Schema di decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante: "Delega
al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale";
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297 e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive
modificazioni e, in particolare, l'articolo 21;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
8 marzo 1999, n. 275;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni
del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, in data 21 gennaio
2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 gennaio 2003;
Su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze,
con il Ministro per la Funzione Pubblica e con il Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali;
Art. 1 - Finalità della scuola dell'infanzia
1. La scuola dell'infanzia, non obbligatoria e di
durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio,
cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone
le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento,
e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative;
nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori,
contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella
sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza il profilo
educativo e la continuità educativa con il complesso dei
servizi all'infanzia e con la scuola primaria.
2. E' assicurata la generalizzazione dell'offerta
formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia.
A tali fini si provvede attraverso ulteriori decreti legislativi di cui
all'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, nel rispetto delle modalità
di copertura finanziaria definite dall'articolo 7, comma 8 della predetta
legge.
3. Al fine di realizzare la continuità educativa
di cui al comma 1, gli uffici scolastici regionali promuovono appositi
accordi con i competenti Uffici delle regioni e degli enti locali.
Art. 2 - Accesso alla scuola dell'infanzia
1. Alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti
le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30
aprile dell'anno scolastico di riferimento.
Art. 3 - Attività educative
1. L'orario annuale delle attività educative
per la scuola dell'infanzia, comprensivo della quota riservata alle regioni,
alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione
cattolica in conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato
lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con la legge
25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese, si diversifica da un
minimo di 875 ad un massimo di 1.700 ore, a seconda dei progetti educativi
delle singole scuole dell'infanzia, tenuto conto delle richieste delle
famiglie.
2. Al fine del conseguimento degli obiettivi formativi,
i docenti curano la personalizzazione delle attività educative,
attraverso la relazione con la famiglia in continuità con il primario
contesto affettivo e di vita delle bambine e dei bambini. Nell'esercizio
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche sono attuate opportune forme
di coordinamento didattico, anche per assicurare il raccordo in continuità
con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria.
3. Allo scopo di garantire le attività educative
di cui ai commi 1 e 2 è costituito l'organico d'istituto.
4. La scuola dell'infanzia cura la documentazione
relativa al processo educativo e, in particolare, all'autonomia personale
delle bambine e dei bambini, con la collaborazione delle famiglie.
Art. 4 - Articolazione del ciclo e periodi
1. Il primo ciclo d'istruzione è costituito
dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado, ciascuna
caratterizzata dalla sua specificità. Esso ha la durata di otto
anni e costituisce il primo segmento in cui si realizza il diritto-dovere
all'istruzione e formazione.
2. La scuola primaria, della durata di cinque anni,
è articolata in un primo anno, raccordato con la scuola dell'infanzia
e teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi
didattici biennali.
3. La scuola secondaria di primo grado, della durata
di tre anni, si articola in un periodo didattico biennale e in un terzo
anno, che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura
l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo.
4. Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola
secondaria di primo grado avviene a seguito di valutazione positiva al
termine del secondo periodo didattico biennale.
5. Il primo ciclo di istruzione ha configurazione
autonoma rispetto al secondo ciclo di istruzione e si conclude con l'esame
di Stato.
6. Le scuole statali appartenenti al primo ciclo
possono essere aggregate tra loro in istituti comprensivi anche comprendenti
le scuole dell'infanzia esistenti sullo stesso territorio.
Art. 5 - Finalità
1. La scuola primaria, accogliendo e valorizzando
le diversità individuali, ivi comprese quelle derivanti dalle disabilità,
promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo
della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le
conoscenze e le abilità di base, ivi comprese quelle relative all'alfabetizzazione
informatica, fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di fare apprendere
i mezzi espressivi, la lingua italiana e l'alfabetizzazione nella lingua
inglese, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche
nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di
valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio
e nel tempo, di educare ai princìpi fondamentali della convivenza
civile.
Art. 6 - Iscrizioni
1. Sono iscritti al primo anno della scuola primaria
le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31
agosto dell'anno di riferimento.
2. Possono essere iscritti al primo anno della scuola
primaria anche le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età
entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.
Art. 7 - Attività educative e didattiche
1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere
di cui all'articolo 4, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nella scuola
primaria, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni
scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità
alle norme concordatarie di cui all'articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti
Intese, è di 891 ore, oltre a quanto previsto al comma 2.
2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare
la personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell'ambito del piano
dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle
famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo,
per ulteriori 99 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale
per gli allievi, e la cui frequenza è gratuita. Gli allievi
sono tenuti alla frequenza delle attività facoltative per le quali
le rispettive famiglie hanno esercitato l'opzione. Le predette richieste
sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare
la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro
autonomia, organizzarsi anche in rete.
