Decreto Interministeriale 2 settembre 2003

Il Ministro per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca

di concerto con

il Ministro dell’economia e delle finanze

DECRETA

Art. 1 -
Soggetti beneficiari e ammontare del contributo

1. Alle persone fisiche, iscritte all’anagrafe tributaria e con domicilio fiscale in Italia che hanno iscritti i figli minori o i minori sui quali esercitano la tutela, ai sensi dell’art. 343 e seguenti del codice civile, presso le scuole paritarie (di seguito definiti “beneficiari”) è riconosciuto il diritto a un contributo a parziale rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle rette scolastiche.

2. Il ministero dell'istruzione, dell'universita e della ricerca stabilisce annualmente con il proprio decreto l'importo del contributo di cui al comma 1 sulla base del numero degli iscritti nelle scuole paritarie, come rilevato con le modalità di cui all'art. 2, comma 2, e degli stanziamenti di bilancio dell'anno di riferimento. L'importo del contributo può variare in relazione al corso scolastico cui si riferisce.

Art. 2 -
Modalità di richieste e di conseguimento del contributo. Adempimento a carico della scuola paritaria

1. Entro il 15 settembre di ogni anno ciascuna scuola paritaria comunica al MIUR i dati anagrafici degli alunni iscritti, utilizzando il foglio elettronico presente nell’apposito sito del portale www.istruzione.it (di seguito denominato “sito” del Ministero dell’Istruzione, dell’universita e della ricerca (di seguito denominato “Miur”).

2. Al momento dell’iscrizione la scuola consegna ai beneficiari il modulo per la domanda di contributo. Tale modulo è disponibile anche sul sito di cui al comma 1.

3. Coloro che intendono usufruire del contributo, compilano il modulo, attestando mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del Testo unico approvato con dpr 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti per accedere al beneficio e lo consegnano alla scuola d’iscrizione che attesta sullo stesso modulo la regolarità dell’iscrizione e l’avvenuto pagamento della relativa retta scolastica.

4. Entro ili 30 ottobre dello stesso anno la scuola trasmette al Miur, utilizzando l’applicazione accessibile dal sito, i dati contenuti nel modulo. Nel caso in cui la scuola non assicuri tale adempimento, gli interessati possono rivolgersi ai centri di servizi amministrativi competenti per territorio.

5. Entro il 31 dicembre dello stesso anno il Miur procede all’esame delle domande pervenute e alla concessione del contributo per un importo pari a quello determinato per l’anno ai sensi dell’art.1, comma 2, ma comunque non superiore alla somma versata a titolo di retta d’iscrizione e invia l’elenco dei nominativi dei beneficiari con l’importo del contributo spettante a ciascuno di essi a Poste italiane spa,  che provvede all’erogazione delle somme dovute, al netto delle commissioni postali pro tempore vigenti.

Art. 3 -
Attività del ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

1. Il Miur, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze provvede a stipulare con Poste italiane spa un’apposita convenzione, a titolo oneroso, per disciplinare le operazioni di trasferimento, di prelevamento e di erogazione ai beneficiari dei fondi necessari per la concessione dei contributi.

2. Il Miur provvede inoltre:

a. attivare un piano di comunicazione e informazione finalizzato ad assicurare la massima conoscenza dell’iniziativa;
b. ad acquisire i dati degli  alunni iscritti presso le scuole paritarie;
c. ad acquisire i dati beneficiari contenuti nei moduli;
d. a realizzare le procedure informatizzate necessarie all’esercizio, controllo e monitoraggio dell’intervento agevolativo;
e. a effettuare il controllo a campione, ai sensi dell’art.71 del T.u. approvato con dpr 28 dicembre 2000, n.445, in ordine alla verdicità di quanto attestato nelle autocertificazioni di cui all’art.2, comma 3.
Art. 4 -
Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività di cui all’art.3 sono a carico delle risorse assegnate dall’art.2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n.289.

Art. 5 -
Norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione del presente decreto il termine di cui all’art.2, comma 1, è posticipato al 30 settembre 2003, quello di cui all’art.2, comma 4, è posticipato al 30 novembre 2003 e quelle di cui all’art.2, comma 5, al 31 gennaio 2004.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


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