Disposizioni urgenti in materia pensionistica e di ammortizzatori sociali
Art. 1 - Disposizioni in materia
di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente
con le regole del sistema contributivo
1. All'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 180, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Gli anni di contribuzione antecedenti il periodo di riferimento
di cui al comma 5 sono valutati ponderandoli con il rapporto tra l'aliquota
contributiva vigente in ciascun anno e la media delle aliquote contributive
vigenti nei dieci anni precedenti quello in cui viene esercitata l'opzione.
Per i dipendenti dello Stato si applicano le aliquote contributive vigenti
presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS.".
2. Al comma 6 dell'articolo 69 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è soppresso l'ultimo periodo.
3. La disposizione di cui al comma
1 ha effetto in riferimento ai trattamenti liquidati a seguito dell'esercizio
del diritto di opzione operante a decorrere dal 1° gennaio 2001.
Art. 2 - Disposizioni urgenti in
materia di ammortizzatori sociali e in situazioni di crisi
1. Per fronteggiare gli effetti e
le ricadute sul piano occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali
o settoriali, dalla crisi connessa alle encefalopatie spongiformi bovine,
nonché dall'emergenza idrica nella regione Puglia, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale dispone, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, interventi, per l'anno 2001,
concernenti:
a) proroghe di trattamenti di sussidiazione
salariale già previsti da disposizioni di legge;
b) sussidiazioni del reddito in deroga
alle disposizioni vigenti in materia di ammortizzatori sociali, con particolare
riferimento alla legge 23 luglio 1991, n. 223, nel caso di programmi finalizzati
alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori
coinvolti in detti programmi;
c) misure in materia di ammortizzatori
sociali, quali sussidiazioni del reddito e riconoscimento di periodi di
contribuzione figurativa, in relazione a riduzioni, sospensioni e cessazioni
di attività lavorativa connesse alla crisi derivante dalle encefalopatie
spongiformi bovine, con particolare riferimento ai settori non rientranti
nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione;
d) aumenti, rispettivamente, fino
all'80 per cento e fino al 20 per cento, della misura massima dell'esonero
di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185,
in relazione allo stato di emergenza idrica nella regione Puglia dichiarato
ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, relativamente alle aree
territoriali che presentino situazioni di maggiore siccità, individuate
dal Dipartimento della protezione civile.
2. Per consentire un più ampio
accesso agli interventi di sussidiazione del reddito di cui alle lettere
a) e b) del comma 1, i relativi trattamenti possono essere determinati
in misura inferiore fino al 20% rispetto a quella prevista dalle norme
vigenti, anche tenuto conto dei periodi di trattamento già fruiti.
3. Gli interventi di cui al comma
1, sono adottati con il concerto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e, relativamente all'intervento di cui
alla lettera c), con il concerto anche dei Ministri delle politiche agricole
e forestali e per le politiche comunitarie.
4. Gli interventi di cui al comma
1 sono disposti nel limite complessivo massimo di lire 300 miliardi. Relativamente
alle misure di cui alla lettera c) sono disposti nel limite massimo di
lire 30 miliardi e per quelle di cui alla lettera d) nel limite massimo
di lire 12 miliardi. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità,
per l'anno 2001, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.
5. All'articolo 3, comma 8, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi:
"Per gli anni 2001 e 2002, tale finalizzazione
è limitata a lire 10 miliardi. In tali termini è rettificato
l'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto 12 aprile 2000 del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2000.".
6. Fino alla modificazione delle relative
disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno
2000, n. 218, il parere di cui all'articolo 2, comma 3, del citato decreto,
è rilasciato dalle regioni entro venti giorni dalla conclusione
della procedura di consultazione attivata dalla richiesta di esame congiunto
della situazione aziendale.
Art. 3 - Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Home Page |
---|