Schema decreto interministeriale del 13 febbraio 2007

Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per l’anno scolastico 2007/2008

IL MINISTRO della pubblica istruzione
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE


Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visti l’articolo 1, comma 72, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché l’articolo 26 del decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e l’articolo 1 del decreto ministeriale 6 agosto 1999 n. 200 riguardanti l’organico funzionale rispettivamente della scuola elementare e materna;

Visto l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 che ha previsto l’attribuzione dell’autonomia scolastica alle scuole di ogni ordine e grado;

Visto il decreto del  presidente della  repubblica 8 marzo 1999, n. 275 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 2006, n. 47 e la nota esplicativa prot. n. 721 del 22 giugno 2006, che ha disposto l’elevazione sino al 20% dei limiti di flessibilità riservati alle istituzioni scolastiche dei diversi ordini e gradi di scuola ai sensi dell’art. 8 del regolamento in materia di autonomia scolastica n. 275/1999;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234 in materia di curricoli delle istituzioni scolastiche;

Visto l’articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 concernente l’assegnazione dei posti per attività di sostegno agli alunni portatori di handicap;

Vista la legge 20 agosto 2001, n. 333 di conversione del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, concernente disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001/2002;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  stato”;

Vista la legge 22 novembre 2002, n. 268 di conversione del decreto legislativo 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l’Università, la ricerca scientifica e tecnologica e l’alta formazione artistica e musicale;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, ai sensi della citata legge n. 53/2003;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato e in particolare l’ articolo 3, commi 88-90”;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato e in particolare l’articolo 1, comma 128”;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 concernente le norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell’art. 2 della legge 28/3/2003, n. 53,

Visto in particolare il capo iv del citato decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, che ha previsto norme di raccordo e continuità tra il primo e secondo ciclo;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1998 n. 331 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 141, recante norme sulla formazione delle classi con alunni in situazione di handicap;

Visti il decreto ministeriale 15 marzo 1997, n. 176, e il decreto interministeriale 18 dicembre 2002 n. 131 nella parte relativa ai parametri minimi contemplati per il funzionamento dei Convitti e degli Educandati dello stato, e alla definizione degli organici del personale educativo;

Vista la circolare ministeriale n. 74 del 21 dicembre 2006 riguardante le iscrizioni alle sezioni delle scuole dell’infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado;

Vista la circolare ministeriale n. 29 prot. n. 464, del 5 marzo 2004, avente ad oggetto “Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 - indicazioni e istruzioni”;

Visto l’art. 35, 1° comma della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede che “le cattedre costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l’individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l’unitarietà d’insegnamento di ciascuna disciplina” e che, in via transitoria, tale disposizione si applica nei limiti in cui, nelle singole istituzioni scolastiche, non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, escluse quelle derivanti dall’utilizzazione, per il completamento fino a 18 ore settimanali di insegnamento di frazioni di orario già comprese in cattedre costituite fra più scuole;

Visto il D.P.R. 11 agosto 2003, n. 319 recante il regolamento di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione;

Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge n. 233 del 17 luglio 2006, con il quale è stato istituito il Ministero della Pubblica Istruzione e sono state trasferire allo stesso le funzioni e le risorse già attribuite al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dall’art. 50, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999;

Vista la legge 12 luglio 2006, n. 228 di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 173 del 12 gennaio 2006, recante “Proroga di termini per l’emanazione di atti di natura regolamentare. ulteriori proroghe per l’esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione”, con la quale è stata disposta la proroga:    – all’anno scolastico 2007/2008 del regime transitorio concernente l’accesso anticipato alla scuola dell’infanzia; – all’anno scolastico 2008/2009 delle disposizioni per la definizione degli organici del personale docente della scuola secondaria di I grado secondo la previsione del D.P.R. n. 782/1982; – il rinvio all’anno scolastico 2008/2009 dell’avvio della riforma dell’istruzione secondaria di ii grado di cui al decreto l.vo n. 226/2005;  

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto in particolare l’art. 1, comma 605, che prevede che per meglio qualificare il ruolo e l’attività dell’amministrazione scolastica, il ministro della pubblica istruzione adotti provvedimenti che prevedano “nel rispetto della normativa vigente, la revisione a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi al fine di valorizzare la responsabilità dell’Amministrazione e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i diversi ordini a gradi di scuola e le diverse realtà territoriali, in modo da incrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni classe dello 0,4;

