Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per l’anno scolastico 2008/2009
1. Le consistenze delle dotazioni organiche nazionali
e regionali relativamente alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria
e alla scuola secondaria di I e II grado per l’anno scolastico 2008/2009
sono quelle riportate rispettivamente nelle allegate tabelle “A”, “B”,
“C”, “D” , ”E”, “F”e “G” e costituiscono parte integrante del presente
provvedimento. Tali consistenze, definite in base alla previsione dell’entità
della popolazione scolastica e con riguardo alle esigenze degli alunni
portatori di handicap, tengono conto del grado di densità demografica
delle varie province di ciascuna regione, della distribuzione della popolazione
tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale, delle caratteristiche
geo-morfologiche dei territori interessati, delle condizioni socio-economiche
e di disagio sociale delle diverse realtà.
2. Le dotazioni di cui al comma 1 sono determinate, altresì,
in relazione all’articolazione e alle esigenze di funzionamento delle istituzioni
scolastiche rapportate al numero degli alunni ed alla distribuzione degli
stessi nelle classi e nei plessi, alle situazioni edilizie, secondo parametri
e i criteri previsti dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e
dal decreto ministeriale 3 giugno 1999 , n. 141, e successive modifiche
ed integrazioni, nonché, per il raggiungimento degli obiettivi di
cui all’art. 2, comma 412, della legge finanziaria n. 244/2007.
3. Per la scuola primaria e alla scuola dell’infanzia,
le citate consistenze tengono conto anche delle situazioni relative agli
organici funzionali, così come previste rispettivamente dal decreto
ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e dal decreto ministeriale 6 agosto
1999 n. 200.
4. Con riferimento all’istruzione secondaria, le dotazioni
organiche sono determinate con riguardo alle articolazioni orarie dei diversi
curricoli e alle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni.
5. Ai fini di cui dall’art. 2, comma 1, lettera f) e
dall’art. 7 comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53 le dotazioni organiche
della scuola primaria (tabella B) sono incrementate del numero dei posti
riportati nella tabella “B1”, mentre le dotazioni organiche della scuola
dell’infanzia (tabella A) sono incrementate del numero dei posti riportati
nella tabella “A1”. Entrambe le tabelle “A1” e “B1” costituiscono parte
integrate del presente decreto.
6.I direttori regionali, ai fini dell’acquisizione dei
dati e degli elementi utili relativi all’andamento della popolazione scolastica
nelle realtà territoriali di propria competenza, si avvalgono della
collaborazione dell’apposita struttura di rilevazione, di monitoraggio
e di verifica e promuovono conferenze di servizio, confronti e di consultazioni
con la partecipazione dei responsabili degli Usp e dei dirigenti scolastici,
finalizzati all’esame e all'approfondimento puntuale ed esaustivo della
materia, nonché alla individuazione e definizione degli aspetti
e delle situazioni problematiche.
Art. 2 - Dotazioni provinciali
1.I direttori generali degli uffici scolastici regionali,
informate le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto
collettivo nazionale di comparto, provvedono alla ripartizione delle consistenze
organiche tra le circoscrizioni provinciali di competenza, avendo cura,
altresì, di sensibilizzare le regioni sull’attuazione del piano
dell’offerta formativa. L’assegnazione delle risorse è effettuata
con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni
di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché alle possibilità
di impiego flessibile delle stesse risorse, in conformità di quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
che detta norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.
Nella determinazione dei contingenti provinciali deve, altresì,
tenersi conto delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni
locali, con particolare riguardo alle zone montane e alle piccole isole;
specifico riguardo si darà anche alle zone in cui siano presenti
tassi particolarmente elevati di dispersione e di abbandono.
2. I direttori generali regionali, previa informativa
alle organizzazioni sindacali, possono operare compensazioni tra le dotazioni
organiche dei vari gradi di istruzione, nonché disporre, per far
fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità, anche
ai fini della prosecuzione di progetti di rilevanza pedagogico-didattica,
formativa e sociale, l’accantonamento di un’aliquota di posti delle dotazioni
regionali di cui alle tabelle allegate.
