Regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997,
n. 59 e, in particolare, i commi 1, 5 e 14;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
18 giugno 1998, n. 233;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, come integrato dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440
e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e
successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 25 giugno 1999, n. 208, in particolare
l'articolo 1, comma 3;
Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286;
Udito il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica
Istruzione reso in data 5 ottobre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre
2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio
dei Ministri, inviata a norma del comma 3 dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 9746 del 2 novembre 2000;
TITOLO I
GESTIONE FINANZIARIA
CAPO I
PRINCIPI E PROGRAMMA ANNUALE
Art. 1 - Finalità e princìpi
1. Il presente decreto detta le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche cui
è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma
dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto del Presidente
della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.
2. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti
la dotazione finanziaria d'istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo
21, comma 5 della legge n. 59 del 1997 e dell'articolo 6, comma 3 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di
destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività
di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione
interessata, come previste ed organizzate nel Piano dell'offerta formativa
(Pof), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni
e agli enti locali dalla normativa vigente. Le istituzioni scolastiche
provvedono altresì all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie
derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, delle
regioni, di enti locali o di altri enti, pubblici e privati, sempre che
tali finanziamenti non siano vincolati a specifiche destinazioni.
Art. 2 - Anno finanziario e programma annuale
1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio
e termina il 31 dicembre; dopo tale termine non possono essere effettuati
accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.
2. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche
si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di
efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della
trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità,
veridicità. E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma
annuale fatte salve le previsioni di cui all'articolo 20 e all'articolo
21.
3. L'attività finanziaria delle istituzioni
scolastiche si svolge sulla base di un unico documento contabile annuale
- di seguito denominato "programma" - predisposto dal dirigente scolastico
- di seguito denominato "dirigente" - e proposto dalla Giunta esecutiva
con apposita relazione e con il parere di regolarità contabile del
Collegio dei revisori, entro il 31 ottobre, al consiglio d'istituto o di
circolo, di seguito denominato "consiglio di istituto". La relativa delibera
è adottata dal consiglio d'istituto entro il 15 dicembre dell'anno
precedente quello di riferimento, anche nel caso di mancata acquisizione
del predetto parere del collegio dei revisori dei conti entro i cinque
giorni antecedenti la data fissata per la deliberazione stessa.
4. Nella relazione sono illustrati gli obiettivi
da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni
del Piano dell'offerta formativa (Pof) e sono sinteticamente illustrati
i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma,
rilevati dalle schede di cui al comma 6, e quelli del precedente esercizio
finanziario.
5. Nel programma sono indicate tutte le entrate,
aggregate secondo la loro provenienza nonché gli stanziamenti di
spesa aggregati per le esigenze del funzionamento amministrativo e didattico
generale, per i compensi spettanti al personale dipendente per effetto
di norme contrattuali e/o di disposizioni di legge, per le spese di investimento
e per i singoli progetti da realizzare. Le spese non possono superare,
nel loro complessivo importo, le entrate. Nel caso in cui in istituti di
istruzione secondaria superiore funzionino, unitamente ad altri corsi di
studio di istruzione secondaria superiore, corsi di studio che richiedano
beni strumentali, laboratori ed officine d'alto valore artistico o tecnologico,
le maggiori risorse per il raggiungimento degli obiettivi di tali corsi,
purché coerenti con il Piano dell'offerta formativa (Pof), confluiscono
in uno specifico progetto.
6. Ad ogni singolo progetto compreso nel programma
e predisposto dal dirigente per l'attuazione del Piano dell'offferta formativa
(Pof), è allegata una scheda illustrativa finanziaria, redatta dal
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, di seguito denominato
"direttore", nella quale sono riportati l'arco temporale in cui l'iniziativa
deve essere realizzata, nonché i beni e i servizi da acquistare.
Per ogni progetto, annuale o pluriennale, deve essere indicata la fonte
di finanziamento, la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione
e le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario, fatta salva
la possibilità di rimodulare queste ultime in relazione all'andamento
attuativo del progetto, mediante il riporto nella competenza dell'esercizio
successivo delle somme non impegnate al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento,
anche prima dell'approvazione del conto consuntivo.
7. Ai fini della tempestiva elaborazione del programma
l'Ufficio scolastico regionale provvede a comunicare alle istituzioni scolastiche,
anche sulla base dei finanziamenti assegnati per i precedenti esercizi,
una dotazione certa di risorse finanziarie, fatte salve le eventuali integrazioni
conseguenti all'approvazione della legge di bilancio dello Stato.
8. L'approvazione del programma comporta autorizzazione
all'accertamento delle entrate ed all'assunzione degli impegni delle spese
ivi previste. Le entrate accertate ma non riscosse durante l'esercizio
e le spese impegnate e non pagate entro la fine dell'esercizio costituiscono,
rispettivamente, residui attivi e passivi.
9. Il programma è affisso all'albo dell'istituzione
scolastica entro quindici giorni dall'approvazione ed inserito, ove possibile,
nell'apposito sito web dell'istituzione medesima.
Art. 3 - Avanzo di amministrazione
1. Nel programma, è iscritto, come prima
posta di entrata, l'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio
che precede quello di riferimento.
2. Al programma è allegata una tabella dimostrativa
del predetto avanzo di amministrazione.
3. In apposito prospetto sono indicati i singoli
stanziamenti di spesa correlati all'utilizzazione del presunto avanzo di
amministrazione. Detti stanziamenti possono essere impegnati solo dopo
la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei
limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.
Art. 4 - Fondo di riserva
1. Nel programma deve essere iscritto, tra le spese,
un fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore al 5 per cento
della dotazione finanziaria ordinaria.
2. Il fondo di riserva può essere utilizzato
esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri
insufficiente per spese impreviste e per eventuali maggiori spese conformemente
a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3.
3. Non è consentita l'emissione di mandati
di pagamento a valere sul fondo di riserva.
4. I prelievi dal fondo di riserva sono disposti
con provvedimento del dirigente, salva ratifica del consiglio d'istituto
per la conseguente modifica del programma, da adottare entro i successivi
30 giorni.
Art. 5 - Partite di giro
1. Le partite di giro comprendono sia le entrate
che le spese che si effettuano per conto di terzi le quali, costituendo
al tempo stesso un debito ed un credito per l'istituzione scolastica, non
incidono sulle risultanze economiche del bilancio, sia la dotazione del
fondo di cui all'articolo 17.
Art. 6 - Verifiche e modifiche al programma
1. Il consiglio d'istituto verifica, entro il 30
giugno, le disponibilità finanziarie dell'istituto nonché
lo stato di attuazione del programma, al fine delle modifiche che si rendano
necessarie, sulla base di apposito documento predisposto dal dirigente.
2. Il consiglio, altresì, con deliberazione
motivata, su proposta della Giunta esecutiva o del dirigente, può
apportare modifiche parziali al programma in relazione anche all'andamento
del funzionamento amministrativo e didattico generale ed a quello attuativo
dei singoli progetti.
3. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui
nonché tra gestione dei residui e quella di competenza e viceversa.
4. Le variazioni del programma, di entrata e di
spesa, conseguenti ad entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a
delibere del consiglio d'istituto, possono essere disposte con decreto
del dirigente, da trasmettere per conoscenza al consiglio d'istituto.
5. Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario
non possono essere apportate variazioni al programma, salvo casi eccezionali
da motivare.
6. Il direttore, al fine di rendere possibili le
verifiche di cui al comma 1, predispone apposita relazione sulle entrate
accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei
pagamenti eseguiti.
Art. 7 - Attività gestionale
1. Spetta al dirigente la realizzazione del programma
nell'esercizio dei compiti e della responsabilità di gestione di
cui all'articolo 25/bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
come integrato dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, secondo le
modalità ivi indicate.
2. Il dirigente, sulla base delle codifiche stabilite
nella modulistica di cui all'articolo 30, imputa le spese al funzionamento
amministrativo e didattico generale, ai compensi spettanti al personale
dipendente per effetto di norme contrattuali e/o di disposizioni di legge,
alle spese di investimento ed ai progetti, nei limiti della rispettiva
dotazione finanziaria stabilita nel programma annuale e delle disponibilità
riferite ai singoli progetti. A tal fine, le schede di cui all'articolo
2, comma 6, sono costantemente aggiornate a cura del direttore, con riferimento
alle spese sostenute.
