Disciplina delle forme pensionistiche complementari,
a norma dell'articolo
3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 1deg. marzo 1993;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri del tesoro e delle finanze;
1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.
1. Forme pensionistiche complementari possono essere
istituite:
a) per i lavoratori dipendenti sia privati sia
pubblici, identificati per ciascuna forma secondo il criterio di appartenenza
alla medesima categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente
delimitato, e distinti eventualmente anche per categorie contrattuali,
oltre che secondo il criterio dell'appartenenza alla medesima impresa,
ente, gruppo di imprese o diversa organizzazione di lavoro e produttiva;
b) per raggruppamenti sia di lavoratori autonomi
sia di liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali
e per territorio.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo possono essere istituite:
a) per i soggetti di cui al comma 1, lettera a),
esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione
definita, ovvero forme che assicurino un tasso di rendimento finanziario
garantito;
b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b),
anche forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite
volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello
del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.
1. Salvo quanto previsto dall'art. 9, le fonti
istitutive delle forme pensionistiche complementari sono le seguenti:
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali,
ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari
di contratti collettivi nazionali di lavoro;
b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi
professionisti, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno
regionale;
c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti
di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche
aziendali.
2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 , le forme pensionistiche complementari possono essere istituite
mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto
legislativo. Per il personale dipendente di cui all'art. 2, comma 4, del
medesimo decreto legislativo le forme pensionistiche complementari possono
essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, ovvero, in
mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.
3. Le forme pensionistiche complementari sono
attuate mediante la costituzione ai sensi dell'art. 4 di appositi fondi,
la cui denominazione deve contenere l'indicazione di <<fondo pensione>>,
la quale non può essere utilizzata da altri soggetti.
4. Le fonti istitutive di cui al comma 1 stabiliscono
le modalità di partecipazione garantendo la libertà di adesione
individuale.
ART 4
Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione
all'esercizio.
1. Fondi pensione sono costituiti:
a) come soggetti giuridici, di natura associativa
ai sensi dell'art. 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori
dell'iniziativa;
b) come soggetti dotati di personalità
giuridica ai sensi dell'art. 12 del codice civile; in tale caso il procedimento
per il riconoscimento rientra nelle competenze del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 12
gennaio 1991, n. 13 .
2. Fondi pensione possono essere costituiti altresì
nell'ambito del patrimonio di una singola società o di un singolo
ente pubblico anche economico attraverso la formazione con apposita deliberazione
di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell'ambito del
patrimonio della medesima società od ente, con gli effetti di cui
all'art. 2117 del codice civile.
3. L'esercizio dell'attività dei fondi
pensione è sottoposto a preventiva autorizzazione del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione di cui all'art.
16. Con uno o più decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo:
a) le modalità di presentazione dell'istanza,
gli elementi documentali e informativi a corredo della stessa e ogni altra
modalità procedurale, nonché i termini per il rilascio dell'autorizzazione;
b) i requisiti formali di costituzione, nonché
gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell'atto di destinazione
del patrimonio, con particolare riferimento ai profili della trasparenza
nei rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali;
c) i requisiti per l'esercizio dell'attività,
con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità
dei componenti degli organi collegiali e, comunque, dei responsabili del
fondo, facendo riferimento ai criteri di cui all'art. 3 della legge 2 gennaio
1991, n. 1 , da graduare sia in funzione delle modalità di gestione
del fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative
contenute negli statuti;
d) i contenuti e le modalità del protocollo
di autonomia gestionale, che deve essere sottoscritto dal datore di lavoro.
4. I fondi pensione costituiti nell'ambito di categorie, comparti o raggruppamenti,
sia per lavoratori subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere
forma di soggetto riconosciuto ai sensi dell'art. 12 del codice civile
ed i relativi statuti devono prevedere modalità di raccolta delle
adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico
risparmio. 5. Nel caso dei fondi di cui al comma 2 l'autorizzazione non
può essere concessa: a) se, in caso di società, questa non
abbia la forma di società per azioni o in accomandita per azioni;
b) se il patrimonio di destinazione non risulti dotato di strutture gestionali,
amministrative e contabili separate da quelle della società o dell'ente;
c) se la contabilità e i bilanci della società o ente non
siano sottoposti a controllo contabile e a certificazione del bilancio
da almeno due esercizi chiusi in data antecedente a quella della richiesta
di autorizzazione. 6. I fondi autorizzati sono iscritti in un albo istituito
presso la commissione di cui all'art. 16. 7. Trascorsi ventiquattro mesi
dal rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3 senza che il fondo abbia
iniziato la propria attività, l'autorizzazione decade.