Visto altresì l’art. 1, comma 622, che prevede che “l’istruzione è impartita per almeno 10 anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età”; Informate le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente Contratto Collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola

DECRETA

• Art. 1 - Consistenze dotazioni  

1. Le consistenze delle dotazioni organiche nazionali e regionali relativamente alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I e II grado per l’anno scolastico 2007/2008 sono quelle riportate rispettivamente nelle allegate tabelle “A”, “B”, “C”, “D” e ”E”, e costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Tali consistenze, definite in base alla previsione dell’entità della popolazione scolastica e con riguardo alle esigenze degli alunni portatori di handicap, tengono conto del grado di densità demografica delle varie province di ciascuna regione, della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale, delle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati, delle condizioni socio-economiche e di disagio sociale delle diverse realtà.

2. Le dotazioni di cui al comma 1 sono determinate, altresì, in relazione all’articolazione e alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche rapportate al numero degli alunni ed alla distribuzione degli stessi nelle classi e nei plessi, alle situazioni edilizie, secondo parametri e i criteri previsti dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e dal decreto ministeriale 3 giugno 1999 , n. 141, e successive modifiche ed integrazioni, nonché, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 1, comma 605, della legge finanziaria n. 296/2006.

3. Per la scuola primaria e alla scuola dell’infanzia, le citate consistenze tengono conto anche delle situazioni relative agli organici funzionali, così come previste rispettivamente dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e dal decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 200.

4. Con riferimento all’istruzione secondaria, le dotazioni organiche sono determinate con riguardo alle articolazioni orarie dei diversi curricoli e alle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni.

5. Ai fini di cui dall’art. 2, comma 1, lettera f) e dall’art. 7 comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53 le dotazioni organiche della scuola primaria (tabella B) sono incrementate del numero dei posti riportati nella tabella “B1”, mentre le dotazioni organiche della scuola dell’infanzia (tabella A) sono incrementate del numero dei posti riportati nella tabella “A1”. Entrambe le tabelle “A1” e “B1” costituiscono parte integrate del presente decreto.

6. I Direttori regionali, ai fini dell’acquisizione dei dati e degli elementi utili relativi all’andamento della popolazione scolastica nelle realtà territoriali di propria competenza, si avvalgono della collaborazione dell’apposita struttura di rilevazione, di monitoraggio e di verifica e promuovono conferenze di servizio, confronti e di consultazioni con la partecipazione dei responsabili dei USP e dei Dirigenti scolastici, finalizzati all’esame e allo approfondimento puntuale ed esaustivo della materia, nonché alla individuazione e definizione degli aspetti e delle situazioni problematiche.  

• Art. 2 - Dotazioni provinciali  

1. I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali, informate le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di comparto, provvedono alla ripartizione delle consistenze organiche tra le circoscrizioni provinciali di competenza. L’assegnazione delle risorse è effettuata con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché alle possibilità di impiego flessibile delle stesse risorse, in conformità di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, che detta norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. Nella determinazione dei contingenti provinciali deve, altresì, tenersi conto delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo alle zone montane e alle piccole isole; specifico riguardo si darà anche alle zone in cui siano presenti tassi particolarmente elevati di dispersione e di abbandono.

2. I Direttori generali regionali, previa informativa alle Organizzazioni sindacali, possono operare compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi di istruzione, nonché disporre, per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità, anche ai fini della prosecuzione di progetti di rilevanza pedagogica-didattica, formativa e sociale, l’accantonamento di un’aliquota di posti delle dotazioni regionali di cui alle tabelle allegate.

3. Le dotazioni organiche di istituto sono definite dal Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale su proposta dei dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate nel limite dell’organico regionale assegnato. A tal fine, i dirigenti scolastici rappresentano, adeguatamente motivandole, al Direttore generale regionale le esigenze definite nel piano dell’offerta formativa e ogni altro elemento ritenuto utile, improntando le proposte a criteri di efficienza e razionale contenimento della spesa e procurando che, sulla base dell’andamento della popolazione scolastica negli ultimi anni, dei dati desumibili dall’anagrafe degli alunni, nonché degli altri elementi in possesso, la previsione sia rispondente alle reali esigenze.

4. I Direttori generali regionali, una volta acquisite le proposte formulate dai dirigenti scolastici, procedono alle opportune verifiche e controlli ed alla eventuale attivazione di interventi modificativi delle previsioni effettuate dalle singole istituzioni scolastiche, e rendano definitivi i dati, dandone formale comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate e al Sistema informativo.

