Decreto interministeriale n. 177 del 15 marzo 1997

Disposizioni sulla formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione approvato con il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 e, in particolare, l'art. 73;
Veduto l'art. 1, commi 70 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
Veduto il proprio decreto 8 maggio 1996, n. 173 emesso di concerto con i Ministri del Tesoro e della Funzione Pubblica, sulla rideterminazione del rapporto medio provinciale alunni-classi, per gli anni scolastici 1996/97 e 1997/98;
Rilevata la necessità di dettare disposizioni sulla formazione delle sezioni di scuola materna e delle classi nelle scuole e istituti di istruzione statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici 1997/98, 1998/99 e 1999/2000;

DECRETA

Art. 1 - Disposizioni generali
1.1 Per gli anni scolastici 1997/98, 1998/99 e 1999/2000, nell'autorizzazione al funzionamento delle sezioni di scuola materna e delle classi da costituire nelle scuole e istituti di istruzione statali di ogni ordine e grado, i Provveditori agli Studi assumono come criterio fondamentale di riferimento le previsioni degli alunni e delle classi, per i diversi gradi e ordini di istituzioni scolastiche, contenute nelle allegate Tabelle 1, 2, 3 e 4 (si omettono nella pubblicazione, n.d.r.).
1.2 Il criterio di riferimento indicato al comma 1 è applicato tenendo conto della distribuzione della popolazione scolastica tra i diversi tipi di scuole, corsi di studio, indirizzi di specializzazione e sezioni di qualifica professionale, delle particolari finalità formative di singole istituzioni scolastiche e corsi di studio (compresi i corsi serali per lavoratori-studenti), della loro ubicazione in zone di afflusso caratterizzate da specifiche condizioni di disagio economico e socio-culturale, in Comuni montani, in piccole isole o, comunque, in località dalle quali non siano raggiungibili altre istituzioni scolastiche dello stesso grado, ordine o tipo. In particolare, sono da considerare le effettive possibilità di trasporto degli alunni in scuole viciniori, in relazione alle vie di comunicazione, ai servizi di trasporto pubblico disponibili e alla gravosità dei tempi di percorrenza, valutati in rapporto all'età degli alunni. Nelle situazioni sopra descritte possono, quindi, essere attivate classi o sezioni con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai successivi articoli.
1.3 Al fine di evitare la costituzione nelle singole scuole di classi o sezioni di scuola materna con numero di alunni superiore ai parametri di norma stabiliti, i dirigenti degli Uffici scolastici provinciali possono delimitare le zone di afflusso alle stesse scuole e procedere, tenuto conto delle domande di iscrizione presentate, alla rideterminazione delle predette zone, entro i limiti consentiti dall'esigenza di assicurare l'effettivo esercizio del diritto all'istruzione, sentiti gli Enti locali competenti per territorio; gli stessi dirigenti informano, altresì, le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Resta ferma, peraltro, la possibilità di scelta della scuola di preferenza in relazione alle capacità recettive delle strutture edilizie disponibili.
1.4 Nella formazione delle classi è, altresì, assicurata la necessaria coerenza con i piani provinciali di riorganizzazione della rete scolastica, con riguardo alle fusioni o soppressioni di scuole, plessi e sezioni staccate sottodimensionate, previste dalle disposizioni contenute nel relativo decreto interministeriale, nonché il rispetto del limite costituito dall'organico complessivo attribuito a ciascuna circoscrizione provinciale.

Art. 2 - Disposizioni relative alla scuola materna
2.1 Le sezioni di scuola materna sono costituite, di norma, con un numero massimo di 25 bambini iscritti; ove sia necessario in relazione agli obiettivi generali di cui all'art. 1, comma 1 e non sia possibile redistribuire i bambini tra scuole viciniori, eventuali iscrizioni in eccedenza sono ripartite tra le diverse sezioni della stessa scuola senza superare, comunque, le 28 unità per sezione nell'anno scolastico 1997/98.
2.2 Le sezioni che accolgono portatori di handicap sono costituite con 20 bambini.
2.3 Il numero minimo di iscritti a ciascuna sezione resta, comunque, fissato in 15 bambini. Tale limite è ridotto fino a 10 per le sezioni uniche funzionanti nei Comuni di montagna e nelle piccole isole.