3.Le dotazioni organiche di istituto sono definite dal
direttore generale dell’ufficio scolastico regionale su proposta dei dirigenti
delle istituzioni scolastiche interessate nel limite dell’organico regionale
assegnato. A tal fine, i dirigenti scolastici rappresentano, adeguatamente
motivandole, al direttore generale regionale le esigenze definite nel piano
dell’offerta formativa e ogni altro elemento ritenuto utile, improntando
le proposte a criteri di efficienza e razionale contenimento della spesa
e procurando che, sulla base dell’andamento della popolazione scolastica
negli ultimi anni, dei dati desumibili dall’anagrafe degli alunni, nonché
degli altri elementi in possesso, la previsione sia rispondente
alle reali esigenze.
4. I direttori generali regionali, una volta acquisite
le proposte formulate dai dirigenti scolastici, procedono alle opportune
verifiche e controlli ed alla eventuale attivazione di interventi modificativi
delle previsioni effettuate dalle singole istituzioni scolastiche, e rendano
definitivi i dati, dandone formale comunicazione alle istituzioni scolastiche
interessate e al sistema informativo.
5. I direttori generali regionali al fine di conseguire
gli obiettivi fissati dall'articolo 1, commi 605 e seguenti della legge
27/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007), come rimodulati dall’art. 2, comma
412, della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), attraverso la valorizzazione
della responsabilità delle istituzioni scolastiche, possono prevedere
di non procedere allo sdoppiamento delle classi in presenza di un limitato
numero di alunni eccedente i parametri previsti dal decreto ministeriale
24 luglio 1998, n. 331, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 3 - Scuola primaria
1. L’articolazione e la quantificazione delle attività
educative, didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall’art.
7 del decreto legislativo n. 59/2004.
2. Ai sensi dell’art. 1 della legge n. 25 ottobre
2007, n. 176 è reintrodotta l’organizzazione di classi funzionanti
a tempo pieno, con orario settimanale di quaranta ore, comprensivo del
tempo dedicato alla mensa di cui all’art. 130 del decreto legislativo n.
294/1994. La predetta organizzazione è realizzata nei limiti della
dotazione complessiva dell’organico di diritto determinata con il presente
decreto interministeriale emanato di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze. Il numero dei posti per le attività di tempo pieno
devono essere attivati a livello nazionale nel rispetto dei limiti di spesa
previsti a legislazione vigente per il personale della scuola e senza nuovi
o maggiori oneri a carico delle finanza pubblica.Classi
a tempo pieno possono essere attivate solo in presenza di strutture idonee,
l’orario settimanale, ivi compreso il tempo mensa, deve essere previsto
in 40 ore e la programmazione didattica deve prevedere l’orario obbligatoriamente
antimeridiano e pomeridiano.
3.L’insegnamento della lingua inglese, è impartito
in maniera generalizzata obbligatoriamente per un’ora alla settimana nella
prima classe, mediamente per due ore e mezza per classe alla settimana
nel primo biennio, per tre ore per classe alla settimana nel secondo biennio.
4.Ai sensi dell’art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre
2004 n. 311, l’insegnamento della lingua straniera deve essere impartito
dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro
docente facente parte dell’organico di istituto sempre in possesso di tali
requisiti. In tale ottica, i dirigenti scolastici porranno in essere
tutti gli accorgimenti organizzativi affinché tutti i docenti in
servizio nell’istituzione scolastica, in possesso dei requisiti richiesti,
impartiscano l’insegnamento delle lingua straniera nelle due classi del
modulo. Solo per le ore di insegnamento di lingua straniera che
non sia stato possibile coprire attivando la citata procedura possono
essere istituiti posti da assegnare a docenti specialisti, nel limite del
contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi,
sempreché per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento.
Art. 4 - Disposizioni generali per l’istruzione secondaria
1. Al fine della piena valorizzazione dell’autonomia e
della migliore qualificazione dei servizi scolastici, la determinazione
delle risorse da assegnare a ciascuna istituzione è effettuata tenendo
conto delle esigenze della scuola nel suo complesso, comprese quelle connesse
all’integrazione degli alunni portatori di handicap, e tenendo conto dell'eventuale
articolazione della scuola in sezioni staccate, sedi coordinate e corsi
serali.