ART. 5
Partecipazione negli organi di amministrazione
e di controllo.
1. La composizione degli organi di amministrazione
e di controllo del fondo pensione caratterizzato da contribuzione bilaterale
o unilaterale a carico del datore di lavoro deve rispettare il criterio
della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei
datori di lavoro. Per la individuazione dei rappresentanti dei lavoratori
è previsto il metodo elettivo secondo modalità e criteri
definiti dalle fonti costitutive.
2. Per il fondo pensione caratterizzato da contribuzione
unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli organi collegiali
risponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie
e raggruppamenti interessati. Si osserva il disposto di cui al comma 1,
secondo periodo.
3. Nell'ipotesi di fondo pensione costituito ai
sensi dell'art. 4, comma 2, è istituito un organismo di sorveglianza,
a composizione ripartita, secondo i criteri di cui al comma 1.
1. Il fondo pensione non è abilitato all'assunzione
diretta di impegni di natura assicurativa e gestisce le risorse mediante:
a) convenzione con soggetti abilitati all'esercizio
dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), della legge
2 gennaio 1991, n. 1 (5), ovvero soggetti che svolgono la medesima attività,
con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti alla Comunità economica
europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
b) convenzione con impresa assicurativa autorizzata
e abilitata alla gestione dei rami I, V e VI di cui alla tabella A allegata
alla legge 22 ottobre 1986, n. 742, secondo disposizioni emanate con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sentito l'Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo
(ISVAP);
c) convenzione con ente gestore di forme di previdenza
obbligatoria, secondo disposizioni emanate con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sulla
base dei principi e criteri del presente decreto legislativo;
d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote
di società immobiliari nelle quali il fondo può detenere
partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 5, lettera a).
2. Per le forme pensionistiche complementari in
regime di prestazioni definite, nonché per le forme che assicurino
un tasso di rendimento finanziario garantito di cui all'art. 2, comma 2,
il fondo pensione gestisce le relative risorse esclusivamente mediante
convenzione con impresa assicurativa abilitata alla gestione dei rami I,
V e VI di cui alla tabella A allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742
(6).
3. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 possono
essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente
tra loro.
4. I criteri di individuazione e di ripartizione
del rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello
statuto di cui all'art. 4, comma 3, lettera b). A tale fine, con decreto
del Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'art. 16, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
sono, tra l'altro, individuati: a) le attività nelle quali i fondi
pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi
limiti massimi di investimento; b) i criteri di investimento nelle varie
categorie di valori mobiliari; c) i criteri di rendicontazione dell'attività
svolta e di applicazione delle commissioni di gestione; d) il contenuto
dei contratti tra fondo e gestore; e) le regole da osservare in materia
di conflitto di interessi.
5. I fondi non possono comunque assumere o concedere
prestiti, né investire le disponibilità di competenza:
a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse
da una stessa società, per un valore nominale superiore al cinque
per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con
diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero
al dieci per cento se non quotata, né, comunque, azioni o quote
con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta
un'influenza dominante sulla società emittente;
b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti
alla contribuzione o da questi controllati direttamente o indirettamente,
per interposta persona o tramite società fiduciaria, o agli stessi
legati da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 27, comma 2, della legge
10 ottobre 1990, n. 287 , in misura complessiva superiore al venti per
cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo pensione di categoria,
in misura complessiva superiore al trenta per cento.
1. Le fonti costitutive definiscono i requisiti
di accesso alle prestazioni, nel rispetto di quanto disposto ai commi successivi.
2. Le prestazioni pensionistiche per vecchiaia
sono consentite al compimento dell'età pensionabile stabilita nel
regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di partecipazione
al fondo pensione.
