Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53
Visti gli articoli 76,
87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 28 marzo 2003,
n. 53, recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e formazione professionale", e in particolare gli articoli 1,
2, 3 e 7;
Visto il decreto legislativo
19 febbraio 2004, n. 59, recante "Definizione delle norme generali relative
alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo
1 della legge 28 marzo 2003, n. 53";
Visto il decreto legislativo
19 novembre 2004, n. 286, concernente "Istituzione del Servizio nazionale
di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché
riordino dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione
ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53";
Visto il decreto legislativo
15 aprile 2005, n. 76, recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera
c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";
Visto il decreto legislativo
15 aprile 2005, n. 77, recante "Definizione delle norme generali relative
all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo
2003, n. 53";
Vista la legge 27 dicembre
2004, n. 306 e, in particolare l'articolo 3, che ha prorogato di sei mesi
il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 53 del
2003;
Vista la legge 10 marzo 2000,
n. 62;
Vista la legge 14 febbraio
2003, n. 30;
Visto il decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 21;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005;
Acquisito, in data 15 settembre
2005 il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle Commissioni
V (Programmazione economica, Bilancio) e VII (Istruzione pubblica, Beni
culturali, Ricerca scientifica, Spettacolo e Sport) del Senato della Repubblica
espressi, rispettivamente, l'11 ottobre 2005 e il 28 settembre 2005, e
delle Commissioni V (Bilancio, Tesoro e Programmazione) e VII (Cultura,
Scienza e Istruzione) della Camera dei deputati, espressi l'11 ottobre
2005;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;
Su proposta del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, di concerto con i Ministri dell'Economia
e delle Finanze, con il Ministro per la Funzione Pubblica e con il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali;
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 - Secondo ciclo
del sistema educativo di istruzione e formazione
1. Il secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e formazione è costituito dal sistema dei
licei e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale. Esso è
il secondo grado in cui si realizza, in modo unitario, il diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile
2005, n. 76.
2. Lo Stato garantisce i livelli
essenziali delle prestazioni del secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione.
3. Nel secondo ciclo del sistema
educativo si persegue la formazione intellettuale, spirituale e morale,
anche ispirata ai princìpi della Costituzione, lo sviluppo della
coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla collettività
nazionale ed alla civiltà europea.
4. Tutte le istituzioni del
sistema educativo di istruzione e formazione sono dotate di autonomia didattica,
organizzativa, e di ricerca e sviluppo.
5. I percorsi liceali e i
percorsi di istruzione e formazione professionale nei quali si realizza
il diritto-dovere all'istruzione e formazione sono di pari dignità
e si propongono il fine comune di promuovere l'educazione alla convivenza
civile, la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso
il sapere, il saper essere, il saper fare e l'agire, e la riflessione critica
su di essi, nonché di incrementare l'autonoma capacità di
giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale
curando anche l'acquisizione delle competenze e l'ampliamento delle conoscenze,
delle abilità delle capacità e delle attitudini relative
all'uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una lingua europea, oltre
all'italiano e all'inglese, secondo il profilo educativo, culturale e professionale
di cui all'allegato A. Essi assicurano gli strumenti indispensabili per
l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Essi, inoltre, perseguono
le finalità e gli obiettivi specifici indicati ai Capi II e III.
6. Nei percorsi del secondo
ciclo si realizza l'alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo
15 aprile 2005, n. 77.
7. Le istituzioni del sistema
educativo di istruzione e formazione assicurano ed assistono, anche associandosi
tra loro, la possibilità di cambiare scelta tra i percorsi liceali
e, all'interno di questi, tra gli indirizzi, ove previsti, nonché
di passare dai percorsi liceali a quelli dell'istruzione e formazione professionale
e viceversa. A tali fini le predette istituzioni adottano apposite iniziative
didattiche, per consentire l'acquisizione di una preparazione adeguata
alla nuova scelta.
8. La frequenza, con esito
positivo, di qualsiasi percorso o frazione di percorso formativo comporta
l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere,
anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi
tra i diversi percorsi di cui al comma 7. Le istituzioni del sistema educativo
di istruzione e formazione riconoscono, inoltre, con specifiche certificazioni
di competenza, le esercitazioni pratiche, le esperienze formative, i tirocini
di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e gli stage
realizzati in Italia e all'estero anche con periodi di inserimento nelle
realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi.
Ai fini di quanto previsto nel presente comma sono validi anche i crediti
formativi acquisiti e le esperienze maturate sul lavoro, nell'ambito del
contratto di apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276.
9. Le modalità di valutazione
dei crediti, ai fini dei passaggi tra i percorsi del sistema dei licei,
sono definite con le norme regolamentari adottate ai sensi dell'articolo
7, comma 1, lettera b), della legge 28 marzo 2003, n. 53.
10. Le corrispondenze e modalità
di riconoscimento tra i crediti acquisiti nei percorsi liceali e i crediti
acquisiti nei percorsi di istruzione e formazione professionale ai fini
dei passaggi dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e formazione
professionale e viceversa sono definite mediante accordi in sede di Conferenza
Stato-regioni, recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
11. Sono riconosciuti i crediti
formativi conseguiti nelle attività sportive svolte dallo studente
presso associazioni sportive. A tal fine sono promosse apposite convenzioni.
12. Al secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e formazione si accede a seguito del superamento
dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
13. Tutti i titoli e le qualifiche
a carattere professionalizzante sono di competenza delle regioni e province
autonome e vengono rilasciati esclusivamente dalle istituzioni scolastiche
e formative del sistema d'istruzione e formazione professionale. Essi hanno
valore nazionale in quanto corrispondenti ai livelli essenziali di cui
al Capo III.
14. La continuità dei
percorsi di istruzione e formazione professionale con quelli di cui all'articolo
69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni è
realizzata per il tramite di accordi in sede di Conferenza unificata ai
sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,
prevedendo anche il raccordo con i percorsi di cui al Capo II.
15. I percorsi del sistema
dei licei e quelli del sistema di istruzione e formazione professionale
possono essere realizzati in un'unica sede, anche sulla base di apposite
convenzioni tra le istituzioni scolastiche e formative interessate. Ognuno
dei percorsi di insegnamento-apprendimento ha una propria identità
ordinamentale e curricolare. I percorsi dei licei, inoltre, ed in particolare
di quelli articolati in indirizzi, di cui all'articolo 2, comma 8, possono
raccordarsi con i percorsi di istruzione e formazione professionale costituendo,
insieme, un centro polivalente denominato "Campus" o "Polo formativo".
Le convenzioni predette prevedono modalità di gestione e coordinamento
delle attività che assicurino la rappresentanza delle istituzioni
scolastiche e formative interessate, delle associazioni imprenditoriali
del settore economico e tecnologico di riferimento e degli enti locali.
