Schema decreto interministeriale del 23 aprile 2007

Disposizioni concernenti la determinazione degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario del comparto Scuola e la consistenza della dotazione organica per l’anno scolastico 2007/2008

  • Prospetti Allegati
  • Tabelle Allegate
  • IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE di concerto con IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

    Visto il Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

    Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007), recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

    Visto in particolare l’articolo 1, comma 605, lettera a), con il quale è stato previsto che per meglio qualificare il ruolo e l’attività dell’Amministrazione scolastica, il Ministro della Pubblica Istruzione adotti provvedimenti che contemplino “nel rispetto della normativa vigente, la revisione a decorrere dall’a.s. 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi al fine di valorizzare la responsabilità dell’Amministrazione e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i diversi ordini a gradi di scuola e le diverse realtà territoriali, in modo da incrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni classe dello 0,4";

    Tenuto conto che nello stesso articolo è prescritta, in conseguenza dell’innalzamento del rapporto alunni classi, la revisione dei criteri e parametri di riferimento ai fini della riduzione della dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (Ata);

    Vista la legge 2 agosto 2001, n. 333 di conversione del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, inerente disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico;

    Tenuto conto che con il decreto interministeriale, in corso di perfezionamento, relativo alla determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per l’anno scolastico 2006/2007 la dotazione organica del medesimo personale risulta quantificata, come peraltro desumibile dal Sistema informativo del Ministero della Pubblica Istruzione, in 256.696 posti;

    Visto l’articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che prevede che le istituzioni scolastiche, anche consorziate fra loro, possono deliberare l’affidamento in appalto dei servizi di pulizia dei locali scolastici e delle loro pertinenze, a condizione che si apporti una riduzione della dotazione organica di istituto in misura tale da consentire la compensazione dei costi contrattuali;

    Visto il comma 9 dell’articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la terziarizzazione dei servizi e la conseguente indisponibilità, per l’intera durata del contratto, di un numero di posti, della corrispondente qualifica, facente parte integrante della dotazione organica di cui al presente provvedimento;

    Accertato che le mansioni attribuite al personale stabilizzato, per effetto del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, sono comprese tra quelle indicate nella declaratoria professionale relativa al personale dell’area professionale “A” di cui al vigente Contratto Collettivo del comparto Scuola e che, di conseguenza, tale personale non espleta prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dal C.C.N.L. per il comparto Scuola;

    Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge n. 233, del 17 luglio 2006, con il quale è stato istituito il Ministero della Pubblica Istruzione e sono state trasferite allo stesso le funzioni e le risorse già attribuite al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca dall’articolo 50, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999;Informate le organizzazioni sindacali rappresentative:

    DECRETA

    Art. 1 - Dotazioni regionali

    1.1 Le dotazioni regionali sono determinate con riguardo alle condizioni necessarie di fruibilità del servizio scolastico, in relazione all’età e alla consistenza degli alunni, al tempo scuola ed alle condizioni logistico-strutturali delle istituzioni scolastiche. Ai fini suddetti sono, inoltre, considerate le specifiche caratteristiche economiche, socio-culturali, demografiche ed orografiche dei diversi contesti ed ambiti territoriali, avuto riguardo alle esigenze dei piccoli comuni ed in particolare di quelli di montagna e delle piccole isole, nonché l’incidenza della dispersione scolastica e la presenza di alunni diversamente abili.

    1.2. Ad integrazione dei criteri di cui al comma 1, gli organici del profilo professionale di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico sono determinati secondo i parametri di calcolo di cui alla tabella “1”, facente parte integrante del presente provvedimento, opportunamente modificata ed integrata rispetto alla tabella allegata al decreto interministeriale relativo all’anno scolastico 2006/2007 nonché da quanto disposto dal successivo articolo 5, al fine della concreta attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 605, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

    1.3. Quanto agli altri profili professionali, nessuna modifica è apportata alle tabelle allegate al decreto ministeriale 25 gennaio 2005, n. 11.