3. Nel caso in cui la realizzazione di un progetto
richieda l'impiego di risorse eccedenti la relativa dotazione finanziaria,
il dirigente può ordinare la spesa eccedente nel limite massimo
del 10% della dotazione originaria del progetto, mediante l'utilizzo del
fondo di riserva, ai sensi dell'art. 4.
Art. 8 - Esercizio provvisorio
1. Nei casi in cui il programma annuale non sia
stato approvato dal consiglio d'istituto prima dell'inizio dell'esercizio
cui lo stesso si riferisce, il dirigente provvede alla gestione provvisoria
nel limite di un dodicesimo, per ciascun mese, degli stanziamenti di spesa
definitivi del programma relativo al precedente esercizio, per la prosecuzione
dei progetti già approvati e per il funzionamento didattico e amministrativo
generale. Qualora il programma non sia stato approvato entro 45 giorni
dall'inizio dell'esercizio, il dirigente ne dà immediata comunicazione
all'Ufficio scolastico regionale, cui è demandato il compito di
nominare, entro i successivi 15 giorni, un commissario ad acta che provvede
al predetto adempimento entro il termine prestabilito nell'atto di nomina.
Art. 9 - Riscossione delle entrate
1. Le entrate sono riscosse dall'Istituto che gestisce
il servizio di cassa a norma dell'articolo 16, previa emissione di reversali
d'incasso da parte dell'istituzione scolastica.
2. L'Istituto cassiere, conformemente a quanto previsto
nella convenzione di cui all'articolo 16, non può rifiutare la riscossione
di somme destinate all'istituzione scolastica, ancorché non siano
state emesse le relative reversali, salvo a richiedere, subito dopo la
riscossione, la regolarizzazione contabile all'istituzione scolastica.
3. La riscossione delle rette, delle tasse, dei
contributi e dei depositi di qualsiasi natura poste a carico degli alunni
è effettuata anche mediante il servizio dei conti correnti postali.
4. Le somme versate sul conto corrente postale sono
trasferite, con frequenza non superiore al trimestre, sul conto corrente
bancario presso l'Istituto cassiere. Sul predetto conto corrente postale
non possono essere ordinati pagamenti.
Art. 10 - Reversali di incasso
1. Le reversali sono firmate dal dirigente e dal
direttore. Il loro contenuto è il seguente:
a) l'ordine rivolto all'Istituto cassiere di incassare
una certa somma di denaro;
b) il numero progressivo, l'esercizio finanziario
e la data di emissione; l'importo in cifre e lettere della somma da riscuotere
e la sua provenienza contraddistinta da apposito codice; la causale della
riscossione; il nome ed il cognome o la denominazione del debitore.
Art. 11 - Impegni, liquidazione delle spese ed
ordinazione dei pagamenti
1. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza
le sole somme dovute dall'istituzione scolastica a seguito di obbligazioni
giuridicamente perfezionate. Gli impegni assunti possono riferirsi soltanto
all'esercizio in corso; essi non possono eccedere lo stanziamento dello
specifico aggregato.
2. Per le spese correnti e per quelle connesse ai
progetti di cui all'articolo 2, comma 6 possono essere assunti impegni
a carico dell'esercizio successivo ove ciò sia indispensabile per
assicurare la continuità dei servizi e dell'esecuzione dei progetti.
3. L'impegno delle spese è assunto dal dirigente.
4. La liquidazione della spesa, consistente nella
determinazione dell'esatto importo dovuto e del soggetto creditore, è
effettuata dal direttore, previo accertamento, nel caso di acquisto di
beni e servizi o di esecuzione di lavori, della regolarità della
relativa fornitura o esecuzione, sulla base dei titoli e dei documenti
giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.
5. I pagamenti sono ordinati mediante mandati tratti
sull'Istituto cassiere o effettuati a mezzo della carta di credito, con
immediata contabilizzazione.
Art. 12 - Mandati di pagamento
1. I mandati sono firmati dal dirigente e dal direttore.
Il loro contenuto è il seguente:
a) l'ordine rivolto all'Istituto cassiere di pagare
una determinata somma di denaro ad una persona o ente;
b) il numero progressivo e data di emissione, l'importo
in cifre e in lettere della somma da pagare, la causale del pagamento,
i dati anagrafici o identificativi e i dati fiscali del creditore o della
persona abilitata a rilasciare quietanza, il progetto al quale la spesa
si riferisce, la codifica della spesa come prevista nella modulistica di
cui all'articolo 30;
c) nel caso in cui riguardi il pagamento delle retribuzioni
fondamentali e accessorie, l'indicazione delle ritenute che su di esse
gravano.
2. Ogni mandato di pagamento è sempre corredato
dei documenti giustificativi relativi alla causale. In caso di lavori,
forniture e servizi, il mandato è corredato, altresì, dei
documenti comprovanti la regolare esecuzione degli stessi e delle relative
fatture.
3. Sulle fatture riguardanti l'acquisto di beni
soggetti ad inventario è annotata l'avvenuta presa in carico con
il numero d'ordine sotto il quale i beni sono registrati. Ad esse è
inoltre allegato il verbale di collaudo redatto a norma dell'articolo 36.
Art. 13 - Modalità di estinzione dei mandati
1. I mandati sono estinti mediante:
a) accreditamento in conto corrente bancario, intestato
al creditore;
b) accreditamento o versamento su conto corrente
postale, intestato al creditore;
c) vaglia postale: in tal caso deve essere allegata
al titolo la ricevuta di versamento rilasciata dall'Agenzia postale;
d) su richiesta del creditore, mediante pagamento
in contanti da parte dell'Istituto cassiere, ovvero con assegno circolare.
2. Le dichiarazioni di accreditamento, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni ed il timbro e la firma dell'Istituto cassiere.
Art. 14 - Pagamento con carta di credito
1. L'utilizzazione della carta di credito, nel limite
dell'assegnazione allo scopo disposta nel programma annuale e con l'osservanza
delle vigenti disposizioni in materia di autorizzazione alla spesa, è
consentita, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle procedure
ordinarie, per l'esecuzione delle spese relative:
– all'organizzazione di viaggi di istruzione;
– alla rappresentanza dell'istituto scolastico in
Italia e all'estero;
– all'organizzazione e partecipazione a seminari
e convegni.
2. Titolare della carta di credito è il dirigente,
il quale ne può altresì autorizzare l'uso da parte del direttore
o di docenti in servizio presso l'istituzione scolastica.
3. Per i pagamenti così effettuati, il direttore
provvede al riscontro contabile entro 5 giorni dal ricevimento dei relativi
estratti conto.
4. I rapporti con gli Istituti di credito o con
altri enti emittenti le carte di credito sono disciplinati con apposita
convenzione, da inserirsi eventualmente nell'atto di affidamento di cui
all'articolo 16.
Art. 15 - Conservazione dei mandati e delle reversali
1. Gli originali delle reversali e dei mandati,
corredati dei documenti giustificativi, sono conservati e ordinati per
progetti e per il funzionamento amministrativo-didattico generale presso
l'Ufficio di segreteria delle singole istituzioni e conservati agli atti
per non meno di dieci anni.
Art. 16 - Affidamento del servizio
1. Il servizio di cassa e quello di custodia e amministrazione
di titoli pubblici, anche esteri e privati, di proprietà dell'istituzione
scolastica, è affidato ad un unico Istituto di credito ovvero ad
altri soggetti abilitati per legge in essi compresa la "Poste italiane
S.p.A.", mediante apposita convenzione, stipulata dal dirigente alle migliori
condizioni del mercato per quanto concerne i tassi attivi e passivi e le
spese di tenuta conto, comparate, in caso di sostanziale parità
con altri benefici concessi dal predetto Istituto, sulla base di uno schema
tipo predisposto dal Ministero della Pubblica Istruzione d'intesa con il
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.
2. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante
le procedure ad evidenza pubblica con modalità che rispettino i
princìpi della concorrenza.
3. Resta salva la possibilità di stipulare
contratti di gestione finalizzata delle risorse finanziarie a norma dell'articolo
48.