Art. 3 - Disposizioni relative alla scuola elementare
3.1 Nella previsione delle classi da istituire nelle scuole elementari statali i Provveditori agli Studi dispongono gli accorpamenti di classi parallele dello stesso o di altri plessi vicini, al fine di costituire, in relazione alle concrete situazioni, classi con un numero di alunni pari a 25, ovvero, per quanto possibile, con numero prossimo a tale limite.
3.2 Le classi che accolgono bambini portatori di handicap sono costituite con 20 alunni. Le pluriclassi sono costituite con non più di 12 bambini e non meno di 6.
3.3 Il numero minimo di alunni per classe è fissato, di norma, in 15 bambini, riducibile fino a 10 dove le condizioni di funzionamento dei singoli plessi lo rendano necessario, con particolare riguardo alle zone a rischio di devianza minorile, alle comunità montane, alle piccole isole e alle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nonché alla presenza di alunni con difficoltà di apprendimento. Deroghe ai limiti minimi sopra indicati sono consentite per i plessi e le classi, o pluriclassi, uniche nei Comuni di montagna e nelle piccole isole, purché costituite con almeno 6 bambini.
3.4 Nelle scuole nelle quali si svolgano anche attività di tempo pieno ai sensi dell'art. 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, il numero delle classi parallele da costituire è determinato sulla base del numero complessivo di alunni, rimettendo ai Consigli di Circolo l'indicazione dei criteri generali di ammissione, nel caso di eccesso di domande rispetto alle classi da formare, tenuto conto delle limitazioni derivanti dalla consistenza dell'organico provinciale del personale docente.

Art. 4 - Disposizioni relative all'istruzione secondaria di primo grado
4.1 Le classi prime delle scuole medie e delle relative sezioni staccate sono costituite, di regola, da non più di 25 e non meno di 15 alunni. Le eventuali iscrizioni in eccedenza sono ripartite, tra le classi parallele della stessa scuola o sezione staccata, qualora sia necessario per il conseguimento degli obiettivi generali di cui al precedente art. 1, comma 1, e senza, comunque, superare, per l'anno scolastico 1997/98, il numero di 28 alunni per classe; si procede, peraltro, alla formazione di un'unica prima classe qualora il numero degli alunni iscritti sia inferiore a 30.
4.2 Le classi successive alla prima sono, di regola, determinate rispettivamente in numero pari a quello delle prime e seconde funzionanti nel corrente anno scolastico, sempreché il numero di alunni per classe sia superiore o pari a 15; in caso contrario si deve procedere alla ricomposizione delle classi (tenendo distinte le classi a tempo prolungato dalle classi a tempo normale), secondo i criteri indicati al comma precedente.
4.3 Le classi con alunni portatori di handicap sono costituite con non più di 20 alunni; la formazione di dette classi dovrà precedere quella delle altre classi parallele, nelle quali dovranno essere distribuiti i restanti alunni secondo i parametri numerici indicati ai commi 1 e 2.
4.4 Possono essere eventualmente costituite classi uniche per ciascun anno di corso, un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1 e 2, ma comunque, superiore a 10, nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti in zone a rischio di devianza minorile, nei Comuni montani, nelle piccole isole o nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche, nonché in relazione alla presenza di alunni con particolare difficoltà di apprendimento e di scolarizzazione; il numero minimo di alunni è riducibile fino a 8 nelle piccole isole e nei Comuni montani che si trovino in situazioni di grave disagio, in relazione all'altitudine dei centri abitati, alle condizioni orografiche, alla distanza da sedi scolastiche viciniori e allo stato delle vie di comunicazione. In casi del tutto eccezionali è, altresì, possibile l'accoglimento nella stessa classe di alunni iscritti ad anni di corso diversi; in quest'ultima eventualità gli Organi collegiali competenti stabiliscono i criteri di composizione delle classi e programmano gli interventi didattici in modo da assicurare l'efficacia dell'intervento formativo.
4.5 In applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i Provveditori agli Studi, d'intesa con le Unità sanitarie locali e i Centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della Sanità e della Previdenza Sociale, possono autorizzare il funzionamento di classi di scuola media, per i minori portatori di handicap soggetti all'obbligo scolastico, ricoverati presso istituti di cura, impediti temporaneamente per motivi di salute a frequentare la scuola per un periodo mediamente non inferiore a 30 giorni di lezione; a tali classi possono essere ammessi anche minori ricoverati che non versino in situazione di handicap. Il disposto del presente comma non si applica agli istituti di cura che accolgono minori handicappati a lunga degenza o a tempo indeterminato.
4.6 Per il funzionamento delle classi di cui al precedente comma, i Provveditori individuano le forme organizzative più idonee, ivi compresa l'attivazione di classi che accolgano alunni iscritti ad anni di corso diversi, in relazione al numero degli obbligati alla frequenza della scuola media prevedibilmente ricoverati, nel corso dell'anno scolastico, negli istituti di cura convenzionati; alle stesse classi non si applicano i limiti minimi previsti dai commi 1 e 2.

