Applicazione della legge n. 440/97 che istituisce il fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi
Vista la legge 18 dicembre 1997, n. 440, concernente
l'«istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta
formativa e per gli interventi perequativi»;
Visto il D.M. 251 del 29 maggio 1998, diretto a
stimolare le istituzioni scolastiche attraverso l'autorizzazione in via
transitoria di un programma nazionale di sperimentazione;
Visto l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241, che consente alle Amministrazioni Pubbliche di disciplinare lo svolgimento
in collaborazione di attività di interesse comune;
Tenuto conto che l'articolo 4 della citata legge
n. 440/97 fissa la dotazione del fondo in lire 100miliardi per l'anno 1997
ed in lire 400miliardi per l'anno 1998;
Considerato che le disponibilità finanziarie
non utilizzate nel corso dell'anno di riferimento possono essere utilizzate
nell'esercizio successivo per il disposto dell'articolo 1, comma 2, ultimo
periodo, della medesima legge 440/97;
Preso atto che i tempi di approvazione della legge
non hanno consentito di utilizzare per l'anno 1997 alcuna somma, per cui
sono disponibili, per l'anno 1998, lire 500miliardi da destinare agli interventi
indicati dalla legge;
Considerato che l'articolo 2 della legge n. 440/97
prevede l'emanazione di una o più direttive per la definizione:
a) degli interventi prioritari;
b) dei criteri generali per la ripartizione delle
somme destinate agli interventi e le modalità della relativa gestione;
c) delle indicazioni circa il monitoraggio, il supporto,
l'assistenza e la valutazione degli interventi;
Ritenuto opportuno procedere alla ripartizione del
fondo con riferimento alla realizzazione di progetti finalizzati ad obiettivi
funzionali al processo di rinnovamento della scuola che coinvolgono istituzioni
scolastiche dei diversi ordini e gradi;
Visto il parere espresso dalla VII Commissione permanente
del Senato della Repubblica, in data 14 maggio 1998;
Visto il parere formulato dalla VII Commissione
permanente della Camera dei Deputati, in data 14 maggio 1998;
Ritenuto di recepire le condizioni e le osservazioni
formulate dalle predette Commissioni parlamentari sullo schema di direttiva
sottoposta al parere delle medesime;
la seguente direttiva per l'utilizzazione, per l'anno 1998, delle disponibilità finanziarie del "Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi".
1. Interventi prioritari
Sono individuati come prioritari i seguenti interventi:
a) piena realizzazione dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche; innalzamento del livello di scolarità e del tasso di
successo scolastico; introduzione della seconda lingua comunitaria nelle
scuole medie;
b) iniziative di formazione ed aggiornamento riferite
a tutte le componenti della scuola, legate anche al processo di diffusione
della cultura dell'autonomia, nonché all'introduzione delle nuove
tecnologie didattiche;
c) sviluppo della formazione continua e ricorrente
- educazione degli adulti, anche con interventi integrati;
d) iniziative post-secondarie e copertura della
quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione
Europea;
e) interventi perequativi diretti anche ad integrare
gli organici provinciali del personale;
f) interventi per la valutazione dell'efficienza
e dell'efficacia del Sistema scolastico.
2. Specificazione degli interventi
· Sono riferite alla "piena realizzazione
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche" tutte le iniziative che le
stesse attueranno, nei limiti consentiti in via transitoria dalla sperimentazione
nazionale di cui al D.M. n. 251 del 29 maggio 1998 per la realizzazione
di interventi formativi anche aggiuntivi, da destinare altresì agli
alunni handicappati, che promuovono il miglioramento dell'offerta formativa
da parte delle istituzioni scolastiche medesime, sia singolarmente sia
in forma associata, coerente con le esigenze di sviluppo delle comunità
locali. L'attivazione delle iniziative in questione dovrà costituire
oggetto di appositi progetti da parte delle singole scuole. Il miglioramento
dell'offerta formativa dovrà, prioritariamente, garantire l'introduzione
graduale dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria in tutte le
classi della scuola media in forma non curricolare. Le iniziative già
poste in essere dalle istituzioni scolastiche, anche a carattere sperimentale,
quali l'orientamento scolastico, professionale ed universitario, l'apertura
pomeridiana delle scuole, restano confermate come attività da ricomprendere
nelle finalità di cui al presente paragrafo.