Art. 17 - Fondo per le minute spese
1. Alle minute spese si provvede col fondo che,
a tal fine, viene anticipato, con apposito mandato in conto di partite
di giro, dal dirigente al direttore, nel limite stabilito dal consiglio
d'istituto in sede di approvazione del programma annuale.
2. Ogni volta che la somma anticipata sia prossima
ad esaurirsi, il direttore presenta le note documentate delle spese sostenute,
che sono a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore, imputati al
funzionamento amministrativo e didattico generale e ai progetti. Il rimborso
deve comunque essere chiesto e disposto prima della chiusura dell'esercizio
finanziario.
3. Il direttore contabilizza cronologicamente tutte
le operazioni di cassa da lui eseguite nell'apposito registro di cui all'articolo
29, comma, 1, lettera f).
Art. 18 - Conto consuntivo
1. Il conto consuntivo si compone del conto finanziario
e del conto del patrimonio; allo stesso sono allegati:
a) l'elenco dei residui attivi e passivi, con l'indicazione
del nome del debitore o del creditore, della causale del credito o del
debito e del loro ammontare;
b) la situazione amministrativa che dimostri: il
fondo di cassa all'inizio dell'esercizio; le somme riscosse e quelle pagate,
tanto in conto competenze quanto in conto residui; il fondo di cassa alla
chiusura dell'esercizio, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione;
c) il prospetto delle spese per il personale e per
i contratti d'opera;
d) il rendiconto dei singoli progetti;
e) il rendiconto dell'eventuale azienda agraria
o speciale;
f) il rendiconto dell'eventuale convitto annesso.
2. Il conto finanziario, in relazione all'aggregazione
delle entrate e delle spese contenute nel programma di cui all'articolo
2, comma 3, comprende: le entrate di competenza dell'anno accertate, riscosse
o rimaste da riscuotere, e le spese di competenza dell'anno, impegnate,
pagate o rimaste da pagare.
3. Il conto del patrimonio indica la consistenza
degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio,
e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti
e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio.
4. Il prospetto delle spese per il personale e per
i contratti d'opera, conseguenti allo svolgimento ed alla realizzazione
dei progetti, evidenzia la consistenza numerica del personale e dei contratti
d'opera, l'entità complessiva della spesa e la sua articolazione,
in relazione agli istituti retributivi vigenti ed ai corrispettivi dovuti.
5. Il conto consuntivo, è predisposto dal
direttore entro il 15 marzo ed è sottoposto dal dirigente all'esame
del Collegio dei revisori dei conti, unitamente ad una dettagliata relazione
che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i
risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. Esso, corredato
della relazione del Collegio dei revisori dei conti, è sottoposto,
entro il 30 aprile, all'approvazione del consiglio d'istituto.
6. Il conto consuntivo approvato dal consiglio d'istituto
in difformità dal parere espresso dal Collegio dei revisori dei
conti, è trasmesso, entro il 15 maggio, all'Ufficio scolastico regionale,
corredato di tutti gli allegati, del programma annuale, con relative variazioni
e delibere, nonché di una dettagliata e motivata relazione, ai fini
dell'adozione dei provvedimenti di competenza.
7. Nel caso in cui il consiglio d'istituto non deliberi
sul conto consuntivo entro 45 giorni dalla sua presentazione, il dirigente
ne dà comunicazione al Collegio dei revisori dei conti e al dirigente
dell'Ufficio scolastico regionale, che nomina un commissario ad acta per
il relativo adempimento.
8. Il conto consuntivo, corredato degli allegati
e della delibera di approvazione, è conservato agli atti dell'istituzione
scolastica.
9. Tale conto è affisso all'albo dell'istituzione
scolastica entro quindici giorni dall'approvazione ed inserito, ove possibile,
nell'apposito sito web dell'istituzione medesima.
Art. 19 - Armonizzazione dei flussi informativi
1. Le istituzioni scolastiche adottano le misure
organizzative necessarie per la rilevazione e l'analisi dei costi e dei
rendimenti dell'attività amministrativa, collegando le risorse umane,
finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti e le connesse
responsabilità dirigenziali.
2. Le rilevazioni e le risultanze delle attività
sopra indicate sono utilizzate dall'istituzione scolastica interessata
e dall'Ufficio scolastico regionale.
Art. 20 - Aziende agrarie e aziende speciali
1. La gestione dell'azienda agraria o speciale annessa
all'istituzione scolastica costituisce una specifica attività del
programma annuale, della quale il programma stesso indica riassuntivamente
le entrate, le spese, comprensive dei costi di cui al comma 3, e le modalità
di copertura dell'eventuale disavanzo.
2. La predetta gestione, deve essere condotta secondo
criteri di rendimento economico, di efficacia, efficienza e di economicità,
pur soddisfacendo alle esigenze pratiche e dimostrative con particolare
riferimento all'insegnamento di tecniche della gestione aziendale e della
contabilità agraria.
3. La relazione di cui all'articolo 2, comma 3,
deve indicare in particolare: l'indirizzo economico produttivo; gli obiettivi
che si intendono perseguire; le attività didattiche che possono
svolgersi con l'utilizzazione delle superfici e delle risorse umane e strumentali
dell'azienda, con i relativi costi; le entrate e le spese complessive che
l'azienda prevede rispettivamente di riscuotere e sostenere e, qualora
non sia possibile prevedere il pareggio, le risorse finanziarie tratte
dagli appositi accantonamenti dell'azienda o dall'eventuale avanzo di amministrazione,
secondo quanto previsto dal comma 8, dell'istituzione scolastica necessarie
per conseguirlo. La dimostrazione delle entrate e delle spese è
resa nella scheda illustrativa finanziaria da predisporre a norma dell'articolo
2, comma 6.
4. La direzione dell'azienda agraria spetta di norma
al dirigente scolastico. Qualora ricorrano speciali circostanze la direzione
dell'azienda può essere affidata, dal dirigente, ad un docente particolarmente
competente, che sottopone all'approvazione del dirigente stesso le proposte
riguardanti l'indirizzo produttivo e la gestione economica.
5. Al fine di non compromettere il perseguimento
dei criteri di gestione di cui al comma 2 l'attività didattica,
che può riferirsi a tutte le attività produttive dell'azienda,
si svolge, di norma, su una superficie limitata dell'azienda stessa, predeterminata
dal dirigente. Gli eventuali utili rinvenienti dalla predetta attività
sono destinati, nell'ordine, alla copertura dei relativi costi ed al miglioramento
ed incremento delle attrezzature didattiche. Qualora le stesse attività
non producano utili, i relativi costi sono posti a carico del programma
dell'istituzione scolastica.
6. Le scritture contabili dell'azienda sono distinte
da quelle dell'istituzione scolastica e sono tenute con il metodo della
partita doppia e con i registri e libri ausiliari che si rendono necessari.
In relazione alle dimensioni ed alle capacità produttive dell'azienda
può essere aperto, presso l'Istituto di credito che gestisce il
servizio di cassa dell'istituzione scolastica a norma dell'articolo 16,
un distinto conto corrente per il servizio di cassa dell'azienda.
7. L'utile prodotto dall'azienda, accantonato in
un apposito fondo dello stato patrimoniale, è destinato, prioritariamente,
alla copertura di eventuali perdite di gestione.
8. Ove non sia possibile provvedere a norma del
comma 7, la perdita di gestione può essere coperta, previa delibera
del consiglio d'istituto, mediante prelevamento dall'avanzo di amministrazione.
Qualora la perdita di gestione sia dovuta a cause permanenti o non rimuovibili
e non sia possibile un ridimensionamento strutturale dell'azienda, il consiglio
d'istituto ne dispone la chiusura, con la destinazione delle necessarie
attrezzature alle attività didattiche.
9. Il rendiconto dell'azienda deve dare la dimostrazione
della gestione finanziaria, nonché dei risultati economici conseguiti
nell'anno. Il rendiconto si compone dello stato patrimoniale e del conto
economico. Al rendiconto dell'azienda agraria sono allegati:
a) un prospetto del movimento nella consistenza del
bestiame;
b) un prospetto riassuntivo del movimento delle
derrate e scorte di magazzino;
c) una relazione illustrativa del responsabile dell'azienda
sui risultati conseguiti.
Al rendiconto dell'azienda speciale sono allegati
la relazione illustrativa di cui alla lettera c) del precedente periodo
ed un prospetto sulla consistenza dei prodotti finiti ed in corso di lavorazione.