3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende
il tempo eventualmente dedicato alla mensa.
4. Allo scopo di garantire le attività educative
e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, nonché l'assistenza educativa
da parte del personale docente nel tempo eventualmente dedicato alla mensa
e al dopo mensa fino ad un massimo di 330 ore annue fermo restando il limite
del numero complessivo dei posti di cui all'articolo 15, è costituito
l'organico d'istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli
insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedano una specifica professionalità
non riconducibile al profilo professionale dei docenti della scuola primaria,
le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte
nei loro bilanci, contratti di prestazione d'opera con esperti, in possesso
di titoli definiti con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica.
5. L'organizzazione delle attività educative
e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle
istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle finalità
di cui all'articolo 5, assicurato dalla personalizzazione dei piani di
studio, è affidato ai docenti responsabili delle attività
educative e didattiche, previste dai medesimi piani di studio. A tal fine
concorre prioritariamente, fatta salva la contitolarità didattica
dei docenti, per l'intera durata del corso, il docente in
possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie
e con il territorio, svolge funzioni di orientamento in ordine alla scelta
delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli allievi, di
coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle
relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo
compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti.
6. Il docente al quale sono affidati i compiti previsti
dal comma 5 assicura, nei primi tre anni della scuola primaria, un'attività
di insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 ore settimanali.
7. Il dirigente scolastico, sulla base di quanto
stabilito dal piano dell'offerta formativa e di criteri generali definiti
dal collegio dei docenti e dal consiglio di circolo o di istituto, dispone
l'assegnazione dei docenti alle classi avendo cura di garantire le condizioni
per la continuità didattica nonché la migliore utilizzazione
delle competenze e delle esperienze professionali, fermo restando quanto
previsto dal comma 6.
8. Le istituzioni scolastiche definiscono
le modalità di svolgimento dell'orario delle attività didattiche
sulla base del piano dell'offerta formativa, delle disponibilità
strutturali e dei servizi funzionanti, fatta salva comunque la qualità
dell'insegnamento-apprendimento.
9. Nell'organizzazione dell'orario settimanale i
criteri della programmazione delle attività educative devono rispettare
una equilibrata ripartizione dell'orario quotidiano tra le attività
obbligatorie e quelle opzionali facoltative.
Art. 8 - La valutazione nella scuola primaria
1. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti
e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da
essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività
educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati; agli
stessi è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del
passaggio al periodo successivo.
2. I medesimi docenti, con decisione assunta all'unanimità,
possono non ammettere l'alunno alla classe successiva, all'interno del
periodo biennale, in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
3. Il miglioramento dei processi di apprendimento
e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica,
sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di
titolarità almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.
4. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare
sono ammessi a sostenere esami di idoneità per la frequenza delle
classi seconda, terza, quarta e quinta. La sessione di esami è unica.
Per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove
suppletive che devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno
scolastico successivo.
Art. 9 - Finalità della scuola secondaria
di I grado
1. La scuola secondaria di primo grado, attraverso
le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità
autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini all'interazione
sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento
nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche
in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale
e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata
dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo
della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle
discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità
di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce
strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione
e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione
europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione.
Art. 10 - Attività educative e didattiche
1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere
di cui all'articolo 4, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nella scuola
secondaria di primo grado, comprensivo della quota riservata alle regioni,
alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione
cattolica in conformità alle norme concordatarie, di cui all'articolo
3, comma 1, ed alle conseguenti intese, è di 891 ore, oltre a quanto
previsto al comma 2.
2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare
la personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell'ambito del piano
dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle
famiglie, attività e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo,
e con la prosecuzione degli studi del secondo ciclo, per ulteriori 198
ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi
e la cui frequenza è gratuita. Gli allievi sono tenuti alla frequenza
delle attività facoltative per le quali le rispettive famiglie hanno
esercitato l'opzione. Le predette richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione.
Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni
scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.
3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende
il tempo eventualmente dedicato alla mensa.
4. Allo scopo di garantire le attività educative
e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, nonché l'assistenza educativa
da parte del personale docente nel tempo eventualmente dedicato alla mensa
e al dopo mensa fino ad un massimo di 231 ore annue fermo restando il limite
del numero complessivo dei posti di cui all'articolo 15, è costituito
l'organico di istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli
insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedano una specifica professionalità
non riconducibile agli ambiti disciplinari per i quali è prevista
l'abilitazione all'insegnamento, le istituzioni scolastiche stipulano,
nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione
d'opera con esperti, in possesso di titoli definiti con decreto del Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con
il Ministro per la Funzione Pubblica.