Art. 5 - Disposizioni relative alla formazione delle classi iniziali negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore
5.1 Le prime classi, degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, sono costituite, di regola, con non meno di 25 allievi. A tal fine la previsione del numero delle classi prime che funzioneranno nell'anno scolastico successivo deve essere formulata, dividendo per 25 il numero prevedibile di alunni iscritti, sulla base degli elementi di valutazione seguenti:

a) dati relativi agli alunni frequentanti nel corrente anno scolastico la terza classe delle scuole medie statali di ogni provincia;
b) domande di iscrizione presentate ad ogni istituzione scolastica;
c) eventuale scostamento tra le iscrizioni e il numero degli studenti effettivamente frequentanti ciascuna scuola nei precedenti anni scolastici;
d) serie storica dei tassi di ripetenza;
e) ogni altro elemento obiettivamente rilevabile (nuovi insediamenti urbani, tendenze demografiche, livelli di scolarizzazione, istituzione di nuove scuole e nuovi indirizzi di specializzazione).

Le eventuali iscrizioni in eccedenza sono distribuite tra le classi dello stesso istituto, scuola, sede coordinata e sezione staccata o aggregata e, ove sia necessario per il conseguimento degli obiettivi indicati all'art. 1, comma 1, e senza superare, comunque, per l'anno scolastico 1997/98 il numero di 28 studenti per classe, ferma restando la formazione di un'unica classe quando le iscrizioni previste siano meno di 30.
5.2 Negli istituti ai quali siano annesse sezioni di diverso tipo (come nel caso di licei classici con sezioni di liceo scientifico o di istituto magistrale o viceversa, istituti tecnici commerciali con sezioni per geometri o per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere) il numero delle classi è determinato separatamente per ogni tipo di sezione, con lo stesso procedimento indicato al comma 1.
5.3 Negli istituti in cui siano presenti corsi relativi a più indirizzi tra quelli previsti dagli ordinamenti vigenti il numero delle classi è determinato separatamente per ogni indirizzo, salvo il disposto del comma successivo; ai fini indicati dall'art. 1 si può predeterminare il numero di alunni iscrivibile a ciascun indirizzo di studi.
5.4 Le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo o di specializzazione funzionanti con un solo corso dovranno essere costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 20; nel caso di eccesso di domande di iscrizione ad alcune sezioni ed insufficienza di richieste di ammissione ad altre, nell'ambito della stessa scuola, il competente Consiglio d'Istituto stabilirà i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio, ferma restando la possibilità degli stessi alunni di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui funzioni la sezione o indirizzo di specializzazione richiesto.
5.5 L'esistenza di elementi obiettivi di valutazione che rendono necessaria la costituzione di classi iniziali con meno di 25 alunni (limitate dimensioni di aule e laboratori, necessità di utilizzazione di strumenti tecnici particolarmente voluminosi o di macchine e materiali pericolosi per l'incolumità fisica e la salute degli studenti) dovrà risultare dalle espresse motivazioni del provvedimento di autorizzazione al funzionamento delle singole classi, che non potranno, di regola, essere costituite con meno di 20 alunni.