10. Alle aziende agrarie si applica il regime fiscale
previsto per i produttori agricoli che svolgono le attività di cui
all'articolo 2135 del Codice Civile, salvo che non sia diversamente disposto.
Art. 21 - Proventi derivanti dalla vendita di
beni e da servizi a favore di terzi
1. Le istituzioni scolastiche, organizzate per la
vendita di beni o servizi a favore di terzi, di cui all'articolo 33, comma
2, lettera e), prevedono espressamente, nel programma annuale, uno specifico
progetto la cui scheda finanziaria indica le voci che compongono le entrate
e le spese, per il quale la relazione di cui all'articolo 2, comma 4, deve
indicare i criteri di amministrazione e le modalità della gestione,
che deve essere improntata al rispetto del principio di cui all'articolo
2, comma 5, secondo periodo.
2. Le predette attività e servizi sono oggetto
di contabilità separata da quella dell'istituzione scolastica. Nella
scheda finanziaria deve essere prevista a favore dell'istituzione scolastica,
una quota di spese generali, di ammortamento e deperimento delle attrezzature
nonché l'eventuale eccedenza di entrate, rispetto alle spese, che
costituisce incremento dell'avanzo di amministrazione dell'istituzione
scolastica. I relativi movimenti finanziari sono rilevati, nella contabilità
della medesima istituzione, in specifiche voci di entrata e di spesa classificate
"attività per conto terzi".
3. Qualora i proventi non coprano tutti i costi
previsti il consiglio d'istituto dispone l'immediata cessazione della vendita
di beni e delle attività a favore di terzi.
4. Per le attività previste dal presente
articolo, sono dovuti i tributi nella misura e con le modalità previste
dall'ordinamento tributario.
Art. 22 - Gestione dei convitti annessi alle istituzioni
scolastiche
1. La gestione delle attività convittuali
costituisce specifico progetto del programma annuale da realizzare, di
norma, con le entrate ad esso finalizzate. Il programma annuale è
corredato da una scheda finanziaria illustrativa delle varie entrate e
spese relative al funzionamento delle attività.
2. La gestione delle attività convittuali
è improntata al principio dell'economicità e dell'utilizzo
ottimale delle strutture, al fine di ridurre i costi a carico dei convittori.
3. In caso di squilibri finanziari della gestione
dell'attività convittuale che persistano per più di tre esercizi
finanziari, l'istituzione scolastica, previa consultazione con l'ente locale
di riferimento e con delibera del consiglio d'istituto, dispone la cessazione
dell'attività, destinando le strutture ad un utilizzo economico
produttivo.
4. Al fine della gestione ottimale delle strutture
e di una maggiore valorizzazione delle risorse professionali, fatto salvo
il normale funzionamento delle attività istituzionali, l'istituzione
può svolgere attività e servizi a favore di terzi con le
modalità ed i limiti previsti dall'articolo 21. Gli utili di gestione
sono destinati a ridurre la retta dei convittori nonché a coprire
la quota di spese generali imputabile a dette attività e servizi,
comprensiva della quota di ammortamento delle attrezzature.
Art. 23 - Beni
1. I beni che costituiscono il patrimonio delle
istituzioni scolastiche si distinguono in immobili e mobili secondo le
norme del Codice Civile. I beni sono descritti negli inventari in conformità
alle disposizioni contenute nei successivi articoli.
2. Per i beni appartenenti al patrimonio dello Stato
e degli enti locali che sono concessi in uso alle istituzioni scolastiche
e iscritti in distinti inventari, si osservano le disposizioni impartite
dagli enti medesimi.
Art. 24 - Inventari
1. I beni mobili si iscrivono, nel relativo inventario,
in ordine cronologico, con numerazione progressiva ed ininterrotta e con
l'indicazione di tutti gli elementi che valgano a stabilirne la provenienza,
il luogo in cui si trovano, la quantità o il numero, lo stato di
conservazione, il valore e l'eventuale rendita.
2. Ogni oggetto è contrassegnato col numero
progressivo col quale è stato iscritto in inventario.
3. Sono descritti in distinti inventari i beni immobili,
i beni di valore storico-artistico, i libri ed il materiale bibliografico,
i valori mobiliari.
4. Non si iscrivono in inventario gli oggetti fragili
e di facile consumo, cioè tutti quei materiali che, per l'uso continuo,
sono destinati a deteriorarsi rapidamente ed i beni di modico valore.
5. Non si inventariano altresì, pur dovendo
essere conservati nei modi di uso o con le modalità previste dal
regolamento dell'istituzione, i Bollettini Ufficiali, le riviste ed altre
pubblicazioni periodiche di qualsiasi genere, i libri destinati alle biblioteche
di classe.
6. Qualsiasi variazione, in aumento o in diminuzione,
dei beni soggetti ad inventario è annotata, in ordine cronologico,
nell'inventario di riferimento.
7. L'inventario è tenuto e curato dal direttore,
che assume le responsabilità del consegnatario, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 27.
8. Quando il direttore cessa dal suo ufficio, il
passaggio di consegne avviene mediante ricognizione materiale dei beni
in contraddittorio con il consegnatario subentrante, in presenza del dirigente
e del presidente del consiglio d'istituto. L'operazione deve risultare
da apposito verbale.
9. Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione
dei beni ed almeno ogni dieci anni al rinnovo degli inventari e alla rivalutazione
dei beni.
Art. 25 - Valore di beni inventariati
1. Ad ogni bene iscritto in inventario è
attribuito un valore che corrisponde: al prezzo di fattura, per i beni
acquistati, ivi compresi quelli acquisiti dall'istituzione scolastica al
termine di eventuali operazioni di locazione finanziaria o di noleggio
con riscatto; al prezzo di costo, per quelli prodotti nell'istituto; al
prezzo di stima, per quelli ricevuti in dono.
2. I titoli del debito pubblico, quelli garantiti
dallo Stato e gli altri valori mobiliari pubblici e privati, si iscrivono
al prezzo di borsa del giorno precedente quello della compilazione o revisione
dell'inventario - se il prezzo è inferiore al valore nominale -
o al loro valore nominale - qualora il prezzo sia superiore -, con l'indicazione,
in ogni caso, della rendita e della relativa scadenza.
Art. 26 - Eliminazione dei beni dell'inventario
1. Il materiale mancante per furto o per causa di
forza maggiore, o reso inservibile all'uso, è eliminato dall'inventario
con provvedimento del dirigente, nel quale deve essere indicato l'obbligo
di reintegro a carico degli eventuali responsabili.
2. Al suddetto provvedimento è allegata copia
della denuncia presentata alla locale Autorità di pubblica sicurezza,
qualora trattasi di materiale mancante per furto, o il verbale redatto
dalla commissione di cui all'articolo 52, comma 1, nel caso di materiale
reso inservibile all'uso.
Art. 27 - Custodia del materiale didattico, tecnico
e scientifico, dei laboratori e delle officine
1. La custodia del materiale didattico, tecnico
e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine è affidata,
dal direttore, su indicazione vincolante del dirigente, ai rispettivi docenti,
mediante elenchi descrittivi compilati in doppio esemplare, sottoscritti
dal direttore e dal docente interessato, che risponde della conservazione
del materiale affidatogli. L'operazione dovrà risultare da apposito
verbale.
2. Qualora più docenti debbano valersi delle
stesse collezioni o dei vari laboratori, la direzione è attribuita
ad un docente indicato dal dirigente. Il predetto docente, quando cessa
dall'incarico, provvede alla riconsegna, al direttore, del materiale didattico,
tecnico e scientifico avuto in custodia.
Art. 28 - Le opere dell'ingegno
1. Spetta all'istituto scolastico il diritto d'autore
sulle opere dell'ingegno prodotte nello svolgimento delle attività
scolastiche rientranti nelle finalità formative istituzionali.
2. E' sempre riconosciuto agli autori il diritto
morale alla paternità dell'opera, nei limiti della Sezione II del
Capo III del Titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive
modificazioni.
3. Lo sfruttamento delle opere dell'ingegno prodotte
nel corso delle attività curriculari è deliberato dal consiglio
d'istituto.
