votanti, i libri dei verbali delle operazioni di voto e scrutinio e, in plichi separati per i vari gradi di votazione, tutte le schede votate per i vari tipi di elezioni.

11. I presidenti delle commissioni elettorali regionali e provinciali, dopo le operazioni di verifica e di validazione dei risultati, inviano alla Commissione elettorale nazionale l'elenco firmato dei votanti e le schede votate per le elezioni nazionali, i verbali relativi allo scrutinio delle schede e i risultati convalidati in prima istanza.

12. Il presidente della commissione elettorale nazionale, dopo le operazioni di verifica e validazione definitiva dei risultati, invia al Ministero del lavoro e, per la scuola ed il pubblico impiego, ai Ministeri competenti i verbali relativi ai risultati delle elezioni nazionali e locali. Il materiale relativo alle elezioni viene conservato per almeno anni tre.

Art. 5.

(Propaganda elettorale)

1. I dirigenti degli uffici centrali e periferici e di ogni scuola, unità amministrativa o funzionale, assegnano, entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine per l'ammissione delle liste, ad ogni lista ammessa, uno spazio o albo all'interno degli uffici stessi, per l'affissione di scritti di propaganda elettorale.

2. Nei quaranta giorni precedenti la data fissata per le elezioni, a ciascuna lista è consentito di tenere, durante l'orario di servizio, oltre il monte ore consentito per le normali assemblee sindacali, riunioni in appositi locali delle sedi centrali e periferiche per lo svolgimento della propaganda elettorale.

3. Ogni lista ha diritto di richiedere almeno una assemblea per ogni scuola o unità produttiva o funzionale.

4. Ai candidati delle liste ammesse alle elezioni sono concessi quaranta giorni di permesso retribuiti, se presenti nelle liste per le elezioni nazionali, regionali o provinciali .

Art. 6.

(Elezioni)

1. Le votazioni si svolgono in due giornate consecutive lavorative.

2. Le elezioni nazionali, regionali e provinciali hanno l'unico scopo di definire la rappresentatività nazionale, regionale e provinciale delle OOSS che vi concorrono e non prevedono candidature. Esse sono così normate:

  1. ogni lavoratore può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta;
  2. la votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza;
  1. il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione;
  2. l'attrezzatura della commissione elettorale è a cura della parte datoriale in locali forniti dall'amministrazione datoriale stessa;
  3. ogni seggio sarà munito di un'urna elettorale idonea ad una regolare votazione chiusa e sigillata sino all'apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio;
  4. il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso, comprendente tutti i lavoratori della scuola, unità produttiva o funzionale, anche con contratto a termine. In detto elenco, a fianco del nome dell'elettore, sarà apposta la firma dell'elettore stesso a conferma della partecipazione al voto;
  1. gli elettori per essere ammessi al voto dovranno esibire un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio. Di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali;
  2. i risultati finali saranno inviati a cura della commissione di seggio alla commissione elettorale centrale nazionale (per le elezioni nazionali); alla commissione elettorale centrale regionale (per le elezioni regionali); alla commissione elettorale centrale provinciale (per le elezioni provinciali);
  3. la commissione elettorale centrale dei vari livelli (nazionale, regionale e provinciale), provvederà allo spoglio dei plichi inviati dalle commissioni di seggio ed alla verifica definitiva dei risultati.

    3. Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per una sola lista alle elezioni nazionali, regionali, provinciali, di scuola, unità produttiva o funzionale.

    4. Le preferenze esprimibili ai candidati per le elezioni di singola unità produttiva o funzionale, non possono essere più di due.

    5. Il personale distaccato o in missione vota inviando la scheda per posta nella sua sede di origine, previa presentazione di domanda da inoltrare al presidente della commissione elettorale locale di servizio almeno venti giorni prima della data della votazione.

    6. Il presidente della commissione di cui al comma 4 deve assicurare la comunicazione dello spostamento del sito di voto per il lavoratore alla commissione elettorale di provenienza del lavoratore stesso.

    7. Il voto è personale, libero e segreto.

    8. La validità del voto di lista e delle preferenze deve essere riconosciuta ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

    9. Alla chiusura delle votazioni si procede, senza soluzione di continuità, allo spoglio delle schede ed alla stesura del relativo verbale.