2. Ai sensi dell’art. 35, 1° comma, della legge 27
dicembre 2002 n. 289, le cattedre costituite con orario inferiore all’orario
obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo
nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante
l’individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai
decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l’unitarietà
d’insegnamento di ciascuna disciplina. Il disposto di cui al presente comma
trova applicazione nel caso in cui nelle singole istituzioni scolastiche
non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, fatta
eccezione per le cattedre costituite tra più scuole per le quali
la possibilità di salvaguardare la titolarità va accertata
una volta soddisfatte le esigenze di completamento a 18 ore delle cattedre
interne. I posti costituiti ai soli fini della salvaguardia delle titolarità
non sono disponibili per le operazioni di mobilità. Tale procedura
si applica anche all’istruzione professionale stante la riduzione dell’orario
settimanale di lezione disposta con D.M. n. 41 del 25 maggio 2007.Nelle
scuole secondarie di I grado le cattedre relative alle classi di concorso
A028, A030, A032 e alla lingua straniera, sono ricondotte a 18 ore di insegnamento
nei limiti in cui sia possibile utilizzare, dopo la formazione delle cattedre
interne ed esterne secondo la normale procedura, eventuali spezzoni residui
presenti in ambito provinciale per la costituzione della cattedre orario
esterne.
3.Per l’ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione
delle cattedre all’interno di ciascuna sede centrale di istituto e di ciascuna
sezione staccata o sede coordinata, si procede alla costituzione di posti
orario tra le diverse sedi (anche associate) della stessa scuola. In presenza
di docente titolare in una delle sedi sopraindicate, la titolarità
va salvaguardata se nella sede stessa sia disponibile almeno un terzo delle
ore. In presenza di più titolari, la titolarità è
assegnata sull’una o sull’altra sede in base al maggior apporto di orario;
in caso di uguale consistenza oraria degli spezzoni, la titolarità
viene attribuita alla sede che offre maggiori garanzie di stabilità
del posto e, in subordine, alla sede principale. Analogamente si procede
in assenza di titolari.
4. Nei corsi serali gli eventuali posti orario vengono
costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni
della medesima istituzione scolastica.
5.Qualora gli spezzoni residui non possano essere utilizzati
secondo le modalità di cui ai commi precedenti, si procede alla
fase associativa per la costituzione di posti di insegnamento tra istituzioni
scolastiche autonome secondo la normativa attualmente in vigore.
6. I dirigenti scolastici, fatte salve le priorità
indicate ai commi precedenti, prima di procedere alle assunzioni a tempo
determinato di propria competenza, attribuiscono spezzoni orari fino a
6 ore ai docenti in servizio nell’istituzione, con il loro consenso, fino
ad un massimo di 24 ore settimanali.
Art. 5 - Scuola secondaria di I grado
1. L’articolazione e la quantificazione delle attività
educative e didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall’art.
10 del decreto legislativo n. 59/2004, integrato dal capo IV, artt. 23-26,
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
2.Tenuto conto della proroga all’anno scolastico 2008/2009
della fase transitoria di attivazione del nuovo ordinamento, disposta dall’art,
1, comma 7, della legge12 luglio 2006, n. 228, l’assetto organico della
scuola secondaria di I grado è confermato secondo i criteri fissati
dal D.P.R. 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Ai sensi dell’art. 1 della legge 25 ottobre 2007,
n. 176, i posti per le attività di tempo prolungato devono essere
attivati nell’ambito della dotazione complessiva dell’organico di diritto
determinata con il presente decreto interministeriale emanato di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il numero dei posti per
le attività di tempo prolungato devono essere attivati a livello
nazionale nel rispetto dei limiti di spesa previsti a legislazione vigente
per il personale della scuola e senza nuovi o maggiori oneri a carico delle
finanza pubblica.Classi a tempo prolungato
di cui al D.M. 22 luglio 1983, possono essere attivate solo in presenza
di adeguate strutture edilizie e attrezzature idonee; l’orario settimanale,
ivi compreso il tempo mensa, deve essere stabilito in non meno di 36 fino
a 40 ore e l’organizzazione della didattica deve prevedere l’orario obbligatoriamente
antimeridiano e pomeridiano.