4. Lo sfruttamento delle opere dell'ingegno prodotte
nel corso delle attività non curriculari è egualmente deliberato
dal consiglio d'istituto. Tuttavia, i coautori possono autonomamente intraprendere
le iniziative dirette allo sfruttamento economico, qualora il consiglio
d'istituto non abbia intrapreso le iniziative in tal senso nel termine
di novanta giorni dall'invito rivolto dagli autori dell'opera.
5. E' riconosciuto ai coautori e alle istituzioni
scolastiche la partecipazione paritaria ai proventi dello sfruttamento
economico dell'opera.
6. Il dirigente dell'istituzione scolastica provvede
agli adempimenti prescritti dalla legge per il riconoscimento del diritto
dell'istituto, nonché per il suo esercizio, osservate, quando occorre,
le norme di cui all'articolo 33.
7. Nel caso della redazione di programmi per elaboratore
che si distinguano per originalità, il dirigente dell'istituzione
scolastica sottopone all'esame del consiglio d'istituto proposte per l'eventuale
utilizzazione economica della creazione, anche attraverso la distribuzione
in rete del programma.
Art. 29 - Scritture contabili
1. I documenti contabili obbligatori sono:
a) il programma annuale;
b) il giornale di cassa;
c) i registri dei partitari delle entrate e delle
spese;
d) il registro del conto corrente postale;
e) gli inventari;
f) il registro delle minute spese;
g) il registro dei contratti stipulati a norma dell'articolo
31, comma 3;
h) il conto consuntivo.
2. Nel giornale di cassa si trascrivono tutte le
operazioni di pagamento e di riscossione, nel giorno in cui sono emessi
i relativi mandati e reversali.
3. Nei registri partitari si aprono tanti conti
quante sono le aggregazioni individuate sulla base di quanto previsto dall'articolo
2, comma 5, e si annotano le operazioni di accertamento o di impegno e
quelle di incasso o di pagamento.
4. I documenti di cui al comma 1, anche se tenuti
con sistemi automatizzati od a fogli mobili, devono essere composti da
pagine numerate, munite del timbro dell'istituzione e siglate dal direttore.
A chiusura dell'esercizio il direttore attesta il numero delle pagine di
cui i documenti sono composti.
5. Della tenuta della contabilità, delle
necessarie registrazioni e degli adempimenti fiscali è responsabile
il direttore.
Art. 30 - Modulistica e contabilità informatizzata
1. Il Ministero della Pubblica Istruzione stabilisce
i modelli necessari per assicurare l'omogeneità dei documenti contabili
di cui all'articolo 29, nonché dei sistemi di gestione amministrativo-contabile,
finanziaria e patrimoniale, di rendicontazione e di riscontro, di monitoraggio
dei dati relativi alla gestione e all'andamento dei flussi finanziari e
di rilevazione dei costi. Relativamente ai documenti di cui alle lettere
a) e h) del comma 1 del medesimo articolo 29, la suddetta predisposizione
è compiuta d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e
della Programmazione Economica.
2. Il Ministero della Pubblica Istruzione predispone,
nell'ambito del proprio Sistema Informativo, un pacchetto applicativo,
coerente con la modulistica di cui al comma 1, per la tenuta con tecnologie
informatiche, della contabilità delle istituzioni scolastiche, in
collegamento con l'Amministrazione scolastica.
3. Il pacchetto può essere utilizzato anche
per ottenere l'elenco dei fornitori di beni e servizi, con l'indicazione
dei relativi crediti e debiti; i flussi di cassa distinti per tipologia
di entrata e di spesa; l'analisi delle spese distinte per tipologia. Esso
contiene meccanismi di segnalazione automatica di anomalie e disfunzioni
che consentono anche interrogazioni mirate dall'esterno da parte dei revisori.
4. Il pacchetto, che è costantemente aggiornato,
è accompagnato da un manuale per la sua utilizzazione guidata, eventualmente
compreso nel pacchetto stesso, con illustrazione di tutte le procedure
e dei prodotti che possono essere ottenuti.
5. La contabilità in partita doppia, utilizzata
dalle aziende agrarie e dalle aziende speciali, è tenuta secondo
programmi forniti dal Ministero della Pubblica Istruzione.
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 31 - Capacità negoziale
1. Le istituzioni scolastiche, anche attraverso
gli accordi di rete di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, per il raggiungimento e nell'ambito dei
propri fini istituzionali, hanno piena autonomia negoziale, fatte salve
le limitazioni specifiche poste da leggi e regolamenti, nonché dalle
presenti disposizioni.
2. Nell'ambito dell'autonomia negoziale di cui al
comma 1, le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni e contratti,
con esclusione dei contratti aleatori e, in genere delle operazioni finanziarie
speculative, nonché della partecipazione a società di persone
e società di capitali, fatta salva la costituzione e la partecipazione
a consorzi, anche costituiti nella forma di società a responsabilità
limitata.
3. I contratti sono stipulati nelle forme previste
dalle relative disposizioni di legge e, nel caso vi sia libertà
di forma, mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio.
Il presente comma non si applica alle spese di cui all'articolo 17.
4. E' fatto divieto alle istituzioni scolastiche
di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano
nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella
scuola, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, lettera
g) e dall'articolo 40.
Art. 32 - Funzioni e poteri del dirigente nell'attività
negoziale
1. Il dirigente, quale rappresentante legale dell'istituto,
svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del programma
annuale, nel rispetto delle deliberazioni del consiglio d'istituto assunte
ai sensi dell'articolo 33.
2. Il dirigente può delegare lo svolgimento
di singole attività negoziali al direttore o ad uno dei collaboratori
individuati a norma dell'articolo 25/bis, comma 5, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni. Al direttore
compete, comunque, l'attività negoziale connessa alle minute spese
di cui all'articolo 17.
3. Il dirigente, nello svolgimento dell'attività
negoziale, si avvale dell'attività istruttoria del direttore.
4. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale
dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto
svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei
limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri di cui all'articolo
33, comma 2, lettera g), può avvalersi dell'opera di esperti esterni.
Art. 33 - Interventi del consiglio d'istituto
nell'attività negoziale
1. Il consiglio d'istituto delibera in ordine:
a) all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità
e donazioni;
b) alla costituzione o compartecipazione a fondazioni;
all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
c) all'accensione di mutui e in genere ai contratti
di durata pluriennale;
d) ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione,
modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti all'istituzione
scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per
effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di
condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del
bene;
e) all'adesione a reti di scuole e consorzi;
f) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
g) alla partecipazione della scuola ad iniziative
che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, Università, soggetti
pubblici o privati;
h) all'eventuale individuazione del superiore limite
di spesa di cui all'articolo 34, comma 1;
i) all'acquisto di immobili.
2. Al consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali:
a) contratti di sponsorizzazione;
b) contratti di locazione di immobili;
c) utilizzazione di locali, beni o siti informatici,
appartenenti all'istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
d) convenzioni relative a prestazioni del personale
della scuola e degli alunni per conto terzi;
e) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio
di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
f) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
g) contratti di prestazione d'opera con esperti
per particolari attività ed insegnamenti;
h) partecipazione a progetti internazionali.
3. Nei casi specificamente individuati dal comma 1, l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del consiglio d'istituto. In tali casi, il dirigente non può inoltre recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal consiglio d'istituto. In tutti gli altri casi, il dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l'interesse dell'istituzione scolastica.
Art. 34 - Procedura ordinaria di contrattazione
1. Per l'attività di contrattazione riguardante
acquisti, appalti e forniture il cui valore complessivo ecceda il limite
di spesa di euro 2000 oppure il limite preventivamente fissato dal consiglio
d'istituto, quando non risulti altrimenti disposto dalle norme di cui al
Capo II del presente Titolo, il dirigente procede alla scelta del contraente,
previa comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate.
Resta salvo, comunque, quanto previsto dal comma 5.
2. L'invito a presentare un'offerta deve contenere,
oltre ai criteri di aggiudicazione, l'esatta indicazione delle prestazioni
contrattuali, nonché i termini e le modalità di esecuzione
e di pagamento.
3. L'osservanza dell'obbligo di cui al presente
articolo è esclusa quando non sia possibile acquisire da altri operatori
il medesimo bene sul mercato di riferimento dell'istituto.
4. E' sempre possibile il ricorso alle procedure
di gara disciplinate dalle norme generali di contabilità dello Stato.