5.6 Negli istituti di istruzione tecnica, nei licei artistici e negli istituti d'arte, nonché nelle scuole in cui siano in atto progetti di modificazione sperimentale degli ordinamenti didattici, qualora non sia possibile la formazione di classi omogenee, può essere consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diverso indirizzo di studi, purché gli insegnamenti comuni siano prevalenti (per numero complessivo di ore settimanali di lezione), rispetto agli insegnamenti di indirizzo, le stesse classi siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 25, i gruppi di indirizzo di minore consistenza siano costituiti da almeno 10 studenti e sia mantenuta l'unità della classe nelle ore di insegnamento delle materie comuni ai diversi indirizzi. Negli istituti professionali non sono ammesse classi articolate nel primo biennio dei corsi di qualifica; esse sono consentite per le terze classi appartenenti a più qualifiche dello stesso indirizzo (agrario, elettrico ed elettronico, meccanico-termico, alberghiero e della ristorazione, economico aziendale e turistico) nonché nelle classi dei corsi post-qualifica, sempreché sia rispettato il numero di alunni sopra indicato.
5.7 Le classi iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio (prima classe del liceo classico, seconda classe degli istituti magistrali, terza classe del liceo artistico, del liceo scientifico e degli istituti tecnici, terza classe degli istituti professionali nei quali sia possibile accedere dal biennio comune a più corsi di qualifica, prima o unica classe dei corsi post-qualifica per il conseguimento della maturità professionale o della maturità d'arte applicata) sono costituite secondo gli stessi parametri e criteri generali indicati ai precedenti commi; è peraltro assicurata la prosecuzione dei cicli formativi di durata superiore al triennio avviati nelle classi costituite a norma dei precedenti commi 4, 5 e 6, purché ciò non comporti la formazione di classi con meno di 15 alunni.
5.8 Nei corsi di qualifica degli istituti professionali la terza classe è considerata classe terminale, se l'indirizzo prevede una sola qualifica, o classe iniziale nei casi in cui è possibile la scelta tra più qualifiche. Qualora, a causa dell'insufficiente numero di iscritti, sia impossibile costituire classi articolate ai sensi del comma 6, il Consiglio d'istituto determinerà la tipologia dell'unico corso, indirizzo o sezione di qualifica da mantenere.
5.9 Le classi con studenti portatori di handicap, sono costituite con un numero di alunni inferiore a 25, qualora lo richiedano il tipo di handicap, adeguatamente documentato, e gli obiettivi formativi del piano educativo individualizzato, formulato dal Consiglio di classe.
5.10 Il funzionamento di corsi di istruzione negli istituti di reclusione è consentito previo accertamento delle garanzie di sicurezza per il personale ivi utilizzato; il numero di allievi detenuti, che può essere inferiore a quello stabilito nei precedenti commi, va concordato con la direzione dell'istituto, assicurando, in ogni caso, la prosecuzione dei corsi già attivati.
5.11 Ai limiti numerici stabiliti dalle disposizioni contenute nei precedenti commi si può derogare nei casi previsti dall'art. 1, comma 2 e con riguardo anche alle iniziative di educazione permanente e ricorrente (corsi serali per studenti lavoratori o finalizzati al rientro di giovani adulti nel sistema formativo).