All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 2 - Finalità
e durata
1. I percorsi liceali forniscono
allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione
approfondita ed elevata dei temi legati alla persona ed alla società
nella realtà contemporanea, affinché egli si ponga, con atteggiamento
razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni,
ai suoi fenomeni ed ai problemi che la investono, ed acquisisca la padronanza
di conoscenze, competenze, abilità e capacità, generali e
specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, e le competenze
adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. In
particolare i licei a indirizzi di cui agli articoli 4, 6 e 10 integrano
le funzioni previste dal precedente periodo con una specifica funzione
di preparazione scientifica e professionale coerente con l'indirizzo di
riferimento.
2. I percorsi liceali hanno
durata quinquennale. Essi si sviluppano in due periodi biennali e in un
quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede,
altresì, la maturazione di competenze mediante l'approfondimento
delle conoscenze e l'acquisizione di capacità e di abilità
caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso
di studi.
3. I percorsi liceali realizzano
il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato B,
secondo le Indicazioni nazionali di cui agli allegati C, C/1, C/2,
C/3, C/4, C/5, C/6, C/7, e C/8.
4. Nell'ambito dei percorsi
liceali, d'intesa rispettivamente con le Università, con le Istituzioni
dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e con quelle ove si
realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, sono
stabilite, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche
modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità
richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari e dell'Alta formazione,
rispetto ai quali i percorsi dei licei sono propedeutici, ed ai percorsi
dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nonché per l'approfondimento
delle conoscenze e delle abilità necessarie per l'inserimento nel
mondo del lavoro. L'approfondimento può essere realizzato anche
nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 77, nonché attraverso l'attivazione
di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze
pratiche e di stage.
5. I percorsi dei licei si
concludono con un esame di Stato il cui superamento costituisce titolo
necessario per l'accesso all'Università ed agli Istituti di Alta
formazione artistica, musicale e coreutica, fermo restando il valore del
titolo di studio a tutti gli altri effetti e competenze previsti dall'ordinamento
giuridico. L'ammissione al quinto anno dà, inoltre, accesso all'istruzione
e formazione tecnica superiore.
6. Il sistema dei licei comprende
i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico,
scientifico, tecnologico e delle scienze umane. Ciascuno di essi approfondisce
la cultura liceale, definita al comma 1, come previsto nei successivi articoli.
7. Nel liceo economico e nel
liceo tecnologico è garantita la presenza di una consistente area
di discipline e attività tecnico-professionali tale da assicurare
il perseguimento delle finalità e degli obiettivi inerenti alla
specificità dei licei medesimi.
8. I percorsi liceali artistico,
economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai
diversi fabbisogni formativi.
9. Al superamento dell'esame
di Stato conclusivo dei percorsi liceali di cui all'articolo 14 viene rilasciato
il titolo di diploma liceale, indicante la tipologia di liceo e l'eventuale
indirizzo e settore.
Art. 3 - Attività
educative e didattiche
1. Al fine di garantire l'esercizio
del diritto-dovere di cui all'articolo 1, comma 1, l'orario annuale delle
lezioni nei percorsi liceali, comprensivo della quota riservata alle regioni,
alle istituzioni scolastiche autonome ed all'insegnamento della religione
cattolica in conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato
Lateranense e al relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge
25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti Intese, è articolato
in attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, attività
e insegnamenti obbligatori di indirizzo, attività e insegnamenti
obbligatori a scelta dello studente fatto salvo quanto previsto dal comma
4, e attività e insegnamenti facoltativi, secondo quanto previsto
agli articoli da 4 a 11.
2. Al fine di realizzare la
personalizzazione del piano di studi sono organizzati, attraverso il Piano
dell'offerta formativa, e tenendo conto delle richieste delle famiglie
e degli studenti, attività ed insegnamenti, coerenti con il profilo
educativo, culturale e professionale, secondo quanto previsto agli articoli
da 4 a 11. La scelta di tali attività ed insegnamenti è facoltativa
ed opzionale per gli studenti e la loro frequenza è gratuita. Gli
studenti sono tenuti alla frequenza delle attività e degli insegnamenti
prescelti. Le relative richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione.
Al fine di ampliare e razionalizzare tale scelta, gli istituti possono,
nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete. Gli istituti, nella loro
autonomia, possono ripartire diversamente il monte ore complessivo del
quinquennio, relativo alle attività e insegnamenti facoltativi,
definito dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e incrementarlo, nei limiti
delle loro disponibilità di bilancio.
3. Nel quinto anno sono organizzati,
nell'ambito delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello
studente, attività ed insegnamenti destinati ad approfondimenti
disciplinari coerenti con la personalizzazione dei percorsi e con le vocazioni
manifestate per gli studi successivi di livello superiore, secondo quanto
previsto agli articoli da 4 a 11. Nel predetto anno è previsto,
inoltre, fatto salvo quanto stabilito specificamente per il percorso del
liceo linguistico dall'articolo 7, l'insegnamento, in lingua inglese, di
una disciplina non linguistica compresa nell'orario obbligatorio o nell'orario
obbligatorio a scelta dello studente.
4. In caso di mancato raggiungimento
degli obiettivi di apprendimento previsti per le attività e insegnamenti
obbligatori, gli studenti sono tenuti ad utilizzare le ore a loro scelta
per conseguire i livelli attesi dalle Indicazioni nazionali.
Art. 4 - Liceo artistico
1. Il percorso del liceo artistico
approfondisce la cultura liceale attraverso la componente estetica come
principio di comprensione del reale. Fornisce allo studente le conoscenze,
le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere
il patrimonio artistico e il suo contesto storico e culturale e per esprimere
la propria creatività e progettualità. Assicura la conoscenza
dei codici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei
linguaggi, delle metodologie e delle tecniche relative.
2. Il percorso del liceo artistico
si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:
a) arti figurative;
b) architettura, design, ambiente;
c) audiovisivo, multimedia,
scenografia.
3. Gli indirizzi si caratterizzano per la presenza dei seguenti laboratori, nei quali lo studente sviluppa la propria capacità progettuale:
a) nel laboratorio di figurazione,
dell'indirizzo arti figurative, lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza
dei linguaggi delle arti figurative (disegno, pittura, modellazione plastica);
b) nel laboratorio di progettazione,
dell'indirizzo architettura, design, ambiente, lo studente acquisisce la
padronanza di metodi di rappresentazione specifici dell'architettura, delle
metodologie proprie del disegno industriale e delle problematiche urbanistiche;
c) nel laboratorio audiovisivo,
dell'indirizzo audiovisivo, multimedia, scenografia, lo studente acquisisce
e sviluppa la padronanza dei linguaggi e delle tecniche della comunicazione
visiva, di quella audiovisiva, multimediale e dell'allestimento scenico,
di tipo tradizionale e innovativo.