Art. 6 - Formazione delle classi nelle scuole di istruzione
secondaria di II grado
1. Il numero delle classi prime e di quelle iniziali
dei cicli conclusivi dei corsi di studio (prima classe del liceo classico,
terza classe dei licei scientifici, dei licei artistici e degli istituti
tecnici, terza classe degli istituti professionali nei quali sia possibile
accedere dal biennio comune a più corsi di qualifica, prima o unica
classe dei corsi post-qualifica per il conseguimento della maturità
professionale o della maturità d’arte applicata) si determina tenendo
conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai
diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento,
con lo stesso procedimento di cui all’art. 18, comma 1, del D.M. n. 331/1998.
Per indirizzi si intendono i vari corsi di studio presenti nelle diverse
tipologie di istituto (es. in un istituto tecnico commerciale: indirizzo
Igea, indirizzo programmatori, indirizzo progetto Mercurio; in un istituto
per geometri: indirizzo geometri tradizionale e indirizzo progetto Cinque;
in un istituto per il turismo: indirizzo tradizionale e indirizzo Iter).
2. Nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti
ordini, istituti o sezioni di diverso tipo (es. istituto agrario con istituto
per la ristorazione, istituto commerciale con sezione annessa di geometra
o periti aziendali, il liceo classico con il liceo scientifico), le classi
prime si determinano separatamente per ogni ordine, istituto o tipo di
sezione, secondo la procedura di cui all’art. 18, comma 1, del D.M. n.
331/1998.
3. Le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate,
sezioni di diverso indirizzo e specializzazione anche sperimentali funzionanti
con un solo corso sono costituite con non meno di 20 alunni.
4.Fermo restando quanto previsto dal comma precedente,
è consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi
di diversi indirizzi di studio, purché le classi siano formate da
un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di
minore consistenza sia costituito da almeno 12 alunni .
5. Per l’istruzione liceale, l’attivazione delle classi
prime dei corsi sperimentali passati ad ordinamento ai sensi del D.M. n.
234/2000 il cui carico orario è pari o superiore alle 34 ore settimanali,
è subordinata alla valutazione della congruità dei quadri
orari e dei piani di studio con i vigenti ordinamenti nazionali, salvo
motivate deroghe, da verificare attentamente in sede locale, in relazione
a corsi di riconosciuta valenza formativa.
6. Nel caso in cui il numero delle domande di
iscrizione a taluni indirizzi sia insufficiente per la costituzione di
una classe, il competente consiglio di istituto stabilisce i criteri di
redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio funzionanti
nella stessa scuola, ferma restando la possibilità per gli stessi
alunni di chiedere l’iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la
sezione, l’indirizzo di specializzazione o la sperimentazione richiesti.
7. Le classi intermedie vanno accorpate ove si
preveda che funzioneranno con un numero di alunni inferiore alla media
indicata dal decreto ministeriale 24 luglio 1998 n. 331; parimenti si procede
all’accorpamento delle classi finali qualora se ne preveda il funzionamento
con un numero esiguo di alunni, avendo comunque cura di non frazionare
il gruppo classe.
8. Le cattedre di educazione fisica sono costituite
in relazione al numero delle classi anziché per squadre distinte
per sesso. Queste ultime possono essere attivate, previa deliberazione
del collegio dei docenti, valutate le attitudini e le esigenze degli alunni,
qualora non comportino incrementi di ore o di cattedre.
9.Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano
le disposizioni di cui ai decreti ministeriali n. 331/1998 e n. 141/1999
e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 7 - Dotazione organica dei centri provinciali
per l’istruzione degli adulti
1. L’organizzazione e la dotazione organica dei centri
provinciali per l’istruzione degli adulti è regolata dal D.M. 25
ottobre 2007 emanato in applicazione della legge dell’art. 1, comma 632,
della legge 27 dicembre 2006 n. 296. In
relazione all’attuazione progressiva della citata disposizione, la dotazione
organica assegnata a livello regionale ai Centri Territoriali Permanenti
per l’istruzione e la formazione in età adulta, rimane confermata
nelle attuali consistenze e non può superare quella relativa all’organico
di diritto dell’anno scolastico 2007/2008. Eventuali variazioni, debitamente
motivate, sono consentite solo entro la consistenza delle dotazioni organiche
assegnate ad ogni singola regione.
Art. 8 - Sezioni ospedaliere
1.Limitatamente alle sezioni ospedaliere dell’istruzione
secondaria di II grado, di cui al decreto interministeriale 28 novembre
2001, n. 168, istituite presso luoghi di cura e di degenza, la determinazione
delle dotazioni organiche, sia per gli insegnamenti comuni di cui all'art.