5. L'organizzazione delle attività educative
e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle
istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle finalità
di cui all'articolo 9 è affidato, anche attraverso la personalizzazione
dei piani di studio, ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle
attività educative e didattiche previste dai medesimi piani di studio.
A tal fine concorre prioritariamente, per l'intera durata del corso, il
docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con
le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento nella
scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli alunni,
di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura
delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso
formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti.
Art. 11 - Valutazione, scrutini ed esami
1. Ai fini della validità dell'anno, per
la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno
tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo
10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente
stabilire motivate deroghe al suddetto limite.
2. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti
e del comportamento degli allievi e la certificazione delle competenze
da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti
e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio
personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, le
istituzioni scolastiche predispongono gli interventi educativi e didattici,
ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.
3. I docenti effettuano la valutazione biennale
ai fini del passaggio al terzo anno, avendo cura di accertare il raggiungimento
di tutti gli obiettivi formativi del biennio, valutando altresì
il comportamento degli alunni. Gli stessi, in casi motivati, possono
non ammettere l'allievo alla classe successiva all'interno del periodo
biennale.
4. Il terzo anno della scuola secondaria di I grado
si conclude con un esame di Stato.
5. Alle classi seconda e terza si accede anche per
esame di idoneità, al quale sono ammessi i candidati privatisti
che abbiano compiuto o compiano entro il 30 aprile dell'anno scolastico
di riferimento, rispettivamente, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età
e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della
scuola secondaria di primo grado, e i candidati che abbiano conseguito
il predetto titolo, rispettivamente, da almeno uno o due anni. 6. All'esame
di Stato di cui al comma 4 sono ammessi anche i candidati privatisti che
abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento,
il tredicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di
ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono
inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo da
almeno un triennio e i candidati che nell'anno in corso compiano ventitré
anni di età.
7. Il miglioramento dei processi di apprendimento
e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica,
sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di
titolarità, almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.
Art. 12 - Scuola dell'infanzia
1. Nell'anno scolastico 2003/2004 possono essere
iscritti alla scuola dell'infanzia, in forma di sperimentazione, volta
anche alla definizione delle esigenze di nuove professionalità e
modalità organizzative, le bambine e i bambini che compiono i tre
anni di età entro il 28 febbraio 2004, compatibilmente con la disponibilità
dei posti, la recettività delle strutture, la funzionalità
dei servizi, e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi
conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza
comunale dal patto di stabilità. Dovrà essere favorita omogeneità
di distribuzione, sul territorio nazionale, dei livelli di servizio, senza
penalizzare o limitare le opportunità esistenti. Alle stesse condizioni
e modalità, per gli anni scolastici successivi può essere
consentita un'ulteriore, graduale anticipazione, fino al limite temporale
di cui all'articolo 2. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca provvede, con proprio decreto, sentita l'Associazione nazionale
dei comuni d'Italia (Anci), salvo quanto previsto all'articolo 7, comma
4 della legge 28 marzo 2003, n.53, a modulare le anticipazioni, garantendo
comunque il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 18.
2. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo
ordinamento, fino all'emanazione delle norme regolamentari di cui all'articolo
8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, si
adotta in via transitoria l'assetto pedagogico, didattico ed organizzativo
individuato nell'allegato A.
Art. 13 - Scuola primaria
1. Nell'anno scolastico 2003/2004 possono essere
iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei
anni di età entro il 28 febbraio 2004. Per gli anni scolastici successivi
può essere consentita, con decreto del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, un'ulteriore anticipazione delle
iscrizioni, fino al limite temporale previsto dal precedente articolo 6,
comma 2.
2. Per l'attuazione delle disposizioni del presente
decreto sono avviate, dall'anno scolastico 2003/2004, la prima e la seconda
classe della scuola primaria e, a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005,
la terza, la quarta e la quinta classe.
3. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo
ordinamento, l'avvio del primo ciclo di istruzione ha carattere di gradualità.
Fino all'emanazione delle norme regolamentari di cui all'articolo 8 del
decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, si adotta, in
via transitoria, l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo individuato
nell'allegato B, facendo riferimento al profilo educativo, culturale e
professionale individuato nell'allegato D.
Art. 14 - Scuola secondaria di I grado
1. A decorrere dall'anno scolastico 2004/2005 è
avviata la prima classe del biennio della scuola secondaria di primo grado;
saranno successivamente avviate, dall'anno scolastico 2005/2006, la seconda
classe del predetto biennio e, dall'anno scolastico 2006/2007, la terza
classe di completamento del ciclo.
2. Fino all'emanazione delle norme regolamentari
di cui all'articolo 8 del decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,
n. 275, si adotta, in via transitoria, l'assetto pedagogico, didattico
e organizzativo individuato nell'allegato C, facendo riferimento al profilo
educativo culturale e professionale individuato nell'allegato D.