4. L'orario annuale delle attività ed insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 1.089 ore nel primo biennio, 726 ore nel secondo biennio e 660 ore nel quinto anno per l'indirizzo di cui alla lettera a) del comma 2; 1.089 ore nel primo biennio, 792 ore nel secondo biennio e 726 ore nel quinto anno per gli indirizzi di cui alle lettere b) e c) del comma 2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo è di 429 ore nel secondo biennio e nel quinto anno per l'indirizzo di cui alla lettera a) del comma 2 e di 363 ore nel secondo biennio e nel quinto anno per gli indirizzi di cui alle lettere b) e c) del comma 2. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 99 ore per il primo ed il secondo biennio e di 165 ore per il quinto anno, per tutti gli indirizzi.
Art. 5 - Liceo classico
1. Il percorso del liceo classico
approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della civiltà
classica, e delle conoscenze linguistiche, storiche e filosofiche fornendo
rigore metodologico, contenuti e sensibilità all'interno di un quadro
culturale di attenzione ai valori anche estetici, che offra gli strumenti
necessari per l'accesso qualificato ad ogni facoltà universitaria.
Trasmette, inoltre, una solida formazione problematica e critica idonea
a leggere la realtà nella sua dimensione sincronica e diacronica.
2. L'orario annuale delle
attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è
di 924 ore nel primo biennio, 957 ore nel secondo biennio e di 858 ore
nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti
obbligatori a scelta dello studente è di 99 ore nel primo biennio,
66 ore nel secondo biennio e di 99 ore nel quinto anno. L'orario annuale
delle attività e insegnamenti facoltativi è di 33 ore nel
primo anno, di 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e di 33
ore nel quinto anno.
Art. 6 - Liceo economico
1. Il percorso del liceo economico
approfondisce la cultura liceale dal punto di vista delle categorie interpretative
dell'azione personale e sociale messe a disposizione dagli studi economici
e giuridici. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità
e le capacità necessarie per conoscere forme e regole economiche,
sociali, istituzionali e giuridiche, individuando l'interdipendenza tra
i diversi fenomeni e cogliendo i rapporti tra le dimensioni globale e locale.
Assicura la padronanza di competenze sistematiche nel campo dell'economia
e della cultura dell'imprenditorialità.
2. Il percorso del liceo economico
si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:
a) economico-aziendale;
b) economico-istituzionale.
3. Nell'indirizzo economico-aziendale
lo studente acquisisce in particolare, attraverso le attività e
gli insegnamenti obbligatori rimessi alla sua scelta, competenze organizzative,
amministrative e gestionali. Tali competenze possono essere orientate sui
settori dei servizi, del credito, del turismo, delle produzioni agro-alimentari
e della moda, rimessi alla libera scelta dello studente e in relazione
al tessuto economico, sociale e produttivo del territorio.
4. Nell'indirizzo economico-istituzionale
lo studente acquisisce in particolare, attraverso le attività e
gli insegnamenti obbligatori rimessi alla sua scelta, competenze economico-giuridico-istituzionali
nelle dimensioni locale, nazionale, europea e internazionale. Tali competenze
possono essere orientate sui settori della ricerca e dell'innovazione,
internazionale, della finanza pubblica e della Pubblica Amministrazione,
rimessi alla libera scelta dello studente.
5. L'orario annuale delle
attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è
di 1.056 ore nel primo biennio e 858 ore nel secondo biennio e nel quinto
anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori
di indirizzo è di 198 ore nel secondo biennio e nel quinto anno.
L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è
di 66 ore per ciascuno dei cinque anni di corso, elevate, nel secondo biennio
e nel quinto anno, a 99 ore per gli studenti che si avvalgono dei settori
di cui al comma 3.
Art. 7 - Liceo linguistico
1. Il percorso del liceo linguistico
approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della conoscenza coordinata
di più sistemi linguistici e culturali. Fornisce allo studente le
conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie
per conoscere, anche in un'ottica comparativa, le strutture e l'uso delle
lingue, per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l'italiano,
di cui almeno due dell'Unione Europea, e per rapportarsi in forma critica
e dialettica alle altre culture.
2. L'orario annuale delle
attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è
di 924 ore nel primo biennio, 957 nel secondo biennio e 858 nel quinto
anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori
a scelta dello studente è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel
secondo biennio e 99 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività
e insegnamenti facoltativi è di 33 ore nel primo anno, 66 ore nel
secondo, nel terzo e nel quarto anno e 33 ore nel quinto anno.
3. Dal primo anno del secondo
biennio è previsto l'insegnamento in lingua inglese di una disciplina
non linguistica, compresa nell'orario obbligatorio o nell'orario obbligatorio
a scelta dello studente. Dal secondo anno del secondo biennio è
previsto, inoltre, l'insegnamento, nella seconda lingua comunitaria, di
una disciplina non linguistica, compresa nell'orario delle attività
e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'orario delle attività
e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente.
Art. 8 - Liceo musicale
e coreutico
1. Il percorso del liceo musicale
e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni, approfondisce la cultura
liceale dal punto di vista musicale o coreutico, alla luce dell'evoluzione
storica ed estetica, delle conoscenze teoriche e scientifiche, della creatività
e delle abilità tecniche relative. Fornisce allo studente le conoscenze,
le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere
il patrimonio musicale e coreutico, assicurando, anche attraverso attività
di laboratorio, la padronanza dei linguaggi musicali e coreutici sotto
gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione.
Assicura, altresì, la continuità dei percorsi formativi per
gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui all'articolo
11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
2. L'orario annuale delle
attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è
di 627 ore nel primo biennio, 693 ore nel secondo biennio e nel quinto
anno. Al predetto orario si aggiungono, per ciascuna delle sezioni, musicale
e coreutica, 330 ore nel primo biennio e 363 ore nel secondo biennio e
nel quinto anno. L'orario annuale per attività ed insegnamenti obbligatori
a scelta dello studente è di 165 ore nel primo biennio e 66 ore
nel secondo biennio e nel quinto anno. L'orario annuale delle attività
e insegnamenti facoltativi è di 33 ore nel primo anno, 66 ore nel
secondo, nel terzo e nel quarto anno e 33 ore nel quinto anno.
Art. 9 - Liceo scientifico
1. Il percorso del liceo scientifico
approfondisce la cultura liceale nella prospettiva del nesso che collega
la tradizione umanistica alla scienza, sviluppando i metodi propri della
matematica e delle scienze sperimentali. Fornisce allo studente le conoscenze,
le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere
e seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare
le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza
dei linguaggi, delle tecniche, delle metodologie e delle competenze relative.