· Le iniziative di formazione e di
aggiornamento riguarderanno tutto il personale scolastico e saranno, altresì,
legate prioritariamente al processo di diffusione della cultura dell'autonomia.
Esse dovranno sviluppare, tra l'altro, le capacità progettuali del
personale docente e dei dirigenti scolastici. Viene ipotizzata anche l'attivazione
di Centri di documentazione che potranno operare, tramite sito informatico,
presso istituti in possesso delle necessarie professionalità.
· Lo sviluppo della formazione continua
e ricorrente, l'educazione degli adulti, sarà realizzata soprattutto
attraverso progetti concertati con le regioni e gli enti locali. I progetti
potranno essere realizzati anche attraverso l'insegnamento a distanza e
con l'utilizzo di sistemi multimediali.
· Le iniziative post-secondarie, rivolte
ad allievi diplomati degli istituti secondari superiori, saranno finalizzate
a far conseguire un più elevato livello di conoscenze e di competenze
professionali, da spendere anche in ampi contesti produttivi e nell'ambito
dell'Unione Europea.
· Gli interventi perequativi sono
diretti a sviluppare l'area di professionalizzazione del biennio post-qualifica
negli istituti professionali, ed a completare nelle classi 3ª, 4ª
e 5ª della scuola elementare l'introduzione dell'insegnamento della
lingua straniera. Gli interventi attengono principalmente all'integrazione
degli organici di personale.
· La valutazione dell'efficienza e
dell'efficacia del Sistema scolastico sarà realizzata attraverso
il Centro Europeo dell'Educazione (C.E.D.E.).
3. Progetti connessi all'attuazione del primo
paragrafo del punto 2
I progetti che comportano oneri riferiti all'attivazione
delle iniziative sperimentali autorizzate in via transitoria dal D.M. n.
251 del 29 maggio 1998, predisposti dalle istituzioni scolastiche, dovranno
indicare le iniziative da porre in essere, la quantificazione degli oneri
finanziari necessari per la compiuta realizzazione degli stessi, ivi compresa
l'eventuale remunerazione per l'attività progettuale.
I progetti saranno inviati al competente Provveditorato
agli Studi per il relativo finanziamento.
4. Criteri generali per la ripartizione delle
somme destinate agli interventi
I criteri di ripartizione della dotazione finanziaria
del fondo vengono individuati in modo differenziato con riferimento alla
natura degli interventi, alla necessità di mantenere e sviluppare
iniziative già poste in essere con precedenti progetti promossi
a livello nazionale, nonché, limitatamente alle somme da gestire
direttamente dalle istituzioni scolastiche, alla dimensione delle stesse
ed alla complessità dei progetti.
Conseguentemente viene stabilita la seguente ripartizione
dell'intera somma disponibile per l'anno 1998, come sopra quantificata
in lire 500miliardi, per i singoli interventi elencati al punto 1):
aa) lire 218miliardi per le iniziative di cui al
primo paragrafo del punto 2, per l'innalzamento del livello di scolarità
e del tasso di successo scolastico e per l'introduzione dell'insegnamento
della seconda lingua comunitaria nelle scuole medie (sub lettera a);
bb) lire 98miliardi per iniziative di formazione
ed aggiornamento riferite a tutto il personale scolastico, legate al processo
di diffusione della cultura dell'autonomia ed all'introduzione delle nuove
tecnologie didattiche (sub lettera b);
cc) lire 23miliardi per lo sviluppo della formazione
continua e ricorrente - educazione degli adulti, anche con interventi integrati
(sub lettera c);
dd) lire 40miliardi per le iniziative post-secondarie
e copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi
strutturali dell'Unione Europea (sub lettera d);
ee) lire 100miliardi per gli interventi perequativi
anche mediante integrazione degli organici provinciali (sub lettera e);
ff) lire 21miliardi per la valutazione del sistema
scolastico e per il monitoraggio, supporto e valutazione degli interventi
della legge n. 440/97 (sub lettera f), ivi compresi gli oneri per i nuclei
di supporto tecnico-amministrativo istituiti presso i Provveditorati a
norma del D.M. n. 251 del 29 maggio 1998.