5. Le istituzioni scolastiche sono tenute ad osservare
le norme dell'Unione Europea in materia di appalti e/o forniture di beni
e servizi.
6. Le funzioni di ufficiale rogante, per la stipula
degli atti che richiedono la forma pubblica, sono esercitate dal direttore
o da funzionario appositamente da lui delegato.
Art. 35 - Pubblicità, attività informative
e trasparenza dell'attività contrattuale
1. Copia dei contratti e delle convenzioni conclusi
con l'ordinaria contrattazione è messa a disposizione del consiglio
d'istituto nella prima riunione utile ed affissa all'albo della scuola.
2. Una relazione sull'attività negoziale
svolta dal dirigente dell'istituzione scolastica è presentata alla
prima riunione successiva del consiglio d'istituto. Il dirigente riferisce,
nella stessa sede, sull'attuazione dei contratti e delle convenzioni.
3. E' assicurato l'esercizio del diritto di accesso
degli interessati alla documentazione inerente l'attività contrattuale
svolta o programmata, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge
7 agosto 1990, n. 241.
4. Il direttore provvede alla tenuta della predetta
documentazione.
5. Il rilascio delle copie della documentazione
in favore dei membri del consiglio d'istituto e degli altri organi dell'istituto
è gratuito ed è subordinato ad una richiesta nominativa e
motivata.
Art. 36 - Collaudo
1. I lavori, le forniture e i servizi sono soggetti
a collaudo finale, da eseguirsi, entro 60 giorni dalla loro ultimazione,
consegna o esecuzione, ad opera del personale della scuola munito di adeguata
competenza tecnica. A tal fine, il dirigente nomina un collaudatore singolo
o apposite commissioni interne. Del collaudo è redatto apposito
verbale.
2. Per le forniture di valore inferiore a euro 2000,
l'atto formale di collaudo è sostituito da un certificato che attesta
la regolarità della fornitura, rilasciato dal dirigente o, su sua
delega, dal direttore, o da un verificatore all'uopo nominato.
3. Per i contratti inerenti alla fornitura di servizi
periodici, è redatto dal direttore apposito certificato di regolare
prestazione.
4. Il saldo del pagamento dei lavori può
essere disposto solo dopo l'emissione del certificato di collaudo o del
certificato di cui al comma 2. Alla stessa data il dirigente può
procedere allo svincolo delle garanzie eventualmente prestate.
5. Per il collaudo di opere pubbliche, si procede
secondo quanto previsto, al riguardo, dalla normativa sui lavori pubblici,
salvo quanto previsto dal comma 1.
Art. 37 - Disposizione generale
1. Le istituzioni scolastiche applicano le norme
del presente Capo nei casi espressamente contemplati, nonché in
quelli che, pur non rientrando nelle singole previsioni, sono assimilabili
al caso regolato.
Art. 38 - Alienazione di beni e fornitura di servizi
prodotti dall'istituzione scolastica
1. Le istituzioni scolastiche, nell'esercizio dei
compiti di formazione ed educativi, hanno facoltà di svolgere attività
di servizi per conto terzi, nonché di alienare i beni prodotti nell'esercizio
di attività didattiche o di attività programmate.
2. La vendita avviene con le modalità stabilite
dal consiglio d'istituto, che provvede a determinare le condizioni contrattuali
di fornitura e le garanzie richieste ai terzi per l'adempimento delle obbligazioni
assunte verso l'istituto.
Art. 39 - Concessione di beni in uso gratuito
1. L'istituzione scolastica, per assicurare il diritto
allo studio, su richiesta degli esercenti la potestà genitoriale
e degli alunni maggiorenni, può concedere, in uso gratuito, beni
mobili e libri, nonché programmi software, di cui sia licenziataria,
con autorizzazione alla cessione d'uso.
2. L'istituzione scolastica provvede a pubblicizzare,
mediante affissione all'albo, l'elenco dei beni che possono essere concessi
in uso gratuito ed i criteri di assegnazione e preferenza deliberati dal
consiglio d'istituto.
3. La concessione in uso non può determinare,
per l'istituzione scolastica, l'assunzione di oneri eccedenti il valore
di mercato del bene ed è subordinata all'assunzione di responsabilità
per l'utilizzazione del bene da parte del beneficiario ovvero, se minore
o interdetto, degli esercenti la rappresentanza legale.
4. La concessione è sempre revocabile e non
può mai estendersi oltre i periodi di tempo predeterminati.
Art. 40 - Contratti di prestazione d'opera per
l'arricchimento dell'offerta formativa
1. L'istituzione scolastica può stipulare
contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività
ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa,
nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.
2. Il consiglio d'istituto, sentito il collegio
dei docenti, disciplina nel regolamento d'istituto le procedure e i criteri
di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della
prestazione, nonché il limite massimo dei compensi attribuibili
in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto.
Art. 41 - Contratti di sponsorizzazione
1. Le istituzioni scolastiche possono concludere
accordi di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati.
2. E' accordata la preferenza a soggetti che, per
finalità statutarie, per le attività svolte, ovvero per altre
circostanze abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità
nei confronti dei problemi dell'infanzia e dell'adolescenza.
3. E' fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione
con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto,
anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola.
Art. 42 - Contratti di fornitura di siti informatici
1. Nella stipulazione di accordi diretti a garantire
la fruizione, da parte dell'istituzione scolastica, di un proprio sito,
raggiungibile attraverso l'accesso a reti informatiche, deve essere garantita
l'identificazione del fruitore responsabile di ogni accesso. All'uopo è
fornita, a cura dell'istituzione scolastica, una chiave di accesso individuale
ai responsabili nei singoli casi dell'accesso alla rete.
2. La stipulazione dei contratti di fornitura dei
siti deve tenere conto, ai fini della valutazione di convenienza, anche
del costo della fornitura del servizio di utenza telefonica.
3. Possono essere stipulate convenzioni con operatori
che assicurino la fruizione di accessi individuali agli studenti. In tal
caso, la valutazione di convenienza è operata tenendo conto di tale
possibilità.
Art. 43 - Contratti di concessione in uso dei
siti informatici
1. E' in facoltà dell'istituzione scolastica
ospitare sul proprio sito informatico istituzioni di volontariato, associazioni
tra studenti, collegamenti verso altre istituzioni scolastiche, o enti
di interesse culturale.
2. E' sempre assicurata la parità di accesso
e la libertà di espressione.
3. Nella domanda di ammissione deve essere individuato
un soggetto responsabile dell'attività e dei contenuti immessi sul
sito gestito dall'istituzione scolastica.
4. Possono essere stipulati contratti di sponsorizzazione
del sito, subordinatamente al rispetto delle condizioni di cui all'articolo
41.
5. Nella stipulazione dei contratti, delle convenzioni
e dei patti di cui al presente articolo, deve essere sempre riservata al
dirigente la facoltà di disattivare il collegamento quando le attività
siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale
della scuola.
Art. 44 - Contratti di comodato
1. L'istituzione scolastica può ricevere
in comodato, da enti ed istituzioni, soggetti pubblici o privati, beni
da utilizzare nello svolgimento dell'attività educativa e formativa.
2. Qualora il bene non sia immediatamente fruibile
per gli scopi di cui al comma 1, e necessiti di lavori di adeguamento o
di particolari condizioni od impieghi di personale, la durata del comodato
deve essere tale da rendere economicamente conveniente l'impiego delle
risorse dell'istituzione scolastica.
Art. 45 - Contratti di mutuo
1. L'impegno complessivo annuale per il rimborso
dei mutui non può eccedere, sommato all'impegno per canoni di contratti
di locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti ordinari
dello Stato nell'ultimo triennio.
2. La durata massima dei mutui è quinquennale.
3. In relazione agli assegnati finanziamenti di
progetti comunitari e di formazione integrata superiore, dei quali sia
pervenuta formale comunicazione, le istituzioni scolastiche possono chiedere,
in attesa della materiale erogazione dei fondi, anticipazioni bancarie
alle condizioni stabilite da apposita convenzione, stipulata dal Ministero
della Pubblica Istruzione con le associazioni bancarie o a condizioni migliori.