5. I direttori generali regionali al fine di conseguire gli obiettivi fissati dall’ articolo 1, commi 605 e seguenti della legge 27/12/2006, n. 296 (finanziaria 2007), attraverso la valorizzazione della responsabilità delle istituzioni scolastiche, possono prevedere di non procedere allo sdoppiamento delle classi in presenza di un limitato numero di alunni eccedente i parametri previsti dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, e successive modifiche ed integrazioni. In caso di necessità tale possibilità può essere estesa anche alle classi costituite ai sensi del D.M. 3 giugno 1999 , n. 141.  

• Art. 3 - Scuola primaria  

1. L’articolazione e la quantificazione delle attività educative, didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall’art. 7 del decreto legislativo n. 59/2004.

2. Ai sensi dell’art. 15 del citato decreto legislativo n. 59/2004 i posti per le attività di tempo pieno devono essere attivati nell’ambito delle consistenze di organico assegnate a livello regionale per la scuola primaria.

3. L’insegnamento della lingua inglese, è impartito in maniera generalizzata obbligatoriamente per un’ora alla settimana nella prima classe, mediamente per due ore e mezza per classe alla settimana nel primo biennio, per tre ore per classe alla settimana nel secondo biennio. Gli alunni che nell’anno scolastico 2006/2007 hanno fruito dell’insegnamento di una lingua diversa dall’inglese proseguiranno nello studio di tale lingua.

4. Ai sensi dell’art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, l’insegnamento della lingua straniera deve essere impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente facente parte dell’organico di istituto sempre in possesso di tali requisiti. Qualora non sia possibile coprire le ore di insegnamento con i citati insegnanti, nel limite del contingente regionale, possono essere attivati posti da assegnare a docenti specialisti. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi, sempreché per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento.  

• Art. 4 - Disposizioni generali per l’istruzione secondaria  

1. Al fine della piena valorizzazione dell’autonomia e della migliore qualificazione dei servizi scolastici, la determinazione delle risorse da assegnare a ciascuna istituzione è effettuata tenendo conto delle esigenze della scuola nel suo complesso, comprese quelle connesse all’integrazione degli alunni portatori di handicap, e tenendo conto dell’eventuale articolazione della scuola in sezioni staccate, sedi coordinate e corsi serali.

2. Ai sensi dell’art. 35, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, le cattedre costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l’individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l’unitarietà d’insegnamento di ciascuna disciplina. Il disposto di cui al presente comma trova applicazione nel caso in cui nelle singole istituzioni scolastiche non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, fatta eccezione per le cattedre costituite tra più scuole per le quali la possibilità di salvaguardare la titolarità va accertata una volta soddisfatte le esigenze di completamento a 18 ore delle cattedre interne. I posti costituiti ai soli fini della salvaguardia delle titolarità non sono disponibili per le operazioni di mobilità. Nelle scuole secondarie di I grado le cattedre relative alle classi di concorso A028, A030, A032 e alla lingua straniera, sono ricondotte a 18 ore di insegnamento nei limiti in cui sia possibile utilizzare, dopo la formazione delle cattedre interne ed esterne secondo la normale procedura, eventuali spezzoni residui presenti in ambito provinciale per la costituzione della cattedre orario esterne.

3. Per l’ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione delle cattedre all’interno di ciascuna sede centrale di istituto e di ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla costituzione di posti orario tra le diverse sedi (anche associate) della stessa scuola. In presenza di docente titolare in una delle sedi sopraindicate, la titolarità va salvaguardata se nella sede stessa sia disponibile almeno un terzo delle ore. In presenza di più titolari, la titolarità è assegnata sull’una o sull’altra sede in base al maggior apporto di orario; in caso di uguale consistenza oraria degli spezzoni, la titolarità viene attribuita alla sede che offre maggiori garanzie di stabilità del posto e, in subordine, alla sede principale. Analogamente si procede in assenza di titolari.

4. Nei corsi serali gli eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica. 5. Qualora gli spezzoni residui non possano essere utilizzati secondo le modalità di cui ai commi precedenti, si procede alla fase associativa per la costituzione di posti di insegnamento tra istituzioni scolastiche autonome secondo la normativa attualmente in vigore. 6. Prima di procedere alle assunzioni a tempo determinato di propria competenza, i dirigenti scolastici, fatte salve le priorità indicate ai commi precedenti, attribuiscono ai docenti in servizio nell’istituzione, con il loro consenso, ore aggiuntive di insegnamento oltre l’orario obbligatorio, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.