3. Le prestazioni pensionistiche per anzianità
sono consentite solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa
comportante la partecipazione al fondo pensione nel concorso del requisito
di almeno quindici anni di appartenenza al fondo stesso e di un'età
di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento
di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza. All'atto della
costituzione di forme pensionistiche complementari, le fonti costitutive
definiscono, in deroga al requisito di cui al primo periodo, la gradualità
di accesso alle prestazioni di cui al presente comma in ragione dell'anzianità
già maturata dal lavoratore. Le fonti costitutive definiscono altresì
i criteri con i quali valutare ai fini del presente comma la posizione
dei lavoratori che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 10,
comma 1, lettera a).
4. L'iscritto al fondo per il quale da almeno
otto anni siano accumulati, ai sensi dell'art. 8, contributi consistenti
in quote di trattamento di fine rapporto (TFR) può conseguire, nei
limiti e secondo le previsioni delle fonti costitutive, una anticipazione
per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti
dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima
casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile,
nei limiti della quota della sua posizione individuale corrispondente all'accumulazione
di quote del TFR di sua pertinenza. Non sono ammesse altre anticipazioni
o riscatti diversi da quello di cui all'art. 10, comma 1, lettera c).
5. L'entità delle prestazioni è
determinata dalle scelte statutarie e contrattuali effettuate all'atto
della costituzione di ciascun fondo pensione, secondo criteri di corrispettività
ed in conformità al principio della capitalizzazione, nell'ambito
della distinzione fra regimi a contribuzione definita e regimi a prestazione
definita di cui all'art. 2, comma 2.
6. Le fonti costitutive possono prevedere:
a) la facoltà del titolare del diritto
di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica complementare
in capitale secondo il valore attuale, per un importo non superiore al
cinquanta per cento dell'importo maturato;
b) l'adeguamento delle prestazioni nel rispetto
dell'equilibrio attuariale e finanziario di ciascuna forma.
1. Il finanziamento delle forme pensionistiche
complementari di cui al presente decreto legislativo grava sui destinatari
e, se trattasi di lavoratori subordinati, ovvero di soggetti di cui all'art.
409, punto 3), del codice di procedura civile, anche sul datore di lavoro,
ovvero sul committente, secondo le previsioni delle fonti costitutive che
determinano la misura dei contributi.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, fermo restando il limite complessivo di cui all'art.
13, comma 2, le fonti costitutive fissano il contributo complessivo da
destinare al fondo pensione, stabilito in percentuale della retribuzione
assunta a base della determinazione del TFR, che può ricadere anche
su elementi particolari della retribuzione stessa o essere individuato
mediante destinazione integrale di alcuni di questi al fondo. Le fonti
istitutive delle forme pensionistiche complementari su base contrattuale
collettiva possono prevedere la destinazione al finanziamento anche di
una quota dell'accantonamento annuale al TFR, determinando le quote a carico
del datore di lavoro e del lavoratore. Le medesime fonti, qualora prevedano
l'utilizzazione di quota dell'accantonamento annuale al TFR da destinare
al fondo, determinano la misura della riduzione della quota degli accantonamenti
annuali futuri al TFR.
3. Per i lavoratori di prima occupazione, successiva
alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le fonti
istitutive delle forme pensionistiche complementari su base contrattuale
collettiva prevedono la integrale destinazione ai fondi pensione degli
accantonamenti annuali al TFR, posteriori alla iscrizione dei lavoratori
predetti ai fondi medesimi, nonché le quote di contributo a carico
del datore di lavoro e del lavoratore.
4. Nel caso di forme di previdenza pensionistica
complementare di cui siano destinatari dipendenti della pubblica amministrazione,
i contributi ai fondi debbono essere definiti in sede di determinazione
del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto
e in conformità ai princìpi del presente decreto legislativo.
5. Gli enti di cui all'art. 6, comma 1, lettera
c), sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato,
possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione
del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e
di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere organizzato
secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali
del medesimo ente.
1. I soggetti con i quali è consentita la
stipulazione di convenzioni ai sensi dell'art. 6, comma 1, nonché
le società di gestione di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77 ,
e successive modificazioni ed integrazioni, ferme restando le disposizioni
previste per la sollecitazione al pubblico risparmio, possono istituire
forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di appositi
fondi, nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 4, comma 2, e 6, comma
2.
2. Detti fondi sono aperti all'adesione dei destinatari
delle disposizioni del presente decreto legislativo per i quali non sussistano
o non operino le fonti istitutive di cui all'art. 3, comma 1, ovvero si
determinino le condizioni di cui all'art. 10, comma 1, lettera b).
