registrata alla
Corte dei Conti il 12/7/2000
VISTA
la legge 18 dicembre 1997, n.440, concernente l’ ”Istituzione del Fondo
per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi
perequativi”;
VISTO
l’articolo 1, comma 8, primo periodo, della legge 20 gennaio 1999,
n. 9, che, in attesa dell’emanazione dei regolamenti previsti dall’articolo
21, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, autorizza
le istituzioni scolastiche a sperimentare l’autonomia didattica e organizzativa,
con le modalità previste dal D.M. n. 251 del 29 maggio 1998 che
potranno all’uopo essere modificate ed integrate;
VISTO il Decreto ministeriale datato 29 maggio 1998, n.251, diretto a stimolare le istituzioni scolastiche attraverso l’autorizzazione in via transitoria di un programma nazionale di sperimentazione;
VISTO
il Decreto ministeriale del 19.7.1999, n.179, con il quale sono state
apportate modificazioni ed integrazioni al predetto D.M. n. 251 del 29
maggio 1998;
VISTO
il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, concernente il “Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, ai sensi
dell’art.21, della legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTO l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che consente alle amministrazioni pubbliche di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d’interesse comune;
VISTO l’articolo 68, comma 4, lettera b, secondo periodo, della legge 17 maggio 1999, n.144, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno 2000, per le finalità di cui alla legge 18 dicembre 1997, n.440, si provvede ai sensi dell’art.11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
VISTA
la legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2000)”, che, nella Tabella C - allegata alla medesima legge - sotto la
voce Ministero della pubblica istruzione, per l’anno 2000, fissa in lire
450 miliardi la dotazione del fondo di cui all’articolo 4 della citata
legge n. 440/1997;
VISTO
l’articolo 3 del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, concernente “Disposizioni
urgenti per prorogare gli interventi in favore dell’Albania e la partecipazione
militare italiana a missioni internazionali di pace”, che riduce di lire
50 miliardi lo stanziamento iscritto nella parte corrente della citata
Tabella C ed il relativo capitolo 1810 dello stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione per il medesimo anno 2000;
TENUTO CONTO che la legge 7 marzo 2000, n. 44, di conversione
con modificazioni del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, recante disposizioni urgenti per prorogare gli interventi in favore dell’Albania
e la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, a
modifica di quanto stabilito
nel citato decreto - legge , ha fissato in lire 20 miliardi la riduzione
dello stanziamento iscritto nella parte corrente della Tabella C ed il
relativo capitolo 1810 dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione per il medesimo anno 2000;
PRESO
ATTO che per l’anno 2000 per effetto della riduzione dello stanziamento
operata con la citata legge n.44/2000 la dotazione del fondo della legge
n.440/1997 risulta essere di lire 430 miliardi ;
VISTO
l’articolo 68, comma 4, lettera b - secondo periodo - della citata
legge 144/1999, che, per l’anno 2000, fissa in 30 miliardi l’onere da far
gravare a carico del Fondo di cui all’articolo 4 della Legge n. 440/1997,
previsione di spesa disposta ai sensi del comma 1 del medesimo articolo
68 innanzi citato, per l’istituzione dell’obbligo di frequenza di attività
formative fino al compimento del diciottesimo anno di età ;
PRESO
ATTO che detratto il suddetto importo di lire 30 miliardi, per l’anno
2000, la somma complessiva da destinare alle finalità previste dall’articolo
1 della legge n. 440/1997 è pari a lire 400 miliardi;
VISTO l’art. 69, comma
4, della legge n. 144/1999 già menzionata, il quale stabilisce che
gli interventi indicati al medesimo articolo 69 sono programmabili a valere
sul Fondo di cui all’articolo 4 della legge n. 440/1997;
CONSIDERATO
che l’articolo 2 della legge n. 440/1997 prevede l’emanazione di una o
più direttive per la definizione: a) degli interventi prioritari;
b) dei criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli
interventi e le modalità della relativa gestione; c) delle indicazioni
circa il monitoraggio, il supporto, l’assistenza e la valutazione degli
interventi;
RAVVISATA
l’opportunità
di emanare un’unica direttiva per la definizione dei predetti aspetti attuativi
della norma;
RITENUTO opportuno procedere
alla ripartizione del Fondo con riferimento alla realizzazione di progetti
finalizzati ad obiettivi funzionali al processo di rinnovamento della scuola
che coinvolgono istituzioni scolastiche dei diversi ordini e gradi;
VISTO il parere favorevole
espresso dalla VII Commissione permanente della Camera dei Deputati, in
data 14 maggio 2000;
VISTO il parere favorevole
espresso dalla VII Commissione permanente del Senato della Repubblica,
in data 28 marzo 2000, che formula, tuttavia, due osservazioni: la prima
concernente l’insufficiente entità degli stanziamenti destinati
al nuovo sistema di istruzione e formazione tecnica superiore ( IFTS )
in applicazione dell’articolo 69 della legge n. 144/1999 più volte
citata; la seconda diretta a segnalare l’opportunità di riservare
una quota consistente del Fondo alla valutazione dell’efficienza e dell’efficacia
del sistema scolastico;
RITENUTO
opportuno di
confermare, comunque, lo stanziamento riferito al nuovo sistema d’istruzione
e formazione tecnica superiore (IFTS), atteso che esso costituisce una
quota parte degli ulteriori finanziamenti finalizzati a detto nuovo sistema
d’istruzione e formazione;
RAVVISATA , invece,
l’opportunità di provvedere ad incrementare, sulla base di quanto
osservato dalla VII Commissione permanente del Senato della Repubblica,
la quota da destinare alla valutazione dell’efficienza e dell’efficacia
del sistema scolastico, portandola da lire 9,95 miliardi a lire 13 miliardi;
E M A N A
la seguente direttiva per l’utilizzazione,
per l’anno 2000, delle disponibilità finanziarie del “Fondo per
l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi
perequativi”.