Art. 46 - Manutenzione degli edifici scolastici
1. Nei casi in cui la manutenzione ordinaria degli
edifici scolastici e delle loro pertinenze è delegata alle istituzioni
scolastiche dall'ente locale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della
legge 11 gennaio 1996, n. 23, per l'affidamento dei relativi lavori, si
applicano le norme del presente Regolamento. L'istituzione scolastica fornisce
all'ente locale competente la conseguente rendicontazione.
2. L'istituzione scolastica può anticipare
i fondi necessari all'esecuzione di lavori urgenti e indifferibili, dandone
immediata comunicazione all'ente locale competente, ai fini del rimborso.
Art. 47 - Contratti di locazione finanziaria
1. Le istituzioni scolastiche, previa valutazione
di convenienza da operarsi a cura del dirigente hanno facoltà di
stipulare contratti di locazione finanziaria per la realizzazione di finalità
istituzionali, con esclusione dell'acquisizione della disponibilità
di beni immobili.
2. E' sempre vietata la stipulazione di contratti
di locazione finanziaria su beni precedentemente alienati al concedente
dall'istituto scolastico o da terzi.
3. Quando l'istituzione scolastica non abbia interesse
ad esercitare il potere di riscatto del bene, può determinarsi ad
esercitarlo allorché, a seguito di richieste provenienti dal personale
dell'istituzione stessa o da studenti, vi sia la possibilità di
trasferirlo ai predetti soggetti, previa applicazione delle procedure di
cui all'articolo 52 ad un prezzo non inferiore a quello di riscatto. In
tal caso le procedure di cui al predetto articolo sono espletate prima
dell'esercizio del potere di riscatto.
Art. 48 - Contratti di gestione finalizzata delle
risorse finanziarie
1. L'istituzione scolastica, nell'ambito delle risorse
finanziarie disponibili, e con esclusione di quelle trasferite dallo Stato,
dagli enti locali e dall'Unione Europea, compatibilmente con la continuità
dell'erogazione del servizio educativo e formativo, può stipulare
contratti di gestione finanziaria finalizzata.
2. Tali contratti possono essere stipulati unicamente
con istituzioni professionali di settore, abilitate all'esercizio delle
attività bancarie e finanziarie.
3. L'attività contrattuale di cui al comma
1 deve essere finalizzata alla conservazione e all'incremento di risorse
finanziarie non immediatamente impiegabili, da destinarsi ad una specifica
opera di interesse dell'istituzione scolastica.
4. I contratti di gestione devono sempre assicurare
la conservazione del capitale impegnato ed un rendimento non inferiore
a quello dei titoli di Stato con scadenza semestrale, al netto delle commissioni
medie praticate dagli Istituti bancari.
5. I contratti di gestione devono prevedere forme
di riscatto anticipato, a condizione che sia sempre garantita la conservazione
del capitale e degli interessi medio-tempore maturati, decurtati degli
importi dovuti a titolo di commissione.
Art. 49 - Compravendita di beni immobili
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 33, l'alienazione
di beni immobili di proprietà dell'istituto è sempre disposta
con le procedure di gara disciplinate dalle norme generali di contabilità
dello Stato.
2. L'aggiudicazione definitiva è subordinata
al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di coloro che ne
hanno diritto.
3. Le istituzioni scolastiche possono acquistare
beni immobili esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie,
da legati, eredità e donazioni.
Art. 50 - Uso temporaneo e precario dell'edificio
scolastico
1. L'utilizzazione temporanea dei locali dell'istituto
forniti dall'ente locale competente può essere concessa a terzi,
con l'osservanza dell'articolo 33, comma 2, lettera c), a condizione che
ciò sia compatibile con la destinazione dell'istituto stesso ai
compiti educativi e formativi.
2. Con l'attribuzione in uso, l'utilizzatore assume
la custodia del bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività
e delle destinazioni del bene stesso, tenendo nel contempo esente la scuola
e l'ente proprietario dalle spese connesse all'utilizzo.
3. L'edificio scolastico può essere concesso
solo per utilizzazioni precarie e previa stipulazione da parte del concessionario,
di una polizza per la responsabilità civile con un Istituto assicurativo.
Art. 51 - Appalti per lo smaltimento di rifiuti
speciali
1. Qualora nell'esplicazione delle attività
scolastiche vengano prodotti rifiuti che per legge devono essere assoggettati
a trattamento speciale, il dirigente provvede a concludere gli opportuni
accordi con enti, aziende pubbliche e concessionari idonei al trattamento
di rifiuti.
2. E' consentito il ricorso a ditte operanti sul
libero mercato solo ove non sia possibile fruire del servizio di smaltimento
pubblico.
Art. 52 - Vendita di materiali fuori uso e di
beni non più utilizzabili
1. I materiali di risulta, i beni fuori uso, quelli
obsoleti e quelli non più utilizzati sono ceduti dall'istituzione
previa determinazione del loro valore, calcolato sulla base del valore
di inventario, dedotti gli ammortamenti, ovvero sulla base del valore dell'usato
per beni simili, individuato da apposita commissione interna.
2. La vendita avviene previo avviso da pubblicarsi
nell'albo della scuola e comunicato agli alunni, sulla base delle offerte
pervenute entro il termine assegnato. L'aggiudicazione è fatta al
migliore offerente.
3. Nel caso in cui la gara sia andata deserta i
materiali fuori uso possono essere ceduti a trattativa privata o a titolo
gratuito e, in mancanza, essere distrutti.
4. I soli beni non più utilizzati possono
essere ceduti direttamente a trattativa privata ad altre istituzioni scolastiche
o ad altri enti pubblici.
Art. 53 - Fondazioni
1. Possono essere istituite fondazioni mediante
conferimento di beni di valore storico non più utilizzati per finalità
di insegnamento, ivi compresi i beni librari, le opere prodotte nel corso
delle attività didattiche, i beni provenienti da successioni, donazioni,
legati.
2. Le finalità delle fondazioni sono di conservazione
e valorizzazione dei beni conferiti, nonché di promozione della
conoscenza del patrimonio artistico e culturale, anche mediante la creazione
e gestione di spazi espositivi e biblioteche, nonché mediante lo
sfruttamento dei diritti di riproduzione.
3. Nell'atto di fondazione devono essere previste
norme che assicurino l'unità di indirizzo gestionale tra l'istituzione
scolastica e la fondazione.
Art. 54 - Borse di studio
1. Le istituzioni scolastiche, ferma la competenza
degli enti locali in materia di diritto allo studio, possono integrare
con proprie risorse gestite anche mediante i contratti di cui all'articolo
48, i trasferimenti degli enti locali, ovvero assegnare borse di studio
annuali o infrannuali agli studenti, sulla base di preventivi criteri deliberati
dal consiglio d'istituto, su proposta, per i profili didattici, del collegio
dei docenti.
Art. 55 - Donazioni, eredità, legati
1. Le istituzioni scolastiche possono accettare
donazioni, legati ed eredità anche assoggettate a disposizioni modali,
a condizione che le finalità indicate dal donante, dal legatario
o dal de cujus non contrastino con le finalità istituzionali.
2. Nel caso di donazioni, legati ed eredità
finalizzati alla ristrutturazione di edifici di proprietà dell'ente
locale, l'istituzione concorda con l'ente stesso le modalità di
utilizzazione delle risorse.
3. Nel caso di legati, eredità e donazioni
finalizzate alla concessione di borse di studio, le istituzioni scolastiche
ricorrono ove possibile ai contratti di gestione finalizzata delle risorse
finanziarie di cui all'articolo 48, al fine di mantenere il valore del
capitale.
4. L'istituzione scolastica può motivatamente
rinunciare all'accettazione di legati.
5. La durata della locazione dei beni immobili pervenuti
all'istituzione scolastica per effetto di successioni a causa di morte
e donazioni non può mai eccedere i nove anni.
6. Il contratto deve contenere una clausola di recesso
contrattuale che assicuri la disponibilità del bene per le mutate
esigenze dell'istituzione scolastica riconosciute nel programma annuale,
garantendo un periodo di permanenza minimo del conduttore.