3. Ferma restando l'applicazione delle norme del
presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento
tributario, l'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio dell'attività
dei fondi di cui al presente articolo è rilasciata ai sensi dell'art.
4, comma 3, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa
con le rispettive autorità di vigilanza, sentita la commissione
di cui all'art. 16, nonché, nel caso di soggetti di cui all'art.
6, comma 1, lettera c), l'Autorità garante della concorrenza e del
mercato.
ART. 10
Permanenza nel fondo pensione e cessazione
dei requisiti di partecipazione.
1. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione
alla forma pensionistica complementare, lo statuto del fondo pensione deve
consentire le seguenti opzioni stabilendone misure, modalità e termini
di esercizio:
a) il trasferimento presso altro fondo pensione
complementare, cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;
b) il trasferimento ad uno dei fondi di cui all'art.
9;
c) il riscatto della posizione individuale .
2. Gli aderenti ai fondi pensione di cui all'art.
9 possono trasferire la posizione individuale corrispondente a quella indicata
alla lettera a) del comma 1 presso il fondo cui il lavoratore acceda in
relazione alla nuova attività.
3. Gli adempimenti a carico del fondo pensione
conseguenti all'esercizio delle opzioni di cui ai commi 1 e 2 debbono essere
effettuati entro il termine di sei mesi dall'esercizio dell'opzione.
1. Nel caso di scioglimento del fondo pensione
per vicende concernenti i soggetti tenuti alla contribuzione, si provvede
alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro
che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica. Per gli altri destinatari
si applicano le disposizioni di cui all'art. 10.
2. Nel caso di cessazione dell'attività
del datore di lavoro che abbia costituito un fondo pensione ai sensi dell'art.
4, comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina, su
proposta della commissione di cui all'art. 16, un commissario straordinario
che procede allo scioglimento del fondo.
3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 devono
essere comunicate entro sessanta giorni alla commissione di cui all'art.
16, che ne dà comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
4. Nel caso di vicende del fondo pensione capaci
di incidere sull'equilibrio del fondo medesimo, individuate dalla commissione
di cui all'art. 16, gli organi del fondo e comunque i suoi responsabili
devono comunicare preventivamente alla commissione stessa i provvedimenti
ritenuti necessari alla salvaguardia dell'equilibrio del fondo pensione.
5. Ai fondi pensione si applica esclusivamente
la disciplina dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta
amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli
57 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni
ed integrazioni, attribuendosi le relative competenze esclusivamente al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed alla commissione di cui
all'art. 16, i cui compiti in materia sono definiti con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale. Nel caso di procedura concorsuale
relativa a soggetti che abbiano costituito un fondo di cui all'art. 4,
comma 2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
commissione di cui all'art. 16, nomina un commissario straordinario incaricato
dello scioglimento o della liquidazione del fondo.
1. Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, è confermato il contributo di solidarietà di cui all'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1deg. giugno 1991, n. 166, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare di cui all'art. 1 del presente decreto legislativo. Resta altresì confermato il contributo di solidarietà di cui all'art. 9-bis del citato decreto-legge per le contribuzioni o somme versate o accantonate a carico del datore di lavoro per le finalità ivi previste diverse da quelle disciplinate dal presente decreto legislativo. 1-bis. All'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, sono soppresse le seguenti parole: <<Fino alla data di entrata in vigore di norme in materia di previdenza complementare>> (12/a).
1 ............................................................
2. L'importo complessivo dei contributi alla forma
pensionistica complementare non può superare il dieci per cento
della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione
del TFR. I contributi del datore di lavoro al fondo pensione previsti dalle
fonti istitutive di cui all'art. 3 sono deducibili, ai fini ed agli effetti
del titolo I, capo VI, del testo unico di cui al comma 1, nel limite del
cinquanta per cento della quota di TFR destinata nell'anno al fondo medesimo.
3. Ai contributi versati dai soggetti indicati
nell'art. 2 si applicano l'art. 10, comma 1, lettera m), e l'art. 48, comma
2, lettera c), del testo unico di cui al comma 1. Il limite previsto dal
citato art. 10 è elevato a tre milioni dal 1994, nel caso in cui
un importo almeno pari all'incremento del limite stesso sia stato destinato
al fondo pensione .