4, comma 3 dello stesso decreto, sia per le aree di indirizzo, è
effettuata in organico di diritto avendo esclusivo riguardo alle risorse
umane e alle professionalità ritenute indispensabili per la più
corretta e proficua azione didattica in ambiente di cura.
Art. 9 - Dotazione organica di sostegno
1. A decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, ai sensi
dell’art. 2, comma 413, della legge n. 244/2007, la dotazione organica
dei posti di sostegno per l’integrazione degli alunni disabili è
determinata sulla base del 25 per cento delle sezioni e delle classi previste
nell’organico di diritto dell’anno scolastico 2006/2007. Tale dotazione
fissa le complessive quantità dei posti di sostegno annualmente
attivabili a livello nazionale ed è comprensiva delle eventuali
deroghe necessarie per l’integrazione degli alunni disabili.
2. Per l’anno scolastico 2008/2009 il numero dei posti
di sostegno complessivamente attivabili in ciascuna regione, compresi quelli
dell'organico di diritto, non può superare le quantità stabilite
nella tabella E, colonna C, e tende a realizzare al livello regionale il
graduale raggiungimento del rapporto medio nazionale di un insegnante ogni
due alunni diversamente abili.
3. La dotazione organica di diritto dei posti di sostegno
per l’anno scolastico 2008/2009 è stabilita nella medesima tabella
E, colonna A, che riporta la prima quota dell’incremento della dotazione
di diritto di cui all’art. 2, comma 414, della legge n. 244/2007.
4. La progressiva e graduale rideterminazione dei
posti di sostegno in organico di diritto per il triennio 2008/2010, prevista
dal citato art. 2 comma 414 della legge n. 244/2007, fino al raggiungimento
nell’a.s. 2010/2011 del 70 per cento dei posti di sostegno complessivamente
attivati nell’anno scolastico 2006/2007 è riportata nella tabella
F.
5. I direttori generali regionali sentite le regioni,
gli enti locali e le altre istituzioni pubbliche competenti individuano
di comune accordo le modalità di distribuzione delle risorse di
personale e materiali utili all’integrazione dell’alunno disabile, anche
attraverso la costituzione di reti di scuole.
6. I direttori generali regionali determinano la dotazione
organica per ciascun grado di istruzione, definendo l’organico di diritto
nei limiti della consistenza indicata nella colonna A della tabella
E, e quelle dell’adeguamento dell’organico alle situazioni di diritto secondo
le quantità riportate nella colonna B della tabella E.
7. Nell’ambito dei contingenti assegnati i direttori
generali regionali assicurano la distribuzione degli insegnanti di sostegno
correlata alla effettiva presenza di alunni disabili, tenendo anche
conto delle risorse messe a disposizione dalle regioni e dagli enti locali.
8. Sulle disponibilità corrispondenti alla
differenza tra i posti della dotazione regionale complessiva di cui al
comma 2, e quelli attivati in organico di diritto di cui al comma 3 possono
essere assegnati, con provvedimenti di durata annuale, docenti in servizio
a tempo indeterminato, ovvero possono essere disposte assunzioni a tempo
determinato fino al termine delle attività didattiche.
Art.10 - Istituzioni educative
1. Per le istituzioni educative rimangono confermate le
disposizioni di cui all’art. 8 del decreto interministeriale n. 131 del
18 dicembre 2002.
Art. 11 - Scuole funzionanti presso educandati femminili
statali
1. Le classi e i posti di insegnamento delle scuole
di ogni ordine e grado funzionanti presso gli Educandati femminili statali,
di cui all’art. 204 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono
determinati secondo le disposizioni del presente decreto e sono assunti
nell’organico di diritto nel limite delle consistenze organiche provinciali.
Art. 12 - Sperimentazione dell’organico
1. Con successivo provvedimento saranno individuate
le province interessate alla sperimentazione di cui all’art. 2, commi da
417 a 424 , della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), nonché le
finalità, criteri e metodi della sperimentazione di un modello organizzativo
volto ad innalzare la qualità del servizio di istruzione e ad accrescere
efficienza ed efficacia della spesa.