1. Interventi prioritari
Sono individuati come prioritari
i seguenti interventi:
a) Iniziative volte alla piena
realizzazione dell’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione
e sviluppo promosse dalle istituzioni scolastiche, anche associate in rete,
nell’ambito dei rispettivi piani dell’offerta formativa definiti ai sensi
dell’art.3 del D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; iniziative volte all’arricchimento
e all’ampliamento dell’ offerta formativa coerentemente comprese nei piani
dell’offerta formativa; iniziative volte al potenziamento delle azioni
di orientamento in vista sia del proseguimento degli studi sia dell’inserimento
nel mondo del lavoro. Innalzamento del livello di scolarità e del
tasso di successo scolastico; sviluppo dell’insegnamento delle lingue comunitarie,
con particolare riferimento alla seconda lingua nella scuola media. Saranno,
inoltre, poste in essere iniziative di formazione ed aggiornamento, riferite
a tutte le componenti della scuola, dirette al potenziamento del predetto
processo di diffusione della cultura dell’autonomia, nonché allo
sviluppo dell’introduzione delle nuove tecnologie didattiche;
b) Gli interventi perequativi
finalizzati anche ad integrare gli organici provinciali del personale;
c) Il nuovo sistema di istruzione
e formazione tecnica superiore (IFTS) in applicazione dell’art.69 della
legge 17.5.1999, n.144;
d) L’istruzione ed educazione
permanente degli adulti;
e) Gli interventi per la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia del sistema scolastico.
2. Specificazione degli interventi
Sono riferite alla piena realizzazione
dell’autonomia scolastica tutte le iniziative di cui al punto 1) - lettera
a), ivi comprese quelle da destinare agli alunni in situazione di handicap,
che promuovono il miglioramento dell’offerta formativa da parte delle istituzioni
scolastiche medesime, sia singolarmente sia in forma associata. Le predette
iniziative sono adottate anche in coerenza con le esigenze di sviluppo
delle comunità locali. L’attivazione delle iniziative in questione,
ivi compresa l’apertura pomeridiana delle scuole, dovrà costituire
oggetto di un organico piano dell’ offerta formativa da parte delle singole
scuole. Il miglioramento dell’offerta formativa dovrà, tra l’altro,
garantire lo sviluppo del già attivato processo di insegnamento
delle lingue comunitarie con particolare riferimento alla seconda lingua
nella scuola media, anche in forma non curricolare. Nel medesimo contesto
vanno collocate le iniziative nazionali finalizzate al potenziamento delle
biblioteche scolastiche, nonché della cultura musicale, scientifica
e sportiva. Le correlate “iniziative di formazione e di aggiornamento”
riguarderanno tutto il personale scolastico e saranno legate prioritariamente
al processo di diffusione della cultura dell’autonomia. Esse dovranno sviluppare,
tra l’altro, le capacità progettuali del personale della scuola
e dei dirigenti scolastici. A tali fini verrà altresì promossa
la funzione di regia di strutture di servizio territoriali di supporto
tecnico amministrativo all’autonomia con compiti di consulenza e documentazione.
Saranno, inoltre, realizzate iniziative finalizzate alla comunicazione
del processo di autonomia sia all’interno che all’esterno del sistema scolastico,
con particolare riguardo alle componenti degli studenti e delle famiglie,
in modo da sviluppare una più ampia consapevolezza degli specifici
ruoli nel nuovo modello della scuola autonoma.