4. In deroga al comma 4 dell'art. 17 del testo
unico di cui al comma 1 non è imponibile la quota di accantonamento
annuale del TFR destinato a forme pensionistiche complementari. Dell'importo
totale di tale quota si tiene conto, in sede di liquidazione del TFR, ai
fini della determinazione dell'aliquota di imposta stabilita dal comma
1 del citato art. 17 e l'ammontare della riduzione annuale ivi prevista
è diminuito proporzionalmente al rapporto fra quota destinata a
forme pensionistiche complementari e la quota di accantonamento.
5. Sui contributi, di qualsiasi provenienza e
natura, il fondo pensione versa una imposta del quindici per cento. Il
versamento è effettuato entro il giorno venti del mese successivo
a quello di ricezione dei contributi stessi con le modalità che
saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale. Per la dichiarazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni
ed i rimborsi dell'imposta, nonché per il contenzioso, si applicano
le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
6. Le prestazioni erogate ai beneficiari in forma
di capitale, per la parte consentita, ed i riscatti di cui all'art. 10,
comma 1, lettera c), sono soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art.
16, comma 1, lettera a), del citato testo unico. Si applica il comma 3
del medesimo art. 16 . 6-bis. Alle prestazioni erogate in forma di capitale
si applica la disciplina di cui all'art. 17, comma 2, del testo unico indicato
nel comma 1. 6-ter. Sui premi per le assicurazioni vita corrisposti obbligatoriamente
dai fondi pensione per l'erogazione di trattamenti pensionistici, diversi
da quelli previsti dall'art. 7, comma 6, lettera a), ai destinatari di
cui all'art. 18, comma 8, l'imposta di cui all'art. 1 della tariffa dell'allegato
A della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modifiche ed integrazioni,
è dovuta nella misura dello 0,1 per cento (16).
7. Per le prestazioni erogate, nonché per
i riscatti liquidati ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), è
attribuito al fondo pensione un credito di imposta pari ai quindici ottantacinquesimi
dei contributi, gravati dell'imposta di cui al comma 5, afferenti ciascuna
prestazione, capitalizzati ai tassi annui effettivi di rendimento del fondo,
risultanti da apposite certificazioni annuali redatte sulla base di criteri
stabiliti dalla commissione di cui all'art. 16. Il credito di imposta è
scomputato dal fondo pensione sull'imposta da esso dovuta per l'anno successivo
ai sensi del comma 5, o, in caso di incapienza, dall'imposta sostitutiva
di cui al successivo art. 14. Con il decreto di cui al comma 5 saranno
stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione del presente
comma (14).
8. Le operazioni di trasferimento delle posizioni
pensionistiche complementari di cui agli articoli 10 e 11 sono esenti da
ogni onere fiscale.
1. I fondi pensione di cui all'art. 1 non sono
soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche né all'imposta
locale sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale e sui redditi
diversi percepiti dai fondi pensione sono a titolo di imposta.
2. I fondi pensione sono soggetti ad una imposta
sostitutiva pari allo 0,125 per cento del valore dell'attivo netto del
fondo, determinato secondo i criteri di cui all'art. 17, calcolato come
media dei valori risultanti dai prospetti periodici di cui al medesimo
art. 17, tenendo anche conto dei periodi in cui il fondo non ha valore
perché avviato o cessato in corso di anno.
3. L'imposta sostitutiva deve essere versata alla
sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 31 gennaio di ciascun
anno. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 9,
comma 4, della legge 23 marzo 1983, n. 77.
4. Per l'anno 1993 l'attivo netto del fondo è
valorizzato secondo i criteri stabiliti dalla commissione di cui all'art.
16 ed il versamento dell'imposta sostitutiva è eseguito entro il
secondo mese successivo a quello di emanazione delle disposizioni di cui
all'art. 17, comma 1, lettera d), con una maggiorazione, a titolo di interessi,
calcolata in base al tasso annuo del 9 per cento decorrente dal termine
previsto dal comma 3.
5. I versamenti d'acconto dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'anno
1993 da parte dei fondi pensione si scomputano dai versamenti dell'imposta
sostitutiva fino a compensazione.