2. L'orario annuale delle
attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è
di 924 ore nel primo biennio, 957 ore nel secondo biennio e 858 ore nel
quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori
a scelta dello studente è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel
secondo biennio e 99 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività
e insegnamenti facoltativi è di 33 ore nel primo anno, 66 ore nel
secondo, nel terzo e nel quarto anno e 33 ore nel quinto anno.
Art. 10 - Liceo tecnologico
1. Il percorso del liceo tecnologico
approfondisce la cultura liceale attraverso il punto di vista della tecnologia.
Esso, per le caratteristiche vocazionali e operative, sviluppa la padronanza
degli strumenti per comprendere le problematiche scientifiche e storico-sociali
collegate alla tecnologia e alle sue espressioni. Assicura lo sviluppo
della creatività e dell'inventiva progettuale e applicativa nonché
la padronanza delle tecniche, dei processi tecnologici e delle metodologie
di gestione relative.
2. Il liceo tecnologico assicura,
inoltre, l'acquisizione di una perizia applicativa e pratica attraverso
esercitazioni svolte nei laboratori dotati delle apposite attrezzature.
3. Il percorso del liceo tecnologico
si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi:
a) meccanico-meccatronico;
b) elettrico ed elettronico;
c) informatico, grafico e
comunicazione;
d) chimico e materiali;
e) produzioni biologiche e
biotecnologie alimentari;
f) costruzioni, ambiente e
territorio;
g) logistica e trasporti;
h) tecnologie tessili, dell'abbigliamento
e della moda.
4. Nei primi due anni del liceo
tecnologico sono attivati l'insegnamento obbligatorio di una delle discipline
caratterizzanti gli indirizzi, finalizzata all'orientamento per la scelta
di indirizzo, ovvero esperienze laboratoriali connesse ad insegnamenti
caratterizzanti il triennio.
5. Gli indirizzi si caratterizzano
per la presenza di laboratori finalizzati al raggiungimento degli esiti
di cui ai commi 1 e 2, e per lo stretto raccordo con le imprese del settore
di riferimento sul territorio.
6. L'orario annuale delle
attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è
di 1.023 ore nel primo biennio, 594 ore nel secondo biennio e 561 ore nel
quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori
di indirizzo, ivi compresi i laboratori, è di 561 ore nel secondo
biennio e 594 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività
e insegnamenti facoltativi, per tutti gli indirizzi, è di 66 ore
per ciascuno dei cinque anni di corso.
Art. 11 - Liceo delle scienze
umane
1. Il percorso del liceo delle
scienze umane approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della
conoscenza dei fenomeni collegati alla costruzione dell'identità
personale e delle relazioni umane e sociali, con particolare riguardo all'elaborazione
dei modelli educativi. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze,
le abilità e le capacità necessarie per cogliere la complessità
e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza
dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche nel campo delle scienze
umane.
2. L'orario annuale delle
attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è
di 924 ore nel primo biennio, 957 ore nel secondo biennio e 858 ore nel
quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori
a scelta dello studente è di 99 ore nel primo biennio, 66 ore nel
secondo biennio e 99 ore nel quinto anno. L'orario annuale delle attività
e insegnamenti facoltativi è 33 ore nel primo anno, 66 ore nel secondo,
nel terzo e nel quarto anno e di 33 ore nel quinto anno.
Art. 12 - Organizzazione
educativa e didattica
1. Le attività educative
e didattiche di cui all'articolo 3 sono assicurate con la dotazione di
personale docente assegnato all'istituto. Per lo svolgimento delle attività
e degli insegnamenti di cui all'articolo 3, ove essi richiedano una specifica
professionalità non riconducibile agli ambiti disciplinari per i
quali è prevista l'abilitazione all'insegnamento, gli istituti stipulano
contratti di diritto privato con esperti, in possesso di adeguati requisiti
tecnico-professionali, sulla base di criteri e modalità definiti
con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca. Alla stipula dei contratti di cui al presente comma si provvede
nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio degli istituti interessati,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. L'organizzazione delle
attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità
degli istituti, in costante rapporto con le famiglie e con le istituzioni
sociali, culturali e produttive del territorio, fermo restando che il perseguimento
delle finalità dei licei, così come previste dal presente
Capo, è affidato, anche attraverso la personalizzazione dei piani
di studio, ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività
educative e didattiche previste dai medesimi piani di studio. A tal fine
concorre prioritariamente il docente in possesso di specifica formazione
che svolge funzioni di orientamento nella scelta delle attività
di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, di tutorato degli studenti, di coordinamento
delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con
le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto
dallo studente, con l'apporto degli altri docenti.
3. Il miglioramento dei processi
di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità
didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella
sede di titolarità, almeno per il tempo corrispondente ad un periodo
didattico.
4. Nell'ambito dei percorsi
liceali sono definite, d'intesa con le Università e con le Istituzioni
dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, e con riferimento
all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento
delle competenze, delle conoscenze e per l'incremento delle capacità
e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di istruzione superiore.
5. Mediante uno o più
regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione
e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite
le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche, si provvede alle modifiche delle indicazioni di
cui agli allegati C, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5,
C/6, C/7, C/8, D, D/bis, E ed F, del presente decreto.
Art. 13 - Valutazione e
scrutini
1. La valutazione, periodica
e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti e la
certificazione delle competenze, abilità e capacità da essi
acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle
attività educative e didattiche previsti dai Piani di studio personalizzati.
Sulla base degli esiti della valutazione periodica, gli istituti predispongono
gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari al recupero e allo
sviluppo degli apprendimenti.
2. Ai fini della validità
dell'anno, per la valutazione dello studente, è richiesta la frequenza
di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato complessivo di
cui all'articolo 3.
3. Salva la valutazione periodica
e annuale di cui al comma 1, al termine di ciascuno dei due bienni di cui
all'articolo 2 comma 2, i docenti effettuano una valutazione ai fini di
verificare l'ammissibilità dello studente al terzo ed al quinto
anno, subordinata all'avvenuto raggiungimento di tutti gli obiettivi di
istruzione e di formazione, ivi compreso il comportamento degli studenti.
In caso di esito negativo della valutazione periodica effettuata alla fine
del biennio, lo studente non è ammesso alla classe successiva. La
non ammissione al secondo anno dei predetti bienni può essere disposta
per gravi lacune, formative o comportamentali, con provvedimenti motivati.
4. Al termine del quinto anno
sono ammessi all'esame di Stato gli studenti valutati positivamente nell'apposito
scrutinio.
5 All'esame di Stato sono
ammessi i candidati esterni in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo
2 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e dall'articolo 3 del D.P.R. 23
luglio 1998, n. 323.