    10. Le elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) di scuola, unità produttiva o funzionale sono regolamentate secondo quanto di seguito stabilito:

  1. il numero dei componenti le RSU non potrà essere inferiore a 3 componenti nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti; 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nella amministrazioni che occupano un numero di lavoratori superiore a 200 e fino a 3000, in aggiunta al numero di cui al precedente capoverso, calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200; in ulteriore aggiunta, 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nella amministrazioni di maggiori dimensioni, calcolati sul numero dei dipendenti eccedente i 3000;
  2. in caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista;
  3. le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono concernere un numero superiore al 50 per cento degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo;
  4. le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla stessa RSU e di esse va data comunicazione ai lavoratori e al servizio di gestione del personale, contestualmente al nominativo del subentrante;
  5. sono eleggibili i lavoratori che, candidati nelle liste, siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo pieno che parziale;
  6. ogni lavoratore può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta;
  7. non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista, né i membri della commissione elettorale;
  8. ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante questo divieto, un candidati risulti compreso in più di una lista la commissione elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all'affissione delle stesse, inviterà il lavoratore interessato ad optare per una delle liste, pena l'esclusione dalla competizione elettorale;
  9. il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere;
  10. la votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza;
  11. il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione;
  12. l'attrezzatura della commissione elettorale è a cura della parte datoriale in locali forniti dall'amministrazione datoriale stessa;
  13. ogni seggio sarà munito di un'urna elettorale idonea ad una regolare votazione chiusa e sigillata sino all'apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio;
  14. il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso, comprendente tutti i lavoratori della scuola, unità produttiva o funzionale, anche con contratto a termine. In detto elenco, a fianco del nome dell'elettore, sarà apposta la firma dell'elettore stesso a conferma della partecipazione al voto;
  15. gli elettori per essere ammessi al voto dovranno esibire un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio. Di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali;
  16. i numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti;
  17. nell'ambito delle liste che avranno conseguito voti, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. In caso di parità di voti di preferenza vale l'ordine all'interno della lista;
  18. nell'ambito di liste diverse ed a parità di voti di lista i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. In caso di parità di voti di preferenza vale l'ordine all'interno della rispettiva lista dei candidati. In caso di ulteriore parità vale l'anzianità anagrafica;
  19. i seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale, prima alle liste che avranno ottenuto il quorum calcolato dividendo il numero dei votanti per il numero dei seggi previsti e successivamente fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi previsti: in tal modo si procede alla nomina degli eletti.

    Art. 7.

    (Rappresentanze Sindacali Unitarie nel settore privato)

    1. Le organizzazioni sindacali costituite sulla base di quanto disposto nell'articolo 1 e che abbiano raggiunto la soglia di rappresentatività prevista nell'articolo 2 o, per il livello decentrato, nell'articolo 3, hanno pieno titolo a contrattare tutte le questioni sindacali che hanno attinenza con il rapporto di lavoro dell'unità produttiva o funzionale di riferimento. La firma delle OOSS di categoria accreditate presso la singola unità funzionale o produttiva avviene per adesione al contratto stipulato fra la parte datoriale e la rappresentanza sindacale unitaria.

    2. Le organizzazioni sindacali costituiscono coordinamenti nazionali e di settore e acquisiscono in rapporto a ciò il diritto ai relativi livelli di contrattazione.

    3. Nelle categorie del settore privato, in ogni unità funzionale o produttiva, vengono eletti, secondo il sistema proporzionale, parallelamente alle elezioni di categoria disposte dall'articolo 1, rappresentanze sindacali unitarie, che saranno – al pari delle delegazioni trattanti nominate dalle organizzazioni sindacali costituite e che abbiano ottenuto la percentuale richiesta per essere considerate rappresentative a livello nazionale o decentrato – ammesse alla rappresentanza dei lavoratori dell'unità funzionale o produttiva di riferimento purché alle elezioni abbia partecipato almeno il 50 per cento più uno degli addetti. La stipula di contratti decentrati di singola unità funzionale o produttiva sarà valida solo se raccoglierà la firma della maggioranza dei membri della rappresentanza sindacale unitaria. La firma delle OOSS di categoria accreditate presso la singola unità funzionale o produttiva avviene per adesione al contratto stipulato fra la parte datoriale e la rappresentanza sindacale unitaria.

    4. La qualificazione di cui al comma 3 si esprime nel pieno riconoscimento ai singoli eletti di tutte le tutele previste dalla L. 300/70 per i membri degli organi statutari delle OOSS sufficientemente rappresentative, dei diritti sindacali nella fruizione di dieci giorni annui retribuiti per permesso sindacale frazionabili in permessi orari e nella convocazione alle trattative decentrate relative ad ogni scuola, unità funzionale o produttiva.

    5. Gli eletti conservano appieno ogni diritto soggettivo di espressione e critica indipendentemente dagli orientamenti di maggioranza della rappresentanza sindacale unitaria della quale sono membri.

    6. Gli eletti restano in carica per anni tre, o comunque sino alla proclamazione degli eletti delle successive elezioni, ma possono essere revocati dai presentatori della lista che li ha espressi o da elezioni straordinarie convocate su richiesta di almeno il 30 per cento dei lavoratori della singola unità produttiva.