6. Nel caso di fondo pensione costituito ai sensi
dell'art. 4, comma 2, l'imposta sostitutiva per il fondo è corrisposta
dalla società o ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo è
costituito.
1. Nei confronti dei componenti degli organi di
cui all'art. 5, comma 1, e dei responsabili del fondo si applicano gli
articoli 2392, 2393, 2394, 2395 e 2396 del codice civile.
2. Nei confronti dei componenti degli organi di
controllo di cui all'art. 5, commi 1 e 3, si applica l'art. 2407 del codice
civile.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, su proposta della commissione di cui all'art. 16, sono
sospesi dall'incarico e, nei casi di maggiore gravità, dichiarati
decaduti dall'incarico i componenti degli organi collegiali e i responsabili
del fondo pensione che:
a) non ottemperano alle richieste o non si uniformano
alle prescrizioni della commissione di cui all'art. 16;
b) forniscono alla predetta commissione informazioni
false;
c) violano le disposizioni dell'art. 6, commi
4 e 5;
d) non effettuano le comunicazioni relative alla
sopravvenuta variazione della condizione di onorabilità nel termine
di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi
e delle situazioni relative.
4. Ai commissari nominati ai sensi dell'art. 11
si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo.
1. Al fine di esercitare l'attività di vigilanza
sui fondi di cui al presente decreto legislativo è istituita, presso
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apposita commissione
composta:
a) dal direttore generale della Direzione generale
della previdenza e assistenza sociale;
b) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri
del tesoro, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con qualifica non inferiore
a dirigente generale, in posizione di fuori ruolo;
c) da un rappresentante della Banca d'Italia,
da un rappresentante della Commissione nazionale per le società
e la borsa (CONSOB), da un rappresentante dell'ISVAP;
d) da cinque esperti, di cui almeno un magistrato,
scelti in ragione della specifica competenza ed esperienza in materia previdenziale.
2. La commissione è nominata con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro; con lo stesso decreto è stabilito il compenso
spettante ai componenti della commissione.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
provvede alla nomina del presidente fra i componenti di cui al comma1.
I membri non di diritto durano in carica quattro anni e possono essere
confermati una sola volta.
4. Per l'espletamento dei propri compiti la commissione
si avvale di apposita struttura. Essa è posta alle dipendenze della
presidenza della commissione ed è composta di personale proveniente
dalle varie direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e dalle altre amministrazioni ed enti indicati dal presente articolo
ed è diretta da un dirigente generale del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale. A tal fine è istituito, ai sensi dell'art.
4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, un
posto di consigliere ministeriale nel ruolo dell'amministrazione centrale
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La composizione della
struttura è determinata con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la commissione.
5. La commissione delibera in ordine al proprio
funzionamento ed a quello della struttura di cui al comma 4.
6. L'ispettorato del lavoro vigila sul corretto
adempimento degli obblighi assunti dal datore di lavoro per effetto della
costituzione di forme di previdenza pensionistica complementare.
7. Agli oneri derivanti dall'istituzione della
commissione si provvede a carico dei normali stanziamenti di bilancio delle
amministrazioni interessate.
1. Compete alla commissione di cui all'art. 16:
a) tenere l'albo di cui all'art. 4, comma 6;
b) esercitare la vigilanza sui fondi pensione
e sull'attività dagli stessi svolta, individuando, tra l'altro,
le ipotesi di cui all'art. 11, comma 4, ed informando il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale su fatti che possano interessare l'esercizio
dei suoi poteri di intervento e vigilanza in tema di previdenza complementare
ed essere comunque utili per l'adozione di provvedimenti di sua competenza,
tra i quali la revoca delle autorizzazioni di cui al presente decreto legislativo;
c) proporre gli schemi di decreto previsti dagli
articoli 4, comma 3, e 6, comma 1; d) emanare disposizioni per la tenuta
delle scritture contabili prevedendo: il modello di libro giornale, nel
quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi
e di pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra operazione;
il prospetto periodico della composizione e del valore del patrimonio del
fondo pensione; il rendiconto annuale della gestione del fondo pensione;
e) emanare disposizioni che garantiscano l'attuazione
dei princìpi di trasparenza nei rapporti con i partecipanti mediante
l'elaborazione di schemi, criteri e modalità di verifica dell'attività
dei soggetti titolari di forme pensionistiche complementari, nonché
in ordine alla comunicazione periodica ai destinatari di informazioni relative
all'andamento finanziario delle relative gestioni;
f) definire le condizioni di esercizio dell'attività
di cui all'art. 9, comma 3;
g) svolgere attività istruttoria per il
rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 4;
h) elaborare stime, proiezioni e previsioni sull'andamento
delle attività previdenziali complementari nei vari settori e nel
loro complesso;
i) riferire periodicamente al Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, formulando proposte di modifica legislativa
in materia di previdenza complementare;
l) programmare ed organizzare ricerche e rilevazioni
nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza
di base; a tal fine i soggetti previdenziali sia pubblici sia privati comunque
titolari di forma pensionistica complementare sono tenuti a fornire i dati
e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la commissione può
avvalersi anche dell'ispettorato del lavoro;
m) pubblicare e diffondere informazioni utili
alla conoscenza dei problemi previdenziali.