6. Coloro che chiedano di
rientrare nei percorsi liceali e che abbiano superato l'esame conclusivo
del primo ciclo tanti anni prima quanti ne occorrono per il corso normale
degli studi liceali possono essere ammessi a classi successive alla prima
previa valutazione delle conoscenze, competenze, abilità e capacità
possedute, comunque acquisite, da parte di apposite commissioni costituite
presso le istituzioni del sistema dei licei, anche collegate in rete tra
di loro. Ai fini di tale valutazione le commissioni tengono conto dei crediti
acquisiti, debitamente documentati, e possono sottoporre i richiedenti
ad eventuali prove per l'accertamento delle conoscenze, competenze, abilità
e capacità necessarie per la proficua prosecuzione degli studi.
Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca sono stabilite le modalità di costituzione e funzionamento
delle commissioni. Alle valutazioni di cui al presente comma si provvede
dopo l'effettuazione degli scrutini.
7. Coloro che cessino di frequentare
l'istituto prima del 15 marzo e che intendano proseguire gli studi nel
sistema dei licei, possono chiedere di essere sottoposti alle valutazioni
di cui al comma 6. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo dal superamento
dell'esame di Stato di cui al comma 6 i richiedenti che abbiano compiuto
il diciottesimo anno di età non oltre il giorno precedente quello
dell'inizio delle predette valutazioni. Coloro che, nell'anno in corso,
abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno di età sono, altresì,
dispensati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.
Art. 14 - Esame di Stato
1. L'esame di Stato conclusivo
dei percorsi liceali considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti
nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove, anche laboratoriali
per i licei ad indirizzo, organizzate dalle commissioni d'esame e su prove
a carattere nazionale predisposte e gestite, ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, lettera b) del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dall'Istituto
nazionale di valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi
specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di
insegnamento dell'ultimo anno.
2. All'esame di Stato sono
ammessi gli studenti che hanno conseguito la valutazione positiva di cui
all'articolo 13, comma 4.
3. Sono, altresì, ammessi
all'esame di Stato nella sessione dello stesso anno, gli studenti del penultimo
anno del corso di studi che, nello scrutinio finale del primo periodo biennale,
abbiano riportato una votazione non inferiore alla media di sette decimi
e, nello scrutinio finale del secondo periodo biennale, una votazione non
inferiore agli otto decimi in ciascuna disciplina, ferma restando la particolare
disciplina concernente la valutazione dell'insegnamento di educazione fisica.
4. I candidati esterni di
cui all'articolo 13, comma 5, sostengono l'esame di Stato secondo le modalità
definite dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23
luglio 1998, n. 323.
5. All'articolo 4, comma 4
della legge 10 dicembre 1997, n. 425 il terzo periodo è sostituito
dal seguente: "i candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni
degli istituti statali e paritari ed il loro numero massimo non può
superare il cinquanta per cento dei candidati interni; nel caso non vi
sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette
commissioni, possono essere costituite, soltanto presso gli istituti statali,
commissioni apposite".
Art. 15 - Livelli essenziali
delle prestazioni
1. L'iscrizione e la frequenza
ai percorsi di istruzione e formazione professionale rispondenti ai livelli
essenziali definiti dal presente Capo e garantiti dallo Stato, anche in
relazione alle Indicazioni dell'Unione Europea, rappresentano assolvimento
del diritto-dovere all'istruzione e formazione, secondo quanto previsto
dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e dal profilo educativo,
culturale e professionale di cui all'allegato A.
2. Nell'esercizio delle loro
competenze legislative esclusive in materia di istruzione e formazione
professionale e nell'organizzazione del relativo servizio le regioni assicurano
i livelli essenziali delle prestazioni definiti dal presente Capo.
3. I livelli essenziali di
cui al presente Capo costituiscono requisiti per l'accreditamento delle
istituzioni che realizzano i percorsi di cui al comma 1 da parte delle
regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e, relativamente
alle istituzioni formative, anche per l'attribuzione dell'autonomia di
cui all'articolo 1, comma 4.
4. Le modalità di accertamento
del rispetto dei livelli essenziali di cui al presente Capo sono definite
con il regolamento previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera c), della
legge 28 marzo 2003, n. 53.
5. I titoli e le qualifiche
rilasciati a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale
di durata almeno quadriennale rispondenti ai requisiti di cui al comma
2 costituiscono titolo per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica
superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17
maggio 1999, n. 144, fermo restando il loro valore a tutti gli altri effetti
previsti dall'ordinamento giuridico.
6. I titoli e le qualifiche
conseguiti al termine dei percorsi del sistema di istruzione e formazione
professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame
di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'Università e all'Alta
formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito
corso annuale, realizzato d'intesa con le Università e con l'Alta
formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità
di sostenere, come privatista, l'esame di Stato secondo quanto previsto
dalle disposizioni vigenti in materia.
7. Le qualifiche professionali
conseguite attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 costituiscono crediti formativi per
il proseguimento nei percorsi di cui al Capo II e al presente Capo, secondo
le modalità di riconoscimento indicate dall'art. 51, comma 2 del
predetto decreto legislativo.
Art. 16 - Livelli essenziali
dell'offerta formativa
1. Le regioni assicurano,
quali livelli essenziali riferiti all'offerta formativa:
a) il soddisfacimento della
domanda di frequenza;
b) l'adozione di interventi
di orientamento e tutorato, anche per favorire la continuità del
processo di apprendimento nei percorsi di istruzione e formazione tecnica
superiore, nell'Università o nell'Alta formazione artistica, musicale
e coreutica, nonché per il recupero e lo sviluppo degli apprendimenti
dello studente;
c) l'adozione di misure che
favoriscano la continuità formativa anche attraverso la permanenza
dei docenti di cui all'articolo 19 nella stessa sede per l'intera durata
del percorso, ovvero per la durata di almeno un periodo didattico qualora
il percorso stesso sia articolato in periodi;
d) la realizzazione di tirocini
formativi ed esperienze in alternanza, in relazione alle figure professionali
caratterizzanti i percorsi formativi.
2. Ai fini del soddisfacimento della domanda di frequenza di cui al comma 1, lettera a), è considerata anche l'offerta formativa finalizzata al conseguimento di qualifiche professionali attraverso i percorsi in apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Art. 17 - Livelli essenziali
dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi
1. Le regioni assicurano,
quali livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione
dei percorsi formativi, un orario complessivo obbligatorio dei percorsi
formativi di almeno 990 ore annue. Le regioni assicurano, inoltre, agli
stessi fini, l'articolazione dei percorsi formativi nelle seguenti tipologie:
a) percorsi di durata triennale,
che si concludono con il conseguimento di un titolo di qualifica professionale,
che costituisce titolo per l'accesso al quarto anno del sistema dell'istruzione
e formazione professionale;
b) percorsi di durata almeno
quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma
professionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, anche per offrire allo studente una contestuale pluralità di scelte, le regioni assicurano l'adozione di misure che consentano l'avvio contemporaneo dei percorsi del sistema educativo di istruzione e formazione.
