Decreto Legge 25 settembre 2002, n. 212
(Gazzetta Ufficiale 26 settembre 2002, n. 226)

Misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per assicurare la razionalizzazione della spesa nel settore della scuola e la funzionalità delle sedi scolastiche, nonché di disporre interventi indifferibili, anche di natura finanziaria, nei settori universitario, della ricerca scientifica e dell'alta formazione artistica e musicale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Disposizioni per la razionalizzazione della spesa nel settore della scuola

1. I docenti in situazione di soprannumerarietà, appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, sono tenuti a partecipare ai corsi di riconversione professionale di cui all'articolo 473 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali, sono individuate le categorie di personale in situazione di soprannumerarietà. In caso di perdurante situazione di soprannumerarietà dovuta alla mancata partecipazione ai corsi di riconversione ovvero di partecipazione, con esito negativo, ai corsi medesimi ovvero di mancata accettazione dell'insegnamento per il quale si è realizzata la riconversione professionale si applica, nei confronti del personale interessato, l'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il limite di spesa fissato all'articolo 22, comma 7, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è elevato di 20,731 milioni di euro per l'anno 2002 e di 33 milioni di euro per l'anno 2003.

3. All'onere di 20,731 milioni di euro per l'anno 2002 e di 33 milioni di euro per l'anno 2003, derivante dall'applicazione del comma 2, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.
Accorpamenti e sdoppiamenti di classi

1. L'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, si interpreta nel senso che si intendono fatti salvi gli accorpamenti, a norma delle vigenti disposizioni.

2. Non sono ammessi sdoppiamenti di classi dopo l'inizio dell'anno scolastico.

Art. 3.
Finanziamento degli uffici scolastici regionali

1. Al fine di attribuire ai competenti centri di spesa, interessati all'applicazione dell'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000, le risorse finanziarie per i pagamenti relativi al subentro nei contratti stipulati dagli enti locali per le funzioni amministrative, tecniche ed ausiliarie nelle istituzioni scolastiche statali, gli stanziamenti iscritti nell'ambito dei centri di responsabilità relativi agli Uffici scolastici regionali dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2002 e per il triennio 2002-2004, nelle unità previsionali di base "Strutture scolastiche", sono incrementati di euro 151.586.000 per l'anno 2002, di euro 173.424.000 per l'anno 2003 e di euro 135.078.000 a decorrere dall'anno 2004.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, determinato per l'anno 2002 in euro 151.586.000, per l'anno 2003 in euro 173.424.000 e a decorrere dall'anno 2004 in euro 135.078.000, si provvede mediante corri-spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
Autorizzazioni di spesa per la sanatoria di situazioni debitorie delle università, per il diritto allo studio nelle università non statali e per interventi di edilizia a favore delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale

1. Al fine di attribuire alle università le risorse finanziarie per sanare situazioni debitorie, derivanti dalla corresponsione di classi e scatti stipendiali al personale docente e ricercatore, è autorizzata la spesa complessiva di 375 milioni di euro, da erogare in cinque rate annuali costanti a decorrere dall'anno 2002; allo stesso fine, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituito un fondo da ripartire tra le università sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Al fine di assicurare l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari agli studenti iscritti alle università e agli istituti universitari non statali legalmente riconosciuti, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, da destinare alle predette istituzioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti di edilizia a favore delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.
Compensi per soggetti incaricati della selezione e valutazione di programmi e progetti di ricerca

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al fine di consentire la immediata corresponsione di compensi a componenti di commissioni e comitati, nonché ad esperti, incaricati delle procedure di selezione e della valutazione di programmi e progetti di ricerca non conclusi alla data di entrata in vigore del presente decreto, ove i rispettivi piani finanziari abbiano previsto spese per attività istruttorie e di valutazione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi dei compensi medesimi.

2. Il decreto di cui al comma 1 si applica anche ai fini della corresponsione di compensi nelle procedure di selezione e di valutazione dei programmi e progetti di ricerca successive alla data di entrata in vigore del presente decreto. La relativa spesa è compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il finanziamento di progetti o programmi di ricerca e comunque per un importo massimo non superiore all'uno per cento dei predetti fondi.

Art. 6.
Valenza dei titoli rilasciati dalle Accademie e dai Conservatori

1. Allo scopo di determinare il valore e consentire l'immediato impiego dei titoli rilasciati dalle Accademie di belle arti, dall'Accademia nazionale di danza, dall'Accademia nazionale di arte drammatica, dagliIstituti superiori per le industrie artistiche, dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati secondo l'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508, all'articolo 4 della legge medesima sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma l è sostituito dal seguente: "1. I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 1, in base all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. I possessori dei diplomi di cui al comma 1, sono ammessi, previo riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, e purché in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai corsi di diploma accademico di secondo livello di cui all'articolo 2, comma 5, nonché ai corsi di laurea specialistica presso le Università. I crediti acquisiti ai fini del conseguimento dei diplomi di cui al comma 1 sono altresì valutati nell'ambito dei corsi di laurea presso le Università.";

c) dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente: "3-bis. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati alle lauree di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi di cui al comma 1, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.".

Art. 7.
Attività di servizio per gli studenti universitari

1. Per potenziare i servizi di orientamento e tutorato a decorrere dall'anno accademico 2002-2003, le università promuovono, sostengono e pubblicizzano le attività di servizio agli studenti iscritti ai propri corsi, svolte da associazioni e cooperative studentesche e dai collegi universitari legalmente riconosciuti, in conformità con gli indirizzi di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed a quelli indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, quali, in particolare, le attività di orientamento e tutorato e le iniziative culturali.

2. Al fine di assicurare il tempestivo esame dei progetti per la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, al comma 5 dell'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "All'istruttoria dei progetti provvede una commissione istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nominata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica del predetto Ministero e delle regioni. La spesa derivante dal funzionamento della commissione è determinata, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, per un importo massimo non superiore all'1 per cento dei fondi di cui al comma 10, allo scopo utilizzando le risorse previste dal medesimo comma.".

Art. 8.
Entrata in vigore

1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 2002
                              CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
                              Moratti,   Ministro   dell'istruzione, dell'università e della ricerca
                              Tremonti,   Ministro  dell'economia  e delle finanze
                              Frattini,   Ministro  per  la  funzione pubblica
                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli


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