1-bis. Nell'esercizio della vigilanza di cui al
comma 1, lettera b), la commissione può, tra l'altro, disporre:
la trasmissione da parte dei fondi di cui al presente decreto legislativo
di segnalazioni periodiche e di ogni altro dato e documento da essa richiesti;
la convocazione degli organi di amministrazione e controllo del fondo e
comunque del responsabile del fondo medesimo, nonché l'esibizione
da parte degli stessi di documenti ed atti che ritenga necessari; l'accesso
ai fondi medesimi. I criteri e le modalità per l'esercizio dell'attività
di vigilanza della commissione sono stabiliti, su proposta della commissione
medesima, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
.
1-ter. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale promuove appositi accordi di collaborazione tra la commissione,
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le autorità
preposte alla vigilanza sui soggetti gestori di cui all'art. 6, al fine
di favorire lo scambio delle rispettive informazioni (20).
1-quater. I componenti della commissione e gli
addetti alla struttura di cui all'art. 16, comma 4, sono tenuti al segreto
d'ufficio per i dati, le notizie e le informazioni acquisiti nell'esercizio
della vigilanza di cui al presente articolo (20).
1. Alle forme pensionistiche complementari che
risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre
1992, n. 421 , non si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6, commi 1,
2 e 3, mentre l'art. 13, commi 5 e 7, ha effetto dal 1deg. luglio 1994.
Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme, se già configurate
ai sensi dell'art. 2117 del codice civile ed indipendentemente dalla natura
giuridica del datore di lavoro, devono, entro due anni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, dotarsi di strutture gestionali
amministrative e contabili separate.
2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi,
entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
alle disposizioni attuative dell'art. 6, commi 4 e 5, secondo norme per
loro specificamente emanate dal Ministro del tesoro, d'intesa con la commissione
di cui all'art. 16; al fine della emanazione di dette disposizioni, nella
comunicazione di cui al comma 6 devono essere specificate la consistenza
e la tipologia degli investimenti.
3. Non sono tenute all'adeguamento di cui al comma
1, secondo periodo, le forme pensionistiche complementari di cui al comma
1 istituite all'interno:
a) di enti pubblici anche economici che esercitano
i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o
in materia assicurativa;
b) di enti, società o gruppi che sono sottoposti
ai controlli in materia di esercizio della funzione creditizia. Alle forme
di cui alla lettera a) non si applicano gli articoli 16 e 17; alle forme
di cui alla lettera b) la vigilanza è esercitata, in conformità
ai criteri dettati dall'art. 17, dall'organismo di vigilanza competente
in ragione dei controlli sul soggetto al cui interno è istituita
la forma pensionistica medesima.
4. Ai soggetti titolari delle forme di cui al
comma 1 è assegnato un termine di due anni per provvedere all'adeguamento
alle disposizioni dell'art.5. Agli stessi soggetti, esclusi quelli di cui
al comma 3, è assegnato il medesimo termine per l'adeguamento alle
disposizioni di cui all'art. 4, commi 2, 3 e 5.
5. Le operazioni necessarie per l'adeguamento
alle disposizioni di cui all'art. 6, commi 4 e 5, sono esenti da ogni onere
fiscale. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1 intendano comunque
adeguarsi alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), le
operazioni di conferimento non concorrono in alcun caso a formare il reddito
imponibile del soggetto conferente e i relativi atti sono soggetti alle
imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire
100.000 per ciascuna imposta; a dette operazioni si applicano, agli effetti
dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni
di cui all'art. 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e
successive modificazioni.