Art. 18 - Livelli essenziali
dei percorsi
1. Allo scopo di realizzare
il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'articolo 1,
comma 5, le regioni assicurano, quali livelli essenziali dei percorsi:
a) la personalizzazione, per
fornire allo studente, attraverso l'esperienza reale e la riflessione sull'operare
responsabile e produttivo, gli strumenti culturali e le competenze professionali
per l'inserimento attivo nella società, nel mondo del lavoro e nelle
professioni;
b) l'acquisizione, ai sensi
dell'articolo 1, comma 5, di competenze linguistiche, matematiche, scientifiche,
tecnologiche, storico-sociali ed economiche, destinando a tal fine quote
dell'orario complessivo obbligatorio idonee al raggiungimento degli obiettivi
indicati nel profilo educativo, culturale e professionale dello studente,
nonché di competenze professionali mirate in relazione al livello
del titolo cui si riferiscono;
c) l'insegnamento della religione
cattolica come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato
lateranense e al relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge
25 marzo 1985, n. 121, e dalle conseguenti Intese, e delle attività
fisiche e motorie;
d) il riferimento a figure
di differente livello, relative ad aree professionali definite, sentite
le parti sociali, mediante accordi in sede di Conferenza unificata a norma
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recepiti con decreti del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali. Tali figure possono essere articolate in specifici profili professionali
sulla base dei fabbisogni del territorio.
2. Gli standard minimi formativi relativi alle competenze di cui al comma 1, lettera b), sono definiti con Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai fini della spendibilità nazionale ed europea dei titoli e qualifiche professionali conseguiti all'esito dei percorsi.
Art. 19 - Livelli essenziali
dei requisiti dei docenti
1. Le regioni assicurano,
quali livelli essenziali dei requisiti dei docenti, che le attività
educative e formative siano affidate a personale docente in possesso di
abilitazione all'insegnamento e ad esperti in possesso di documentata esperienza
maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento.
Art. 20 - Livelli essenziali
della valutazione e certificazione delle competenze
1. Le regioni assicurano,
quali livelli essenziali riferiti alla valutazione e certificazione delle
competenze:
a) che gli apprendimenti e
il comportamento degli studenti siano oggetto di valutazione collegiale
e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti e degli
esperti di cui all'articolo 19;
b) che a tutti gli studenti
iscritti ai percorsi sia rilasciata certificazione periodica e annuale
delle competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi
formativi;
c) che, previo superamento
di appositi esami, lo studente consegua la qualifica di operatore professionale
con riferimento alla relativa figura professionale, a conclusione dei percorsi
di durata triennale, ovvero il diploma professionale di tecnico, a conclusione
dei percorsi di durata almeno quadriennale;
d) che, ai fini della continuità
dei percorsi, di cui all'articolo 1, comma 13, il titolo conclusivo dei
percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts) assuma la
denominazione di "diploma professionale di tecnico superiore";
e) che nelle commissioni per
gli esami di cui alla lettera c), sia assicurata la presenza dei docenti
e degli esperti di cui all'articolo 19;
f) che le competenze certificate
siano registrate sul "libretto formativo del cittadino" di cui all'articolo
2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
2. Ai fini della valutazione annuale e dell'ammissione agli esami è necessaria la frequenza di almeno tre quarti della durata del percorso.
Art. 21 - Livelli essenziali
delle strutture e dei relativi servizi
1. Le regioni assicurano,
relativamente ai livelli essenziali delle strutture e dei servizi delle
istituzioni formative:
a) la previsione di organi
di governo;
b) l'adeguatezza delle capacità
gestionali e della situazione economica;
c) il rispetto dei Contratti
Collettivi Nazionali di Lavoro del personale dipendente dalle medesime
istituzioni;
d) la completezza dell'offerta
formativa comprendente entrambe le tipologie di cui all'articolo 17, comma
1, lettere a) e b);
e) lo svolgimento del corso
annuale integrativo di cui all'articolo 15, comma 6;
f) l'adeguatezza dei locali,
in relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche e formative,
sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi
di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica;
g) l'adeguatezza didattica,
con particolare riferimento alla disponibilità di laboratori, con
relativa strumentazione per gli indirizzi formativi nei quali la sede formativa
intende operare;
h) l'adeguatezza tecnologica,
con particolare riferimento alla tipologia delle attrezzature e strumenti
rispondenti all'evoluzione tecnologica;
i) la disponibilità
di attrezzature e strumenti ad uso sia collettivo che individuale;
l) la capacità di progettazione
e realizzazione di stage, tirocini ed esperienze formative, coerenti
con gli indirizzi formativi attivati.
2. Gli standard minimi relativi ai livelli di cui al presente articolo sono definiti con Accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Art. 22 - Valutazione
1. Ai fini della verifica
del rispetto dei livelli essenziali definiti dal presente Capo i percorsi
sono oggetto di valutazione da parte del Servizio nazionale di valutazione
del sistema educativo di istruzione e formazione. Le istituzioni di istruzione
e formazione forniscono al predetto Servizio i dati e la documentazione
da esso richiesti, anche al fine del loro inserimento nella relazione sul
sistema educativo di istruzione e formazione, che il Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca presenta al Parlamento a norma dell'articolo
7, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53 e dell'articolo 3, comma 3,
del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286.
Art. 23 - Insegnamento
dello strumento musicale
1. Al fine di assicurare i
livelli necessari per la frequenza dei percorsi del liceo musicale, i corsi
ad indirizzo musicale istituiti nelle scuole medie ai sensi dell'articolo
11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124 realizzano i percorsi formativi
introdotti dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, assicurando
l'insegnamento dello strumento musicale per una quota oraria obbligatoria
non inferiore a quella prevista per i predetti corsi ad indirizzo musicale.
Tale quota oraria è obbligatoria per gli studenti che frequentano
tali corsi ed è aggiuntiva alle 891 ore obbligatorie previste dall'art.
10, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 59 del 2004; conseguentemente,
l'orario annuale rimesso alla scelta facoltativa e opzionale degli studenti,
di cui al comma 2 del predetto articolo 10, è ridotto di un corrispondente
numero di ore.
Art. 24 - Diffusione della
cultura musicale e valorizzazione dei talenti
1. Al fine di favorire la
diffusione della cultura musicale e la valorizzazione dei talenti, i Conservatori
e gli Istituti musicali pareggiati, in convenzione con le istituzioni scolastiche
del primo e secondo ciclo, possono prevedere, nell'ambito della programmazione
delle proprie attività, l'attivazione di laboratori musicali per
la realizzazione di specifici progetti educativi.