• Art. 5 - Scuola secondaria di I grado

1. L’articolazione e la quantificazione delle attività educative e didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall’art. 10 del decreto legislativo n. 59/2004, integrato dal capo IV, artt. 23/26, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

2. Tenuto conto della proroga all’anno scolastico 2008/2009 della fase transitoria di attivazione del nuovo ordinamento, disposta dall’art, 1, comma 7, della legge 12 luglio 2006, n. 228, l’assetto organico della scuola secondaria di I grado è confermato secondo i criteri fissati dal D.P.R. 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Ai sensi dell’art. 15 del citato decreto legislativo n. 59/2004 i posti per le attività di tempo prolungato devono essere attivati nell’ambito delle consistenze di organico assegnate a livello regionale per la scuola secondaria di I grado.  

• Art. 6 - Formazione delle classi nelle scuole di istruzione secondaria di II grado  

1. Le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo e specializzazione anche sperimentali funzionanti con un solo corso sono costituite con non meno di 20 alunni.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, è consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché le classi siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza sia costituito da almeno 12 alunni.

3. Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione a taluni indirizzi sia insufficiente per la costituzione di una classe, il competente consiglio di istituto stabilisce i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio funzionanti nella stessa scuola, ferma restando la possibilità per gli stessi alunni di chiedere l’iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione, l’indirizzo di specializzazione o la sperimentazione richiesti.

4. Le classi intermedie vanno accorpate ove si preveda che funzioneranno con un numero di alunni inferiore alla media indicata dal decreto ministeriale 24 luglio 1998 n. 331; parimenti si procede all’accorpamento delle classi finali qualora se ne preveda il funzionamento con un numero esiguo di alunni, avendo comunque cura di non frazionare il gruppo classe.

5. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui ai decreti ministeriali n. 331/1998 e n. 141/1999 e successive modifiche ed integrazioni.  

•Art. 7 - Dotazione organica dei Centri territoriali permanenti  

1. In attesa di dare attuazione a quanto previsto dalla legge 296/2006 (finanziaria 2007), la dotazione organica assegnata a livello regionale ai Centri territoriali permanenti per l’istruzione e la formazione in età adulta non può superare quella relativa all’organico di diritto dell’anno scolastico 2006/2007. Eventuali variazioni, debitamente motivate, sono consentite solo entro la consistenza delle dotazioni organiche assegnate ad ogni singola regione.  

• Art. 8 - Sezioni ospedaliere  

1. Limitatamente alle sezioni ospedaliere dell’istruzione secondaria di II grado, di cui al decreto interministeriale 28 novembre 2001, n. 168, istituite presso luoghi di cura e di degenza, la determinazione delle dotazioni organiche, sia per gli insegnamenti comuni di cui all’ art. 4, comma 3 dello stesso decreto, sia per le aree di indirizzo, è effettuata in organico di diritto avendo esclusivo riguardo alle risorse umane e alle professionalità ritenute indispensabili per la più corretta e proficua azione didattica in ambiente di cura.  

• Art. 9 - Dotazione organica di sostegno  

1. In attesa di dare attuazione alla previsione dell’art. 1, comma 605, lettera b) della legge n. 296/2006, la dotazione organica dei posti di sostegno per l’integrazione degli alunni disabili rimane confermata nell’entità stabilita per l’a.s. 20026/2007 ed è determinata secondo le quantità riportate nella tabella E costituente parte integrante del presente provvedimento.

2. I Direttori generali regionali determinano la dotazione organica per ciascun grado di istruzione, definendo l’organico di diritto nei limiti della consistenza indicata nella colonna A della tabella E.

3. Nell’ambito dei contingenti assegnati i Direttori generali regionali assicurano la distribuzione degli insegnanti di sostegno correlata alla effettiva presenza di alunni disabili.

4. Sulle ulteriori disponibilità corrispondenti alla differenza tra i posti della dotazione complessiva e quelli di cui al comma 2, nonché sui posti attivati in deroga ai sensi dell’articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell’articolo 26 comma 16, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, possono essere assegnati, con provvedimenti di durata annuale, docenti in servizio a tempo indeterminato, ovvero possono essere disposte assunzioni a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.  