    1.4. Nella tabella “A”, costituente parte integrante del presente provvedimento, è indicata, a livello regionale, la consistenza per l’anno scolastico 2007/2008 delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative.

    Art. 2 - Dotazioni provinciali

    2.1. I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali provvedono alla ripartizione degli organici regionali tra gli ambiti provinciali di rispettiva competenza. I medesimi, inoltre, assicurano il rispetto dei contingenti assegnati anche derogando, se necessario, ai parametri ed ai criteri di determinazione degli organici di istituto. I provvedimenti di cui al presente comma sono emanati previa informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative.

    2.2. Per effetto delle disposizioni di cui al richiamato comma 605 della legge n. 296/2006, il numero di posti dei profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, da attivare in ciascun ambito regionale, deve essere contenuto nei limiti dei contingenti indicati, rispettivamente, nelle tabelle “C”, "D” ed “E”, costituenti parti integranti del presente provvedimento. I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali garantiscono l’attivazione dei posti entro i limiti assegnati, anche mediante l’eventuale deroga di cui al comma 1, sulla base di puntuali verifiche delle proposte di organico formulate da ciascun dirigente scolastico.

    2.3. I contingenti di cui alle tabelle indicate al comma 2 possono essere superati purché mediante compensazione con le dotazioni degli altri profili professionali, al fine di garantire il rispetto del contingente regionale di cui alla tabella “A".

    2.4. La riduzione dei posti indicata, per ciascuna regione, nella tabella “A” di cui all’articolo 1, può essere realizzata anche in misura parziale all’atto della definizione dell’organico di diritto, a condizione che sia compiutamente conseguita nella fase di adeguamento dello stesso organico alle situazioni di fatto.

    Art. 3 - Terziarizzazione dei servizi

    3.1. Nelle istituzioni scolastiche ove, per effetto di contratti d’appalto, presti servizio personale estraneo all’Amministrazione, ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001 n. 65, in quanto già impegnato in attività socialmente utili, riconducibili a funzioni del profilo professionale di collaboratore scolastico, dalla dotazione organica risultante dall’applicazione della tabella “1” di cui al presente decreto deve essere accantonato il venticinque per cento dei posti del medesimo profilo professionale.

    3.2. Nelle istituzioni scolastiche ove siano in servizio soggetti impegnati in attività socialmente utili, riconducibili in parte a funzioni di assistente amministrativo o di assistente tecnico, destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001 n. 66, dalla dotazione organica risultante dall’applicazione della tabella “1” del presente decreto, deve essere accantonato un numero di posti corrispondente al cinquanta per cento degli stessi soggetti.

    3.3. Sulle eventuali ore residuali, derivanti dall’accantonamento dei posti, possono essere disposte, a cura dei dirigenti scolastici, assunzioni a tempo parziale per i corrispondenti profili professionali, con contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine delle attività didattiche.

    3.4. I posti accantonati per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pur concorrendo a costituire l’organico di diritto di istituto, non sono resi disponibili per alcuna delle operazioni concernenti la mobilità ovvero le assunzioni, a qualsiasi titolo, di personale.

    3.5. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9 dell’articolo 35 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, la terziarizzazione dei servizi non deve comportare soprannumerarietà. Di conseguenza, ed al fine di evitare aggravio di spesa per effetto dei contratti di cui ai commi 1 e 2, il numero di posti necessario a garantire la permanenza dei soprannumerari nella medesima sede di titolarità deve essere compensato, in ambito provinciale, secondo le modalità indicate all’articolo 4.

    3.6. Qualora l’affidamento in appalto dei servizi, comporti situazioni di soprannumero, non si procede alla stipula dei relativi contratti.

    Art. 4 - Compensazioni

    4.1. Per effetto dei contratti disciplinati all’articolo 3 deve essere reso indisponibile un contingente provinciale di posti non inferiore a quello accantonato, nell’anno scolastico 2006/2007, secondo quanto indicato nell’allegata tabella “B”, costituente parte integrante del presente provvedimento.