Art. 25 - Insegnamento dell'inglese,
della seconda lingua comunitaria e della tecnologia
1. Al fine di raccordare le
competenze nella lingua inglese, nella seconda lingua comunitaria e nella
tecnologia, in uscita dal primo ciclo, con quelle da raggiungere al termine
dei percorsi liceali:
a) la correlazione tra gli
orari di insegnamento, così come previsti dal decreto legislativo
19 febbraio 2004, n. 59 e dagli allegati da C/1 a C/8 del presente decreto,
e i livelli di apprendimento in uscita dalla scuola primaria, dalla scuola
secondaria di primo grado, dal primo biennio, dal secondo biennio e dal
quinto anno dei licei, è evidenziata nell'allegato D al medesimo
decreto;
b) l'orario annuale obbligatorio
di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2004,
n. 59, è incrementato di 66 ore, di cui 33 ore destinate all'insegnamento
della lingua inglese e 33 ore destinate all'insegnamento della tecnologia;
conseguentemente, l'orario annuale rimesso alla scelta facoltativa ed opzionale
degli studenti, di cui al comma 2 del predetto articolo 10, è ridotto
di un corrispondente numero di ore;
c) le Indicazioni nazionali
relative agli obiettivi specifici di apprendimento per l'inglese nella
scuola primaria e quelle relative agli obiettivi specifici di apprendimento
per la lingua inglese e per la seconda lingua comunitaria nella scuola
secondaria di primo grado, contenute rispettivamente negli allegati B e
C al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, sono sostituite da quelle
contenute nell'allegato E al presente decreto.
2. Al fine di offrire agli
studenti l'opportunità di conseguire un livello di apprendimento
della lingua inglese analogo a quello della lingua italiana è data
facoltà, nella scuola secondaria di primo grado, alle famiglie che
ne facciano richiesta, di utilizzare, per l'apprendimento della predetta
lingua, anche il monte ore dedicato alla seconda lingua comunitaria. Tale
scelta è effettuata al primo anno della scuola secondaria di primo
grado e si intende confermata per l'intero corso della scuola secondaria
di primo grado ed anche per i percorsi del secondo ciclo di istruzione
e formazione. I livelli di apprendimento in uscita dalla scuola secondaria
di primo grado e dai percorsi dei licei sono determinati, per gli studenti
che si sono avvalsi della scelta medesima, secondo l'allegato D/bis al
presente decreto.
3. Resta ferma la possibilità,
per gli studenti di cui al comma 2, di avvalersi dell'insegnamento di una
seconda lingua comunitaria nell'ambito delle attività ed insegnamenti
facoltativi.
Art. 26 - Insegnamento delle
scienze
1. Al fine di raccordare le
competenze nelle scienze, da acquisire nel primo ciclo, con quelle da raggiungere
al termine dei percorsi liceali, le Indicazioni nazionali relative agli
obiettivi specifici di apprendimento per le scienze, contenute nell'allegato
C al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 sono sostituite da quelle
contenute nell'allegato F al presente decreto.
Art. 27 - Passaggio
al nuovo ordinamento
1. Il primo anno dei percorsi
liceali di cui al Capo II è avviato previa definizione, con decreto
del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentita
la Conferenza unificata, dei seguenti aspetti:
a) tabelle di confluenza dei
percorsi di istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento previgente
nei percorsi liceali di cui al presente decreto, da assumere quale riferimento
di massima per la programmazione della rete scolastica di cui all'articolo
138, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
b) tabelle di corrispondenza
dei titoli di studio in uscita dai percorsi di istruzione secondaria di
secondo grado dell'ordinamento previgente con i titoli di studio in uscita
dai percorsi liceali di cui al Capo II;
c) l'incremento fino al 20%
della quota dei piani di studio rimessa alle istituzioni scolastiche, nell'ambito
degli indirizzi definiti dalle regioni in coerenza con il profilo educativo,
culturale e professionale in uscita dal percorso di cui all'articolo 2,
comma 3.
2. Il primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III è avviato sulla base della disciplina specifica definita da ciascuna regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III, previa definizione con accordi in Conferenza Stato-regioni ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei seguenti aspetti:
a) individuazione delle figure
di differente livello, relative ad aree professionali, articolabili in
specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio;
b) standard minimi formativi
relativi alle competenze di base linguistiche, matematiche, scientifiche,
tecnologiche, storico-sociali ed economiche necessarie al conseguimento
del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, nonché
alle competenze professionali proprie di ciascuna specifica figura professionale
di cui alla lettera a);
c) standard minimi relativi
alle strutture delle istituzioni formative e dei relativi servizi.
3. L'attuazione del Capo II
e del Capo III avviene nel quadro della programmazione della rete scolastica
di cui all'articolo 138, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, finalizzata a far corrispondere l'offerta formativa
complessiva alle esigenze formative del territorio di ciascuna regione.
L'Amministrazione scolastica assicura la propria piena collaborazione,
su richiesta della regione. Al coordinamento dell'attuazione a livello
nazionale si provvede attraverso specifiche intese in sede di Conferenza
unificata da definire entro il 30 novembre 2005. A tal fine, la programmazione
di ciascuna regione va definita entro il 31 dicembre 2005.
4. Le prime classi dei percorsi
liceali e il primo anno di quelli di istruzione e formazione professionale
sono avviati contestualmente a decorrere dall'anno scolastico e formativo
2007/2008, previa definizione di tutti gli adempimenti normativi previsti.
Sino alla definizione di tutti i passaggi normativi propedeutici all'avvio
del secondo ciclo, di competenza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca, il medesimo Ministero non promuove sperimentazioni del
nuovo ordinamento nelle scuole, ferma restando l'autonomia scolastica.
5. Al fine di assicurare il
passaggio graduale al nuovo ordinamento, fino alla messa a regime del sistema
dei licei, la consistenza numerica della dotazione dell'organico di diritto
del personale docente resta confermata nelle quantità complessivamente
determinate per l'anno scolastico 2005/2006.
6. I corsi previsti dall'ordinamento
previgente continuano fino alla trasformazione nei corsi previsti dal Capo
II secondo le modalità di cui ai commi 1 e 3. I corsi avviati prima
dell'attivazione dei nuovi percorsi proseguono fino al loro completamento.
7. Con l'attuazione dei percorsi
di cui al Capo III, i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante,
acquisiti tramite i percorsi di istruzione e formazione professionale,
sono esclusivamente di competenza delle regioni e delle province autonome.
In attesa della compiuta attuazione, da parte di tutte le regioni, degli
adempimenti connessi alle loro competenze esclusive in materia di istruzione
e formazione professionale, l'attuale sistema di istruzione statale continua
ad assicurare, attraverso gli istituti professionali di Stato, l'offerta
formativa nel settore, con lo svolgimento dei relativi corsi e il rilascio
delle qualifiche.