    7. Le organizzazioni sindacali che non annoverano propri eletti nelle rappresentanze sindacali unitarie non perdono la facoltà di costituire proprie rappresentanze sindacali aziendali, purché siano maggiormente o sufficientemente rappresentative su base nazionale o locale. Queste hanno diritto all'informazione ed alla partecipazione alle sedute di trattativa decentrata, nonché di siglare per adesione il contratto decentrato di unità funzionale o produttiva, una volta che questo ha ottenuto l'adesione della maggioranza degli eletti della rappresentanza sindacale unitaria.

    Art. 8.

    (Rappresentanze Sindacali Unitarie nel settore pubblico)

    1. Le organizzazioni sindacali costituite sulla base di quanto disposto nell'articolo 1 e che abbiano raggiunto la soglia di rappresentatività prevista nell'articolo 2 o, per il livello decentrato, dell'articolo 3, hanno pieno titolo a contrattare tutte le questioni sindacali che hanno attinenza con il rapporto di lavoro dell'unità produttiva o funzionale di riferimento. La firma delle OOSS di categoria accreditate presso la singola unità funzionale o produttiva avviene per adesione al contratto stipulato fra la parte datoriale e la rappresentanza sindacale unitaria.

    2. Le organizzazioni sindacali costituiscono coordinamenti nazionali e di settore e acquisiscono in rapporto a ciò il diritto ai relativi livelli di contrattazione.

    3. Nelle categorie del settore pubblico, in ogni scuola, unità funzionale o produttiva, vengono eletti, secondo il sistema proporzionale, parallelamente alle elezioni di categoria disposte dall'articolo 1, rappresentanze sindacali unitarie, che saranno – al pari delle delegazioni trattanti nominate dalle organizzazioni sindacali costituite e che abbiano ottenuto la percentuale richiesta per essere considerate rappresentative a livello nazionale o decentrato – ammesse alla rappresentanza dei lavoratori dell'unità funzionale o produttiva di riferimento purché alle elezioni abbia partecipato almeno il 50 per cento più uno degli addetti.

    4. La qualificazione di cui al comma 3 si esprime nel pieno riconoscimento ai singoli eletti di tutte le tutele previste dalla L. 300/70 per i membri degli organi statutari delle OOSS sufficientemente rappresentative, dei diritti sindacali nella fruizione di dieci giorni annui retribuiti per permesso sindacale frazionabili in permessi orari e nella convocazione alle trattative decentrate relative ad ogni unità scuola, unità funzionale o produttiva.

    5. Gli eletti conservano appieno ogni diritto soggettivo di espressione e critica indipendentemente dagli orientamenti di maggioranza della rappresentanza sindacale unitaria della quale sono membri.

    6. Gli eletti restano in carica per anni tre, o comunque sino alla proclamazione degli eletti delle successive elezioni, ma possono essere revocati dai presentatori della lista che li ha espressi o da elezioni straordinarie convocate su richiesta di almeno il 30 per cento dei lavoratori della singola scuola, unità produttiva o funzionale.

    7. Le organizzazioni sindacali che non annoverano propri eletti nelle rappresentanze sindacali unitarie non perdono la facoltà di costituire proprie rappresentanze sindacali aziendali, purché siano sufficientemente rappresentative su base nazionale o locale. Queste hanno diritto all'informazione ed alla partecipazione alle sedute di trattativa decentrata, nonché di siglare per adesione il contratto decentrato di unità funzionale o produttiva, una volta che questo ha ottenuto l'adesione della maggioranza degli eletti della rappresentanza sindacale unitaria.

    Art. 9.

    (Accordi sindacali e referendum)

    1. Per avere validità, prima della stipula definitiva, gli accordi sindacali nazionali, provinciali o aziendali, sia per il settore privato che per quello pubblico, debbono essere sottoposti a referendum ed approvati con votazione segreta.

    2. L'organizzazione del referendum è demandata ad una commissione composta da un eguale numero di esponenti di tutte le organizzazioni sindacali costituite nelle unità produttive del settore privato e nelle unità funzionali del pubblico impiego.

    3. Affinché l'esito del referendum abbia validità, deve aver partecipato al voto almeno il 50 per cento più uno degli aventi diritto.

    4. Referendum preventivi, consultivi e approvativi degli accordi sindacali, nazionali o decentrati, possono essere indetti, in maniera congiunta o disgiunta, dalle rappresentanze sindacali aziendali e dalle organizzazioni sindacali di cui agli articoli 2 e 3, nei comparti del pubblico impiego e nelle categorie del settore privato, sia a livello nazionale che a livello decentrato e aziendale, nelle unità funzionali o nelle unità operative di riferimento.

    Art. 10.

    (Contenzioso)

    1. Qualsiasi impedimento frapposto dal datore di lavoro al diritto di indizione delle elezioni e dei referendum approvativi dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed al loro regolare svolgimento costituisce comportamento antisindacale, ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni; in tal caso la legittimazione attiva è attribuita a chiunque vi abbia interesse.