I finanziamenti destinati ai progetti connessi con
le iniziative di cui al primo paragrafo del punto 2 formeranno oggetto
di specifico capitolo di bilancio da istituire nei competenti Centri di
responsabilità dello stato di previsione del Ministero della Pubblica
Istruzione.
Le occorrenti variazioni di bilancio, a favore dei
competenti Centri di responsabilità presenti nello stato di previsione
del Ministero della Pubblica Istruzione, saranno disposte con decreto del
Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica su proposta
del Ministro della Pubblica Istruzione.
5. Modalità della gestione delle somme
La gestione delle somme indicate al punto 4) è
rimessa all'Amministrazione centrale ed alle istituzioni scolastiche secondo
le quote percentuali sottoindicate:
· l'importo di lire 218miliardi, di cui alla
lettera aa), sarà assegnato per lire 198,7miliardi alle istituzioni
scolastiche e per lire 19,3miliardi agli Uffici dell'Amministrazione centrale;
· l'importo di lire 98miliardi, di cui alla
lettera bb), sarà assegnato per lire 38miliardi agli Uffici dell'Amministrazione
centrale e per lire 60miliardi alle istituzioni scolastiche, di cui lire
21,332miliardi finalizzati all'aggiornamento connesso all'introduzione
delle nuove tecnologie;
· l'importo di lire 23miliardi, di cui alla
lettera cc), sarà assegnato per lire 20miliardi alle istituzioni
scolastiche e per lire 3miliardi agli Uffici dell'Amministrazione centrale;
· gli importi di lire 40miliardi e lire 100miliardi,
rispettivamente, di cui alle lettere dd) ed ee), saranno assegnati alle
istituzioni scolastiche;
· l'importo di lire 21miliardi, di cui alla
lettera ff), sarà assegnato agli Uffici dell'Amministrazione centrale
e periferica.
Le assegnazioni dei fondi alle istituzioni scolastiche
saranno disposte dai competenti Uffici scolastici provinciali, sulla base
di specifica assegnazione a loro favore.
Gli importi assegnati alla gestione delle istituzioni
scolastiche per l'attuazione dei progetti di cui al punto 3), dopo aver
dedotto la somma di lire 33miliardi, da destinare all'introduzione graduale
dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria, e la somma di lire
40miliardi per iniziative complementari ed integrative a favore degli studenti,
saranno ripartiti: per il 30% in parti uguali alle singole scuole, per
il 35% in misura proporzionale alle dimensioni e alla tipologia delle istituzioni
scolastiche medesime ed il restante 35% in misura proporzionale alla complessità
dei progetti da realizzare.
6. Attività di supporto e assistenza per
la realizzazione degli interventi
Al fine di fornire alle istituzioni scolastiche
ogni utile contributo alla progettazione e alla realizzazione delle iniziative
connesse con la realizzazione dell'autonomia, saranno attivate idonee forme
di supporto e di assistenza, mediante l'utilizzo sul territorio degli ispettori
tecnici, dei "Nuclei di supporto tecnico-amministrativo", costituiti presso
ciascun Provveditorato agli Studi ai sensi del D.M. n. 251 del 29 maggio
1998 degli Istituti Regionali di Ricerca, Sperimentazione ed Aggiornamento
Educativi (IRRSAE), della Biblioteca di Documentazione Pedagogica (B.D.P.)
e attraverso convenzioni da stipularsi con le Università a norma
dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. Monitoraggio e valutazione degli interventi
All'attività di monitoraggio ed alla valutazione
degli interventi realizzati in attuazione della legge n. 440/97, si provvederà
mediante i nuclei di supporto tecnico-amministrativo istituiti presso i
Provveditorati ai sensi del D.M. n. 251 del 29 maggio 1998, gli IRRSAE,
il CEDE, nonché mediante gli ispettori tecnici.
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