Decreto legge n. 240 del 28 agosto 2000
Disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000/2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerato che le operazioni per l'approvazione
delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla legge 3 maggio 1999, n. 124,
e di quelle dei concorsi per titoli ed esami non saranno tutte concluse
entro il 31 agosto 2000;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza
di dettare disposizioni in materia di personale della scuola e per la piena
attuazione dell'autonomia scolastica, al fine di assicurare la regolare
funzionalità delle istituzioni scolastiche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 25 agosto 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministro
del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e con il Ministro
per la Funzione Pubblica;
EMANA
Il seguente decreto-legge
Art. 1 - Disposizioni relative al personale della
scuola
1. Le operazioni di prima integrazione delle graduatorie
permanenti di cui all'art. 2, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124,
possono essere disposte in più fasi, anche successivamente al 31
agosto 2000 e comunque entro il 31 marzo 2001, in relazione alla data di
conclusione delle sessioni riservate d'esame previste dal comma 4 del citato
articolo 2. Le assunzioni in ruolo del personale incluso negli scaglioni
di graduatoria approvati in via definitiva in data successiva al 31 agosto
2000 sono disposte, sui posti a tal fine disponibili dal 1° settembre
2000, nel corso dell'anno scolastico 2000/2001, con decorrenza ai fini
giuridici dal 1° settembre 2000 e raggiungimento della sede dal 1°
settembre 2001. I docenti nominati per l'anno scolastico 2000/2001, con
supplenza annuale o supplenza temporanea, fino al termine delle attività
didattiche sulla base degli scaglioni di graduatoria non definiti restano
confermati fino alla data indicata nel relativo contratto di lavoro a tempo
determinato, anche nel caso che gli scaglioni medesimi subiscano variazioni
in sede di approvazione definitiva.
2. Sui posti disponibili dal 1° settembre 2000,
da coprire mediante concorso per titoli ed esami, sono altresì disposte
le assunzioni in ruolo del personale incluso nelle graduatorie approvate
in data successiva al 31 agosto 2000 e comunque entro il 31 marzo 2001
relative ai concorsi, per titoli ed esami, banditi nell'anno 1999 per cattedre
e posti di insegnamento nella scuola materna, elementare e secondaria
e ai concorsi per titoli indetti, ai sensi dell'art. 554 del decreto
legislativo del 16 aprile 1994 n. 297, con ordinanza ministeriale n. 153
del 30 maggio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto
2000. Dette assunzioni sono disposte con decorrenza ai fini giuridici dal
1° settembre 2000 e raggiungimento della sede al 1° settembre 2001.
3. Le assunzioni in ruolo sono disposte nei limiti
numerici delle assunzioni autorizzate in applicazione alle vigenti disposizioni.
4. Il servizio prestato a qualunque titolo nel corso
dell'anno scolastico 2000/2001 dal personale assunto ai sensi dei commi
1 e 2 è valido a tutti gli effetti come servizio di ruolo per il
grado di scuola e la classe di concorso per cui è stata conseguita
l'assunzione in ruolo nell'anno medesimo.
5. Sui posti vacanti o disponibili per l'anno scolastico
2000/2001, in attesa della conclusione delle operazioni di assunzione in
ruolo e di conferimento delle supplenze annuali e temporanee sino al termine
delle attività didattiche, è confermato provvisoriamente
il personale che vi ha prestato servizio nell'anno scolastico 1999/2000
per supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività
didattiche. Per le eventuali ulteriori disponibilità il dirigente
scolastico conferisce in via provvisoria supplenze temporanee sulla base
delle graduatorie di circolo o d'istituto, anche dei circoli o istituti
viciniori, utilizzate per l'anno scolastico 1999/2000, che restano efficaci,
anche ai fini della sostituzione dei docenti temporaneamente assenti, fino
alla definizione delle nuove graduatorie da predisporre ai sensi dell'art.
4, comma 7, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Le presenti disposizioni
si applicano anche al personale educativo e al personale amministrativo,
tecnico e ausiliario, ivi compreso quello nominato dagli enti locali. Il
personale nominato in via provvisoria ai sensi del presente comma che abbia
titolo all'assunzione in ruolo ovvero al conferimento di una supplenza
annuale o temporanea fino al termine delle attività didattiche per
l'anno scolastico 2000/2001, è confermato all'atto della nomina
da parte del Provveditore agli Studi nella sede ove ha prestato servizio
a titolo provvisorio.
6. Le graduatorie provinciali ad esaurimento per
il conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale
di collaboratore scolastico, di cui all'art. 587 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, sono aggiornate e integrate, per una sola volta,
con l'inserimento del personale che, negli ultimi tre anni scolastici,
ha prestato servizio nelle scuole statali, nel medesimo profilo professionale
o profili equiparati, per almeno 30 giorni, anche con rapporto di lavoro
costituito con gli enti locali.
7. I periodi sesto e settimo del comma 8 dell'art.
26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono sostituiti dai seguenti:
"Il periodo trascorso in tale posizione è valido a tutti gli effetti
come servizio di istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo i
docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano
titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio
prestato nella predetta posizione non è durato oltre un quinquennio.
In caso di durata superiore essi sono assegnati con priorità ad
una sede disponibile da loro scelta".
Art. 2 - Disposizioni per la piena attuazione
dell'autonomia scolastica a decorrere dal 1° settembre 2000
1. I capi di istituto di cui all'art. 25/ter, comma
5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'art.
1 del decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, che hanno assolto l'obbligo
della formazione mediante la frequenza degli appositi moduli previsti dalla
stessa disposizione, sono inquadrati nei ruoli regionali dei dirigenti
scolastici e assumono la qualifica dirigenziale alla data del 1° settembre
2000, con attribuzione nominale della sede di titolarità a tutti
gli effetti giuridici ed economici, mantenendo la loro posizione giuridica.
2. Il Ministero della Pubblica Istruzione destina
alle istituzioni scolastiche finanziamenti straordinari per l'acquisto
di attrezzature informatiche per completare il programma di sviluppo delle
tecnologie didattiche avviato dal Ministero stesso e per garantire un adeguato
supporto tecnologico all'avvio dell'autonomia scolastica. All'onere previsto
dalla presente disposizione, valutato in lire 69,5 miliardi per l'anno
2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000/2002, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo Speciale" dello stato di
previsione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
Economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del Tesoro, del Bilancio e
della Programmazione Economica è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. All'art. 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'attribuzione senza
vincoli di destinazione comporta l'utilizzabilità della dotazione
finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale e di parte
corrente, con possibilità di variare le destinazioni in corso d'anno.
Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con il
Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sono
individuati i parametri per la definizione della dotazione finanziaria
ordinaria delle scuole. Detta dotazione ordinaria è stabilita in
misura tale da consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche
dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire l'efficacia del
processo di insegnamento-apprendimento dei vari gradi e tipologie di istruzione.
La stessa dotazione ordinaria, nella quale possono confluire anche i finanziamenti
attualmente allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al funzionamento
amministrativo e didattico, è spesa obbligatoria ed è rivalutata
annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata. In sede di
prima determinazione, la dotazione perequativa è costituita dalle
disponibilità finanziarie residue sui capitoli di bilancio riferiti
alle istituzioni scolastiche non assorbite dalla dotazione ordinaria. La
dotazione perequativa è rideterminata annualmente sulla base del
tasso di inflazione programmata e di parametri socio-economici e ambientali
individuati di concerto dai Ministri della Pubblica Istruzione e del Tesoro,
del Bilancio e della Programmazione Economica".
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