Art. 56 - Progetti integrati di istruzione e formazione
1. Al fine di realizzare progetti integrati di istruzione
e formazione, che richiedono la collaborazione con altre agenzie formative
pubbliche e private, anche partecipando a programmi regionali, nazionali
o comunitari, le istituzioni scolastiche, singolarmente o nella forma dell'accordo
di rete di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica
8 marzo 1999, n. 275, possono:
a) stipulare convenzioni con Università, regioni
ed enti pubblici;
b) stipulare intese contrattuali con associazioni
e privati;
c) partecipare ad associazioni temporanee con agenzie
pubbliche e private che realizzino collaborazioni sinergiche per l'attuazione
di particolari progetti di formazione.
2. Le intese di collaborazione con soggetti pubblici,
per la gestione di percorsi formativi integrati sono regolate con convenzioni.
Queste devono stabilire, tra loro, i rapporti finanziari ed i reciproci
obblighi e garanzie. Qualora siano trasferite ad altri soggetti risorse
finanziarie per assicurare la gestione unitaria delle attività,
la rendicontazione delle spese avviene all'interno del sistema contabile
del soggetto gerente, il quale, entro 15 giorni dal termine di detta rendicontazione,
invia agli altri soggetti finanziatori copia della medesima.
3. Le intese di collaborazione con agenzie formative
private, devono risultare da atto scritto, nel quale, ai fini della più
ampia integrazione dei soggetti e delle risorse, sono delineati gli aspetti
organizzativi del progetto da realizzare, sono definite le competenze di
ciascun soggetto, nonché le attività amministrate da ciascuno
e l'ammontare delle risorse da impiegare allo scopo.
4. Le intese di cui al precedente comma possono
prevedere la gestione unitaria delle risorse finanziarie, affidate ad uno
dei soggetti partecipanti all'intesa, da attuarsi mediante un organo paritetico
responsabile, del quale deve far parte il dirigente od un suo delegato.
Entro 15 giorni dalla chiusura dell'anno e/o delle attività di cui
trattasi, deve essere rimessa all'istituzione scolastica copia della rendicontazione
circa l'utilizzo delle risorse comuni, se queste sono state affidate ad
altro soggetto, da allegare al conto consuntivo. Le intese dovranno stabilire
anche a quale dei soggetti partecipanti, al termine della collaborazione,
passerà la proprietà degli eventuali beni durevoli acquistati.
Art. 57 - Esercizio della funzione
1. Ai controlli di regolarità amministrativa
e contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286 provvede un collegio dei revisori dei conti, nominato dall'Ufficio
scolastico regionale. Il collegio è composto da tre membri, dotati
di adeguata professionalità, di cui uno designato dal Ministero
della Pubblica Istruzione, uno dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e
della Programmazione Economica - Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato - con funzioni anche di presidente, ed uno designato d'intesa
tra i competenti enti locali. In caso di mancata designazione, la nomina
è predisposta dall'Ufficio scolastico regionale, attingendo al registro
dei revisori contabili. I componenti durano in carica 3 anni, salvo conferma,
che nello stesso ambito territoriale può avvenire per una sola volta.
In caso di rinuncia o di cessazione di un membro, il nuovo nominato scade
con quelli in carica.
2. Ad uno stesso collegio è affidato il riscontro
di più istituti, anche di diverso ordine e grado, aventi sede in
un medesimo ambito territoriale. L'aggregazione è operata dall'Ufficio
scolastico regionale tenuto conto:
a) della dimensione complessiva dei flussi finanziari
amministrati;
b) della vicinanza e/o del facile collegamento tra
le diverse sedi;
c) della situazione geografica e ambientale in cui
gli istituti operano.
3. Ai revisori dei conti spetta un compenso determinato
con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. Agli
stessi sono corrisposti, in quanto dovuti, l'indennità di missione
ed il rimborso spese secondo le disposizioni vigenti in materia.
4. Il compenso, l'indennità ed il rimborso
spese ai membri del collegio sono corrisposti da un istituto scolastico
individuato nell'ambito territoriale dell'Ufficio scolastico regionale
con il provvedimento di nomina del collegio.
5. Per le designazioni di propria competenza, il
Ministero della Pubblica Istruzione provvede alla tenuta di un apposito
elenco nel quale sono iscritti, a domanda, i dipendenti appartenenti a
qualifica non inferiore a quelle ricomprese nell'area funzionale C del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al comparto dei Ministeri
per il quadriennio 1998/2001, nonché i dipendenti, di qualifica
immediatamente inferiore che siano iscritti nel registro dei revisori contabili.
L'elenco comprende un'apposita sezione nella quale possono chiedere di
essere iscritti revisori contabili esterni all'Amministrazione per l'attribuzione
degli incarichi eccedenti.
Art. 58 - Compiti dei revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti vigila sulla
legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il collegio esprime il parere di regolarità
contabile sul programma annuale proposto dalla Giunta esecutiva ai sensi
dell'articolo 2, comma 3.
3. Il collegio procede, con visite periodiche -
anche individuali - da compiersi almeno due volte nell'anno presso ciascuna
istituzione scolastica compresa nell'ambito territoriale di competenza,
alla verifica della legittimità e regolarità delle scritture
contabili e della coerenza dell'impiego delle risorse con gli obiettivi
individuati nel programma e nelle successive variazioni di quest'ultimo,
nonché alle verifiche di cassa.
4. Il collegio esamina il conto consuntivo della
gestione annuale in merito al quale:
a) riferisce sulla regolarità della gestione
finanziaria e patrimoniale, secondo gli elementi tratti dagli atti esaminati
e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio;
b) rileva il livello percentuale di utilizzo della
dotazione finanziaria e delle dotazioni annuali di ciascun progetto d'istituto;
c) evidenzia i risultati della gestione finanziaria
e patrimoniale;
d) esprime parere sul conto, con particolare riguardo
alla concordanza dei risultati esposti con le scritture contabili;
e) correda la relazione con tabelle di rilevazione
dei costi (personale, strumenti, servizi esterni, ecc.) inerenti alle attività
e ai progetti realizzati nell'istituto, finalizzate all'analisi costi/benefici
da parte dell'Amministrazione scolastica, nonché con altre notizie
e dati richiesti dall'Amministrazione vigilante.
Art. 59 - Funzionamento del collegio dei revisori
dei conti
1. Le riunioni del collegio, ai fini degli adempimenti
di cui all'articolo 58, commi 2 e 4, si svolgono su iniziativa del presidente,
cui compete la convocazione, ovvero quando ne facciano richiesta congiuntamente
gli altri due membri. Esse possono tenersi in una qualsiasi delle sedi
scolastiche comprese nell'ambito territoriale di competenza.
2. Per le deliberazioni assunte dal collegio il
membro dissenziente deve indicare nel verbale i motivi del proprio dissenso.
Non è consentita l'astensione.
3. Le verifiche periodiche di cui all'articolo 58,
comma 3, avvengono sulla base di una programmazione annuale concordata
collegialmente.
4. Per l'esercizio delle funzioni dei revisori,
le istituzioni scolastiche sono tenute a mettere a disposizione di tutti
gli atti e i documenti necessari per l'esercizio delle funzioni di controllo.
5. L'Ufficio scolastico regionale promuove gli opportuni
interventi, al fine di assicurare l'omogeneità dell'esercizio della
funzione del collegio dei revisori.
Art. 60 - Verbali
1. L'attività dei revisori dei conti deve
essere verbalizzata. I verbali, per ciascuna istituzione scolastica, sono
raccolti in apposito registro a pagine numerate progressivamente, che è
custodito dal direttore o da un suo delegato.
2. Copia del verbale relativo all'esame del conto
consuntivo, corredato della documentazione indicata all'articolo 18, deve
essere inviata all'Ufficio scolastico regionale ed alla competente Ragioneria
provinciale dello Stato. Ai predetti Uffici devono essere inviati altresì
copia dei verbali relativi ad eventuali anomalie riscontrate nel corso
della gestione per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
Art. 61 - Ufficio scolastico regionale
1. L'Ufficio scolastico regionale fornisce alle
istituzioni scolastiche assistenza e supporto in materia amministrativo-contabile,
anche sulla base delle indicazioni generali predisposte e diramate dal
Servizio per gli Affari Economico-Finanziari del Ministero della Pubblica
Istruzione.
Art. 62 - Applicazione delle nuove istruzioni
contabili
1. Le istruzioni generali contenute nel presente
Regolamento si applicano con le modalità e nei termini di cui all'articolo
12, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275.
Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vincenzo Visco
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