Art. 6 - Disposizioni relative alla formazione delle classi intermedie e terminali negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore
6.1 Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti classi inferiori funzionanti nell'anno scolastico corrente, purché siano formate da non meno di 20 alunni, salvo il disposto dell'art. 1, comma 2.
6.2 Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti per il corrente anno scolastico in ogni istituzione scolastica, al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi.

Art. 7 - Disposizioni relative alla formazione di classi e corsi sperimentali negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore
7.1 Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto interministeriale si applicano anche per la costituzione delle classi di scuole e corsi nei quali si svolgano iniziative di modificazione sperimentale delle strutture curricolari e/o dei piani di studio previsti dall'ordinamento didattico vigente, con gli ulteriori criteri indicati ai successivi commi.
7.2 La formazione di classi sperimentali relative a progetti promossi e coordinati a livello nazionale, in coerenza alle prospettive di riforma dell'istruzione secondaria superiore, è consentita, purché non comporti, incrementi dell'organico complessivo provinciale definito, a norma del relativo decreto interministeriale, per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.
7.3 Le classi da costituire in attuazione di progetti sperimentali elaborati autonomamente dalle singole istituzioni scolastiche sono determinate in numero tale da non superare quello delle classi dello stesso tipo funzionanti nell'anno scolastico in corso e, comunque, qualora si tratti di progetti di modificazione sperimentale di ordinamenti didattici e strutture curricolari, il numero delle relative classi non deve superare il 5% delle classi complessivamente costituite in ogni provincia.
7.4 Nelle istituzioni nelle quali coesistano corsi ordinari e sperimentali, o diversi indirizzi sperimentali, il numero totale delle classi iniziali da costituire è determinato sulla base del numero complessivo di alunni iscritti a ciascuna delle stesse istituzioni o delle sezioni di cui all'articolo 5, comma 2. E' peraltro assicurata, fino al termine del ciclo conclusivo dei corsi di studio, la prosecuzione delle iniziative avviate, purché le relative classi siano costituite da non meno di 15 alunni; in caso contrario, salvo il disposto dell'art. 6, comma 2, si costituiscono, ove possibile, classi articolate, in conformità ai criteri indicati dall'art. 5, comma 6, o, infine, gli studenti sono accolti nei corrispondenti corsi ordinari, salvo l'obbligo, per gli Organi collegiali competenti, di programmare e svolgere le opportune attività di recupero e sostegno.
7.5 Nel caso di eccesso di domande rispetto alle classi che possono essere costituite i Consigli d'istituto stabiliranno i criteri di precedenza per l'ammissione a corsi sperimentali.

Art. 8 - Disposizioni relative alle scuole annesse ad istituti di educazione
8.1 Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano alle scuole, di ogni ordine e grado, annesse ai Convitti nazionali ed Educandati statali.

Art. 9 - Disposizioni per assicurare stabilità alla previsione delle classi
9.1 Al fine di assicurare la massima possibile coincidenza tra le classi previste ai fini della determinazione dell'organico di diritto e quelle effettivamente costituite in ciascun anno scolastico, è consentito derogare, in misura non superiore al 5%, al numero massimo e minimo di alunni per classe previsto, per ciascun grado di scuola, dagli articoli precedenti.
9.2 Il disposto del comma 1 può trovare applicazione anche nelle classi che accolgono alunni portatori di handicap.

Art. 10 - Disposizioni per gli anni successivi
10.1 Il numero massimo di alunni per classe o sezione di scuola materna stabilito dagli artt. 2, 4 e 5 per l'anno scolastico 1997/98, è gradualmente ridotto negli anni scolastici successivi, compatibilmente con il numero complessivo di classi o sezioni previste e con l'organico prestabilito dal relativo decreto interministeriale.

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Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.


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