3. Al fine di assicurare il passaggio graduale al
nuovo ordinamento per l'anno scolastico 2004/2005, e fino alla messa a
regime della scuola secondaria di primo grado, l'assetto organico delle
scuole secondarie di primo grado - come definito dall'articolo 10, comma
4 - viene confermato secondo i criteri fissati nel decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 1982, n. 782.
4. In attesa dell'emanazione delle norme regolamentari
di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275
del 1999, le istituzioni scolastiche, nell'esercizio della propria autonomia
didattica ed organizzativa, provvedono ad adeguare la configurazione oraria
delle cattedre e dei posti di insegnamento ai nuovi piani di studio allegati
al presente decreto.
5. Ai fini dell'espletamento dell'orario di servizio
obbligatorio il personale docente interessato ad una diminuzione del suo
attuale orario di cattedra viene utilizzato per le finalità e per
le attività educative e didattiche individuate, rispettivamente,
dall'articolo 9 e dall'articolo 10 del presente decreto legislativo.
6. Entro un anno dalla entrata in vigore del presente
decreto legislativo, sono ridefinite le classi di abilitazione all'insegnamento
in coerenza con i nuovi piani di studio della scuola secondaria di primo
grado.
Art. 15 - Attività di tempo pieno e di
tempo prolungato
1. Al fine di realizzare le attività educative
di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3 e all'articolo 10, commi 1, 2 e 3,
è confermato in via di prima applicazione, per l'anno scolastico
2004/2005, il numero dei posti attivati complessivamente a livello nazionale
per l'anno scolastico 2003/2004 per le attività di tempo pieno e
di tempo prolungato ai sensi delle norme previgenti. Per gli anni successivi,
ulteriori incrementi di posti, per le stesse finalità, possono essere
attivati nell'ambito della consistenza dell'organico complessivo del personale
docente dei corrispondenti ordini di scuola determinata con decreto del
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto
con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Art. 16 - Frequenza del primo ciclo dell'istruzione
1. Restano in vigore, in attesa dell'emanazione
del decreto legislativo con il quale sarà ridefinito ed ampliato,
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003,
n. 53, l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 16 della Costituzione,
le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per il caso di mancata
frequenza del primo ciclo dell'istruzione.
Art. 17 - Disposizioni particolari per le regioni
a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni
a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano in conformità
ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.
2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1,
nel territorio della provincia di Trento, il presente decreto si applica
compatibilmente con quanto stabilito dall'Intesa tra il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca e la provincia autonoma di Trento
sottoscritta il 12 giugno 2002, come integrata il 29 luglio 2003; in particolare
sono fatte salve, per i tre anni scolastici successivi alla data di entrata
in vigore del presente decreto, le iniziative finalizzate all'innovazione,
relative al primo ciclo dell'istruzione avviate sulla base della predetta
intesa a partire dal 1° settembre 2003.
Art. 18 - Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo
6, comma 2, dell'articolo 12, comma 1, dell'articolo 13, comma 1, limitatamente
alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale, determinati
nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829
migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere
dall'anno 2005, si provvede con i fondi previsti allo scopo dall'articolo
7, comma 5 della legge n. 53 del 2003
Art. 19 - Norme finali e abrogazioni
1. Sono fatti salvi gli interventi previsti, per
gli alunni in situazione di handicap, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Le espressioni "scuola materna", "scuola elementare".
e "scuola media" contenute nelle disposizioni vigenti si intendono sostituite
dalle espressioni, rispettivamente, "scuola dell'infanzia", "scuola primaria"
e "scuola secondaria di primo grado".
3. Le seguenti disposizioni del Testo Unico approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 continuano ad applicarsi
limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola elementare
e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento,
ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno
scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e
classi: articolo 99, commi 1 e 2; articolo 104; articolo 109, commi 2 e
3; articolo 118; articolo 119; articolo 128, commi 3 e 4; articolo 145;
articolo 148; articolo 149; articolo 150; articolo 161, comma 2; articolo
176; articolo 177; articolo 178, commi 1 e 3; articolo 183, comma 2; articolo
442.
4. Le seguenti disposizioni del Testo Unico di cui
al comma 3 sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo all'entrata
in vigore del presente decreto: articolo 129; articolo 130; articolo 143,
comma 1; articolo 147; articolo 162, comma 5; articolo 178, comma 2.
5. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile
con le norme del presente decreto.
6. Al Testo Unico di cui al comma 3 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 100, comma 1 le parole "di cui
all'articolo 99" sono soppresse;
b) all'articolo 183, comma 1 le parole "a norma
dell'articolo 177, comma 5" sono soppresse.
7. Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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