• Art. 10 - Istituzioni educative

1. Per le istituzioni educative rimangono confermate le disposizioni di cui all’art. 8 del decreto interministeriale n. 131 del 18 dicembre 2002.

• Art. 11 - Gestione delle situazioni di fatto

1. Ai sensi della legge 2 agosto 2001 n. 333, i dirigenti scolastici possono disporre, con apposito provvedimento motivato, incrementi del numero delle classi dell’istruzione primaria e dell’istruzione secondaria solo in caso di inderogabili necessità legate all’aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle previsioni, da valutare secondo la normativa in vigore e, in particolare, secondo i criteri ed i parametri di cui al D.M. 24 luglio 1998, n. 331, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale 3 giugno 1999 n. 141, dal decreto interministeriale 18 dicembre 2002 n. 131, dal decreto interministeriale n. 57 del 20 luglio 2004 e dal presente decreto.

2. Ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 268 del 22 novembre 2002, i medesimi Dirigenti scolastici, nel caso di diminuzione degli alunni rispetto alla previsione, procedono all’accorpamento delle classi secondo le disposizioni citate nel precedente comma.

3. Non sono ammessi sdoppiamenti né istituzioni di nuove classi dopo l’inizio dell’anno scolastico.

4. Le variazioni di cui al comma 1 rivestono carattere eccezionale e debbono rivelarsi assolutamente indispensabili per far fronte ad eventuali incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione dell’organico di diritto e non devono ricadere entro la previsione di cui all’art. 9 del D.M. n. 331/1998 relativo alla possibilità di derogare, in misura non superiore al 10%, al numero massimo e minimo di alunni per classe previsto per ciascun grado di istruzione. Le variazioni stesse devono essere formalizzate con provvedimento motivato da comunicare tempestivamente, e, comunque, non oltre il 10 luglio, al competente Direttore regionale e agli Usr di riferimento, per i seguiti di competenza e per l’attivazione dei necessari controlli.

5. Ulteriori posti per il funzionamento delle sezioni carcerarie, di quelle ospedaliere e delle attività inerenti ai corsi di istruzione per adulti previsti dall’ ordinanza ministeriale 29 luglio 1997 n. 455 e dalla direttiva ministeriale 6 febbraio 2001 possono essere attivati in presenza di personale in esubero, che non possa essere utilizzato su posti e ore di insegnamento disponibili fino al termine delle attività didattiche.

6. L’istituzione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, di cui all’articolo 40 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, è autorizzata, tenuto anche conto del disposto dell’articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, dal Direttore generale regionale nel rispetto delle garanzie per gli alunni disabili di cui all’articolo 3 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992.

• Art. 12 - Verifica e monitoraggio

1. Gli Uffici regionali effettuano il monitoraggio iniziale e in itinere della consistenza delle dotazioni organiche definite in base alle disposizioni del presente decreto, al fine di assicurare, nel rispetto dei contingenti di posti assegnati, la rispondenza delle dotazioni stesse agli obiettivi formativi. I medesimi Uffici effettuano, inoltre, il monitoraggio delle operazioni di avvio dell’anno scolastico, vigilando sul puntuale espletamento delle operazioni stesse e affinché gli incrementi delle classi e dei posti, compresi quelli di sostegno, siano contenuti nei limiti delle effettive, inderogabili necessità.

2. L’apposita struttura istituita presso l’Amministrazione centrale assicura la verifica costante dell’andamento delle operazioni anche sotto il profilo dell’incidenza sulla spesa e della rigorosa osservanza della normativa regolante la materia. Ai fini suddetti, i Direttori generali regionali, si avvalgono dell’apposita struttura costituita presso ciascuno Ufficio scolastico regionale per gli aggiornamenti nell’ambito del sistema e la necessaria circolarità delle informazioni.

• Art. 13 - Scuole di lingua slovena  

1. Con proprio decreto il Direttore generale dell’Ufficio regionale del Friuli Venezia Giulia definisce le dotazioni organiche provinciali degli istituti e scuole di lingua slovena, nei limiti delle dotazioni regionali.

• Art. 14 - Oneri finanziari

1. Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alle tabelle “A”, “B”, “C” “D” e “E” gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero della Pubblica Istruzione. Gli oneri derivanti dagli incrementi delle dotazioni organiche di cui alle tabelle A1 e B1 sono posti a carico dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 53 e dell’art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.   Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
IL MINISTRO
DELL’ ECONOMIA E DELLE FINANZE

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