    4.2. I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali, al fine di assicurare l’ottimizzazione, nell’istituzione scolastica, tra il numero dei posti da rendere indisponibili e le risorse impegnate nei contratti di cui all’articolo 3, possono modificare, previa informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative, la ripartizione tra le scuole interessate dei posti accantonati, operando le necessarie compensazioni.

    4.3. Qualora il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale accerti che il numero di posti da rendere indisponibile sia inferiore, a livello provinciale, a quello indicato nella tabella “B”, emana apposito provvedimento a motivazione del minor accantonamento di posti.

    4.4. La compensazione di cui al presente articolo può essere disposta anche in sede di adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto di cui all’articolo 6 del presente provvedimento.

    Art. 5 - Assistenti tecnici

    5.1. La dotazione organica relativa al profilo professionale di assistente tecnico è determinata mediante deliberazione della Giunta esecutiva di ciascun istituto in ragione di un’unità per ogni laboratorio funzionante e utilizzato in attività didattiche, programmate a norma dell’ordinamento degli studi ed effettivamente svolte per almeno 24 ore settimanali. Ove si verifichi la situazione descritta, la Giunta esecutiva, anche al fine di evitare duplicazioni di competenze, con riguardo alle professionalità disponibili nell’ambito dell’istituzione scolastica, deve commisurare la dotazione organica di ciascuna area professionale alle effettive necessità di impiego degli assistenti tecnici tenuto conto, peraltro, delle esigenze organizzative derivanti dalla contemporanea utilizzazione dei diversi laboratori compresi nella stessa area.

    5.2. Nelle medesime ipotesi di compresenza di cui al comma 1 i tempi di lavoro che non comportino l’indispensabilità di impiego degli assistenti tecnici possono essere utilizzati a supporto di tutte le attività, anche aggiuntive, previste nell’ambito dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, in coerenza con l’area di competenza professionale degli stessi.

    5.3. L’istituzione del posto di assistente tecnico è consentita esclusivamente se riferita a laboratori attinenti materie curriculari e, in ogni caso, se espressamente contemplati nell’anagrafe dei codici del Sistema informativo, previsti per l’istituzione scolastica.

    5.4 In tutti i casi in cui i laboratori comportino un impegno di lavoro inferiore a quello previsto dal comma 1 possono essere costituiti, nella medesima istituzione scolastica e limitatamente all’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto, i posti di assistente tecnico da utilizzare fino al completamento dell’orario di servizio in altri laboratori di settore, indirizzo o specializzazioni affini.

    5.5. Le modalità di prestazione dell’orario di servizio dell’assistente tecnico, come del restante personale Ata, restano disciplinate secondo le prescrizioni contenute nell’articolo 52 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

    Art. 6 - Situazione di fatto

    6.1. Allo scopo di consentire ai Direttori generali regionali di fare ricorso ai necessari strumenti di flessibilità, nella fase di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto possono essere apportate, con riguardo alle eventuali variazioni del numero degli alunni, ulteriori modifiche alla consistenza dell’organico mediante l’istituzione ovvero la soppressione di posti, conseguenti all’applicazione dei parametri di calcolo di cui alla tabella “1” ed afferenti a situazioni insorte successivamente alla determinazione dell’organico di diritto. In assenza di tale ultima condizione è esclusa la possibilità di istituire posti, a meno che non si tratti di situazioni altrimenti non esitabili, al fine di garantire le essenziali condizioni di funzionalità dei servizi.

    6.2. Qualora l’organico di diritto, per effetto di quanto contemplato all’articolo 2.3, sia stato determinato con un numero di posti superiore rispetto al contingente regionale di cui alla tabella “A”, indicata all’articolo 1.4, il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale procede al necessario adeguamento.

    6.3. L’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto è disposto dal Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale mediante apposito, motivato provvedimento, da emanare entro il 31 agosto.

    Art. 7 - Oneri finanziari
    7.1. Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alla tabella “A” gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero della Pubblica Istruzione.

    Art. 8 - Norma di rinvio

    8.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano, per le parti non incompatibili, le vigenti disposizioni in materia. Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti per la registrazione, ai sensi dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 


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