    2. Il pretore in funzione di giudice del lavoro del luogo in cui è situata l'impresa o l'unità produttiva o amministrativa decide con decreto, applicando la procedura di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, sui ricorsi presentati da chiunque vi abbia interesse concernente l'indizione delle elezioni, la rimozione di ostacoli da chiunque frapposti al loro svolgimento e la proclamazione dei risultati, nonché il funzionamento della Rappresentanza Sindacale Unitaria.

    Art. 11.

    (Diritti sindacali)

    1. Alle organizzazioni sindacali ed ai soggetti previsti dagli articoli da 1 a 3 sono concessi, unitamente alla facoltà di promuovere referendum preventivi e approvativi degli accordi sindacali, nazionali o decentrati, gli stessi diritti previsti dal titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, particolarmente in ordine:

    a) alla concessione di locali da parte del datore di lavoro per svolgere attività sindacale;

    b) al diritto di affissione e di circolazione di stampa sindacale;

    c) alle aspettative annue;

    d) ai permessi brevi retribuiti per i dirigenti;

    e) al diritto di convocare assemblee dei lavoratori in orario di servizio.

    2. Per quanto riguarda il monte ore disponibile per le assemblee e i permessi sindacali di cui alle lettere c) e d) del comma 1, valgono le norme relative ai contratti ed alle disposizione di categoria o, in mancanza di una regolamentazione, le disposizioni della legge 20 maggio 1970 n. 300.

    Art. 12.

    (Assemblee sindacali)

    1. Nell'ambito del monte-ore stabilito dai relativi contratti nazionali di categoria ed indipendentemente dall'iniziativa delle organizzazioni sindacali costituite in ogni unità produttiva del settore privato o in ogni unità funzionale del pubblico impiego, i lavoratori hanno diritto a riunirsi in assemblea su questioni di ordine sindacale, purché l'assemblea sia richiesta da almeno il 5 per cento dei lavoratori interessati.

    2. Titolari del monte-ore annuo di assemblee retribuite in orario di servizio sono i singoli lavoratori (i quali ne decidono in proprio l'utilizzazione scegliendo di partecipare alle riunioni convocate dalle sigle sindacali di loro gradimento) secondo le norme in vigore nel pubblico impiego, che vengono estese anche al settore privato.

    3. Il diritto di convocare assemblee retribuite in orario di servizio è garantito a tutte le organizzazioni sindacali, indipendentemente dalla loro rappresentatività.

    4. In ogni unità produttiva del settore privato e in ogni unità funzionale del pubblico impiego, le rappresentanze sindacali unitarie hanno titolo ad indire assemblee sindacali retribuite in orario di servizio rivolte a tutti i lavoratori. Tale diritto può venire adito dai singoli eletti disgiuntamente o congiuntamente fra loro, ed anche in accordo con singoli eletti nell'ambito delle rappresentanze sindacali unitarie di altre unità funzionali, sia del medesimo che di altri settori del settore privato o del pubblico impiego.

    5. Le assemblee possono essere tenute sia per l'intera unità produttiva o funzionale, sia per reparti di essa in locali interni o esterni alla medesima unità produttiva o funzionale.

    6. Accordi pattizi e contratti di categoria non possono contravvenire alle norme disposte nella presente legge.

    Art. 13.

    (Libertà sindacali)

    1. A tutte le organizzazioni sindacali, indipendentemente dal raggiungimento della sufficiente o maggiore rappresentatività, sono assicurate le seguenti libertà sindacali:

    a) la concessione di locali da parte del datore di lavoro per svolgere attività sindacale;

    b) il diritto di affissione e di circolazione della stampa sindacale;

    c) il diritto all'informazione sia in sede nazionale che decentrata;

    d) il diritto di convocare assemblee dei lavoratori in orario di servizio;

    e) la parità di trattamento fra organizzazioni sindacali in ordine alle trattenute dei contributi associativi alla fonte;

    f) la possibilità di iscrivere personale collocato in quiescenza;

    g) la possibilità di ottenere aspettative annue con retribuzione a carico del sindacato e contributi pensionistici a carico dello Stato per i membri dei propri organi statutari;

    h) il diritto di proclamare scioperi a qualsiasi livello, indipendentemente dal raggiungimento di qualsiasi soglia di rappresentatività, fosse anche richiesta a titolo preventivo con verifica della consistenza associativa e/o tramite referendum rispetto all'indizione di astensioni dal lavoro, o comunque come vaglio dell'indice di gradimento dello sciopero stesso da parte dei lavoratori.

    Art. 14.

    (Norma di salvaguardia)

    1. Accordi pattizi e contratti di categoria non possono contravvenire alle norme disposte nella presente legge. Le norme in contrasto con quanto disposto nella presente legge sono soppresse.