Art. 13 - Gestione delle situazioni di fatto
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 411, lett. c), della
legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), i dirigenti scolastici possono disporre
incrementi del numero delle classi dell’istruzione primaria e dell’istruzione
secondaria solo in caso di inderogabili necessità legate all’aumento
effettivo del numero degli alunni rispetto alle previsioni, previa autorizzazione
del direttore generale regionale secondo i criteri ed i parametri di
cui al D.M. 24 luglio 1998, n. 331, come modificato ed integrato dal decreto
ministeriale 3 giugno 1999 n. 141, dal decreto interministeriale 18 dicembre
2002 n. 131, dal decreto interministeriale n. 57 del 20 luglio 2004 e dal
presente decreto.
2.Ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 268 del 22
novembre 2002, i medesimi dirigenti scolastici, nel caso di diminuzione
degli alunni rispetto alla previsione, procedono all’accorpamento delle
classi secondo le disposizioni citate nel precedente comma.
3. Non sono ammessi sdoppiamenti né istituzioni
di nuove classi dopo l’inizio dell’anno scolastico, salvo nel caso di
incrementi di alunni conseguenti al mancato recupero dei debiti formativi
la cui verifica sia stata programmata dopo il 31 agosto. In presenza di
alunni che non hanno saldato il debito, non si procede comunque all’istituzione
o allo sdoppiamento delle classi qualora il numero degli alunni per classe
non superi le 31 unità.
4.Le variazioni di cui al comma 1 rivestono carattere
eccezionale e debbono rivelarsi assolutamente indispensabili per far fronte
ad eventuali incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione
dell’organico di diritto e non devono ricadere entro la previsione di cui
all’art. 9 del D.M. n. 331/1998 relativo alla possibilità di derogare,
in misura non superiore al 10%, al numero massimo e minimo di alunni per
classe previsto per ciascun grado di istruzione. Le variazioni stesse devono
essere formalizzate con provvedimento motivato da comunicare tempestivamente,
e, comunque, non oltre il 10 luglio, al competente direttore regionale
e agli Usr di riferimento, per i seguiti di competenza e per l’attivazione
dei necessari controlli.
5.Ulteriori posti per il funzionamento delle sezioni
carcerarie, di quelle ospedaliere e delle attività inerenti ai corsi
di istruzione per adulti previsti dall'ordinanza ministeriale 29 luglio
1997 n. 455 e dalla direttiva ministeriale 6 febbraio 2001 possono essere
attivati in presenza di personale in esubero, che non possa essere utilizzato
su posti e ore di insegnamento disponibili fino al termine delle attività
didattiche.
Art. 14 - Verifica e monitoraggio
1. Gli uffici regionali effettuano il monitoraggio
iniziale e in itinere della consistenza delle dotazioni organiche definite
in base alle disposizioni del presente decreto, al fine di assicurare,
nel rispetto dei contingenti di posti assegnati, la rispondenza delle dotazioni
stesse agli obiettivi formativi. I medesimi uffici effettuano, inoltre,
il monitoraggio delle operazioni di avvio dell’anno scolastico, vigilando
sul puntuale espletamento delle operazioni stesse e affinché gli
incrementi delle classi e dei posti, compresi quelli di sostegno, siano
contenuti nei limiti delle effettive, inderogabili necessità.
2.L’apposita struttura istituita presso l’Amministrazione
centrale assicura la verifica costante dell’andamento delle operazioni
anche sotto il profilo dell’incidenza sulla spesa e della rigorosa osservanza
della normativa regolante la materia. Ai fini suddetti, i direttori generali
regionali, si avvalgono dell’apposita struttura costituita presso ciascuno
ufficio scolastico regionale per gli aggiornamenti nell’ambito del sistema
e la necessaria circolarità delle informazioni.
Art. 15 - Scuole di lingua slovena
1.Con proprio decreto il direttore generale dell’ufficio
regionale del Friuli Venezia Giulia definisce le dotazioni organiche provinciali
degli istituti e scuole di lingua slovena, nei limiti delle dotazioni regionali.
Art. 16 - Oneri finanziari
1.Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alle tabelle “A”, “B”, “C”, “D”, “E” e “G” gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Gli oneri derivanti dagli incrementi delle dotazioni organiche di cui alle tabelle A1 e B1 sono posti a carico dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 53 e dell’art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 . Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
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