8. In prima applicazione,
i percorsi del liceo musicale e coreutico, di cui all'articolo 8, possono
essere attivati in via sperimentale, sulla base di apposite convenzioni
tra le istituzioni scolastiche e le Istituzioni di Alta formazione artistica,
musicale e coreutica.
9. Entro un anno dall'entrata
in vigore del presente decreto è emanato il decreto interministeriale
di equipollenza dei titoli previsto dall'articolo 52, della legge 10 maggio
1983, n. 212.
Art. 28 - Gradualità
dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione
1. A partire dall'anno scolastico
e formativo 2006/2007 e fino alla completa attuazione del presente decreto
il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo
15 aprile 2005, n. 76 ricomprende i primi tre anni degli istituti di istruzione
secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale realizzati sulla base dell'Accordo-Quadro in sede di Conferenza
unificata 19 giugno 2003. Per tali percorsi sperimentali continuano ad
applicarsi l'Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni 15 gennaio 2004
e l'Accordo in sede di Conferenza unificata 28 ottobre 2004.
2. I percorsi sperimentali
di cui al comma 1 sono oggetto di valutazione da parte del Servizio nazionale
di valutazione di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 e
di monitoraggio da parte dell'Isfol.
3. All'assolvimento del diritto-dovere
nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III
sono destinate le risorse di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo
15 aprile 2005, n. 76 sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione,
da ripartirsi tra le regioni come previsto dal comma 4 del medesimo articolo,
nonché una quota delle risorse di cui all'articolo 7, comma 6, della
legge 28 marzo 2003, n. 53, da ripartirsi con le medesime modalità.
4. Con decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri, sulla base di accordi da concludere in sede
di Conferenza unificata, sono individuati modalità e tempi per il
trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali
necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti alle
regioni e agli enti locali nell'ambito del sistema educativo di istruzione
e formazione, secondo quanto previsto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione,
in stretta correlazione con l'attuazione delle disposizioni di cui al
Capo III. Ai predetti trasferimenti si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 7, commi 3 e 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Per
le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano
il trasferimento è disposto con le modalità previste dai
rispettivi statuti, se le relative funzioni non sono già state attribuite.
Art. 29 - Regioni a statuto
speciale e province autonome di Trento e Bolzano
1. All'attuazione del presente
decreto nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento
e Bolzano si provvede in conformità ai rispettivi statuti e relative
norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3.
Art. 30 - Norme finanziarie
1. All'onere derivante dal
presente decreto, valutato in 44.930.239 euro per l'anno 2006 e in 43.021.470
euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede con quota parte della spesa
autorizzata dall'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n.
311.
2. Nell'ambito delle risorse
di cui al comma 1, sono destinati: per l'anno 2006, euro 30.257.263 e a
decorrere dall'anno 2007 euro 15.771.788 alle assegnazioni per il funzionamento
amministrativo-didattico delle istituzioni scolastiche; per l'anno 2006
euro 6.288.354 e a decorrere dall'anno 2007 euro 18.865.060, per le spese
di personale. E' destinata, altresì, alla copertura del mancato
introito delle tasse scolastiche la somma di euro 8.384.622 a decorrere
dall'anno 2006.
3. Con periodicità
annuale e, comunque, fino alla completa attuazione del nuovo ordinamento
del sistema dei licei, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze procedono
al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della riforma di
cui al presente decreto, anche ai fini dell'applicazione della procedura
di cui all'articolo 11/ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni.
Art. 31 - Norme finali e
abrogazioni
1. Sono fatti salvi gli interventi
previsti per gli alunni in situazione di handicap dalla legge 5 febbraio
1992, n. 104 e successive modificazioni.
2. Le seguenti disposizioni
del Testo Unico approvato nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole
di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente
ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere
dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette
classi: articolo 82, esclusi commi 3 e 4; articolo 191, escluso comma 7;
articolo 192, esclusi commi 3, 4, 9, 10 e 11; articolo 193; articolo 194;
articolo 195; articolo 196; articolo 198; articolo 199; articolo 206.
3. I commi 1 e 2 dell'articolo
68, della legge 17 maggio 1999, n. 144 sono abrogati. I finanziamenti già
previsti per l'obbligo formativo dal comma 4 del predetto articolo sono
destinati all'assolvimento del diritto-dovere, anche nell'esercizio dell'apprendistato,
di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.
4. Fatto salvo quanto previsto
al comma 3, è abrogata ogni altra disposizione incompatibile con
le norme del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
ALLEGATI:
A
- Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione
del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione.
B
- Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione
del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per
il sistema dei licei.
C
- Indicazioni nazionali per i Piani di studio personalizzati dei percorsi
liceali.
C1
- Piano degli studi e Obiettivi specifici di apprendimento - Liceo artistico.
C2
- Piano degli studi e Obiettivi specifici di apprendimento - Liceo classico.
C3
- Piano degli studi e Obiettivi specifici di apprendimento - Liceo economico.
C4
- Piano degli studi e Obiettivi specifici di apprendimento - Liceo linguistico.
C5
- Piano degli studi e Obiettivi specifici di apprendimento - Liceo musicale
e coreutico.
C6
- Piano degli studi e Obiettivi specifici di apprendimento - Liceo scientifico.
C7
- Piano degli studi e Obiettivi specifici di apprendimento - Liceo delle
scienze umane.
C8
- Piano degli studi e Obiettivi specifici di apprendimento - Liceo tecnologico.
C8
- Indirizzo Chimico e materiali.
C8
- Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio.
C8
- Indirizzo Elettrico Elettronico.
C8
- Indirizzo Informatico e Comunicazione
C8
- Indirizzo Grafico.
C8
- Indirizzo Logistica e Trasporti.
C8
- Indirizzo Meccanico e Meccatronico.
C8
- Indirizzo Produzioni biologiche e Biotecnologiche alimentari.
C8
- Indirizzo Tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda.
D
- Lingua inglese, Lingua comunitaria 2, Terza Lingua straniera. Orari di
insegnamento e livelli di apprendimento in uscita dalla scuola primaria,
dalla scuola secondaria di I grado, dal primo biennio, dal secondo biennio
e dal quinto anno dei licei.
D/Bis
- Lingua inglese. Livelli di apprendimento in uscita dalla scuola primaria,
dalla scuola secondaria di I grado, dal primo biennio, dal secondo biennio,
e dal quinto anno dei licei per gli alunni che utilizzano, per l'apprendimento
della lingua inglese, anche il monte ore dedicato alla seconda lingua comunitaria.
E
- Obiettivi specifici di apprendimento per la lingua inglese nella scuola
primaria. Obiettivi specifici di apprendimento per la lingia inglese e
per la seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado.
F
- Obiettivi specifici di apprendimento per le Scienze.
Home Page |
---|