6. I soggetti titolari delle forme di cui al comma
1 devono inviare alla commissione di cui all'art. 16, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di cui all'art. 4, comma 3, una apposita comunicazione,
secondo le modalità che saranno indicate dal medesimo decreto. I
soggetti titolari delle forme di cui ai commi 1 e 3 sono iscritti in sezioni
speciali dell'albo di cui all'art. 4, comma 6.
7. Per i destinatari iscritti alla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo alle forme di cui al comma 1
non si applicano gli articoli 7 e 8. In presenza di squilibri finanziari
delle relative gestioni le fonti istitutive di cui all'art. 3 possono rideterminare
la disciplina delle prestazioni e del finanziamento per gli iscritti che
alla predetta data non abbiano maturato i requisiti previsti dalle fonti
istitutive medesime per i trattamenti di natura pensionistica. Per i destinatari
di cui al presente comma non si applica altresì l'art. 13, commi
l, 2 e 3, continuando a trovare applicazione le disposizioni di legge vigenti
sino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
8. Per i destinatari iscritti anche alle forme
pensionistiche di cui al comma 1, successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni
ivi stabilite e, per quelli di cui all'art. 2, comma l, lettera a), non
possono essere previste prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione
determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del
trattamento pensionistico obbligatorio.
8-bis. Alle forme pensionistiche di cui al comma
1, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della
ripartizione, in presenza di rilevanti squilibri finanziari derivanti dall'applicazione
delle disposizioni previste dagli articoli 7, commi 3 e 5, e 8, comma 2,
è consentita, per un periodo di otto anni dalla data di emanazione
del decreto di cui al comma 6, l'iscrizione di nuovi soggetti in deroga
alle citate disposizioni degli articoli 7 e 8. A tal fine, con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza di cui all'art.
16, da emanarsi entro il 31 marzo 1994, sono determinati i criteri di accertamento
della predetta situazione di squilibrio, con riguardo, in particolare,
alla variazione dell'aliquota contributiva necessaria al riequilibrio della
gestione, senza aggravio degli oneri a carico degli enti del settore pubblico
allargato.
8-ter. Le forme pensionistiche di cui al comma
8-bis debbono presentare apposita istanza al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per l'applicazione della disciplina di cui al comma
medesimo ed entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto previsto
al comma 8-bis provvedono a corredare detta istanza della documentazione
idonea a dimostrare l'esistenza dello squilibrio finanziario di cui al
predetto comma e di un piano che, con riguardo a tutti gli iscritti attivi
e con riferimento alle contribuzioni e alle prestazioni, nonché
al patrimonio investito, determini le condizioni necessarie ad assicurare,
alla scadenza del periodo di cui al comma 8-bis, l'equilibrio finanziario
della gestione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo
parere della commissione di cui all'art. 16, accerta, nei termini e secondo
le modalità indicate nel decreto di cui al comma 8-bis, la sussistenza
delle predette condizioni, per l'applicazione delle disposizioni di cui
al citato comma (24).
9. I dipendenti degli enti di cui alla legge 20
marzo 1975, n. 70, assunti successivamente alla data di entrata in vigore
della legge medesima, possono chiedere di essere iscritti al fondo integrativo
costituito presso l'ente di appartenenza, con facoltà di riscatto
dei periodi pregressi. E' abrogato il secondo comma dell'art. 14 della
predetta legge. I dipendenti previsti dall'art. 74, commi primo e secondo,
del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 ,
che non abbiano esercitato il diritto di opzione entro i termini di cui
all'art. 75 del citato decreto, hanno facoltà di ricostituire le
precedenti posizioni assicurative presso i fondi integrativi previsti dagli
ordinamenti degli enti di provenienza. L'onere per la ricongiunzione o
il riscatto, a qualsiasi titolo, derivante dall'esercizio delle facoltà
di cui al presente comma è posto a totale carico dei dipendenti
stessi secondo aggiornati criteri attuariali elaborati dagli enti interessati,
da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro. Tali facoltà debbono essere
esercitate a pena di decadenza entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del predetto decreto.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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