Gli interventi di monitoraggio
e valutazione delle attività relative all’attuazione del sistema
formativo integrato (istruzione e formazione tecnica superiore, educazione
permanente degli adulti) si svolgeranno attraverso:
- la predisposizione di una
banca dati delle attività da parte della Biblioteca di Documentazione
Pedagogica di Firenze;
- gli interventi degli ispettori
tecnici;
- la realizzazione di studi
di caso, con la collaborazione dell’ ISFOL;
-
gli specifici programmi concordati con le Regioni e gli Enti locali, nel
caso di progetti integrati con la formazione professionale, che si avvalgono
del concorso finanziario delle regioni.
3. Finanziamenti dei piani dell’offerta formativa
In relazione all’entrata a
regime dell’autonomia scolastica (1° settembre 2000) e del connesso
obbligo di definire preventivamente un piano dell’offerta formativa, tutte
le istituzioni scolastiche saranno destinatarie di un finanziamento specificatamente
finalizzato alla piena realizzazione dell’ autonomia scolastica, riferibile
ai finanziamenti previsti dalla legge 440/97. Non sarà pertanto
più necessario presentare i piani dell’offerta formativa ai Provveditorati
agli studi. Il monitoraggio delle modalità di utilizzazione di tali
finanziamenti sarà realizzato attraverso un diretto rapporto con
le istituzioni scolastiche.
4. Criteri generali per la ripartizione delle somme destinate agli
interventi.
I criteri di ripartizione della
dotazione finanziaria del fondo vengono individuati in modo differenziato
con riferimento alla natura degli interventi, alla necessità di
mantenere e sviluppare iniziative già poste in essere con precedenti
progetti promossi a livello nazionale, nonché, limitatamente alle
somme da gestire direttamente dalle istituzioni scolastiche, sulla base
dei parametri oggettivi successivamente indicati.
Conseguentemente, viene stabilita
la seguente ripartizione della intera somma disponibile per l’anno 2000,
come in premessa quantificata in lire 400 miliardi, per i singoli interventi
elencati al punto 1):
aa)
lire 322,88 miliardi per la piena realizzazione dell’autonomia di cui al
punto 1). Alle attività di formazione ed aggiornamento indicate
- ultimo periodo - sub lettera a) - vengono destinate risorse finanziarie
fino ad un massimo di lire 60,98 miliardi nell’ambito del predetto importo
complessivo di lire 322,88 miliardi.
bb)
lire 36,48 miliardi per gli interventi perequativi anche mediante integrazione
degli organici provinciali (sub lettera b);
cc)
lire 19,35 miliardi per le iniziative di istruzione e formazione tecnica
superiore (sub lettera c);
dd)
lire 8,29 miliardi per lo sviluppo dell’educazione permanente degli adulti,
anche con interventi integrati (sub lettera d);
ee)
lire 13 miliardi per la valutazione del sistema scolastico, per il monitoraggio,
la valutazione, la documentazione ed il supporto degli interventi della
legge n.440/1997 (sub lettera e).
5. Modalità della
gestione delle somme.
La gestione delle somme indicate
al punto 4) è rimessa all’Amministrazione centrale ed alle istituzioni
scolastiche secondo le quote percentuali sottoindicate:
Gli importi
assegnati alla gestione delle istituzioni scolastiche per l’attuazione
dei progetti contenenti il piano dell’offerta formativa di cui al punto
3), per l’ammontare non inferiore a lire 260,14 miliardi, dopo aver dedotto
fino a lire 105 miliardi, da destinare alla promozione dell’insegnamento
delle lingue comunitarie, prioritariamente ai fini del proseguimento dei
corsi già attivati, la somma di lire 40 miliardi per iniziative
complementari ed integrative a favore degli studenti, nonché
fino ad un massimo di lire 21 miliardi per le iniziative di cui al punto
1), lettera a) - ultimo periodo saranno ripartiti: per il 30% in parti
uguali alle singole scuole, per il 60% in misura proporzionale alle dimensioni
delle istituzioni scolastiche medesime calcolate in relazione alle unità
di personale e al numero degli alunni. Il restante 10% sarà assegnato
ai Provveditorati agli studi per azioni perequative e di supporto.
Nella
gestione delle somme assegnate per le finalità di cui ai punti c)
e d), si applicano le istruzioni amministrativo-contabili, in materia di
interventi cofinanziati dal Fondo sociale europeo, emanate dal ministero
del Lavoro e della previdenza sociale.
6. Attività di supporto
e assistenza per la realizzazione degli interventi.
Al fine di fornire alle istituzioni scolastiche ogni utile contributo alla progettazione e alla realizzazione delle iniziative connesse con la piena realizzazione dell’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo saranno comunque garantite idonee forme di supporto e di assistenza, mediante la promozione della funzione di regia di strutture di servizio territoriali, nonché dagli attuali Istituti Regionali di Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento Educativi, dalla Biblioteca di Documentazione Pedagogica e attraverso convenzioni da stipularsi con le Università a norma dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
IL MINISTRO
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